Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-12-2011, n. 25968 Lavoro straordinario e notturno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza non definitiva oggi impugnata la Corte d’appello di Roma accoglieva la domanda proposta da P.P. nei confronti dell’Azienda Municipale Ambiente (AMA) s.p.a., diretta ad ottenere dalla propria datrice di lavoro determinati importi a titolo di differenze retributive dovute al mancato computo, nella base di calcolo del compenso per il lavoro straordinario, degli elementi componenti la c.d. retribuzione ordinaria omnicomprensiva, con la maggiorazione, equitativamente determinata, del 10%;

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione la Azienda, affidandolo a sette motivi.

Resiste P.P. con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1 – Col primo motivo, la società ricorrente denuncia la falsa applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 5, laddove la Corte territoriale, pur affermando che tale norma (che prevede per lo straordinario una maggiorazione del 10%) non è direttamente applicabile al settore in cui operano le parti ("servizi pubblici anche se gestiti da assuntori privati": R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 1, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 1925, n. 473), tuttavia avrebbe adottato egualmente la percentuale indicata, elevando la norma, non direttamente applicabile (e pertanto qualificabile norma speciale), a parametro di quantificazione minima sufficiente di maggiorazione del lavoro straordinario ex art. 36 Cost..

2 e 3 – Col secondo e col terzo motivo del ricorso, l’Azienda lamenta la violazione dell’art. 2108 c.c., e dell’art. 36 Cost., laddove la sentenza ha affermato che il lavoratore ha diritto, quanto al compenso per il lavoro straordinario, al pagamento di una maggiorazione "superiore alla retribuzione omnicomprensiva del lavoro ordinario", in contrasto con quanto emergente dalla disciplina di legge, non sospetta di violazione dell’art. 36 Cost., i cui precetti di proporzionalità e sufficienza hanno riguardo all’intero complesso retributivo erogato e non ai singoli elementi dello stesso.

4 – Col quarto motivo la difesa della ricorrente censura la sentenza impugnata ancora per violazione dell’art. 2108 c.c., laddove la Corte territoriale ha individuato nella retribuzione omnicomprensiva anche la base di calcolo del compenso per il lavoro eccedente l’orario normale contrattuale di 36 ore settimanali ma non quello legale, che al tempo sarebbe stato di 48 ore settimanali.

5 – Col quinto motivo, viene dedotta l’omessa esplicitazione della valutazione secondo la quale il compenso per lavoro straordinario percepito dal lavoratore sarebbe inferiore alla retribuzione erogatagli per il lavoro ordinario, ricomprendendo in quest’ultima nozione emolumenti in realtà esclusi dalla nozione legale di retribuzione del lavoro ordinario, come l’indennità di anzianità pregressa e gli EDR, a maggior ragione esclusi dalla base di calcolo del compenso per il lavoro straordinario.

6 – Col sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 4 del C.C.N.L. 1 ottobre 1991 e 31 ottobre 1995 Federambiente e dell’art. 1419 c.c..

7. Con il settimo mezzo si denunzia difetto di motivazione.

8. Il ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva è inammissibile, come eccepito sia nel controricorso, sia nella memoria depositata dal lavoratore, senza obiezioni da parte della Azienda ricorrente.

9. In relazione alla impugnazione delle sentenze non definitive, l’art. 360 cod. proc. civ., comma 3, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, comma 1 ("ratione temporis" applicabile), distingue tra le "sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", assoggettandole all’impugnazione per cassazione necessariamente differita, e le sentenze non definitive su domanda o parziali, assoggettandole invece all’impugnazione per cassazione immediata ovvero, in alternativa, all’impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso (cfr. Cass. n. 18104 del 04/08/2010).

Nella specie si è al cospetto di una sentenza non definitiva del secondo tipo, giacchè è stato accolto il ricorso del lavoratore, determinando i criteri per la misura del compenso orario del lavoro straordinario e rimettendo al prosieguo solo il conteggio.

Avverso detta sentenza era dunque consentita sia la impugnazione immediata, sia quella differita previa riserva.

10. L’art. 361 cod. proc. civ., dispone che la riserva di impugnazione deve essere effettuata non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza impugnata.

