Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-03-2012, n. 5174 Coniugi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza del 29.5.2009 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato la cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto da F.P. con P.G., ha revocato l’assegnazione della casa familiare a quest’ultima (convivente con la figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente) e ha rigettato le domande a contenuto economico della moglie.

In riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha assegnato la casa familiare sita in (OMISSIS) a P.G. e ha rigettato la domanda di attribuzione di assegno divorzile proposta dalla medesima nei confronti dell’ex coniuge F.P..

Contro la sentenza di appello il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’intimata, la quale ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’assegnazione della casa familiare disposta in contraddizione con la revoca dell’assegno di mantenimento.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e formula (sebbene non richiesto ratione temporis ma qui trascritti per ragioni di sintesi) i seguenti quesiti:

"se la L. n. 898 del 1970, art. 6 n. 6 prevede la possibilità di porre a fondamento del provvedimento di affidamento della casa familiare la circostanza che vi sia un figlio convivente notevolmente maggiorenne e svolgente attività lavorativa, ritenendo uno stipendio di Euro 500,00 mensili (all’epoca) inidoneo per ritenerlo economicamente autosufficiente".

"se la suddetta interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 6 non si riveli in palese contrasto, rasentando un’ingiusta disparità di trattamento, tra genitori che in fase di separazione hanno figli minori di età e coloro che per averne anche di maggiorenni si vedono di fatto espropriati nel loro diritto di proprietà stante l’impossibilità del Giudice di decidere sulla frequentazione tra gli stessi e i figli alla luce delle rilevanti innovazioni di cui alla L. n. 54 del 2006 come sopra specificate dai comuni". 3.1. – Entrambi i motivi del ricorso principale esaminabili congiuntamente perchè connessi – sono infondati.

La L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, dispone che "l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole". Ha osservato la corte di merito che il primo giudice aveva erroneamente valorizzato in uno a quello economico, l’elemento anagrafico, ossia l’età di ventiquattrenne della ragazza convivente con la madre, età che di per sè non rileva ai fini dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, che permane fino a quando la prole non abbia raggiunto l’indipendenza economica (o sia stata avviata ad attività lavorativa con concrete prospettive in tal senso), ovvero finchè non sia provato che, posti nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autonomia, i figli non ne abbiano tratto profitto per propria colpa.

Del pari censurabili erano le considerazioni svolte dal primo giudice in merito alla ravvisata idoneità della somma che F.S. ricavava dall’attività lavorativa di impiegata part-time con contratto a progetto (pari a Euro 500,00 mensili) a consentirne l’autosufficienza economica, posto che una somma siffatta non può, nell’attuale situazione di recessione, ritenersi bastevole per sostenere le spese abitative e di mantenimento connesse ad una condizione di autonomia di vita.

La decisione impugnata – dunque – ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali enunciati dalla S.C. secondo i quali in materia di divorzio, anche nel vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10994 del 14/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010).

Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che non sia stato posto a carico del ricorrente alcun contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente essendo ciò dipeso da ragioni processuali (mancata riproposizione nelle conclusioni dell’atto di appello della richiesta di assegno per la figlia in relazione al quale era stato però formulato specifico motivo: v. sentenza impugnata a pag. 3).

Nè infine rileva l’età della, figlia maggiorenne perchè ciò che assume rilievo ai fini di cui all’art. 6, comma 6, cit. è la convivenza con il coniuge assegnatario e la condizione di non autosufficiente del figlio.

