Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-03-2011, n. 10947 Provvedimenti impugnabili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Guardia Sanframondi, nel corso dell’udienza dibattimentale relativa al procedimento a carico di S.E., imputato del reato di cui all’art. 612 c.p., dichiarava l’incompetenza per materia, ravvisando l’ipotesi della gravità e trasmetteva gli atti al procuratore della repubblica per l’ulteriore corso. Ricorre l’organo in parola, lamentando l’abnormità del provvedimento, adottato con semplice ordinanza dettata a verbale, anzichè con sentenza pronunciata ex art. 23 c.p.p..

Il ricorso è inammissibile.

L’ufficio ricorrente richiama, in termini, la pronuncia di questa Sezione del 6.10.05, n. 44287, P.M. in proc. Gentili, rv. 232632.

La decisione in esame non può essere condivisa.

Pacifico è, infatti, che la natura dell’atto va stabilita non già in base alla denominazione ed alla terminologia adottata, bensì con riguardo al contenuto sostanziale ed agli effetti che esso è destinato a produrre (Cass. 3.4.92, Campitiello).

Ed è stato altresì statuito che è irrilevante che l’incompetenza sia stata dichiarata con ordinanza, dal momento che dal contenuto dell’atto risulta in maniera in equivoca che il provvedimento impugnato ha natura sostanziale di sentenza. Con la conseguenza che non può dirsi abnorme e non è impugnabile il provvedimento col quale il tribunale, in violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 64, si dichiari incompetente per materia, in favore del giudice di pace (Sez. 5^, cc. 16.12.05, n. 3102, P.M. in proc. Rizzo, rv.

233748).

Ne deriva che il provvedimento impugnato non è abnorme e pertanto non è ricorribile per cassazione come tale, nè altrimenti impugnabile, trattandosi di sentenza sulla competenza, suscettibile di dal luogo a conflitto di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p. ( art. 568 c.p.p., comma 2).

Il ricorso proposto è, dunque, inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 01-04-2011, n. 13365 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 17.3.2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di F.S. e di A.L. indagati per il reato di associazione a delinquere e tentata estorsione aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7. Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame; il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13.4.2010 respinse quella del F. ed annullò l’ordinanza genetica emessa nei confronti dell’ A.. Per la prospettazione accusatoria il F. avrebbe partecipato al clan Zagara detto "(OMISSIS)" cresciuto d’importanza dopo l’arresto di Sc.Fr. e di Bi. capi storici del clan dei casalesi, e si imputano allo stesso due distinte ipotesi di tentata estorsione ai danni di imprenditori del casertano, M. F. e S.N., mentre all’ A. si imputa una estorsione tentata in concorso con il F. ai danni del detto S..

L’ordinanza impugnata ha ricordato che a carico dell’indagato F. sussistono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fr.Do. esponente di spicco del sodalizio criminale facente capo a B.D. operante nella zona di (OMISSIS). che ha riferito anche delle attività svolte da parte del clan Zagaria tra i quali ha ricompreso il F. che riconosceva anche in foto. A conferma delle propalazioni del collaboratore sussistono poi le intercettazioni tra il F. ed il G. dalle quali emerge l’appartenenza dei due al clan e la preoccupazione per la collaborazione del Fr. (che sono riportate per ampi stralci nell’ordinanza).

Altra intercettazione fa emergere il ruolo di cassiere nel clan Zagara dell’indagato F. (pag.- 7) ed in altra addirittura il ricorrente fa l’elenco delle estorsioni compiute.

Ulteriori intercettazioni dimostrano la partecipazione del ricorrente alla tentata estorsione ai danni di M.F. di cui venivano riportati ampi passaggi nell’ordinanza impugnata. Secondo il Tribunale i dedotti ed accertati rapporti lavorativi con il M. non tolgono che sia emerso il tentativo estorsivo del ricorrente e dei suoi sodali con chiaro riferimento al capo del clan evocato con il suo soprannome. Analogamente intercettazioni consentivano di ricostruire la minaccia estorsiva nei confronti di un altro imprenditore S.N., i cui rapporti con il ricorrente sono stati confermati. Circa la posizione dell’ A. in ordine all’estorsione tentata nei confronti del S. posto che è pacifico che tra l’ A. e il S. sussistesse un consolidato rapporto di amicizia e pertanto il fatto che il F. si sia fatto mettere in contatto con il S. dall’ A. non prova che quest’ultimo conoscesse le reali ragioni per le quali tale contatto era stato richiesto. Non emerge, come accennato, dalle intercettazioni disposte che l’ A. fosse a conoscenza della volontà estorsiva del F. e che lo stesso abbia esercitato un ruolo nella vicenda diverso dall’avere messo inconsapevolmente in contatto gli altri due protagonisti della vicenda (estorsore ed estorto). Dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fr. emerge solo una conoscenza superficiale del A. L. (mentre risulta conoscesse bene il fratello); le dichiarazioni a carico dell’indagato per cui "era la stessa cosa del fratello" appaiono generiche e prove di riscontri.

