Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 21-07-2011, n. 29251 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari in data 25.10.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di P.D. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commessi partecipando all’associazione camorristica denominata clan Stramaglia operante dal novembre del 2005 nei comuni di Cassano delle Murge, Santeramo in Colle e Adelfia e diretta fra l’altro alla commissione di reati in materia di stupefacenti, ed agendovi in particolare nel territorio di Adelfia.

I gravi indizi a carico del P. erano individuati nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia L.P., R.N. e C.M..

Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi a carico dell’indagato, osservando che il provvedimento impugnato ometteva di esaminare i rilievi difensivi sull’insussistenza di un’autonoma associazione camorristica riconducibile allo S., individuato dai precedenti giudiziari richiamati nell’ordinanza come appartenente al clan Parisi, sulla mancanza di fatti specifici attribuiti al P., sull’inattendibilità intrinseca del collaboratore R., sulle contraddizioni fra lo stesso e gli altri dichiaranti in merito al grado ricoperto dal P. nell’organizzazione, al soggetto dal quale direttamente dipendeva, alla sostanza stupefacente che trattava ed alla partecipazione ad azioni armate, e sulla mancanza di riscontri.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Le doglianze proposte dal ricorrente trovavano invero adeguata e coerente risposta nella motivazione del provvedimento impugnato. La sussistenza di un autonomo sodalizio criminoso riferibile allo S. era in particolare giustificata, pur dandosi atto dei provvedimenti giudiziari sulla originaria riconducibilità del predetto al clan Parisi, con la successiva espansione delle attività delittuose dello S. negli ambiti territoriali descritti in premessa; la specifica posizione del P. in tale contesto era definita in base alla dichiarazioni del L.P., che indicava l’indagato come dipendente dello S. in Adelfia e venditore di stupefacente operante in quella zona e lo collocava fra l’altro come partecipe ad una lite con un esponente del rivale clan Di Cosola ed a rappresaglie per l’omicidio di Sa.Ma., ed a quelle del C. e del R., i quali confermavano la posizione del P. quale venditore di stupefacente in Adelfia; le discrasie evidenziate dalla difesa fra i racconti dei collaboratori erano esaminate e valutate come non determinanti rispetto alla concordanza delle predette dichiarazioni sull’affiliazione del P. al clan Stramaglia; e comunque, a superare tali incongruenze, l’ordinanza evidenziava la sussistenza di riscontri individualizzanti nelle intercettazioni telefoniche, che riportavano direttive impartite al P. da G. A., e nei ripetuti arresti dell’Indagato per detenzione di cocaina e hashish, circostanze queste ultime particolarmente significative nel risolvere le incertezze sugli stupefacenti trattati dal P., individuandoli in entrambe le sostanze di cui sopra.

In questo percorso l’argomentazione del Tribunale, nell’attribuire significatività decisiva alla coincidenza delle dichiarazioni dei collaboratori sulla posizione associativa del P. ed ai riscontri acquisiti, appare esente da vizi logici rilevanti in questa sede. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-09-2011, n. 542 Concorso

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Svolgimento del processo

L’Istituto autonomo case popolari – I.A.C.P. di Messina, all’esito di apposito sorteggio, ha nel mese di maggio del 2010 proclamato prima aggiudicataria di un appalto di lavori su immobili di proprietà la Impresa CA.TI.FRA. s.r.l. (d’ora in poi: Catifra) e secondo aggiudicatario il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. (d’ora in poi: Consorzio).

Il Consorzio ha proposto ricorso al T.A.R. Catania sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mendace dichiarazione del suo legale rappresentante in ordine ad una condanna, inficiante la moralità professionale, da questi ricevuta.

