Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-07-2011, n. 29172 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Napoli, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza deliberata il 4 novembre 2009, ha rigettato – per quanto ancora specificamente rileva nel presente giudizio di legittimità l’istanza proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di F.P. – collaboratore di giustizia e già membro di un gruppo camorristico capeggiato da D.R.D. ed operante nella zona di (OMISSIS) e dei comuni limitrofi – diretta alla rideterminazione per effetto della continuazione della pena, con riferimento ai reati oggetto di quattro sentenze di condanna, ivi compiutamente indicati.

2. – Il condannato propone personalmente ricorso per cassazione avverso l’indicata ordinanza, chiedendone l’annullamento, sul rilievo che il giudice dell’esecuzione, nel disattendere l’Istanza, non aveva valutato adeguatamente le risultanze processuali, dalle quali emergeva nitidamente, l’unicità del progetto delittuoso in cui dovevano ricondursi gli episodi delittuosi giudicati con le indicate sentenze di condanna, quanto meno con riferimento agli omicidi commessi ai danni di C.A. e di G.T. commessi nell'(OMISSIS) dei quali esso ricorrente era stato esecutore materiale, "deliberati nello stesso momento" e finalizzati a vincere la concorrenza del clan avversario a quello di appartenenza, capeggiato dalla G. ed al quale il C. era affiliato, ritenuto d’ostacolo ad un definitivo riconoscimento del gruppo nei confronti del capozona, ritenendo il ricorrente incongrua, in particolare, l’affermazione del giudice dell’esecuzione che soltanto in una delle sentenze di condanna, quella emessa il 15 gennaio 2001 dal GIP del Tribunale di Napoli e relativa all’omicidio di una bambina T.V., ed al tentato omicidio in danno di T.R. e di C.M., tali episodi delittuosi erano stati ritenuti correlati al reato associativo, pure contestato al F..

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione, nei limiti meglio precisati in prosieguo, è fondata e merita accoglimento.

Premesso, infatti, che l’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rldeterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen., e che tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, nel senso che anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1587 dell’1/3/2000, dep. Il 20/4/2000, Rv.

215937, imp. D’Onofrio), dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge – con riferimento all’esclusione del vincolo della continuazione tra gli omicidi G. e C. e reati connessi, unico punto della decisione impugnata oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente – che il giudice dell’esecuzione abbia proceduto ad un’approfondita e completa disamina di tali elementi, risolvendosi la stessa in affermazioni che non illustrano adeguatamente, in particolare, le effettive ragioni per i predetti reati, "si pongono come autonomi e distinti dal reato associativo", e del perchè gli stessi devono ritenersi indicativi soltanto di una "spiccata propensione del F. al delitto, all’omicidio", senza denotare la esistenza di una deliberazione di un programma criminoso, e ciò nonostante la riconosciuta "prossimità temporale" e la circostanza, di cui pure da atto il giudice dell’esecuzione, della "medesimezza" del movente delle varie azioni criminali, da riferirsi al radicato intento del D.R. e dei sui sodali, "di assumere il controllo del territorio di (OMISSIS)" ed in particolare del traffico degli stupefacenti, "gestito fino ad allora … dalla G." e nel contempo ®dare un segnale dell’esistenza dell’emergente clan del Della Ratta-. Insufficienza argomentativa certamente non trascurabile ove si consideri:

– che la rilevazione di una compresenza di plurimi elementi indicatori dell’unicità del disegno criminoso (natura omogenea dei reati; loro prossimità temporale; Identità del movente), anche in base ad elementari regole mutuabili dalla teoria delle probabilità, non può non esplicare un "effetto moltiplicatore", riguardo all’eventualità dell’effettiva sussistenza del dato da accertare;

– che da parte del F. era stata dedotta, con riferimento alle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti per i due omicidi, la "rappresentazione preventiva ed unitaria" dei predetti delitti, come facenti parte di un unico programma delinquenziale, sicchè, tenuto conto che per l’applicazione della disciplina del reato continuato, è sufficiente "la generica programmazione dei crimini aventi tutti la finalità di raggiungimento dello scopo propostosi dall’agente" (In termini, ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 10050 del 9/02/1988, dep. 18/10/1988, Rv. 179431, Imp. Galdieri), nel provvedimento impugnato non risultano chiaramente illustrate le ragioni per cui la non conoscenza da parte del F., concorrente nei reati in qualità di esecutore materiale degli omicidi, dei motivi che avevano Indotto il D.R. ad individuare proprio nel C. uno degli aderenti al clan avversarlo da eliminare in quanto particolarmente "pericoloso", possa costituire ragione di per sè sufficiente ad escludere l’unicità del disegno criminoso.

