Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-07-2012, n. 12521 Conciliazione in sede sindacale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 8 ottobre 1999 da XX s.p.a. con F.P.;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso;

la lavoratrice ha resistito con controricorso;

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 173

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In accoglimento della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione dello stesso, con sentenza n. 2300/10 questo Tribunale ha previsto che l’Amministrazione dovesse, previamente, esprimersi in ordine alla permanenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’opera e, quindi, calcolare il risarcimento del danno dovuto in base ai parametri assegnati.

L’amministrazione, nonostante l’intervenuta notifica della sentenza, non ha provveduto alla valutazione dell’interesse pubblico all’acquisizione al patrimonio comunale del bene occupato e, conseguentemente, non ha adottato il provvedimento strumentale ad ottenere tale risultato ed ora si trova nell’impossibilità di farlo, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del DPR 327/01 che consentiva la regolarizzazione della situazione proprietaria dei beni occupati senza titolo.

Ciononostante, considerato che la ricorrente non ha chiesto la restituzione dei fondi, il venir meno della norma non preclude di per sé il soddisfacimento della domanda risarcitoria, ma impone di individuare una soluzione che consenta di ottenere, a fronte della corresponsione del risarcimento del danno, un titolo legittimante il Comune alla trascrizione della proprietà dei terreni occupati, laddove lo stesso intenda mantenere nella disponibilità pubblica i terreni in questione.

Come già evidenziato nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione (invero, la domanda di sospensione della stessa, proposta dal Comune di Treviglio è stata dichiarata inammissibile con Ordinanza 15 dicembre 2010, n. 5730 della Sez. IV del Consiglio di Stato), il primo, fondamentale ed ineliminabile (in quanto necessariamente prodromico alla corretta quantificazione del risarcimento del danno) adempimento imposto al Comune è rappresentato dalla valutazione della sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, ad acquisire al patrimonio comunale i terreni di cui la ricorrente lamenta l’illegittima occupazione. Rientra nella facoltà del Comune, infatti, laddove ciò risulti meglio rispondere all’interesse pubblico, restituire ai proprietari i terreni occupati, nello stato in cui versavano al momento dell’occupazione. In tal caso il risarcimento non potrà che essere commisurato al danno subito negli ultimi cinque anni di occupazione antecedenti la proposizione della domanda risarcitoria, a condizione, però, che risulti dimostrato che l’occupazione abbia effettivamente comportato l’impossibilità per la proprietà di trarre l’utilità derivante dalla disponibilità dei beni secondo la specifica destinazione degli stessi: condizione, quest’ultima, piuttosto difficile da provarsi nel caso di superfici già originariamente destinate dai proprietari ad uso strada e successivamente adibite a viabilità anche a seguito dell’occupazione.

Pertanto si ribadisce l’obbligo, per il Comune intimato, di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all’adozione di un atto di accertamento dell’eventuale permanenza dell’interesse pubblico a mantenere la disponibilità del terreno.

In caso di manifestazione di una volontà positiva in tal senso, il Comune dovrà provvedere, entro i successivi 30 giorni, alla redazione di una stima del risarcimento del danno, dando applicazione ai criteri risarcitori già puntualmente previsti nella sentenza n. 2300/10 con riferimento all’ipotesi dell’eventuale adozione di un provvedimento sanante ai sensi dell’art. 43 del DPR 327/01 (punto a) della motivazione).

Peraltro, non essendo più possibile adottare un atto di tale contenuto ed essendo comunque necessario che alla corresponsione del danno in misura pari al valore del terreno, corrisponda anche il trasferimento della proprietà del medesimo a favore dell’ente pubblico, all’atto della comunicazione della misura del risarcimento come sopra determinata dovranno essere assegnati 20 giorni entro i quali il soggetto proprietario dei terreni dovrà manifestare la propria disponibilità a sottoscrivere un atto di trasferimento della proprietà, a fronte della corresponsione del risarcimento del danno, gli oneri fiscali connessi al quale dovranno essere posti a carico dell’Amministrazione, con la sola eccezione della ritenuta fiscale del 20 % dovuta dal cedente sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per le aree classificate come edificabili.

