Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-11-2011, n. 24098 Clausola penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 12/3/1987 la società Imprelit s.r.l. (nel prosieguo semplicemente Imprelit) conveniva in giudizio N. A., F., I. e S. per sentire dichiarare l’inesistenza di ogni loro diritto su una porzione di terreno facente parte di un più vasto appezzamento che Imprelit aveva acquistato da Q.P. e V.N. con atto di acquisto di circa tre anni prima (7/8/1984); chiedeva inoltre la condanna dei convenuti alla rimozione di tutte le recinzioni che affermava essere state apposte e al risarcimento dei danni. Con lo stesso atto di citazione Imprelit conveniva in giudizio anche i venditori Q. e V. chiedendo, nei loro confronti, declaratoria della legittimità della sospensione del pagamento del residuo prezzo di acquisto del terreno, pari a L. 70.000.000. I N. (tranne E.) si costituivano eccependo che la parte di terreno in contesa rientrava nel confine della loro proprietà costituito dalla faccia esterna di un muro di sostegno.

Q. e V. si costituivano contestavano la fondatezza delle domande avversarie ed eccepivano che la pretesa di sospendere il saldo prezzo, pari a circa metà del corrispettivo dovuto per la vendita di mq. 8.546 era manifestamente eccessiva rispetto alla superficie del terreno in contestazione, pari a pochi metri quadrati.

Nel Novembre 1997 sorgeva una distinta controversia tra i Q. – V., questa volta come promissari acquirenti di due appartamenti che dovevano essere loro venduti da Imprelit, e la stessa Imprelit. Q. e V., infatti, deducendo l’inadempimento del contratto preliminare, chiedevano e ottenevano decreto ingiuntivo per la somma di L. 160.000.000 asseritamente dovuta per una clausola del contratto (clausola che il giudice di appello ha qualificato come penale) in forza della quale in caso di mancata consegna entro il 31/12/1986 dei due appartamenti oggetto del preliminare, Imprelit avrebbe dovuto pagare la suddetta somma;

occorre aggiungere che, a quanto emerge dalla sentenza impugnata (pag. 16) e dal ricorso incidentale (pag. 2 e 3), nel contratto preliminare era altresì prevista una clausola risolutiva espressa che prevedeva la risoluzione del contratto preliminare se i due appartamenti non fossero venuti ad esistenza entro il 31/12/1986.

Imprelit si costituiva e, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, sosteneva di avere adempiuto tempestivamente all’obbligo di consegna dei due appartamenti e, secondo quanto esposto nel ricorso principale, che il mancato adempimento era ricollegabile alle pretese rivendicatorie dei N. e che il decreto ingiuntivo conteneva una pronuncia di risoluzione di diritto del contratto preliminare in assenza di richiesta di parte.

Gli opposti si costituivano e chiedevano la conferma del decreto ingiuntivo.

I due procedimenti (ossia quello di regolamento di confini con richiesta di sospensione del saldo prezzo e quello per il pagamento della somma dovuta per la clausola penale) erano riuniti; era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nei confronti di Imprelit era emessa ingiunzione ex art. 183 ter c.p.c. per il pagamento della somma di L. 70.000.000 dovuta per saldo prezzo.

Dopo interruzione e riassunzione del processo, il Tribunale di Massa, con sentenza n. 642/2003, ritenuta cessata la materia del contendere per rinuncia al mandato del difensore di Imprelit e mancata costituzione della stessa nella fase di riassunzione, confermava il decreto ingiuntivo e l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c..

Proponeva appello Imprelit; si costituivano Q. e V. chiedendo la conferma della sentenza appellata; restavano contumaci N.E., A., I., F. e S..

