T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 11-01-2011, n. 123 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell’art. 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Tivoli le ha ingiunto la demolizione di una struttura in profilati di alluminio realizzata senza titolo abilitativo sulla sua terrazza e poggiante in parte su cordolo di cemento di cm. 4 e sul parapetto del terrazzo, munito di porte e finestre, previa demolizione di similare preesistenza risalente agli anni sessanta, anch’essa priva di titolo autorizzativo;

RILEVATO che non possono essere condivise le doglianze proposte dall’interessata:

– nullità dell’ordinanza per carenza di potere, come dimostrata dalla firma illeggibile del sottoscrittore;

– eccesso di potere per falsità del presupposto e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001: erroneamente il Comune di Tivoli ritiene che la realizzazione sia soggetta a permesso a costruire, trattandosi piuttosto di opera dovuta ad una necessaria manutenzione ordinaria di una struttura preesistente e divenuta fatiscente nel corso degli anni dal 1960 quando è stata realizzata, come riconosciuto dallo stesso Comune nell’ordinanza;

– eccesso di potere per difetto di motivazione ed interesse ad agire: non è presente nel provvedimento impugnato una idonea motivazione atta a porre in evidenza l’interesse pubblico alla demolizione di un’opera che esiste da molti anni, senza che il Comune abbia mai agito per rimuoverla, ingenerando nel privato cittadino l’affidamento in una situazione cristallizzata;

– eccesso di potere per difetto di motivazione, per contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa: avuto riguardo alla circostanza che nel corso degli ultimi trenta anni si sono susseguiti tre provvedimenti legislativi che hanno consentito il condono edilizio, parte ricorrente lamenta di non essere stata messa in condizione di potere usufruire almeno di uno di essi, dal momento che, come è stato riconosciuto dal Comune, la struttura preesiste dal 1960, sicchè sussisterebbe la disparità di trattamento nei confronti di altri cittadini messi invece in condizione di usufruire dei condoni;

– eccesso di potere per sviamento funzionale dell’atto: manca l’interesse attuale alla repressione della presunta violazione urbanistica;

CONSIDERATO che appare tranchant l’osservazione che ancorché l’opera realizzata – per come dichiarata da tecnico abilitato con perizia depositata in atti – è consistita sostanzialmente nell’abbattimento e ricostruzione di una struttura preesistente sulla terrazza di proprietà della ricorrente e che l’intervento, effettuato nel 2005, classificandosi come manutenzione ordinaria, sarebbe comunque stato soggetto ad autorizzazione, contrariamente a quanto rilevato con la seconda censura del ricorso e che pertanto attualmente avrebbe meritato, pure in relazione all’epoca della sua realizzazione quanto meno una denuncia di inizio attività;

RILEVATO che, al riguardo, il Comune, nel provvedimento impugnato, non richiede necessariamente il permesso a costruire, limitandosi a rilevare la mancanza di idoneo "titolo autorizzatorio", non consentendo di ritenere, dunque, sotto tale profilo fondata la detta seconda censura;

RILEVATO che, in ordine alla prima censura di nullità per mancata sottoscrizione dell’atto, neppure essa appare fondata, dal momento che l’ordinanza risulta firmata "per il dirigente Arch. Maria Luisa Salvatori" dovendosi presumere in base alle regole che presiedono alla direzione degli uffici ed alla sostituzione del dirigente impossibilitato o assente che colui che firma "per il dirigente" sia il legittimo sostituto per anzianità nel servizio o per delega espressa;

RITENUTO che anche le altre censure formali prospettate in ordine al dedotto difetto di motivazione, violazione del principio dell’affidamento ed eccesso di potere per contraddittorietà o illogicità della motivazione, non possono essere condivise alla stregua dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 non potendo più il giudice adottare l’annullamento del provvedimento per vizi formali, laddove il ricorrente non dimostri che il suo contenuto avrebbe potuto essere diverso (TAR Puglia, Bari, sezione III, 10 giugno 2010, n. 2406) e per le superiori considerazioni tale prova non appare, nel caso, raggiunta;

CONSIDERATO che, pertanto, il ricorso non può che essere respinto;

RITENUTO che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente P.B. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Tivoli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 4806 Ricorsi avanti le Commissioni tributarie

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Svolgimento del processo

1. I fatti di causa.

Con sentenza CTP di Firenze n. 436/1999 veniva rigettata la opposizione proposta dalla Rusciano s.r.l. avverso l’avviso di accertamento in rettifica n. (OMISSIS) ai fini INVIM emesso dall’Ufficio del Registro di Firenze e relativo al valore finale dichiarato dalla predetta società alienante in relazione ad atto di compravendila registrato in data 29.10.1993, che da L. 500.000.000 veniva elevato a L. 800.000.000.

