Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2010) 13-01-2011, n. 641 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Lecce confermava quella del tribunale della medesima città in data 3.6.08 che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui all’art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b). Deduce in questa sede il ricorrente:

1) inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 50, 178 407 c.p.p.; contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza. Al riguardo rileva che era stata eccepita in entrambi i giudizi di merito l’inutilizzabilità del sequestro e degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine del 13 marzo 2005.

Ciò in quanto l’originaria iscrizione a carico dell’odierno ricorrente era avvenuta in data 26 luglio 2004 e non era stata chiesta una proroga delle indagini alla scadenza del termine;

2) mancata assunzione di prova decisiva, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza si rileva al riguardo la mancata rinnovazione del dibattimento mediante l’escussione dei testi in quanto necessaria all’accertamento dell’epoca in cui le opere erano state effettivamente realizzate;

3) inosservanza dell’erronea applicazione delle norme penali in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.; contraddittorietà e il illogicità della sentenza.

Motivi della decisione

Va anzitutto rilevato che alla data odierna il reato è prescritto.

Il ricorso non può essere ritenuto manifestamente infondato quantomeno in ordine al primo motivo a proposito del quale si deve tuttavia rilevare che appare corretta la risposta del giudice di merito che ha ritenuto legittimo l’operato del PM per avere proceduto alla duplice iscrizione. E ciò in quanto la prima, quella del 26 luglio 2004, era avvenuta in base alla sola effettuazione dello scavo e che quella successiva del 28 luglio 2005 era dipesa dalla nuova notizia di reato riguardante questa volta l’avvenuta ultimazione dell’immobile.

Non sussistono, tuttavia, le condizioni indicate dall’art. 129 c.p.p..

La decisione sul punto si conforma, infatti, a quanto già affermato da questa Corte e, cioè, che nel corso delle indagini preliminari il P.M. – salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento di circostanze aggravanti – deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall’art. 335 cod. proc. pen., quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall’art. 405 cod. proc. pen. decorre in modo autonomo, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009 Rv. 246525).

La sentenza deve essere annullata pertanto senza rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato residuo estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 01-02-2011, n. 3604 Persona offesa

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27/4/2010, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Catanzaro, in data 5/10/2009, concedeva a Z.S.T., condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa per i reati di rapina aggravata e tentata estorsione, la sospensione condizionale della pena inflitta, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di attendibilità della deposizione della persona offesa, C.C., e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta, di cui disponeva la sospensione condizionale. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente sollevando tre motivi di gravame con il quali deduce:

1) Vizio della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 629 c.p.. Al riguardo si duole che la Corte abbia ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa con una motivazione apodittica, senza sottoporre tali dichiarazioni ad un più penetrante giudizio critico. Inoltre, per quanto riguarda l’estorsione contesta la sussistenza del requisito della minaccia, dolendosi che l’allusione alle minacce implicite non appariva risolutiva;

2) Vizio della motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 69 c.p., dolendosi del giudizio di equivalenza confermato dalla Corte d’appello;

3) Vizio della motivazione in relazione all’art. 62 c.p., n. 4.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo, occorre considerare che secondo l’insegnamento di questa Corte: "in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa dal reato, che ha sicuramente interesse verso l’esito del giudizio, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori, talchè essa può essere assunta, da sola, come fonte di prova, unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7241 del 26/04/1994 Ud. (dep. 23/06/1994) Rv. 198323).

Occorre considerare, inoltre, che trattandosi di una doppia conforme, la sentenza appellata e quella di appello, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico – giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco; Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud.

29/9/1995), Rv. 203073, Baldini).

Nel caso di specie la valutazione dell’attendibilità del narrato della persona offesa è stata effettuata compiutamente dal giudice di prime cure che ha riscontrato sia la credibilità soggettiva della denunziante, sia la coerenza logica della narrazione, sia la sussistenza di un riscontro esterno (fol. 4 e 5). Le valutazioni sul punto del giudice del merito, essendo fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logici, non sono censurabili in questa sede.

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti. La Corte territoriale ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa nei motivi d’appello con motivazione congrua, argomentando specificamente sulla gravità del fatto caratterizzato dall’uso di una pistola a tamburo.

