Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-12-2010) 16-03-2011, n. 10649 circolazione stradale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, del 24 ottobre 2008, che ha applicato a B.M., ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di otto mesi di arresto 4.000,00 Euro di ammenda, per il reato di guida in stato di alterazione psico- fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti.

Deduce il ricorrente violazione di legge, per avere il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista, per l’ascritta fattispecie contravvenzionale, anche nel caso in cui si proceda all’applicazione della pena su richiesta delle parti.

2- Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto.

Invero, l’art. 187 C.d.S. prevede che alla condanna per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti consegue di diritto l’applicazione della citata sanzione amministrativa, che è demandata all’autorità giudiziaria alla quale spetta di accertare la sussistenza del reato e di applicare le relative sanzioni. Nel caso di specie, pur essendo stata accertata la responsabilità dell’imputato ex citato art. 187 C.d.S., è stata omessa l’applicazione della predetta sanzione.

Questa, peraltro, non può ritenersi esclusa allorchè, come nel caso di specie, il procedimento penale sia stato definito con il ricorso all’istituto dell’applicazione della pena a richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., nè allorquando, nella concreta articolazione del patteggiamento, le parti abbiano omesso di indicare l’applicazione della sanzione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, detta applicazione consegue di diritto anche alla sentenza di patteggiamento, ove anche le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. Tale sentenza, in realtà, seppur si sostanzi nell’applicazione della pena senza giudizio, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilità dell’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quella indicata dal C.d.S.. Esse, peraltro, stante la loro natura amministrativa, non richiedono un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

In altri termini, l’applicazione della predetta sanzione costituisce atto dovuto, e dunque sottratto alla disponibilità delle parti.

Si impone, quindi, l’annullamento, sul punto contestato, della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno perchè provveda all’applicazione della sanzione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Ascoli Piceno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-02-2011) 04-04-2011, n. 13543

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 21 luglio 2009, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Gaeta del 17 agosto 2006 con la quale C.F. era stato condannato, per quanto d’interesse del presente giudizio, per il delitto di furto aggravato in danno di S.F., avendogli sottratto i pantaloni, con gli oggetti ivi contenuti, lasciati incustoditi sulla spiaggia durante l’effettuazione del bagno in mare.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo l’erronea applicazione di legge nel considerare sussistente l’aggravante della esposizione alla pubblica fede, di cui all’art. 625 c.p., n. 7.
Motivi della decisione

1. Il ricorso si appalesa, all’evidenza, non accoglibile.

La giurisprudenza di questa stessa Sezione della Corte (v. Cass. Sez. 5, 19 marzo 2008 n. 14305) ha posto in evidenza come, in tema di furto, la sottrazione di oggetti e indumenti personali lasciati sulla spiaggia da bagnanti integri il reato di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 c.p., n. 7, dall’esposizione per consuetudine delle cose alla pubblica fede, rientrando nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da chi abbandoni temporaneamente il posto per andare a fare il bagno, soprattutto, come nella specie, nell’ipotesi di bagno notturno estivo, a cagione, inoltre, della impossibilità di lasciare gli oggetti in custodia presso i terzi concessionari dell’arenile.

Parte ricorrente non ha, inoltre, evidenziato nè sono aliunde ricavabili valide argomentazioni per mutare il suddetto indirizzo giurisprudenziale.

2. Il ricorso va, in conclusione, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-07-2011, n. 15616

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza depositata il 14 marzo 2002 il Tribunale di Catania, pronunciando sul ricorso proposto da S.G. nei confronti dell’Università degli Studi di Catania, dell’Azienda Policlinico di Catania e del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (costituitisi in giudizio eccependo l’infondatezza dell’azione e, il Ministero, il proprio difetto di legittimazione a resistere) per il riconoscimento, a decorrere dal 1 gennaio 1999, del proprio diritto alla equiparazione al 10^ livello retributivo del personale delle AUSL, e la condanna alle conseguenti differenze economiche, dichiarava – con sentenza non definitiva del 12 marzo 2002, contro cui era formulata riserva d’appello – la carenza di legittimazione del Ministero, e il diritto dello S. a percepire l’indennità a tal livello riferita, quantificando, poi, le somme dovute fino al 30 giugno 2002, con sentenza definitiva del 7 marzo 2003, in Euro 35.476. 72, comprensivi di accessori al 31 luglio 2002, e altresì condannando al pagamento agli accessori successivi , oltre alle spese del giudizio.