La Corte di Appello di Genova con sentenza del 29/10/2008, in riforma della sentenza appellata, esclusa la cessazione della materia del contendere: – dichiarava risolto sia il contratto di compravendita del terreno sia il contratto preliminare di vendita dei due appartamenti per fatto e colpa di Imprelit che condannava a pagare una penale che, ai sensi dell’art. 1384 c.c. riteneva che tra il contratto di compravendita del terreno e il preliminare di vendita dei due appartamenti sussistesse un collegamento negoziale per il quale, risolto per inadempimento di Imprelit il preliminare relativo ai due appartamenti, dovesse intendersi risolto anche il contratto di compravendita del terreno;

riduceva a equità da L. 160.000.000 a L. 90.000.000 oltre interessi legali tenuto conto che i venditori, per effetto della dichiarata risoluzione, riacquistavano la proprietà dell’intero terreno; – revocava il decreto ingiuntivo, determinava, nella causa che vedeva contrapposti Imprelit e i N., la linea di confine in conformità alle mappe catastali e, quindi, rigettava le richieste dei N. di vedere fissata la linea di confine in corrispondenza di un muro di sostegno e dichiarava l’inesistenza di loro diritti sulla porzione di terreno in contestazione;

rigettava ogni altra richiesta di Imprelit nei confronti dei N. trattandosi di richieste che presupponevano che Imprelit fosse proprietaria dell’area in contestazione, mentre ciò era escluso per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita del terreno;

negava legittimità alla pretesa di Imprelit di sospendere il saldo prezzo del terreno perchè i venditori aveva esattamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali e comunque l’eventuale inadempimento, relativo alla contestazione di pochi metri quadrati di proprietà rispetto ai circa 9.000 trasferiti, non poteva ritenersi grave a meno che non fosse dimostrata la natura strategica della porzione di terreno, ma la Imprelit non aveva assolto l’onere di provare tale circostanza;

– nessuna altra somma liquidava a favore di Q. e V., in particolare per saldo prezzo, avendo pronunciato la suddetta risoluzione.

Imprelit propone ricorso per cassazione fondato su 8 motivi per ognuno dei quali ha concluso con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis abrogato dalla L. n. 69 del 2009 solo per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato sia stato depositato successivamente alla entrata in vigore della suddetta legge.

Resistono con controricorso Q.P., Qu.

A. ed Q.E. questi ultimi nella qualità di eredi testamentari di V.N., che propongono ricorso incidentale fondato su nove motivi con i relativi quesiti di diritto per i motivi diversi da quelli concernenti il vizio di motivazione.

Sia la società ricorrente che i resistenti hanno depositato memorie.

Non si sono costituiti gli intimati N.A., F., I. e S..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. perchè la Corte di Appello ha dichiarato di ufficio la risoluzione dei due contratti (il preliminare e il contratto di vendita del terreno), mentre solo il contraente nel cui interesse la clausola risolutiva era inserita nel contratto poteva avvalersi del diritto potestativo di ottenerne la risoluzione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, subordinatamente al primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità del decreto opposto per difetto delle condizioni dell’azione; assume che il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma pattuita per il caso di risoluzione era nullo nella parte in cui aveva dichiarato risolto il contratto preliminare che la prevedeva perchè la procedura monitoria è inammissibile per una pretesa azionabile solo con una pronuncia sul rapporto obbligatorio; prosegue affermando che la domanda di risoluzione del contratto preliminare, non contenuta nel procedimento monitorio, non era stata formulata neppure nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo perchè gli attori si erano limitati a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo.

In ogni caso la pronuncia di risoluzione del preliminare non potrebbe estendere i suoi effetti alla compravendita del terreno.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di un collegamento negoziale tale per cui dalla risoluzione del preliminare di vendita dovrebbe scaturire anche la risoluzione del contratto di vendita del terreno;

sostiene che il preliminare prevedeva la consegna dei due immobili come saldo prezzo e, in alternativa, in caso di inadempimento rispetto all’obbligo di consegna, il pagamento della somma di L. 160.000.000 il che escludeva la volontà di risolvere il contratto di vendita del terreno in caso di mancato adempimento del preliminare.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1481 c.c. perchè il giudice di appello sulla base di un giudizio ex post sull’insussistenza del diritto dei confinanti N. di rivendicare una parte di terreno, non ha riconosciuto il diritto di sospendere il pagamento del prezzo malgrado il concreto pericolo di rivendica (da valutarsi a prescindere dall’accertamento fondatezza della pretesa) di parte del terreno venduto, comprovato dalla controversia insorta con i N. che, considerandolo proprio, avevano recintato una porzione del terreno oggetto della vendita da Q. e V. a Imprelit.