4.1.- Con il ricorso incidentale la resistente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e formula (sebbene non richiesto ratione temporis) i quesiti: "se la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e le successive modificazioni consentano l’assegnazione di assegno divorzile a titolo assistenziale in presenza di apprezzabile deterioramento della propria situazione economica ed in considerazione che il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio travolge qualsiasi efficacia delle determinazioni economiche assunte con la pronuncia di separazione;

Si eccepisce, comunque, omissione e contraddittoria motivazione rilevando come la Corte territoriale non solo non abbia tenuto in alcuna considerazione il più volte indicato evento dell’intervenuto licenziamento della figlia convivente S. e dell’ulteriore documentazione comprovante l’assenza di reddito sostanziale della P., ma anche della palese contraddizione emergente nella parte motiva circa la non assolutamente provata sussistenza di somme ricavate da una presunta, consolidata attività di collaboratrice domestica, circostanza smentita dall’allegata documentazione". Deduce che le sue condizioni finanziarie si sono aggravate con il licenziamento della figlia S. avvenuto nel febbraio 2009 e che tuttora permane la sua condizione di disoccupata. Il F. non ha fornito prove contrarie.

Deduce l’assoluta legittimità della richiesta di riconoscimento di assegno divorzile quantomeno sotto il profilo di una conferma del modesto importo già sancito in precedenza o nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla prima decisione e con l’aggiunta della quota spettante per il mantenimento della figlia S..

4.2.- Il motivo è infondato perchè la corte di merito, con adeguata e logica giustificazione, ha accertato che non sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’appello della P. in relazione all’assegno divorzile, non avendo l’appellante dimostrato l’asserita notevole riduzione delle somme che essa ricavava dall’attività di collaboratrice domestica – mentre difettava qualsiasi riscontro anche in ordine alla deduzione dalla medesima formulata con riferimento all’attività lavorativa che l’ex coniuge avrebbe continuato a svolgere dopo la cessazione di quella precedente, risalente all’aprile del 2006; circostanze valutate in uno con quella afferente il vantaggio economico correlato al godimento della casa coniugale confermatole con la decisione.

La corte di merito, poi, ha applicato correttamente il principio per il quale "in sede di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, occorre tenere conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione" (Sez. 1, Sentenza n. 26197 del 28/12/2010). Le censure, poi, presuppongono una inammissibile rilettura degli atti processuali.

5.- Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale compensando le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 06-12-2011, n. 2284

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Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato a mezzo posta in data 1718/12/2007 e depositato in data 14/1/2008, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale è stato comunicato l’esito della procedura di stabilizzazione del personale che, alla data del 31/12/2005, avesse prestato servizio presso la sala operativa SORIS della protezione civile o per attività connesse alla medesima, ai sensi dell’art. 4, c. 8, l.r. n. 16/2006.

Espone:

– che in data 25/8/2006 è stato pubblicato nella G.u.r.s. l’avviso per la ricognizione del personale avente i requisiti prescritti dalla norma citata, interessati alla stabilizzazione;

– che alcuni dei 93 soggetti che hanno presentato la dichiarazione di interesse sono stati poi convocati per partecipare ad una successiva selezione, mentre altri sono stati esclusi tenuto conto della natura del servizio prestato;

– che dopo molti mesi ha conosciuto l’esito della selezione ed ha saputo di non essere stato contrattualizzato per non essere risultata "in possesso dei requisiti previsti dalla normativa citata".

Deduce l’illegittimità degli atti impugnati per:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, c. 8, l.r. n. 16/2006 e delle previsioni del bando – Eccesso di potere per arbitrio – Disparità di trattamento – Difetto dei presupposti – Travisamento dei fatti – Difetto di motivazione, atteso che, in virtù dell’art. 4, c. 8, l.r. n. 16/06, l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto stabilizzare tutto il personale in possesso dei requisiti prescritti dalla legge che aveva manifestato il proprio interesse all’assunzione, senza indire alcuna procedura selettiva;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Eccesso di potere – Disparità di trattamento, atteso che non sono stati predeterminati e pubblicizzati, né lo svolgimento della selezione, né i criteri per la valutazione dei candidati;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 117, c. 2, lett. m), Cost. e 22 l. n. 241/90 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. – Eccesso di potere per difetto di motivazione, atteso che stante il diniego del diritto di accesso esercitato con riferimento agli atti della procedura, non è dato conoscere il motivo dell’esclusione dalla procedura di cui trattasi;

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/90, come recepiti dalla l.r. n. 10/91, atteso che la p.a. ha omesso di comunicare l’avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di cui trattasi.