La sentenza passava in giudicato e l’Ufficio notificava in data 17.5.2001 l’avviso di liquidazione della imposta e di irrogazione della relative sanzioni pecuniarie n. (OMISSIS) sia ai singoli soci, sia alla società in persona di " B.M. in qualità di curatore fallimentare della Rusciano s.a.s. (già Rusciano s.r.l.), in fallimento dal 1998".

L’avviso di liquidazione veniva impugnato dal Fallimento deducendo vizi di nullità del precedente giudizio -avente ad oggetto l’avviso di accertamento – definito con sentenza passata in giudicato (omessa interruzione del giudizio per sopravenuta dichiarazione di fallimento in data 22.7.1998; omessa comunicazione dell’avviso di trattazione della udienza), nonchè vizi di merito del predetto avviso di accertamento in rettifica del valore finale del bene.

Il ricorso era accollo dalla CTP di Firenze che, con sentenza 18.10.2002 n. 137/2002, rilevata la intangibilità del precedente giudicato in ordine ai vizi processuali denunciati, decideva nel merito ritenendo incongruo il valore finale accertato dall’Ufficio ed annullando l’originario avviso di accertamento in rettifica.

L’Ufficio appellava la sentenza eccependo che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciare sulla eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso di primo grado con il quale era stato impugnato l’"avviso di liquidazione" ma di fatto erano stati denunciati esclusivamente vizi afferenti l’"avviso di accertamento in rettifica" sul quale si era formato il giudicato.

Con sentenza 27.5.2005 n. 20 la CTR di Firenze "in parziale riforma della impugnata decisione" ha annullato l’avviso di liquidazione, compensando le spese di lite.

2. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità. 2.1 Il ricorso principale.

Ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della predetta sentenza della CTR di Firenze n. 20/2005 censurandola con due mezzi di impugnazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), deducendo la nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 19, essendo stato ritenuto ammissibile il ricorso del Fallimento nonostante il precedente giudicato, nonchè la violazione degli artt. 112 e 156 c.p.c. e degli D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17 avendo omesso la CTR di pronunciarsi in ordine alla ritualità della notifica alla società dell’avviso della udienza di trattazione svoltasi nel precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato.

2.2 La difesa dell’intimato.

Il Fallimento Rusciano s.a.s. non ha depositato controricorso.
Motivi della decisione

1. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR n. 20/2005 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto l’annullamento dell’"avviso di liquidazione della imposta e di irrogazione della relative sanzioni pecuniarie n. (OMISSIS)" (correttamente indicato in motivazione ma erroneamente riportato nella intestazione della sentenza con il n. (OMISSIS) da riferire invece all’avvio di accertamento in rettifica oggetto del precedente giudizio) è motivata sui seguenti assunti:

– rigetta la eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso in quanto "i motivi dedotti non sono riscontrabili nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4" non avendo l’Amministrazione finanziaria specificato nell’appello quali indicazioni siano state omesse nel ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 2 rilevato che in mancanza di deposito degli atti e della sentenza relativi al primo giudizio, definito con giudicato, non era dato verificare se la società in quel giudizio fosse costituita "personalmente" ovvero a mezzo di difensore (accertamento rilevante ai fini della individuazione delle conseguenze che ne sarebbero derivate in ordine alle conseguenze dell’evento interruttivo determinato dalla pronuncia di fallimento, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 40) e rilevato altresì che la sentenza n. 436/1999 della CTP di Firenze (relativa all’avviso di accertamento) era passata in giudicato, ha concluso affermando che in mancanza di interruzione del processo il giudicato, pronunciato nei confronti della società Rusciano s.r.l., era comunque inopponibile al Fallimento Rusciano s.a.s., non avendo assunto il curatore fallimentare la veste di parte in quel giudizio e pertanto, ha concluso rilevando che "la sentenza impugnata andrà parzialmente riformata perchè non sussistono i presupposti in fatto e in diritto per annullare l’avviso di accertamento avendo il medesimo acquistato i caratteri della definitività con il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Provinciale di Firenze, mentre, per quanto riguarda l’avviso di liquidazione, lo stesso dovrà essere annullato in quanto la curatela del fallimento è terza e pertanto non legittimata della pretesa tributaria". 2. I motivi di impugnazione.

