T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-09-2011, n. 7250 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame e 2 motivi aggiunti parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe chiedendo in particolare l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione -Area Sanitaria e del successivo atto di iscrizione con riserva alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia dell’Università degli Studi di Padova.

Nelle more del giudizio l’Università degli Studi di Padova con provvedimento prot 29775 dell’11 luglio 2002 ha comunicato di aver in via di autotutela annullato in parte qua gli atti impugnati ed in particolare la disposta esclusione dal concorso, disponendo in via definitiva, senza alcuna riserva l’iscrizione di parte ricorrente alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia dell’Università degli Studi di Padova, soddisfacendo integralmente la pretesa di parte ricorrente.

In tale situazione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-01-2012, n. 1042 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1118 del 2005 il Giudice di pace di Parma, decidendo sull’opposizione proposta dal sig. B.S. avverso l’ordinanza-ingiunzione del 28 gennaio 2005;

emessa dal Sindaco del Comune di Parma in relazione ad un verbale di accertamento per violazione dell’art. 15, comma 6, del Regolamento in materia di pubbliche affissioni, l’accoglieva e, per l’effetto, annullava il provvedimento sanzionatorio impugnato.

A sostegno dell’adottata decisione il suddetto giudice rilevava che l’opposizione era da ritenersi fondata sul presupposto che l’affermazione della responsabilità dell’opponente (quale Presidente del Circolo Arci Onirica) implicava che l’ente che aveva applicato la sanzione provasse la titolarità in capo a tale soggetto della proprietà del materiale pubblicitario abusivamente affisso.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Parma basato su un unico complesso motivo, avverso il quale l’intimato si è costituito in questa sede con controricorso. Il difensore dell’ente ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo dedotto l’ente ricorrente ha prospettato la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24 nonchè degli artt. 15 e segg. del reg. com. Parma approvato con Delib. 24 febbraio 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, con tale doglianza, il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata poichè, nella specie, il giudice di pace di Parma avrebbe dovuto affermare – con riferimento alle indicate disposizioni normative – il diverso principio giuridico secondo cui, in materia di pubblicità illegittima, deve essere considerato responsabile della sanzione non solo colui che materialmente dispone dei mezzi pubblicitari (e, quindi, li affigge od espone) ma, altresì, il soggetto a cui vantaggio si realizzata la pubblicità (salva, ovviamente, la dimostrazione che l’affissione si sia verificata contro la sua volontà).

2. Rileva il collegio che deve essere, innanzitutto, disattesa l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità proposta dal controricorrente sul presupposto che il ricorso risultava formulato nei confronti del sig. B.S. (che non aveva ricoperto il ruolo di parte nel giudizio di primo grado) e non nei riguardi dell’Associazione Circolo Arci Onirica. L’eccezione è priva di pregio perchè il ricorso è stato presentato nei confronti del B.S., quale Presidente del predetto Circolo (oltre che anche come responsabile in proprio).

3. Ciò posto, si osserva che il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4725 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 13770 del 2009), in tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 24 per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica – ne caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consente di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta); tale principio, tuttavia, deve considerarsi applicabile a condizione che l’attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento.

Orbene, il giudice di pace, con la decisione impugnata, sul corretto presupposto che la violazione dei regolamenti comunali in tema di pubblicità trova la sua fonte primaria nel D.Lgs. n. 507 del 1993, si è conformato al principio da ultimo richiamato escludendo, con l’adozione di una motivazione adeguatamente svolta e logicamente plausibile in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie rimaste acquisite, che, nella specie, non si poteva affermare in via presuntiva che l’associazione opponente fosse proprietaria o titolare di qualsivoglia diritto sui manifesti pubblicitarì risultati abusivamente affissi, non essendo, allo scopo, sufficiente che l’affissione stessa fosse concretamente avvenuta in suo favore. Al riguardo, il giudice di pace ha, infatti, congruamente evidenziato che i manifesti abusivi erano costituiti da comuni fogli per stampa tipo A4 sui quali erano stati stampati il nome del gruppo musicale, il titolo dello spettacolo e il luogo e la data dello svolgimento di quest’ultimo presso il Circolo Onirica, giungendo, perciò, alla logica conseguente conclusione che, sulla scorta di questi elementi, era del tutto illegittimo presumere la proprietà dei manifesti in capo al suddetto Circolo (ancorchè risultasse essere il soggetto avvantaggiato dalla pubblicità) e la sicura riconducibilità dell’attività di averne commissionato l’affissione illegittima (trattandosi, in altre parole, di beni mobili "al portatore", privi, cioè, di idonee caratteristiche attraverso le quali era lecito risalire al proprietario degli stessi).

Avendo, quindi, risolto la questione di diritto dedotta in controversia in termini conformi alla giurisprudenza di questa Corte (richiamando anche la conferente sentenza n. 5919 del 1994), offrendo una motivazione sicuramente sufficiente ed immune da vizi logici, la sentenza impugnata può dirsi esente dalla censure dedotte con il ricorso, il quale deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-02-2012, n. 2925

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18.11.2009, il TSAP, in sede di appello, ha rigettato l’impugnazione proposta da ACA spa, nei confronti di M. R., V. e O.G., condannando, in accoglimento dell’appello incidentale da questi ultimi proposto, l’appellante al pagamento di ulteriori Euro 25.000,00, oltre a quanto già a loro favore liquidato con la sentenza appellata.

Avverso tale sentenza, l’Aca spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, affidato alle Poste per la notifica in data 10.3.2011; resistono con controricorso gli O., i quali, preliminarmente eccepiscono la tardività del ricorso, essendo lo stesso stato proposto oltre il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione dell’estratto, avvenutali 14.9.2010.

Motivi della decisione

Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo.

