Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-02-2011, n. 2547 Procedimento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 20.4.2000 il dr. P.E., magistrato, fu iscritto nel registro indagati del Pubblico Ministero di Trieste, il quale, all’esito di tre anni di indagine, nel luglio 2003 gli notificò l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., ipotizzando a carico del predetto una pluralità di capi di imputazione, comunicandolo al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, per le sue determinazioni in sede disciplinare.

Detto procedimento penale, per il quale il P. fu rinviato a giudizio, si concluse con sentenza di assoluzione da parte del Tribunale di Trento (al quale gli atti erano stati trasmessi per competenza, con sentenza in data 25.10.2007) divenuta irrevocabile, in mancanza di impugnazione, in data 11.12.2007.

Il procedimento disciplinare, promosso dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione con nota 14 luglio 2003 a seguito di informativa della azione penale, venne sospeso, il 15 aprile 2004, in attesa della definizione del processo penale (art. 3 c.p.p. del 1930, e R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 28) e riattivato, previa revoca del decreto di sospensione, con nota 23 novembre 2007 con cui il PG disponeva procedersi nella relativa istruttoria riformulando i capi di incolpazione. Conclusa l’istruttoria, l’8 aprile 2008 il Procuratore generale chiedeva il rinvio a giudizio del Dott. P..

Con sentenza 17 ottobre 2008 la Sezione disciplinare del CSM applicava allo stesso la sanzione della rimozione, rigettando contestualmente la richiesta di revoca della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio in atto dal 2 luglio 2004.

Al Dott. P. era contestato di avere, durante gli anni di svolgimento della funzione giudiziaria nel mandamento di Tiene e nel circondario di Vicenza, intrattenuto rapporti con persone coinvolte in procedimenti penali e comunque di discutibile condotta, concluso transazioni commerciali a condizioni di favore, esplicato attività incompatibili con la dignità della funzione sempre ostentando e facendo valere tale funzione per ottenere favori e considerazione.

Tale condotta era precisata nei successivi capi di incolpazione con le contestazioni: a) avere intrattenuto rapporti con persone coinvolte in procedimenti penali e comunque di discutibile moralità, frequentando locali pubblici e di divertimento, concludendo transazioni commerciali a condizioni di favore, esplicando attività incompatibili con la dignità della funzione, sempre ostentandola e facendola valere per ottenere favori e considerazione;

b) avere, con l’apparente motivazione di collezionare orologi di pregio, preteso e trattenuto, senza pagarne il relativo valore, un orologio Breitling da persona con cui aveva intrattenuto intensi rapporti, anche di affari, per vendita di un’auto e per l’attività di antiquario, nonchè per aver acquistato, dal mercato "parallelo", tramite il cognato, un altro orologio di marca risultato rubato in un negozio di Pontedera;

c) avere intrattenuto con numerosi rivenditori, intermediari e concessionari intensi rapporti commerciali, facendo valere la sua attività di Pretore, accettando di fare da "testimonial" per l’attività di vendita, richiedendo ed ottenendo sconti e facilitazioni di pagamento, cambiando in media un’auto all’anno, mantenendo un intenso giro di assegni e rapporti di debito e credito per la vendita e l’acquisto di varie autovetture, nonchè ottenendo per la moglie un’auto "di cortesia" e per il suocero altra auto a prezzo di favore;

d) avere, con le medesime modalità, ottenuto sconti e facilitazioni nell’acquisto di vestiti, nonchè, servendosi dell’intermediazione di taluni geometri che compensava con abnormi nomine quali C.t.u., forniture di serramenti, porte e scale interne per la sua casa in ristrutturazione;

e) avere operato quale finanziatore e socio occulto di un geometra per la ristrutturazione di una casa ad opera di un’impresa, e consentito la sua fittizia ristrutturazione di una casa ad opera di un’impresa, e consentito la sua fittizia intestazione, svolgendo di fatto attività incompatibile con la funzione di Magistrato;

f) omissis;

g) aver violato ogni norma di legge, opportunità ed equilibrio, nominando quale C.t.u. un geometra per n. 96 volte, ed un altro geometra per n. 46 volte, utilizzandolo contestualmente per le sue attività private.

A seguito dell’impugnazione dell’incolpato, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 19 maggio – 3 agosto 2009: confermava la sentenza disciplinare con riferimento ai capi C e D, prima parte;

annullava senza rinvio detta sentenza con riferimento ai capi B, prima parte, e D, seconda parte; annullava con rinvio per nuovo giudizio la decisione della Sezione disciplinare con riferimento ai capi B, seconda parte, E e G. Pertanto, in sede di rinvio l’oggetto dei relativo giudizio veniva, dunque, limitato, per quanto riguarda i profili di responsabilità, ai capi B, seconda parte (acquisto dal "mercato parallelo" tramite il cognato un orologio Rolex, risultato rubato, in un’orologeria), E (quale finanziatore e socio occulto di un geometra per la ristrutturazione di una casa ad opera di un’impresa, consentendone la fittizia intestazione) e G (per aver nominato consulente tecnico di ufficio un geometra per 96 volte ed un altro geometra per 49 volte, servendosene per le sue attività private).