A questo punto si arrestano le attività esecutive della pronuncia n. 2300/10, potendo gli atti di definitivo trasferimento della proprietà essere giuridicamente portati a conclusione solo a intervenuta formazione del giudicato, salvo diversa volontà, in funzione lato sensu transattiva, delle parti.

Nel caso in cui il Comune, invece, manifestasse (entro i trenta giorni sopra indicati) la volontà di procedere alla reintegrazione della proprietà a favore della ricorrente, con conseguente assunzione degli oneri di riduzione in pristino stato ovvero la odierna ricorrente non intendesse trasferire la proprietà dei terreni occupati, a quest’ultima dovrà essere corrisposto un risarcimento pari al danno subito dalla ricorrente per la sola illegittima occupazione patita, escluso il controvalore dell’area che verrà restituita nella disponibilità del proprietario e nei limiti in cui sia possibile ritenere che l’occupazione pubblica abbia effettivamente precluso l’utilizzazione dei beni rispetto al’uso cui gli stessi erano destinati al momento dell’occupazione medesima.

Considerato che parte ricorrente non ha in concreto fornito alcun principio di prova di un maggiore danno, esso dovrà essere quantificato in misura corrispondente all’interesse legale sul valore delle aree in questione, determinato ai sensi del punto a) della motivazione della sentenza n. 2300/10, oltre al rimborso delle eventuali spese necessarie al ripristino delle aree, previa presentazione della documentazione comprovante la spesa a tal fine sostenuta dalla ricorrente, laddove le stesse non vengano sostenute direttamente dall’ente.

L’offerta del risarcimento così determinato dovrà avvenire entro i venti giorni successivi alla suddetta manifestazione di volontà.

Decorso inutilmente anche uno solo dei termini posti a carico dell’Amministrazione come sopra indicati, gli atti in questione saranno adottati da un commissario ad acta fin da ora individuato, anche alla luce della funzione di coordinamento attribuita alla Regione dall’art. 4 della L.R. n. 3/2009, nel responsabile dell’Ufficio espropriazioni della Regione Lombardia, cui sono state attribuite le funzioni di autorità espropriante ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della L.R. n. 3/2009 o un suo delegato.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Ordina all’Amministrazione resistente di provvedere agli adempimenti in motivazione indicati, nel rispetto dei termini ivi previsti, disponendo, fin da ora, in caso di ulteriore inadempienza e quindi di mancato rispetto di detti termini, la nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari, nella persona del responsabile dell’Ufficio espropriazioni della Regione Lombardia o un suo delegato.

Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore della ricorrente, in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA, C.P.A., al rimborso forfetario delle spese, nonché al rimborso del contributo unificato dalla stessa anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

