T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 132 Trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe poiché non gli era stato riconosciuto il diritto ad ottenere i benefici che derivano dall’applicazione del principio stabilito dall’art. 202 DPR 3\1957 che non consente che possa diminuire il trattamento economico per effetto di un mutamento di amministrazione pubblica presso la quale si lavora.

Faceva presente di essere stato assunto come professore associato presso l’Università di Milano Bicocca, mentre in precedenza lavorava alle dipendenze della A.U.S.L. di Piacenza in qualità di psicologo con trattamento economico largamente superiore a quello in godimento presso l’Università.

Nei due motivi di ricorso il F. eccepiva in primis la violazione dell’art. 202 DPR 3\1957 per non aver ottenuto un assegno ad personam non riassorbibile pari alla differenza stipendiale in godimento al passaggio e quello spettante nella nuova posizione, norma che era applicabile non solo alle amministrazioni statali, ma anche a soggetti pubblici giuridicamente distinti e nel secondo motivo la mancanza di motivazione, la disparità di trattamento rispetto a situazione analoghe e la mancata indicazione dell’autorità cui ricorrere.

Si costituiva in giudizio l’Università di Milano chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

La norma invocata dal ricorrente trova applicazione solo nei passaggi all’interno di amministrazioni dello Stato non valendo per tutti i settori del pubblico impiego.

Si veda in proposito Consiglio di Stato 5864\2010 che pur dando atto che la norma è stata applicata anche nel passaggio allo Stato di personale proveniente da enti strumentali e quindi in stretta connessione con lo Stato medesimo, l’estensione non è praticabile nei confronti di personale proveniente da enti locali che godono di ampia autonomia.

Parimenti significativa è la sentenza 894\2010 del Supremo Consesso amministrativo laddove nega il beneficio ad un medico transitato da un’azienda sanitaria locale alla Polizia di Stato.

Questo TAR con sentenza 3\2009 ha negato il beneficio richiesto dal ricorrente ad un magistrato amministrativo che proveniva dall’INPS.

Questa citazione di precedenti giurisprudenziali peraltro limitata ai più recenti dà atto di un indirizzo univoco, che trova peraltro conferma in tutti i precedenti più remoti e che non vengono riportati per brevità.

Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, non c’è dubbio che la laconica motivazione dell’amministrazione resistente non spiega le ragioni per cui il trattamento economico richiesto non spetta al ricorrente.

Ma trattandosi di atto vincolato, come tutti quelli in materia di retribuzione del personale pubblico, un eventuale annullamento dell’atto impugnato non porterebbe ad una diversa determinazione da parte dell’Università di Milano e pertanto ai sensi dell’art. 21 octies L. 241\90 non può procedersi all’annullamento del provvedimento.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Proprio in virtù della stringata motivazione del provvedimento appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore


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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15327

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Potenza, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato la domanda di equa riparazione avanzata da D. A. e R.A. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento penale per usura, nel quale i predetti erano costituiti parti civili, rilevando che, a fronte di una durata complessiva di circa quindici anni, il periodo eccedente i limiti della ragionevolezza fosse da quantificare in anni tre e mesi sei.

In ogni caso, quanto al pregiudizio non patrimoniale, non sarebbe stata effettuata alcuna significativa allegazione, mentre, quanto al richiesto danni patrimoniale, si affermava la sua estraneità alla durata del procedimento.

Per la cassazione di tale decisione la D. e il R. hanno prò posto ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo.

All’udienza del 16 novembre del 2011 questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso, che risulta eseguita.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con unico e complesso motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 della Cedu e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sotto i seguenti profili:

a) la corte territoriale avrebbe errato, incorrendo per altro in errore di calcolo, nel determinare il periodo eccedente la durata non ragionevole del processo, senza considerare l’effettivo svolgimento dello stesso e l’attribuzione dei numerosi rinvii a mera inefficienza e disorganizzazione, e non all’effettiva complessità del giudizio;

b) erroneamente si è postulata, in contrasto con principi costantemente affermati da questa Corte, la concreta dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale;

c) il danno patrimoniale sarebbe desumibile dalla soggezione ad azione esecutiva, nel cui ambito avrebbe potuto farsi valere la decisione intervenuta con ritardo nel giudizio penale.

Il ricorso è parzialmente fondato, nel senso che sono meritevoli di accoglimento le prime due censure.

Invero la corte territoriale, nel richiamare le fasi del procedimento presupposto, si è notevolmente discostata dai principi relativi alla determinazione del periodo di durata ragionevole.