Con la decisione in esame n. 94/2010, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura cosi statuiva: dichiara il dottore P.E. responsabile delle incolpazioni ascrittegli al capo B seconda parte E e G e lo condanna per tali fatti e per cui ai capi C (per avere intrattenuto con numerosi rivenditori, intermediari e concessionari ( (OMISSIS)) intensi rapporti commerciali, facendo valere e strumentalizzando la sua qualità di Pretore, accettando da fare da testimonial per l’attività di vendita, richiedendo ed ottenendo sconti e facilitazioni di pagamento, cambiando in media un’auto all’anno, mantenendo un intenso giro di assegni e rapporti di debito e credito per la vendita e l’acquisto delle varie autovetture, ottenendo anche per la moglie un’auto "di cortesia" e per il suocero altra auto a prezzo di favore) e D prima parte (per avere ottenuto sconti e facilitazioni nell’acquisto di vestiti presso la (OMISSIS)), già ritenuti con la sentenza 17 ottobre 2008 confermata con sentenza 19 maggio 2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alla sanzione disciplinare della rimozione.

Ricorre per cassazione il P. con undici motivi, formulando in proposito le seguenti conclusioni (dopo aver premesso che, per quanto statuito dalle Sezioni Unite Penali, la declaratoria di proscioglimento, nel merito, dall’accusa, mediante l’annullamento senza rinvio, è destinata a prevalere in ogni caso sull’accertata nullità di ordine generale, sia pure assoluta e insanabile, essendo incompatibile l’inutile regressione del processo con le esigenze di economia processuale e con lo stesso favor rei):

"1) In via principale: annullamento dell’impugnata sentenza e del procedimento, senza rinvio, con riguardo alla condanna ivi contenuta con riferimento ai capi B seconda parte, E e G, in quanto condanna ritenuta all’esterno di un giudizio di rinvio celebrato in dispregio delle prescrizioni dettate dal giudice remittente, con sentenza Cass. SS. UU. N. 1703/09: cfr motivi 2^, 4^, 8^ e 11^;

2) In via subordinata: annullamento con rinvio della impugnata sentenza, per i residui motivi dedotti nel presente ricorso, ed in particolare:

a) declaratoria di nullità della sentenza impugnata e del procedimento, per avere la Sez. discip. Celebrato il giudizio di rinvio preponendo un membro (la d.ssa C.) che aveva già partecipato al giudizio di prime cure (esclusa la sola udienza del 17/10/2008, per impedimento): cfr motivi 1^ e 3^ di ricorso; b) declaratoria di nullità della sentenza impugnata e del procedimento, per violazione del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 29, comma 4, (cfr motivi 5^, 6^, 9^ e 11^ ricorso); c) declaratoria di nullità del procedimento e della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 185 c.p.p. 1930, n. 3, per la violazione degli artt. 145 e 368 c.p.p. 1930, art. 305 c.p.p. 1930, comma 2, art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., comma 3, nonchè dell’art. 6, comma 3, ed art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per la violazione del diritto alla prova del magistrato incolpato (cfr 7^ motivo di ricorso);

d) annullamento con rinvio della impugnata sentenza, per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., per aver determinato i criteri di valutazione del disvalore della condotta in termini di assoluta contraddittorietà (6^ motivo di ricorso);

e) annullamento con rinvio della impugnata sentenza, per la violazione e falsa applicazione del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, per avere la Sezione Disciplinare adottato la sanzione disciplinare della rimozione senza alcuna motivazione in ordine alla valutazione dei profili, necessari per adottare una sanzione proporzionata tra l’illecito disciplinare e, rispettivamente, la sanzione irrogata (10^ motivo di ricorso)".

Inoltre, si eccepisce che, in caso di rigetto del secondo motivo di ricorso (per la ritenuta non applicabilità dell’art. 384 cpv. c.p.c., al giudizio di rinvio innanzi alla sezione disciplinare del C.S.M.), l’incostituzionalità di tale interpretazione, con riguardo:

all’art. 3 Cost., per il quale "…tutti i cittadini… sono eguali davanti alla legge": e non può essere consentito che un cittadino, magistrato incolpato, sia discriminato, e trattato diversamente dagli altri, quando viene giudicato; all’art. 101 Cost., per il quale "i giudici sono soggetti (soltanto) alla legge": e non può consentirsi che alcuni di essi (e cioè, i membri del CSM) non lo siano, o non siano sempre, e/o non lo siano con riferimento all’art. 384 c.p.v. c.p.c., che è legge per tutti, e quindi è legge anche per i membri del CSM. Il ricorrente ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 384 cpv. c.p.c., nonchè all’art. 383 c.p.c., comma 1, per avere la Sezione Disciplinare, con Decreto 10.9.2009, determinato la composizione del collegio, investito del giudizio di rinvio (a seguito dell’annullamento della sentenza disciplinare n. 117/2008 ad opera della sentenza della S.c. a SS.UU. n. 17903/2009 del 19.5.2009, dep. il 3.8.2009), in persona, tra l’altro, della Dott.ssa C.E.M., componente effettivo già del precedente collegio giudicante nel primo giudizio disciplinare.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 384 c.p.c., per avere la Sezione Disciplinare rigettato tutte le prove articolate dalla difesa (ciò nonostante la Suprema Corte con sentenza di annullamento con rinvio avesse espressamente prescritto al Giudice del rinvio di provvedere "a nuovi accertamenti e valutazioni…"). Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 12 preleggi, ed agli artt. 37, 38 e 491 c.p.p., per avere la Sezione Disciplinare, in relazione alla dichiarazione di ricusazione della C., formulata dall’incolpato, dichiarato applicabile la disciplina del c.p.c. in luogo di quella del c.p.p..

Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 384 c.p.c. per avere la Sezione Disciplinare fondato il giudizio di colpevolezza in questione sulla base di elementi contenuti in una sentenza penale non riguardante in P. ma altri soggetti.

Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, comma 4, e art. 530 c.p.p., art. 479 c.p.p., comma 1, previgente per avere la sezione disciplinare: omesso di dichiarare, a seguito di annullamento senza rinvio sui medesimi punti, la non colpevolezza, ed omesso di assolvere l’incolpato da alcune contestazioni disciplinari.

Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla sussistenza dell’illecito disciplinare sul punto delle frequentazioni del P. e degli acquisti di beni di consumo, contrariamente a quanto accertato in sede penale.

Con il settimo motivo si deduce la lesione del diritto alla prova in relazione al diritto di difesa. Con l’ottavo motivo si deduce violazione degli artt. 324 e 333 c.p.c. per avere la Sezione Disciplinare valutato fatti e comportamenti dichiarati insussistenti nella sentenza disciplinare n. 118/2008 e per avere altresì la stessa Sezione Disciplinare non tenuto conto delle vincolanti prescrizioni dettate al Giudice remittente.

Con il nono motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 324 c.p.c., per avere la Sezione Disciplinare valutato fatti non più valutabili nel giudizio di rinvio.

Con il decimo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla sanzione disciplinare della rimozione con particolare riferimento alla "proporzione" tra illecito e sanzioni irrogate.

Con l’undicesimo motivo si deduce ancora violazione degli artt. 324 e 333 c.p.c. "per avere la Sezione Disciplinare operato una valutazione secondo un criterio nuovo e diverso rispetto a quello ritenuto dalla sentenza disciplinare n. 117/2008, per la quale non era intervenuta impugnazione incidentale ex art. 333 c.p.c.".

Fondati sono il decimo e undicesimo motivo del ricorso. La sentenza in esame, in relazione alla gravità della sanzione irrogata ed alla relativa "proporzionalità" con i fatti addebitati, motiva con argomentazioni non sufficienti in quanto non danno conto non solo del perchè la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha inteso irrogare la sanzione più grave, senza valutare l’eventualità di una sanzione più lieve, ma anche (circostanza assolutamente non trascurabile ai fini della vicenda disciplinare in esame) del perchè ha deciso di "confermare" in sede di rinvio la sanzione della rimozione, nonostante queste Sezioni Unite con la decisione di cassazione con rinvio n. 17903/2009 avessero escluso la rilevanza disciplinare di alcuni addebiti (contrariamente a quanto statuito in un primo momento da detta Sezione Disciplinare con sentenza del 17.10.2008), invitando la Sezione Disciplinare ad effettuare "nuovi accertamenti e valutazioni relativamente alle singole incolpazioni nei casi in cui ciò è necessario in relazione al tipo di vizio riscontrato".

Infatti, la Sezione Disciplinare del C.S.M., pur consapevole dell’esigenza "di verificare se tale giudizio debba essere confermato anche all’esito della intervenuta esclusione degli addebiti di cui ai capi B, prima parte (avere, con l’apparente motivazione di collezionare orologi di pregio, preteso e trattenuto senza pagarne il relativo valore, un orologio Breitling, modello Giro d’Italia, di Pi.Pi.Pa., con cui intratteneva intensi rapporti, anche di affari per la vendita di un’auto e per l’attività di antiquario) e D, seconda parte (avere, servendosi dell’intermediazione dei geometri B. e M., che compensava con abnormi nomine a CTU (cfr capo G), ottenuto sconti e facilitazioni nell’acquisto di forniture di serramenti, porte e scale interne della ditta Bertoldo per la sua casa in ristrutturazione)", si limita ad enunciare che "la questione va risolta in senso affermativo" in quanto "l’esclusione dei due addebiti sopra richiamati non modifica, infatti, in maniera significativa la situazione presa in esame dal primo giudice, che il quadro di commistione stabile tra l’attività di ufficio e i comportamenti privati, caratterizzati spesso da interessi economici incompatibili con l’indipendenza e l’imparzialità resta solidamente attestato dagli altri episodi di cui il Dott. P. è responsabile. Ed è detta situazione, non la somma delle sue singole manifestazioni, alcune delle quali, isolatamente considerate, modeste, a integrare, anche alla luce di quanto emerge dalla precedente condanna disciplinare e dalle negative valutazioni di professionalità, quei caratteri di gravità e di lesione irreparabile della credibilità e del prestigio di cui deve godere il magistrato che impongono la sanzione estrema della rimozione. A tale conclusione non ostano, lo si dice solo per completezza, automatismi conseguenti al parziale proscioglimento. L’illecito disciplinare è infatti strutturato in maniera unitaria e non frazionabile in segmenti, tanto da non prevedere l’applicabilità, pur in presenza di condotte plurime, della continuazione o di istituti analoghi. Ne viene la non operatività, con riferimento ad esso, del principio della necessaria riduzione, in caso di assoluzione nel giudizio di impugnazione per alcuni dei fatti contestati, della pena originariamente inflitta".

