Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 21-07-2011, n. 29190 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., in data 30.12.2010 annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in data 28 dicembre 2010, con la quale veniva applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere a G.G., indagato, unitamente ad altre numerose persone, per i delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo B della rubrica) e per i reati di detenzione a fine di spaccio delle medesime sostanze.

Riteneva, in particolare, che l’ordinanza impugnata, limitandosi al mero rinvio al contenuto delle schede-reato e delle schede personali redatte dalla polizia giudiziaria con riguardo, rispettivamente, ai fatti indagati ed ai presunti autori di essi, senza operare alcuna valutazione critica ed unitaria degli atti investigativi, oltre a violare la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di legittimità della motivazione per relationem, risultava in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis), mancando totalmente l’esposizione degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza.

Il tribunale rilevava, altresì, la carenza dell’enunciazione delle esigenze cautelari con riferimento alla posizione di ciascuno degli indagati – tenuto anche conto della distanza temporale delle condotte contestate, risalenti ad oltre quattro anni addietro – essendosi il giudice limitato ad una trattazione generica e cumulativa delle posizioni delle numerose persone sottoposte alle indagini.

Pertanto, la motivazione dell’ordinanza cautelare veniva ritenuta inesistente e, quindi, insanabile e non suscettibile di integrazione attraverso i poteri riconosciuti al giudice del riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 9. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, denunciando con un unico motivo la violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis), art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 309 c.p.p., comma 9.

La pretesa assoluta carenza motivazionale sia in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sia in materia di esigenze cautelari, con la conseguente preclusione dei poteri integrativi del tribunale, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 9, sarebbe testualmente smentita dal contenuto dell’annullata ordinanza applicativa della misura cautelare la cui motivazione viene integralmente trascritta dal ricorrente.

In sintesi, nella trattazione dei gravi indizi di colpevolezza, il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere illustrato le modalità e i tempi in cui si era articolata l’attività di indagine relativa al sodalizio facente capo a L.G., si era soffermato sull’analisi del linguaggio utilizzato dagli associati durante le conversazioni intercettate, ponendo in evidenza una serie di dati sintomatici che attestavano come i termini utilizzati, prevalentemente tratti dall’attività ittica effettivamente esercitata da uno degli indagati, D.N.A., fossero convenzionalmente riferibili ad operazioni correlate al traffico e allo spaccio di droga.

A conferma della predetta interpretazione il Giudice per le indagini preliminari aveva anche riportato analiticamente i riscontri che erano stati effettuati a seguito delle intercettazioni, costituiti da numerosi sequestri di sostanza stupefacente e da controlli sul territorio che avevano consentito di accertare gli effettivi contatti tra gli interlocutori delle assidue comunicazioni identificati negli indagati.

Solo dopo la ricostruzione del modus operandi interno al circuito associativo il Giudice per le indagini preliminari aveva rinviato, per i dettagli relativi ai singoli delitti fine ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, alle schede-reato allegate alla richiesta cautelare (schede che, peraltro, sarebbero state predisposte dal pubblico ministero e non dalla Polizia giudiziaria, come sostenuto dal tribunale del riesame), non omettendo l’esame dell’ipotesi delittuosa di cui al cit. D.P.R., art. 74, ricostruendo dapprima in generale gli assetti organizzativo-funzionali del sodalizio per illustrare, successivamente, i ruoli assunti all’interno dell’associazione dai singoli presunti sodali, con un rinvio finale alle schede personali e alle schede reato, al solo fine riepilogativo di tutte le fonti di prova a carico di ciascun indagato con riferimento ai fatti a lui specificamente ascritti.

Parimenti congrua e non inesistente deve ritenersi la motivazione del Giudice per le indagini preliminari in ordine alle esigenze cautelari, con esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione per ciascun indagato e particolare attenzione prestata al requisito dell’attualità delle esigenze di cautela.

Inoltre, la riprova della pregnante analisi motivazionale compiuta nell’ordinanza annullata discenderebbe dalla considerazione che lo stesso giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta del pubblico ministero con riguardo ad altri diciotto indagati per il diverso reato associativo in materia di sostanze stupefacenti, di cui al capo A) della rubrica, e ciò proprio per la rilevata mancanza di attualità delle esigenze cautelari.

