T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società esponente è proprietaria di un terreno in Comune di Milano, contraddistinto al Catasto Terreni (NCT), foglio 413, mappali 201, 203 e parte del mappale 494.

Con istanza protocollo PG 202824/2009 del 13.3.2009, rivolta allo stesso Comune, la ricorrente chiedeva il rilascio di un certificato urbanistico, ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001 e dell’art. 114 del Regolamento Edilizio (RE).

Il Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edilizia provvedeva al rilascio di quanto richiesto, in data 6.4.2009.

La società impugnava però davanti a questo Tribunale il predetto certificato, sostenendone l’illegittimità, in quanto nell’atto sarebbe erroneamente indicato come saturo un comparto edificatorio, privando così ingiustificatamente l’area di cui al mappale 494 della propria volumetria e di conseguenza rendendo non attuabile il progetto di recupero del fabbricato insistente sul mappale 203, progetto peraltro già avviato dall’esponente e sottoposto al parere della Commissione Edilizia.

Questi, in sintesi, i motivi di ricorso:

1) violazione della variante urbanistica 11 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 55 dell’11.12.2008; delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990; dell’art. 6 delle NTA del PRG, dell’art. 97 della Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti determinazioni;

2) violazione della variante urbanistica 11 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 55 dell’11.12.2008; delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990; dell’art. 6 delle NTA del PRG, dell’art. 97 della Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti determinazioni, sotto altro e diverso profilo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del ricorso.

Alla pubblica udienza del 24.2.2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa comunale nella propria memoria difensiva.

L’eccezione appare fondata, per le ragioni che seguono.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, al quale aderisce anche la scrivente Sezione, il certificato di destinazione urbanistica (di cui ai commi 2° e seguenti dell’art. 30 del D.Lgs. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia), in quanto atto di certificazione redatto da un pubblico ufficiale, ha natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, che discendono in realtà da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso.

Di conseguenza, essendo sfornito di ogni efficacia provvedimentale, è altresì privo di concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione.

Gli eventuali errori contenuti nel certificato possono semmai essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica.

Su tali conclusioni, come già ricordato, la giurisprudenza appare largamente maggioritaria: si vedano in particolare, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 12.1.2010, n. 21; TAR Campania, Napoli, sez. II, 20.9.2010, n. 17479; TAR Toscana, sez. I, 28.1.2008, n. 55; TAR Valle d’Aosta, 15.2.2008, n. 16; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 4.11.2004, n. 5585 e TAR Lazio, sez. I, 28.5.1999, n. 542.

Nel Comune di Milano, tale orientamento risulta confermato dalla lettura dell’art. 114 del Regolamento Edilizio (norma espressamente richiamata nell’atto impugnato, cfr. doc. 1 della ricorrente), in forza del quale (vedesi comma 2°), il documento ivi gravato "…ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l’Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia"; il che esclude che un eventuale certificato erroneo possa avere effetti cogenti sulle successive determinazioni del Comune.

L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di cui sopra esime il Collegio dalla trattazione del merito del gravame.

2. Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 05-04-2011, n. 13621 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 8 novembre 2010 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Siracusa, 18 giugno 2010, di rigetto della istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, avanzata dall’imputato A.A., motivando che la pronuncia di questa Corte, 17 novembre 2009, di annullamento del provvedimento del giudice del riesame, con rinvio per nuovo scrutinio al Tribunale, non rimuoveva, nelle more della deliberazione del giudice ad quem, la preclusione processuale in ordine alla rinnovazione dell’esame degli indizi di colpevolezza, sul quale doveva pronunciare il giudice del rinvio.

2. – Ricorre per cassazione l’imputato personalmente, mediante dichiarazione resa l’11 novembre 2010, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., al direttore degli Istituti penitenziari di Parma, colla quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione, sotto il profilo del "travisamento del fatto", deducendo: la Corte suprema di cassazione, colla citata pronuncia, ha valutato come "mere illazioni" le accuse formulate a carico di esso ricorrente; i giudici del collegio del riesame hanno procrastinato la decisione, in quanto "affiliati a una cosca mafiosa catanese" ostile a esso A.; il Tribunale ordinario di Siracusa ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare col pretesto che non era ancora terminata la istruzione dibattimentale, mentre la prova acquisita già conclamava "l’evidente innocenza" di esso imputato.

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1 – Sul punto decisivo che il giudice a quo ha posto a fondamento della conferma della ordinanza impugnata (la preclusione in sede di appello de libertate alla rinnovazione dell’esame delle questioni devolute, per effetto dell’annullamento con rinvio, al giudice del riesame nelle more della decisione di quel collegio) il ricorso non presenta adeguata correlazione con la ratio decidendi della ordinanza impugnata (v., circa il requisito della correlazione, Cass., Sez. 1^, 30 settembre 2004, n. 39.598, Burzotta, massima n. 230.634, secondo la quale "è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso"): non impinge – in quanto affatto privo del necessario aggancio – la struttura portante del costrutto argomentativo della decisione nella prospettiva, prescritta dal rito, della confutazione dialettica delle ragioni specifiche effettivamente poste dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata.