In tal modo l’impugnata decisione risulta censurabile in redazione a tre profili: innanzitutto, fonda la sanzione della rimozione esclusivamente sul giudizio di disvalore collegato "alla lesione irreparabile della credibilità e del prestigio di cui deve godere il magistrato"; non prende in considerazione i rilievi di cui alla sentenza di rinvio delle Sezioni Unite (n. 17903/2009); non spiega esaustivamente (in modo da rendere agevole l’individuazione della relativa ratio decidendi) le ragioni del perchè esclude, pur oggettivamente risultando "ridotto" il quadro degli addebiti disciplinari (a seguito di detta sentenza di rinvio), una sanzione di portata inferiore a quella della rimozione.

In particolare, quanto al secondo dei profili sopra enunciati, è da rilevare che le Sezioni Unite avevano censurato la prima decisione disciplinare n. 117/2008 essenzialmente riguardo ai seguenti profili:

l’accertamento effettuato in sede penale in base al quale "deve escludersi lo sfruttamento da parte del P. della qualità di magistrato per conseguire un indebito trattamento di favore……..";

l’omessa valutazione (e il connesso difetto di motivazione) della sussistenza dei presupposti di fatto e giuridici (con particolare riferimento all’aspetto della professionalità e alla configurazione di un contratto societario) per qualificare come imprenditoriale l’attività del P. (ritenuto "socio" di un geometra); infine, l’ulteriore omessa valutazione in ordine all’incidenza del minor rilievo complessivo delle violazioni addebitabili al P. ai fini della individuazione della "proporzionata" sanzione, a seguito di nuovi accertamenti istruttori (non compiuti) e nuove valutazioni (non effettuate e comunque non emergenti dall’impugnata sentenza).

Inoltre, ai rilievi esposti, e non debitamente considerati come detto dalla Sezione Disciplinare, deve aggiungersi, sulla base dei consolidati giudizi giurisprudenziali di queste Sezioni Unite, che la decisione impugnata non ha valutato la proporzionalità tra fatti addebitati e sanzione erogata in virtù dell’esame dell’elemento psicologico (natura ed intensità) nei comportamenti contestati (tra le altre, S.U. n. 15399/2003), con specifico riferimento al fine perseguito, non essendo assolutamente sufficiente la mera spendita della qualifica di magistrato per determinare di per sè una sanzione disciplinare, così come non ha tenuto conto della personalità dell’incolpato (tra le altre, S.U. n. 11717/2005), anche con riferimento alla svolta attività professionale.

Pertanto, in relazione a detti motivi accolti, il giudice del rinvio dovrà, sulla base dei già chiesti nuovi accertamenti e valutazioni (eventualmente, in virtù del suo potere discrezionale, disponendo nuovi mezzi istruttori), tener conto che: il quadro disciplinare a carico del Dott. P. è oggettivamente inferiore e meno rilevante rispetto alla decisione disciplinare precedentemente assunta; rendere proporzionata a detto quadro disciplinare attuale la sanzione da irrogare, non prescindendo dalla valutazione dell’elemento soggettivo e dell’aspetto professionale; in particolare, esaminare la sussistenza, per i capi di incolpazione in cui ciò è necessario, dei caratteri dell’imprenditorialità, tali da delineare configurazioni di accordi societari; rendere in proposito agevolmente comprensibile la connessa ratio decidendi con sufficienti argomentazioni.

Non meritevoli di accoglimento sono, poi, il primo e terzo motivo, da trattare congiuntamente.

Risulta, infatti, dagli atti, che la C. non ha preso parte al momento decisionale della sentenza cassata dalle Sezioni Unite con la decisione n. 7903/2009 ma solo alle pregresse fasi procedimentali (non potendosi altresì attribuire natura decisoria alle statuizioni relative all’ammissione dei mezzi di prova).

E che sia rilevante unicamente la partecipazione alla pronuncia del provvedimento cassato lo si evince chiaramente da quanto statuito da queste Sezioni Unite (in particolare con la decisione n. 5087/2008), secondo cui deve ricondursi nell’ambito dell’art. 158 c.p.c., la violazione del principio di diversa composizione nel giudizio di rinvio. D’altronde tale orientamento trova riscontro nella consolidata giurisprudenza in tema di obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c., n. 4, (che viene limitato al caso in cui il giudice abbia conosciuto già della causa, partecipando alla decisione oggetto di gravame ma non anche a semplici attività istruttorie per più in generale, alla emanazione di provvedimenti di natura interinale (tra le altre, Cass. n. 4412/2001 e 5753/2009).

Quanto, inoltre, alla ricusazione, l’applicabilità della disciplina civilistica al procedimento disciplinare in questione è stata già riconosciuta dalle Sezioni Unite (tra le altre, di recente, n. 15969/2009), per cui la Sezione disciplinare, nel dichiarare inammissibile la ricusazione, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., ha correttamente rilevato che l’istanza del P. era tardiva, in quanto doveva essere depositata almeno due giorni prima dell’udienza, essendo già nota la composizione del Collegio sin dalla relativa convocazione ed essendo risaputo che la mancata tempestiva ricusazione impedisce che l’eventuale motivo di ricusazione possa essere fatta valere quale causa invalidante della decisione, esclusa l’ipotesi di interesse diretto del Giudice nella causa (sul punto, Cass. n. 23930/2009).

Assorbiti, invece, a seguito dell’accoglimento del decimo e undicesimo motivo, sono il secondo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo.

In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-11-2010) 31-01-2011, n. 3316 Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte civile A.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Aosta, in data 17 novembre 2009, per i soli interessi civili.