Osservava il Tribunale che lo S. era stato inquadrato al 7 livello come collaboratore tecnico presso l’Azienda Policlinico di Palermo da cui proveniva; Azienda da cui era stato poi equiparato, a decorrere dal 1 gennaio 1986, con Delib. C.D.A. 18 luglio 1998, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 1987 e del D.P.R. n. 494 del 1987 al 9^ livello dei dipendenti della ASL percependo gli arretrati relativi;

che, trasferito a (OMISSIS), non aveva conservato il trattamento pari a detto livello e che, inquadrato, con provvedimento del 23 settembre 1996 del Direttore Amministrativo, nell’8^ qualifica come funzionario tecnico, non era stata attuata l’equiparazione al 10^ livello retributivo; che l’indennità prevista dalla L. n. 761 del 1979, art. 31 competeva al ricorrente essendo provato che il diritto alla equiparazione richiesta era stato riconosciuto già dal Policlinico di Palermo, e doveva perciò ritenersi acquisito, come rimarcato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di mobilità del personale.

2. Appellavano tali pronunce l’Università degli Studi di Catania e l’Azienda Policlinico di Catania con ricorso del 9 giugno 2003, cui resisteva lo S., che proponeva appello incidentale.

Con sentenza del 25 gennaio – 3 febbraio 2007 la Corte d’Appello di Catania, definitivamente pronunciando, rigettava l’appello principale; in accoglimento dell’appello incidentale, condannava gli appellanti principali al pagamento delle ulteriori differenze economiche – oltre accessori – dal luglio 2002 all’adempimento effettivo; condannava gli appellanti al rimborso, in solido, delle spese processuali.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Università di Catania con un solo motivo.

Non ha svolto difesa alcuna la parte intimata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un solo motivo.

Deduce l’avvocatura di Stato che l’amministrazione ha provveduto, in accordo con le aziende di riferimento e sentite le organizzazioni sindacali, a predisporre, in considerazione delle funzioni svolte dai dipendenti, le tabelle di equiparazione tra il personale universitario e quello ospedaliere che sono state approvate dal consiglio di amministrazione dell’ateneo con una Delib. 31 novembre 2001. Per quanto previsto da tale delibera il funzionario tecnico non laureato o non in possesso di laurea specifica è stato equiparato, al fine della corresponsione dell’indennità di equiparazione, all’assistente tecnico del servizio sanitario nazionale (ottavo livello) e non già come sostenuto dalla parte intimata al primo livello coadiutore (10^ livello). Ha pertanto formulato il seguente quesito di diritto: "dica la suprema corte di cassazione se – nei giudizi aventi ad oggetto l’indennità di equiparazione ai sensi delle disposizioni citate – l’indennità di equiparazione costituisca un accessorio alla prestazione effettiva di attività sanitaria con la conseguenza che non può essere invocato un diritto al mantenimento in assenza di tale attività. 2. Il ricorso è inammissibile per inadeguata ed irrituale formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

3. Può premettersi in diritto – come ha puntualmente rilevato l’Avvocatura di Stato – che l’indennità di cui si controverte, l’indennità di equiparazione, è disciplinata dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 che prevede da una parte le caratteristiche della voce accessoria stabilendo che "Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e le unità sanitarie locali, anche se gestite direttamente dalle università, è corrisposta una indennità … , nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità". D’altra parte la norma chiarisce le modalità di quantificazione della stessa e attribuisce l’obbligo di provvista alla struttura sanitaria che si avvale delle prestazioni sanitarie del dipendente universitario. In particolare la norma prevede che "Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilito in apposite tabelle l’equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al comma 1".

Tale disposizione va letta congiuntamente alla L. n. 833 del 1978, art. 39 che, a sua volta, prevede che "Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l’università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l’aspetto finanziario: 1) rapporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale; 2) l’utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l’apporto di queste ultime al compiti didattici e di ricerca dell’università. Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui all’art. 11, comma 3. Le convenzioni devono altresì prevedere che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall’università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l’attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali …".

La rado di tale disciplina è da una parte quella di garantire al personale universitario, che presta servizio presso le Aziende Policlinico e le altre Aziende Sanitarie, lo stesso trattamento economico goduto dai dipendenti ospedalieri adibiti alle medesime funzioni. D’altra rimette all’accordo tra l’Università e le strutture sanitarie che si avvolgono delle prestazioni sanitarie del personale universitario la definizione di apposite tabelle di equiparazione anche in considerazione del fatto che, sebbene l’indennità in questione deve essere corrisposta dall’Università, la provvista necessaria al pagamento della stessa è a carico delle strutture sanitarie presso cui opera il personale universitario. A tal fine è previsto che al suddetto personale universitario sia corrisposta una indennità – l’indennità di equiparazione di cui si discute – la cui quantificazione presuppone, in considerazione delle funzioni prestate, l’equiparazione tra le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere.

Orbene ha sostenuto il Ministero ricorrente che, alla luce della disciplina vigente, l’Amministrazione ha provveduto, in accordo con le Aziende di riferimento e sentite le Organizzazioni Sindacali, a predisporre, in considerazione delle funzioni svolte, le tabelle di equiparazione tra il personale universitario e quello ospedaliero che sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’ Ateneo con Delib. 31 novembre 2001. Per quanto previsto dalla suddetta delibera, il funzionario tecnico non laureato o non possesso di laurea specifica è stato equiparato al fine della corresponsione dell’indennità di equiparazione all’ex assistente tecnico del S.S.N. (8^ livello) e non, come sostenuto dalla parte intimata ricorrente, al 1^ livello ex coadiutore (10^ livello).