Ad identica conclusione deve pervenirsi per le censure sollevate con il terzo motivo, in quanto la Corte territoriale ha congruamente argomentato circa le ragioni che escludono l’applicazione dell’attenuante del minimo pregiudizio patrimoniale, con motivazione congrua, insuscettibile di censura in questa sede.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 14-02-2011, n. 387 Stranieri

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Lo straniero ricorre avverso il provvedimento col quale la Questura di Siracusa ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui era già titolare, ritenendo insufficiente, ai fini della conversione di detto titolo in permesso di soggiorno per rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la sola circostanza che l’interessato esibisse un nuovo contratto di lavoro.

Con ordinanza n. 470/2007 l’istanza cautelare veniva accolta dalla seconda sezione di questo Tar, per ritenuta sussistenza dei presupposti di legge.

Il Cga, con ordinanza n. 650/2007, riformava la decisione di prime cure, rilevando l’insussistenza dei presupposti per la trasformazione del rapporto di lavoro da stagionale a rapporto di lavoro a tempo determinato, richiamando gli artt. 24/4 del testo unico n. 286/1998 e 38 del DPR n. 394/1999.

Il collegio ritiene di seguire l’orientamento espresso dal giudice d’appello, che condivide, e che ha già seguito in precedenti decisioni (v., fra altre, la sentenza 12.03.2010 n. 610).

In base alla vigente normativa (artt. 24 del d.lgs. n. 286/1998 e 38 del D.P.R. n. 349/1999), l’autorizzazione al lavoro stagionale è caratterizzata dalla provvisorietà dell’impiego in funzione delle esigenze di manodopera del settore agricolo; al termine del periodo lavorativo e, quindi, alla scadenza del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale attraverso un rinnovo automatico del titolo di soggiorno. Solo rientrando nel suo paese acquisisce il diritto di precedenza nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ottenendo così, al secondo ingresso in Italia, la conversione del permesso di soggiorno da lavoro subordinato stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, titolo quest’ultimo rinnovabile in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

non è, pertanto consentito il rinnovo automatico del titolo di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, dovendo il lavoratore interessato seguire la più complessa procedura specificata nell’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 286/98 e nell’art. 38, comma 7, D.P.R. n. 394/99.

Occorre al riguardo rilevare che l’operatività della disposizione di cui all’art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 349/1999 non concerne la sola ipotesi in cui il rapporto di lavoro stagionale cessi effettivamente alla scadenza del periodo massimo previsto (nove mesi), in quanto il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è automaticamente rinnovabile neanche nell’ipotesi in cui il soggetto interessato, alla scadenza del rapporto stagionale, sia in possesso di un nuovo contratto di lavoro della stessa tipologia e neppure per attesa occupazione in caso di perdita del posto di lavoro ex art. 5, comma 1, e art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998.

Nella fattispecie in esame, è pacifico che il ricorrente ha fruito di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, né egli ha comprovato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente per la conversione del titolo posseduto in permesso per lavoro subordinato.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Sussistono tuttavia ragioni di integrale compensazione delle spese di giudizio, sia in relazione alla ridotta attività difensiva dell’amministrazione sia in relazione all’accoglimento dell’istanza cautelare in primo grado.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-05-2011, n. 9714 Buona fede

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29 ottobre 2007, la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame svolto da A.A. contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla spa Poste Italiane volto alla declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare inflitta.

2. La Corte territoriale puntualizzava che si verteva in tema di inosservanza del sistema di consegna della corrispondenza detta ad areole, in base al quale il singolo operatore è tenuto alla consegna non solo della corrispondenza della zona di sua competenza, ma anche, in quota, della corrispondenza di altra zona ricompresa nel medesimo raggruppamento di zone (areola), in caso di assenza dell’operatore assegnato a quella zona, e che il rifiuto di compiere la parte della prestazione riferibile alla sostituzione di altro collega fosse ingiustificato malgrado il riferimento all’agitazione COBAS alla quale il lavoratore intendeva aderire.