Va in primo luogo richiamato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incidano sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (Cass., 13 giugno 2011, n. 13937; Cass., 10 maggio 2010, n, 11307). Per quanto attiene, viceversa, al periodo conseguente al rinvio disposto a seguito dell’astensione dalle udienze dei procuratori delle parti, va richiamato l’orientamento secondo cui in tale caso è legittima la loro scomputabilità (Cass., 19 luglio 2010, n. 16838).

Deve, inoltre, richiamarsi l’orientamento secondo cui, anche a fronte di una procedura complessa, il limite di durata ragionevole, alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea, non possa superare il periodo di anni sette (Cass., 7 giugno 2012, n. 9254).

Quanto alla prova del pregiudizio non patrimoniale, deve richiamarsi il costante orientamento secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è – tenuto conto dell’orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche; sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., 1 dicembre 2011, n. 25730; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2246; Cass., 29 marzo 2006, n. 7145).

Non può condividersi, al contrario, il terzo profilo di censura, il quanto la corte territoriale ha congruamente ritenuto che il danno, come prospettato, costituisse la conseguenza del comportamento illecito attribuito ai soggetti nei cui confronti i ricorrenti avevano proposto l’azione civile, richiedendosi, ai fini della ricorrenza del danno patrimoniale ai sensi della L. n. 89 del 2001, la sussistenza di un nesso causale immediato fra il ritardo nella definizione del giudizio e il pregiudizio sofferto (Cass., 20 dicembre 2011, n. 27660; Cass. 27 settembre 2006, a 21020; Cass., 28 settembre 2005, n. 18953).

Il decreto impugnato, pertanto, va cassato in relazione alle censure accolte.

Ricorrono, per altro, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, gli estremi per decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Avuto riguardo alla durata complessiva del giudizio presupposto, iniziato nell’aprile del 1993 e conclusosi nell’ottobre del 2008, articolatosi in due gradi di merito, un giudizio di legittimità e un giudizio di rinvio, considerato che – come non è contestato – i rinvii per astensione dalle udienze comportarono ritardi per circa un anno, deve determinarsi in anni otto il periodo eccedente la durata ragionevole. Applicando il criterio costantemente adottato da questa Corte in materia, consistente nell’attribuzione , per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale, della somma di Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1000,00 per ogni anno successivo (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21840), va liquidata, per ciascuno dei ricorrenti, la somma di Euro 7.250,00, con gli interessi legali dalla data della domanda.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 7.250,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.140,00, di cui Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, e, quanto al presente giudizio di legittimità, in Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15672 TRIBUTI LOCALI

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, esercente attività professionale, contro il silenzio – rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. La contribuente non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del secondo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia assumendo che dagli atti di causa, risulta che la contribuente svolge la professione medica, in forma associata, in forza di convenzione con la clinica Villa (OMISSIS) – sotto il profilo della violazione di legge denuncia l’erronea interpretazione della norma impositiva.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto basato su circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza ed apoditticamente affermate.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione, quanto all’accertamento di fatto relativo alla non imponibilità IRAP. Il secondo motivo è manifestamente fondato.

Il giudice tributario, dopo avere esattamente riferito i principi affermati dalla Corte costituzionale e da questa Corte di cassazione in tema di imponibilità dei professionisti, giunge ad affermare che "i beni strumentali utilizzati sono quelli minimi indispensabili per lo svolgimento della professione, al pari della attrezzatura strumentale e degli altri cespiti e che inoltra la sostanziale inconsistenza dei compensi corrisposti a terzi e del gravame degli stipendi, rafforzano l’impressione di cui sopra".

Tale giudizio di fatto è peraltro del tutto privo di qualsiasi riferimento fattuale alla fattispecie concreta e risulta, perciò sostanzialmente immotivato; che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto, accolto il secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese dei presante giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inamissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 79 del 2002 PARLAMENTO

