T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 6265 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente, con memoria depositata il 29.4.2011, ha dichiarato che essendo stata rilasciata, dal Comune di Palermo, la concessione edilizia per la realizzazione del complesso polifunzionale nel centro storico di Palermo, è venuto meno l’interesse al ricorso, cui pertanto la ricorrente nella stessa memoria ha rinunciato, con richiesta di compensazione delle spese;

Considerato che all’odierna pubblica udienza è stata ribadita, dal difensore della ricorrente, che quest’ultima non ha più interesse al ricorso, per intervenuta cessazione della materia del contendere;

Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse e che, quanto alle spese, le stesse possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6845 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato alle resistenti amministrazioni in data 11 maggio 2011 e depositato il successivo 23 maggio, i ricorrenti chiedono l’esecuzione della sentenza in epigrafe non sospesa dal Consiglio di Stato e con la quale il TAR ha riconosciuto loro il diritto al pagamento dell’indennità meccanografica sulla base delle schede di rilevazione per il periodo dal 4 gennaio 2005 al 4 gennaio 2010, maggiorate dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria solo qualora li superi alla stregua dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e s.m.i..

Chiedono pertanto di assegnare un termine di trenta giorni affinché l’Amministrazione ottemperi o in caso contrario la nomina di un commissario ad acta.

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

3. Alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata.

4. Non risultando che l’Amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato al Ministero della Giustizia – DAP di provvedere a quanto dalla sentenza in epigrafe statuito entro sessanta (60) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene sin d’ora nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che provvederà direttamente o a mezzo di funzionario suo delegato entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo.

5. Avendo l’Amministrazione rappresentato che ha avviato le attività per ottemperare alla sentenza in epigrafe al Collegio appaiono giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero della Giustizia – DAP di provvedere a quanto dalla sentenza in epigrafe statuito entro sessanta (60) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inadempienza nomina quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che provvederà all’esecuzione direttamente, o a mezzo di funzionario suo delegato, entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29394 Contravvenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Buonalbergo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, avverso la sentenza n. 3 del 25.1.06 con la quale il Giudice di Pace di San Giorgio La Molara ha accolto l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22 proposta da V.A. avverso un verbale della polizia municipale dell’ente ricorrente, relativo alla violazione amministrativa di cui all’art. 142 C.d.S., comma 7 cit. sulla scorta dell’accertamento di velocità a mezzo di apparecchiatura automatica "traffipax". ritenendo fondati, tra i motivi esposti,quello deducente l’illegittimità per "mancata garanzia di legalità ed obiettività nell’accertamento" delle infrazioni della collaborazione di una società privata concessionaria del relativo servizio nelle operazioni di rilevazione delle stesse e trasmissione alla polizia municipale dei rilievi fotografici ritenuti "validi per la sanzione", con sostanziale delega dell’accertamento.

Il ricorso al quale non ha resistito l’intimato deve essere accolto per la fondatezza del motivo, deducente violazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E, L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 142 C.d.S. e art. 345 reg. att. C.d.S., art. 2700 c.c., omessa ed insufficiente motivazione, che trova positivo riscontro nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, segnatamente, nelle sentenze nn. 22816/08 e 20081/11, entrambe emesse su ricorsi analoghi del medesimo Comune oggi ricorrente contro sentenze del G.d.P. di S. Giorgio la Molara, nelle quali si è avuto modo di escludere che la collaborazione tecnica, prestata da privati agli organi di polizia preposti all’accertamento e contestazione degli illeciti stradali, ne infici la legittimità ed affidabilità, allorquando – come nella specie è stato desunto dall’analitico esame della convenzione regolante il rapporto in questione – la verifica delle risultanze degli atti di accertamento sia demandata agli organi di polizia, poichè il supporto tecnico assicurato dagli ausiliari privati nelle fasi di impostazione ed installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi costituisce una ulteriore garanzia di affidabilità dell’accertamento stesso. Considerato che le medesime considerazioni valgono anche per la delega al compimento delle attività, puramente tecniche, di sviluppo e stampa dei rilievi fotografici delle infrazioni automaticamente registrate dagli apparecchi, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale al riguardo, e che la successiva trasmissione dei rilievi stessi all’ufficio di polizia municipale costituisce attività puramente materiale non interferente nell’esercizio dei compiti istituzionali dello stesso, non ravvisando ragioni per doversi discostare dal suesposto orientamento (peraltro conforme ad altre pronunzie di legittimità sulla tematica in questione, tra cui nn. 2952/98, 1955/10), il collegio ritiene sufficiente nella specie richiamare le motivazioni delle precitate sentenze,alle quali si riporta.

L’accoglimento del ricorso comporta, conclusivamente, la cassazione della sentenza impugnata, che va pronunziata senza rinvio, con diretta decisione nel merito reiettiva dell’opposizione,ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., non essendo necessari altri accertamenti e considerato che nella specie il giudice a qua ha esaminato e respinto tutti i rimanenti motivi addotti dall’opponente.

Tenuto conto che quest’ultimo non ha resistito al ricorso, che la decisione impugnata fu adottata in conformità ad orientamenti giurisprudenziali di merito largamente diffusi all’epoca delle sua pronunziatolo successivamente superati dal consolidamento di quelli di legittimità, in questa sede richiamati ed applicati, giusti motivi comportano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio e di quello di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio relativamente al motivo accolto e, pronunziando nel merito, rigetta l’opposizione. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 16-09-2011, n. 34196

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.F. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 16 febbraio 2010 che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei suoi confronti dal Tribunale di Lodi per il reato di minaccia in danno di Gu.Da., con cui intratteneva una relazione sentimentale che la donna aveva deciso di troncare. Deduce l’omessa declaratoria di prescrizione del reato, a suo avviso verificatasi in data anteriore a quella della sentenza di secondo grado, e non dichiarata dalla corte territoriale per l’errato calcolo dei periodi di sospensione.

Il processo era stato infatti sospeso per due volte per l’adesione del difensore del G. alla manifestazione di astensione dalle udienze deliberata dagli organi nazionali dell’avvocatura, la prima volta per tre anni e dieci giorni; la seconda per due mesi e venti giorni.

Sostiene il ricorrente che ai sensi dell’art. 159 cod. pen. come modificato dalla L. n. 251 del 2005, le sospensioni non potevano essere disposte per periodo superiore a giorni sessanta successivi.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che ai sensi della seconda parte dell’art. 159, comma 1, n. 3 nella versione in vigore tanto all’epoca che oggi, la limitazione del periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione è limitata a giorni sessanta, secondo le modalità espressamente stabilite dalla norma, solo nell’ipotesi di impedimento delle parti o dei difensori. Non costituisce ipotesi di impedimento dei difensori l’adesione alla manifestazione nazionale di astensione dalle udienze, che è comportamento volontario dipendente da libera scelta del difensore, Sez. 5 n. 33335 del 23 aprile 2008 Rv 24,387; Sez 5 n 18071 dell’8 febbraio 2010 Rv 247142).

Legittimamente pertanto, attese le esigenze di distribuzione del carico di lavoro della corte territoriale, il rinvio a nuovo ruolo era stato disposto per periodo di durata maggiore.

Il ricorso va pertanto rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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