E’ principio consolidato (Cass. n. 9387 del 11/06/2003, n. 24141 del 29/12/2004 e n. 10856 del 29/04/2008 ) che "L’impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l’impugnazione differita è inammissibile".

Il principio si applica anche nel rito del lavoro, essendo stato affermato (Cass. n. 17233 del 22/07/2010) che "In tema d’impugnazione delle sentenze emesse nelle controversie di lavoro il principio secondo il quale, in caso di riserva di gravame della pronuncia non definitiva, la parte ha l’onere di proporne l’impugnazione unitamente a quella definitiva ai sensi dell’art. 340 cod. proc. civ., trova applicazione anche nel rito del lavoro, con la conseguenza che l’impugnazione immediata della sentenza non definitiva in tale ipotesi è inammissibile, pur non essendo precluso alla parte dopo la sentenza definitiva, l’esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva".

Nella specie è stata effettuata riserva di impugnazione e quindi il ricorso immediato per cassazione è inammissibile.

Detta sentenza, infatti, venne pubblicata il primo giugno 2009.

Come risulta dalle copie dei verbali prodotti dal P. (non essendo stato trasmesso, ma solo richiesto dal ricorrente, il fascicolo d’ufficio, ex art. 369 cod. proc. civ., u.c.), fu tenuta udienza il giorno 4 giugno 2009, in cui si diede atto della presenza del consulente per effettuare i conteggi precisati in sentenza e in cui venne emessa ordinanza. Alla udienza immediatamente successiva del 28 gennaio 2010 il procuratore dell’attuale ricorrente fece riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva.

Non si conosce la data in cui quest’ultima venne comunicata, ma è da escludere che lo sia stata prima del 4 giugno 2009, intercorrendo solo due giorni tra questa data e il deposito della sentenza (primo giugno), per cui risulta tempestiva la riserva di impugnazione formulata all’udienza del 28 gennaio 2010, che deve considerarsi la prima successiva alla comunicazione della sentenza.

Ne consegue che, essendo stata fatta rituale riserva, il ricorso immediato è inammissibile e l’impugnazione va proposta unitamente alla sentenza definitiva.

Il mancato esame del merito giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-12-2011, n. 28004 Sanzioni e violazioni

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Svolgimento del processo

In morte di B.L., deceduta il (OMISSIS), erano presentate dichiarazioni di successione il 28 ed il 29 giugno 2000.

Gli eredi G. e C.M. presentavano dichiarazione integrativa il 2 agosto 2001, dalla quale emergeva un ulteriore imponibile di L. 225.337.000. Ricevuto l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte, lo impugnavano limitatamente alla irrogazione delle sanzioni. Il ricorso era accolto in primo grado e in appello.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. I contribuenti resistono con controricorso.

Motivi della decisione

La CTR ha annullato la sanzione irrogata per tardiva presentazione della dichiarazione integrativa di successione ritenendo che fosse stata erroneamente commisurata non solo "ai nuovi imponibili emergenti dalla denuncia integrativa del 2 agosto (pari a L. 225.337,000 … ma bensì alla somma dello stesso con quello indicato nella prima e tempestiva denuncia del 28 giugno 2000 di L. 265.560.000". Ha anche ritenuto che la denuncia integrativa non fosse sanzionabile per tardività perchè inautonoma, costituendo semplice emenda di quella tempestivamente presentata, nella quale i cespiti in riferimento erano stati già indicati, sebbene senza precisazione dei rispettivi valori.

Col primo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.

Motivazione insufficiente su punto decisivo della controversia". Si rileva che i contribuenti avevano sostenuto, quale unica ragione dell’impugnativa, di non meritare la sanzione perchè avrebbero presentato la dichiarazione integrativa ad emenda di errori a loro non imputabili. La osservazione posta a base della decisione (che la sanzione contestata sia stata liquidata a fronte del cumulo fra gli imponibili dichiarati con la dichiarazione principale e quella integrativa) sarebbe dunque stata operata d’ufficio. Si aggiunge che la CTR non ha indicato i presupposti del suo convincimento, che sarebbe in contrasto con il frontespizio e le voci 11 e 41 riportate a pagina 4 dell’avviso impugnato, che indicherebbero chiaramente che imposta e sanzioni liquidate concernevano esclusivamente l’imponibile dichiarato con la denuncia integrativa.