3. La Corte, a sostegno del decisum, escludeva la violazione procedimentale per mancata audizione del lavoratore, L. n. 300 del 1970, ex art. 7 sul presupposto che non esistesse un diritto di essere ascoltato sul posto e nell’orario di lavoro anzichè presso l’ufficio del contenzioso dell’azienda; riteneva, inoltre, legittima la sanzione disciplinare inflitta sui seguenti presupposti:

– a) il rifiuto di compiere solo la parte della prestazione riferibile al collega assente, con l’effettuazione per il resto della normale prestazione, non poteva ritenersi sciopero, ma modifica dell’organizzazione del lavoro, di competenza del datore di lavoro;

– b) l’assenza di rilievi negativi della Commissione di garanzia rispetto alle iniziative del sindacato Cobas era ininfluente nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore;

c) il rifiuto di eseguire la prestazione era confermato dal complessivo atteggiamento del lavoratore, con la mancata presentazione presso l’Ufficio del personale per essere sentita, rivelatrice di un’aprioristica presa di posizione;

– d) la sanzione era proporzionata alla condotta.

4. Infine, la Corte di merito riteneva infondato l’appello incidentale sulla compensazione delle spese di primo grado, attesi i precedenti non univoci sulla questione.

5. A. ricorre per cassazione articolando quattro motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso eccependo inammissibilità e infondatezza del ricorso, Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

6. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2106,1175,1375 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 116 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la Corte di merito denegato il diritto dei lavoratori di essere ascoltati a difesa sul posto e nell’orario di lavoro. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se costituisca lesione del diritto di difesa disporre l’audizione in sede disciplinare, richiesta dalla dipendente con l’assistenza del rappresentante sindacale, in luogo diverso da quello della prestazione lavorativa e al di fuori dell’orario contrattuale, sì da rendere gravoso l’esercizio del diritto, violando i principi generali, essendo il potere disciplinare interno al rapporto di lavoro.

7. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 40 Cost. e della L. n. 146 del 1990, artt. 1, 2, 4, 12, 13 e 14 (art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la Corte di merito denegato il legittimo esercizio del diritto di sciopero, nonostante l’adesione del lavoratore allo sciopero, e l’esclusiva competenza della sola Commissione di garanzia ad infliggere sanzioni disciplinari. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "in tema di sciopero nei servizi essenziali ed in particolare in quello dei dipendenti di Poste italiane, attinente alla libertà di comunicazione, assoggettato alla normativa di regolamentazione, per sciopero deve intendersi ogni forma di azione sindacale comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per tutti gli utenti, ciò valendo anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario o considerato aggiuntivo e, in ogni caso, l’esercizio del potere disciplinare relativo all’astensione dal lavoro collettiva è di esclusiva competenza della Commissione di garanzia che eventualmente delibera e prescrive al datore di lavoro la sanzione, con la conseguenza che, nel caso di specie, sussiste l’abuso del potere disciplinare da parte di Poste italiane". 8. Con il terzo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’accordo collettivo 29 luglio 2004 ( art. 360 c.p.c., n. 3) per più profili inerenti al "canone letterale dell’intenzione dei contraenti" (così nel ricorso) e al tenore letterale dell’accordo, e vizio di motivazione indicando come fatto controverso e decisivo oggetto del vizio di motivazione lo sciopero così come proclamato e il contenuto della prestazione.

9. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 2104, 2150, 2106 c.c. e vizio di motivazione deducendo, riconnettendosi al primo motivo di censura, che la mancata presenza all’audizione disciplinare fissata in tempo extralavorativo non escludeva la buona fede del lavoratore nell’aver agito nell’apparenza di uno sciopero del tutto legittimo. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale, in sintesi, si chiede alla Corte di dire se debba escludersi la responsabilità disciplinare da inadempimento, per assenza di qualsiasi elemento colposo a carico del lavoratore che abbia aderito all’astensione dalla prestazione lavorativa ritenuta dallo stesso datore di lavoro sciopero e come tale comunicata per iscritto pubblicamente, senza alcuna riserva.

10. I motivi devono essere trattati congiuntamente per la loro logica connessione.

11. Come già ritenuto da questa Corte in altre controversie in parte sovrapponibili al presente giudizio, con decisione alla quale il Collegio intende uniformarsi (v. Cass. 547/2011), la prima questione, in ordine logico sistematico, è quella di stabilire se l’astensione dal lavoro di cui si tratta rientri o meno nel concetto di sciopero.

