Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 26921 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, proposta dalla sig.ra M.M. in relazione all’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto di ridurre l’entità dell’indennizzo annuo del danno non patrimoniale – determinato secondo gli standard della Corte europea dei diritti dell’uomo – in considerazione del ritardo con cui la ricorrente aveva presentato al giudice amministrativo la c.d. istanza di prelievo intesa a sollecitare la trattazione del procedimento, nonchè dell’esito del processo a lei sfavorevole.

La sig.ra M. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che secondo la giurisprudenza di legittimità la durata irragionevole del processo dinanzi al giudice amministrativo va computata indipendentemente dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo.

2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si deduce che la Corte d’appello ha ritenuto che il mancato utilizzo degli strumenti sollecitatori previsti nel processo amministrativo escludeva che si fossero prodotte per il ricorrente le ansie e i turbamenti, propri del danno non patrimoniale, connessi all’eccessivo dilatarsi dei tempi processuali. Si osserva che invece quelle conseguenze emotive sono da presumere e possono essere escluse solo in base a prova contraria, nella specie invece del tutto mancante. Si censura, inoltre, la decisione sfavorevole del TAR e si precisa che la stessa è stata appellata al Consiglio di Stato.

3. – Entrambi i motivi sono inammissibili anzitutto perchè pongono questioni estranee alla ratio della decisione impugnata.

La Corte d’appello, invero, non ha affermato che la decorrenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo presupposto sia influenzata dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo, nè che la mancanza o il ritardo di quest’ultima comportino esclusione delle conseguenze emotive legate all’eccessiva durata del processo; ha soltanto ritenuto di tener conto – ai fini della determinazione dell’entità dell’indennizzo – del comportamento della parte ricorrente, connotato dal ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo, e dell’esito del processo presupposto a lei sfavorevole. Tale ratio decidendi non viene, in realtà, colta dalla ricorrente, che dunque non la censura.

Sono inoltre inammissibili i riferimenti critici alla decisione del TAR e all’impugnazione della medesima, trattandosi di deduzioni in fatto non contenute nel decreto impugnato e che presuppongono, dunque, un riesame degli atti di causa non consentito in sede di legittimità. 4.- Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 04-08-2011, n. 31139

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Svolgimento del processo

D.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), e lo ha condannato alla pena di Euro 800,00 di ammenda, instando per l’annullamento del provvedimento impugnato ( il fatto risale al 29 novembre 2007).

Motivi della decisione

La sentenza va annullata senza rinvio.

Infatti, a seguito del novum normativo introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4, ne è derivata la depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza, (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), a cui il giudicante è pervenuto sul rilievo che la prova del tasso alcol emico non era stata completata con la seconda rilevazione.

Va soggiunto che non vanno trasmessi gli atti al prefetto: ciò in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, richiamato dall’articolo 194 del codice della strada) e tenuto conto che tale principio non è stato espressamente derogato dal legislatore come, invece, è avvenuto, nella stessa materia della circolazione stradale, in occasione della depenalizzazione del rifiuto a sottoporsi all’esame aicoiimetrico introdotta con il D.L. n. 117 del 2007, convertito nella L. n. 160 del 2007, allorquando l’art. 7 della citata normativa ebbe appunto a prevedere un’esplicita deroga al principio di irretroattività (cfr. Sezione 4^, 17 settembre 2010, Proc. Gen. App. Firenze in proc. Piccinelli).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-10-2011, n. 615 Personale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Questo Consiglio con decisione n. 220 del 2005 – in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Catania n. 1209 del 2002 – ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei dipendenti del comune di Catania signori Gi.Gr. e Gi.Cu. dell’indennità giudiziaria a far tempo dalla loro assegnazione in qualità di messi agli uffici giudiziari etnei, con interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22 comma 36 legge n. 724 del 1994.

Secondo gli odierni ricorrenti la decisione è rimasta parzialmente ineseguita perchè:

a) ad entrambi i ricorrenti non sono stati pagati i ratei relativi al 1988 e 1989;

b) agli eredi del signor Cu. (nelle more deceduto) non sono stati corrisposti accessori sui ratei dal 1991.