Col secondo motivo (deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 31 e 50 nonchè vizio di motivazione su punto decisivo) si contesta la affermazione della CTR secondo la quale la denuncia integrativa doveva considerarsi semplice "emenda" di quella tempestivamente presentata il 28 giugno 2000.

I motivi non rilevano. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, a norma del quale la denuncia di successione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione (Cass. 10358/2006), la quale, come si evince dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 33, comma 1 si verifica, allorchè, scaduto il termine l’accertamento dell’Ufficio preceda la dichiarazione de contribuente:

l’art. 50 del cit. D.Lgs. del 1990, come sostituito dal D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 2, comma 1, lett. d), a far data dal 1 aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l’omissione di denuncia.

Il ricorso va dunque respinto, e l’Agenzia ricorrete condannata al rimborso delle spese del grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 26-09-2011, n. 7533 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha partecipato al concorso interno – bandito sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/38 del 24/09/08 – per titoli ed esame scritto a 108 posti (successivamente elevati a 291 con DM. datato 3 luglio 2009 pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/22 del 17/07/09) per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vicesovrintendente del ruolo di Sovrintendenti della Polizia di Stato.

Il concorso si è svolto il giorno 27/4/2009 e la graduatoria definitiva è stata pubblicata il 7/5/2010. Dalla graduatoria è emerso che il ricorrente si è classificato al 293° posto, con un punteggio totale di punti 88,90 e, quindi, non è risultato vincitore per soli due posti.

Il sig. A. ritiene che avrebbe avuto diritto ad un punteggio complessivo di 91,30, tale da consentirgli la collocazione in graduatoria tra il 176° e il 177° posto: ritiene, in sostanza, che se fossero stati correttamente valutati i titoli di servizio e gli fosse stato, conseguentemente, riconosciuto il maggiore punteggio spettante (pari a 2,4) egli avrebbe positivamente superato la selezione e si sarebbe collocato tra i vincitori.

Alla luce di tali argomentazioni, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 3925 del 1° settembre 2010 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 14 luglio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha censurato gli atti della procedura selettiva sotto due profili.

A) Tra i criteri di valutazione dei titoli di servizio, il bando individuava le "QUALITA" DELLE MANSIONI SVOLTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA COMPETENZA PROFESSIONALE DIMOSTRATA ED AL GRADO DI RESPONSABILITA" ASSUNTA (da punti 1.0 a punti 8.0 nel totale assegnato da ciascun Componente)" (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). Nella scheda di valutazione (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) redatta dalla Commissione esaminatrice si evince che nella griglia di valutazione, accanto alle mansioni di PILOTA D’AEREO e di CAPO EQUIPAGGIO, è stata riportata la valutazione di punti 6.0 per i tre anni presi in considerazione. In realtà, a parere dell’A., la valutazione delle due mansioni in oggetto avrebbe dovuto determinare un punteggio pari a punti 9.0 (PILOTA D’AEREO punti 5.0 + CAPO EQUIPAGGIO punti 4.0, come indicato nel verbale n. 17 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO: doc. 3 di parte ricorrente) per ogni anno e, quindi, la Commissione avrebbe dovuto applicare la valutazione massima prevista di punti 8.0 x 3 anni = 24.0 con un punteggio finale di punti 8.0 e non di punti 6.0.

B) Tra i criteri di valutazione dei titoli di servizio, il bando prevedeva anche "D) TITOLI ATTINENTI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORSI PROFESSIONALI Dl SPECIALIZZAZIONE FREQUENTATI E SUPERATI alla data del 24/10/08 (da punti 0.1 a punti 4.0).". Il ricorrente, pur essendo in possesso della patente ministeriale certificato 2/B per la guida di moto, per la quale la Commissione avrebbe dovuto riconoscergli punti 0.4, non ha ottenuto alcun punteggio aggiuntivo. Conseguentemente, nella scheda di valutazione, al punto D), il ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 3.2, anziché pari a 3.6.