Deduce, quindi, il ricorrente che il tribunale del riesame, a fronte di un nucleo motivazionale sufficientemente apprezzabile presente nell’ordinanza applicativa, avrebbe dovuto necessariamente entrare nel merito della valutazione cautelare e procedere ad un proprio autonomo apprezzamento del quadro di gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, senza poter evocare alcun profilo di nullità- inesistenza dell’ordinanza applicativa, configurabile solo in presenza di una mancanza radicale e assoluta di giustificazione e non certo a fronte di una motivazione da ritenersi eventualmente viziata solo sul piano qualitativo, come nel caso di specie.

Quindi, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, esclusa l’inesistenza della motivazione, pur volendo ritenere che l’ordinanza cautelare genetica fosse viziata per violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis), l’effetto interamente devolutivo del riesame, ex art. 309 c.p.p., avrebbe imposto al giudice collegiale di sanare, con la propria motivazione, le eventuali carenze argomentative della prima ordinanza, ancorchè fonte di nullità, rilevabili d’ufficio, del medesimo provvedimento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Secondo il costante orientamento di questa Corte in ordine alla motivazione dell’ordinanza con la quale viene applicata una misura cautelare personale, può ravvisarsi nullità della stessa solo in presenza di mancanza grafica della motivazione o di adozione di motivazione meramente apparente, ovvero a mezzo di clausole di stile prive di un reale substrato storico-fattuale (Sez. 3, n. 33753, 15.07.2010, Lteri Lulzim, rv. 249148; Sez. 2, n. 39383, 08.10.2008, D’Amore, rv. 241868; Sez. 2, n. 3103, 18.12.2007, Di Vincenzo, rv.

239267; Sez. 1, n. 266, 06.12.2007, Gabriele, rv. 238774; Sez. 4, n. 45847, 08.07.2004, Chisari, rv. 230415). Ove, dunque, la motivazione del provvedimento genetico non sia graficamente mancante o meramente apparente, si impone l’integrazione da parte del giudice del controllo cautelare, posto che la declaratoria di nullità deve essere considerata, secondo la citata giurisprudenza, extrema ratio, ed atteso che l’ordinanza genetica e l’ordinanza del riesame sono destinate ad integrarsi (Sez. 2, n. 774, 28.11.2007, Beato, rv.

238903).

Deve, altresì, ricordarsi che anche per i provvedimenti cautelari – sia pure entro certi limiti trattandosi della limitazione della libertà personale – è consentita la motivazione per relationem, sempre che si possa apprezzare la specifica valutazione operata dal giudice rispetto al materiale confluito tramite l’atto in tal modo recepito e sia rinvenibile l’iter logico-giuridico che sostiene il provvedimento (Sez. 4, n. 17566, 18.12.2003, Florio, rv. 228169).

Infine, occorre rammentare che questa Corte sullo specifico tema del rinvio operato dall’ordinanza genetica alle c.d. schede personali redatte dalla polizia giudiziaria, si espressa nel senso che tale rinvio determina nullità dell’ordinanza genetica per motivazione totalmente assente solo laddove non vi sia alcuna apprezzabile delibazione valutativa da parte del giudice (Sez. 6, n. 35823, 01.02.2007, Pellegrini, rv. 237841).

2. Tanto premesso, nel caso di specie – come ha già ritenuto questa Corte in sede di valutazione delle posizioni di altri indagati attinti dalla medesima ordinanza cautelare – dal testo stesso dell’ordinanza impugnata è dato rintracciare, oltre alla riproduzione della scheda personale (che contiene gli elementi di fatto rilevanti emersi dalle indagini), un pur minimo percorso argomentativo del Gip che, all’evidenza, fa propri tali esiti assumendoli ai fini della ritenuta sussistenza dei gravi indizi dei contestati reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, nonchè in ordine alla concreta sussistenza di esigenze cautelari.

Si tratta, pertanto, di uno schema motivazionale asfittico sotto il profilo argomentativo, ma non insussistente (fatta salva, evidentemente, la valutazione di merito). Una motivazione, quindi, che andava eventualmente integrata.