Ricorre l’indagato F. che allega che, per quanto riguarda il contestato reato associativo, il Tribunale non aveva indicato quale erano i riscontri esterni individualizzanti al racconto del Fr. che certamente non è rinvenibile in una conversazione tra il padre ed il figlio dai significati ambigui e non coerente con le propalazioni del collaboratore su importanti circostanze. Generica e poco probante era l’episodio per cui il ricorrente avrebbe detto ad un vigile urbano donna "qui comandiamo noi".

Anche gli episodi di tentata estorsione si fondavano su intercettazioni che non si potevano attribuire con certezza al ricorrente e l’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 è stata ancorata al solo accenno al soprannome "(OMISSIS)".

Con motivi aggiunti si illustrano i motivi precedentemente proposti.

Nel ricorso del PM si allega la carenza di motivazione in ordine all’annullamento dell’impugnata ordinanza da parte del tribunale del riesame per quanto riguarda la posizione dell’ A..

Vengono richiamate le conversazioni intercettate tra l’ A. e il F. dai quali si evincerebbe che il tentativo di estorsione ai danni del S. era stato preparato ed orchestrato insieme da i due coindagati nell’ambito dell’associazione diretta dallo Z..

Inoltre si riportano ampi stralci delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Fr. a carico dei fratelli A..
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi non sono fondati.

Per quel che riguarda il ricorso del F. ed il suo primo motivo il Tribunale ha ricordato non solo le univoche dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Fr., ma i riscontri oggettivi a tali dichiarazioni come le intercettazioni tra il F. e il G., ritenuto altro appartenente al medesimo clan, nelle quali i due manifestano viva preoccupazione per le eventuali propolazioni del Fr. dal tenore inequivoco e in cui ipotizzano contromisure.

Altre intercettazioni sono menzionate a pag. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata dalle quali emerge il ruolo di cassiere del clan dell’indagato, nonchè addirittura un pestaggio in diretta. Da intercettazioni emerge che l’indagato ricostruisce gli imprenditori sottoposti ad estorsione. A ciò si aggiungono gli episodi di natura estorsiva sub b) e c) e le intercettazioni relative nel corso delle quali si richiama a fini intimidatori il soprannome del latitante Z., certamente a fini di intimidazione.

La motivazione appare sul punto congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di mero fatto ed inidonee a scalfire il quadro di riscontri emersi i ordine alle dichiarazioni rese dal Fr..

Censure di fatto vengono proposte negli Ulteriori due motivi che riguardano il capo b) e c) concernenti episodi di natura estorsiva.

Il Tribunale ha analiticamente riportato le intercettazioni che mostrano il coinvolgimento del ricorrente nei detti episodi, che non bastano in tutta evidenza a giustificare i pretesi rapporti lavorativi. Certamente il richiamo nelle conversazioni al nomignolo dello Z. indica che le estorsioni erano compiute per conto dell’associazione e che ci troviamo ben lontani da un mero episodio di richiesta di recupero crediti, effettuata con energia. La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di mero fatto e del tutto generiche in quanto non si esaminano nel dettaglio le intercettazioni effettuate e riportate nell’ordinanza impugnata fornendone una plausibile giustificazione.

Per quanto riguarda il ricorso del PM le dichiarazioni rese sul conto dell’ A. da parte del Fr. sono già state dettagliatamente esaminate nel provvedimento impugnato che sottolinea come il collaboratore avesse una conoscenza molto superficiale dell’ A.L. (mentre meglio conosceva il fratello) e che quanto riferito sul conto di questi fosse molto generico e privo di riscontri.