Alla luce di tali considerazioni, a parere del ricorrente, il punteggio finale da attribuire all’A. avrebbe dovuto essere il seguente: – voto scritto 65.00; – Titoli di servizio 26.30; Voto finale 91.30.

2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. A parere del Collegio il ricorso è in parte infondato ed in parte improcedibile per difetto di interesse.

Con riferimento alla censura sub A), deve ritenersi che la Commissione esaminatrice abbia correttamente operato nel redigere la scheda di valutazione dei titoli di servizio del ricorrente (v. all.

8 dell’Amministrazione resistente), seguendo i criteri di valutazione indicati nel verbale n. 14 del 25.3.2009. Infatti, il verbale recante i criteri di valutazione dei titoli di servizio, prevede che "… per gli anni 2006 – 2007 si prenderanno in considerazione le mansioni elencate nei rapporti informativi; per l’anno successivo quelle riportate nel foglio notizie. Al riguardo, il punteggio totale delle mansioni sarà dato dalla media matematica risultante dagli incarichi ricoperti negli anni presi in considerazione… Nell’eventualità che nel corso dell’anno siano state svolte mansioni di diversa importanza, sarà considerata quella che attribuisce il maggior peso ". Sulla base di tale criterio, al ricorrente è stato correttamente riconosciuto il punteggio relativo alla mansione (di maggior peso) di Comandante Aereo (punti 6.0) e non il punteggio relativo alle altre mansioni aggiuntive indicate dall’A. e risultanti dai rapporti informativi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008.

Pertanto, al ricorrente non sarebbero spettati, per tali titoli, gli ulteriori due punti richiesti e, quindi, non avrebbe potuto ottenere otto punti anziché i sei punti effettivamente riconosciuti.

Da ciò emerge l’irrilevanza della censura sub B) avanzata dall’A.. Infatti, il ricorrente si è collocato in graduatoria al 293° posto con un punteggio totale pari a 88.90; anche ove gli fosse riconosciuto il punteggio aggiuntivo preteso a causa del possesso della patente ministeriale certificato 2/B per la guida di moto (punti 0.4), egli otterrebbe un punteggio complessivo pari a 88.94, non utile, invero, a superare il concorrente collocatosi al 292° posto (C.M.) che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 88.95 punti.

Pertanto, la censura sub B) si rivela improcedibile per difetto di interesse, atteso che dall’accoglimento della seconda censura non deriverebbe, comunque, alcun vantaggio per il ricorrente.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia in parte infondato ed in parte improcedibile per difetto di interesse.

5. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara in parte infondato ed in parte improcedibile;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-02-2012, n. 2033

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Svolgimento del processo

Z.R. conveniva davanti al tribunale di Treviso la Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza, incorporata nel corso del giudizio nella Veneto Banca Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Narrava di aver consegnato alla signora F.M.T., direttrice della filiale di (OMISSIS) della convenuta, nel suo ufficio, in data 24 febbraio 1999, la somma di L. 60.000.000 e quindi altre L. 60.000.000 in data 21 aprile 1999. Tutto ciò allo scopo di accendere un conto corrente per affidare alla banca le somme tutte per investimenti sul mercato mobiliare.

Precisava di non aver mai ricevuto dati documentali di apertura del conto e che avendo la stampa locale, nel maggio del 1999, dato notizia delle gravi irregolarità commesse dalla indicata direttrice nella gestione della filiale suddetta, aveva chiesto invano all’istituto di credito la restituzione della somma. Chiedeva pertanto che venisse accertato che alla aveva effettuato i versamenti predetti presso la filiale di (OMISSIS) a titolo di deposito bancario, e che la banca convenuta venisse condannato a restituire la somma complessiva di L. 120.000.000, oltre agli interessi. La banca resisteva sostenendo che mai era intervenuto alcun rapporto da parte sua con l’attrice, la quale non compariva nemmeno nell’anagrafe dei suoi clienti. In ogni caso, seppure si voleva sostenere la conclusione di un rapporto contrattuale, questo, ai sensi della L. n. 197 da 1991, doveva ritenersi contrastante con le disposizioni imperative e pertanto, ancora una volta, mai sorto. Precisava altresì che ove mai l’azione proposta si fosse dovuta intendere come diretta al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., doveva concludersi che la condotta della Z. era stata essa all’origine dell’illecito cosicchè mai avrebbe potuto pretendere risarcimenti di sorta.