5. Con il quinto motivo la ricorrente, con riferimento al diritto di sospendere il pagamento del prezzo del terreno, denunzia l’insufficiente motivazione in ordine alla gravità dell’inadempimento del venditore trascurando di considerare elementi istruttori (una lettera e dei calcolo del CTU) già acquisiti dai quali risultava che la costruzione di Imprelit era stata costruita a distanza inferiore a quella legale rispetto alla linea di confine pretesa dai N. così che la costruzione, in caso di accoglimento delle pretese dei N., avrebbe dovuto essere abbattuta; tale circostanza rendeva dunque grave il temuto inadempimento dei venditori.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 132 e 277 c.p.c. in quanto il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciare nei confronti di N.F., regolarmente citata e nei cui confronti l’appellante aveva concluso; si rileva, al riguardo, che nè nell’intestazione della sentenza, nè nel dispositivo viene menzionata N.F..

7. Con il settimo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. perchè la Corte di Appello avrebbe rigettato la domanda di rimozione delle recinzioni proposta da Imprelit nei confronti dei N. in conseguenza della perdita di titolarità del terreno per effetto della risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento (sicchè, con la cassazione della pronuncia secondo il ricorrente dovrebbe provvedersi ad ordinare la rimozione delle recinzioni), ma ha omesso ogni pronuncia sulla domanda di risarcimento danni patiti e patiendi in conseguenza della rivendica subita, risultando in atti che la contestazione determinò l’interruzione della costruzione.

8. Con l’ottavo motivo, proposto subordinatamente al mancato accoglimento dei motivi addotti contro la pronunzia di risoluzione del contratto e di illegittimità della sospensione di pagamento denunzia violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. per la mancata detrazione, dall’importo al quale è stata condannata Imprelit, dell’entità del credito opposto in compensazione per l’illecito rimborso a Q. e V. della somma dovuta a titolo di INVIM. 9. Con il primo motivo del ricorso incidentale Q.P., Qu.An. ed Q.E. questi ultimi nella qualità di eredi testamentari di V.N. (d’ora innanzi semplicemente "i Q." o i ricorrenti incidentali)denunciano la nullità (ex art. 183 c.p.c., comma 4 e art. 359 c.p.c.) della sentenza di appello in quanto ha fondato la propria decisione di risoluzione del contratto di vendita del terreno affrontando, di ufficio problematiche giuridiche non previamente indicate alle parti.

10. Con il secondo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti incidentali denunziano il vizio di extrapetizione perchè il giudice di appello si è pronunciato sulla risoluzione del contratto di compravendita del terreno in assenza di domanda di parte.

11. Con il terzo motivo gli stessi denunciano il vizio di motivazione in ordine al ritenuto collegamento negoziale tra il contratto di vendita del terreno e il contratto preliminare tale da giustificare l’estensione al primo della risoluzione pronunciata per il secondo.

12. Con il quarto motivo e il quinto motivo i ricorrenti incidentali denunziano la violazione delle regole ermeneutiche in tema di interpretazione dei contratti con riferimento all’interpretazione per la quale il contratto di vendita del terreno e il contratto preliminare sarebbero reciprocamente condizionati.

13. Con il sesto, il settimo, l’ottavo motivo i ricorrenti incidentali denunziano vizi di motivazione e di violazione di legge in ordine all’interpretazione, in termini di clausola penale, data dal giudice di Appello alla clausola del preliminare, che prevedeva, a carico di Imprelit il pagamento della somma di L: 160.000.000 in caso di mancata consegna di due appartamenti nel prefissato termine, mentre nella clausola si stabiliva semplicemente una prestazione subordinata, di valore corrispondente alla prestazione principale rimasta inadempiuta; conseguentemente (secondo quanto si deduce nell’ottavo motivo) il giudice non poteva esercitare il potere di ridurre l’importo della pattuizione liberamente concordata dalle parti.

