Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2012, n. 4390 Inadempimento

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Svolgimento del processo

1.La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 gennaio 2010 ha rigettato lo appello della società Cafagna Pietro avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 28 marzo 2007, ed in accoglimento dello appello incidentale della locatrice GEI ha dichiarato risolto per inadempimento della società conduttrice il contratto di locazione del 10 ottobre 1993, relativo all’immobile sito in (OMISSIS), stipulato originariamente dal precedente proprietario D.C.F. con il signor C. P. e successivamente ceduto dal C. alla società appellante; ha condannato la società Cafagna al pagamento delle spese del grado.

2.Contro la decisione ricorre la soc. Cafagna deducendo cinque motivi di ricorso, resiste la controparte con controricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

3.1. SINTESI DESCRITTIVA dei motivi.

Nel primo motivo si deducono due censure. La prima attiene al vizio della motivazione omessa e insufficiente sulla valutazione degli effetti della trascrizione nei confronti del terzo acquirente GEI S.A.S.; la seconda deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione dello art. 2652 c.c., n. 2, comma 2, sempre sugli effetti della trascrizione delle domande dirette ad ottenere la esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre.

Nel secondo motivo si deduce error in procedendo per extrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, pur mancando la relativa domanda, la Corte di appello ha implicitamente riconosciuto il diritto della GEI sas a percepire i canoni di locazione sino al 9 marzo 2009. La statuizione doveva limitarsi allo accertamento della risoluzione ed alla richiesta di rilascio.

Nel terzo motivo si deducono due censure congiunte configurate come vizio della motivazione ed error in procedendo, in relazione al mancato rilievo del giudicato di cui alla sentenza del tribunale di Bari 454 del 2007 nella parte in cui ha accertato che lo acquisto della proprietà dell’immobile in capo alla GEI sas non era opponibile alla Cafagna.

Nel quarto motivo si deducono ancora due censure congiunte, per vizio della motivazione ed error in procedendo per la violazione della L. n. 392 del 1978, art. 38, in ordine al momento in cui si verifica lo effetto traslativo in favore dello esercente della prelazione.

Nel quinto motivo si deducono ancora due censure congiunte per vizio della motivazione ed error in procedendo, sempre con riferimento al giudicato esterno della citata sentenza del tribunale di Bari- che peraltro non risulta prodotta.

3.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Nel regime del ricorso per cassazione ripristinato per effetto della abrogazione dello art. 366 bis cod. civ., la formulazione dei motivi del ricorso segue i principi generali della autonomia e della specificità, di guisa che il vizio della motivazione deve conservare la sua autonomia e specificità rispetto alla denuncia dello error in iudicando, indicando con autosufficienza il fatto controverso in relazione a punto decisivo.

In relazione a tale puntualizzazione logico sistematica, anche in correlazione con l’art. 366 c.p.c., n. 6, per la specificità della censura, si osserva come risulti inammissibile il vizio della motivazione per la inesatta formulazione del fatto controverso, atteso che la GEI S.A.S. non ha opposto alla società Cafagna il suo diritto di proprietà scaturente dal contratto del 24 marzo 2004, nè tale diritto essa ha opposto nella causa di prelazione, dove invece ha opposto il suo diritto di locatrice acquistato a titolo particolare. Pertanto la fattispecie giuridica considerata dai giudici del merito è diversa da quella che prospetta il ricorrente come vizio della motivazione e tale mutamento è inammissibile in questa sede nei termini prospettati (Vedi sul punto della autosufficienza della esposizione dei motivi, CASS. 27 gennaio 2012 n.1193, par. 1.1. della motivazione e precedenti ivi citati tra cui Cass. SSUU 22726 del 2011). Risulta peraltro infondato il motivo basato sull’error in iudicando, attesa la estraneità alla materia del contendere della presente controversia della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., esattamente rilevata dalla Corte di appello, sulla base del dictum di Cass. 9 maggio 2005 n. 10600.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ha la unica funzione di risolvere il conflitto tra l’attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti, ma non vale ad anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti tra le parti al momento della proposizione della domanda di esecuzione.

Inammissibile, oltre che infondato, è il secondo motivo, atteso che nei gradi del giudizio di merito la questione centrale del dibattito e del contraddittorio è stata quella relativa alla determinazione del momento della cessazione della locazione a causa dello acquisto da parte della Cafagna della proprietà dello immobile e tale data è stata correttamente stabilita al 9 marzo 2009.

Il terzo, ed il quinto motivo vengono in esame congiunto, attenendo alla forza del giudicato esterno della sentenza del tribunale di Bari, che tuttavia non risulta prodotta o riprodotta nelle parti asseritamene rilevanti per il tema del decidere, ne segue la inammissibilità ai sensi dello art. 369 c.p.c., n. 4, e del dictum della recente SU 3 novembre 2011 n. 22726.