Il tribunale di Treviso rigettava la domanda e compensava le spese di causa tra le parti.

La Corte di appello di Venezia confermava la prima sentenza rigettando l’impugnazione della Z. e quella incidentale relativa alla disposta compensazione delle spese, avanzata dalla banca.

Per ciò che riguarda la presente fase di legittimità, la Corte rilevava che la causa promossa dalla Z. aveva come causa pretendi l’esistenza di un rapporto contrattuale con la banca e la responsabilità della stessa, a tal titolo, per i rapporti fondati sull’affidamento del terzo, intercorsi con la cliente a mezzo della direttrice della filiale. Riteneva che correttamente il sorgere di un tal rapporto contrattuale era stato escluso da parte del primo giudice, giacchè la conclusione del contratto in questione non era mai stato provata.

La Z., infatti, secondo la sentenza oggi in esame, aveva semplicemente fornito la prova, attraverso una scrittura datata 24 febbraio 1999 redatta su stampato della Banca di credito cooperativo a lei indirizzata, la prova di un versamento di L. 60 milioni senza alcuna specificazione del titolo per il quale lo stesso era stato effettuato. Il documento in questione, peraltro non era sottoscritto dal cassiere, unico legittimato a ricevere danaro per conto della banca, ma risultava solo siglato,ed a dire dell’attrice, da parte della F.. Parimenti quanto alla successiva scrittura in data 21 aprile 1999, questa volta manoscritta, relativa ad un secondo identico versamento.

Secondo la corte di merito dunque dette scritture non davano nemmeno la prova che la materiale consegna delle somme di danaro di cui si discuteva, alla direttrice era avvenuta in relazione alla posizione organica da essa rivestita nell’ambito dell’istituto di credito. In definitiva, conclude la sentenza in esame, anche ritenendosi, in via di ipotesi, provati i due versamenti, non era stato provato l’obbligo della stessa direttrice, e meno che mai quindi della banca di restituire le somme.

Quanto al punto relativo alla condanna alle spese, rispetto alle quali il giudice aveva disposto la compensazione, ravvisandone i giusti motivi,la integrale compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., il giudice di secondo grado osservava che la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, ovvero le peculiarità della fattispecie, non era stata contestata in modo specifico dalla banca.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione con atto articolato su sette motivi Z.R..

Spiega atto di intervento contenente controricorso e ricorso incidentale articolato su di un motivo la Veneto Banca S.C P A, conferitaria del ramo d’azienda nel quale è incluso il rapporto controverso con la Z..

Deposita controricorso e ricorso incidentale articolato su di un motivo, la Veneto Banca Holding società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, successore della Veneto Banca per azioni a responsabilità limitata.

La Z. ha resistito con distinti atti ai due ricorsi incidentali.

Motivi della decisione

1.1 ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Va dichiarata l’inammissibilità dell’atto di intervento della Veneto Banca S.p.A..

3. Con il primo motivo di ricorso la Z. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e dunque la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria relativamente ad un punto decisivo e controverso della causa. Sostiene che non essendo disconosciuto il ruolo di direttrice della filiale della banca in capo alla F. e non essendo mai stata contestata l’efficacia e la validità del rapporto negoziale tra la Z. la banca stessa, con un salto logico la sentenza impugnata nega rilievo alle scritture provenienti dalla banca, alla posizione organica della signora F. nell’ambito della stessa, al dovere della banca di tutelare l’affidamento del terzo pienamente legittimo nella specie, e dunque, sempre illogicamente, nega che al rapporto bancario di cui si tratta, a suo avviso pacifico, debba conseguire la responsabilità dell’istituto di credito.

3.a. Osserva il collegio che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente la circostanza della sussistenza di un rapporto contrattuale tra la Z. e la banca risulta tutt’altro che pacifica nel giudizio di merito. Anzi essa è addirittura esclusa nella sentenza impugnata. Questa nella sua narrativa chiarisce che la banca convenuta (foglio quattro) costituendosi ed in tutte le difese successive ha sempre negato che il rapporto suddetto fosse mai intervenuto essendo la Z. addirittura sconosciuta nell’anagrafe dei clienti.