La Catifra ha proposto ricorso incidentale sostenendo che il ricorrente principale avrebbe dovuto a sua volta essere escluso perchè:

a) l’impresa cooperativa designata per l’esecuzione non possiede la certificazione di qualità aziendale;

b) l’impresa stessa ha dichiarato di voler subappaltare oltre il 30% dei lavori; c) dal durc risulta che il Consorzio non è in regola con i versamenti alla cassa edile;

d) nel modello GAP il Consorzio ha dichiarato di partecipare quale impresa singola anzichè consortile;

e) la cooperativa designata ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme sulla sicurezza in un precedente appalto bandito da un ente locale.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso principale e respinto il ricorso incidentale.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla soccombente Catifra la quale ne ha chiesto la riforma previa sospensione dell’esecutività, insistendo per il rigetto della censura principale accolta dal T.A.R. e riproponendo le censure incidentali disattese in prime cure.

L’Istituto intimato non ha svolto ha svolto attività difensiva.

Si è costituita per resistere l’Impresa appellata.

Si è costituito l’Assessorato regionale rilevando il carattere meramente endoprocedimentale e non costitutivo della proposta di aggiudicazione formulata dall’U.R.E.G.A.

Con ordinanza n. 1015 del 2010 l’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971 (ora art. 98 codice) è stata respinta da questo Consiglio.

Le parti private hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 27 aprile 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.

Con il motivo che conviene prioritariamente esaminare l’appellante torna a sostenere che la condanna riportata in epoca assai risalente dal legale rappresentante di Catifra – non essendo grave e non incidendo sui requisiti di moralità professionale – non doveva essere dichiarata all’atto della presentazione dell’offerta.

Il mezzo non ha alcun fondamento.

Come risulta inequivocamente dagli atti, il disciplinare di gara ed i relativi allegati richiedevano a pena di esclusione che il legale rappresentante dell’impresa concorrente dichiarasse, nel caso di condanna passata in giudicato per reati incidenti sulla moralità professionale, "il reato commesso, la condanna ricevuta e gli estremi del provvedimento".

Pur avendo subito una condanna per lesioni colpose gravissime in violazione di normativa antiinfortunistica, il legale rappresentante di Catifra ha invece dichiarato l’assenza di condanne.

Come è noto, quando il bando di gara richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione originariamente divisate dall’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999, solo una parte della giurisprudenza ammette che il ricorrente possa compiere una valutazione preliminare di gravità/non gravità circa le condanne ricevute, sicché questi non può essere escluso per il solo fatto dell’omissione formale, cioè per non aver dichiarato tutte le condanne penali, ma va escluso solo ove la stazione appaltante ritenga che le condanne siano gravi e incidenti sulla moralità professionale.

Per contro, quando il bando non si limiti a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione, ma specifichi che vanno dichiarate tutte le condanne penali la giurisprudenza totalitaria afferma che in tal caso si impone una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale, all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell’illecito (cfr. tra le ultime V sez. n. 2018 del 2011).

In tale caso, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell’essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione obbligatoria prescritta dal bando.

Dal momento che nel caso all’esame il disciplinare richiedeva ai concorrenti l’indicazione di tutte le condanne eventualmente ricevute va confermato l’accoglimento del ricorso principale di primo grado disposto dal T.A.R.

Con il primo dei motivi volti a reiterare le censure incidentali respinte dal T.A.R. l’appellante deduce a sua volta che il Consorzio doveva essere escluso dalla gara in quanto l’impresa da esso designata per l’esecuzione dei lavori non era in possesso della certificazione di qualità aziendale.

Evidenzia in tal senso l’appellante che la certificazione di qualità, costituendo requisito di carattere soggettivo, deve essere singolarmente posseduta dall’impresa designata quale esecutrice dell’opera.

Il mezzo non è fondato per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo è pacifico che il bando – nell’elencare i requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari ai fini della partecipazione – con specifica e inoppugnata clausola richiedeva l’attestazione SOA e il possesso della certificazione relativa all’intero sistema di qualità in capo al concorrente, e quindi evidentemente in capo al Consorzio e non alla cooperativa designata.

Sotto un concorrente profilo va ricordato che la certificazione di qualità rientra nel novero dei requisiti di idoneità tecnica per l’ammissione alle procedure di evidenza pubblica, disciplinati in Sicilia dal c.d. testo coordinato e cioè dalla legge quadro n. 109 del 1994 coordinata con la legge reg. n. 7 del 2002 e s.m.

