Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 4546 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con delibera n. 2273 del 29 ottobre 2002 il Direttore Generale della Azienda USL BA/4 aveva approvato il piano di impresa e l’affidamento a trattativa privata alla D. s.p.a. del servizio di pulizia dei locali e delle strutture dell’azienda sanitaria, con la stabilizzazione occupazionale di 121 lavoratori socialmente utili (LSU). Il successivo 30 dicembre l’ASL aveva stipulato quindi con la Società D. una convenzione, per la durata di 60 mesi, per le attività di pulizia e sanificazione dei reparti, delle unità operatorie e degli uffici amministrativi dell’Azienda Sanitaria.

2.- Avverso tali atti il 5 marzo 2003 proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la società L.. Il ricorso era poi trasposto in sede giurisdizionale, dinanzi al TAR per la Puglia, Sede di Bari, su istanza della società controinteressata.

In sede cautelare sia il TAR per la Puglia (ordinanza n. 366 del 7 maggio 2003) che il Consiglio di Stato (ordinanza della Sezione V n. 2868 del 9 luglio 2003) negavano la richiesta sospensione cautelare degli atti impugnati.

Il TAR per la Puglia, Sede di Bari, con la sentenza della Sezione I, n. 245 del 10 febbraio 2011, accoglieva peraltro il ricorso ritenendo fondato il secondo motivo con il quale la società L. aveva lamentato la violazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza per l’affidamento di un servizio pubblico, per la durata di cinque anni, in assenza di gara pubblica e, in particolare, il contrasto dell’art. 10, terzo comma, del d. lgs. n. 468 del 1997 (nella versione vigente all’epoca dei fatti di causa) con la Direttiva 1992/50/CE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

3.- La società D., in liquidazione, la G. C. S.r.l., subentrata alla società D. nella titolarità del contratto, e la N. S. S.r.l., alla quale era stato conferito il ramo d’azienda, hanno ora appellato l’indicata sentenza chiedendone la riforma. Anche l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari si è costituita in giudizio chiedendo l’annullamento della sentenza del TAR di Bari.

4.- Le società appellanti sostengono, in via pregiudiziale, che il TAR erroneamente non ha considerato che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva tenuto conto che non poteva ritenersi a tal fine sufficiente, come ritenuto dal TAR, la circostanza che la società L. agiva nella veste di operatore economico nel settore dei servizi di pulizia in quanto la detta società non aveva la possibilità di risultare aggiudicataria del servizio in questione (anche attraverso la partecipazione ad una gara pubblica) perché, nel sistema di tutela dei lavoratori socialmente utili (LSU), l’affidamento era possibile soltanto a favore di un’impresa che avesse presentato un progetto per la stabilizzazione dei lavoratori stessi e,quindi, avesse manifestato la disponibilità all’assunzione quinquennale dei lavoratori, con le condizioni dettate dal terzo comma dell’art. 10 del d. lgs. n. 468 del 1997.

5.- La censura deve ritenersi fondata.

La società L., come sostenuto dalle appellanti, benché operante nel settore dei servizi di pulizia, non avendo predisposto un (analogo) progetto volto all’assunzione di lavoratori socialmente utili (LSU), non poteva infatti ritenersi legittimata alla impugnazione degli atti con i quali era stata affidato alla D. S.p.A., con la procedura dettata dall’art. 10 del d. lgs. n. 468 del 1997, il servizio di pulizia dei locali e delle strutture dell’Azienda sanitaria BA/4.

Infatti la società L. non aveva alcuna possibilità di poter ottenere l’aggiudicazione del servizio in questione, anche se fosse stata indetta una gara (come chiedeva), perché la procedura seguita dall’amministrazione era riservata a coloro che predisponevano un apposito progetto finalizzato (anche) all’assunzione quinquennale di lavoratori socialmente utili.

Una gara poteva quindi rendersi necessaria solo qualora più imprese avessero presentato un progetto per lo stesso servizio e, attraverso la predisposizione del progetto, avessero manifestato la disponibilità all’assunzione quinquennale di lavoratori socialmente utili (LSU) con le condizioni dettate dal terzo comma dell’art. 10 del d. lgs. n. 468 del 1997.

Non avendo predisposto la società L. un apposito progetto, la stessa società non poteva (comunque) risultare aggiudicataria del servizio in questione, con la conseguenza che non può ritenersi legittimata a censurare l’assegnazione del servizio a terzi in assenza di gara pubblica.

Né assume rilievo, in tale contesto, l’assunto contrasto dell’affidamento diretto del servizio, consentito dall’art. 10 del d. lgs. n. 468 del 1997 (nel testo all’epoca vigente) con la normativa comunitaria.