Quindi esaminando il punto della qualificazione della domanda prende atto ancora una volta del fatto che ad avviso della Z. il rapporto era intercorso e dunque che la sua azione doveva qualificarsi come contrattuale, ma, per l’appunto, esclude la circostanza di fatto e la conseguente qualificazione sostenuta dall’attrice. La sentenza di secondo grado infatti rileva che l’azione proposta non è di risarcimento danno ex art. 2049 c.c., ma è invece contrattuale e nega che la prova del rapporto contrattuale, sia stata data. Addirittura (foglio sette) pur rilevando la presenza delle due scritture di cui innanzi si è detto, scrive che esse non provano nemmeno che la materiale consegna delle due somme di danaro alla direttrice avvenne in relazione alla sua posizione organica nella banca. La sentenza impugnata, in sostanza, ritiene che non è la materiale consegna di una somma di denaro ad un direttore di banca, quand’anche avvenuta dentro i locali della medesima, a costituire atto idoneo al sorgere di un rapporto contrattuale bancario, nel caso di specie, di deposito bancario. Quindi osserva che non risulta nemmeno dedotto in causa un accordo orale sulla conclusione di un negozio determinato.

3.b Osserva il collegio che la posizione del giudice di secondo grado è, anzitutto, pienamente condivisibile sul piano generale.

Non può sostenersi, come si tenta da parte della ricorrente, che il principio dell’affidamento possa valere a sostituire la buona fede in senso puramente psicologico alla legittima convinzione di trovarsi in situazione di oggettiva e dunque piena legalità di contrattazione.

La giurisprudenza di questa corte, infatti, contrariamente a ciò che ritiene la ricorrente, ogni qualvolta ha affermato la responsabilità della banca conseguente alla consegna di somma di danaro all’impiegato di essa, anche appositamente addetto, ha per, l’appunto, sempre esplicitamente presupposto che tale attività sia compiuta in costanza di rapporto di bancario. Insomma, il "cliente" di una banca che consegna una somma di danaro ad un soggetto, anche a tanto legittimato, ha diritto di essere tutelato per il fatto di infedeltà o di irregolarità da questi compiuto, in quanto già cliente in base ad un regolare e non discusso rapporto. Ma quegli che consegna una somma di danaro, in presenza di modalità assolutamente irregolari rispetto alla prassi ed alla normativa bancaria, non diventa "cliente" per ciò stesso, ovvero per la sola materiale consegna. Benchè possa,in tali casi, e ricorrendone i presupposti, fare riferimento alla diversa ipotesi di responsabilità extracontrattuale della banca stessa. (vedi tra le altre cass. nn. 13547 del 1991 , 17393 del 2009 e 394 del 2009).

Nella specie, dunque, la situazione,in ordine alla quale si invoca la suddetta esperienza giurisprudenziale della Corte Suprema, è caratterizzata dal fatto che la signora Z. non era cliente della banca. Ella infatti, non ha nemmeno provato di aver consegnato quelle somme di denaro per diventare cliente, come afferma. Al più ha provato, nella ricostruzione del giudice del merito, di aver consegnato nei locali di una banca ad una funzionaria della stessa, somme di danaro, ricevendo a riscontro scritture che certamente non attestano l’avvenuta conclusione di un contratto.

Non può parlarsi pertanto in alcun senso,e fuori una ipotesi di cui all’art. 2049 cod. civ., titolo mai azionato nel giudizio di merito di cui si tratta, di rilievo di una buona fede, se non puramente psicologica della parte, capace di far operare la tutela dell’affidamento, in quanto legittima convinzione del "cliente" di avere, attraverso la consegna, concluso all’interno di un rapporto bancario, uno specifico contratto, in questo caso di deposito.

3.c. Conseguentemente risulta assorbita la trattazione delle ulteriori doglianze contenute nel motivo medesimo, mediante le quali invocandosi per l’appunto la tutela dell’affidamento del terzo si sostiene anche il rilievo delle scritture suddette in quanto mai disconosciute, ovvero se ne afferma la natura confessoria.