Si è costituita in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 181/2008 è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame.

In sede di riesame l’Amministrazione ha confermato il giudizio già espresso.

Avverso detto provvedimento sono stati proposti motivi aggiunti lamentando con un unico motivo:

Eccesso di potere per elusione dell’ordinanza cautelare, atteso che il riesame è stato affidato alla stessa Commissione che aveva emesso il primo giudizio.

E’ stata altresì proposta domanda di risarcimento del danno.

Con ordinanza n. 225/2010 sono stati disposti incombenti istruttori ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati.

Si sono quindi costituiti in giudizio alcuni dei controinteressati citati depositando memorie e documenti.

Con successivo atto notificato in data 1/7/2011 e depositato in data 21/7/2011 la ricorrente ha proposto nuovi motivi aggiunti avverso gli atti in epigrafe indicati relativi al procedimento per la stabilizzazione del personale di cui trattasi.

Lamenta la Violazione degli artt. 3, c. 2, 6 e 11 d.p.r. n. 487/94 relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi, atteso che i candidati non sono stati informati del contenuto della prova selettiva, né delle materie oggetto delle prove, non sono stati convocati almeno quindici giorni prima, né i membri della Commissione hanno fornito alcuna dichiarazione preventiva circa l’insussistenza di situazioni di incompatibilità.

Sono quindi intervenuti volontariamente in giudizio alcuni dei soggetti esclusi dalla procedura di selezione per chiedere l’accoglimento del ricorso.

Si è altresì costituito in giudizio il sig. M.D.S. chiedendo di essere estromesso dal giudizio.

All’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011, uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Rileva pregiudizialmente il Collegio l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum in quanto non notificato alle parti del giudizio (v. art. 50 c.p.a.).

2. Ritiene il Collegio che sia preliminare ed assorbente l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso principale (e, per l’effetto, dei motivi aggiunti) sollevata dalla difesa dei controinteressati in ragione della mancata tempestiva impugnazione, in particolare, del d.d.g. 28/9/2007, n. 635, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla selezione di cui trattasi.

Detta eccezione, ad avviso del Collegio, è fondata.

Invero, costituiscono ius receptum i seguenti principi:

– la graduatoria finale di una procedura selettiva per l’assunzione di un impiego pubblico non costituisce conseguenza necessaria e inevitabile dell’atto contenente il provvedimento di esclusione dalla procedura stessa, ovvero il giudizio negativo relativo alle prove svolte, ma implica nuove ed autonome valutazioni, che tengono conto della posizione di tutti i concorrenti; ciò comporta che l’atto di approvazione della graduatoria non è soggetto a caducazione automatica in caso di accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione o il giudizio negativo;

– nelle ipotesi in cui, al momento della proposizione del ricorso, sia già intervenuto il provvedimento di approvazione della graduatoria della selezione, occorre impugnare, unitamente al provvedimento di esclusione o al giudizio negativo, anche il provvedimento finale della selezione, a pena di inammissibilità;

– la graduatoria finale di merito non costituisce un atto soggetto a notifica individuale, in mancanza della quale opera, come è noto, il dies a quo sussidiario del giorno della acquisita piena conoscenza dell’atto, ma costituisce un atto sottoposto a forme di pubblicità legale aventi efficacia di piena conoscibilità per i diretti interessati dall’atto, anche agli effetti del decorso del termine di decadenza per il ricorso giurisdizionale.

Orbene, nel caso di specie, già all’epoca della proposizione del ricorso principale era stata approvata la graduatoria finale della selezione con d.d.g. 28/9/2007, n. 635.

Di ciò parte ricorrente non poteva quindi non essere già edotta all’epoca della proposizione del ricorso principale.

