Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-10-2011, n. 22000 Attività pericolose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.M. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dal padre D.C. (essendo egli all’epoca minore) nei confronti della Pizzalto S.p.A., in relazione ad un grave incidente sciistico a lui occorso il (OMISSIS).

La Pizzalto S.p.A. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente contesta la congruità della decisione rispetto alle risultanze istruttorie.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile, richiedendosi nella sostanza al giudice di legittimità una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, sull’assunto dell’erroneità di quella (evidentemente non condivisa) compiuta dal giudice di merito.

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente assume che il gestore della pista, parte del contratto atipico di ski-pass, non avrebbe fornito la prova liberatoria, su di lui gravante, della imprevedibilità ed inevitabilità del danno.

3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, considerato che nel quesito di diritto si da per scontato che l’incidente sia occorso a causa dello scivolamento dello sciatore su una lastra di ghiaccio, laddove in sentenza si afferma che l’appellante non è finito fuori pista per l’improvvisa presenza di ghiaccio, bensì per il fatto che, unitamente ai suoi amici, si divertiva a saltare su mucchi di neve posti ai margini della pista. Il gestore della pista era dunque esonerato da qualsiasi prova liberatoria, essendo l’incidente ascrivibile a colpa esclusiva del danneggiato.

4.- Con il terzo motivo il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole del rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 cod. civ. 4.1.- Il terzo motivo è inammissibile, in difetto del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. 5.- Con il quarto motivo censure sostanzialmente analoghe sono svolte sotto il profilo della violazione dell’art. 2050 cod. civ. 5.1.- Il quarto motivo è infondato. Il giudice di merito, contrariamente a quanto si assume nel quesito di diritto, è giunto alla conclusione che l’appellante non è finito fuori pista per l’improvvisa presenza di ghiaccio, bensì per il fatto che, unitamente ai suoi amici, si divertiva a saltare su mucchi di neve posti ai margini della pista e che dunque l’incidente è ascrivibile esclusivamente a sua colpa. A fronte di tale ricostruzione in fatto dell’incidente, adeguatamente motivata, è evidente che il gestore della pista – cui si ritenga in ipotesi applicabile l’art. 2050 cod. civ. – è esonerato dalla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo in diritto configurabile una sua qualsiasi responsabilità, ben potendo il caso fortuito coincidere – e palesemente coincidendo nel caso di specie, secondo la motivazione della sentenza – con la colpa del danneggiato, nella specie positivamente accertata.

6.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-11-2011, n. 24081 Opposizione all’esecuzione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 31 luglio 2008 il Tribunale di Trani rigettava l’opposizione all’esecuzione avviata dal condominio di via (OMISSIS) nei confronti di M.G. escludendo la censurabilità dell’errore materiale contenuto in un titolo esecutivo a norma dell’art. 615 c.p.c. essendo invece impugnabile a norma dell’art. 617 c.c. e la proponibilità dell’opposizione per fatti impeditivi, estintivi e modificativi, da far valere invece nel giudizio di impugnazione di merito.

Ricorre per cassazione M.G. cui resiste il condominio di via (OMISSIS) che ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

Pregiudizialmente va esaminato il rilievo del controricorrente di inammissibilità del ricorso per tardività. Il rilievo è fondato.

Ed infatti ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – non abrogato neanche per implicito dalla L. n. 27 del 1997, artt. 1 e 6 – il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato ha l’onere di eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria a norma del citato art. 82, comma 2. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione (ex multis S.U. 20845 del 2007, 19001 del 2010). Nella specie l’opponente M. ha eletto domicilio presso lo studio del suo difensore in Santo Spirito (Bari) e pertanto la sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Trani gli è stata notificata, a cura del Condominio di Bari, presso la cancelleria a norma del suddetto art. 82 il 14 novembre 2008. Ne consegue che il ricorso del M. per cassazione del luglio 2009 è tardivo.

La omessa indicazione dei fatti di causa nella sentenza impugnata e la conseguente astrattezza delle ragioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione totale delle spese del giudizio di cassazione. Il Collegio Ha Stabilito (Ndr: Testo Originale Non Comprensibile).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 18-07-2011, n. 28429Lettura di atti, documenti, deposizioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Sanremo, con sentenza del 6 luglio 2010, ha assolto T.R. dal reato di minaccia in danno di M.A. perchè il fatto non sussiste, non essendo stata provata l’accusa, in quanto l’unico testimone, la parte lesa M., non risultava presente all’udienza perchè resasi irreperibile, non essendole stato notificata la citazione per l’udienza al domicilio indicato nella querela.

Con il ricorso per cassazione il procuratore generale deduceva la violazione degli artt. 192 e 512 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1 bis perchè il giudice, dopo avere ritenuto di fatto irreperibile la testimone, ha acquisito agli atti il verbale assunto dalla polizia giudiziaria ed ha omesso di valutarla ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 512 cod. proc. pen..

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal procuratore generale sono fondati.

In effetti il giudice di pace ha frettolosamente ritenuto irreperibile la M. in base alla mancata notifica della citazione al domicilio indicato nella querela e senza avere disposto alcuna ricerca; in effetti nella querela erano stati indicati anche l’indirizzo anagrafico ed il numero di cellulare, elementi importanti per rintracciare la parte lesa.