2. – In presenza di tale rilevante Insufficienza motivazionale, il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio, per nuovo esame dell’istanza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla disciplina del reato continuato in relazione agli omicidi G. e C. e reati connessi e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28901

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che I.F., titolare dell’omonima impresa individuale, con ricorso del 30 ottobre 2007, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Comune di Pannarano, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2747/2006, depositata in data 7 settembre 2006, con la quale la Corte d’appello, pronunciando sull’appello dell’odierno intimato – volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1413/04 del 22 luglio 2004, con cui il Comune di Pannarano era stato condannato a pagare all’odierno ricorrente la somma di L. 208.680.415, a titolo di danni da inadempimenti di un contratto d’appalto -, in contraddittorio con il Comune di Pannarano, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, ha respinto le domande dello I.;

che resiste, con controricorso illustrato da memoria, il Comune di Pannarano, il quale ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso, rispettivamente, perchè notificato in data 30 ottobre 2007 e depositato il 22 dicembre 2007, e perchè mancante della formulazione dei quesiti di diritto.

Considerato, preliminarmente, che il ricorso è improcedibile perchè depositato nella cancelleria di questa Corte oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1;

che, infatti, il ricorso in esame risulta notificato al Comune di Pannarano in data 30 ottobre 2007 e depositato nella cancelleria di questa Corte in data 22 dicembre 2007 (cfr. la nota di deposito e di iscrizione a ruolo in pari data), con la conseguenza che esso è stato depositato oltre il predetto termine di venti giorni, scaduto il 19 novembre 2007 (lunedì);

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 16-09-2011, n. 34186 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, provvedendo sull’istanza di riesame proposta da M.M.G., in parziale accoglimento, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti dal g.i.p. del Tribunale di Brindisi con ordinanza dell’11 novembre 2010 con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio delle funzioni di collaboratore professionale sanitario alle dipendenze di enti pubblici.

Avverso l’affievolimento del regime cautelare ha proposto ricorso il Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, deducendo la manifesta illogicità della motivazione ed evidenziando che la decisione di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva sarebbe in netto contrasto con la gravità della condotta criminosa, ritenuta in vari passaggi della motivazione dallo stesso tribunale del riesame.

In particolare, nell’ordinanza impugnata, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, si da risalto alla "elevatissima intensità del dolo", desunta da molteplici circostanze, e ciò sarebbe in contraddizione, secondo i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari, con la decisione di sostituire gli arresti domiciliari con la riferita misura interdittiva.

Ha proposto ricorso pure la medesima M., allegando, quale unico motivo sub specie di erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, la circostanza che le assenze contestatele non avrebbero prodotto alcun danno economicamente apprezzabile per l’A.s.l. da cui dipende, in quanto ampiamente compensate dall’aver costantemente svolto mansioni non dovute senza mai richiederne il pagamento.

Conviene, in ordine logico, esaminare per primo quello proposto dalla L’argomento proposto deve essere disatteso poichè, va esclusa la possibilità di operare, ai fini della rilevanza penale della condotta, una compensazione fra gli emolumenti indebitamente percepiti risultando falsamente sul luogo del lavoro ed il lavoro straordinario non pagato. Infatti, non assume alcun rilievo, ai fini di escludere la sussistenza del reato di truffa, la circostanza che il truffatore sia creditore del truffato e che, tramite gli artifizi ed i raggiri, egli sia riuscito a procurarsi un profitto compensabile col proprio credito: l’elemento che qualifica il profitto come illecito, con conseguente consumazione del reato, è costituito dall’induzione in errore del disponente che, in assenza del raggiro, non avrebbe compiuto l’atto depauperativo del proprio patrimonio. a prescindere dalla circostanza che egli fosse obbligato – ad altro titolo – nei confronti del truffatore.

Il ricorso proposto dalla M. deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali ed alla pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Passando all’esame del ricorso del p.m., si deve rilevare che le doglianze dallo stesso rassegnate attengono unicamente al merito della decisione e non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

Tali vizio non ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di macroscopiche discontinuità logiche.

Il tribunale del riesame ha, in particolare, escluso il rischio di inquinamento delle prove, essendo stato ormai raggiunto un abbondante supporto probatorio a sostegno dell’accusa. La valutazione circa la ricorrenza dell’esigenza cautelare di specie trova fondamento nell’apprezzamento di merito sull’adeguatezza e la solidità del materiale probatorio acquisito e, pertanto, non è suscettibile di censure in sede di legittimità, se non negli stringenti limiti sopra rappresentati.

Il p.m. sostiene che il tribunale del riesame avrebbe sottovalutato il rischio di alterazione della genuinità della prova dichiarativa resa da alcuni dipendenti di una ditta di pulizia esterna alla struttura sanitaria, che hanno sostenuto di essere stati in condizione di soggezione rispetto al personale dipendente ed ai medici dell’A.s.l., tanto da non poter negare la "cortesia" di marcare il badge per loro conto. In realtà, tale atteggiamento reverenziale è stato indicato dagli stessi dichiaranti a parziale giustificazione della condotta agevolatrice da loro posta in essere, a suo tempo, a favore del personale strutturato dell’A.s.l.; non vi è, quindi, alcun argomento per inferire che quell’atteggiamento di compiacenza (piuttosto che di sudditanza psicologica) si perpetui tutt’oggi, in relazione alla prova assunta, e si traduca nel concreto rischio di alterazione della stessa.