I ricorrenti domandano perciò l’integrale esecuzione della decisione.

Il ricorso, in difetto di specifiche contestazioni da parte dell’Amministrazione, va accolto.

Per quanto riguarda i ratei del 1988 e 1989, secondo quanto risulta dagli atti, il mancato pagamento è dovuto alla indisponibilità dei fogli di rilevazione delle presenze dei dipendenti negli anni in questione e quindi dalla mancanza di un dato necessario per la liquidazione dell’indennità.

Dal momento che la negligenza del Ministero nella conservazione dei fogli di presenza in pendenza di controversia non configura una giusta causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione e comunque non può andare in danno dei ricorrenti/creditori incolpevoli, ritiene il Collegio in via equitativa che i ratei spettanti nel 1988 e 1989 devono essere liquidati prendendo a base di calcolo la media delle rispettive presenze annuali negli anni 1990, 1991 e 1992.

Per quanto riguarda gli accessori non pagati agli eredi Cu. sui ratei relativi agli anni dal 1991 in poi, la decisione impugnata ne ha chiaramente previsto la corresponsione ai sensi dell’art. 22 comma 36 della legge n. 724 del 1994: al Ministero non resta quindi che adempiere secondo i criteri applicativi enucleati dalla concorde giurisprudenza (cfr. Ap. n. 6 del 1998).

In conclusione il ricorso va accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere all’esatto adempimento nel termine di giorni novanta dalla comunicazione o se anteriore dalla notificazione della presente decisione.

Le spese di questa fase del giudizio sono poste a carico del Ministero della Giustizia e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie il ricorso e ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione alla decisione in epigrafe indicata nel termine di giorni novanta dalla comunicazione o se anteriore dalla notificazione della presente sentenza.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento complessivo di Euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori in favore dei ricorrenti per onorari e spese di questa fase del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-10-2011, n. 5787 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Napoli) ha respinto il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti del dott. C. J. T. contro il bando pubblicato in data 5 agosto 2008, con il quale la Stazione Zoologica "A." di Napoli aveva indetto la procedura di stabilizzazione del personale ai sensi dell’art. 1, commi 519 e 520, l. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’esito a sé sfavorevole della predetta procedura (egli era risultato idoneo alla selezione nell’ambito della categoria di ricercatore, con punteggio complessivo pari a 73,56% classificandosi però settimo in graduatoria, e quindi collocandosi in posizione non utile per il superamento della procedura selettiva in questione), degli atti riorganizzatori che l’avevano preceduta e dei criteri per la valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti contenuti nella lex specialis.

Il Tribunale amministrativo, disattese le preliminari eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso formulate dalla amministrazione ha esaminato le doglianze dell’odierno appellante respingendole.

L’originario ricorrente, rimasto soccombente, ha impugnato la sentenza riproponendo solo la censura disattesa in primo grado ed afferente al criterio di ripartizione del punteggio complessivo (punti 50) relativo all’anzianità di servizio dei concorrenti.

I controinteressati I. D. e L. A. hanno depositato una memoria domandando in primo luogo la declaratoria di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse: se anche l’art. 6 del bando di gara fosse stato formulato dando rilievo all’attribuzione proporzionale del punteggio relativo alla voce "anzianità di servizio" come preteso dall’appellante, ugualmente questi non si sarebbe classificato in posizione utile in graduatoria riguardo al deteriore punteggio riportato con riferimento alla valutazione dei titoli. Egli infatti si sarebbe classificato al terzo posto (in luogo del settimo riportato in relazione alla graduatoria impugnata): posto che sono state stabilizzate soltanto due unità, l’appellante non avrebbe potuto ricavare alcuna utilità dall’accoglimento dell’appello. Nel merito, hanno chiesto la reiezione del gravame perché infondato.

L’appellata amministrazione ha depositato un’articolata memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse e comunque il rigetto dello stesso perché infondato.