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Cass. pen., sez. III 30-10-2007 (10-10-2007), n. 40195 Blocco psicologico del teste in sede di esame dibattimentale – Imprevedibilità dello stesso in epoca anteriore – Lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18 luglio 2002, il Tribunale per i Minorenni di Bari ha ritenuto – condannandoli alla pena di giustizia – P.M., B.A., C.L., P.A., L.R. C. responsabili dei reati previsti dagli artt. 519 e 527 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (per costretto a congiunzione carnale in luogo pubblico la (OMISSIS) D.C. approffitando della loro superiorità numerica e delle evidenti condizioni di inferiorità psichica della vittima alla quale hanno usato violenza fisica).
Gli imputati P.M., B. e C. hanno proposto appello alla Corte territoriale Firenze che, con sentenza 4 novembre 2004, ha confermato la decisione del Tribunale.
Entrambi i Giudici di merito, dopo una ponderata analisi critica, hanno ritenuto attendibile e credibile il circostanziato racconto accusatorio della vittima che, al momento dei fatti, si presentava in condizioni di inferiorità psichica percepibile da chiunque.
La Corte ha utilizzato i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalla ragazza che, al dibattimento, ha avuto un black emotivo e non è stata in grado di essere escussa; tale situazione psicologica è stata dai Giudici equiparata ad una patologia acuta sopravenuta ed imprevedibile al momento delle indagini.
A corroborare le asserzioni della parte lesa, il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni, parzialmente ammissive dei fatti in esame, di P.A., rese avanti il Pubblico Ministero, a cagione della sua irreperibilità dibattimentale; la Corte di Appello ha sentito il P., non appellante, con le modalità del testimone assistito previste dall’art. 197 bis c.p.p..
Per l’annullamento della sentenza, hanno proposto ricorso per Cassazione C.L. e P.M. deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
Il primo imputato rileva:
– che erano prevedibili le circostanze che al dibattimento hanno reso impossibile l’escussione della parte lesa sicchè le sue precedenti dichiarazioni non erano utilizzabili;
– che non era provata la irreperibilità del P.A. nel giudizio di primo grado ed, inoltre, le sue dichiarazioni, recuperate a sensi dell’art. 513 c.p.p., non erano utilizzabili nei confronti dei coimputati;
– che non si è dato credito alle dichiarazioni del P.A. che, sentito a sensi dell’art. 197 bis c.p.p., ha escluso il suo coinvolgimento nei reati in esame.
L’imputato P.M., nei motivi di ricorso, deduce:
– che i Giudici hanno ritenuto, non motivatamente, credibile P.A. salvo che per le dichiarazioni relative alla sua innocenza;
– che le concesse attenuanti generiche avrebbero dovuto essere dichiarate prevalenti sulla aggravante come da richiesta della difesa alla quale i Giudici non hanno fornito congrua risposta.
Per quanto concerne la impugnazione di C. deve precisarsi che, in astratto, le deduzioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso sono puntuali.
L’art. 512 c.p.p. consente la lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini, quando sussista una vera e propria impossibilità di ripetizione dell’atto che non era prospettabile al momento della sua assunzione. Il presupposto normativo, per quanto rileva, è che la situazione sopravvenuta sia ancorata a fatti o circostanze imprevedibili. Il Legislatore ha circoscritto l’ambito della lettura che, di conseguenza, è vietata in presenza di negligenze dell’organo della accusa che non si è attivato per ricorrere allo incidente probatorio di fronte ad emergenze che rendevano plausibile la futura impossibilità di escutere un dichiarante. Nel caso concreto, all’epoca delle indagini, la parte lesa, pur affetta da alcune difficoltà di comunicazione e da un ritardo mentale di grado lieve, era perfettamente nella condizione ricordare i fatti per cui è processo e rievocarli in modo utile come emerge dalla dettagliata e coerente deposizione resa al Pubblico Ministero in data 12 maggio 1998 (e quasi interamente trascritta nello impugnato provvedimento). Il blocco psicologico che le ha inibito di deporre al dibattimento, secondo i Giudici di merito (che hanno tenuto in considerazione gli esiti della relazione peritale) rappresenta una patologia acuta, nuova e diversa dal modesto deficit cognitivo che da sempre ha caratterizzato la giovane.
Su tale punto, cioè, sulla imprevedibile evoluzione negativa dello stato della parte lesa, il ricorrente non ha formulato esplicite deduzioni in quanto si è limitato ad una analisi dell’art. 512 c.p.p., senza evidenziare da quali elementi o argomenti ha tratto la conclusione che la negativa evoluzione della patologia, che la ragazza presentava nella fase dibattimentale, fosse ragionevolmente ipotizzabile in epoca anteriore; di conseguenza, le censure sono generiche.