La censura volta a far rilevare l’inammissibilità del ricorso di primo grado deve essere quindi accolta.

6.- L’accertata fondatezza della indicata questione pregiudiziale rende non necessario l’esame delle ulteriori censure, sollevate anche dalla Azienda Sanitaria, riguardanti l’improcedibilità del ricorso (in relazione all’avvenuta conclusione del rapporto contrattuale ed alla genericità della domanda risarcitoria avanzata) e il merito della questione affrontata dal TAR di Bari.

7.- L’appello deve essere quindi accolto e l’appellata sentenza del TAR per la Puglia deve essere, in conclusione, annullata.

Le spese di giudizio possono essere comunque compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 245 del 10 febbraio 2011.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-12-2011, n. 28814 Procedimento disciplinare

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Svolgimento del processo

1.- La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, con ordinanza depositata il 13 luglio 2011, ha disposto, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, la sospensione cautelare facoltativa del Dott. R.P. (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano) dalle funzioni e dallo stipendio, con collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura e con corresponsione di un assegno alimentare nella misura indicata dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. citato.

Dall’ordinanza risulta che egli era incolpato "oltre che dei fatti di cui al procedimento disciplinare n. 134/08/D, dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 600 quater c.p., per essere stato trovato in possesso di una ingente quantità di materiale pedopornografico procurato mediante connessione a siti pornografici effettuata anche dal computer dell’ufficio in sua dotazione. Per detti fatti risulta pendente presso la Procura della Repubblica di Salerno il procedimento penale 6329/10, tuttora in fase di indagini preliminari. Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data (OMISSIS)".

La Sezione disciplinare ha ritenuto:

a) in primo luogo, che il procedimento cautelare era stato promosso dal procuratore generale della Corte di cassazione anche in relazione al procedimento disciplinare n. 134/08/D, attualmente sospeso per la pregiudizialità del procedimento penale nel quale il Tribunale di Salerno aveva emesso, il 4.11.2010, sentenza penale di condanna non ancora definitiva in quanto impugnata dal Procuratore della Repubblica; sicchè, l’intervenuta sentenza di condanna, unitamente all’eccezionale gravità dei fatti che la sorreggono, rendono indubbia l’applicabilità della misura cautelare;

b) in secondo luogo che, quand’anche si ritenesse che la Procura generale abbia, "per mera svista", richiesto la misura cautelare solo in relazione ai fatti di cui al secondo procedimento disciplinare, le conclusioni sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura cautelare non muterebbero, ricorrendo certamente il fumus della colpevolezza dell’incolpato e la manifesta incompatibilità con l’esercizio della funzione giurisdizionale, attesa l’eccezionale gravità dei fatti stessi, oggetto di tre significative note dell’Interpol e della Polizia di Stato-Ufficio indagini pedofilia di Trento, la seconda delle quali aveva testualmente evidenziato che "gli accertamenti posti in essere nel caso in questione hanno fatto emergere che il sospettato ha scaricato materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, utilizzando tre diverse connessioni", una delle quali realizzata mediante l’account personale che il Dott. R. ha presso il Ministero della giustizia.

2.- Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il Dott. R. P., affidandosi a sei motivi.

Non è stata svolta attività difensiva da parte del Ministero.

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo investe la decisione per avere la Sezione disciplinare inammissibilmente integrato l’incolpazione, rispetto a quella contenuta nella richiesta di sospensione cautelare del P.G., mediante l’aggiunta dell’inciso iniziale "oltre che dei fatti di cui al procedimento disciplinare n. 13/08/D"; il che integra violazione, tra gli altri, del D.Lgs. n. 109 del 2006, che attribuisce l’esercizio dell’azione disciplinare al Procuratore Generale.

Si sostiene che, se tanto non fosse accaduto, per un verso la revocabilità della misura sarebbe stata correlata alla sorte del solo procedimento disciplinare in relazione al quale era stata richiesta; per altro verso, che il provvedimento era stato adottato in relazione ai fatti di entrambi i procedimenti (uno dei quali sospeso per pregiudizialità) e che non lo sarebbe stata se fossero stati considerati solo i fatti del secondo procedimento.

Col secondo motivo si prospetta l’apoditticità della qualificazione dei fatti di cui al procedimento penale (e di quello disciplinare sospeso) come di "eccezionale gravità", essendo stata irrogata la pena di trenta giorni di reclusione per un reato (art. 604 quater c.p.) la cui pena edittale era all’epoca della reclusione fino a tre anni, in alternativa alla multa non inferiore ad Euro 1.549,00. 2.- Gli altri quattro motivi attengono al secondo procedimento disciplinare, per il quale sono in corso le indagini preliminari.

