Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
E Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la richiesta di sequestro preventivo, proposta sia ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1 sia ai sensi del successivo secondo comma, di 23 lotti di terreno situati nel Comune di Pagani avanzata dal Pubblico ministero in sede i relazione al reato di lottizzazione abusiva previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c).
I lotti sono situati all’interno della zona (PIP) alla quale il piano degli insediamenti produttivi attuativo del PRG e approvato nel 1989 da destinazione "Industriale, artigianale, commerciale", nonchè, in parte, all’interno della sottozona (PUA), regolamentata dal piano attuativo del PRG approvato dal Comune di Pagani il 23 settembre 2005.
In favore di detti lotti il Comune di Pagani ha rilasciato nel periodo 2005 – primo semestre 2008 un totale di 23 permessi di costruire (12 in zona PIP e 11 in zona PUA) nonostante, secondo l’ipotesi di accusa, difettassero le opere di urbanizzazione e non fossero previsti interventi edificatori nel triennio.
A seguito di istanza di riesame il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro. Richiamati i limiti del controllo del tribunale del riesame, l’ordinanza evidenzia come il Comune di Pagani ed i proprietari dei lotti interessati abbiano dato corso alla realizzazione di nuovi insediamenti e all’espansione di insediamenti esistenti nonostante conoscessero perfettamente la inesistenza delle condizioni previste dal PRG e dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12; e, infatti, la impossibilità per il Comune di procedere all’esproprio dei terreni necessari per dare corso alle opere di urbanizzazione primaria, in particolare alle fognature e alle strade di comunicazione in grado di sostenere il maggiore impatto urbanistico, aveva fatto venire meno la presenza dei presupposti che la normativa urbanistica richiedeva come condizione legittimante l’espansione, invece, realizzata. Così ricostruiti i fatti e accertata l’esistenza del "fumus" del reato di lottizzazione, il Tribunale ha ritenuto esistenti entrambi i profili di cautela che a parere del Giudice delle indagini preliminari giustificano il sequestro.
Propone ricorso il Sig. G. tramite il Difensore con articolati motivi che possono così sintetizzarsi:
1. violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di considerare che alle opere realizzate dal ricorrente non sono riferibili le violazioni contestate ai titolari dei restanti permessi di costruire: si è in presenza, infatti, di un edificio preesistente, il cui ampliamento non ha richiesto nè l’acquisizione dei suoli nè l’applicazione delle disposizioni del PIP, ma solo quelle del vigente PRG;
2. violazione di legge per avere ritenuto sussistere una violazione del D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, art. 9 che non può ravvisarsi: in caso di decadenza del PIP, infatti, non si da corso ad una "area bianca" e trova applicazione l’art. 9 citato, comma 2, che consente interventi di ristrutturazione sugli opifici esistenti; nel caso in esame si versa in area D/1-Industria, per la quale il comma secondo della norma 5 del PRG autorizza ampliamenti "minori" (v. Delib. n. 128 del 1997 del Consiglio comunale) e per la quale ampliamenti "maggiori" sono possibili con permessi in deroga soggetti all’approvazione del Consiglio comunale;
3. violazione di legge per avere ritenuto che il permesso di costruire sia in contrasto con il D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, art. 12, comma 1, mentre il permesso rispetta le norme tecniche di attuazione della variante al PIP approvate con Delib. Consiliare n. 34 del 2003;
4. violazione di legge per avere ritenuto che il permesso di costruire sia in contrasto con il D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, art. 12, comma 2, posto che nel caso dell’opificio G. non si è in presenza di nuovo insediamento, bensì di insediamento esistente e già dotato di opere di urbanizzazione primarie, con la conseguenza che per esso non può parlarsi di nuovo carico urbanistico nè possono valere le prescrizioni cui il Tribunale fa riferimento per ritenere integrata l’ipotesi di lottizzazione. Se a ciò si aggiunge che il Sig. G. ha versato al Comune una somma cospicua (v. udienza 10 Maggio 2010) per nuove opere di urbanizzazione e che non può a lui esser addebitata la successiva inattività del Comune stesso, vengono definitivamente meno i profili di illiceità prospettati dai giudici di merito.