Per quanto riguarda i consorzi di cooperative produzione e lavoro istituiti ai sensi della L. n. 422 del 1909, l’art. 11 del suddetto testo coordinato prevede che i requisiti di idoneità tecnico finanziaria necessari per la partecipazione devono essere accertati esclusivamente con riferimento al consorzio nel suo complesso.

A tale regola generale fanno doverosa eccezione i requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico e della moralità, che vanno verificati non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese designate quali esecutrici del servizio (cfr. V sez. n. 507 del 2002 e C.G.A. n. 712 del 2007).

In un contesto normativo ispirato dunque alla valorizzazione della particolare natura mutualistica delle cooperative di produzione e lavoro, non possono estendersi ai loro consorzi – diversamente da come sostiene l’appellante – i differenti principi giurisprudenziali elaborati in relazione alle ipotesi dei raggruppamenti temporanei di imprese o ai consorzi ordinari di cui all’art. 2602 cod. civ.

Il mezzo in rassegna va dunque respinto.

Infondato è poi il motivo col quale l’appellante lamenta che l’impresa designata dal Consorzio avrebbe dichiarato di voler subappaltare lavori che superano il limite massimo del 30% fissato dall’art. 18 della legge n. 55 del 1990.

L’impresa infatti, nell’elencare la tipologia dei lavori che intende subappaltare, ha fatto espresso ed inequivoco riferimento al citato art. 18 e quindi ai limiti da esso fissati.

Con il successivo motivo l’appellante deduce da un lato che il Consorzio non era in regola, alla data di riferimento del 18 maggio 2010, con i versamenti presso la Cassa edile di iscrizione; dall’altro che il Consorzio non ha comunque prodotto in sede di gara alcun DURC rilasciato da Istituti abilitati attestante la regolarità contributiva.

Il mezzo è nel suo complesso infondato.

Dal punto di vista sostanziale si osserva che nel caso all’esame il Consorzio, come consentito dal bando, ha infatti attestato la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e l’inesistenza di contestazioni a suo carico mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ed ha inoltre dichiarato il possesso dei requisiti di ammissione ex art. 75 D.P.R. n. 554 del 1999.

In ogni caso non può condividersi quanto affermato dall’appellante circa l’inidoneità del DURC rilasciato dalla Commissione Nazionale paritetica per le casse edili – C.N.C.E. al Consorzio e da questo presentato in gara.

E’ noto infatti che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. Lavoro 24.10.2007 il Documento è rilasciato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

Risultando – secondo quanto si evince dal sito web della C.N.C.E. – stipulata l’apposita convenzione tra INAIL, I.N.P.S. e le Associazioni costituenti le Casse Edili, la doglianza per la parte in rassegna è dunque destituita di fondamento.

Dal punto di vista formale, infine, dagli atti non risulta alcuna posizione irregolare del Consorzio per quanto riguarda il settore contributivo: la nota della Cassa edile di Ravenna – che l’appellante evoca a comprova della asserita irregolarità – si limita infatti a rilevare che le procedure automatizzate non consentono il referto di regolarità per soggetti come il Consorzio che non denunciano dipendenti aventi qualifica di operaio ma solo impiegati e tecnici.

Ulteriormente l’appellante deduce che il Consorzio avrebbe dovuto essere escluso per aver erroneamente contrassegnato, nell’ambito della parte del modello GAP relativa al tipo di impresa, la casella relativa alle imprese semplici.

Secondo l’appellante l’erronea compilazione del modulo in una parte dichiarata obbligatoria dal disciplinare equivale a quella mancata compilazione dello stesso che per costante giurisprudenza di questo Consiglio comporta l’esclusione.

Il mezzo non può trovare accoglimento, avuto riguardo alla peculiarità del caso di specie.

Come infatti rilevato dal T.A.R. nell’intestazione del modello in controversia è chiaramente indicata la natura consortile del concorrente.

Quello commesso dal Consorzio è dunque un errore materiale o ostativo che, in quanto facilmente riconoscibile e percepibile alla semplice lettura del documento e senza necessità di particolari approfondimenti istruttori, non poteva – secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità – essere sanzionato con l’esclusione.