Vengono in particolare dedotti:

– col terzo motivo, vizi di motivazione in punto di possesso da parte dell’indagato di ingenti quantità di materiale pedopornografico, essendo stata solo sequestrata una gran quantità di materiale informatico, allo stato oggetto di indagini tramite consulenza tecnica volta appunto "a verificare la presenza di materiale illecito nei supporti informatici";

– col quarto, inosservanza della legge penale e vizio di motivazione per non essere stato considerato che dei telefoni cellulari e delle sim cards sequestrate era stata disposta la restituzione all’indagato con decreto del P.M. del 18.2.2011, "non essendo necessari a fini probatori, essendo stati oggetto di accertamenti tecnici";

– col quinto, inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze del procedimento penale in fase di indagini preliminari, essendo travisato il senso delle informative della polizia giudiziaria e non essendosi considerato che i collegamenti all’unico sito informatico erano stati del tutto casuali, sporadici ed occasionali (solo sette collegamenti nel periodo 16.2.-19.4.2009) e che avevano riguardato solo 10 immagini, visionate e non scaricate;

– col sesto, difetto di motivazione sulla sussistenza delle ragioni che rendevano inopportuna la permanenza in servizio del magistrato, la cui immagine non poteva considerarsi lesa da collegamenti del tutto sporadici, che dunque non erano con certezza qualificabili come volontari.

3.- Il ricorso è infondato.

3.1.- Sul primo motivo va rilevata l’inconferenza dei rilievi del ricorrente sull’esercizio dell’azione disciplinare, alla quale soltanto è correlabile la formulazione di un vero e proprio capo di incolpazione, certamente formulabile ed integrabile solo dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione (al quale il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 3, assegna l’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare, anche su richiesta del Ministro della giustizia).

La sospensione cautelare facoltativa di cui all’art. 22 del citato D.Lgs., può essere invece domandata e dal Ministro e dal Procuratore generale anche prima dell’inizio dell’azione disciplinare. E ciò quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni.

E’ stato in particolare chiarito che la misura cautelare non ha natura di sanzione disciplinare e che non è richiesto l’accertamento della sussistenza degli addebiti, riservato al giudizio penale o a quello di merito sull’illecito disciplinare (così, da ultimo, in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale, Cass., sez. un., n. 1337 del 2010, in motivazione).

A tanto consegue che ciò che rileva ai fini dell’esercizio del diritto di difesa da parte del magistrato fatto oggetto di una richiesta di sospensione cautelare da parte del Procuratore generale o del Ministro della giustizia non è la formulazione di un’incolpazione in senso tecnico, ma l’enunciazione dei fatti ai quali è correlato il potere di domandarne la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio.

Nella specie la Sezione disciplinare ha ritenuto – come s’è sopra rilevato – che il puntuale riferimento nella nota del Procuratore generale del 20.5.2011 al procedimento disciplinare (n. 134/08/D), sospeso per pregiudizialità del procedimento penale nel quale era intervenuta sentenza penale di condanna impugnata dal Procuratore della Repubblica, autorizzasse senz’altro la conclusione che la misura cautelare era stata richiesta anche in relazione ai fatti di cui al citato procedimento disciplinare. Ed ha concluso che, su tale base, l’intervenuta sentenza di condanna e l’eccezionale gravità dei fatti rendessero indubbia l’applicabilità della misura cautelare.

In tale quadro, l’enunciazione nell’epigrafe dell’ordinanza che il Dott. R. era incolpato anche dei fatti di cui al procedimento disciplinare n. 134/08/D, lungi dall’avere operato un’integrazione dell’incolpazione – come sostenuto dal ricorrente – ha assunto valenza meramente esplicativa delle ragioni, già individuate dal Procuratore generale nella citata nota, per le quali la misura cautelare era dal medesimo domandata.

In ordine al secondo motivo (lamentata insufficienza della motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti posti a base della condanna penale, ritenuti di "eccezionale gravità" dalla Sezione disciplinare) deve rilevarsi che il ricorrente non chiarisce in alcun modo quali essi fossero. E sarebbe stato necessario che lo facesse nel rispetto del principio di autosufficienza, giacchè l’apprezzamento della affermata apoditticità di una qualificazione presuppone che, in sede di giudizio sulla congruità della motivazione, alla Corte siano offerti elementi idonei ad escludere che fosse in ipotesi sufficiente un’affermazione inesplicata. Il che è senz’altro possibile che accada quante volte res ipsa loquitur. La censura è dunque inammissibile.