Il giudice di merito ha motivato adeguatamente il punto essenziale della controversia, assorbente pertanto dei successivi rilievi: tra la Z. e la banca non è mai sorto alcun rapporto di deposito.

4. Con il secondo motivo la ricorrente allega la violazione e la falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 1766, 1782, 1834, 1835, 1842 c.c., in materia di deposito bancario,nonchè delle norme contenute negli artt. 112, 115, 116 c.p.c., in ordine alla corrispondenza fra chiesto e pronunziato ed alla valutazione delle prove. Infine lamenta la violazione degli artt. 2203, 2204, 2208, 2209 c.c., in tema di preposizione institoria e degli artt. 117 e 127 del T.U. bancario.

4.a Osserva la corte che le doglianze relative agli obblighi del depositario e, ancora una volta al rilievo delle stesse ai fini della prova dell’avvenuto deposito, risultano assorbite dalla trattazione del motivo che precede, quanto alla esclusione dell’affidamento. E’ appena il caso di ribadire che non rileva secondo la stessa giurisprudenza citata dalla ricorrente, per provare la conclusione di un deposito bancario la consegna materiale del danaro effettuata all’interno dei locali della banca e nelle mani di soggetto rivestente una qualità professionale attesa la natura reale del contratto stesso. Siffatta giurisprudenza infatti si è formata pur sempre sulla esperienza di consegne di somme di denaro in corso di rapporto bancario. Altro è, dunque, il rapporto bancario, di conto corrente o che sia, ed altro è il singolo atto di deposito di somme.

Questo, ovvero il singolo versamento, ai sensi del secondo comma dell’art. 1834 c.c., si esegue, salvo patto contrario, nella sede della banca "presso la quale si è costituito il rapporto". Dal punto di vista giuridico dunque, come si è innanzi anticipato, la costituzione del rapporto è antecedente ancorchè cronologicamente possa essere contestuale, al deposito. Cosicchè giustifica il ricorso al criterio dell’affidamento la sola mancanza di forma del deposito secondo le norme bancarie in vigore, non già la mancanza di un rapporto bancario. Cosicchè la questione che fionda sulla natura reale del contratto di deposito è anch’essa infondata.

4.b. La restante parte della doglianza, che tende ancora a rivedere l’ accertamento dei fatti riguardante la consegna, è invece inammissibile per la già esaminata congruenza della motivazione.

4.e. Infondata altresì è la doglianza relativa alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto il pronunciato, giacchè, come si è anticipato in narrativa, la corte di merito ha precisato che la domanda della Z. era fondata su di una responsabilità contrattuale,ovvero nascente da un contratto bancario concluso da parte della convenuta.

5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 117 e 127. Sostiene infatti che la Corte di merito ha dimenticato che ai sensi delle norme indicate le nullità del contratto bancario possono essere fatta valere solo dal cliente. Dunque ritenendo nullo per difetto di forma o inesistente il contratto bancario ha consentito alla banca di avvalersi di una facoltà che la legge non le riconosce.

5. a Osserva il collegio che detta argomentazione della sentenza impugnata è ulteriore a quella che esclude che mai sia stata data la prova dell’avvenuta conclusione di un contratto e addirittura che sia stata data la prova dell’avvenuta consegna della somma di danaro.

Pertanto l’eventuale violazione di legge, seppur commessa, che il ricorrente allega non ha alcun rilievo, giacchè per le ragioni dette nell’esaminare il primo motivo, la statuizione fondamentale in questione è adeguatamente motivata. Il motivo è infondato.

6. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la motivazione omessa, insufficiente, ovvero contraddittoria circa un fatto decisivo del giudizio. Proseguendo nel ragionamento iniziato con il motivo precedente la ricorrente lamenta che la corte di merito incorrendo in un formalismo rigoroso non ha tutelato il contraente debole affermando una nullità del contratto che invece si sarebbe dovuto superare interpretando la domanda fuori del suo dato letterale e comprendendo che essa era diretta ad affermare comunque una responsabilità della banca.