Parte ricorrente ha sostenuto la tempestività dell’impugnativa (effettuata solo con il secondo ricorso per motivi aggiunti in data 121/7/2011) sul rilievo che essa si sarebbe resa possibile solo a seguito del deposito, da parte di alcuni controinteressati, degli atti della procedura, peraltro negati alla parte ricorrente in sede di accesso.

È tuttavia agevole obiettare che la prova dell’esistenza della citata graduatoria è stata fornita dalla stessa parte ricorrente nel momento in cui, in data 27/8/2008, ha depositato in giudizio copia della nota della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 27694 del 10/6/2008 che individua espressamente il d.d.g. n. 635/2007 quale provvedimento di approvazione degli atti finali della procedura di selezione di cui trattasi (peraltro versato in atti dall’Avvocatura erariale in data 14/1/2011).

Del tutto irrilevante poi la circostanza che la p.a. non abbia riscontrato l’istanza di accesso presentata da parte ricorrente, atteso che detta parte ha omesso di avvalersi dei rimedi previsti dall’ordinamento ai sensi dell’art. 25 l. n. 241/90.

Segue da ciò l’inammissibilità del ricorso proposto.

3. Osserva, ad abundantiam, il Collegio che le censure dedotte sono comunque infondate nel merito, atteso che:

– l’art. art. 4, c. 8, l.r. n. 16/2006, non riconosce alcun diritto alla stabilizzazione, ma dà all’Amministrazione la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale, nel presupposto imprescindibile che sussistano vacanze in organico e che siano rispettati i vincoli di bilancio, da ciò discende la legittimità della determinazione di avviare la procedura di selezione del personale entro un predeterminato limite numerico (30 unità), nell’ambito delle risorse disponibili;

– risulta dalla produzione documentale in atti che i criteri per la valutazione dei candidati sono stati determinati prima (v. verbale n. 9 del 24/7/2007) dell’espletamento della prova avvenuta in data 31/7/2007 e 13/9/2007;

– il motivo dell’esclusione dalla procedura di cui trattasi risulta evidentemente noto alla parte ricorrente (mancanza del requisito di servizio) avendo proposto apposita censura;

– nessun obbligo di comunicazione relativo all’avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di cui trattasi sussisteva in capo alla p.a. regionale, atteso che il procedimento è iniziato su istanza della stessa parte ricorrente;

– l’ordinanza cautelare non imponeva che il riesame fosse posto in essere da una diversa commissione;

– sono inammissibili le censure dedotte con i secondi motivi aggiunti in quanto, in parte, aventi ad oggetto supposti vizi procedimentali della selezione che avrebbero potuto essere tempestivamente dedotti sin dalla proposizione del ricorso principale e per il resto, sprovvisti di prova, quanto alla dichiarata sussistenza del requisito di servizio per l’accesso alla selezione di cui trattasi.

4. Segue dalle considerazioni che precedono che il ricorso principale e, per l’effetto, quelli per motivi aggiunti, devono essere dichiarati inammissibili.

Atteso il diverso esito del giudizio rispetto alla fase cautelare, ritiene il Collegio che sussistano le eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c., per disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese e degli onorari del giudizio.

Nulla per le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sede di Palermo, Sezione terza, definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe indicato:

1) dichiara inammissibile l’atto di intervento di P.S., B.M.C., S.F. e L.P.M.;

2) dichiara inammissibili il ricorso principale e quelli per motivi aggiunti;

3) compensa tra le parti costituite le spese del giudizio;

4) nulla dichiara quanto alle spese dei controinteressati non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 28-12-2011, n. 6909 U. S. L. inquadramento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il signor R. R. impugna la sentenza n. 252/2011 del T.A.R. della Puglia, Sezione di Lecce, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso diretto all’annullamento della nota prot. n. A/1/8932/19536 del 24.08.1998 e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare di ogni provvedimento, anche se di estremi ignoti, relativo all’inquadramento dell’appellante nel IV livello retributivo rispetto al V precedentemente riconosciuto. Contestualmente ne chiede anche la sospensione in via cautelare.