Anche le intercettazioni effettuate in ordine al capo c) sono state minuziosamente valutate e si è concluso che non dimostrano che l’ A. conoscesse le finalità estorsive del F. emergendo solo che l’ A. mise in contatto quest’ultimo con la parte offesa in quanto notoriamente amico del S..

La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di mero fatto e ripropongono questioni di mero ordine fattuale già esaminate nel provvedimento impugnato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citata art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna F.S. al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, relativamente a F.S..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15695 Controversie tra l’appaltatore e l’amministrazione appaltante

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che conclude per il rigetto dei ricorsi e del controricorso.
Svolgimento del processo

P.E., con citazione notificata il 25 novembre 1991 al Comune di Gerano (Roma), dedotto di avere concluso il 10 gennaio 1962 con tale ente locale l’appalto per la costruzione della scuola elementare articolato in cinque lotti di lavori, per il quale la stazione appaltante aveva solo in parte pagato quanto dovuto, conveniva in giudizio detto comune dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che lo stesso fosse condannato a pagare i saldi e la revisione dei prezzi per gli ultimi tre lotti dei lavori per complessive L. 348.057.892, maturate per detti titoli al 31 dicembre 1991.

Il Comune si costituiva eccependo la prescrizione dei crediti dell’impresa per i primi due lotti di lavori, essendo decorsi oltre dieci anni dagli atti interruttivi di esercizio del credito posti in essere da controparte, e deducendo di non dovere nulla per gli ultimi tre lotti non avendo l’impresa adempiuto l’onere assunto nel collaudo, per ricevere quanto le spettava, di produrre certificazione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti. Infine la stazione appaltante negava che gli interessi dovuti fossero da pagare ai tassi superiori a quelli del codice civile di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, inapplicabile ratione temporis ad un rapporto sorto da un contratto concluso prima della entrata in vigore dello stesso richiamato Capitolato generale.

La domanda è stata accolta dal Tribunale adito, nei limiti di L. 172.389.648, oltre agli interessi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36, dal 19 novembre 1993 al saldo, e il Comune di Gerano, condannato a pagare tali somme, ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, eccependo di nuovo la prescrizione del credito per il saldo prezzo dei primi due lotti e riaffermando la debenza dei soli interessi legali del codice civile e non di quelli del capitolato generale del 1962, deducendo di non dovere nulla per gli ultimi tre lotti di lavori, avendo già corrisposto, a saldo del prezzo e della revisione, per tali lotti L. 16.873.720 nel 1991, pur in difetto di ogni sua colpa per il ritardo dei collaudi, per cui nessun interesse moratorio doveva esso pagare all’appellato.

Gli eredi dell’originario attore con appello incidentale chiedevano le somme loro negate in primo grado con l’accoglimento parziale della domanda del loro dante causa, insistendo per il rigetto delle richieste di controparte. La Corte d’appello, in rapporto al saldo dei lavori per i primi due lotti di L. 725.589, diritto azionato con l’atto introduttivo di questo giudizio del 25.11.1991, ha rilevato la natura interruttiva della prescrizione di una lettera del 16 febbraio 1983, nella quale si faceva riferimento al credito che precede, specificamente preteso dal P. per cui tale atto di esercizio del credito contenuto nella indicata missiva interrompeva la causa estintiva del credito ancora esercitabile e da adempiere.

La Corte, peraltro, in parziale accoglimento del gravame dell’ente locale, affermava che nel contratto di appalto era espressamente previsto che gli interessi per i ritardi nei pagamenti dovessero computarsi in base al Capitolato generale delle opere dello Stato all’epoca vigente (cioè il R.D. n. 350 del 1895), che non conteneva una disciplina speciale dei tassi degli interessi in deroga a quella generale ed ha negato l’applicabilità dei tassi più alti del D.P.R. n. 1063 del 1962 sulle somme ancora dovute.

Tali interessi erano però dovuti dalla data in cui doveva effettuarsi il collaudo, che doveva avvenire il 27 ottobre 1968, cioè un anno dopo la ultimazione dei lavori per i primi due lotti e il 27 aprile 1980 per il prezzo degli ultimi tre lotti, in base al capitolato speciale.