In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-09-2011, n. 5118 Aziende di credito

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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 9898 del 2010, il Ministero dell’economia e delle finanze propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 12532 del 28 ottobre 2009 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Fondazione Roma per l’annullamento della nota prot. n. 33621/08 con cui si ribadisce che la Fondazione ricorrente è ancora sottoposta alla disciplina di settore in base alla prima parte del comma 1 del d. lgs n. 153/1999.

Dinanzi al giudice di prime cure, la Fondazione Roma aveva evidenziato come, con nota del 20 febbraio 2008, avesse comunicato al Ministro della Economia e delle Finanze che "avendo da tempo dismesso ogni partecipazione di controllo diretto o indiretto in società bancarie e non concorrendo al controllo, diretto o indiretto di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato e accordi di qualunque tipo" aveva provveduto a modificare la propria denominazione statutaria da Fondazione Cassa di Risparmio di Roma in " Fondazione Roma " con il proposito di ulteriore modificazione dello statuto, così abrogando le previsioni contenute negli artt. 41, commi 6 e 7, e 45, nonché le ulteriori disposizioni che, in ragione di quanto introdotto dal Dlgs 17 maggio 1999 n.153, non sarebbero ulteriormente " aderenti alla mutata situazione ".

Il mutamento dei profili della Fondazione comportava quindi il passaggio al regime tutorio stabilito dal Libro I, titolo II del codice civile, così portando a compimento "il processo segnalato dalla sentenza n.300 del 2003 della Corte Costituzionale" secondo la quale l’organismo andrebbe a collocarsi tra i soggetti "dell’organizzazione delle libertà sociali ".

Con nota del 25 marzo 2008, l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze contestava la comunicazione della Fondazione, riaffermando in capo a sé medesima la spettanza delle funzioni di vigilanza.

Avverso tale provvedimento la Fondazione Roma ha proposto gravame innanzi al T.A.R. deducendo un unico motivo di gravame e lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art.10,comma 1 del Dlgs 153 cit e del DPR 361 -2000 anche in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 118 Cost.

Il DPR citato avrebbe modificato la disciplina civilistica del titolo II del libro I c.c., così realizzando il presupposto di cui all’art.1° del Dlgs 153, senza che possa avere rilevanza la clausola di cui all’art.9 comma 3 del DPR. 361- 2000 relativa alla salvaguardia delle discipline speciali derogatorie della disciplina codicistica.

La posizione assunta dalla Amministrazione sarebbe peraltro in contrasto con il dettato di cui alla sentenza 342 del 2001 della Corte Costituzionale, in base alla quale, in mancanza della qualificazione di Ente creditizio, "non vi sarebbe alcuna giustificazione della attribuzione di poteri allo stesso Ministero del Economia e finanze".

Si dovrebbe pertanto ritenere che una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 10 del Dlgs. cit. comporterebbe la sottrazione alla vigilanza del Ministero per tutte le Fondazioni ex bancarie per le quali sia cessato il vincolo di collegamento con l’istituzione bancaria conferente, e così dovendosi ritenere intervenuto il trasferimento degli organismi in oggetto al regime generale delle Fondazioni comuni.

L’intimata amministrazione ha replicato puntualizzando che la disciplina innovativa del DPR 361- 2000, emanata in base a legge di delegazione 15 marzo 1997 n.59, non avrebbe innovato le normative sulla vigilanza sulle fondazioni ex bancarie contemplate nel Dlgs. 153 – 1999. Non sarebbe pertanto intervenuta alcuna organica riforma del libro I, titolo II del c.c. e conseguentemente resterebbe in vigore il regime ministeriale di vigilanza. Peraltro la disciplina sui poteri tutori assegnati alla autorità prefettizia dal DPR in oggetto, sarebbe di livello sostanzialmente attenuato rispetto a quello, maggiormente pregnante assolto dalla Amministrazione dell’ Economia e Finanze, anche considerato che le Fondazioni bancarie dispongono attualmente di potenzialità derivanti dal regime speciale cui fanno capo e che verrebbero a cessare in caso di tramutamento di natura ed assunzione di profili di diritto comune. I relativi caratteri di gestione avrebbero formato oggetto di interpretazione autentica in base alla legge 23. 12. 1998 n. 468 e al Dlgs. 17.5. 1999 n.153 relativi al regime speciale delle fondazioni bancarie (art. 5 DL. 15 aprile 2002 n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002 n.112.). Si sostiene inoltre che, dopo l’anno 2000 siano intervenute numerose disposizioni legislative che avrebbero confermato il regime di vigilanza ministeriale, anche con previsione di atti regolamentari emanati dalla stessa autorità di vigilanza.

