Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 24-05-2011, n. 20484

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.3.2007, il Tribunale di Bologna assolveva H.S.M. dal reato di truffa, perchè il fatto non sussiste, rilevando che la vettura era stata acquistata dando in pagamento un assegno, sia pure invalido o irregolare, senza che l’imputata avesse accompagnato tale atto con altri comportamenti, e pertanto non erano integrati gli elementi costitutivi del reato contestato (artifizi e raggiri, e induzione in errore).

Avverso tale pronunzia propose gravame il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, rappresentando che gli elementi costitutivi del reato in questione dovevano in realtà ritenersi integrati, in quanto l’assegno consegnato in pagamento era stato contraffatto (falso assegno bancoposta, contenente dicitura "assegno circolare vidimato" non coerente con la tipologia dell’assegno) e l’imputata si era qualificata come rappresentante di una concessionaria. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 30.3.2010, dichiarava la penale responsabilità della H., e la condannava alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa, rilevando che l’imputata aveva indotto in errore la parte offesa, ponendo in essere artifizi e raggiri idonei ad ostacolare un pronto controllo della validità del titolo, fissando l’appuntamento di venerdì pomeriggio direttamente dal notaio e consegnando in pagamento un assegno "irregolare", ed emesso apparentemente da terza persona, qualificata come cliente per conto del quale veniva acquistata la vettura.

Ricorre per cassazione l’imputata, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

A sostegno dei motivi proposti, afferma la ricorrente che le risultanze processuali, approfonditamente vagliate in primo grado, hanno permesso di appurare che il soggetto qualificatosi come concessionario era da individuarsi in tale signor C., e che l’assegno da questi prodotto al notaio era intestato a persona diversa dalla ricorrente; l’assegno si presentava come un assegno palesemente invalido e/o irregolare, pertanto, inidoneo per sua stessa natura a trarre in inganno alcuno nè, tantomeno, ad integrare la realizzazione di quegli artifici e raggiri necessari all’induzione in errore della parte offesa. La sentenza appare poi assolutamente carente di motivazione ed, in alcuni passaggi, gravemente contraddittoria, in quanto, in primo luogo, si fonda su una ricostruzione dei fatti totalmente diversa dal loro reale svolgimento nonchè alla luce delle emergenze processuali dell’istruzione dibattimentale di primo grado; in secondo luogo, perchè, pur di riconoscere un coinvolgimento attivo della ricorrente nella vicenda delittuosa, si adombra una collaborazione e, dunque, un concorso nel reato, con altro soggetto rimasto ignoto. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso la ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di truffa ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato in questione, attesa la illogicità delle argomentazioni al riguardo sviluppate. Con il secondo motivo si è prospettato anche il medesimo vizio, sotto il profilo del travisamento dei fatti. Le censure sono del tutto inammissibili posto che, con le stesse, si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dalla ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata. La Corte di merito, con motivazione logica ed adeguata, dopo aver indicato gli elementi costituenti gli estremi del reato di truffa in quanto artifici e raggiri idonei a trarre in inganno il venditore parte offesa (tempi e modi della compravendita, consegna di un assegno "irregolare") ha quindi rilevato che l’imputata è stata identificata nello studio del medesimo notaio presso il quale si era nuovamente recata per perfezionare l’acquisto di altra auto, e che le circostanze che l’autovettura oggetto della truffa risultasse di proprietà della H., come da certificato sequestrato attestante il passaggio di proprietà in suo favore, e che la stessa autovettura fosse stata subito "imbarcata" per l’estero fossero la prova certa della condotta dolosa dell’imputata. Contro tali valutazioni nei motivi in esame vengono formulate mere contestazioni di veridicità, in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità un revisione di merito delle valutazioni stesse.

La questione poi dell’idoneità astratta dell’artificio o del raggiro ad ingannare e sorprendere l’altrui buona fede (in particolare, nella fattispecie, consegna di assegno "irregolare", contenente la dicitura "assegno circolare vidimato", non coerente con la tipologia dell’assegno in questione) può acquistare giuridica rilevanza solo in tema di tentativo di truffa, ma non ovviamente quando questa sia stata consumata con l’effettiva induzione in errore, in quanto in tal caso – come nel caso di specie – non può dubitarsi di tale idoneità, che è dimostrata chiaramente dall’esito raggiunto. Nè assume rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa circa la regolarità dell’assegno portante la dicitura in questione, dal momento che tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione, il più delle volte peraltro determinata dalla fiducia che lo stesso autore del reato sia riuscito a suscitare nella parte lesa (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2, Sent. n. 34059/2009 Rv. 244948; Cass. sez. 2, 17 marzo 1993 n. 4011, Marcacelo).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 835 Impianti di ripetizione Radiocomunicazioni

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Svolgimento del processo

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 11/2001, T.I. M. s.p.a. ha inoltrato al Comune di Ghedi la richiesta di autorizzazione al mantenimento ed all’esercizio dell’impianto di telefonia mobile sito in via Abba, n. 41, realizzato da S.I.P. e già autorizzato dal Comune in data 30 agosto 1995.