2.1. La rubrica dei motivi.

1-) violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4 e art. 19;

2-) violazione di legge ex art. 112 c.p.c. per omessa petizione e violazione art. 156 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17. 2.2. Le censure svolte con i motivi di impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente rileva che il Giudice di secondo grado ha erroneamente qualificato la eccezione pregiudiziale come inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti essenziali di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, mentre la eccezione aveva ad oggetto la preclusione della denuncia di vizi di nullità (omessa notifica dell’avviso di udienza di trattazione) afferenti il pregresso giudizio – avente ad oggetto l’atto impositivo – per mancata impugnazione della sentenza passata in giudicato.

Con il secondo motivo – formulato con esposizione alquanto confusa – si censura la sentenza della CTR per aver omesso di pronunciarsi sulla circostanza – così sembrerebbe doversi comprendere- relativa alla idoneità per raggiungimento dello scopo della notifica alla società "in bonis" dell’avviso di udienza relativo al primo giudizio (definito con il giudicato).

3. La valutazione della Corte sulla fondatezza dei motivi.

Il ricorso è inammissibile.

La CTR ha "corretto" la pronuncia della CTP di Firenze n. 137/2002 rilevando che non poteva disporsi l’annullamento dell’avviso in rettifica sul quale si era formato il giudicato. Poichè tale giudicato – pronunciato nei confronti di soggetto non più in bonis – non era opponibile al fallimento (pur non essendo la pronuncia "inutiliter data" potendo essere fatto valere il giudicato nei confronti della società una volta ritornata in bonis), ne fa seguire la dichiarazione di invalidità dell’atto consequenziale ("avviso di liquidazione") notificato al fallimento.

Il Giudice territoriale ha pertanto ritenuto di fondare la propria decisione in accoglimento dello specifico motivo di opposizione avverso l’atto di liquidazione proposto dalla curatela con il ricorso in primo grado, con il quale era stata dedotta la inopponibilità nei confronti del Fallimento del giudicato sull’avviso di accertamento, motivo distinto rispetto a quello concernente la nullità del processo definito con il giudicato per omessa notificazione dell’avviso di udienza di trattazione.

Ne consegue che nessuno dei due mezzi di impugnazione proposti dalla Agenzia è sufficiente ad inficiare tale autonoma "ratio decidendi" del Giudice territoriale: non il primo motivo in quanto manifestamente inconferente rispetto al contenuto motivazionale della sentenza impugnata nel quale non risulta neppure esaminata la questione relativa alla nullità della sentenza passata in giudicato per vizi processuali (omessa notifica avviso di udienza); non il secondo motivo in quanto anch’esso inerente ad omessa pronuncia sulla predetta questione processuale (validità della notifica dell’avviso di udienza).

Non investendo le indicate censure la motivazione della sentenza della CTR nella parte in cui viene affermato il principio della inopponibilità degli effetti del giudicato al Fallimento Rusciano s.a.s. essendo stata considerata la curatela soggetto terzo rispetto a quel giudizio al quale era rimasta del tutto estranea, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, essendo fermo il principio di questa Corte secondo il quale "nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinchè si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse" (cfr. Corte cass. SU 24.9.2004 n. 19200; Corte cass. 5 sez. 8.9.2006 n. 19314; Corte cass. 1 sez. 18.9.2006 n. 20118: Corte cass. 3 sez. 11.1.2007 n. 389; Corte cass. 3 20.11.2009 n. 24540).