All’adunanza camerale del 15 febbraio 2011, fissata per la delibazione sulla domanda di sospensione dell’esecutività dell’appellata decisione, l’istanza di sospensione cautelare della sentenza è stata rinviata al merito.

Alla odierna pubblica udienza dell’11 ottobre 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1.L’appello è infondato e va respinto.

1.1. Va disattesa la preliminare eccezione di improcedibilità dell’appello formulata dall’appellata amministrazione e dai controinteressati: l’avvenuta dimostrazione che l’appellante, anche in caso di accoglimento del gravame, non potrebbe essere immediatamente immesso in ruolo, non elide infatti il suo interesse ad impugnare gli atti. Permane in capo all’appellante, infatti, l’interesse all’accertamento della legittimità del bando in relazione al criteri di attribuzione del punteggio per l’anzianità di servizio ivi contenuto, tenendo conto della possibilità, non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14).

2. Nel merito, con un unico articolato motivo di censura l’odierno appellante ha riproposto le critiche di primo grado, volte a censurare la prescrizione della lex specialis (art. 6 del bando) sulla modalità di computo degli anni di anzianità vantati dai partecipanti alla selezione.

2.1. Al predetto art. 6 del bando era stata prevista l’assegnazione (relativamente ai cinquanta punti totali relativi all’anzianità di servizio, di venticinque punti per i primi tre anni di rapporto di lavoro a tempo determinato (che spettavano quindi a tutti i concorrenti, trattandosi di un requisito di partecipazione) e dei rimanenti venticinque punti "in modo proporzionale tra il candidato con la maggiore anzianità al quale sarà attribuito il massimo del punteggio ed il candidato con la minore anzianità". Inoltre i cinquanta punti totali relativi all’anzianità di servizio andavano poi sommati all’ulteriore punteggio sulla valutazione dei titoli, il cui monte complessivo era pari a cinquanta punti.

Secondo l’appellante l’intero montepunteggio relativo alla anzianità di servizio (cinquanta punti) doveva essere assegnato in modo proporzionale, in quanto l’assegnazione di un punteggio pari a venticinque punti per un’anzianità (tre anni di servizio), che coincideva con il requisito minimo di partecipazione previsto dalla legge sulla stabilizzazione, penalizzava i concorrenti (tra cui l’odierno appellante) con maggiore anzianità, favorendo, di contro, i candidati con minore anzianità.

L’appellante – che era il candidato che vantava maggiore anzianità di servizio- ha ottenuto l’attribuzione del massimo del punteggio (punti cinquanta) con riferimento al parametro dell’anzianità di servizio ed ha riportato in complesso 73, 56 punti (23,56 per i titoli, quindi).

In sostanza, egli si duole dell’attribuzione ai suoi controinteressati di elevati punteggi per la voce relativa all’anzianità: se i punteggi loro attribuiti fossero stati inferiori, gli sarebbe stato possibile colmare la distanza relativa alla valutazione dei titoli, sopravanzando i controinteressati.

2.2. Rileva in il Collegio che le censure non sono persuasive.

In particolare, la procedura di stabilizzazione per cui è causa ha fonte normativa nell’art. 1, commi 519 e 520, l. 27 dicembre 2006 n. 296.

Sostiene l’appellante che la ratio della legge (individuata nell’esigenza di porre fine a risalenti condizioni di precariato) imponeva un’attribuzione proporzionale del punteggio, in relazione agli anni di anzianità di servizio prestati.

La scelta dell’amministrazione di attribuire venticinque punti per i primi tre anni di servizio (punteggio spettante, quindi, a tutti i concorrenti in quanto requisito legittimante l’accesso alla procedura) e soltanto ulteriori venticinque punti in proporzione all’anzianità di servizio vantata, sfavoriva i candidati con maggiore anzianità di servizio (tra cui l’appellante) e collideva con la ratio e la lettera della disposizione.

2.3. Rileva in contrario il Collegio che la citata disposizione di cui al comma 519 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 si limita a prevedere che "alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive".

Nessuna indicazione (men che meno vincolante) sul punteggio attribuibile per l’anzianità di servizio è contenuta nella legge, che rimette alla determinazione discrezionale dell’amministrazione il potere di determinare il quomodo dello svolgimento della procedura stabilizzativa.

