Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 25-05-2011, n. 20909

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorso si appunta avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Torino che, così allineandosi – salvo che nella misura della pena – a quella del Tribunale di Alba del 22.9.2008, ha condannato B. E. perchè colpevole dei delitti di ingiurie, di minaccia, di lesioni personali volontarie commessi in danno di L.S., dapprima coimputata e poi assolta ed oggi Parte civile.

La vicenda tratta di un violento diverbio scoppiato tra due insegnanti, presso una scuola elementare di (OMISSIS). Essa era, tra gli altri, frequentata dal figlio dell’imputata. Nei confronti di quest’ultimo era stato corretto (per un errore di trascrizione) un voto sulla pagella.

Il primo grado di giudizio contemplò l’esame di numerosi testimoni, raccolse la certificazione medica del Pronto Soccorso e la Consulenza medico-legale sulle lesioni patite dalla L..

Con unico motivo la difesa di B. lamenta l’erronea applicazione della legge penale, la manifesta illogicità della motivazione, anche con riguardo alla lettura dei deposti testimoniali assunti.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile poichè le censure avanzate avverso la sentenza d’appello attengono al profilo di merito ed instano per una diversa ricostruzione della in gran parte, inoltre, riguardano aspetti del tutto secondari ai fini del decidere.

La decisione impugnata, ricostruendo la dinamica dei fatti – pur ammettendo l’assenza di diretta prova testimoniale – – sottolinea l’esistenza di un univoco corredo probatorio a favore della versione resa dalla L. e, per converso, rammenta la mancanza di attendibili verifiche in relazione alla versione della B. (mentre giustamente rammenta il complesso di riscontri documentali coerenti con le dichiarazioni ex adverso rese), priva di certificazioni mediche sulle pretese lesioni, ma della cui esistenza è stata data mera esposizione verbale, senza constatazione di alcuno.

Nel resto la decisione esprime una valutazione ragionevole e plausibile, mediante attenta ed anche meticolosa motivazione argomentativa.

Le contraddizioni – riscontrate per lo più con riguardo alla querela, atto in sè non dotato di valenza probatoria, se non per quanto attiene alla tempestività di presentazione – si riducono a modeste divergenze di contorno, mai riflesse sul cuore delle imputazioni, protese a screditare indirettamente la voce della persona offesa per l’imprecisione di alcuni particolari.

L’impugnazione si presenta, pertanto, inammissibile. La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento dell’ammenda di cui all’art. 616 c.p.p., che ritiene congruo fissare in Euro 500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 488 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 9 giugno 1999 e depositato il successivo giorno 21, il sig. Ennio Di Giacomo, premesso di lavorare alle dipendenze del Comune di Latina nel Servizio Trasporti Pubblici con la qualifica di autista addetto alla manutenzione – ha adito questo Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto e la conseguente condanna del Comune di Latina al pagamento della indennità per turni disagiati, ammontante a Lire 6.474.000 siccome maturate nel periodo dal 1.1.1989 al 1.3.1999.

2) In data 26 novembre 1999, si è costituito in giudizio il Comune di Latina, il quale successivamente ha prodotto documenti, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per le pretese relative al periodo successivo al 30.6.1998, eccepito la prescrizione dei diritti creditizi antecedenti i cinque anni dalla domanda giudiziale e dedotto l’infondatezza della pretesa.

3) Alla pubblica udienza del 12 maggio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

4) In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, relativamente ai diritti creditizi maturati successivamente al 30.6.1998, ai sensi dell’art. 45 comma 17 del D.L.vo n. 80/1998 (ora art. 69 comma 7 del D.L.vo 165/01).

5) Nel merito, la domanda del ricorrente è infondata.

6) Osserva il Collegio che le indennità giornaliere spettanti al personale del Trasporto Pubblico erano disciplinate:

– dall’ Accordo Sindacale Aziendale del 26.1.1985;

– dall’Integrazione di Accordo Sindacale Aziendale del 24.4.1986;

– dalla deliberazione di G.M. del 26.10.1995 recante riordino degli accordi integrativi aziendali del servizio di trasporto pubblico.

7) Il ricorrente rivendica il diritto alla corresponsione dell’indennità per turni disagiati, evidentemente riferita all’indennità di cui all’art. 6 dell’Integrazione del 24.4.1986 prevista per il personale ispettivo e di Capolinea "per il lavoro disagiato che essi svolgono a contatto con il pubblico e per la verifica e aggiornamento delle obliteratrici".

Come correttamente evidenziato dall’Amministrazione, tale indennità è stata disposta unicamente per un determinato tipo di personale e per lo svolgimento di specifiche attività lavorative, non venendo estesa la sua corresponsione nei confronti di ogni lavoratore operante sotto la disciplina del CCNL Autoferrotranvieri.

11) Con la riunificazione delle indennità giornaliere in un’unica indennità come stabilito dalla deliberazione di G.M. del 26.10.1995, spiega l’Amministrazione che l’indennità di lavoro disagiato è andata a costituire la nuova voce stipendiale giornaliera solo per quei lavoratori – addetti la movimento – che già precedentemente ne usufruivano per espressa previsione normativocontrattuale.