Ciò perchè se il comportamento dei lavoratori che hanno aderito all’astensione proclamata dal Cobas è una forma di sciopero, la sanzione disciplinare è illegittima, in quanto lo sciopero è un diritto costituzionalmente sancito e il suo esercizio sospende il diritto al corrispettivo economico, ma rende immune il comportamento da sanzioni. Se, al contrario, non è sciopero, il rifiuto della prestazione costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali e l’applicazione della sanzione disciplinare è legittima.

12. Invero, non esiste una definizione legislativa dello sciopero. I lineamenti del concetto sono stati individuati sul piano giuridico tenendo conto della storia e delle prassi delle relazioni industriali. Peraltro, la stessa dottrina che chiede all’interprete questa attenzione al dato storico-sociologico ed una particolare duttilità ermeneutica, al tempo stesso precisa che non può essere definita sciopero ogni manifestazione di lotta che i soggetti agenti designino come tale.

13. Lo sciopero si risolve, nei fatti, nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. La mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita "minima unità tecnico temporale", al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in un’erogazione di energie senza scopo.

14. In tale logica, la giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, riportò entro la nozione di sciopero anche la mancata prestazione del lavoro straordinario (Cass., 28 giugno 1976, n. 2480).

L’astensione anche in questo caso ha una precisa delimitazione temporale e concerne tutte le attività richieste al lavoratore.

15. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. E’ il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e pertanto illegittimo dalla giurisprudenza (Cass., 28 marzo 1986, n. 2214).

16. Il rifiuto di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo, non è astensione dal lavoro straordinario, nè astensione per un orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute. Situazione assimilabile a quella del c.d. sciopero della mansioni perchè, all’interno del complesso di attività che il lavoratore è tenuto a svolgere, l’omissione concerne un aspetto specifico di tali obblighi.

17. L’astensione, pertanto, non può essere qualificata sciopero e resta un mero inadempimento parziale della prestazione dovuta. Di conseguenza, la sanzione disciplinare non è illegittima.

18. Questa conclusione non solo è in linea con le coordinate generali prima tracciate, ma anche con la specifica giurisprudenza di legittimità sull’argomento: Cass. 25 novembre 2003, n, 17995, occupandosi di una situazione analoga, concernente il sistema di sostituzioni entro l’ambito della c.d. areola (antecedente dell’area territoriale nell’organizzazione delle Poste), ha affermato che il rifiuto di effettuare la sostituzione del collega assente, è "rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni, legittimamente richiedibili al lavoratore" e "non costituisce esercizio del diritto di sciopero", con la conseguenza che deve escludersi l’antisindacalità della scelta datoriale di applicare una sanzione disciplinare.

19. Escluso, pertanto, che si sia trattato, nella specie, di esercizio del diritto di sciopero, tutte le altre censure correlate all’esercizio del diritto di sciopero, sollevate da parte ricorrente, rimangono assorbite.

20. La seconda questione da affrontare concerne il rapporto con le determinazioni della Commissione di garanzia e l’eventuale esclusiva competenza disciplinare della predetta Commissione.

21. Anche per tale profilo il Collegio ritiene di uniformarsi ai recentissimi specifici precedenti, in particolare Cass. 548/2011. Si è già detto del perchè l’astensione in esame non costituisce esercizio del diritto di sciopero. Deve aggiungersi che la nozione di sciopero proposta dal ricorrente non è condivisibile, perchè non può definirsi sciopero ogni astensione sindacale che comporti una riduzione del servizio. Nè, invero, lo sciopero si caratterizza per il fatto che determina un danno per gli utenti. Questo può essere un effetto collaterale, ma non è elemento costitutivo dello sciopero;

molti scioperi non danneggiano gli utenti.

22. La definizione di sciopero proposta dal ricorrente invero richiama l’espressione usata dalla Commissione di garanzia nel provvedimento del 7 marzo 2002 allegato al ricorso, che peraltro non si occupa delle astensioni contro l’accordo sulle aree territoriali, che del resto è del 2004, bensì in generale degli scioperi dei dipendenti delle Poste. In ogni caso, tale provvedimento non incide sulla soluzione delle questioni oggetto di questa controversia.

23. Nel delineare il suo campo di applicazione, la delibera precisa che "la presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per tutti gli utenti". Ed aggiunge che si applica anche al caso di astensione dal lavoro straordinario.