2. – La sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso è motivata dalla mancata tempestiva impugnativa dell’atto di inquadramento risalente all’aprile 1991.

3. – Avverso questa sentenza l’appellante deduce due motivi di appello.

3.1. – Il primo motivo di appello concerne l’omessa applicazione dell’articolo 73, comma 3, per non avere il Collegio né indicato in udienza la questione di inammissibilità del ricorso – che la parte resistente non ha sollevato – né assegnato un termine alle parti per contro dedurre;

3.2. – Il secondo motivo riguarda la violazione dell’art. 41 c.p.a., non avendo l’interessato – prima della comunicazione della nota impugnata in primo grado – mai avuto conoscenza della determinazione della P.A. di ricollocarlo al IV livello retributivo. Non si sono perciò determinate le condizioni previste dall’art. 41 del c.p.a. sopra richiamato perché decorressero i termini per l’impugnazione dell’atto iniziale. Risulta perciò infondato il presupposto posto a fondamento della sentenza di inammissibilità del ricorso.

4. – Con ordinanza collegiale 14 ottobre 2011, n. 5544, questa Sezione ha chiesto di acquisire il fascicolo del primo grado di giudizio, con la copia degli atti impugnati e, ove disponibili, di altri atti a vario titolo rilevanti, nonché il verbale d’udienza per l’esame della eccezione procedurale sollevata con riferimento all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 73, comma 3, c.p.a..

5. – La causa, sussistendo i presupposti per la decisione in forma semplificata, è stata introitata all’udienza del 16 dicembre 2011.

6. – Acquisiti gli atti richiesti con la precedente ordinanza istruttoria, il Collegio ha verificato che:

– quanto all’atto da impugnare in primo grado, al fascicolo risulta allegata la comunicazione agli uffici del direttore della U.S.L., che stabilisce il passaggio del ricorrente dal quinto al quarto livello retributivo, che, salvi ulteriori elementi allo stato non reperibili, risulta priva di data e di qualsiasi altro segno che ne consenta la contestualizzazione e, che, in particolare, consenta di accertare se essa sia stata comunicata all’interessato;

– dal fascicolo di primo grado non emerge che sia stata sollevata dalla parte resistente la questione di inammissibilità posta a fondamento della sentenza di rigetto del T.A.R.;

– dal verbale di udienza non risulta l’avviso alle parti dell’intenzione del giudice di sollevare d’ufficio la medesima questione ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del c.p.a..

7. – Sulla base dell’istruttoria svolta, il Collegio, senza entrare nel merito della causa, giudica fondato il primo motivo di appello per la violazione dell’articolo 73, comma 3. Non essendo stata sollevata dalla parte resistente, la questione relativa alla mancata impugnazione dell’atto originario -posta a fondamento della sentenza- è stata rilevata d’ufficio. Tuttavia, non risulta dal verbale di udienza il prescritto avviso alle parti, né, con successiva ordinanza, è stato dato termine alle parti per depositare proprie memorie, come prevede il medesimo articolo 73 del c.p.a. a tutela del diritto di difesa.

8. – La sentenza va pertanto annullata e la causa va rimessa, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., al primo Giudice.

9. – Ogni statuizione sulle spese processuali anche del presente grado di giudizio è demandata al Giudice del rinvio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza e rimette la causa al primo Giudice, che deciderà anche sulle spese della presente fase.

Ordina che a cura della segreteria la presente sentenza sia trasmessa al T.A.R. per la fissazione dell’udienza di merito con priorità ai sensi dell’art. 105, comma 3, cod. proc. amm.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-10-2011) 13-12-2011, n. 46239