In definitiva risulta inapplicabile al caso dell’errore materiale (immediatamente riconoscibile alla lettura del GAP) l’indirizzo di questo Consiglio secondo cui la circostanza che il dato obbligatorio omesso nel modello possa ricavarsi aliunde dalla ulteriore documentazione prodotta in gara è priva di effetto sanante.

Del tutto regolare, secondo il Collegio, è invece il GAP prodotto dall’impresa designata.

Con l’ultimo motivo incidentale l’appellante deduce che il Consorzio avrebbe dovuto essere escluso (ai sensi dell’art. 75 comma 1 lettera e) del Regolamento) in quanto a carico di una impresa sua consorziata risulta nel casellario informatico dell’Autorità di vigilanza una segnalazione dell’avvio di un procedimento di risoluzione del contratto di appalto stipulato con un ente locale piemontese per gravi violazioni alle norme antinfortunistiche poste in essere nello svolgimento dell’incarico.

Il mezzo è infondato in quanto, come rilevato dal T.A.R., da successiva annotazione sul casellario risulta che quel contratto d’appalto non è stato poi risolto dal comune e che ogni contenzioso tra la s.a. e la cooperativa esecutrice è stato sanato.

Non sussistono quindi, in difetto di più concludenti riscontri e visto il sostanziale arresto del procedimento di risoluzione, elementi per affermare la sussistenza nel caso all’esame di infrazione aventi carattere di gravità e debitamente accertate che precluderebbero la partecipazione alla gare d’appalto.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi integralmente respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla complessità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-01-2011, n. 1145 Licenziamento disciplinare

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 8.2/20.4.2006 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede che rigettava la domanda proposta da P.C. per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla Scoccimarro spa il 22.9.2000.

Osservava in sintesi la corte territoriale, nel convalidare la legittimità del licenziamento impugnato, che gli esiti dell’istruttoria davano atto di una condotta del lavoratore poco trasparente nella gestione della cassa, che, proprio in ragione delle mansioni svolte, non poteva che minare la fiducia del datore di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.C. con due motivi.

Resiste con controricorso la Scoccimarro spa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, osservando che la corte territoriale, disattendendo il principio di specificità ed immutabilità della contestazione, aveva qualificato come circostanza legittimante il licenziamento il fatto che l’azienda avesse in passato avviato procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente per comportamenti similari a quelli contestati, e conclusisi con il mero rimprovero, laddove la contestazione aveva riguardato ben diverse circostanze, e precisamente l’emissione di uno scontrino dietro versamento di una somma di importo superiore, l’esistenza di eccedenze di cassa, la violazione della regola aziendale che imponeva l’immediata digitazione dello scontrino e il successivo incasso del denaro.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 7, ed, in proposito, osserva che la Corte Territoriale, con motivazione contraddittoria e perplessa, aveva omesso di valutare la proporzionalità della sanzione ai fatti contestati, nonchè la effettiva lesione arrecata dagli stessi al vincolo fiduciario.

Il primo motivo è infondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che la corte territoriale ha ritenuto che gli esiti dell’istruttoria, analiticamente ricostruiti, anche con riferimento alle giustificazioni, "obiettivamente contraddittorie", progressivamente fornite dal lavoratore, confermando il complesso dei fatti addebitati (emissione di uno scontrino dietro versamento di una somma di importo superiore, esistenza di eccedenze di cassa, violazione delle regole aziendali che imponevano l’immediata digitazione dello scontrino e il successivo incasso del denaro), davano riscontro ad "una condotta poco trasparente nella gestione della cassa", che risultava di per sè idonea, in ragione delle mansioni svolte, a pregiudicare il vincolo fiduciario col datore di lavoro.