6. La decisione sul ricorso e sulle spese.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, non dovendo la Corte provvedere sulla liquidazione delle spese del presente giudizio in difetto di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5773

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rsona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

L.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 18.5.2010, con cui la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza 27.1.2010 del GIP del Tribunale di Genova che aveva condannato la L., per il reato di cui all’art. 628 c.p., commi 1 e 3, alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata ed alla recidiva ed applicata la diminuente del rito.

La ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

violazione dell’art. 125 c.p.p., e art. 546 c.p.p., lett. e), e difetto di motivazione, laddove la Corte territoriale aveva escluso l’applicazione dell’attenuante della seminfermità mentale in quanto priva di rilevanza ai fini della riduzione della pena, non considerando che tale attenuante doveva applicarsi "indipendentemente dall’esito del giudizio di bilanciamento"; inoltre la Corte di merito aveva applicato la misura di sicurezza determinando un aggravamento della pena irrogata in primo grado, in difetto di impugnazione del P.M..
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato La Corte territoriale ha dato conto, con corretta e logica motivazione, che il riconoscimento all’imputata della seminfermità mentale, come richiesto dalla difesa, era priva di rilevanza, non essendo modificabile, a fronte della contestata recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) il giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche. Il divieto di prevalenza delle attenuanti, sancito dall’art. 69 c.p.p., u.c., non avrebbe, infatti, determinato nessuna riduzione della pena principale,ma l’aggravamento della pena accessoria, "stante il giudizio di pericolosità formulato dal difensore". Va aggiunto che la motivazione della sentenza di primo grado si integra con quella confermativa di appello nè può, nel caso di cosiddetta " doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum", con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non ricorrente nella specie(Cass. n. 19710/2009; n. 38788/2006). Orbene,, il giudice di prime cure, sulla base dei certificazione della A.S.L., ha ritenuto la L. pienamente capace di intendere e di volere al momento del fatto, rilevando, fra l’altro, che neppure la difesa ne aveva eccepito la incapacità; tale valutazione di merito deve, quindi, ritenersi integrativa di quella di secondo grado, secondo la giurisprudenza sopra citata. Non è dato poi ravvisare il lamentato aggravamento della pena, stante la natura confermativa della sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorren-te al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 02-03-2011, n. 8274 Provvedimenti del giudice:

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.R. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 17.12.2009, della Corte d’Appello di Firenze, con cui, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pistoia – sezione distaccata di Pescia – in ordine ai reati di cui all’art. 589 c.p., comma 2 e art. 61 c.p., n. 3 (capo a) art. 186 C.d.S., comma 2 (capo b) e art. 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7 C.d.S. (capo e), è stato assolto dal reato di cui al capo b) perchè il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena quanto ai reati residui, per il reato sub a), con esclusione dell’aumento per continuazione e dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 3, in anni due di reclusione ed in mesi otto di reclusione quanto al reato sub e). Il ricorrente denunzia violazione di legge nella specie dell’art. 448 c.p.p.. Premette che, citato a giudizio per rispondere di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento per essersi messo alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica, quindi di guida in tale stato e di omissione di soccorso, avanzò in udienza preliminare istanza di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 520,00 di ammenda ritenendo di poter usufruire delle attenuanti generiche prevalenti ed uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, il P.M. prestò il consenso, il GUP respinse l’istanza ritenendo di non poter applicare l’istituto della continuazione tra l’omicidio colposo e l’omissione di soccorso; nella stessa udienza fu rinnovata l’istanza con una diversa indicazione della pena escludendo la continuazione: per l’omicidio colposo pena finale anni 1 e mesi 8 di reclusione, per la guida in stato di ebbrezza giorni 15 di arresto ed Euro 150,00 di ammenda e per l’omissione di soccorso mesi 4 e giorni 15 di reclusione. Anche in tale occasione il P.M. espresse il suo consenso. Il GUP respinse l’istanze perchè ritenne la pena incongrua. Tempestivamente, nell’udienza dibattimentale, fu avanzata richiesta di patteggiamento uguale a quella da ultimo avanzata innanzi al GUP, il P.M. prestò il consenso ma fu disattesa dal Tribunale sempre per incongruità della pena.

In sede di discussione nel dibattimento di appello il procuratore generale chiese l’applicazione, ai sensi dell’art. 448 c.p.p., comma 3, della pena originariamente chiesta dall’imputato.