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22 febbraio 2011 la corte di appello di Messina dichiarava inammissibile la richiesta di revisione formulata da C.G., ritenendo che la stessa riproducesse esattamente le argomentazioni già avanzate dal fratello C.S. in altra istanza di revisione presentata nello stesso procedimento e contro la stessa sentenza, nel quale anche quest’ultimo era stato condannato alla pena dell’ergastolo per le stesse imputazioni e cioè per gli omicidi commessi durante la cosiddetta strage di (OMISSIS). Per tale motivo l’ordinanza della Corte di appello era motivata integralmente con rinvio per relationem alla precedente ordinanza della stessa corte del 2 aprile 2008.
Con due distinti atti propongono ricorso per cassazione sia C. G., sia il suo difensore.
C.G. si lamenta dell’erronea valutazione delle prove e della loro manipolazione da parte dei pubblici ministeri del processo, nonchè delle numerose incongruità nelle deposizioni testimoniali, insistendo per l’ammissibilità della revisione.
Il difensore svolge un ricorso più tecnico, evidenziando la violazione degli artt. 629 e 634 c.p.p., nonchè il difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza di inammissibilità impugnata.
In particolare, lamenta la difesa che la Corte d’appello, motivando per relationem, non abbia allegato l’ordinanza precedente del 2 aprile 2008, nonostante la dichiarazione di allegazione contenuta nel provvedimento; sostiene che in tal caso la motivazione per relationem sia invalida e pertanto che il provvedimento debba essere annullato.
Il Procuratore Generale della corte di cassazione ha concluso in conformità con la difesa, rilevando che il ricorso alla motivazione per relationem non appare corretto in quanto il provvedimento precedente, cui si fa rinvio, non risulta allegato al provvedimento di inammissibilità, oggi impugnato, notificato al ricorrente.
Con successiva memoria del 16.09.2011 il difensore ha insistito per la ingiustizia della sentenza della quale si chiede la revisione, facendo presente che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto le nuove prove proposte identiche a quelle già presentate in altro ricorso dal fratello del ricorrente e lamentando la mancata verifica della potenzialità dei nuovi elementi a porre in crisi la stabilità della cosa giudicata.

Motivi della decisione

Il ricorso presentato personalmente da C.G. solleva questioni che non meritano di essere prese in considerazione, in quanto generiche e senza che vi sia un riferimento specifico ai motivi di revisione di cui all’art. 630 c.p.p., sollecitando di fatto una diversa valutazione delle prove già assunte ed oggetto di valutazione nelle sentenze di condanna.
Il ricorso proposto dal difensore nell’interesse del suo assistito è invece fondato; la mancata allegazione del provvedimento cui si fa rinvio integrale costituisce violazione dell’obbligo di motivazione, dal momento che – non essendo il provvedimento nella disponibilità del ricorrente – egli non è in grado di conoscere i motivi per i quali il ricorso viene ritenuto inammissibile.
Il provvedimento deve dunque essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p. (Reggio Calabria). Il giudice di rinvio, nel formulare il proprio giudizio, si atterrà ai principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui "La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:
1) – faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione" (Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 Ud. (dep. 21/09/2000) Rv. 216664;
massime successive conformi Sez. 3, Sentenza n. 2727 del 10/07/2000 Cc. (dep. 25/09/2000) Rv. 217008; Sez. 1, Sentenza n. 41375 del 12/09/2001 Cc. (dep. 17/11/2001) Rv. 220077; Sez. 1, Sentenza n. 15418 del 12/04/2002 Ud. (dep. 23/04/2002) Rv. 221941; Sez. 3, Sentenza n. 41529 del 05/11/2002 Cc. (dep. 12/12/2002) Rv. 223046;
Sez. 4, Sentenza n. 34913 del 25/06/2002 Cc. (dep. 17/10/2002) Rv.
223434; Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 27/11/2002 Ud. (dep. 17/01/2003) Rv. 223294; Sez. 5, Sentenza n. 39219 del 29/09/2003 Cc. (dep. 17/10/2003) Rv. 226786; Sez. U, Sentenza n. 45189 del 17/11/2004 Cc. (dep. 23/11/2004) Rv. 229246; Sez. 4, Sentenza n. 4181 del 14/11/2007 Cc. (dep. 28/01/2008) Rv. 238674). Per tali motivi i ricorsi, unitariamente considerati, meritano accoglimento.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.