Relativamente alla deposizione di P.A., si rileva che le sue dichiarazioni, rese al Pubblico Ministero in data 30 giugno 1998, sono state veicolate nel novero delle prove utilizzabili a fini decisori a sensi dell’art. 513 c.p.p. per la sua comprovata irreperibilità; la norma prevede il recupero delle dichiarazioni dello imputato rese nella fase procedimentale per casi particolari, che configurano ipotesi di oggettiva impossibilità di ripetizione dell’atto (per cui è consentita una deroga, prevista dall’art. 111 Cost., al generale principio di formazione della prova in contraddittorio).
Le dichiarazioni in tale modo acquisite non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso come precisato nel ci dell’art. 513 c.p.p. (novellato dalla L. n. 267 del 1997 ed in vigore al momento della lettura dibattimentale).
Ora, nel caso concreto, il P., avanti il Pubblico Ministero aveva fatto ammissioni pregiudizievoli per i coimputati in quanto aveva riferito che tutti, nella occasione per cui è processo, avevano avuto rapporti sessuali con la parte lesa; il dichiarante aveva precisato che i rapporti erano stati voluti, anzi sollecitati, dalla ragazza, ma i Giudici hanno disatteso tale prospettazione ritenendo implausibile l’ipotesi del consenso (con apparato argomentativo congruo e completo non coinvolto dai motivi dei ricorrenti).
La Corte territoriale ha rinnovato il dibattimento ed escusso il P. con la procedura di cui all’art. 197 bis c.p.p.; sentito in tale modo, il teste ha riferito che la donna ha avuto rapporti sessuali con alcuni imputati (non con P.M. e C. L.). Entrambi i Giudici hanno posto a fondamento della loro decisione sia la testimonianza dibattimentale del P. sia le dichiarazioni recuperate a sensi dell’art. 513 c.p.p. contravvenendo allo esplicito divieto della loro inutilizzabilità contra alios.
Di conseguenza, deve essere espunto dal testo del provvedimento in esame il riferimento, fatto dal P. al Pubblico Ministero, relativo al coinvolgimento del fratello M. e di C. L.; anche con questa selezione, non viene meno la completezza e la congruità delle ragioni argomentative della impugnata sentenza.
La Corte territoriale ha correttamente evidenziato come le asserzioni di una parte lesa possano rappresentare l’unica prova del fatto da accertare (non applicandosi a tale teste la regola dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4) se le sue dichiarazioni sono immuni da sospetti.
Tale è il caso concreto nel quale i Giudici hanno avuto cura di precisare i numerosi indici rilevatori della intrinseca credibilità della ragazza (quali la congruenza del narrato, la assenza di motivi di rancore verso gli imputati e la incapacità, per il suo stato mentale, di elaborazione e affabulazione tali da potere manipolare la realtà). In sostanza i Giudici, dopo avere sottoposto ad un controllo critico di particolare rigore il racconto accusatorio, hanno concluso che le dichiarazioni della ragazza fossero da sole sufficienti a sostenere una declaratoria di condanna degli imputati.
La testimonianza dibattimentale del P. è stata ritenuta dai Giudici inattendibile (per il suo palese intento di alleggerire la posizione dei coimputati) ed è stata utilizzata come elemento di conforto, peraltro non necessario, che corroborava la circostanza che la donna aveva avuto rapporti sessuali con alcuni imputati; il particolare che i violentatori fossero cinque emerge dalla deposizione de relato del fratello della vittima (sulla cui attendibilità i ricorrenti non hanno formulato censure).
Queste conclusioni superano le censure del ricorrente P. M. sulla sua estraneità ai fatti e sulla non corretta ponderazione delle dichiarazioni del fratello A..
Le attenuanti generiche sono state concesse dal Tribunale che, nel computo della pena, non ha tenuto conto della aggravante. Da ultimo, il Collegio di ufficio rileva che, per il reato di atti osceni, si è maturato il periodo richiesto dagli artt. 157 e 160 c.p. (anni sette e mezzo tenuto conto dell’interruzione). Di conseguenza, annulla senza rinvio la impugnata sentenza, limitatamente al delitto sub b, perchè estinto per prescrizione ed elimina, dal computo della pena effettuato dai Giudici di merito, la relativa sanzione (mesi due di reclusione).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente al reato sub b (art. 527 c.p.) perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione; rigetta, nel resto.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-01-2011, n. 1488 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