Il quarto motivo è inammissibile per la censura relativa al vizio della motivazione ed è infondato in ordine alla asserita violazione della norma della L. n. 392 del 1978, art. 38, per difetto di specificità e di autosufficienza. Il ricorrente non ha in vero riportato nel ricorso i passi del suo atto di appello con il quale egli avrebbe impugnato il capo della sentenza del tribunale che negava la natura negoziale degli atti a mezzo dei quali l’art. 38 citato prescrive che debba esercitarsi la prelazione, così impedendo a questa corte l’esame della specificità e della congruità della censura.

AL RIGETTO del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione alla GEI sas delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la sas Cafagna a rifondere alla sas GEI le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 26-04-2012, n. 6513 Cassa integrazione guadagni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, S.R. conveniva in giudizio il datore di lavoro FIAT Auto spa e, assumendo illegittima la sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo 24.04-28.11.03, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Accolta la domanda e proposto appello da Fiat Group Automobiles s.p.a. (succeduta a Fiat Auto s.p.a.) la Corte d’appello di Torino con sentenza in data 8.07.10 rigettava l’impugnazione.

La sentenza di merito riteneva che FIAT, fin dall’inizio della procedura (attivata con la comunicazione 31.10.02 alle r.s.u.), avesse l’obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e che tale disciplina non era stata modificata dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, art. 2, comma 5, recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale.

Nella specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici, in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione in CIGS dei dipendenti. Inoltre, l’accordo intervenuto tra datore e Oo.ss. in data 18.3.03, a conclusione della procedura di consultazione (e ribadito da altro successivo del 22.7.03), non assumeva efficacia sanante delle omissioni, in quanto il vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull’intera procedura.

Infine, riteneva inaccoglibile l’eccezione di improponibilità della domanda per previa transazione della controversia, rilevando che con la conciliazione il lavoratore aveva accettato il licenziamento e rinunziato alle pretese ulteriori che nella cessazione del rapporto avessero titolo e non anche a quelle nascenti dalla sospensione in CIGS. 3.- Avverso questa sentenza FIAT Group Automobiles s.p.a. propone ricorso per cassazione illustrato con memoria. Si difende con controricorso la lavoratrice.

4.- I motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono riassumersi come segue.

4.1.- In via preliminare si sottolinea che la conciliazione era conseguenza degli accordi sindacali del 18.3.03 (relativo alla collocazione in CIGS) e 30.7.03 (relativo alla procedura di mobilità conseguente alla situazione di crisi, che è cosa diversa dal c.d. accordo Panda del 22.7.03), conclusi all’esito della valutazione della situazione di crisi del settore ed esplicitamente menzionati nell’atto di conciliazione. In particolare, con il secondo accordo era stata avviata una procedura di mobilità e si concordava di individuare i lavoratori cui proporre il licenziamento incentivato secondo il criterio della maturazione del trattamento di quiescenza entro il periodo di mobilità. Il giudice avrebbe dovuto tener conto che l’adesione a tale accordo da parte del lavoratore, garantita dall’assistenza sindacale prevista dall’art. 411 c.p.c., costituiva una complessiva rinunzia ad ogni ulteriore pretesa anche in punto di CIGS. 4.2.- Quanto al merito della vicenda, la questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7-8, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l’intervento del D.P.R. n. 218 del 2000.

Fiat sostiene che tale decreto, emanato in forza della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della cigs e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.

4.3.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione e l’indicazione delle ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle Oo.Ss., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra imprenditore ed Oo.ss. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.

4.4.- Nel caso di specie, le parti sindacali avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione il 18.3.03, all’esito dell’esame congiunto, dopo che Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale. Avrebbe dunque errato il giudice di merito a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le Oo.ss. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.

4.5.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale, sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente natura di atto pubblico a contenuto certificativo, costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa.

4.6.- La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di cigs, che fissava il criterio di scelta nelle esigente tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigente professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in ordine alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle oo.ss. di una completa informazione.

In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva del dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i lavoratori in cigs fosse coerente con i criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

5.- Per quel che riguarda la questione preliminare dell’intervenuta conciliazione (v. 4.1) deve ritenersi palesemente ingiustificata la tesi che la conciliazione contenente la rinuncia, in cambio di una somma dì denaro, all’impugnativa del licenziamento conseguente ad una procedura di mobilità, conclusasi con accordo sindacale (richiamato nel verbale di conciliazione), comporti la preclusione anche di ogni azione del lavoratore diretta al riconoscimento di diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro.