4. Orbene – tutto ciò premesso – deve considerarsi che i quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. da una parte è formulato in termini generici ed astratti, d’altra parte non è collegato alla ratio deciderteli della sentenza impugnata. La corte d’appello infatti ha respinto l’appello per il mancato assolvimento dell’onere probatorio in relazione alle -invocate e mai prodotte – tabelle approvate dal consiglio di amministrazione dell’Ateneo con Delib. 3 novembre 2008.

La corte d’appello ha dato atto di aver concesso termine al Ministero appellante per produrre tale documentazione, termine peraltro prorogato, senza che poi il Ministero la producesse. Il quesito di diritto si riferisce invece a una questione, peraltro per nulla trattata dalla Corte d’appello, consistente nella necessità dell’effettivo svolgimento di attività sanitaria al fine del mantenimento dell’indennità di equiparazione oggetto della controversia.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 3956 Equo indennizzo

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 6 novembre 1984, depositato il successivo 10 novembre, il ricorrente impugna il decreto 29 gennaio 1983 n. 886, con il quale è stato riconosciuto in suo favore l’equo indennizzo nella misura di Lire 296.065, per le infermità "artrosi cervicolombare osteofitaria" e "poliartrite reumatica", nella parte in cui lo stesso non riconosce interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta, a far data dal 1968.

Il ricorrente espone ampiamente le vicende amministrative e processuali che hanno portato, infine, al riconoscimento dell’equo indennizzo, e quindi all’emanazione del provvedimento, oggetto di impugnazione (nei limiti esposti), nella presente sede.

Con memoria depositata in data 30 novembre 2009, unitamente a nuova domanda di fissazione di udienza, si sono costituiti in giudizio D.G.L. e D.G.D., i quali hanno esposto che, in pendenza del giudizio, sono deceduti sia il ricorrente (e loro genitore) D.G.G., sia, successivamente, la loro genitrice (e coerede) Picciotto Giuseppina. Chiedono, pertanto, che questo Tribunale voglia annullare il provvedimento impugnato, "nella parte in cui esclude, illegittimamente, qualsivoglia interesse e qualsivoglia rivalutazione delle somme che erano dovute al ricorrente… fin dal 1968".

Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

Con il provvedimento oggetto di impugnazione nella presente sede, il Ministero della difesa ha riconosciuto l’equo indennizzo (nella misura di Lire 296.065), senza nulla disporre in ordine ad interessi legali e rivalutazione monetaria, spettanti, secondo parte ricorrente, a decorrere dal 1968.

Tuttavia, occorre precisare che:

– il citato provvedimento è stato emesso a seguito della decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 26 gennaio 1979 n. 956, che ha annullato un precedente provvedimento, di mancata concessione di equo indennizzo;

– che, stante l’inottemperanza alla citata decisione, il ricorrente ha a suo tempo proposto ricorso per l’ottemperanza al medesimo Consiglio di Stato (v. in atti prod. ricorrente), al fine di ottenere "i provvedimenti di tutela giurisdizionale sostitutiva, atti a fargli finalmente percepire il dovuto equo indennizzo, con la rivalutazione spettante in dipendenza della sopravvenuta inflazione, oltre agli interessi legali" (pag. 8 ricorso per ottemperanza);

– che il Consiglio di Stato, sez. IV, con decisione 30 gennaio 1984 n. 40, preso atto dell’emanazione del decreto di concessione dell’equo indennizzo, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Tanto precisato, il Tribunale osserva che le somme richieste e/o dovute per interessi legali e rivalutazione monetaria costituiscono obbligazioni accessorie di quella principale (nel caso di specie, la somma dovuta a titolo di equo indennizzo) e non a caso, proprio in ragione di ciò, il riconoscimento del diritto a percepirle, con corrispondente condanna dell’amministrazione al pagamento, era oggetto della domanda di cui al ricorso per ottemperanza.

Ne consegue che – a fronte di una decisione (che non risulta oggetto di impugnazione) dichiarativa della cessazione della materia del contendere, anche per ciò che riguarda la proposta domanda di riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria – il ricorrente non è legittimato a proporre autonomo ricorso avverso il provvedimento che, nel riconoscere l’equo indennizzo liquidando la somma corrispondente, nulla dispone in ordine alle obbligazioni accessorie.

Ciò in quanto ogni ragione di doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di ottemperanza, e in riferimento alla decisione n. 40/1984 del Consiglio di Stato.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da D.G.G. (n. 6579/1984 r.g.), lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, in favore della costituita amministrazione della Difesa, che liquida nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.