Con distinti atti di citazione, B.G., + ALTRI OMESSI adivano la Corte di appello di Salerno chiedendo che fossero determinate le giuste indennità di espropriazione ed occupazione legittima e che fosse disposto il conseguente deposito presso la cassa DDPP degli importi dovuti. Nel giudizio spiegavano intervento adesivo autonomo D.L., + ALTRI OMESSI i quali si riportavano alla domanda già formulata dai B. – R. e chiedevano che fosse determinata la quota di loro spettanza.

I tratti salienti della vicenda controversa possono così riassumersi:

a seguito del sisma del 1980, veniva danneggiato il fabbricato a più piani, sito in (OMISSIS) ed il Comune di Salerno ne disponeva la demolizione con ordinanza sindacale n. 1051 del 18.01.1981, all’esito della quale residuavano l’area di sedime e due aree già pertinenziali;

i Comune di Salerno respingeva sia nel 1990 ed in ragione dell’inedificabilità dell’area conseguente alla variante al PRG adottata nel 1989, la domanda presentata nel 1981 dai condomini, volta ad ottenere l’autorizzazione alla ricostruzione in sito del fabbricato, e sia successivamente, la domanda degli stessi condomini di assegnazione di una nuova area per la ricostruzione dell’immobile demolito, domande entrambe formulate ex L. n. 219 del 1981 – in particolare, il medesimo Comune:

a. con Delib. 18 dicembre 1989, n. 71, aveva destinato l’area di sedime del fabbricato a spazi pubblici, verde pubblico, parcheggi, servizi o attrezzature pubbliche, in variante (poi approvata con decreto del PGR Campania, 13 luglio 1994, n. 7665) alla destinazione impressagli dal PRG, approvato con D.P.R. 4 febbraio 1965, secondo cui si trattava di area ricompresa in "zona residenziale attuale densa – 12";

b. con Delib. Consiliare 12 novembre 1990, n. 30, Delib. Consiliare 22 febbraio 1993, n. 29 e Delib. Consiliare 18 aprile 1994, n. 3, aveva adottato il piano di recupero n. 5 zona del Carmine, ricomprendendovi l’area de qua;

c. aveva, conseguentemente, disposto, con decreti sindacali n. 46 del 4.09.95 (per tre anni) e n 74 del 27.06.95 (per due anni) l’occupazione d’urgenza di detta area per i lavori di ristrutturazione di (OMISSIS) e per la sistemazione dell’area antistante la chiesa (OMISSIS);

d. con Delib. giuntale 23 luglio 1997, n. 1851, aveva approvato le indennità di esproprio e di occupazione, secondo i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis;

e. in data 22.01.1998, aveva depositato presso la Cassa DDPP, le indennità provvisorie di esproprio offerte ma non accettate dai proprietari delle singole unità immobiliari, deposito che il 9.07.1999 incrementava (a L. 338.217.600) in aderenza alle determinazioni assunte dalla Commissione provinciale espropri, che aveva elevato i valori venali di riferimento;

f. con decreto sindacale n. 36 dell’ 11.09.1998, aveva pronunciato il decreto definitivo di esproprio dell’area in questione.

Con sentenza del 17.06 – 10.09.2004, la Corte di appello di Salerno, riunite le cause e disposta ed espletata una CTU, la cui relazione era stata integrata da altra relazione in risposta ai rilievi critici formulati dai consulenti tecnici delle parti, in accoglimento delle domande introduttive:

determinava le giuste indennità di espropriazione in complessivi Euro 1.027.232,35 (Euro 971.455,300 per l’area di sedime ed Euro 55.777,35 per le due aree pertinenziali), oltre interessi legali dal 9.07.1998 e di occupazione per il periodo intercorso dal 1.07.1996 all’11.09.1998, in Euro 134.425,23, oltre interessi legali dal 1.07.1996, ripartendole tra le varie parti istanti e disponendo che il Comune di Salerno depositasse presso la cassa DDPP le somme differenziali;

condannava, inoltre, il Comune al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di CTU La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro e per quanto ancora rileva:

che quanto all’eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dal Comune di Salerno nel proc. riunito 287/1998, inerente agli eredi Ri., doveva rilevarsi che essa non atteneva alla titolarità del diritto e, dunque, alla sussistenza del potere di azione, bensì alla questione della quota effettiva di pertinenza di ciascuno degli attori, rispetto alla quale la ripartizione andava effettuata secondo le corrette indicazioni del CTU;

che la richiesta di sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., formulata dal Comune di Salerno sempre in riferimento al proc. riunito 287/1998, inerente ai Sigg.ri Ri., riferita al giudizio da quest’ultimi introdotto il 22.07.1998, pendente tra le stesse parti, dinanzi al Tribunale di Salerno, e volto all’accertamento del diritto degli attori alla ricostruzione fuori sito del fabbricato demolito ed alla conseguente condanna dell’ente al risarcimento dei danni subiti per violazione della L. n. 218 del 1981, art. 28, nonchè al pagamento dell’indennità da occupazione illegittima del suolo, doveva essere disattesa, non sussistendo tra le due cause alcun vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità;