La resistente amministrazione ha anche contestato il richiamo da parte della ricorrente, al dettato della Corte Costituzionale (sentenza n.300 del 2003 e 342 del 2001), facendo proprio richiamo alla sentenza n. 50 del 1998. Né la previsione dell’art. 10 Dlgs. cit. potrebbe essere compatibile con l’assunto della ricorrente dovendosi ritenere sostanzialmente prorogato il regime originario di vigilanza, almeno fino alla riforma organica del settore e che tuttora non può ritenersi intervenuta particolarmente in ragione del fatto che il DPR del 2000, all’articolo 9 ha precisato la inapplicabilità del disposto alle istituzioni aventi regime derogatorio di quello generale

Particolarmente inappropriato sarebbe il ricorso fatto dalla ricorrente alla sentenza 342 del 2001 della Corte Costituzionale, avendo tale pronunzia salvaguardato il regime ministeriale di vigilanza non soltanto in caso di vincolo genetico e funzionale fra Enti conferenti e società conferitarie, ma anche in presenza degli altri "presupposti previsti per l’esercizio in via generale della transitoria vigilanza sulle anzidette Fondazioni", con ciò facendo richiamo ad una futura, emananda riforma del codice civile.

Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, annullando l’atto impugnato.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia la correttezza della ricostruzione proposta dinanzi al T.A.R., riaffermando le proprie posizioni.

All’udienza del 18 gennaio 2011, l’esame dell’istanza cautelare veniva rinviato al merito.

Alla pubblica udienza del 14 giugno 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, la Sezione ritiene di porre in disparte le questioni sull’ammissibilità o meno del ricorso proposto, attesa la fondatezza nel merito dell’appello, entro i termini di seguito precisati.

2. – La questione sottoposta, inerendo fondamentalmente alla ricerca degli indici normativi idonei a sostenere l’una o l’altra delle ipotesi ricostruttive proposte, deve necessariamente passare attraverso la ricognizione della disciplina positiva in esame, evidenziando poi, attraverso il quesito posto al giudice, la soluzione preferibile all’inquadramento del regime delle fondazioni bancarie.

Da questo angolo visuale, il tema in esame si presta ad essere ricondotto a tre successive fasi di sviluppo normativo.

In un primo momento, con la legge 30 luglio 1990 n. 218 ed il D.Lgs. 20 novembre 1990 n.356, il legislatore ha messo in atto una profonda trasformazione nel sistema delle banche pubbliche italiane, allo scopo di attribuire la gestione bancaria non più a enti pubblici con capitale o fondo di dotazione detenuto totalmente, o a maggioranza, dallo Stato, ma a società per azioni di diritto privato. In tal modo, dal punto di vista economico, si è favorita la concentrazione degli istituti bancari, con la costituzione di gruppi ispirati al modello del gruppo creditizio polifunzionale, mentre dal punto di vista giuridico, si è provveduto a distinguere tra enti conferenti e società per azioni conferitarie, dove queste ultime erano deputate alla gestione dell’azienda bancaria, mentre l’ente conferente provvedeva alla gestione del compendio azionario detenuto nella società conferitaria. Il profilo derivante vedeva quindi una duplicità di soggetti che, distinti strutturalmente, erano tra loro strettamente legati tramite una partecipazione di controllo, che determinava una continuità funzionale tra di essi. In riferimento a questo compendio normativo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 300 del 29 settembre 2003, evidenziava come la detta evoluzione legislativa veniva a spezzare il vincolo genetico e funzionale che in origine legava l’ente pubblico conferente e la società bancaria, trasportando le fondazioni dall’ambito dell’ambito dell’ordinamento del credito e del risparmio a quello dell’ordinamento civile.

In una successiva fase, sempre in un contesto orientato alla progressiva dismissione delle partecipazioni di controllo delle società conferitarie detenute dalle fondazioni bancarie, è stato emanato il D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461". L’art. 10 di tale testo, rubricato "Organi, finalità e modalità della vigilanza" ed inserito nel primo titolo relativo al " Regime civilistico delle fondazioni", prevede che "Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finchè ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulla fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". Le detta norma, peraltro, è stata interpretata autenticamente dall’art. 52 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", di cui si parlerà in seguito.