Ridotti il coacervo degli interessi dovuti al tasso ordinario di legge e liquidati in L. 14.620.831, in luogo delle L. 38.380.232 riconosciute in primo grado, la Corte d’appello ha ritenuto applicabili gli interessi ai tassi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36, sulla revisione prezzi, di cui alla L. 21 dicembre 1974 n. 700, già vigente alla data del riconoscimento del "di ritto" a tale revisione che imponeva interessi ai tassi del capitolato generale del 1962, così determinando il dovuto al P. nella misura di cui sopra. Per la Corte di merito ha assunto rilievo il certificato di collaudo degli ultimi tre lotti dei lavori, approvato dall’impresa il 24 giugno 1989, per il quale il Comune aveva pagato, il 14 marzo 1991, L. 16.873.720, così riconoscendo dovute le somme di cui al collaudo per essersi verificata, secondo la Corte, la condizione nello stesso prevista per il pagamento della produzione dall’impresa della certificazione del regolare pagamento dal P. dei contributi previdenziali e assistenziali per le maestranze.

Riconosciuto che tale somma, sebbene pagata, non era stata detratta dalla somma per la quale vi era stata condanna, la Corte d’appello ha ridotto anche per essa il dovuto dall’ente locale, cui è stata attribuita dai giudici del merito la colpa del ritardo nei pagamenti, derivata dal comportamento del Comune di Gerano che aveva consegnato il certificato di collaudo statico solo a marzo 1987, dopo circa otto anni dalla ultimazione dei lavori, così ritardando il collaudo contabile dei questi ultimi.

La Corte ha ritenuto corretta la tesi del Tribunale che aveva sancito il pagamento degli interessi di mora di cui a detta liquidazione, confermando in appello la colpa del comune per i ritardi del collaudo, riducendone l’importo in rapporto ai minori interessi e alle somme già versate e non computate dal primo giudice in accoglimento parziale del gravame della stazione appaltante, a cui carico erano quindi in parte poste le spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso principale notificato il 5 aprile 2005, di sette motivi illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il Comune di Gerano e si difende con tempestivo controricorso e ricorso incidentale di due motivi illustrati anche essi da memoria, P.A., in proprio e nella qualità di rappresentante della sorella P.F.; i due controricorrenti,- a seguito della rinuncia al mandato del loro unico difensore originario in cassazione, hanno ciascuno nominato un nuovo difensore in proprio.
Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi proposti dalle parti contro la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1.1. Il primo motivo del ricorso principale del Comune di Gerano denuncia la omessa motivazione della sentenza di appello sulla natura "negoziale" del certificato di collaudo sottoscritto dall’impresa Pantano in data 24 giugno 1989, il quale ad avviso del ricorrente vincola l’appaltatrice a non potere pretendere alcuna somma oltre quella determinata in detto atto a carattere convenzionale.

Il motivo è infondato e da rigettare, in quanto fa derivare dalla sottoscrizione-accettazione della parte contabile del collaudo ad opera dell’appaltatore e dal certificato di collaudo costituente un mero atto consistente in un giudizio tecnico sulle opere eseguite (Cass. 11 dicembre 2007 n. 25943) una rinuncia ai diritti di questo agli accessori del suo credito riconosciuto dalla stazione appaltante con la certificazione del collaudo.

Tali interessi non potevano che maturare dalla data in cui le somme erano da pagare che non risponde a quella del loro accertamento, che non poteva che aversi contestualmente al collaudo, che secondo i giudici di merito doveva aversi entro un anno dalla ultimazione dei lavori; dalla data di un anno dalla ultimazione dei lavori, secondo la Corte di merito in tale statuizione non contestata, in quanto costituente il termine entro cui dovevano collaudarsi le opere, decorrevano anche gli interessi dovuti sui corrispettivi fino al pagamento o alla liquidazione del debito dal comune (per la decorrenza degli interessi per il ritardo del collaudo, sia pure in rapporto alla L. 10 dicembre 1981, n. 741 inapplicabile al caso ratione temporis cfr., tra altre, Cass, 17 gennaio 2008 n. 885 e 16 novembre 2007 n. 23746). Tali interessi,accessori al credito dell’appaltatore, non possono negarsi solo per il fatto di avere proceduto alla verifica delle opere e della loro contabilità con il collaudo intervenuto solamente nel 1989, cioè con oltre dieci anni di ritardo imputabile alla stazione appaltante che avrebbe dovuto procedere a collaudare la scuola nel termine sopra indicato, per cui era tenuta a pagare gli interessi moratori sul debito accertato a decorrere dalla data in cui il collaudo si sarebbe dovuto fare fino al soddisfo, come sancito dalla Corte d’appello (Cass. 16 marzo 2007 n. 6303). Nessuna rinuncia vi è stata dal P. agli interessi sul credito riconosciuto dall’ente locale in ritardo, cioè nel 1989, ma esistente già prima della data del collaudo, anche se non esigibile, in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto corrispondere il prezzo già al momento in cui la collaudazione degli ultimi tre lotti doveva eseguirsi, cioè un anno dopo l’ultimazione dei lavori del 27 aprile 1979, data dalla quale (27 aprile 1980) dovevano decorrere gli interessi moratori dovuti incontestatamente fino alla data della loro liquidazione complessiva avvenuta il 18 novembre 1993 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Inconferente è il richiamo in ricorso alla mancata osservanza, dall’impresa appaltatrice, dell’onere di allegare la certificazione dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali per i suoi dipendenti, in fatto contestata dai controricorrenti, perchè il verificarsi di detta condizione potestativa o onere non poteva che retroagire pure in riferimento agli accessori, e lo stesso intervenuto pagamento del capitale dovuto, come previsto in collaudo, confermava come comportamento concludente che, sul credito, erano dovuti gli interessi moratori maturati per il ritardo nel collaudo imputabile alla stazione appaltante.