che la variante al PRG, adottata con Delib. 18 dicembre 1989, n. 71, nel destinare l’area di sedime del fabbricato (F. 61 p.lla 136 di mq 483) a spazi pubblici, verde pubblico, parcheggi, servizi o attrezzature pubbliche, aveva introdotto un vincolo non conformativo ma preordinato all’esproprio (ed alla destinazione ad opera pubblica), atteso che tale variante relativamente all’area in questione non solo edificabile ma già edificata, sita in pieno centro cittadino, in zona altamente edificata e che presentava quasi nulla possibilità di intervento pubblico, non si era risolta in immutazione della sua preesistente destinazione urbanistica ma aveva solo comportato la possibilità di localizzarvi l’opera pubblica;

che, quindi, ai fini indennitari detta variante non aveva inciso sull’originaria natura edificabile dell’area, della quale, peraltro, nemmeno il Comune aveva dubitato, essendosi limitato a chiedere l’applicazione dei criteri indennitari propri delle aree edificabili, di cui all’art. 5 bis in luogo di quelli previsti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, per le aree edificate, norma che, invece, si rendeva applicabile per l’arca de qua, con riguardo allo stato di fatto anteriore alla demolizione dell’edificio che vi insisteva ed ai limiti imposti alla relativa ricostruzione, posto anche che il soddisfacimento del prevalente interesse pubblico non poteva avvenire attraverso un procedimento logico di mera fictio iuris, tendente a risultati non solo erronei in diritto ma sommamente ingiusti;

che oltre all’area di sedime del fabbricato demolito, erano state occupate ed ablate due aree latistanti scoperte (f. 61 pp.lle n. 136 di mq 250 e n 453 di mq 220), di proprietà esclusiva degli eredi Benvenuto, costituenti pertinenze, e soggette alle diverse regole indennitarie, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis;

che dovevano essere condivisi i distinti metodi seguiti dal consulente d’ufficio per la determinazione dei valori di mercato sia dell’area di sedime (valore questo determinato in base alla consistenza del fabbricato demolito, costituito da 16 unità immobiliari oltre pertinenze coperte e scoperte, e dei valori tratti da altro procedimento di esproprio inerente a diversa zona denominata (OMISSIS)) e sia delle due aree pertinenziali (valori questi determinati per l’una in L. 600.000 al mq mentre per l’altra, gravata da usufrutto, in L. 300.000 al mq ed individuati con il metodo sintetico-comparativo, riconducendo al 1998, tramite gli indici istat, alcuni prezzi relativi ad anni diversi e con verifica dei risultati alla luce del procedimento analitico);

– che l’indennità di occupazione, non determinata in via amministrativa nè depositata, doveva essere quantificata in base al criterio degli interessi legali calcolati sull’indennità di esproprio, con decorrenza dall’immissione in possesso dei beni e sino al decreto di esproprio.

Avverso questa sentenza, notificatagli l’8.03.2005, il Comune di Salerno ha proposto ricorso per cassazione notificato il 5, il 7 ed il 10 maggio 2005, a B.G., + ALTRI OMESSI . Il Comune ha anche depositato memoria.

B.G., + ALTRI OMESSI hanno resistito con controricorso notificato il 13.06.2005 e proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui il comune di Sorrento ha resistito con controricorso.

C.S., N.R. e N.S., quali eredi di N.F. hanno resistito con controricorso.

Ri.An., + ALTRI OMESSI non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

A sostegno del ricorso principale il Comune di Salerno denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 e 113 c.p.c.. Omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

L’ente si duole che in riferimento alle domande svolte da Ri.

A., + ALTRI OMESSI sia stata respinta la sua eccezione di difetto di legittimazione attiva, per non avere gli stessi dimostrato "anche" la quota effettiva dei loro diritti reali sulla res in comunione e cioè i millesimi di pertinenza di ciascuno.