In una terza fase disciplinare, assume rilievo la normativa di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto" che, introducendo modificazioni in tema di fondazioni di cui al libro I titolo II c.c., pone il tema dell’ampiezza della sua applicabilità e se in tale ambito siano comprese o meno le fondazioni di cui si verte. Il tema appare dirimente in relazione alla circostanza dell’avvenuta attribuzione in generale del potere di controllo alle prefetture e non più, per quanto qui di rilievo, al Ministero dell’economia e delle finanze.

3. – La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi il significato interpretativo da dare alla seconda delle disposizioni esaminate, al fine di evidenziare se, una volta dismesse le partecipazioni in società bancarie possedute, le fondazioni di cui si verte siano sottoposte al regime ordinario di cui al libro I, titolo II, del c.c., ovvero restino vigilate dall’autorità ministeriale.

La soluzione data dal giudice di prime cure è andata nel senso dell’omogeneizzazione del trattamento disciplinare. Partendo dall’idea che tra società conferitarie e società esercenti l’azienda bancaria esistesse un originario collegamento funzionale e strutturale che giustificava la spettanza in capo all’Autorità ministeriale di riferimento di ogni potere di vigilanza, il T.A.R. ha affermato che l’art. 10 del D.Lgs. 153 del 1999 ha conformato la disciplina, definendo due diversi tipi di disciplina, uno esplicito e l’altro "a contrario", per gli enti non compresi in detto regime. Per cui, soltanto le fondazioni che rispondano ai requisiti puntualizzati dall’art.10 cit. devono considerarsi soggette al regime di vigilanza ministeriale, non solo per l’intero periodo di attesa della riforma della normativa incidente sull’autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al libro I titolo II del codice civile, ma anche "successivamente" ad essa. Le fondazioni conferitarie, divenendo quindi diverse rispetto alla disciplina delimitativa del Dlgs. 153 del 1999, vanno quindi considerate come confluite nel regime ordinario del codice civile per aver perso il collegamento con l’ente banca.

Pertanto, l’introduzione della nuova disciplina nell’ambito codicistico, deve ritenersi ex se applicabile anche a queste, e non perché la modifica sia stata introdotta dalla riforma del d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, ma perché era stato già lo stesso Dlgs. 153 a disporre la migrazione nell’ambito disciplinare comune.

La Sezione ritiene di dissentire da tale ricostruzione.

La disposizione in oggetto, ossia il citato art. 10 del D.Lgs. 153 del 1999, esprime una chiara indicazione in merito alla permanenza del controllo ministeriale in tutti i casi, fino all’istituzione della nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo I, libro II del c.c. e, successivamente, la perpetuazione di tale controllo solo per le fondazioni che mantengono ancora un controllo o una partecipazione sulle società bancarie. L’interpretazione proposta, per cui già con il citato decreto legislativo del 1999 ci sarebbe stata una trasformazione del sistema disciplinare viene quindi a cozzare con il testo normativo, nella sua lettura più lineare.

In merito poi alla possibilità che il d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 possa essere considerato la norma di istituzione della nuova autorità di controllo prefigurata dal D.Lgs. 153, va evidenziato come le fondazioni bancarie si siano caratterizzate, da sempre, per una loro specialità ontologica, a cui ha fatto riferimento anche la Corte costituzionale (sentenze n. 300 del 2003 e n. 438 del 2007).

Nel dettaglio, la disciplina speciale è stata determinata, da un lato, dalla eterodeterminazione dei fini, a differenza di quelle disciplinate dal codice civile in cui questi sono stabiliti dai fondatori e regolati dagli statuti, e dall’altro, dall’origine del loro patrimonio, che non nasce da una attribuzione privatistica ma deriva da una attività di rilievo pubblicistico come la raccolta del credito.

Si tratta di elementi che spingono verso un’oggettiva differenziazione delle fondazioni in esame rispetto al contesto ordinario di quelle di natura strettamente privatistica, che impone una lettura corretta della riforma del 2000, escludendo che questa possa essere sic et simpliciter applicata a questi soggetti giuridici. Ed un indice esplicito in tal senso si rinviene nel corpo stesso del D.Lgs. 153 che, all’art. 29, ha previsto l’applicabilità della normativa civilistica a queste fondazioni, solo nei limiti della compatibilità.