1.2. Il secondo motivo di ricorso principale lamenta un errore di calcolo, per un preteso computo erroneo del dovuto, avendo la Corte d’appello, con gli interessi, liquidato anche la sorte capitale ancora dovuta, riprendendo quindi il calcolo unitario operato dal c.t.u. e condannando il ricorrente a pagare anche questa somma già corrisposta nel 1991, dopo il collaudo, con ingiustificata locupletazione dell’impresa per la maggior somma ricevuta.

Tale preteso errore di calcolo, sia pure denunciato come vizio motivazionale, non può essere oggetto di ricorso per cassazione che sul punto è inammissibile, potendo la parte interessata o chiedere, ove possibile, la rettificazione o correzione dell’errore denunciato, se emergente dal corpo della sentenza, ovvero la revocazione di questa ultima (Cass. 15 maggio 2009 n. 11133, 12 ottobre 2010 n. 21012, questa anche per la revocazione, e Cass. 7 aprile 2006 n. 8287). Il secondo motivo di ricorso principale, in quanto non deduce un errore sui presupposti numerici del calcolo operato nel merito, non attiene alla motivazione (Cass. 7 marzo 2006 n. 4859) e denunciando un errore di fatto è inammissibile se chiede ai giudici di legittimità la rettifica dell’errore materiale nel provvedimento impugnato, in base al costante insegnamento di questa Corte di legittimità. 1.3. Altrettanto inammissibile è il terzo motivo di ricorso, che denuncia la mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazione, che il pagamento della somma di cui al collaudo conferma l’essersi verificata la condizione-onere di operatività del credito riconosciuto nel collaudo, adempiuto, sul presupposto del regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dall’impresa.

Invero il pagamento del credito ha confermato l’esistenza di esso per il P., ma è avvenuto in ritardo, rispetto alla data in cui il credito riconosciuto per il saldo degli ultimi lotti era sorto cioè al 1980, un anno dopo la ultimazione dei lavori, per cui, sulla somma dovuta e versata in ritardo rispetto a detta data, gli accessori non potevano che decorrere da quell’anno sopra indicato, anche senza dare rilievo alla presunzione di adempimento dei suoi oneri da parte dell’appaltatore, perchè comunque gli accessori sulle somme pagate erano allo stesso dovuti dal debitore, il cui pagamento può rilevare come conferma del preesistente debito (sul tema, cfr. Cass. 31 marzo 2010 m. 7787).

1.4. Anche il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile, dovendosi leggere il dispositivo che esso denuncia come contraddittorio con la motivazione, alla luce di quest’ultima, per cui il riferimento agli interessi ai tassi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, contenuto nella sentenza del Tribunale, per la parte in cui si conferma, deve ritenersi limitato alle somme per le quali tali accessori si sono riconosciuti con i tassi di cui sopra, cioè in rapporto ai soli crediti riconosciuti a titolo di revisione dei prezzi, dovendosi per i residui debiti di mero saldo del prezzo dal comune, corrispondersi gli interessi al tasso di legge che all’epoca era quello del codice civile.