14. Con il nono motivo i ricorrenti incidentali, in subordine, denunziano il vizio di motivazione quanto alle ragioni di riduzione ad equità della clausola penale perchè,in ogni caso, venuta meno la pronuncia di risoluzione del contratto di vendita del terreno, verrebbe meno anche l’unica ragione (retrocessione del terreno ai venditori, a favore dei quali operava la pretesa clausola penale del preliminare) posta a fondamento della decisione di ridurre ad equità la penale.

Preliminarmente occorre riunire il ricorso principale e quello incidentale.

15. Il primo motivo di ricorso incidentale, relativo alla nullità della sentenza per violazione del contraddittorio in quanto fondata su questioni giuridiche rilevate di ufficio e non previamente indicate alle parti che non hanno potuto interloquire, è fondato.

Anche con riferimento alla normativa processuale anteriore all’introduzione, ad opera della L. n. 69 del 2009, del secondo comma dell’art. 101 c.p.c. che impone espressamente il contraddittorio sulle questioni rilevate di ufficio dal giudice, questa Corte aveva affermato il principio per il quale in tema di violazione del principio del contraddittorio, l’omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabile d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel sistema processuale in vigore dal 30 aprile 1995 al 28 febbraio 2006, solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sua difesa qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato, in quanto, alla stregua del canone costituzionale di ragionevole durata del processo, detta indicazione non costituisce un adempimento fine a se stesso, la cui omissione è censurabile in sede d’impugnazione a prescindere dalle sue conseguenze pratiche, ma assume rilievo solo in quanto finalizzata all’esercizio effettivo dei poteri di difesa (Cass. 27/4/2010 n. 10062; v. anche Cass. S.U. 30/9/2009 n. 20935; Cass. 12/3/2010 n. 6051; Cass. 30/4/2011 n. 9591 Ord.). Nel caso di specie il giudice di appello non ha, di ufficio, esaminato una questione di puro diritto, che sarebbe valutabile con ricorso per cassazione solo se produttiva di error in iudicando (v. Cass. S.U. 20935/2009), ma una questione mista di diritto e di fatto, modificando lo stesso quadro fattuale, che le parti avevano sottoposto al suo esame e che consisteva nella semplice contestazione sulla debenza di somme dovute per due contratti che le parti pacificamente consideravano tra loro distinti o, al più, suscettibili di dar luogo a contrapposti crediti in tutto o in parte reciprocamente compensabili.

Come conseguenza del rilievo di ufficio della questione del collegamento negoziale, non sottoposta al contraddittorio, le parti formulano, con il ricorso per cassazione, questioni di merito sulla valutazione del collegamento negoziale che non potrebbero essere esaminate in questa sede proprio perchè questioni di merito escluse dal sindacato di legittimità, ma che ben avrebbero potuto formare oggetto di rilievo davanti al giudice di appello.

Pertanto la violazione ha inciso in concreto sul diritto di difesa determinandone una compromissione non altrimenti rimediabile se non con la declaratoria della nullità della sentenza di appello e con la rimessione ad altra sezione della Corte di appello di Genova, nè varrebbe opporre che la nullità, non prevista specificamente, non potrebbe essere pronunciata per il principio di tassatività delle nullità: come già rilevato da questa Corte (v. Cass. S.U. 20935/2009, in motivazione) il principio di tassatività delle nullità non trova applicazione per le nullità extra-formali, qual è appunto quella derivante dalla violazione del principio del contraddittorio.

Occorre infine precisare che la dichiarata nullità della sentenza non riguarda il capo della stessa sentenza nel quale la Corte di Appello ha dichiarato l’inesistenza di ogni diritto da parte di E., A., I. e N.S. sulla porzione di terreno acquistata da Imprelit contraddistinta con il mappale n. 1039 del foglio 43 del NCT del Comune di (OMISSIS), trattandosi di statuizione sulla quale non è intervenuta impugnazione e non affetta dall’evidenziato vizio, nè dipendente (differentemente dalle altre statuizioni) dalla pronuncia dichiarata nulla per violazione del contraddittorio.