24. La Commissione, con tali espressioni, si prefiggeva solo, nella sua ottica specifica, di limitare le conseguenze di azioni sindacali implicanti danni per l’utenza, siano o non siano qualificabili come sciopero. Qualora si tratti di azioni qualificabili come sciopero varranno le esenzioni dal diritto comune dei contratti derivanti dall’art. 40 Cost.. Al contrario, in caso di azioni estranee a tale ambito, l’esenzione non opererà e si applicheranno le regole civilistiche ordinarie in materia di inadempimento delle obbligazioni prima esaminate. L’intervento della Commissione di garanzia non incide su questo ordine di conseguenze, nè, in caso di inadempimento della prestazione non qualificabile come sciopero, incide sul potere disciplinare del datore di lavoro.

25. La terza questione che il Collegio è chiamato ad affrontare concerne le modalità per l’esercizio del diritto di difesa in sede disciplinare ed, in particolare, se il diritto di difesa del lavoratore debba essere garantito sul posto e nell’orario di lavoro.

26. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che la specifica garanzia della previa audizione a difesa opera non già indistintamente, ma solo se il lavoratore abbia espressamente chiesto di essere sentito (Cass. 4435/2004). Formulata la richiesta, la previa audizione costituisce indefettibile presupposto procedurale che legittima l’adozione della sanzione disciplinare anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte, destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso, eventualmente, aggiunga o precisi in sede di audizione (Cass. 6845/2010; Cass. 21899/2010).

27. Nessuna fonte normativa o pattizia prevede che l’audizione debba aver luogo nell’orario e nella sede di lavoro, nè contempla il diritto del lavoratore di essere sentito a difesa condizionato, nel quando e nel quomodo, dal tempo e luogo della prestazione lavorativa, onerando il datore di lavoro di consentire l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore alle condizioni da questi richieste, sì che l’inottemperanza possa assurgere a violazione delle garanzie procedimentali.

28. Il denunciato profilo non rileva, per quanto detto, agli effetti della validità della sanzione disciplinare, nè ritiene il Collegio che la discrasia denunziata tra tempi e modalità dell’audizione e tempi e luogo della prestazione lavorativa possa assumere rilevanza nel ritenere la condotta datoriale non informata ai principi di correttezza e buona fede.

29. Di certo non appare gravoso l’esercizio del diritto dei lavoratori con le modalità temporali e di luogo indicate dal datore di lavoro, tenendo conto del congruo margine temporale assegnato per permettere loro di raggiungere, dalla sede di lavoro, la sede centrale di svolgimento dell’audizione (fissata alle 14,30, dopo la fine del turno di lavoro delle ore 13, presso la sede di Milano, ove si trova la Direzione risorse umane, raggiungibile dalla sede di lavoro in (OMISSIS)), onde la condotta datoriale non appare censurabile neanche sul piano della correttezza e buona fede.

30. L’ultima questione da risolvere concerne la rilevanza scriminante del putativo esercizio del diritto di sciopero, al fine di ritenere incolpevole l’inadempimento parziale del lavoratore.

31. Al riguardo, osserva il Collegio che, in tema di obbligazioni, lo stato soggettivo di buona fede non è idoneo, di per sè solo, ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento, essendo a tal fine necessaria, per converso, la prova, da parte del debitore, che l’inadempimento stesso (o anche il semplice ritardo) siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente non imputabile all’obbligato, situazione, quest’ultima, non riconducibile alla mera condizione psicologica (di buona fede) del debitore, e rapportabile, invece, all’impegno di cooperazione che, tenuto conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso concreto (nonchè delle qualità soggettive del debitore), l’obbligato stesso è tenuto ad esplicare.

32. L’impegno di cooperazione non è stato, nella specie, esplicato, tanto che il lavoratore si è anche rifiutato di presenziare alla richiesta audizione ove, invece, avrebbe potuto palesare, ben prima della sede giudiziaria, la propria condizione soggettiva di incolpevole affidamento. L’inadempimento parziale del lavoratore non può, pertanto, ritenersi incolpevole.

33. Il ricorso, nel suo complesso, è infondato e deve essere respinto, con le conseguenze previste dal codice in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 35,00, oltre 2.000,00 (duemila/00) Euro per onorario, spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.