Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 24-05-2011, n. 20575 Determinazione

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Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Osimo in data 16 aprile 2010 con la quale L.P. D. è stato condannato alla pena di Euro 50,00 di multa per il reato di cui all’art. 590 cod. pen., il Procuratore Generale ricorrente lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento all’art. 590 cod. pen. e D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52 in relazione al trattamento sanzionatorio, deducendo che, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o dell’ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da Euro 258 ad Euro 2.582, per cui la pena irrogata sarebbe illegale perchè inferiore al minimo edittale così determinato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, n. 2, lett. b) espressamente prevede che per i reati di competenza del giudice di pace per i quali è prevista la pena detentiva alternativa alla pena pecuniaria, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente a quella prevista nella misura da Euro 258,00 ad Euro 2.582. Pertanto il Giudice di Pace territoriale, applicando la pena edittale del reato di cui all’art. 590 cod. pen. ha applicato una pena illegale perchè inferiore al minimo previsto dal suddetto art. 52.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio sul punto al Giudice di Pace di Osimo che provvedere a stabilire la pena entro il limite previsto dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto al Giudice di Pace di Osimo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 07-06-2011, n. 22768 Misure cautelari

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il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna di M.V.E., inoltrata dalle autorità giudiziarie rumene con mandato di arresto Europeo, per l’esecuzione della pena di anni quattro di reclusione per i reati di frode e falso, commessi nel 2007. 2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore del M., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– (primo motivo) la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 7, in quanto il mandato di arresto Europeo risulterebbe non tradotto in lingua italiana in alcune pagine (segnatamente le nn. 10, 11 e 12) e la conseguente nullità non potrebbe ritenersi sanata dalla traduzione effettuata da un interprete all’udienza del 29 marzo 2011;

– (secondo motivo) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), per aver ritenuto valido il mandato di arresto Europeo, ancorchè non compiutamente tradotto in lingua italiana, così adottando un’interpretazione che di fatto verrebbe ad abrogare il precetto dell’art. 6, comma 7 cit., che prevede l’obbligo dello Stato di emissione di trasmettere il mandato in lingua italiana;

– (terzo motivo) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla violazione dell’art. 6, comma 7 cit., limitandosi soltanto a rilevare che nessuna norma impediva di integrare la traduzione incompleta attraverso la nomina da parte dell’autorità giudiziaria italiana di un interprete;

– (quarto e quinto motivo) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 3, essendo la motivazione della sentenza impugnata basata su elementi di fatto del tutto inesistenti. In particolare, la Corte di appello, a fronte della mancata trasmissione della sentenza di condanna emessa dalle autorità giudiziarie rumene, avrebbe ritenuto sufficiente la descrizione, contenuta nel mandato di arresto Europeo, degli elementi richiesti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. e). Tuttavia, nel mandato di arresto Europeo, mancherebbe la descrizione della condotta (anche sotto l’aspetto del luogo di consumazione e del grado di partecipazione), riguardante specificamente il consegnando nei reati di truffa e falso attribuiti al correo S.M.I.;

– (sesto motivo) la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 2, e art. 16, non avendo il giudice di merito supplito alle suddette carenze del mandato di arresto Europeo con il previsto potere di acquisizione integrativa;

– (settimo motivo) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la motivazione risulterebbe carente ed illogica in relazione alle dedotte carenze della documentazione inviata dalle autorità rumene;

– (ottavo motivo) la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. g), non risultando dalla documentazione trasmessa se il consegnando abbia subito un equo processo, condotto nel rispetto dei diritti minimi previsti dall’art. 6 della Cedu e, per tale motivo, la Corte di appello avrebbe dovuto decidere chiedendo previamente le necessari informazioni;

– (nono motivo) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, in quanto la Corte di appello avrebbe affermato apoditticamente la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l’accoglimento della richiesta, pur risultando mancanti nella documentazione inviata i necessari ed indispensabili elementi per farsi luogo alla richiesta consegna.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto ai primi tre motivi di ricorso, va ribadito che la statuizione contenuta nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, circa l’obbligo di traduzione del mandato di arresto Europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione – al pari della previgente disposizione di cui all’art. 23 della Convenzione Europea di estradizione – pone a carico dello Stato istante un onere allo scopo di assicurare la funzionalità ed il celere svolgimento della procedura di consegna, ma non determina di per sè la invalidità del mandato di arresto Europeo e della relativa procedura.

Sul piano interno, la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 7, nel fare propria la citata disposizione della decisione quadro, non prevede infatti specifiche sanzioni nel caso in cui il mandato sia pervenuto non tradotto nella lingua italiana.