3.2.- I motivi dal terzo al sesto sono infondati per le ragioni seguenti: – il terzo, poichè la Sezione disciplinare non afferma che sia stato sequestrato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico ma, invece, che materiale pedopornografico sia stato "scaricato", giusta la seconda informativa della Polizia di Stato e che le connessioni a siti di tal genere da utenze fisse e mobili intestate a Dott. R. sono state poste a base dei decreto di perquisizione e "sequestro di un ingente quantitativo di materiale informatico, allo stato oggetto di consulenza tecnica";

– il quarto, poichè l’avvenuta restituzione di cellulari e sim-cards all’indagato non è univocamente significativa del fatto che l’oggetto del download non sia stato archiviato altrove;

– il quinto, poichè l’affermato travisamento del senso delle informative di Interpol e Polizia è apodittico, mentre l’affermazione della prospettata casualità dei collegamenti è, per un verso, espressiva di un’opinione, per altro verso non agevolmente conciliabile con l’avvenuto "scarico";

– il sesto, poichè la valutazione di "inaudita gravità" dei fatti ascritti al Dott. R. e sufficientemente decritti dalla Sezione disciplinare, tali da imporre la sospensione cautelare, integra un apprezzamento di fatto non suscettibile di rivalutazione in questa sede. Va soggiunto che la misura cautelare, non concretando l’irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti, riservato al giudizio di merito sull’illecito disciplinare, ma presuppone esclusivamente una valutazione della rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi (così Cass., sez. un., n. 28046/2008).

3.2.1.- Con memoria integrativa del 29.11.2011 il ricorrente rappresenta il fatto nuovo e sopravvenuto, costituito dalla circostanza che, "in data 24.11.2011 è stata data esecuzione, da parte della Polizia postale, sezione di Salerno, al decreto di restituzione di cose sequestrate emesso in data 18.11.2011 dalla Procura della Repubblica di Salerno nell’ambito del procedimento penale n. 6329/2010 RGNR Mod. 21 pendente, nella fase delle indagini preliminari, nei confronti del Dott. R.P., odierno ricorrente". Si afferma che la restituzione di tutto il materiale inizialmente sequestrato con verbale del 6.10.2010, già agli atti del giudizio, "dimostra e corrobora la piena fondatezza di quanto sostenuto", in particolare, nel terzo motivo di ricorso.

Ebbene, dal citato verbale di restituzione di cose sequestrate, pedissequamente riportato in memoria, risulta che non risultano restituiti "nr. 5 supporti CD/DVD meglio indicati nel citato decreto di restituzione", sicchè l’affermazione dell’avvenuta restituzione di tutto il materiale sequestrato non è oggettivamente vera.

Resta il fatto che l’art. 600 quater c.p., per il quale secondo l’ordinanza impugnata sono in corso le indagini preliminari, contempla la condotta di chiunque "consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto" e che a pagina 3, terzo capoverso, dell’ordinanza impugnata è detto che la Polizia di Stato-Ufficio indagini pedofilia di Trento aveva testualmente evidenziato che "gli accertamenti posti in essere nel caso in questione hanno fatto emergere che il sospettato ha scaricato materiale pedopornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, utilizzando tre diverse connessioni", una delle quali realizzata mediante l’account personale che il Dott. R. ha presso il Ministero della giustizia. E non sembra dubitabile che, a seguito dello "scarico" (download), il materiale informatico sia detenuto da chi lo scarico abbia realizzato.

4.- Il ricorso è respinto.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 16-09-2011, n. 34184

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.L. è stata sottoposta a procedimento penale per il delitto di cui all’art. 648 c.p. "per avere ricevuto, per procurarsi un profitto, l’assegno bancario n. (OMISSIS) proveniente dal delitto di furto o art. 647 c.p. commesso in danno di V.D. M., commesso in (OMISSIS), sapendone o dovendone sapere la illecita provenienza, facendone poi uso. In (OMISSIS)".

