Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 07-09-2011, n. 33264

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 18-9-2010 il GIP presso il Tribunale di Patti disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di S.M., per reato di cui all’art. 479 c.p..

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione la persona offesa – M.C., deducendo la legittimazione a proporre personalmente l’atto di impugnazione, nella qualità, riconosciuta da giurisprudenza della persona offesa come titolare di un diritto al contraddittorio nel procedimento di archiviazione.

Il ricorrente formula a riguardo questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 c.p.p. e artt. 607-90-101 c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. evidenziando la posizione della persona offesa come "controparte" rispetto all’imputato, come tale dotata di un interesse tutelato dall’ordinamento.

Deduceva inoltre: la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale e violazione dell’art. 125 c.p.p. per mancanza, o insufficienza della motivazione.

Inoltre censurava il provvedimento per la utilizzazione esclusiva delle sommarie informazioni testimoniali, oltre che per illogicità della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva.

Il PG in Sede chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, essendo l’atto proposto e sottoscritto direttamente dalla persona offesa.

La Corte rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero, come stabilito da giurisprudenza di questa Corte per cui va menzionata sentenza Sez. 6^ n. 39 del 1.2.1999 – RV 212567 "Le disposizioni di cui all’art. 613 c.p.p., comma 1, e art. 571 c.p.p., comma 1, che consentono eccezionalmente alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione "non sono applicabili alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile";

L’impugnazione di questa, in mancanza di norme che diversamente prevedano, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’Albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato".

Altra sentenza, Sez. 6^ n. 1408 del 1.6.1998 – RV 210917 – stabilisce che "Nonostante la persona offesa dal reato goda di facoltà e diritti limitatamente ad alcuni istituti processuali e sia portatrice di interessi in ordine alla decisione del procedimento, la stessa "non può considerarsi parte processuale in senso tecnico" e non è quindi destinataria della norma dell’art. 613 cod. proc. pen. che prevede la possibilità di sottoscrivere il ricorso per cassazione.

Detta persona, pertanto, deve necessariamente munirsi per la proposizione dell’impugnazione, di un professionista iscritto nell’apposito Albo a pena di inammissibilità dell’atto. Peraltro il difensore deve essere munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p.. Egli, infatti, non è munito dei poteri di rappresentanza che l’art. 99 c.p.p., comma 1 e art. 100 c.p.p., comma 4 riconoscono al difensore dell’imputato ed a quello delle altre parti ritualmente costituite e non è, pertanto, legittimato ad esercitare in proprio la facoltà di impugnazione".

Alla luce di tali principi giurisdizionali emerge la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 613-99-100 c.p.p., non essendo la posizione della persona offesa di per sè qualificabile come quella di parte processuale in senso tecnico, e dunque essendo indispensabile che tale soggetto, i cui interessi vengono comunque tutelati dall’ordinamento attraverso la facoltà di costituirsi in giudizio come parte civile, sia dotato della assistenza e rappresentanza legale.

Nè risulta alcune violazione del contraddittorio, atteso che, come precisato dal PG nella requisitoria che questa Corte richiamala parte offesa "ha avuto modo di illustrare le proprie ragioni, avendo il giudice fissato udienza camerale conseguente all’opposizione dalla p.o. proposta (a nulla rilevando che la stessa non si sia presentata).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5652 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorrono in appello gli eredi del dott. C. V., i quali impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato un ricorso proposto in quella sede giudiziaria contro il mancato accertamento del diritto dello stesso dott. C. a ricevere le differenze retributive tra la qualifica di primario, funzione effettivamente svolta, e quella della qualifica di aiuto corresponsabile ospedaliero, di cui era formalmente in possesso, presso il Presidio ospedaliero di Torre Annunziata.

Rilevano gli appellanti che il dott. C. ha svolto dal 1° maggio 1985 al 30 giugno 1990 le funzioni di primario ospedaliero su posto vacante, nel Dipartimento Emergenza e Accettazione del Presidio ospedaliero di Torre Annunziata, facente capo alla USL di Pompei, poi sciolta e confluita nella ASL n. 1 di Napoli.

Il Tribunale di primo grado adito ha però rigettato il ricorso, in quanto non è risultata accertata la vacanza del posto e non era stata indetta nel frattempo alcuna procedura concorsuale.

Avverso la predetta sentenza sono proposti i seguenti motivi di appello:

"Error in iudicando", in quanto il dott. C. aveva dimostrato di aver svolto le funzioni primariali, con l’emanazione da parte sua di atti di competenza della funzione medesima, mentre la vacanza si sarebbe potuta accertare mediante opportuna istruttoria, che invece è mancata;

Violazione dell’art. 29, comma 3, del d.P.R. n. 761 del 1979, dell’art. 36 Cost., dell’art. 2126, comma 1, cod. civ. e dell’art. 14 della legge n. 207 del 1995; in quanto lo svolgimento entro i sessanta giorni delle funzioni superiori è un comportamento illegittimo dell’Amministrazione e non certo del dott. C., il quale era tenuto a svolgere le funzioni suddette, e ciò in perfetta armonia con quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Si costituisce, nella sua qualità di commissario liquidatore della gestione liquidatoria della unità sanitaria locale n. 34 di Pompei, il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Napoli 5, il quale resiste all’appello, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva, dovendo l’appellante ricorrere contro la Regione Campania, la mancanza di un atto formale di conferimento delle funzioni superiori, la mancata dimostrazione della vacanza del posto e la mancata attivazione della procedura concorsuale.