Osserva la Corte preliminarmente, che, come annotato sulla copia della sentenza di primo grado, avverso quest’ultima è stato proposto appello dal P.G. di Torino e a seguito della richiesta di impugnazione proposta dal difensore della parte civile ex art. 572 c.p.p..

Il ricorso per cassazione deve essere quindi convertito in appello ai sensi dell’art. 580 c.p.p..

Il ricorso va dunque riqualificato come appello e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Visto l’art. 569 c.p.p. converte il ricorso della parte civile in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 14-02-2011, n. 934 Carenza di interesse sopravvenuta Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, l’interessata – docente ordinario di lingue e letteratura inglese presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università Federico II di Napoli – impugna il decreto n. 2266 del 7.7.2009, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha respinto l’istanza volta ad ottenere il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) manifesta violazione dell’art. 3 della l. 241/90 e s.m.i. per cui tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati, nonché dell’art. 72, in particolare commi 7 e 9, del d.l. 25.6.2008 n. 112 convertito in l. 6.8.2008, n. 133 che dà "facoltà all’amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’andamento dei servizi". Sviamento di potere.

Le norme impongono alle università di verificare le istanze di proroga facendo riferimento specificamente alle esigenze organizzative e funzionali, da un lato, ed all’esperienza del docente, dall’altro, provvedendo positivamente o negativamente secondo l’esito di detta verifica.

Il rettore non avrebbe tenuto conto dei pareri favorevoli alla concessione della proroga espressi dal consiglio di dipartimento e dal consiglio del corso di laurea, il che confermerebbe il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;

2) eccesso di potere per sviamento.

Il diniego della proroga sarebbe volto a consentire il c.d. ricambio generazionale, consentendo di anticipare l’utilizzazione dei posti ottenuti con il diniego di proroga;

3) eccesso di potere per presupposto erroneo. Violazione dell’art 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 25.6.1998, convertito dalla legge n. 133 del 6.8.2008. Difetto di motivazione.

Nel diniego impugnato non si tiene conto della specifica esperienza acquisita dalla ricorrente con l’insegnamento, svolto sin dal 1993, della "lingua e letteratura anglo americana", apprezzata viceversa nella delibera del consiglio di facoltà del 7 maggio 2009;

4) violazione del giusto procedimento di legge e dell’art 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 25.6.1998.

L’amministrazione non avrebbe adottato adeguati criteri di valutazione dell’istanza di proroga dei docenti universitari in violazione del principio del giusto procedimento.

In subordine è sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 25.6.1998 in relazione agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione.

Con ordinanza n. 2392/2009, assunta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2009 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato "in quanto l’Università… non sembra aver preso adeguatamente in considerazione la specifica situazione della ricorrente nell’ambito della struttura organizzativa dell’Università, alla stregua di quanto previsto dall’art. 72 del d.l. 112/2008".

A seguito dell’ordinanza di sospensione la ricorrente è stata riammessa in servizio dall’Università ed ha svolto i corsi dal mese di novembre 2009.

Con provvedimento 9.2.2010, n. 0015813 l’Università, però, ha nuovamente disposto la cessazione dal servizio della ricorrente ed ha annullato in via di autotutela il D.R. n. 2264 del 7.7.2009 che aveva negato il biennio di proroga sospeso da questo Tribunale con l’ordinanza n. 2392/2009.

Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti depositati il 26.3.2010 in cui si deduce:

1) Eccesso di potere per vizio del procedimento e contrasto con i precedenti, nonché per sviamento.

L’Università ha disposto la cessazione dal servizio senza acquisire preventivamente il parere del Consiglio di Facoltà, del Consiglio di Dipartimento, e del Consiglio di Corso di Laurea, che si erano espressi favorevolmente alla concessione della proroga biennale e di tali pareri il Consiglio di Facoltà aveva preso atto nella seduta del 7 maggio 2009.

L’amministrazione universitaria non ha tenuto conto del fatto che la ricorrente stava svolgendo l’anno accademico, interrompendo due corsi (inglese e Lingua e Letterature angloamericana);

2) illegittimità dei criteri di massima deliberati dal senato accademico il 31.10.2009 per violazione dell’art. 72 della l. 133/2008.

In violazione della norma citata, nei criteri adottati il 30.10.2009 l’Università fa soltanto un generico riferimento all’esperienza professionale del docente, individuando quale nuovo criterio di valutazione quello del "raggiungimento dei requisiti minimi della docenza";

3) violazione dell’art. 72 della l. 133/2008 e dei criteri fissati dal senato accademico nella seduta del 30.10.2009.

L’università non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente è l’unica docente che insegni Lingua e Letterature angloamericana, materia composita e nello stesso tempo da ricostruire nella sua continua evoluzione, per cui il collocamento in quescienza non consentirebbe di soddisfare nemmeno il requisito del "raggiungimento dei requisiti minimi della docenza";

4) eccesso di potere per sviamento. Difetto di motivazione. Illogicità e sviamento. Violazione dell’art. 72 l. 133/2008 commi 7 e 9.

L’Università avrebbe dovuto valutare la congruità del personale presso il Dipartimento o la Facoltà di appartenenza dell’interessata che è l’unica insegnante di Lingua e Letterature angloamericana dell’Ateneo Federico II, in violazione dei commi 7 e 9 dell’art. 72 della l. 133/2008, secondo cui si deve tener conto delle esperienze del docente che richiede la proroga, in particolari settori o ambiti disciplinari, da un lato e, dell’esigenza organizzativa e funzionale dell’Università, dall’ altro.