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Ritenuto in fatto

1. – Nell’ambito di un procedimento penale per il reato di diffamazione col mezzo della stampa a carico del deputato G. P., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato, con ricorso in data 18 maggio 2000, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dalla Assemblea il 28 marzo 2000, con cui sono state ritenute insindacabili, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni per le quali é pendente il procedimento penale.
Il fatto per il quale é stato chiesto il rinvio a giudizio si riferisce a frasi ritenute diffamatorie pronunciate dall’on. P. nel corso di un’intervista pubblicata l’11 settembre 1998 dal quotidiano "L. R." sotto il titolo "Camera, concorso avvelenato. F. I. accusa: quei quiz ci diffamano". Nell’intervista il deputato P. aveva criticato il tenore di alcuni quiz predisposti per le preselezioni del concorso a venti posti di consigliere parlamentare e, riferendosi alla querelante, il cui nome figurava in uno dei quiz insieme al proprio, l’aveva definita <>.
Il Giudice ricorrente ritiene che la Camera abbia esercitato illegittimamente il proprio potere, giacchè le espressioni addebitate all’on. P. sarebbero estranee alla sfera di operatività dell’art. 68, primo comma, Cost. Rilevato che <> le opinioni ritenute offensive dalla querelante, il ricorrente esclude, contrariamente a quanto emergerebbe dalla Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che tali espressioni possano essere state pronunciate nel corso della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari del 10 settembre 1998.
Ciò premesso il ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, sostiene che l’art. 68, primo comma, Cost. non si estende a tutti i comportamenti dei parlamentari, ma solo a quelli funzionali all’esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo, e che le opinioni manifestate fuori dai compiti e dalle attività proprie del Parlamento rappresentano esercizio dell’attività di espressione comune a tutti i consociati.
Poichè nel caso di specie le dichiarazioni sono state rese fuori dell’esercizio delle funzioni parlamentari, nel corso di un’intervista e non corrisponderebbero a quelle espresse in occasione dell’espletamento del mandato parlamentare, ad avviso del ricorrente non si realizzerebbero le condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale per la riconduzione di tali opinioni nell’ambito dell’attività parlamentare.
Conseguentemente il ricorrente chiede alla Corte di <> e, per l’effetto, di <>.
2. – Il conflitto é stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 515 del 13 novembre 2000, depositata il 20 novembre 2000. Il ricorso, unitamente all’ordinanza di ammissibilità, é stato notificato alla Camera dei deputati il 21 dicembre 2000 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 9 gennaio 2001.
3. – La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita e difesa dall’Avv. S. P., si é costituita in giudizio chiedendo alla Corte di dichiarare che spetta alla Camera dei deputati il potere di affermare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dall’on. P. secondo quanto deliberato dall’Assemblea nella seduta del 28 marzo 2000.
La Camera resistente sostiene che il contenuto delle dichiarazioni dell’on. P. é del tutto corrispondente, sotto il profilo sia formale che sostanziale, al contenuto di precedenti dichiarazioni rese nell’esercizio di una specifica e tipica funzione parlamentare. Al riguardo, la resistente precisa che l’on. P., in qualità di Presidente del gruppo parlamentare di F. I., nella seduta del 10 settembre 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo ebbe a svolgere un lungo intervento sul "caso" dei quiz che erano stati predisposti per un concorso della Camera dei deputati a 20 posti di consigliere parlamentare, contestando che alcuni di essi – relativi alla situazione politica italiana – fossero <>.
Nel corso di tale intervento l’on. P. avrebbe aggiunto che tutte le domande che riguardavano F. I. (e le opposizioni in genere) erano formulate in termini assolutamente negativi, con accostamenti diffamatori, e chiamavano in causa parlamentari in carica tra cui lo stesso P., <>.
La Camera resistente, richiama, quindi, la più recente giurisprudenza della Corte che ha ritenuto sussistente il nesso funzionale in relazione a dichiarazioni rese extra moenia, purchè siano espressione non di una semplice attività politica, ma di attività parlamentare.
Alla luce di tale giurisprudenza, il nesso funzionale deve dunque qualificarsi non come <>, il che si ha <>.
Nel caso di specie le espressioni pronunciate dall’on. P. nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano "L. R." e contenute nell’articolo pubblicato l’11 settembre 1998, corrisponderebbero <>, quale é stato appunto l’intervento del deputato alla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 10 settembre 1998, in relazione al quale vi sarebbe <>.
La resistente conclude pertanto che la tesi dell’Autorità giudiziaria ricorrente, secondo la quale non sarebbe ravvisabile il nesso funzionale tra le dichiarazioni dell’on. P. e le funzioni parlamentari, risulta smentita dal verbale delle dichiarazioni rese dal deputato alla Conferenza dei presidenti di gruppo; di tale nesso erano invece perfettamente consapevoli sia la Giunta per le autorizzazioni, sia la stessa Assemblea, come emerge dalla precisa motivazione del relatore on. Cola sulla piena coincidenza tra le dichiarazioni rese dall’on. P. nel suo intervento alla Conferenza dei presidenti di gruppo e quelle rilasciate al quotidiano "L. R.".
Con memoria in data 27 dicembre 2001 la difesa della Camera ha insistito sulla piena corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell’esercizio dell’attività parlamentare e quelle espresse nell’ambito di quest’ultima, dimostrata nel caso di specie dall’identità testuale tra le dichiarazioni incriminate e quelle rese il 10 settembre 1998 dall’on. Le P. nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Considerato in diritto