In accoglimento del suddetto motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

Restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi proposti sia in via principale che in via incidentale, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 18-07-2011, n. 28257

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia, decidendo sull’appello presentato ai sensi dell’art. 310 c.p.p. nell’interesse di N.D., ha confermato il provvedimento del 21 gennaio 2011 con cui la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’istanza di revoca o di sostitituzione della misura cautelare in carcere disposta nei confronti del N., ritenuto responsabile, sia in primo che in secondo grado, del reato di tentata importazione di 29,4 chilogrammi di eroina. Al momento della presentazione dell’istanza ex art. 299 c.p.p. era intervenuta la decisione della Cassazione, che aveva annullato la sentenza di secondo grado per avere ritenuto più grave il reato tentato rispetto ad altro reato consumato posto in continuazione con il primo, rinviando gli atti davanti alla Corte d’appello per la nuova determinazione della pena.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando l’attuale sproporzione della misura cautelare disposta dal G.i.p. di Verona il 28.11.2007 con riferimento a due distinti episodi di importazione, rispetto ai quali è risultato essere responsabile solo di quello tentato, essendo stato assolto dall’altro; il ricorrente rileva che l’imputato ha sofferto un periodo di custodia cautelare in carcere di anni 3 e mesi 4, un periodo addirittura superiore alla pena che la Corte d’appello gli ha applicato per la tentata importazione, pena che peraltro deve essere rideterminata per effetto dell’annullamento pronunciato dalla Cassazione e che sarà certamente inferiore a quella già irrogata. Sulla base di queste considerazioni il difensore assume che l’ordinanza del Tribunale non abbia adeguatamente motivato in ordine ai parametri dell’art. 274 c.p.p., lett. c).

Preliminarmente deve rilevarsi che, in pendenza del ricorso per cassazione, l’imputato è stato rimesso in libertà per cui è venuto meno l’interesse all’impugnazione. Peraltro, è pervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia, avvocato Mariano Fiore, motivata proprio in relazione all’avvenuta scarcerazione dell’imputato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto si ritiene che il ricorrente non debba essere condannato nè alle spese processuali nè al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez. un., 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 29-07-2011, n. 30230

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1.10.2010 la Corte di Appello di Cagliari assolveva perchè il fatto non sussiste M.R. dal reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per avere quale committente (legale rappresentante della società Camping Garden Cala Sinzias spa) eseguito opere in totale difformità dell’autorizzazione paesaggistica allegata alla concessione edilizia e confermava la condanna (con pena ridotta a mesi 3 d’arresto Euro 16.000 d’ammenda) inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) per avere, nella suddetta qualità, eseguito, in totale difformità della concessione edilizia n. (OMISSIS), dodici gazebo e un palco-teatro non già con strutture leggere e facilmente amovibili, ma con platee di calcestruzzo e copertura in manto di coppi laterizi; accertamento del (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione:

– sull’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione poichè non poteva essere computato nel periodo di sospensione dei termini della prescrizione il rinvio disposto il 22.11.2006, data della prima udienza;

– sulla configurabilità del reato per l’insussistenza della ritenuta totale difformità delle opere dalla concessione edilizia. L’abuso sarebbe consistito per l’impiego di materiali della copertura diversi da quelli prescritti; circostanza che avrebbe reso non facilmente amovibili i gazebo da realizzare col sistema cd. ad aria passante.

Pertanto la realizzazione delle opere, ritenute peraltro conformi al nulla osta paesaggistico, integrava la violazione di una prescrizione urbanistica punibile ai sensi della lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 del TU sull’edilizia;

– sul mancato accertamento dell’irrevocabilità dell’assoluzione con riferimento al palco teatro con conseguente illegittimità dell’ordine di demolizione. Tanto emergerebbe, non già dal dispositivo della sentenza del tribunale, ma dalla motivazione dalla quale risulterebbe, per il palco-teatro, che "l’istruttoria non avrebbe consentito di acclarare l’entità e la tipologia delle presunte difformità".

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell’individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l’art. 32, comma 3, cit. T.U., prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali.

La Corte ha precisato che, in tal caso, la sanzione applicabile è sempre quella di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), cit. TU, non essendovi spazio per l’applicazione di quella contemplata dalla lett. a) della richiamata disposizione Sezione 3^ n. 16392/2010 RV. 246960;

Sezione 3 23.5.1997, Ciotti; 31.1.1994, n. 2733, Paolillo.