L’istanza è stata rigettata in ragione del contrasto dell’impianto con l’art. 11 del Regolamento comunale adottato dal Comune di Ghedi con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30 aprile 2002 e parzialmente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 13 giugno 2002, il quale imponeva il limite di 75 metri di distanza da oratori e parchi pubblici, nel rispetto della L.R. 4/2002.

Con lo stesso provvedimento protocollo n. 8160 del 22 maggio 2002, il Comune intimava a TIM di rimuovere l’impianto entro 180 giorni dalla notificazione del diniego.

Dell’illegittimità di tale provvedimento negativo si duole la ricorrente, deducendo plurime violazioni di legge che possono essere così individuate:

1. violazione e falsa applicazione delle disposizioni relative al regime transitorio delineato dall’art. 10 della L.R. 11/2001, avendo il Comune negato l’autorizzazione, nonostante la produzione del richiesto parere di positivo accertamento sui valori di intensità di campo elettromagnetico espresso dall’ARPA, sulla scorta di due ordini di considerazioni. La prima è rappresentata dal mancato rispetto della distanza di 75 metri da oratori e parchi pubblici, la seconda la collocazione in zona residenziale densamente popolata. Il provvedimento negativo in questione sarebbe in contrasto con la richiamata normativa in primo luogo perché adottato ben dopo la scadenza del termine di 180 giorni decorso il quale, secondo il comma 7 dell’art. 10 della L.R. 11/2001, l’autorizzazione si intende confermata. In ogni caso la disposizione applicata non avrebbe potuto esserlo sino al 1 gennaio 2003, in ragione della norma transitoria, con la conseguenza che il divieto introdotto dal regolamento risulterebbe privo di ogni copertura normativa legittimante l’intervento restrittivo comunale ed in violazione del limite posto alla potestà regolamentare che non ammette l’introduzione di divieti generalizzati di localizzazione, subordinando gli stessi ad una specifica istruttoria alla luce dei parametri di legge;

2. violazione del combinato disposto dell’art. 1 della legge 249/1997 e del D.M. 381/98, da cui non è desumibile alcun divieto di collocazione in riferimento a determinate zone del territorio comunale. Illegittimamente, quindi, il Comune avrebbe fatto applicazione del diverso criterio secondo cui la collocazione di impianti di trasmissione non sarebbe possibile in zona residenziale densamente abitata.

3. violazione della L.R. 11/2001 laddove l’obbligo di rimozione dell’impianto è stato imposto entro il termine di 180 giorni dalla notifica dell’atto, molto più breve di quello di 24 mesi previsto dalla L.R. 11/2001 e poi introdotto, con successiva modifica, anche nel regolamento comunale.

Il Comune intimato, nella propria memoria finale, ha chiarito come l’obbligo di delocalizzazione non sia mai stato posto in esecuzione. In punto di diritto il ricorso sarebbe infondato, in quanto il Comune ben poteva intervenire negando l’autorizzazione richiesta anche dopo la scadenza del termine di legge e sulla scorta del regolamento, a prescindere dal fatto che analoga previsione di legge fosse soggetta ad una norma transitoria che ne posticipava l’entrata in vigore. Tale regolamento sarebbe legittimo in quanto volto ad individuare non un generalizzato divieto, ma poche e specifiche aree assoggettate al divieto di installazione di SRB: le prescrizioni erano, quindi, mirate, specifiche e non sproporzionate.

Parte ricorrente ha, quindi, ribadito quanto già precedentemente affermato nel ricorso, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso appare suscettibile di positivo apprezzamento.

La legge regionale della Lombardia, infatti, ha introdotto un generalizzato divieto di localizzare impianti di trasmissione ad una distanza inferiore a 75 metri (L.R. n. 4 del 2002) da specifici siti individuati come sensibili, che, però è stato ritenuto incostituzionale, per mancato rispetto dei limiti dettati dall’art. 117 della Costituzione, con sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2001.