1. – Il conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione con cui l’Assemblea, nella seduta del 28 marzo 2000, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha affermato – a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione – l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato G. P., per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa.
Le espressioni ritenute diffamatorie erano state pronunciate nel corso di un’intervista pubblicata l’11 settembre 1998 dal quotidiano "L. R.", relativa alla vicenda di alcuni quiz predisposti dagli uffici della Camera dei deputati per la preselezione del concorso a venti posti di consigliere parlamentare. In particolare, come si ricava dal ricorso, uno dei quiz era così formulato: <>. Nell’intervista l’on. P. denunciava di <> e, sul terreno personale, di ritenere diffamatorio che il suo nome fosse associato <>.
Il giorno precedente a quello della pubblicazione dell’intervista l’on. P. aveva preso parte, in qualità di Presidente del gruppo parlamentare di F. I., alla seduta della Conferenza dei presidenti di gruppo. Dal resoconto stenografico della seduta (allegato all’atto di costituzione dalla difesa della Camera) risulta che l’on. P. aveva denunciato che tutti i quesiti che riguardavano F. I. e, in genere, le opposizioni, erano <>, e chiamavano in causa parlamentari in carica, mentre le domande che riguardavano la maggioranza erano quasi tutte formulate in termini positivi e comunque non facevano riferimento a parlamentari in carica. In particolare, l’on. P. aveva ritenuto una offesa intollerabile che il suo nome fosse stato associato <>, e aveva chiesto una pubblica riparazione, l’annullamento e la sostituzione di tutti i quiz.
2. – Il ricorso non é fondato.
3. – Questa Corte é chiamata ad accertare, in relazione alla prerogativa sancita dall’art. 68, primo comma, Cost., se dall’esercizio illegittimo da parte di uno dei poteri confliggenti risulti lesa o menomata una competenza costituzionale spettante all’altro potere; in particolare, se la delibera adottata dalla Camera dei deputati abbia determinato una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente.
Nel caso di specie, trattandosi di valutare la sussistenza della prerogativa della immunità in relazione a dichiarazioni rese dal parlamentare in una intervista giornalistica, cioé fuori dell’esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, occorre accertare se le dichiarazioni possano nondimeno essere qualificate come espressione di attività parlamentare. Al riguardo, questa Corte ha avuto recentemente e ripetutamente occasione di affermare che ai fini della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari é necessario che vi sia quantomeno <> (sentenza n. 321 del 2000 e, in termini sostanzialmente analoghi, sentenze nn. 289 e 76 del 2001, nn. 320, 58, 56
, 11 e 10 del 2000).
Ciò premesso, non vi é dubbio che tra le dichiarazioni ritenute diffamatorie contenute nell’intervista rilasciata al quotidiano "L. R." e le opinioni espresse nell’intervento dell’on. P. alla Conferenza dei capigruppo vi é non solo sostanziale corrispondenza, ma testuale e letterale coincidenza, così come vi é corrispondenza tra la valenza politica della stigmatizzazione del carattere discriminatorio dei quiz in danno dei parlamentari dell’opposizione, su cui é impostato l’intervento dell’on. P. alla Conferenza dei capigruppo, e le più sintetiche dichiarazioni contenute nell’intervista circa il carattere <> del quiz relativo alle dichiarazioni della teste Omega.
E’ dunque ravvisabile piena <>, anzi totale coincidenza tra le dichiarazioni rese fuori del Parlamento e il contenuto di un atto parlamentare tipico, quale é appunto l’intervento dell’on. P. nella seduta della Conferenza dei capigruppo; il che é quanto basta per ritenere sussistente il nesso con le funzioni parlamentari.
3. – La riconducibilità delle dichiarazioni ritenute diffamatorie nell’ambito della prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost. comporta che il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati deve risolversi a favore di quest’ultima.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato G. P., secondo quanto deliberato dall’Assemblea della Camera il 28 marzo 2000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’1 marzo 2002.

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.

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