La Corte, pur accogliendo in parte alcuni motivi di gravame, nessun cenno riserva all’immotivato dissenso dei precedenti giudici di accogliere la richiesta di applicazione della pena. Nè vi è un cenno di motivazione in ordine alla richiesta del P.G. di applicazione della disposizione di cui all’art. 448 c.p.p.. La gravità del fatto è stato l’elemento che ha determinato la valutazione di incongruità per difetto della pena richiesta. Ma tale valutazione non è stata compiuta sulla misura della pena base per i delitti contestati ma sulla pena finale rappresentata dopo l’applicazione delle attenuanti generiche, il che ha condotto alla violazione dell’art. 448 c.p.p. ed alla redazione di una sentenza carente di motivazione o, comunque, contraddittoria sul punto.

Con un secondo motivo si denuncia sia violazione di legge che vizio di motivazione. Si adduce la violazione del divieto di reformatio in pejus. Infatti, nel momento in cui la Corte d’Appello ha escluso l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 3 ha omesso di scomputare dalla pena determinata dal giudice di primo grado per l’omicidio colposo le attenuanti generiche che allora furono ritenute equivalenti ad un’aggravante eliminata in appello. Dato certo è che la Corte territoriale ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo b) ed ha ritenuto insussistente di conseguenza l’aggravante di cui all’art. 61, n. 3 contestata nel capo a), ma ha mantenuto inalterata la pena inflitta per l’omicidio colposo: dunque, la Corte o ha calcolato in maggior misura di quanto fatto dal Tribunale la pena base per l’omicidio colposo, violando la disposizione di cui all’art. 597 c.p.p., comma 3, oppure ha omesso di calcolare la diminuzione corrispondente alla concessione delle attenuanti generiche con violazione dell’art. 62 bis cod. pen..

Il ricorso va parzialmente accolto. Il primo motivo è infondato.

E’ dato leggere nell’impugnata sentenza che, in ordine alla quantificazione della pena, evidenziata la gravità della colpa addebitata per il delitto di omicidio colposo con riferimento alle modalità dell’investimento, avvenuto in pieno centro abitato a causa del totale mancato avvistamento del pedone, "non sembrano ricorrere ragioni giustificanti un contenimento del trattamento sanzionatorio per l’omicidio colposo che, secondo le motivazioni del primo giudice, si pone, comunque, al di sotto della misura media della pena". Con tale affermazione il giudice di appello, ritenendo più che congrua la pena inflitta dal Tribunale, implicitamente ha fornito una valutazione di non congruità della pena posta a base della richiesta ex art. 444 c.p.p. dall’imputato; ne consegue che alcuna violazione di legge o vizio di motivazione si ravvisa con riferimento alla disposizione prevista dall’art. 448 c.p.p..

Per altro, la norma, nell’ultima parte del comma 1, impone l’obbligo di motivazione esplicita nel caso in cui il giudice del dibattimento o dell’appello accolga la richiesta di applicazione della pena indicata dall’imputato, e, pertanto, è tenuto a fornire le ragioni per cui abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta. Il secondo motivo è fondato.

In effetti, si evidenzia che, all’esito della eliminazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 3, contestata con riferimento al delitto di omicidio colposo di cui al capo a) della rubrica, la pena ritenuta dalla Corte d’Appello per tale reato è la stessa di quella determinata dal Tribunale, ovvero quella di anni due di reclusione (originariamente il Tribunale aveva condannato il S. alla pena di anni due di reclusione con l’aumento a titolo di continuazione di mesi due per il reato di cui al capo b) dal quale è stato mandato assolto dalla Corte d’Appello), e, poichè le attenuanti generiche concesse dal primo giudice erano state ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, vale a dire quella di cui all’art. 589 cod. pen., comma 2 e quella di cui all’art. 61 c.p., n. 3, l’eliminazione di quest’ultima avrebbe dovuto comportare una rivalutazione della pena in senso favorevole all’imputato, residuando l’equivalenza delle circostanze generiche per una sola aggravante.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all’ipotesi di reato di cui al capo a) della rubrica (omicidio colposo) con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all’ipotesi di reato di cui al capo a) (omicidio colposo) e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto.

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