Il Collegio, prima ancora di verificare tutti gli elementi della fattispecie, ha emanato due ordinanze istruttorie, tese a conoscere l’esistenza o meno nell’organico dell’Amministrazione della vacanza del posto di qualifica rivendicato dagli eredi del dott. C., ma l’Amministrazione, a causa dei passaggi anche materiali di documenti in sede di scioglimento della USL, non è stata in grado di recepire la documentazione richiesta.

La causa è perciò spedita in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato.

Nonostante l’Amministrazione non abbia potuto rispettare le ordinanze emanate da questo Collegio per conoscere la situazione dell’organico della struttura sanitaria pubblica, il Collegio medesimo rileva che il mancato adempimento istruttorio nella specie è giustificato dal fatto che la documentazione è risultata irreperibile, per cui fa riferimento al principio che nessuno è tenuto a porre in essere attività impossibili.

Ciò premesso, non può non rilevarsi che i ricorrenti avrebbero dovuto provare ciò che affermano, vale a dire la vacanza del posto di primario, secondo l’antico brocardo "onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat", e ciò invece non è stato affatto dimostrato, ma solo affermato.

Inoltre, il fatto che il dott. C. abbia prestato la propria attività in un presidio ospedaliero, che è una dipendenza secondaria dell’Azienda sanitaria locale, è un indizio che relativamente a tale presidio era improbabile che fosse previsto un posto di primario.

In ogni caso, non è stato mai emanato dall’Amministrazione un provvedimento formale di svolgimento di funzioni superiori, cosa che competeva agli organi espressamente competenti dell’Unità sanitaria locale, per cui le funzioni medesime, se pure svolte, non possono considerarsi disposte secondo le regole giuridiche vigenti dagli organi responsabili della Unità sanitaria locale di Pompei, ma esercitate puramente di fatto dal dott. C..

Da ciò la considerazione conclusiva che la richiesta non è assistita dalla presenza di prove che possano condurre ad un favorevole scrutinio della pretesa azionata.

L’appello va, pertanto, respinto.

Le spese del presente grado, tuttavia, stante la particolarità della situazione, possono essere compensate integralmente fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l’appello;

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 897 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, in qualità di proprietaria e condomina di alcuni immobili facenti parte integrante dei fabbricati siti in via della Stazione n. 59, nel comune di Priverno ed ubicati nelle immediate adiacenze dell’area oggetto di interventi edilizi avviati in data 8 aprile 2011 dal sig. Palleschi Renato, a seguito di DIA, avanzava al amministrazione una domanda di accesso agli atti in data 11 aprile 2011 per la tutela dei propri diritti. L’amministrazione dopo aver chiesto una integrazione documentale, fornita dalla ricorrente, non si pronunciava rimanendo inerte. Nella udienza camerale odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente violazione e vizi del procedimento, eccesso di potere per sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta, stridente contraddizione, difetto di istruttoria e motivazione. Le censure sono fondate. Infatti, a prescindere dal fatto che l’amministrazione non costituitasi non ha contestato la pretesa del ricorrente, risulta indubitabile che il comune debba pronunciarsi in via espressa sulla domanda legittimamente posta dalla ricorrente ai sensi della legge 241/1990. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di pronunciarsi entro 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 27-10-2011, n. 38942

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.B.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Ancona, sezione distaccata di lesi, lo aveva condannato alla pena di Euro 1000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali per il reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 1 e 5 e art. 389, lett. c) perchè non provvedeva affinchè i pavimenti ed i passaggi obbligati presso il reparto assemblaggio della ditta elica S.p.A. non fossero ingombrati da materiali di produzione in modo da non ostacolare la normale circolazione e di consentire ai mezzi di trasporto l’esecuzione delle manovre in sicurezza.

L’imputato veniva invece assolto perchè il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 590 per l’incidente occorso alla lavoratrice dipendente S. investita in retromarcia da un carrello e dalla contravvenzione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 224 e art. 389, lett. b) specificamente contestata per non aver provveduto affinchè nell’area destinata al reparto assemblaggio davanti alle vie pedonali che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici fossero disposte barriere atte ad evitare possibili investimenti ovvero adeguate segnalazioni alfine di permettere ai pedoni di circolare in sicurezza rispetto alle zone di transito e di carico scarico dei mezzi.