Inoltre sarebbero stati violati anche i requisiti minimi di docenza, essendo stati interrotti gli insegnamenti a metà dell’anno scolastico, ed essendosi influito negativamente sul regolare svolgimento delle sessioni di esame e di laurea già programmate, in cui la ricorrente era impegnata quale relatore o docente;

5) violazione dell’art. 72 l. 133/2008 sotto altro profilo.

La legge richiede una verifica delle capacità e delle conoscenze del docente in funzione della buona organizzazione e del buon funzionamento dei servizi universitari; essa non si riferisce genericamente all’esperienza, bensì ai particolari ambiti di conoscenza del richiedente che possono essere messe a servizio del buon andamento dell’insegnamento universitario;

6) difetto di motivazione ed eccesso di potere per vizio della funzione e violazione dell’art. 1 della l. 25 ottobre 1977 n. 878.

All’udienza del 20.1.2011 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

In via preliminare deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso introduttivo avente ad oggetto il primo decreto prot.llo 2264 del 7.7.2009 con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha respinto l’istanza della ricorrente di permanenza in servizio per un ulteriore biennio.

A seguito dell’ordinanza di sospensione n. 2392/2009 del 22 ottobre 2009, l’Università con provvedimento 9.2.2010, n. 0015813, dopo aver annullato in via di autotutela il D.R. n. 2264 del 7.7.2009, ha riammesso in servizio la ricorrente (che ha potuto concludere i corsi originariamente interrotti dal diniego di proroga) ed ha nuovamente disposto la cessazione dal servizio dell’interessata, sulla base di una nuova motivazione.

Per giurisprudenza consolidata, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse dell’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo si verifica quando interviene o un diverso provvedimento, il quale, come suo proprio effetto, muti le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia richiesta al giudice amministrativo; o quando si verifichi una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame. Si tratta dell’applicazione della condizione processuale dell’interesse ad agire, il quale non solo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, ma deve altresì permanere al momento della pronuncia, per evitare un’inutile attività giurisdizionale.

Si è precisato, altresì, che la concreta individuazione delle ipotesi di sopravvenuta improcedibilità deve essere ancorata a criteri restrittivi, tenuto che:

– non deve tradursi in una sostanziale elusione dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda;

– l’interesse residuo alla pronuncia sul merito della controversia va inteso nella sua massima ampiezza, alla luce degli effetti conformativi e ripristinatori dell’eventuale sentenza di accoglimento;

– la persistenza dell’interesse va valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative attivate (o attivabili) dal ricorrente per soddisfare la pretesa vantata.

Trasponendo le citate acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso introduttivo, avendo l’amministrazione comunale sostituito il decreto originariamente impugnato, con un altro provvedimento che è stato impugnato con motivi aggiunti.

Risulta evidente che l’interesse della parte si è trasferito e concentrato sui motivi aggiunti.

A tale riguardo tuttavia il patrono della ricorrente all’udienza pubblica ha rappresentato che la propria assistita non ha più interesse alla definizione del giudizio, essendo cessata dal servizio in data 10.2.2010, intendendo pertanto rinunziare allo stesso.

Al Collegio non resta, quindi, che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.

La rinuncia, peraltro, non risultando notificata alle parti in causa, appare irritualmente formulata ed il Collegio non può darne atto.

Va tuttavia rilevato che la ricorrente ha mostrato di non aver più interesse alla coltivazione della lite.

Pertanto, in relazione a quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.

Stimasi, comunque, equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara la improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-05-2011, n. 9650 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 1993, il Ministero dei Trasporti-Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud-Est, sul presupposto che l’Enel, in base ad una convenzione stipulata il 28 novembre 1985, aveva eseguito i lavori per l’installazione di un elettrodotto aereo che attraversava la linea ferroviaria (OMISSIS), appaltandoli all’Alcatel s.p.a., durante i quali erano state realizzate delle opere provvisionali poste a distanza illegale dalla linea ferroviaria, così creando problemi alla sicurezza dell’esercizio ferroviario, con conseguente necessità di far presenziare il proprio personale sulla linea stessa, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’Enel per ottenere la sua condanna al pagamento della somma di L. 12.351,000, impegnata per far fronte alla suddetta esigenza. Nella costituzione della società convenuta e dell’Alcatel s.p.a., chiamata in causa a titolo di manleva, il Tribunale adito, con sentenza del 5 febbraio 2001, rigettava la domanda.

Interposto appello da parte della s.r.l. Ferrovie Sud-Est (succeduta alla Gestione commissariale a seguito della sua soppressione), si costituivano le appellate (e, per l’Enel, la Terna s.p.a. che le era subentrata) e, all’esito della trattazione, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2933 del 2004 (depositata il 21 giugno 2004), rigettava il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della Terna s.p.a., dichiarandole compensate con riguardo al rapporto processuale tra l’appellante e l’Alcatei s.p.a..

A sostegno dell’adottata sentenza la Corte territoriale respingeva il motivo tendente al riconoscimento dell’omessa dichiarazione di interruzione del processo sul presupposto che la sentenza fosse stata emessa nei confronti di un ente soppresso e dichiarava infondate le doglianze attinenti al merito della controversia oltre a ravvisare l’inammissibilità del diverso titolo di responsabilità dedotto in appello.