6.a. Il motivo è inammissibile in quanto meramente deprecatorio. E’ appena il caso di rammentare che il punto della qualificazione della domanda azionata dalla Z. è stato oggetto di dibattito nel giudizio di merito, e che tale dibattito è stato concluso dalla corte d’appello con la definizione dell’azione come contrattuale.

Statuizione, è il caso di sottolineare ancora, adeguatamente motivata.

7. Con il quinto motivo la ricorrente prospetta nuovamente la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè delle suaccennate norme del D.Lgs. n. 385 del 1993 quindi, ancora, dell’art. 2033 c.c., e segg..

Sostiene infatti che in ogni caso nella vicenda il giudice di merito avrebbe dovuto ravvisare la allegazione di un indebito oggettivo e dunque avrebbe dovuto pronunciarsi in relazione a siffatta domanda.

7.a. Il motivo, che ancora una volta ripropone una questione di interpretazione della domanda, risulta infondato alla stregua delle conclusioni raggiunte nella trattazione del motivo che precede.

8. Con il sesto motivo la ricorrente allega ancora la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione agli artt. 2043, 2049 c.c.. Fa rilevare che lo stesso Istituto convenuto aveva notato come nella eventualità che fosse stata accertata una responsabilità personale della signora F. al più essa Banca avrebbe potuto essere considerata responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.. Ad avviso della ricorrente la Banca avrebbe addirittura riconosciuto una sua responsabilità in tal senso.

8.a. Osserva il collegio che la riportata argomentazione della banca nelle difese di merito, al contrario, dimostra, come il giudice di merito chiarito, che la causa è stata fondata su di una domanda di responsabilità contrattuale. Rispetto alla quale o alcuna questione, astrattamente ipotizzabile, di responsabilità extra contrattuale, era esaminabile.

Il motivo è infondato.

9. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta ancora la motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente circa il punto decisivo della controversia costituito dalla questione da ultimo prospettata al sesto motivo. Sostiene che la corte non ha motivato adeguatamente laddove ha escluso ogni indagine sulla questione assumendo trattarsi di argomento nuovo in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

9.a. Il motivo è infondato. La corte di merito infatti, come si è più volte detto,ha premesso alla sua disamina la individuazione della domanda come prospettata in primo grado. Quindi ha atto applicazione dell’art. 345 c.p.c., per il giudizio davanti a sè se instaurato.

10. E’ infondato il motivo di ricorso incidentale proposto dalla Veneto Banca Holding la quale sostiene che contrariamente a quanto la sentenza di secondo grado ha stabilito, il motivo di appello incidentale relativo alla compensazione delle spese non poteva essere considerato generico giacchè generica era stata la decisione del primo giudice con il mero richiamo ad una pretesa particolarità della fattispecie. A fronte di tale genericità l’ appello non poteva che lamentare la medesima, come è avvenuto.

Il motivo si conclude con il previsto quesito nel quale per l’appunto si chiede alla corte di dire se la decisione di compensare le spese possa essere motivata con le "particolarità della fattispecie", come è avvenuto.

10.a. Osserva la corte che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dato luogo ad un orientamento dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, (Cass. n. 3218 del 2008 in particolare) secondo il quale la decisione del giudice di merito di compensare per giusti motivi le spese del giudizio non è censurabile in sede di legittimità se non quando è accompagnata da ragioni giustificative macroscopicamente illogiche, ovvero palesemente errate.

Nella specie la particolarità della vicenda, ovvero, come emerge dalla esplicita narrativa e dai fatti pacifici, la singolarità di una direttrice di banca che giunge agli onori della cronaca per le sue irregolarità, cosicchè per l’appunto tali onori della cronaca sospingono la odierna ricorrente a rivolgersi al giudice, ancorchè con una domanda che è risultata poi sfornita della prova del necessario titolo, possono costituire una particolarità della vicenda. L’accenno ad essa da parte del giudice di merito non è nè palesemente nè macroscopicamente illogico.

Il motivo è pertanto infondato.

11. I due ricorsi vanno respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile l’intervento di Veneto Banca Holding SCPA. Rigetta i ricorsi. Compensa le spese tra tutte la parti.

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