Ha osservato, peraltro, la corte napoletana che il fatto "che l’azienda in passato avesse avviato procedimenti disciplinari nei confronti del P. per comportamenti simili a quello tenuto, sfociati in un mero rimprovero, non appariva argomento idoneo a fondare la tesi di una sproporzione tra il comportamento tenuto dal lavoratore e la sanzione intimata", confermando, anzi, pure tali circostanze la inaffidabilità del dipendente e l’incompatibilità del suo comportamento con le mansioni svolte.

Ne deriva che del tutto infondata appare la censura di violazione del principio di immutabilità della contestazione, non senza rammentare, comunque, che tale principio se preclude di valutare, ai fini del licenziamento, motivi diversi da quelli contestati, non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore a due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, si da apprezzare la complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e la proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (cfr. ad es. Cass. n. 21795/2009; Cass. n. 7734/2003).

Inammissibile è, invece, il secondo motivo, per mancata osservanza dell’art. 366 bis c.p.c..

A norma, infatti, dell’art. 366 bis c.p.c., deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in cui il quesito di diritto si risolve in una enunciazione di carattere generale ed astratto, inidonea a individualizzare l’errore di diritto ascritto alla sentenza impugnata e a costituire, al tempo stesso, una regula iuris suscettibile di trovare applicazione anche in casi ulteriori a quello deciso dalla sentenza impugnata (v. SU. n. 26020/2008; SU n. 26014/2008).

Per come è di tutta evidenza nella fattispecie, se si considera che il quesito formulato ("L’interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità che concerne la valutazione della logicità e congruità della motivazione in relazione ai fatti oggetto di contestazione") si risolve in un quesito, del tutto astratto, sui criteri che presiedono al controllo di legittimità sulla base del vizio di motivazione, in difetto di alcuna connessione con le norme stesse che si prospettano violate e con le relative circostanze fattuali di riferimento.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 24,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-02-2012, n. 2769 Crediti di lavoro

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Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe chiedeva con ricorso per insinuazione tardiva l’ammissione allo stato passivo del fallimento "WinnersSportingFootwear" del credito per spettanze lavorative relative alle ultime tre mensilità. Il curatore fallimentare si opponeva all’ammissione ed il Tribunale di Trani, mutato il rito, dichiarava inammissibile la domanda in quanto fondata su medesimo titolo già fatto valere in sede di formazione dello stato passivo a fondamento dell’istanza di ammissione di altre spettanze lavorative relative al medesimo rapporto di lavoro. Impugnata dal lavoratore innanzi alla Corte d’appello di Bari, la decisione ha trovato integrale conferma. Avverso quest’ultima statuizione il ricorrente ha infine proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi non resistiti dal curatore fallimentare intimato.

Motivi della decisione

I primi sei motivi del ricorso, articolati secondo logica connessione, censurano la declaratoria d’inammissibilità della domanda d’insinuazione tardiva delle ultime tre mensilità proposta dal dipendente dell’impresa fallita perchè priva del necessario requisito della novità, essendo stato già disposta ammissione in via ordinaria del credito per le spettanze lavorative maturate prima dell’ultimo trimestre, deducendo la limitata efficacia endofallimentare dell’approvazione dello stato passivo che non impediva al lavoratore dì frazionare il diritto alla partecipazione al concorso, attesa la diversità degli elementi costitutivi della domanda.

Il ricorso introduce, riproponendola nei medesimi sensi, questione già esaminata e risolta da questa Corte nei precedenti arresti nn. (OMISSIS) che, in accoglimento dei ricorsi proposti da altri dipendenti della medesima impresa fallita in relazione ai medesimi emolumenti, in adesione agli orientamenti richiamati, ha dichiarato l’ammissibilità della domanda d’insinuazione tardiva avente ad oggetto il credito riguardante le mensilità controverse, seppur maturate in relazione allo stesso rapporto di lavoro a base dei crediti ammessi in via tempestiva, disponendo la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari con rinvio ad essa per l’esame del merito.

Il collegio, condividendo appieno gli argomenti fondanti le citate pronunce che quindi conferma senza necessità di rivisitazione, pronunciando in conformità, accoglie i primi sei motivi e dichiara assorbito il settimo che riguarda il governo delle spese, disponendo la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per l’esame del merito, nonchè per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

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