Neppure è dato rinvenire nella disposizione un’indicazione di favore verso la stabilizzazione dei soggetti che vantavano maggiore anzianità di servizio.

2.4.Esclusa quindi la sussistenza del prospettato vizio di violazione di legge, la verifica si sposta sul connesso aspetto della valutazione della clausola sotto il profilo dell’eccesso di potere (ciò ben tenendo presente la non valutabilità, ai predetti fini, del merito della disposizione inserita dall’amministrazione nella lex specialis, quanto ad opportunità, ma limitatamente all’eventuale sussistenza di profili di irragionevolezza, illogicità, ovvero disparità di trattamento).

Osserva il Collegio che la disposizione è immune da tali vizi: essa non ha portata espulsiva, escludente, o limitativa della possibilità per chiunque di partecipare utilmente alla procedura stabilizzativa; sotto il profilo logico, appare aderente alla ratio della disposizione di legge – tanto più avuto riguardo ai compiti preminentemente di natura scientifica svolti dall’Amministrazione appellata- che il criterio della (mera) anzianità di servizio non avesse portata assolutamente prevalente, ma che, al contrario, venisse a contemperato con quello del merito scientifico (titoli, pubblicazioni, collaborazioni estere, ecc.).

Qui la previsione del bando appare razionalmente bilanciare le dette esigenze e l’attribuzione di parte del punteggio in ragione del criterio aritmetico dell’anzianità di servizio (assegnando comunque venticinque puti, sui cinquanta complessivamente previsti, in relazione ai primi tre anni di servizio) non ha irrazionalmente discriminato alcuno dei partecipanti.

2.5. In ultimo, la circostanza che nell’ambito di un’altra procedura di stabilizzazione- risalente a tre mesi prima di quella per cui è causa – venne seguito dalla appellata amministrazione un criterio diverso quanto ad attribuzione del punteggio per l’anzianità di servizio, non può indurre qui a ravvisare alcun vizio, posto che è carente – già nella prospettazione dell’appellante – la dimostrazione del presupposto dell’identità, o quantomeno della similitudine, tra le procedure selettive in comparazione, che in astratto potrebbe legittimare la censura di illogicità o disparità di trattamento.

Il personale che si provvide a stabilizzare nell’ambito della precedente procedura, infatti, come ammesso dall’appellante, non ricopriva mansioni di ricercatore, né svolgeva funzioni preminentemente scientifiche e di ricerca (a differenza del personale concorrente alla procedura oggetto dell’odierno scrutinio giudiziale).

E’ pertanto ammissibile che, in via di principio, potesse attribuirsi peso rilevante al criterio dell’anzianità di servizio: per le dette ragioni, avuto riguardo ad una platea di concorrenti che svolgeva attività di ricerca e scientifica, non appare illogico né arbitrario – come già osservato dal primo giudice- che il criterio dell’anzianità venisse contemperato con quello della produzione scientifica e dei titoli.

2.6.Nessun vizio di contraddittorietà, o di disparità di trattamento, è pertanto ravvisabile nell’art. 6 del bando selettivo; né le ulteriori deduzioni dell’appellante, secondo cui il criterio prescelto dall’amministrazione appellata fu immediatamente osteggiato dalle organizzazioni sindacali, può indurre ad un diverso convincimento.

Peraltro la circostanza che nessuna censura sia stata mossa nell’odierno grado di giudizio al criterio valutativo dei titoli contenuto nella lex specialis ed alla conseguente attribuzione dei punteggi all’appellante ed agli altri candidati concorrenti, comprova la legittimità dell’operato dell’appellata amministrazione che ha tenuto conto della natura dell’attività (scientifica e di ricerca) che i candidati stabilizzati avrebbero dovuto espletare al contempo non svalutando del tutto il criterio dell’anzianità di servizio.

3. Conclusivamente, l’appello va respinto.

4. Stante soprattutto la natura della controversia, sussistono le condizioni di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio sostenute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 10431 del 2010 come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.