Il tribunale del riesame ha invece affermato il rischio di reiterazione del reato, sottolineando la sistematicità della falsa marcatura del badge e la particolare accondiscendenza det prevenuta nei confronti di chiunque fra i dipendenti intendesse adottare la medesima condotta, nel quadro di una sorta di mercato di scambio di favori illeciti e di condotte agevolatrici reciproche. In ordine alla graduazione della misura cautelare, si è limitato ad un generico richiamo ai criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

Ma dal corpo dell’intera motivazione si ricava comunque che la condotta incriminata, pur se apostrofata in termini di gravità, evidentemente non è apparsa idonea a generare un allarme sociale talmente serio da giustificare l’adozione di una misura restrittiva della libertà personale: la circostanza che il reato si sia consumato nel contesto di un rapporto di prestazione d’opera alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica fa sì che per scongiurare la reiterazione del reato risulta sufficiente la recisione di quel rapporto mediante l’adozione della sola misura interdittiva.

Anche il ricorso del p.m. deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del p.m. Dichiara inammissibile il ricorso della M. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 03-10-2011, n. 35756

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza in data 19 gennaio 2006 del Tribunale di Perugia, appellata da A.B.S., condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 1.400 di multa in quanto responsabile dei reati, in continuazione tra loro, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (detenzione a fini di cessione a terzi di gr. 11 di hashish), artt. 337 e 582 cod. pen. (resistenza ai militari dei Carabinieri App. B.A. e Brig. D.R.G., cui cagionava lesioni personali); fatti accertati in Perugia il 31 gennaio 2004.

Osservava la Corte di appello che la responsabilità dell’imputato, quanto alla prima imputazione, derivava non solo dalla sua fuga all’arrivo delle forze dell’ordine e dal rinvenimento della dose di hashish gettata durante la fuga e di altro quantitativo trovato presso il suo domicilio, occultato in ovetti "Kinder", ma soprattutto dalle dichiarazioni di due consumatori di tale sostanza, N. E. e G.P., sentiti subito dopo il fatto, secondo cui essi, dopo avere contattato l’imputato per l’acquisto di hashish, avevano da lui ricevuto l’istruzione di attenderlo in un vicolo vicino, luogo in cui appunto l’imputato era stato sorpreso dalle forze dell’ordine.

Quanto alla resistenza e alle lesioni, i Carabinieri avevano riferito di essere stati colpiti da pugni e calci dell’imputato che tentava di sfuggire all’arresto; e tali dichiarazioni erano confermate dalle certificazioni mediche acquisite.

Non sussistevano poi ragioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto dei numerosi e anche specifici precedenti penali.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Donatella Panzarola, la quale deduce il seguenti motivi:

2.1. Non configurabilità della responsabilità penale in mancanza di prove circa la destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, non essendo rilevante nè il tentativo di fuga, nè il rinvenimento di parte della sostanza nell’abitazione, nè le dichiarazioni dei testimoni escussi, che non potevano essere considerati soggetti disinteressati, essendo essi stati sorpresi in compagnia dell’imputato.

2.2. Non configurabilità dell’elemento psicologico circa i reati di resistenza e lesioni personali, essendosi l’imputato limitato a divincolarsi, senza alcuna intenzione di opporre violenza ai pubblici ufficiali.

2.3. Eccessivo rigore nella determinazione della pena, in considerazione della modestia del fatto relativo alla sostanza stupefacente.

2.4. Vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, in relazione alle modalità dell’azione criminosa, che, se avevano condotto alla irrogazione di una pena prossima al minimo edittale, ben potevano far ritenere l’imputato, nonostante i suoi precedenti penali, meritevole di tale attenuante.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, in tutti i suoi aspetti è inammissibile.

2. Si censura la valutazione di destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente genericamente contestandosi la molteplicità di elementi obiettivi che sono stati considerati, nella ineccepibile valutazione dei giudici di merito, pienamente indicativi di essa (detenzione in strada di due distinte confezioni di hashish; contatto con consumatori; dichiarazioni confermative di questi ultimi; fuga;

rinvenimento di altra droga occultata in casa).

Quanto al reato dì resistenza, la violenta reazione dell’imputato è attestata non solo dai pubblici ufficiali, ma anche dalle certificazioni mediche acquisite.

La pena inflitta viene dal ricorrente contraddittoriamente ora ritenuta eccessiva (secondo motivo) ora prossima al minimo edittale (terzo motivo).

Quanto alle attenuanti generiche, non si vede sulla base di quali "modalità dell’azione" esse avrebbero dovuto essere riconosciute, per di più a fronte dei numerosi e anche specifici precedenti penali dell’imputato.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.