Il regolamento comunale che ha trovato applicazione nel caso concreto è stato adottato prima dell’entrata in vigore della suddetta norma regionale, in assenza, quindi, di una copertura normativa contenuta in una norma di rango ordinario. Ne discende, quindi, che se l’introduzione di un tale divieto generalizzato non poteva rientrare nelle competenze della legge regionale, tantomeno poteva rientrare negli ancora più ristretti confini della competenza comunale regolamentare. Né può rilevare in senso contrario il fatto che il divieto sia stato individuato con riferimento a solo due tipologie di edifici rispetto alla decina di siti sensibili individuati e cioè oratori e parchi, rispetto ai quali sfugge la ratio del più restrittivo divieto.

Peraltro, il Comune non poteva legittimamente fondare il diniego dell’autorizzazione in questione nemmeno sulla mera constatazione del ricadere dell’impianto in area residenziale densamente abitata.

A prescindere dal fatto che il Comune avesse provveduto alla ripartizione del proprio territorio in zone, circostanza non provata, la giurisprudenza è ormai da tempo costante, anche dopo la sopravvenienza del d. lgs. 259/2003, nell’affermare l’illegittimità del regolamento comunale che delinei la suddivisione del territorio comunale, esorbitando ciò dalla competenza allo stesso riconosciuta.

Ancora più in generale si ritiene che vada "dichiarata l’illegittimità di un regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 8 comma 6 l. 22 febbraio 2001 n. 36, laddove l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo, sebbene non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell’atto regolamentare, quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Statoregioni dell’art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (Consiglio Stato, sez. VI, 20 dicembre 2002, n. 7274)".

Ne discende che se deve ritenersi carente di legittimazione regolamentare, tanto meno il Comune può ritenersi titolare di un potere di tutela della salute pubblica tale da consentire, in assenza di qualsiasi previsione normativa in tal senso, di escludere il permanere di impianti esistenti sulla scorta della mera constatazione che gli stessi si trovano collocati in zona residenziale.

Ciò quantomeno laddove si tratti, come nel caso di specie, di impianti di potenza inferiore a 300W, realizzabili in qualsiasi punto del territorio comunale, a prescindere dalla destinazione urbanistica: circostanza di fatto, questa, che non risulta contestata.

Accertata l’illegittimità del diniego di autorizzazione al mantenimento dell’impianto preesistente, anche l’ordine di traslazione dell’impianto deve ritenersi illegittimo, per invalidità derivata da quella dell’atto presupposto.

Il ricorso merita, quindi, accoglimento,ancorchè limitatamente alla domanda di annullamento, mentre deve essere rigettata la domanda risarcitoria, solo genericamente introdotta nel ricorso, ma senza essere poi ulteriormente esplicitata, nemmeno per quanto attiene all’elemento essenziale rappresentato dal danno, rispetto al configurarsi del quale non è stato fornito alcun principio di prova.

Si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, data l’incertezza sull’estensione dei poteri comunali sussistente al momento dell’adozione del provvedimento censurato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, mentre respinge la domanda risarcitoria.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24939

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- B.M. e Bi.Ma., indagati per i delitti di usura, estorsione ed altro in danno di R.M., propongono con unico atto di impugnazione ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Lecce che, in sede di riesame, aveva confermato il provvedimento cautelare carcerario emesso nei loro confronti. Il ricorso è imperniato sulla contestazione delle argomentazioni con cui il Tribunale aveva ritenuto di dimostrare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la cui valenza probante i ricorrenti ritengono non adeguatamente illustrata per genericità e contraddittorietà della motivazione.

Rilevano infatti i ricorrenti che il Tribunale aveva conferito piena attendibilità alla versione della parte lesa, in particolare ritenendo per certo che B.M. avesse colpito alla mascella sinistra il R. con un pugno, al fine di intimidirlo ed indurlo a soggiacere alle sue illecite richieste, ignorando del tutto un dato di fatto, a loro avviso inequivoco, che contraddiceva radicalmente gli assunti del R..