Deve quindi ritenersi, anche solo in applicazione delle norme appena evocate, come il d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 non potesse essere considerato come l’auspicata riforma del sistema di controllo.

4. – La detta considerazione va poi ribadita in relazione alle intervenute modifiche legislative, a cui si è fatto cenno.

Infatti, con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore ha provveduto a dare un’interpretazione autentica alla norma contestata. Si legge, infatti, in tale testo, all’art. 52:

"L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell’ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell’economia e delle finanze anche dopo l’istituzione dell’autorità di cui al primo periodo".

Emerge quindi come questo testo normativo, da un lato, abbia voluto confermare la specialità delle fondazioni bancarie, ribadendo la permanenza del controllo in capo all’autorità ministeriale e quindi, se ce ne fosse stato bisogno, escludendo la possibilità di una lettura della norma nel senso indicato dal giudice di prime cure, e dall’altro, abbia ribadito la sostanziale differenza tra le fondazioni della prima parte della norma e quelle di cui alla seconda parte. Questa riaffermazione della ontologica differenza però induce a ritenere che il regime attuale sia solo transitorio e che la istituzione della nuova autorità di controllo non possa essere rinviata sine die, senza sollevare più di un dubbio sulla legittimità costituzionale dell’attuale disciplina asseritamente transitoria.

5. – L’appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla novità della questione decisa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 9898 del 2010 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 12532 del 28 ottobre 2009, respinge il ricorso di primo grado, nei sensi di cui in motivazione;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-01-2012, n. 635 Redditi diversi

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Svolgimento del processo

La sig.ra H.R. ha impugnato un avviso di accertamento, con il quale il competente ufficio finanziario ha recuperato a tassazione (nella categoria dei "redditi diversi", ai sensi dell’art. 81 TUIR vigente ratione temporis), la somma di lire 1.250.000.000 che, nell’anno 1996, risultava versata alla contribuente dalla società Agricola Aspa s.r.l. a titolo di transazione, per il rilascio di una villa di proprietà della società, abitata dalla stessa sig.ra H..

La contribuente ha sostenuto la tesi che la transazione non le aveva comportato alcun incremento di ricchezza perchè aveva perduto la disponibilità della villa, che certamente aveva un valore maggiore della somma percepita e che comunque l’ufficio non aveva tenuto conto delle spese deducibili.

La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo che la somma percepita dalla contribuente avesse natura meramente risarcitoria, per la perdita della villa, e che, quindi, non fosse suscettibile di prelievo fiscale.

L’Ufficio ha appellato la sentenza di primo grado, eccependo che la contribuente non avrebbe fornito la prova della natura risarcitoria della somma da lei incassata e che l’onere di tale prova grava ovviamente sulla contribuente che ne beneficia.

La CTR, dopo un lungo e spesso inutile percorso narrativo, ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che effettivamente la contribuente ha dovuto rinunciare al godimento della villa e che quindi per questa sola ragione "Pare a codesta (sic) Commissione che la somma traslata abbia – conseguentemente ed inequivocabilmente la natura risarcitoria".

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR per vizio di motivazione (insufficienza).

La contribuente resiste con controricorso, e con ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.

Motivi della decisione

Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Nel merito, il ricorso principale appare fondato.

E’ evidente che la motivazione della sentenza impugnata, tutta racchiusa nella proposizione riportata testualmente, è assolutamente insufficiente a rendere comprensibili le ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto che la somma, di oltre un miliardo della vecchia valuta, sia stata corrisposta a titolo di risarcimento e non ad altro titolo, come corrispettivo di obblighi di fare, non fare, permettere, così come contestato dall’ufficio. La prova della natura risarcitoria di tutta la somma in questione, che la sottrae al prelievo fiscale, deve essere fornita dalla contribuente e la CTR non spiega in alcun modo come questa prova sarebbe stata raggiunta. Tanto più che la stessa CTR, nella lunga narrazione dei fatti, ha evidenziato circostanze che se adeguatamente valutate e collocate nel quadro dell’intera vicenda, dovrebbero fornire al giudice del merito gli elementi necessari e sufficienti per giungere ad una motivata conclusione.