Le somme capitalizzate, dovute anche a titolo di interesse, in quanto tali possono ritenersi produttive di altri interessi, ai diversi tassi previsti nel testo della sentenza di primo grado che comunque, per il profilo dell’anatocismo di cui a detto motivo di ricorso, non risulta espressamente censurata con l’appello, non risultando che siano stati chieste dal P. gli interessi composti, con la conseguenza che, entro detti limiti, il motivo di ricorso è da dichiarare inammissibile.

1.5. In ordine al quinto motivo di ricorso la pretesa dell’ente locale di corrispondere gli interessi a decorrere dal 14 marzo 1991, cioè da una data precedente a quella indicata nella sentenza del 18 novembre 1993, corrispondente, come già detto a quella della liquidazione del dovuto operata dal c.t.u., è contro l’interesse del ricorrente, perchè la decorrenza su cui insiste l’ente locale comporterebbe un pagamento di somme maggiori a carico dello stesso comune in base alla pronuncia impugnata; il motivo di ricorso è quindi inammissibile per difetto di interesse.

1.6. Il sesto motivo di ricorso principale lamenta che il ritardo del collaudo erroneamente è stato imputato all’ente locale, sulla base di una controversia relativa ai vizi dell’edificio costruito tra le parti che la Corte di merito afferma essere stata chiusa con condanna del comune ad eseguire le riparazioni non imputate all’impresa.

Afferma il ricorrente che ciò non è conforme al vero e pretende che la cattiva esecuzione dei lavori avrebbe essa ritardato il collaudo;

sul piano logico non si comprende perchè non si siano verbalizzati detti vizi dell’opera, non risultanti dal collaudo nel quale non vi siano disapprovazioni di lavori eseguiti, come sicuramente sarebbe stato possibile, contabilizzando in tal modo anche il dovuto per le necessarie riparazioni.

In effetti, anche la cattiva esecuzione di alcune delle opere appaltate non giustifica il ritardo delle operazioni di collaudo, per il quale la stazione appaltante deve rispondere del pagamento tardivo del dovuto e degli interessi come già chiarito.

1.7. Inammissibile è infine la censura relativa alla disciplina delle spese di causa, che lamenta tra l’altro la mancata compensazione parziale di esse, che invece in fatto vi è stata, per cui non è comprensibile la censura proposta, che, come tale, non può che ritenersi inammissibile. 2.1. Il primo motivo del ricorso incidentale degli aventi causa dell’imprenditore P., censura la sentenza d’appello per i tassi di interesse applicati, che sono quelli di legge riportati nel codice civile per i saldi dei lavori, in ragione del rinvio agli stessi tassi contenuto nel capitolato del 1895, alla cui applicazione fa espresso riferimento il capitolato speciale, allegato al contratto concluso dalle parti.

In ordine alla revisione prezzi, come detto, si sono invece applicati i tassi di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36, per espressa previsione della L. n. 700 del 1974; afferma il ricorrente incidentale che, trattandosi di opera interamente finanziata dallo Stato, erano comunque da applicarsi i tassi del Capitolato del 1962, aventi valore normativo, per tale tipo di opere.

Tale motivo è manifestamente infondato in quanto nel caso la previsione dell’originario contratto di appalto in concreto applicabile, riconosce gli interessi ai tassi di legge vigenti alla data del contratto, applicabili ai sensi dell’art. 67 del Capitolato speciale di appalto, anteriore all’entrata in vigore della L. n. 1063 del 1962 e che invece richiama il Capitolato generale del 1895, in una data in cui lo stesso non prevedeva deroghe ai tassi di legge ordinariamente da applicare.

Non sono applicabili i tassi maggiori di cui al nuovo capitolato generale, neppure esistente alla data in cui fu inserito in contratto il richiamo all’unico Capitolato generale a quella data applicabile, che è quello del 1895, per cui il motivo è infondato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 210 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., anche per contraddittoria motivazione in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 per avere respinto la domanda di pagamento di alcuni acconti revisionali, affermando che di essi non sarebbe stata data prova dal P., per non avere il Comune prodotto gli atti contabili, con gli stati di avanzamento e quello finale che avrebbero dimostrato quanto preteso dall’impresa. La prova documentale del credito dell’impresa non poteva darsi, avendo solo la stazione appaltante la documentazione degli stati di avanzamento con le contabili da cui potevano emergere i crediti non riconosciuti dalla sentenza impugnata. La Corte ha omesso di ordinare al Comune la produzione della documentazione che avrebbe giustificato i pagamenti pretesi, pur riconoscendo il comportamento omissivo del comune nella mancata esibizione della contabilità relativa alle somme che si affermano dovute nella originaria prospettazione delle domande, con una condotta processuale che doveva comunque valutarsi come conferma del debito dell’ente locale in alcun modo valutata ai sensi di legge.