Nella specie i giudici di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza su dati obiettivi puntualmente richiamati, ritenendo, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali dei verbalizzati e delle acquisizioni documentali, che l’intervento edilizio è stato eseguito con "mutamento delle caratteristiche" assentite cfr. art. 32, comma 1, lett. d), cit. TU. E’ stato, infatti, accertato, con esauriente motivazione, che 12 gazebo di legno di notevoli dimensioni (mq. 156 ciascuno) con struttura portante in legno erano stati previsti come opere leggere e facilmente amovibili alla fine della stagione e che per essi il comune aveva specificamente prescritto la copertura ad aria passante, nella forma dei pergolati, con esplicita esclusione di tavolati e di manti di tegole, mentre i gazebo erano stati realizzati con un basamento in cemento (non previsto nel progetto) e con strutture metalliche rivestite di legno.

Le coperture, costituite da un vero e proprio tetto, erano state eseguite con modalità vietate dalla concessione edilizia e, inoltre, per un palco teatro previsto con una struttura esclusivamente in legno era stata realizzata una piattaforma in cemento non prevista nel progetto.

Era stata pertanto apportata una rilevante modifica del progetto assentito con la realizzazione di manufatti stabilmente ancorati al suolo in contrasto con l’imposta facile amovibilità degli stessi.

Alla luce di tale ricostruzione fattuale, correttamente effettuata dai giudici di merito con adeguata motivazione, sono inconsistenti le censure difensive incentrate sull’esiguità delle difformità riscontrate incongruamente ricondotte a mere violazioni delle prescrizioni della concessione edilizia.

La censura è ancor più erronea ove si consideri che il mutamento delle caratteristiche assentite è Stato attuato in zona vincolata dato oggettivo che l’assoluzione dal reato paesaggistico, per costatata corrispondenza delle opere alle previsioni del nulla osta, non consente di porre in discussione, sicchè opera nella specie il sopraindicato e consolidato principio di diritto in precedenza richiamato.

Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato perchè la platea in calcestruzzo sulla quale è stato collocato il palco-teatro non è stata oggetto di specifica statuizione assolutoria nel dispositivo della sentenza di primo grado, nè può desumersi da tale provvedimento che fosse stata ritenuta lecita la realizzazione della platea di calcestruzzo, non prevista in progetto, sulla quale è stato collocato il palco-teatro.

Puntualizzato che all’udienza del 22.11.2006 non è stata disposta la sospensione dei termini della prescrizione e che il periodo di sospensione è stato correttamente determinato nei seguenti termini;

dal 28.05.2007 al 5.12.2007 a richiesta della difesa: dal 23.01.2008 al 2.04.2008 per astensione del difensore: dal 2.04.2008 al 21.05.2008 e dal 21.05.2008 al 24.09.2008 per richieste di rinvio del dibattimento avanzate dalla difesa, per complessivi anni 1 mesi 2 giorni 9, sicchè la prescrizione non è intervenuta prima della pronuncia della sentenza d’appello, va osservato che la manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l’applicazione di eventuali sopravvenute cause di estinzione del reato Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, comporta l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 hi favore della cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30497 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

D.T.M. ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso il decreto della corte d’appello di Genova del 30 settembre 2009 che ha dichiarato improponibile la domanda, proposta con ricorso del 10 aprile 2009, diretta a ottenere l’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio, iniziato davanti al tribunale di Pisa nel settembre 2000 e concluso con sentenza del 17 maggio 2008.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso, con il quale si censura la dichiarazione di improponibilità della domanda per la mancata prova del rispetto del termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, è fondato.

Anche se non può essere condivisa la censura relativa al rilievo d’ufficio della decadenza, avendo questa Corte (cass. n. 13287/2006, 20326/2004, 17261/2002) già osservato che in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la decadenza per mancata presentazione della domanda nel termine di sei mesi di cui di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 è rilevabile d’ufficio, è fondata l’altra censura che attiene all’onere della prova della eccepita decadenza che erroneamente la corte territoriale ha posto a carico del ricorrente, in forma di onere della prova negativa dell’estinzione del diritto di agire, mentre non può che gravare sulla parte che ha formulato l’eccezione (cass. n. 13752/2011).

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.