In particolare il B. era afflitto dalla parziale invalidità del braccio destro, che non poteva sollevare al di sopra della spalla per più di novanta gradi, come a loro dire risultava dalla documentazione medica prodotta dal loro difensore. Ad avviso dei ricorrenti poco convincente apparivano le considerazioni congetturali con cui il Tribunale aveva inteso superare la contraddizione, ipotizzando che il pugno potesse essere stato sferrato con il braccio sinistro, ed il R. era stato colpito sulla mascella sinistra perchè si era spostato nel tentativo di schivare il colpo, venendo tuttavia attinto alla mascella sinistra.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento atteso che, come chiaramente risulta dall’ordito argomentativo dell’ordinanza impugnata, le contraddizioni ed inadeguatezze della motivazione che i ricorrenti deducono sono del tutto insussistenti.

Infatti il Tribunale dà ben conto di come l’eventuale invalidità del B.M. ben potesse essere compatibile con la possibilità che un pugno fosse stato comunque sferrato all’antagonista, e del resto lo stesso ricorrente riferisce che la ridotta articolazione della spalla sinistra impediva al B. M. di sollevare il braccio sinistro per più di novanta gradi, ed in linea di massima la suddetta limitazione non costituiva ostacolo a che con quel braccio potesse essere sferrato un pugno, che non si dice fosse anche indebolito o paralizzato.

Va comunque rilevato che tipo e natura dell’asserita invalidità sono sottratte alle verifica della Corte, trattandosi di questione di fatto, peraltro genericamente prospettata in ricorso, che non è sindacabile in questa sede di legittimità.

Comunque il Tribunale, a prescindere da quanto s’è detto, dò conto di come la versione dei fatti proposta dal R. avesse convincenti riscontri in fatto, mentre quella degli antagonisti appariva poco convincente ed in buona misura illogica. Non può poi valutarsi alla stregua di ulteriore momento di contraddizione la circostanza che S.F., teste che aveva incontrato il R. dopo il confronto sostenuto dal predetto con i germani B., non avesse notato il suo volto rigato di lacrime (ed il leso aveva sostenuto di aver pianto dopo essere stato colpito) nè arrossamenti sul suo viso, atteso che appare ovvio che il R. non se fosse andato in giro con il volto bagnato di lacrime, e non è detto che il pugno avesse lasciato sul volto del leso tracce evidenti.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4164 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la sentenza appellata il TAR per il Lazio ha ritenuto di dover dichiarare inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto dalla Società S. F. M. avverso il decreto ministeriale con cui era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto dalla stessa società avverso la determinazione comunale adottata sulla domanda di revisione prezzi relativa al contratto d’appalto di un’opera pubblica (la realizzazione di loculi nel cimitero Flaminio).

Il TAR, dopo aver rilevato che "il petitum sostanziale investe il punto di divergenza tra le odierne parti contrattuali e, dunque, le modalità di liquidazione del compenso revisionale riconosciuto, ma reclamato dall’appaltatore in misura maggiore e non anche l’an debeatur del compenso revisionale pattiziamente disciplinato, in quanto nella sua spettanza formalmente riconosciuto dall’Amministrazione comunale" ha ritenuto che "nel procedimento di revisione prezzi la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo soltanto nella fase in cui l’Amministrazione deve riconoscere o meno la revisione attraverso proprie valutazioni discrezionali al fine della ponderazione dell’interesse pubblico, mentre successivamente a tale fase (riconoscimento di un tale diritto in favore dell’appaltatore nel caso di specie intervenuto) l’eventuale controversia relativa alla determinazione dei criteri liquidatori ed alla loro applicazione altro non può che essere ricompresa nella cognizione del giudice ordinario, involgendo in sostanza, le norme del contratto d’appalto che regolano il diritto alla revisione dei prezzi".

2.- La società S. Finanziario ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea e chiedendone l’annullamento.

3.- Al riguardo si deve osservare che per effetto di quanto disposto prima dall’art. 244 del d. lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) e poi dall’art. 133, comma 1, lett. e), punto 2 del c.p.a., l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ha ora una portata ampia e generale e deve pertanto ritenersi superato il tradizionale orientamento interpretativo (fatto proprio dal TAR per il Lazio), secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie in materia di "an" della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso.

Si deve quindi ritenere che, ai sensi delle citate disposizioni, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur (in termini: Cassazione Civile, SS.UU. n. 13892 del 15 giugno 2009; n. 9152 del 17 aprile 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1247 del 3 marzo 2010; Consiglio Stato, sez. V, n. 935 del 17 febbraio 2010).

4.- L’appello deve essere pertanto accolto e, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 105 del c.p.a., deve essere disposto l’annullamento della sentenza appellata con il rinvio della causa al giudice di primo grado.

5.- Le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, annulla la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter n. 8735 del 2009 con il rinvio della causa al giudice di primo grado.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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