Avverso la suddetta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 20 settembre 2005 e depositato il 10 ottobre 2005) la s.r.l. Ferrovie del Sud-Est e Servizi automobilistici, articolato in tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso le intimate Terna s.p.a. e Alcatel s.p.a., quest’ultima formulando tempestivamente anche ricorso incidentale, basato su un unico motivo. I difensori di tutte le parti hanno depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione

1. Deve, innanzitutto, disporsi la riunione dei ricorsi essendo stati proposti avverso la stessa sentenza ( art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo la ricorrente principale ha censurato la sentenza impugnata in relazione al vizio della nullità della notifica della sentenza di primo grado sul presupposto dell’illegittima mancata interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c., non avendo tenuto conto la Corte territoriale che la sentenza di primo grado era stata pronunciata quando l’ente pubblico che aveva originariamente esperito l’azione si era già estinto, con la conseguenza che la società privata succedutagli non aveva potuto esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

2.1. Il motivo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Per quanto emergente dalla sentenza impugnata (e come viene ritenuto pacifico dalle parti), nella fattispecie, la causa, pur essendo stata decisa in primo grado, con sentenza pubblicata il 5 febbraio 2001, era stata trattenuta per la decisione all’udienza del 2 novembre 2000, nel mentre il dedotto evento interruttivo conseguente alla estinzione dell’ente Gestione Commissariale delle Ferrovie del Sud- Est era sopravvenuto (per quanto dichiarato dalla stessa società appellante) il 31 dicembre 2000; pertanto, sulla scorta di tali dati cronologici, ha trovato applicazione – come correttamente rilevato dalla Corte territoriale – il disposto dell’ultimo comma dell’art. 300 c.p.c., alla stregua del quale, essendosi verificato l’evento interruttivo dopo la chiusura della discussione avanti al Tribunale di Roma, esso non avrebbe potuto produrre alcun effetto (cfr. Cass. 7 ottobre 1998, n. 9911; Cass. 14 novembre 2006, n. 24208). Peraltro, il proposto motivo non è assistito dal necessario interesse ad impugnare poichè la supposta nullità della notificazione della sentenza di primo eseguita nei confronti del procuratore dell’ente estinto appare irrilevante dal momento che la società ricorrente nella presente sede, succeduta alla Gestione Governativa, aveva provveduto ad interporre appello addirittura nel termine breve decorrente dalla notifica della sentenza presso il procuratore costituito per l’attrice originaria, senza, che, perciò, si sia concretizzata alcuna lesione del suo diritto di difesa.

3. Con il secondo motivo la ricorrente principale ha dedotto un "error in iudicando" con riferimento alla supposta illogicità ed inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, deducendo, altresì, la violazione dell’art. 2 della convenzione sottoscritta tra le parti.

3.2. Anche questo motivo è destituito di fondamento e va respinto.

Nel caso di specie, in effetti, la ricorrente, lungi dal denunziare l’omesso o carente esame di alcune prove (o di alcuna delle deduzioni formulare dalle parti) e dall’individuare una specifica norma violata, si limita a contestare nel merito l’interpretazione data dalla Corte territoriale con riferimento alla convenzione sottoscritta con Enel, proponendo una propria lettura ritenuta aderente alle clausole contrattuali. In particolare, secondo la ricorrente, l’art. 2 della convenzione dedotta in giudizio prevedeva distanze precise, alle quali avrebbero dovuto essere posizionati i sostegni dell’elettrodotto, per cui sarebbe stato ovvio aspettarsi che anche le impalcature dovevano essere impiantate ad una distanza non inferiore a quella dei sostegni stessi, onde, se la società subappaltatrice avesse osservato questo accorgimento, essa ricorrente non avrebbe dovuto sopportate l’onere economico per garantire il presidio sulla linea ferroviaria per la necessaria sorveglianza del tratto interessato dai lavori.

La Corte capitolina, con motivazione logica ed adeguata (e, quindi, incensurabile in questa sede: cfr. Cass., S.U., 11 giugno 1998, n. 5802; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2272, nonchè, con riferimento all’interpretazione delle clausole contrattuali, Cass. 2 maggio 2006, n. 10131, e Cass. 20 novembre 2006, n. 24539), ha, invece, evidenziato che non era stata prevista alcuna disposizione in merito ad una presunta distanza minima di sicurezza che imponesse automaticamente il presenziamento, nè poteva rilevarsi, in mancanza di un’espressa previsione convenzionale, una inammissibile estensione analogica di quanto previsto dall’art. 2 della convenzione, come preteso dalla s.r.l. Ferrovie del Sud-Est e Servizi automobilistici, dal momento che, appunto, l’oggetto di detta clausola non era riferito alle opere provvisionali, nè, comunque, tale clausola prevedeva in alcun modo l’obbligo del "presenziamento", con la conseguenza che la disciplina delle opere relative a questa sopravvenuta necessità non poteva considerarsi contenuta nella convenzione medesima. Del resto, la Corte territoriale ha univocamente attestato che, dalle risultanze processuali, non era emerso che la committente avesse mosso contestazioni all’appaltatrice nel corso della realizzazione dei lavori, malgrado, in virtù di specifica previsione inserita nella stessa convenzione (sub art. 3), sussistesse l’obbligo della medesima committente di notificare tempestivamente all’Enel l’eventuale stato di pericolo e l’intenzione di presenziare lo stato dei luoghi, affinchè la società esecutrice potesse provvedere ad adottare le necessarie contromisure per la diretta sorveglianza sulla linea con proprio personale (alla quale avrebbe potuto procedere, in caso di inadempimento, la committente, la quale, solo in tal caso, avrebbe potuto avere diritto al recupero della somma impiegata per lo specifico servizio).