La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione del giudice sulla mancata presenza del testimone deve fondarsi su un rigoroso e approfondito accertamento, dovendo escludersi che costituisca idonea prova della irreperibilità una verifica burocratica, che prenda semplicemente atto del difetto di notificazione o che si limiti alle risultanze anagrafiche (Cass., Sez. 6, n. 18150, del 19 febbraio 2003, Bianchi).

Il giudice di pace non ha rispettato tale indirizzo ribadito anche di recente dalla corte di legittimità, che ha osservato che in accordo con i principi sanciti dall’art. 6, comma 3, lett. d) CEDU, la lettura, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari è consentita soltanto nei casi in cui risulti oggettivamente impossibile ottenere la presenza del testimone, e che detta situazione ricorre unicamente quando il giudice abbia fatto tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante (Cass., Sez. 2, 27 maggio – 11 giugno 2010, n. 22358).

Una volta accertata la irreperibilità della dichiarante, il giudice avrebbe dovuto valutare se tale irreperibilità sopravvenuta fosse o meno conseguenza di una scelta volontaria di sottrarsi all’esame, esclusa eventualmente la volontà di sottrarsi all’esame dibattimentale, ed accertata la impossibilità di natura oggettiva del contraddittorio dibattimentale, avrebbe dovuto fare ricorso all’art. 512 cod. proc. pen. e valutare le acquisite dichiarazioni predibattimentali della testimone (S.U. 28 maggio – 24 settembre 2003, n. 36747, Torcasio; Cass., Sez. 6, 19 febbraio – 16 aprile 2003, n. 18150, CED 225250).

Anche tale indirizzo è stato disatteso, essendosi limitato il giudice a verificare la mancata notifica dell’atto di citazione e ad affermare che in siffatta situazione l’accusa era sfornita di prova.

Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Sanremo, che si adeguerà ai principi di diritto dinanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Sanremo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 29-07-2011, n. 30220 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Tricase del 26 aprile 2002, T.L. veniva condannato, unitamente ad altro coimputato, per la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) e L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies commessa il (OMISSIS), alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto ed Euro 18.000 di ammenda, con demolizione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato dei luoghi; non menzione e sospensione condizionale subordinata al ripristino dello stato dei luoghi entro mesi 2 dal passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione veniva confermata, il 27 gennaio 2003, dalla Corte d’Appello di Lecce.

Con sentenza del 4 luglio 2003, la Terza Sezione Penale di questa Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla violazione urbanistica, per estinzione del reato conseguente al rilascio di concessione in sanatoria, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce per la rideterminazione della pena relativa alla violazione paesaggistica e l’eventuale concessione della sospensione condizionale al coimputato.

Nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 9 dicembre 2004, rideterminava la pena inflitta al coimputato e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.

Con sentenza del 2 dicembre 2008, la Quarta Sezione Penale di questa Corte annullava la predetta pronuncia della Corte territoriale nei confronti di T.L., rinviando ad altra sezione della Corte leccese per la determinazione della pena, rigettando nel resto il ricorso del predetto e rigettando il ricorso del coimputato.

La Corte d’Appello di Lecce, in sede di rinvio, in conformità a quanto statuito da questa Corte, rideterminava la pena inflitta a T.L. per la violazione paesaggistica.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Deducendo la violazione di legge, rilevava che l’intervento edilizio eseguito riguardava opere modestissime risultate conformi alla normativa urbanistica e che era stata presentata istanza di "condono edilizio" ai sensi della L. n. 326 de l2003, con conseguente versamento della somma dovuta a titolo di oblazione.

Aggiungeva che, conseguentemente, il giudice avrebbe dovuto, in ogni stato e grado del processo, rilevare la sussistenza della causa estintiva del reato, quantomeno relativamente agli effetti sulla pena, con ogni ulteriore conseguenza. Ciò non era avvenuto e, quindi, la Corte territoriale era incorsa in un evidente errore di diritto, non essendo corretto ritenere che tale valutazione avrebbe dovuto essere operata dal giudice dell’esecuzione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale era stata investita, nel giudizio di rinvio, della sola questione inerente la determinazione della pena.

Le parti non annullate della sentenza riguardanti la sussistenza del reato e la responsabilità dell’imputato sono pertanto coperte dal giudicato progressivo formatosi su tali punti della decisione.

Infatti, secondo un principio consolidato recentemente ribadito da questa Sezione (Sez. 3 n. 15101, 20 aprile 2010, con richiami ai prec.) e pienamente condiviso dal Collegio, l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’affermazione di colpevolezza, con la conseguenza che non possono più essere rilevate, in sede di giudizio di rinvio, le cause estintive del reato sopravvenute.

Al richiamo del menzionato principio deve peraltro aggiungersi, con riferimento al "condono edilizio", che la questione relativa, che riguarda la sola violazione edilizia e non anche quella paesaggistica, non risulta essere stata proposta al giudice del merito e risulta sollevata per la prima volta in questa sede.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

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