Pertanto detta indennità non spetta agli addetti alla manutenzione.

12) Né possono essere presi in considerazione i precedenti di questa Sezione (sentenze 970, 972, 973 e 977 del 19.11.2003) in quanto riferite a personale con la qualifica di Capo Movimento (mentre il ricorrente possiede quella di Autista addetto alla manutenzione).

13) In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

14) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 554/99, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 22-06-2011, n. 25086 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.G. ricorre, a mezzo del suo difensore (avverso l’ordinanza 22 febbraio 2011 del Tribunale del riesame di Caltanissetta il quale ha confermato l’ordinanza 15 gennaio 2011 del Tribunale di Caltanissetta, di applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275 c.p.p., comma 1 bis, in relazione alla condanna ad anni 10 di reclusione, inflitta per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.), deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) Il provvedimento impugnato.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto inappropriato il riferimento all’art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) considerato che la misura della custodia cautelare in carcere per l’imputato non era cessata, per decorso dei termini massimi di custodia, bensì per effetto della revoca disposta il 30 settembre 2005 dal Tribunale del riesame.

La norma in concreto applicata è stata quindi quella dell’art. 275 c.p.p., comma 1 bis.

Tanto premesso il Tribunale ha ritenuto in concreto sussistente il pericolo di fuga di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b).

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

L’impugnazione, dopo aver evidenziato che l’entità della sanzione inflitta è soltanto uno degli elementi da valutare agli effetti della previsione del pericolo di fuga, sostiene al contrario, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato: che l’imputato è persona incensurata, e, sottoposto alla misura di prevenzione, ha dato prova di essersi distaccato dalla consorteria mafiosa; che il modus vivendi dell’accusato è quello di una persona dedita al lavoro ed alla famiglia: non a caso, pur potendo sottrarsi alla cattura, ha personalmente assistito in udienza alla lettura del dispositivo; che in ogni caso difetterebbe l’attualità del pericolo, tale non potendosi considerare la lontana condotta di cura della latitanza di membri dell’assicurazione risalente appunto al 1996.

Il motivo non supera la soglia dell’ammissibilità.

Orbene, contrariamente all’assunto della difesa, la decisione non si è limitata alla mera acritica valutazione dell’entità della condanna ad anni 10 di reclusione, per dedurre da essa in modo automatico ed acritico, un concreto pericolo di fuga, ma ha progressivamente rafforzato il quadro di tale ragionevole esito, correlandolo:

a) all’intraneità dell’imputato a sodalizio di stampo mafioso;

b) all’affiliazione a Cosa nostra con attribuzione di compiti, di altissimo profilo associativo, in ambiti di estorsione e di custodia di armi;

c) all’ulteriore competenza attribuita all’accusato di occuparsi ed assicurare lo stato di latitanza di esponenti mafiosi di ruolo apicale, come i fratelli E. di (OMISSIS);

d) all’attualità e la persistenza concreta del pericolo di fuga, non ovviabile con il ricorso a misure attenuate, nell’insufficienza, comunque, del regime in atto di prevenzione personale dell’imputato stesso.

Trattasi di motivazione che, per come ragionevolmente condotta, da giustificazione ineccepibile al provvedimento assunto e, in assenza di invalidità od illogicità delle argomentazioni usate, non è suscettibili di censure in sede di legittimità.

Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-07-2011, n. 6233 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il signor L.B. ha impugnato (con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento – comunicatogli il 20.5.2010 – con cui lo si è escluso dal concorso indetto per l’immissione di 3392 unità nel ruolo dei "volontari di truppa in servizio permanente" nell’Esercito. (G.U., IV s.s., n.69 dell’8.9.2009).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 28.6.2011 il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.

Al riguardo; premesso che la contestata esclusione è stata disposta sul presupposto che l’interessato non sarebbe stato in possesso del requisito previsto dall’art.1, comma 1, dell’apposito bando, si osserva

che in base a tale norma, il concorso "de quo" era riservato ai soggetti che – essendo stati per tre anni nell’Esercito quali "volontari in ferma breve" – si trovavano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso (fissato all’8.9.2009), nella posizione di congedo da non più di un biennio;

che (come risulta, indubitabilmente, "per tabulas"), dal 3.11.99 al 6.10.2008, il Bianco (senza soluzione di continuità) ha servito – come volontario in ferma breve – prima nell’Esercito e poi nei Carabinieri.

che la tesi della resistente (secondo cui il Bianco sarebbe stato congedato dall’Esercito il 6.10.2004: data nella quale egli si è invece limitato a transitare, quale vincitore di concorso "riservato", nell’Arma dei Carabinieri) non trova, quindi, alcun riscontro negli atti di causa. (Che, al contrario, comprovano che il Bianco – dopo esser stato, nell’Esercito, come volontario in ferma breve per circa 5 anni – ha lasciato la divisa soltanto il 6.10.2008).

E dunque; atteso che la formulazione della norma di cui trattasi non consente assolutamente di sostenere che la richiesta "posizione di congedo" debba intendersi riferita ai soli congedati dall’Esercito, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.