La Corte, in ragione della rigida disciplina della contabilità degli appalti pubblici e delle riserve da apporre per ogni azione successiva, ha rigettato le richieste di pagamento dell’impresa ritenute non provate come già dal tribunale, affermando che la genericità delle richieste istruttorie dell’appaltatore in ordine alla documentazione da produrre, comunque escludeva di potere desumere il credito dalla mera condotta processuale dell’ente locale.

Anche in questa sede il ricorso non è autosufficiente non specificando i richiami ai vari stati di avanzamento, che non si sa neppure se e quando vi sono stati nel merito con gli accessori pagamenti degli acconti e comunque non possono essere valutati in questa sede.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

3. In conclusione, i due ricorsi riuniti devono rigettarsi e le spese del giudizio di cassazione possono interamente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 06-05-2011, n. 3906

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e;
Svolgimento del processo

In data 12.2.2009, a seguito del pensionamento, il ricorrente – già Dirigente dell’Agenzia delle Entrate – presentò al Ministero dell’Economia e delle Finanze un’istanza volta ad ottenere (ai sensi dell’art.63 del DPR n.600 del 1973) l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza e della rappresentanza innanzi alle Commissioni Tributarie.

Il Ministero avviava l’istruttoria chiedendo ad entrambe le Direzioni dell’Agenzia delle Entrate un "breve rapporto informativo" sull’istante, in qualità di ex dipendente.

Alla richiesta non faceva seguito alcun provvedimento e l’inerzia proseguiva per quasi un anno.

Con nota del 14.1.2010 (prot. in ingresso al n.610/2010) il ricorrente sollecitava l’Amministrazione ad una risposta.

Con nota prot. 5608 del 29.1.2010 la Direzione Provinciale di Bolzano dell’Agenzia delle Entrate, esprimeva parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione.

E poiché il procedimento si bloccava nuovamente, con nota del 7.4.2010 il ricorrente sollecitava ancora una volta l’Amministrazione ad adottare i necessari provvedimenti.

A questo punto, con nota prot.5884 del 19.4.2010 l’Amministrazione comunicava che l’autorizzazione non poteva essere rilasciata:

a) in quanto le sue dimissioni erano state determinate da motivi di incompatibilità (consistenti nel fatto che "le sue due figlie esercitavano la professione di avvocato in uno studio legale e tributario situato a poche decine di metri di distanza dalla Direzione Provinciale");

b) ed in quanto la Direzione Provinciale di Bolzano, Ufficio Risorse, con nota n.2010/27924 del 19.3.2010 lo aveva denunciato alla Corte dei Conti per presunti danni erariali (e, conseguentemente, aveva licenziato un parere negativo al rilascio dell’autorizzazione).

In data 30.4.2010 il ricorrente trasmetteva le proprie deduzioni al riguardo, ma con la nota prot. 7250 del 12.5.2010 l’Amministrazione confermava la decisione di rigetto.

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, unitamente agli atti ad esso connessi, e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni.

Lamenta, al riguardo:

violazione dell’art. 63 del DPR 29.9.1973 n.600 e dell’art.8 del DL 8.8.1996 n.437 (convertito in L.24.10.1996 n.556), nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo: a) che in forza della citata normativa egli ha titolo al rilascio dell’invocata autorizzazione; b) che la circolare del Ministero andava disapplicata siccome illegittimamente derogatoria di una norme di rango superiore; c) e che, in ogni caso, non si trovava in alcuna delle situazioni ostative al rilascio dell’autorizzazione previste dalla circolare in questione;

violazione degli artt. 3 e 10 bis, comma 1°, della L. 7.8.1990 n.241 (come modificato dall’art.6 della L. 11.2.2005 n.15) deducendo che l’Amministrazione non ha preso posizione in ordine alle controdeduzioni ad Essa trasmesse (con la nota del 30.4.2010), limitandosi a richiamare le osservazioni addotte nel preavviso di rigetto; e che pertanto il provvedimento si appalesa carente di specifica (e dovuta) motivazione;

violazione dell’art.3 della L. 7.8.1990 n.241 ed eccesso di potere per violazione dei principii del giusto procedimento, deducendo che neanche le motivazioni addotte nel preavviso di rigetto appaiono esaustive e congrue.