Pertanto, se il mancato assolvimento di tale onere giustifica la richiesta di adempimento da parte dello Stato di emissione e può determinare – in caso di totale e persistente assenza della collaborazione sollecitata – l’emissione di una pronuncia che dichiara l’inesistenza delle condizioni per procedere alla consegna, dati i brevi termini d’esecuzione del mandato d’arresto Europeo, ciò non significa che l’autorità giudiziaria italiana sia priva del potere di ricorrere all’ausilio di un interprete (nelle forme previste dal nostro ordinamento) per colmare eventuali omissioni o lacune della traduzione o per ottenere integrazioni e chiarimenti ritenuti utili ai fini della decisione da adottare.

Di talchè il motivato e corretto esercizio di tale potere da parte del giudice non determina la dedotta violazione della legge processuale. Nè a maggior ragione può ritenersi viziata la motivazione della sentenza impugnata che si è conformata al predetto principio.

Tale approccio è tra l’altro in linea con le Raccomandazioni adottate dal Consiglio dell’Unione Europea nel giugno 2010, all’esito del quarto ciclo di valutazioni reciproche condotte (cfr. Doc. Consiglio 8302/4/09 COPEN 68), con le quali il Consiglio ha incoraggiato gli Stati membri a prendere in esame, qualora non l’abbiano ancora fatto, l’adozione di un "approccio flessibile" ai requisiti linguistici, sulla base dell’art. 8, paragrafo 2 della decisione quadro, che consenta di accettare i MAE e le informazioni supplementari in lingue diverse dalla o dalle lingue ufficiali degli Stati membri.

4. Manifestamente infondati sono anche il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso.

Deve essere ancora una volta affermato il principio che considera legittima la decisione di consegna in relazione ad un mandato di arresto Europeo esecutivo al quale non sia stata allegata o acquisita in via integrativa la sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, quando la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l’adozione della decisione (tra le tante, Sez. 6, n. 15223 del 03/04/2009, dep. 08/04/2009, Burlacu, Rv. 243081).

Le lacune dedotte dal ricorrente sono da ritenersi nella specie insussistenti.

Il fatto attribuito al consegnando è compiutamente descritto, così da consentire lo svolgimento da parte del giudice italiano del previsto controllo.

La descrizione del fatto è infatti funzionale alla verifica dell’insussistenza di cause ostative alla consegna (segnatamente il difetto della cosiddetta doppia incriminabilità, laddove richiesta, il bis in idem, la giurisdizione concorrente dello Stato italiano, la litispendenza, la natura politica del reato, ecc.), ma non certo, nella prospettiva del ricorrente, per stabilire la colpevolezza del consegnando, soprattutto quando si tratti, come nel caso in esame, di un m.a.e. esecutivo.

Nel mandato di arresto Europeo trasmesso dalle autorità rumene è contenuta la descrizione delle circostanze del fatto, comprensiva della data, del luogo e del grado di partecipazione del ricercato.

In esso si precisa infatti che lo M. è stato condannato, perchè ritenuto responsabile a titolo di concorso delle frodi bancarie e dei falsi perpetrati dallo S.M.I..

Quest’ultimo reclutava soggetti bisognosi economicamente, in particolare disoccupati, per ottenere crediti dalle banche (segnatamente dalla Banca Commerciale Romena – filiale di Hunedoara – e dalla BRD Group Società Generale – succursale di Deva), falsificando le loro attestazioni di reddito, i libretti di lavoro e talvolta i cedolini degli stipendi, e istruendoli sul come dovevano presentarsi e rispondere al funzionario bancario. Tra le persone reclutate vi era anche il M., che aveva stipulato due contratti di credito rispettivamente il 13 ed il 6 marzo 2007 con le citate banche BRD di Hunedoara e BCR di Deva, ritirando le somme di 18.000 e 25.000 lei. Le indagini peritali condotte nel processo avevano stabilito che la documentazione utilizzata dal predetto per ottenere i crediti era stata falsificata dallo S.M.I..

5. Miglior sorte non va assegnata all’ottavo e al nono motivo di ricorso.

Le autorità rumene hanno evidenziato nel m.a.e. che la sentenza di condanna emessa nei confronti del M., in quanto pronunciata in absentia di quest’ultimo, è soggetta alla garanzia della rinnovazione del giudizio, ad istanza del condannato, prevista dall’art. 522 c.p.p..

Tale garanzia offerta dall’ordinamento dello Stato di emissione, che soddisfa quanto stabilito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. a), è diretta a sanare – in conformità con la giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo (tra le tante, Corte edu, sent. del 10 novembre 2004, Sejdovic, 55) – ogni eventuale violazione dei diritti minimi della difesa garantiti dalla Cedu realizzatasi nel procedimento svoltosi in Romania.