1 motivo è infondato, avendo la Corte rigettato l’eccezione in questione in base ad un’interpretazione della stessa congrua e logica rispetto al suo tenore argomentativo, laddove l’"anche" ben poteva essere riferito soltanto alle quote di pertinenza degli istanti, sulla premessa incontestata della loro effettiva contitolarità del bene, rispetto alla cui ricorrenza, integrante condizione dell’azione, i giudici di merito non sono nemmeno venuti meno al loro compito di verifica d’ufficio (in tema, cfr. tra le altre, cass 200706980). D’altra parte, "La legittimazione ad opporsi alla stima amministrativa di terreni espropriati va presuntivamente riconosciuta a chi sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo, e quindi titolare del credito indennitario, fino a quando non si deduca un errore al riguardo, mentre non sono necessarie allegazioni o prove in ordine alla spettanza del diritto di proprietà, vertendosi in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale" (in tema, cfr. tra le altre, cass 199914587; 200413115).

2. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c..

Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Il motivo non ha pregio, in ragione del difetto di pertinenza della relativa illustrazione rispetto alle esplicate ragioni del diniego di sospensione del presente giudizio ai sensi del rubricato art. 295 c.p.c..

L’avversata conclusione risulta fondata dalla Corte distrettuale sull’interpretazione e qualificazione della domanda svolta dai Ri. nel diverso giudizio, ritenuta d’indole risarcitoria non per illecita appropriazione acquisitiva dell’area dei Ri. da parte del Comune, come prospettato nel motivo in esame, ma per l’illecito diniego da parte del medesimo ente sia del contributo per la ricostruzione dell’edificio su di essa edificato e danneggiato dal sisma e sia di assegnazione della L. n. 219 del 1981, ex art. 28, di una nuova area per la ricostruzione dell’immobile demolito, e, quindi, a diverse e specifiche causae petendi, giustamente ritenute inidonee a porsi in nesso di interdipendenza logico-giuridica con il presente giudizio, di determinazione delle indennità conseguenti al pronunciato esproprio ed alla disposta occupazione preespropriativa.

3. "Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, 10 e 40, della L. 3 novembre 1952, n. 1902, articolo unico, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 3, nonchè dei principi generali in tema di varianti ai piani regolatori generali, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Deduce che nell’accertare l’edificabilità dell’area espropriata non sono stati seguiti i criteri introdotti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ossia verificate le possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dolendosi essenzialmente che la conclusione dei giudici di merito circa la natura espropriativa e non conformativa della variante al PRG, adottata nel 1981 dal Comune di Salerno è affetta da vizi motivazionali e che è stata erroneamente ritenuta espropriata un’area edificata e non da lungo tempo inedificata.

4. "Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, e dei principi generali in tema di determinazione del valore venale degli immobili soggetti ad espropriazione e di liquidazione delle relative indennità, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Censura con riguardo all’area di sedime le regole legali applicate per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima nonchè e con riguardo anche alle aree pertinenziali, metodi e criteri in concreto seguiti dal ctu per la quantificazione del dovuto, dolendosi pure dell’insufficienza dei chiarimenti forniti dall’esperto in merito ai sollevati rilievi critici e chiedendo anche l’annullamento delle statuizioni consequenziali ivi comprese quelle sulle spese processuali.

A sostegno del ricorso incidentale B.G., + ALTRI OMESSI denunziano "Violazione e falsa applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, spec. art. 39, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, spec. art. 19, e dei principi generali in tema di determinazione del valore venale degli immobili soggetti ad espropriazione e di liquidazione della relativa indennità in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Si dolgono che i giudici di merito:

– non abbiano riferito le indennità al valore attuale dell’immobile da ricostruire ovvero incluso tra i valori da indennizzare quello alla ricostruzione, stante il nesso immediato di causalità e consequenzialità tra l’esproprio e la compromissione del loro diritto a ricostruire il fabbricato in sito e fuori sito. Sul punto il Comune di Salerno eccepisce la novità della questione, tra l’altro oggetto del menzionato diverso giudizio, e l’inapplicabilità della L. n. 218 del 1971, art. 28, per non essere ricompreso tra i comuni disastrati;

in ogni caso, abbiano sottostimato le indennità, anche recependo l’erroneo calcolo della cubatura del preesistente fabbricato e non considerando la consistenza della loro quota millesimale di proprietà nè l’altissimo pregio del sito ed i prezzi di mercato.