Il Tribunale di Pontassieve, a seguito di giudizio ordinario con sentenza 12.5.2009 ha dichiarato la penale responsabilità della imputata, condannandola alla pena di anni due di reclusione e Euro 600,00 di multa. A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 30.11.2010, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche ha condannato la P. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Tramite il difensore l’imputata ricorre per Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello denunciando:

1.) vizio di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62 c.p., n. 4, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, la difesa, sotto un unico motivo, deduce due distinte doglianze. In primo luogo si duole del fatto che immotivatamente la Corte d’Appello non ha riconosciuto la attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, pur avendo l’imputata cagionato un danno di modesta entità, tale dovendo essere considerato l’importo di L. 170.000= riportato sull’assegno già compilato, oggetto del delitto di ricettazione. Sotto diverso profilo la difesa lamenta altresì il vizio di carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, avendo la Corte d’Appello, sul punto, fatto un semplice rinvio al contenuto della motivazione del giudice di primo grado. Entrambi i profili di doglianza sono infondati.

Per quanto attiene al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, va osservato che implicitamente, la Corte Fiorentina, ha ritenuto infondato il relativo motivo di gravame peraltro formulato nell’atto di appello, in termini invero assai generici e al limite dell’inammissibilità (Cass. Sez. 6, 17.4.2009 n. 24973). Va peraltro osservato che, perchè ricorra la attenuante di cui in parola è necessario che il danno arrecato alla persona offesa sia non solo lieve, ma oggettivamente di rilevanza minima (v.

Cass. Sez. 2, 28.2.2007, R.N.); tale valutazione non è stata sottoposta alla attenzione della Corte d’Appello con motivo di impugnazione adeguatamente illustrato sia sotto gli aspetti di fatto che di diritto, così come prescritto dall’art. 581 c.p.p., con la conseguenza che la manifesta infondatezza del motivo, ex se, non consente di pronunciare un annullamento della decisione impugnata.

Per quanto attiene al secondo aspetto di censura il Collegio osserva che il riconoscimento della attenuante di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p., implica una valutazione di merito che dall’esame dell’atto di appello non risulta essere stata sottoposta all’esame della Corte Genovese. Infatti l’impugnazione della decisione di primo grado risulta incentrata sulla richiesta di rideterminazione dei trattamento sanzionatolo nel modo più favorevole al reo, nella richiesta della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e nella richiesta del riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

La Corte territoriale a pag. 3 della propria decisione ha affermato che la difesa della imputata ha richiesto il riconoscimento della ipotesi lieve di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.; pur trattandosi di motivo di gravame nuovo (rispetto al contenuto dell’atto di appello) come tale inammissibile ex art. 585 c.p.p.) la Corte d’appello lo ha preso egualmente in considerazione respingendolo attraverso il richiamo del contenuto della decisione di primo grado.

Nella presente sede, la difesa, pur censurando la decisione della Corte territoriale, non fornisce alcuna indicazione puntuale in ordine agli aspetti di carenza di motivazione e apoditticità della decisione della Corte territoriale non avendo posto in evidenza quali siano in concreto gli aspetti della decisione di primo grado, erronei sul punto, e gli argomenti specifici dedotti avanti la Corte d’Appello a sostegno della richiesta di riconoscimento dell’attenuante non esplicitati nell’atto di appello.

Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 03-10-2011, n. 35801 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma ha proposto appello avverso la sentenza del giudice monoeratico del Tribunale di Latina, del 21 marzo 2008, che, sull’accordo delle parti, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a V. A., imputato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1 bis, la pena (sospesa) di dieci mesi di reclusione e 1.400,00 Euro di multa, riconosciute l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5 e le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito.

Ha rilevato il ricorrente che, in esito al dibattimento, il giudice ha pronunciato il dispositivo della sentenza impugnata ma non ha poi redatto la motivazione essendo, nelle more, deceduto. Ha chiesto, quindi, l’annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per nuovo giudizio.

Attesa l’inappellabilità della sentenza, l’impugnazione e gli atti relativi sono stati trasmessi a questa Corte per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO Occorre in proposito osservare che, in tema di mancata redazione della motivazione, per impedimento sopravvenuto, da parte del giudice che ha pronunciato il dispositivo, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio secondo cui; "Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dall’art. 426 cod. proc. pen., comma 2, e art. 599 cod. proc. pen., comma 4, non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un giudice monoeratico" Cass. 27.11.08 rv 244117).

Alla stregua di tale principio, dunque, gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale di Latina per la redazione della motivazione.

Motivi della decisione

Occorre in proposito osservare che, in tema di mancata redazione della motivazione, per impedimento sopravvenuto, da parte del giudice che ha pronunciato il dispositivo, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio secondo cui; "Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dall’art. 426 cod. proc. pen., comma 2, e art. 599 cod. proc. pen., comma 4, non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un giudice monoeratico" Cass. 27.11.08 rv 244117).

Alla stregua di tale principio, dunque, gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale di Latina per la redazione della motivazione.

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Latina per la redazione della motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.