Tale tesi è in contrasto con i principi enunciati da questa Corte in materia di rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, secondo cui a fronte di formule di rinuncia generiche ed omnicomprensive occorre accertare se vi siano state la consapevolezza da parte del lavoratore della possibile esistenza di determinati diritti e la effettiva volontà di rinunciarvi. La stessa tesi collide anche con l’effettivo contenuto letterale della dichiarazione. Quest’ultima, secondo quanto riportato nello stesso ricorso, ha fatto riferimento a pretese, domande o azioni che "nel suddetto licenziamento e conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con FIAT AUTO s.p.a. e collocazione in mobilità" potessero "trovare origine e/o fondamento", e pertanto ha delimitato chiaramente il possibile ambito delle rinunce alle pretese inerenti alla fase del licenziamento, della cessazione del rapporto e del collocamento in mobilità, rimanendovi quindi estranei i diritti relativi alla fase anteriore della sospensione per collocamento in cassa integrazione.

Questi rilievi sono assorbenti anche con riferimento alla pretesa illogicità ed insufficienza di motivazione al riguardo della statuizione del giudice di appello. In particolare, l’utilizzazione per la cassa integrazione di un criterio di scelta, quale il possesso da parte del lavoratore di una condizione contributiva e di età idonea a facilitare il suo pensionamento, analogo a quello poi utilizzato per il collocamento dei lavoratori in mobilità, è lungi da consentire un’interpretazione così estensiva della dichiarazione di rinuncia da attrarvi diritti relativi alla fase di cassa integrazione a cui in alcun modo viene fatto riferimento o allusione.

I due precedenti di questa Corte richiamati al riguardo nel ricorso (Cass. n. 6391/1992 e 16283/2004) sono qui inconferenti, in quanto in un caso il lavoratore, diversamente che nella specie, aveva dichiarato di rinunciare (anche) a ogni (altro) diritto derivante dal pregresso rapporto di lavoro e, nell’altro, aveva dato atto di aver ricevuto una somma a totale soddisfacimento delle sue spettanze e di non aver altro a pretendere (e la Cassazione aveva ribadito quindi l’esigenza di uno specifico accertamento circa l’effettiva configurabilità dei presupposti oggettivi e soggettivi della riferibilità della rinuncia o transazione al diritto oggetto del giudizio).

6.- Per quanto riguarda la questione principale (v. 4.2-4.3) deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione ( L. n. 223, art. 1, commi 7-8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

7.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato per delega conferita dalla Legge di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, che inserì il procedimento per la concessione della CIGS -come regolato dalla L. n. 223 del 1991 – tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).

8.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Può, dunque, affermarsi con questa impostazione (poi ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Oo.Ss. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Oo.Ss., anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, la quale non abroga o modifica le suddette disposizioni ma è volta solo a regolamentare diversamente il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore ( L. n. 223, art. 1, commi 7-8), precisando che la detta normativa regolamentare non ha spostato l’informazione sui criteri di scelta e sulle modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio a quello immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al citato D.P.R. n. 218, art. 2, sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

9.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle questioni sub 4.2 e 4.3, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5, è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

10.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale. Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

11.- Neppure può sostenersi che l’accordo 18.3.03.7.03 avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02.

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l’accordo sia di per sè esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7-8, in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle Oo.ss. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle Oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

12.- Escludendo il carattere sanante dell’accordo 18.3.03 ed assegnando natura ostativa alla omissioni della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle Oo.Ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della . n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4-5). Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

13.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.82 sulla posizione del ricorrente deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, che – analizzando il contenuto specifico dei documenti in considerazione – ha ritenuto non evidenziato con sufficiente specificità il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione, il quale pure faceva riferimento ai lavoratori adibiti alla produzione di un singolo modello di vettura.

Trattasi di valutazioni di merito che, in quanto congruamente motivate, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità. 14.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio dì legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dei difensori costituiti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta) per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille) per onorati, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore degli avvocati Benedetto Pellerito, Silvio Chiodo e Giuseppe Pellerito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-05-2012, n. 8363 Azioni a difesa della proprietà

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 15.5.2001 la Fondazione ENASARCO, quale proprietaria di un immobile occupato da D.M., lo citò al giudizio del tribunale di Roma, al fine di sentirlo condannare al relativo rilascio, in quanto detenuto senza titolo. Costituitosi il convenuto, resisteva alla domanda, segnatamente ed in via preliminare eccependo il proprio difetto di legittimazione, essendo egli figlio convivente del conduttore dell’alloggio, D.P..