Deduce in questa sede il ricorrente:

a) erronea applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 5 e art. 389, lett. c) sul rilievo che la contravvenzione de qua non riguardi l’ipotesi in cui le vie di transito dei carrelli siano completamente invase da materiale in lavorazione trattandosi di spostamenti momentanei necessitati dalla lavorazione stessa;

b) erronea applicazione di legge con riferimento ai medesimi articoli ed alla L. n. 758 del 1994, art. 24; art. 129 c.p.p. avendo il ricorrente adempiuto alle prescrizioni come accertato in sede di sopralluogo dall’ispettorato del lavoro;

c) mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dalla deposizione della teste S. e dalla produzione fotografica;

d) mancanza della motivazione con riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p.;

e) mancanza della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente ha fatto pervenire per l’udienza note integrative in cui si ribadisce che il D.B. è stato assolto dalla contravvenzione in relazione alla quale non risultavano assolte le prescrizioni e condannato, invece, per quella relativa alle prescrizioni adempiute e rileva anche di non essere stato messo nelle condizioni di essere ammesso al pagamento ex D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Va premesso che le condotte in questione sono attualmente previste come illecito penale anche al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 63, 64, 68 che richiamano, in particolare, anche la disciplina contenuta nell’allegato 4^ punto 1.4.

L’abrogazione del D.P.R. n. 547 del 1955 non ha quindi effetto sulla contestazione stante l’evidente continuità normativa con le disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L’art. 63, comma 1 recita, infatti:

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato 4^.

Quest’ultimo prevede, tra l’altro:

1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.

L’art. 64, comma 1, stabilisce che:

Il datore di lavoro provvede affinchè:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’art. 63, commi 1, 2 e 3; L’art. 68 – Sanziona il datore di lavoro;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da Euro 1.000 a Euro 4.800 per la violazione dell’art. 64, comma 1, e art. 65, commi 1 e 2;

Ciò posto, a prescindere dai rilievi senz’altro fondati sull’errato riferimento al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 5 anzichè comma 10, il ricorrente si duole in questa sede di una sostanziale confusione nella indicazione delle violazioni contestate all’esito dell’ispezione effettuata dal dipartimento di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della Regione Marche in data 12 dicembre 2006, nonchè del mancato accesso alla oblazione.

Dall’esame del verbale di ispezione, consentito in questa sede in relazione alla tipologia del vizio denunciato, in quanto concretantesi nel sostanziale travisamento della prova, si rileva che, come evidenziato dall’estensore, le prescrizioni di cui al precedente verbale numero 337/06 del 18 giugno 2006 risultavano ottemperate limitatamente al punto 1 e non, quindi, rispetto al punto 2, "essendo la corsia di transito dei mezzi meccanici utilizzata sia da personale per lavoro continuo che per passaggio pedoni in genere.

Per queste motivazioni non esistono garanzie contro il rischio di investimento pedoni".

Il punto 1^ risultava invece ottemperato essendosi riscontrato all’atto del secondo accesso la rimozione dei bancali nelle corsie di transito ai mezzi ed avendo riferito le persone presenti all’ispezione che erano state adottate soluzioni alternative di deposito materiale in altro luogo, a distanza dalle linee di produzione.

Sembra vero, quindi, quanto affermato dal ricorrente e, cioè, che quest’ultimo è stato chiamato a rispondere della violazione per la quale vi sarebbe stata in precedenza regolarizzazione. E ciò in quanto, si ribadisce, la contestazione per cui è intervenuta la condanna in sede penale è quella di non aver provveduto affinchè i pavimenti di passaggi ubicati presso il reparto assemblaggio della ditta Eolica S.p.A. non fossero ingombrati da materiali di produzione in modo da non ostacolare la normale circolazione e di consentire ai mezzi di trasporto l’esecuzione delle manovre in sicurezza.

Accertato quanto sopra si pone un secondo problema e, cioè, quello di verificare se la regolarizzazione avvenuta dopo il primo accesso sia sufficiente all’estinzione del reato.

Così non è evidentemente in quanto ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21 il solo adempimento alle prescrizioni senza il pagamento della somma indicata non consente l’estinzione del reato.

Ora, va anzitutto premesso che le disposizioni degli artt. 21 e 24 continuano a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 301 (Applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20 e segg.) recita, infatti:

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente Decreto nonchè da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui all’art. 20 e segg., D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Ciò posto, qui rileva l’altra doglianza sostanziale del ricorrente che è quella di non essere stato messo nelle condizioni di operare il pagamento della somma stessa.

Peraltro, occorre ricordare che anche l’adempimento tardivo avrebbe avuto comunque rilevanza in quanto il D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, comma 3 stabilisce che "3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell’applicazione dell’art. 162 bis c.p.. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa".

Conclusivamente la sentenza deve essere annullata con rinvio rispetto alla violazione per cui vi è stata condanna per consentire un corretto esame che consenta di ricostruire con esattezza sul piano fattuale i termini della vicenda amministrativa, verificando se il ricorrente sia stato posto effettivamente in condizione di procedere all’oblazione e, comunque, l’epoca della regolarizzazione, in quanto certamente rilevante per determinare il momento consumativo del reato.

Rimangono pertanto assorbite le altre questioni dedotte in punto di trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.