Motivi della decisione
Il Sig. G. è indagato sia in relazione al reato di abuso di ufficio (capo 23 della contestazione cautelare) sia in relazione all’ipotesi di lottizzazione abusiva (capo 32) in relazione alle opere consistenti nel notevole ampliamento (pari a tre volte la superficie iniziale) di un insediamento industriale collocato in area PIP e oggetto del permesso di costruire rilasciato in data 8 settembre 2006, con opere non ancora terminate alla data del 10 settembre 2009.
Il tema della decisione, una volta escluso che si versi in ipotesi di nuovo insediamento, è se anche per l’ampliamento dei fabbricati esistenti occorresse il perfezionamento delle opere di urbanizzazione previste dal programma di sviluppo dell’area e non ancora portate a termine e se le condotte del ricorrente siano riconducibili alle violazioni ipotizzate o se, come sottolineato dal ricorrente, la specifica collocazione dell’immobile, già esistente, renda applicabili al caso in esame le autonome previsioni del P.R.G. in vigore al momento dei fatti.
Questa Sezione ha già avuto modo di affrontare tali temi con la sentenza n. 11501 del 2011, Greco. Oggetto del ricorso del era un analogo provvedimento cautelare reale emesso nell’ambito del medesimo procedimento che vede indagato il Sig. G., e anche in quel caso l’ipotesi di reato aveva ad oggetto un ampliamento di opificio già esistente, situato in zona "D/1", nel contesto dello stesso piano di lottizzazione oggi in esame.
Come motivato in modo convincente dalla decisione ora ricordata, la peculiarità delle posizioni giuridiche relative ad edifici già esistenti e collocati in area dotata di infrastrutture non può essere parificata alle posizioni di chi abbia ex novo avviato opere di edificazione sulla base di permessi di costruire che presupponevano la validità del piano attuativo e l’esistenza di specifiche condizioni contenute nel "P.I.P." ormai scaduto.
La collocazione in area "D/1" e l’esistenza di un opificio preesistente su cui sono state realizzate le opere di ampliamento avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad affrontare il tema delle previsioni vigenti del P.R.G. e della loro diretta applicabilità al caso in esame indipendentemente dalle previsioni del P.I.P. che, invece, assumono evidente rilievo per gli interventi non classificabili come "industria esistente".
Tale verifica non è stata operata dal Tribunale.
Nella pur ampia e articolata motivazione, infatti, emerge un percorso decisionale uniforme per tutte le posizioni giuridiche interessate dall’indagine e dal provvedimento cautelare, che finisce per parificare situazioni di fatto che questa Corte ritiene fra loro diverse.
Si versa così in ipotesi di carenza della motivazione che integra una vera e propria violazione di legge nei termini definiti dalla sentenza n. 5876 del 28 gennaio-I3 febbraio 2004 (rv 226710) e ulteriormente chiariti, sempre dalle Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 25932 del 2008. Ivanov.
L’applicazione di tali principi comporta (si veda l’ordinanza della Corte costituzionale n. 151 del 2007) che alla Corte di cassazione non spetti un controllo esclusivamente formale di rispondenza tra le prospettazioni dell’accusa e la fattispecie legale, dovendo tale controllo tenere in considerazione le diverse prospettazioni difensive e accertare che sussista una effettiva motivazione in ordine al "fumus" del reato ipotizzato (si veda Sezione Prima penale, sentenza n. 21736 del 11 maggio-4giugno 2007, Citarella, rv 236474);
comporta, poi, che una volta accertato che la decisione del tribunale del riesame sia coerente con le risultanze probatorie esposte, tenendo in considerazione anche la prospettiva difensiva, resti precluso alla Corte di cassazione il sindacato che vada oltre le risultanze "di immediato rilievo" (sentenza n. 21736/2007 ora citata) e si spinga a valutare il merito della contestazione mediante un giudizio circa la valenza probatoria della documentazione acquisita nel corso delle indagini o prodotta dalla difesa.
Una volta accertato, nel caso in esame, che la motivazione del provvedimento impugnato non risponde ai canoni interpretativi così fissati, non resta alla Corte che procedere all’annullamento dell’ordinanza e rinviare gli atti al Tribunale di Salerno affinchè verifichi se le opere realizzate dal ricorrente risultino conformi alle norme del P.R.G. nella parte in cui disciplinano le "industrie esistenti" collocate in zona D/1 e la possibilità di interventi ampliativi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno.
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