Espletata prova testimoniale, la domanda venne accolta dall’adito Tribunale con sentenza n. 1826/04, confermata, con condanna dell’appellante alle ulteriori spese, da quella in data 16.9.09- 20.7.10 della Corte d’Appello di Roma, che ribadiva la legittimazione passiva del convenuto e la relativa detenzione senza titolo dell’alloggio, essendo stato questo abbandonato dal padre conduttore, da anni trasferitosi altrove.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il D., deducendo quattro motivi, cui resisteva l’ENASARCO con controricorso.

Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. il consigliere designato per l’esame preliminare proponeva la reiezione del ricorso per manifesta infondatezza, ma il collegio, non ravvisando le condizioni per la definizione in sede camerale, con ordinanza del 13/22.12.11 disponeva la trattazione in pubblica udienza. Vi è una memoria per il controricorrente.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente censura, per violazione dell’art. 948 c.p.c., la decisione impugnata, per avere affermato la legittimazione passiva del convenuto, nonostante egli fosse convivente con il padre ed avesse opposto la locazione stipulata da quest’ultimo.

Con il secondo motivo si deduce omessa ed insufficiente motivazione, lamentandosi che la corte di merito non avrebbe preso in adeguata considerazione la validità e persistenza del contratto di locazione di cui sopra.

Con il terzo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’affermazione dell’intervenuta cessazione della locazione intercorrente con il padre del convenuto e l’abbandono dell’appartamento, circostanze che sarebbero smentite dalla stessa richiamata dichiarazione testimoniale e dalle prove documentali.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il giudice posto a base del proprio convincimento unicamente una dichiarazione testimoniale, peraltro incompleta, immotivatamente ignorando le prove documentali.

I motivi vanno tutti respinti.

Per quanto attiene al primo, va osservato che la legittimazione passiva sia nell’azione reale di rivendicazione, sia in quella personale di rilascio per detenzione senza titolo, compete al soggetto che, secondo la prospettazione attorea, sia di fatto ed illegittimamente nel possesso o nella detenzione del bene preteso.

Nel caso di specie la domanda rivendicativa era stata proposta nei confronti di D.M., sostenendosi che il medesimo detenesse, senza titolo alcuno, l’immobile di proprietà dell’ente attore, pretendendone, per tale ragione il rilascio, sicchè, poco o punto rilevando la qualificazione della domanda in termini reali (come, peraltro, correttamente ritenuto dai giudici di merito) o personali, identificandosi comunque il convenuto nel destinatario di tale pretesa, riguardando le ragioni opposte con l’eccezione la sussistenza di un rapporto, asseritamente giustificante detta detenzione, ogni relativa questione atteneva al merito della controversia e non alla legittimazione passiva.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, deducendo una insussistente carenza di motivazione, avendo i giudici di merito fornito adeguata spiegazione delle ragioni, secondo cui l’intervenuta cessazione del rapporto locatizio tra l’attore ed il padre del convenuto, a seguito dell’abbandono e del trasferimento altrove del conduttore, non consentiva al secondo di permanere nel godimento dell’alloggio, ratio decidendi esauriente e logicamente coerente, che, non attaccata sotto il profilo dell’eventuale violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, risulta esente in questa sede da censure ai sensi del n. 5 dell’articolo citato.

Il terzo e quarto motivo,la cui connessione ne comporta l’esame congiunto, sono palesemente inammissibili, poichè si risolvono in censure in fatto, avverso la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito, deducendone l’insufficienza e l’inadeguata valutazione, senza tuttavia riportarne, sia pure nelle parti ritenute favorevoli alla propria tesi, il contenuto, altresì incorrendo in analogo difetto di autosufficienza, nel generico riferimento ai documenti (auotocertificazione, lettere raccomandate, autorizzazione della Questura) che i giudici di merito non avrebbero valutato, senza neppure precisare la rilevanza specifica ai fini della dedotta tesi della perduranza del rapporto locatizio paterno.

Il ricorso va, conclusivamente, respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del resistente,che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-01-2012, n. 203 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio sono stati impugnati gli atti, in epigrafe indicati, relativi al procedimento per la valutazione comparativa per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice prefetto con decorrenze 1/1/2009 e 1.1.2010;

Considerato che con nota depositata in data 21.10.2011 il difensore della ricorrente ha tenuto a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse della sua assistita alla controversia essendo stata costei ammessa, nelle more, al corso per la promozione alla qualifica di vice prefetto con decorrenza 1.1.2011;

Considerato che tale dichiarazione fatta dal difensore della ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse della sua assistita alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito (cfr., sul principio, Cons.St., IV^, nn. 3041 e 2551 del 2004);

Considerato che a fronte della predetta manifestazione di volontà che esclude ogni interesse alla coltivazione dell’originario gravame, non rimane al Collegio che adottare una declaratoria in conformità;

Considerato che le spese di lite, anche in mancanza di opposizione di parte resistente, possono essere compensate tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.