Sicchè la impugnazione difetta del requisito della specificità, prescritto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e sanzionato, a pena di inammissibilità, dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

3.2 – Per il resto, in relazione alla deduzione circa la sopravvenienza di nuovi elementi favorevoli all’imputato nel corso della istruttoria dibattimentale davanti al Tribunale ordinario di Siracusa, il ricorrente è incorso nella inosservanza del canone della autosufficienza del ricorso (Cass., Sez. 4^, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, massima n. 241023; Sez. 1^, 18 marzo 2008, n. 16706, Falcone, massima n. 240123; Cass., Sez. 1^, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. 6^, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. 1^, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. 1^, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. 1^, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778), in quanto non ha curato di rappresentare compiutamente (e di documentare) il contenuto delle nuove emergenze, assertivamente per lui favorevoli.

Giova considerare che il requisito della autosufficienza costituisce esplicazione di quello cd. della specificità dei motivi, prescritto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Infatti, la novella del 20 febbraio 2006, n. 46, ha esteso il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento, oggetto di scrutinio, all’ambito dei vizi (extra testuali) risultanti dagli "altri atti del processo specificamente indicati art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Conseguentemente la enunciazione, in relazione a "ogni richiesta, .. delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono" l’impugnazione – trattandosi di indicazione espressamente prescritta dalla legge, a pena di inammissibilità, come "specifica" ( artt. 581 e 591 c.p.p.) – comporta (oltre al riferimento ai pertinenti estremi, pur) la preliminare e necessaria rappresentazione (con la relativa documentazione) del contenuto dell’atto del processo sul quale si impernia la censura del vizio extra testuale: della censura medesima l’atto de quo (nella sua interezza) costituisce, per l’appunto, elemento intrinseco ed essenziale; la relativa esposizione è, pertanto, affatto imprescindibile, perchè possa considerarsi perfezionato, sul piano formale, l’adempimento della prescrizione della specificità dei motivi.

3.3 – Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 21-04-2011, n. 16050

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Svolgimento del processo

M.A., con istanza in data 24 aprile 2010, chiedeva alla Corte d’Appello di Ancona di essere restituito nel termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa dalla Corte d’Appello di Ancona in data 13 luglio 2009 e divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2010, assumendo di non essere stato posto in condizione di partecipare al giudizio.

La Corte d’Appello di Ancona, ritenuta la competenza del giudice dell’impugnazione disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 13 luglio 2009 era stato proposto tempestivo ricorso per cassazione dal difensore di fiducia del M..

Con sentenza in data 17 febbraio 2010, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente formazione del giudicato anche in ordine alla nullità dedotta dall’istante.

Da ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento oltre alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 06-05-2011, n. 17823

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12.6.09, la corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza 15.6.06 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.O.M. A. in ordine al reato ex art. 660 c.p., perchè estinto per prescrizione e ha ridotto la pena inflitta per il rimanente reato di ingiuria continuata, in danno di G.S., a Euro 180,00 di multa; ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile G., quantificata in Euro 500,00 e ha liquidato le spese per quel grado di giudizio in Euro 600,00.

Il difensore della parte civile ha presentato ricorso per carenza di motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale, in quanto la corte si è limitata nella sentenza ad affermare la congruità della liquidazione effettuata dal primo giudice, senza tener conto delle censure formulate nei motivi di appello; ugualmente carente è la motivazione in ordine alla liquidazione delle spese relative al giudizio di secondo grado. Il ricorso non merita accoglimento.

In premessa va rilevato che le sentenze dei giudici di merito hanno sviluppato, nella ricostruzione dei fatti e nella loro valutazione, un uniforme apparato logico argomentativo, dando così luogo ad un unicum inscindibile.

Quanto alle statuizioni civili, contestate dalla ricorrente, la sentenza impugnata ha quindi correttamente richiamato la motivazione formulata sul punto dalla sentenza del tribunale, e l’ha valutata positivamente, avendo rilevato che il giudice di primo grado si è esaustivamente soffermato , in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale, sulla gravità dei fatti, sull’arco temporale della loro consumazione e sulle limitate ripercussioni sulla persona offesa. Va rilevato che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la relativa valutazione del giudice,in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione (sez. 3^, n. 34209 del 17.6.2020, rv 248371;

conf. sez. 5^, n. 9182 del 31.1.07, rv 236262).

Ugualmente sottratta al sindacato di legittimità è la valutazione compiuta dal giudice di merito, che ha adeguato razionalmente la liquidazione delle spese processuali, correlandola al livello di impegno professionale richiesto nel processo, di fatto emergente dal numero delle parti e dalle questioni tecniche sottoposte all’esame del difensore.

Il ricorso va quindi rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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