In definitiva, la motivazione è assolutamente inconsistente.

L’estensore affida la credibilità della sua conclusione al fatto che anche la CTP è giunta alla stessa conclusione (come dire che il giudizio di appello è inutile) e alla affermazione, tutta da dimostrare. Della inequivocabile natura risarcitoria del pagamento.

Con la stessa disinvoltura, la CTR avrebbe potuto affermare il contrario, in assenza di un concreto ancoraggio a specifiche ed argomentate ragioni in fatto ed in diritto.

Conseguentemente, il ricorso principale deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla stessa CTR, per la rinnovazione del giudizio di merito.

La cassazione della intera sentenza assorbe il ricorso incidentale che lamentava che erroneamente i giudici di merito avessero compensato le spese del giudizio, nonostante l’esito totalmente favorevole alla ricorrente.

Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, assorbito il ricorso incidentale, e rinvia la causa alla CTR del Veneto, altra sezione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2012, n. 2559 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14-1-2006 il Giudice di pace di Sassari ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 1.887.887 proposta da P.P. nei confronti della ditta Ingrosso Alimentari Dolciumi di Lai Maria Vincenza.

Il Giudice di pace ha ritenuto che l’opposto non ha fornito la prova dell’eccepito adempimento, sul rilievo che egli non aveva azionato la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., dopo il disconoscimento da parte della Ditta Ingrosso Alimentari Dolciumi della firma per quietanza apposta sulle fatture azionate con il decreto ingiuntivo; che le risultanze delle prove testimoniali avevano confermato che solo L.M.V. era autorizzata a ricevere pagamenti; che gli importi degli assegni prodotti dal P. non corrispondevano a quelli portati dalle fatture e che mancava la prova della relazione fra gli assegni e le fatture stesse.

P.P. prone ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. La ditta Ingrosso Alimentari Dolciumi di Lai Maria Vincenza non presenta difese.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. e omessa e contraddittoria i motivazione in relazione alla dedotta circostanza che anche altri soggetti, oltre L.M.V., ricevevano i pagamenti per conto della ditta opposta.

Sostiene il ricorrente egli non era tenuto ad azionare la procedura di verificazione, in quanto il disconoscimento della sottoscrizione era stato operato da un soggetto che non appariva l’autore della sottoscrizione stessa, e difetto di motivazione in relazione alla circostanza che il Pa. era preposto sostanzialmente ai rapporti commerciali esterni per conto della Ditta Lai.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La sentenza si fonda su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna dotata di propria autonomia.

Il giudice di merito ha ritenuto che l’opponente non ha fornito la prova del dedotto adempimento, sul rilievo che la firma apposta sulle fatture era stata disconosciuta e non poteva valere come quietanza, che era stata raggiunta la prova che solo L.V. era abilitata a ricevere i pagamenti per conto della ditta, che non vi era corrispondenza fra gli importi degli assegni prodotti quale prova del pagamento e le somme indicate nelle fatture azionate; che mancava la prova della relazione fra gli assegni e le fatture stesse.

3. Giusta insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione anche di una di una sola di esse, rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, essendo divenute definitive le autonome ragioni non impugnate.

4. Nella specie il ricorrente non ha impugnato tutte le ragioni che sostengono il rigetto dell’opposizione, per cui l’eventuale accoglimento della ratio impugnata non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.

5. Inoltre, se la sottoscrizione della quietanza non è riferibile al titolare della ditta individuale, come deduce il ricorrente, la quietanza non vale comunque come prova del pagamento, in mancanza anche della prova che i dipendenti della ditta avevano il potere di quietanzare. Tale prova non è stata fornita, secondo l’accertamento del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità in quanto sorretto da adeguata motivazione, non impugnata dal ricorrente per omissione e contraddittorietà intrinseca, ma solo per il contrasto con il contenuto di una diversa sentenza, non definitiva, fra le stesse parti, emessa a conclusione di in un procedimento caratterizzato da un diverso sviluppo processuale, in cui la firma apposta come quietanza alle fatture azionate non è stata disconosciuta dalla Ditta Lai.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione per l’assenza di difese della Ditta Lai.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.