Il ricorrente chiede altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subìto "per effetto della ritardata iscrizione nell’albo dei soggetti autorizzati a prestare attività ed assistenza tributaria e del conseguente ritardato esercizio delle funzioni medesime",

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ulteriori atti difensivi le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Infine, all’udienza del 9.2.2011, udite le conclusioni dei Difensori, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è in parte fondato, nei limiti e nei sensi di seguito indicati.

1.1. La domanda volta all’annullamento del provvedimento impugnato, merita accoglimento.

Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art. 63 del DPR 29.9.1973 n.600 e dell’art.8 del DL 8.8.1996 n.437 (convertito in L.24.10.1996 n.556), nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo:

a) che in forza della citata normativa egli ha titolo al rilascio dell’invocata autorizzazione;

b) che, conseguentemente, l’invocata circolare del comitato ministeriale andava disapplicata siccome illegittimamente derogatoria di una norme di rango superiore;

c) e che, in ogni caso, non si trovava in alcuna delle situazioni ostative al rilascio dell’autorizzazione previste dalla circolare in questione.

La doglianza è da condividere per i primi due assorbenti profili.

Quanto al primo profilo, è sufficiente richiamare il disposto dell’art.8 del DL 8.8.1996 n.437 (come convertito in L. 24.10.1996 n.556), che stabilisce tassativamente le cause ostative al rilascio dell’autorizzazione in questione.

Ai sensi di tale norma non può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti esclusivamente "chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt.444 e seguenti del codice di procedura penale".

E poiché il ricorrente non si trova in alcuna di tali situazioni, il diniego opposto dall’Amministrazione si appalesa illegittimo, come è illegittima qualsiasi circolare interpretativa o esplicativa che pretenda di estendere la fattispecie preclusiva in questione – che, all’evidenza, riveste sostanziale natura di sanzione accessoria – oltre i casi tassativamente stabiliti.

In tal senso va sottolineato che la PA non aveva, nella fattispecie, alcun potere discrezionale e che l’introduzione di criteri di valutazione volti a valorizzare, in sede procedimentale, poteri di tal fatta appare contraria allo spirito ed alla lettera della normativa di rango superiore sopra indicata.

Dal che deriva la condivisibilità anche del secondo profilo, essendo evidente che la notacircolare con la quale l’Amministrazione ha introdotto nuove fattispecie impeditive, in (illegittima) deroga a disposizioni tassative poste da normativa di rango superiore – pur (e proprio) in mancanza di una specifica impugnativa – andava disapplicata (CS., IV^, 11.10.2001 n.5354; CS., IV^, 27.11.2000 n.6299; CS, IV^ 16.10.2000 n.5506, CS, IV^, 26.3.1999 n.421; TAR lazio, III^, 2.7.2008 n.6359; TAR Puglia, Lecce, I^, 13.6.2007 n.2332).

1.2. La domanda relativa al risarcimento dei danni è inammissibile per genericità.

Da tempo ormai risalente la giurisprudenza (Cfr. Cass, civ. Sez. lav., 11.8.1998 n.7905) afferma costantemente:

– che il prestatore di lavoro deve fornire la prova dell’esistenza dei danni lamentati, prova che "costituisce presupposto indispensabile per una valutazione equitativa";

– che il danno "non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo", e che pertanto "non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta" del datore di lavoro", e che pertanto "incombe sul lavoratore, che denunzia il danno subìto, fornire la prova dello stesso in base alla regola generale dettata dall’art.2697 del codice civile".

E poiché nella fattispecie, il ricorrente si è limitato ad affermare di aver subìto un danno, senza però specificarne la tipologia (mediante la descrizione di eventi atti a rappresentarne la effettiva concretezza), nè la misura (e senza comunque fornire elementi fattuali atti a consentire, seppur induttivamente e/o equitativamente, una qualche attendibile valutazione quantitativa), la sommarietà della domanda emerge per tabulas.

2. In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso va accolto solamente in parte, con conseguente annullamento degli atti impugnati; mentre va dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, annulla i provvedimenti impugnati e dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.