Ragion per cui diviene irrilevante accertare nella procedura di consegna se ci siano state violazioni dei diritti della difesa del M. nel corso del procedimento penale celebrato in sua absentia.

6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22825 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il decreto impugnato la Corte d’appello – adita dal ricorrente allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio pendente innanzi al TAR Campania dal 26.8.1998 – fissata la ragionevole durata del giudizio in anni tre, ritenuto violato il relativo termine per anni 5, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 2.500,00, oltre interessi legali, condannando l’Amministrazione convenuta alle spese del giudizio (Euro 271,00).

Per la cassazione di questo decreto parte attrice ha proposto ricorso, affidato a 15 motivi; non ha svolto attività difensiva l’Amministrazione intimata.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001 e Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte Europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non ha ritenuto direttamente applicabile la C.E.D.U., sia erroneamente; applicando la normativa italiana in contrasto con la C.E..D.U., dimenticando che la L. n. 89 del 2001 costituisce diretta applicazione della C.E.D.U. – specie art. 6 -, sia disattendendo la Giurisprudenza Europea e 1’interpretazione, i parametri dalla stessa enunciati e la relativa elaborazione ermeneutica;

b) non si è attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non può essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00;

c) non ha tenuto conto del bonus dovuto in ipotesi di cause in materia di lavoro;

d) non ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese dei parametri Europei ai quali doveva adeguarsi;

e) non ha motivato la liquidazione delle spese;

f) ha erroneamente applicato la tariffa professionale, richiamando le voci relative ai procedimenti speciali anzichè quelle relative al processo contenzioso.

3.- Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente fondati perchè perchè la somma liquidata si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c. in casi analoghi (Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e Euro 1.000,00 per gli anni successivi: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009). Il decreto impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore del ricorrente nella misura di Euro 4.250,00. Ciò tenuto conto della durata irragionevole del giudizio presupposto, pari a circa 5 anni, in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo innanzi richiamati.

Le censure relative alle spese sono assorbite mentre è infondata la censura relativa al bonus perchè è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia (Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 21/04/2006). Le spese del giudizio di merito vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, mentre quelle relative al giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione della metà stante il limitato accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 4.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

spese distratte in favore del difensore antistatario.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-07-2011, n. 6130 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato la nota prot. 333B/12 E.4.10 in data 26.4.2011 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali, notificata al ricorrente in data 29.4.2011, mediante la quale questi è stato reso edotto che, con Decreto in corso di perfezionamento, era stato escluso dal "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 1600 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’art.16 della Legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con DM 30 luglio 2010 e pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 67 del 24 agosto 2010; e, ove occorra, dell’art. 1, comma 1, del bando di concorso;

avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare: – di non aver potuto completare il servizio in qualità di VFP1 a causa dell’adozione di un provvedimento illegittimo con il quale, dopo l’immissione in servizio quale VFP1, gli era stato attribuito il coefficiente PS4 ed era stato collocato in congedo (provvedimento annullato con sentenza del TAR Lazio n. 32456/2010); – con direttiva del Ministero della Difesa in data MD GMIL03 II CIRC 2007/0091300 del 7.11.2007 è stato disposto che il periodo durante il quale il militare è stato illegittimamente collocato in congedo va valutato quale periodo di servizio.

Le censure avanzate dalla parte ricorrente sono fondate in quanto:

il ricorrente è stato arruolato nella Marina Militare quale VFP1 il 23.2.2009;

il 23.7.2009 è stato giudicato non idoneo al proseguimento del servizio per "pregresso stato ansioso in soggetto con tratti caratteriali di insicurezza, immaturità e dipendenza affettiva" (PS4);

tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR del Lazio (RG n. 3668/2010) il quale, a seguito di rivalutazione dell’interessato, lo ha annullato con sentenza n. 32456/2010;

risulta evidente, pertanto, che il ricorrente non ha potuto completare la ferma annuale nella Marina Militare a causa di un provvedimento rivelatosi illegittimo e annullato;

ne consegue, l’erroneità del provvedimento impugnato (recante l’esclusione dal concorso, ex art. 1, comma 1, del bando di concorso, a causa dell’assenza del requisito richiesto, consistente, nel caso di specie, nell’aver svolto quale volontario un periodo di ferma annuale) considerato, peraltro, che l’Amministrazione non ha contestato la circostanza evidenziata dalla parte ricorrente, secondo la quale, con direttiva del Ministero della Difesa in data MD GMIL03 II CIRC 2007/0091300 del 7.11.2007, è stato disposto che il periodo durante il quale il militare è stato illegittimamente collocato in congedo va valutato quale periodo di servizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.