4. Con il terzo motivo la ricorrente principale ha denunciato l’illogicità della motivazione della sentenza della Corte territoriale in ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda riguardo alla situazione di pericolo che avrebbe dovuto rendere responsabile la società appaltatrice dei maggiori oneri necessari per scongiurare danni all’esercizio ferroviario.

4.1. Anche quest’ultimo motivo prospettato dalla ricorrente principale non coglie nel segno e deve essere rigettato.

Al di là della incensurabile valutazione di merito (siccome supportata da una motivazione assolutamente congrua) operata dalla Corte territoriale sulla base delle emergenze probatorie, in virtù delle quali si era potuto evincere che non solo le impalcature erano state realizzate in modo tale che ne risultava impossibile il ribaltamento e che, soprattutto le modalità di realizzazione erano state addirittura concordate con il personale della società ricorrente, il motivo è stato ritenuto correttamente riconducibile ad un diverso titolo di responsabilità che, comportando l’introduzione di una nuova domanda, non poteva ritenersi ammissibile in appello.

Ed infatti, avuto riguardo alla prospettazione formulata in sede di gravame, era rimasto accertato che, a fronte della deduzione in primo grado di una ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale in base alla supposta violazione di alcune clausole della convenzione di appalto, la società oggi ricorrente aveva, in effetti, operato in appello un mutamento della "causa petendi" della domanda originaria, rapportandola ad un’azione risarcitoria da responsabilità di natura extracontrattuale, come tale – per pacifica giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. 14 febbraio 2001, n. 2080; Cass. 29 novembre 2004, n. 22473, e Cass. 23 marzo 2006, n. 6431) – concretante una domanda nuova e, quindi, inammissibile in relazione al disposto dell’art. 345 c.p.c..

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Alcatel Italia s.p.a. ha censurato la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che per omessa ed illogica motivazione in punto condanna alle spese di lite. In particolare, con questa doglianza la suddetta società ha dedotto che il giudice di appello, pur avendo posto a carico dell’appellante (odierna ricorrente principale) le spese sostenute dall’appellata Terna s.p.a., ha omesso di adottare qualsiasi pronuncia nei suoi confronti (nel rapporto processuale instauratosi con la s.r.l.

Ferrovie del Sud-Est e Servizi automobilistici), limitandosi a compensare le spese con riferimento al diverso rapporto radicatosi tra la stessa Terna s.p.a. e l’Alcatel Italia s.p.a.. Ha, perciò, evidenziato l’illogicità di tale statuizione considerato che queste due ultime società si trovavano nella medesima posizione processuale rispetto alla domanda della società soccombente e, tuttavia, non era stata disposta alcuna condanna, in relazione all’art. 91 c.p.c. (come applicato in favore della Terna s.p.a.), anche con riferimento alla spese processuali sostenute dall’Alcatel Italia s.p.a., omettendosi, peraltro, ogni motivazione in proposito.

5.1. Il motivo è fondato e deve, quindi, essere accolto.

Effettivamente la Corte territoriale, pur regolando le spese processuali tra l’appellante principale e la Terna s.p.a. in base al principio della soccombenza, nonchè tra quest’ultima e l’Alcatel Italia s.p.a. (compensandole per intero), ha omesso di statuire con riguardo alle spese relative al rapporto tra la stessa appellante principale e l’appellata Alcatel Italia s.p.a. (chiamata in giudizio a titolo di garanzia in primo grado), così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio motivazionale dedotti dalla ricorrente incidentale. Così comportandosi la Corte capitolina non ha, infatti, tenuto presente il principio costantemente affermato da questa Corte (v. Cass. 2 aprile 2004, n. 6514; Cass. 10 giugno 2005, n. 12301, e, da ultimo, Cass. 8 aprile 2010, n. 8363) in base al quale "in tema di responsabilità per le spese di lite, in caso di chiamata del terzo in garanzia dal convenuto, il rimborso delle spese processuali sostenute da quest’ultimo deve essere posto legittimamente a carico dell’attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (con corrispondente applicabilità del medesimo principio, ricorrendo le medesime condizioni con riferimento all’esito del gravame, anche in appello)".

In altri termini, le spese processuali del chiamato in garanzia che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche quest’ultimo non sìa rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato, nè nei riguardi della controparte (come verificatosi nella fattispecie), ma devono essere rifuse dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata), senza che rilevi in senso contrario la mancanza di un’istanza di condanna in tal senso. Non avendo applicato il richiamato complessivo principio la sentenza impugnata deve , essere cassata "in parte qua" con riferimento al motivo del proposto ricorso incidentale.

6. In definitiva, rigettato "in toto" il ricorso principale, deve essere accolto il ricorso incidentale formulato dall’Alcatel Italia s.p.a., con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a questo motivo ed il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato (v. sub 5.1.) e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale proposto nell’interesse dell’Alcatel Italia s.p.a.; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.