Il terzo motivo del ricorso principale è fondato nei limiti in prosieguo precisati.

In primo luogo va disatteso il profilo di censura con cui si impugna per vizi motivazionali, la qualificazione della variante al PRG del 1981 come espropriativa e non conformativa e conseguentemente, si contesta per la prima volta l’attuata riconduzione all’ambito delle aree edificabili del compendio ablato, con riguardo peraltro soltanto all’area di sedime del fabbricato demolito e non anche alle aree pertinenziali. Genericamente ed inammissibilmente, infatti, il Comune fonda la doglianza essenzialmente o su apodittici rilievi critici, non suffragati – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – dalla trascrizione di pertinenti passi della variante in questione, o su richiami a noti principi generali di diritto, sia espressamente considerati dai giudici di merito, e sia quali anche desumibili dalla precedente pronuncia di questa Corte n. 200410265, peraltro, secondo la stessa prospettazione, inerente ad altre aree ubicate in località molto distanti da quella de qua; non censura, invece, specificamente le congrue e logiche ragioni che hanno indotto la Corte di merito a ritenere l’indole non generale ma lenticolare e, dunque, a carattere espropriativo, de vincolo imposto dalla variante urbanistica in questione, con precipuo riferimento ai requisiti oggettivi di esso in rapporto al terreno di cui si controverte, tenendo anche presenti le peculiari caratteristiche e vicende di tale bene, poi coerentemente evolutesi nella sua inclusione nel piano di recupero n. 5 zona del Comune.

Merita, invece, favorevole apprezzamento il profilo della doglianza inerente all’erronea determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio, che avrebbero dovuto essere rispettivamente commisurate alla consistenza ed al valore del bene al momento del decreto di occupazione ed a quello di espropriazione, momenti in cui nella specie il terreno di cui si controverte si presentava inedificato.

11 legittimamente, dunque, la Corte distrettuale ha commisurato le indennità a situazioni inattuali di edificazione, ritenute predicabili in ragione dell’illegittimità degli ostacoli frapposti dalla P.A. alla riedificazione del fabbricato demolito, sostanzialmente parametrandole non. come avrebbe dovuto, alle conseguenze prodotte dall’esproprio e dall’occupazione d’urgenza, ma al diverso ed inconferente ambito del danno da intervenuta perdita di chances da edificando, in tale erronea prospettiva anche procedendo a distinguere l’area di sedime dalle aree pertinenziali con duplicazione di criteri indennitari. Nella specie, dunque, avrebbero dovuto applicarsi con riguardo all’intera area occupata ed ablata, soltanto le regole legali all’epoca contemplate dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per l’esproprio di terreni edificabili.

All’accoglimento di questa censura segue anche l’assorbimento del quarto motivo del ricorso principale, così come delle censure articolate nel ricorso incidentale, che, peraltro, concernendo la quantificazione delle indennità (anche con riguardo a quelle liquidate in base al citato art. 5 bis), rendono applicabili le innovazioni normative conseguenti alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale (sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007) del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2 (convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359), inerente ai criteri di commisurazione dell’indennità di esproprio per le aree edificabili.

Infatti, in tema di espropriazione per pubblica utilità, una volta venuto meno il criterio riduttivo dell’indennizzo di cui al citato art. 5 bis, torna nuovamente applicabile – sia ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione che ai fini di quella di occupazione temporanea – il criterio generale del valore venale del bene fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, mentre lo "ius superveniens" costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90, si applica solo ai procedimenti espropriativi e non anche ai giudizi in corso (cfr. Cass. 200811480;

200828431; 201014939).

Conclusivamente devono essere respinti i primi due motivi del ricorso principale, deve essere accolto nei precisati sensi il terzo motivo, dichiarato assorbito il quarto motivo del medesimo ricorso principale, così come il ricorso incidentale, decidendo sul quale va disposta l’applicazione del suddetto nuovo assetto normativo per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione;

la sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto, provvede sul ricorso incidentale dichiarandolo assorbito per la residua parte, cassa la sentenza impugnata nei limiti precisati e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

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