Come ricordato in narrativa, l’estratto della sentenza impugnata venne notificato dalla Cancelleria il 14.9.2010, mentre il ricorso risulta consegnato alle Poste per la notificali 10.3.2011.

Ciò comporta che la notifica deve ritenersi effettuata oltre il termine breve per l’impugnazione, in applicazione del principio affermato da Cass. SS. UU. n 7607 del 30.3.2010, secondo cui, alla luce della disciplina contenuta nell’art. 8 della parte prima della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell’art. 2 della tabella allegata al medesimo decreto, non sussiste più l’obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e anche per quelle per cui lo stesso è previsto, il cancelliere, è tenuto a rilasciare copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio; pertanto, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal TSAP, una volta avvenuta la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza,il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 202, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, ai soli fini fiscali.

Tanto premesso, ritiene questa Corte non applicabile nella fattispecie la recente giurisprudenza secondo cui deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante da un mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte della Corte di Cassazione (c.d. overruling) nei confronti della parte che abbia incolpevolmente confidato (vale a dire non oltre il momento d oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto, caso per caso) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass. SS.UU., 11.7.2011, n. 15144, resa proprio in relazione al mutamento di giurisprudenza in tema di termini di impugnazione delle sentenze del TSAP operato con la citata sentenza n. 7607 del 2010).

Il lasso di tempo nella specie intercorso fra la pubblicazione della pronuncia recante l’overruling e la notificazione dell’estratto della sentenza impugnata, (30.3.2010-14.9.2010) deve essere infatti ritenuto largamente sufficiente a consentire all’interessato la piena conoscenza del nuovo orientamento giurisprudenziale e l’adeguamento ad esso con la conseguente esclusione della configurabilità di un comportamento incolpevole. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 6079 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

1. All’esito della procedura aperta indetta dal Comune di Rocca d’Evandro con bando prot. n. 5400 del 21 giugno 2010 per l’appalto dei "Lavori di completamento funzionale delle infrastrutture dell’area PIP in località Viandra – II lotto – I stralcio" per un importo complessivo di euro 1.449.458,82 + I.V.A. (oltre ad euro 19.895,00 + I.V.A., per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso), è stata dichiarata aggiudicataria dei predetti lavori, giusta verbale della commissione di gara del 27 agosto 2010, la costituenda A.T.I. tra I.C.I. s.r.l. e Infragest s.r.l. (la cui offerta aveva conseguito complessivamente punti 98,123, di cui punti 65 per l’offerta tecnica, punti 15 per l’offerta dei tempi di esecuzione e punti 18,123 per l’offerta economica).

Essendo emerse cause ostative alla stipula del contratto di appalto per la mancata quantificazione degli oneri di sicurezza, come contestato dalla società Mastrocinque Costruzioni s.r.l., seconda classificata, l’amministrazione appaltante, giusta verbale in data 2 settembre 2010 (5^ seduta), ha prima invitato l’A.T.I. aggiudicataria a comunicare immediatamente gli oneri della sicurezza non indicati nell’offerta economica e successivamente, giusta verbale in data 2 settembre 2010 (6^ seduta), ha preso atto dell’integrazione (oneri di sicurezza euro 19.895,50, mentre nella quota migliorativa essi erano indicati in euro 2.204,00) e, in dichiarata autotutela, ha nuovamente aggiudicato l’appalto alla predetta A.T.I. tra I.C.I. s.r.l. e Infragest s.r.l.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. VIII, con la sentenza n. 1209 del 25 febbraio 2011, definitivamente pronunciando: 1) sul ricorso iscritto al NRG. 5170/2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Mastrocinque Costruzioni s.r.l. per l’annullamento del bando di gara, dell’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. tra I.C.I. s.r.l. e Infragest s.r.l., del silenzio serbato dall’amministrazione appaltante sul preavviso di ricorso oltre che dei verbali di causa, nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione dalla gara della predetta A.T.I. tra I.C.I. s.r.l. e Infragest s.r.l., poi dichiarata aggiudicataria, per l’omessa indicazione nell’offerta della somma relativa agli oneri di sicurezza nonché per l’omessa produzione del documento di identità dei sottoscrittori della copia del certificato di qualità aziendale e di attestazione SOA, della dichiarazione di impegno a costituire l’A.T.I., di insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell’indicazione degli esponenti aziendali in carica e cessati dalla carica nell’ultimo triennio; 2) sul ricorso iscritto al NRG. 5665/20\0, pure integrato da motivi aggiunti, proposto dall’A.T.I. costituenda tra Neolitica s.r.l. (mandataria capogruppo) con Z. Carmine s.r.l. e Co. Me. s.r.l. (terza classificata) per l’annullamento degli stessi atti impugnati con il ricorso NRG. 5170/2010 per la mancata esclusione dalla gara della società Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (che nel dichiarare di avvalersi della D’Angelo Costruzioni s.r.l. aveva omesso di specificare le risorse economico – finanziarie e tecnico – organizzative fornite dall’ausiliaria, come previsto dalla sez. VII del bando di gara, e che aveva prodotto in sede di gara una copia semplice della certificazione di qualità aziendale, non sottoscritta dal proprio legale rappresentante, non corredata da una sua separata attestazione di conformità) e per la mancata esclusione dell’A.T.I. aggiudicataria (avendo l’impresa I.C.I. omesso di allegare all’attestazione di conformità della copia semplice della certificazione di qualità aziendale il documento di identità del soggetto attestante); 3) sul ricorso incidentale spiegato nel ricorso NRG. 5665/2010 dalla società Mastrocinque Costruzioni s.r.l. avverso l’ammissione alla gara della stessa Neolitica s.r.l., che aveva a sua volta omesso di indicare gli oneri di sicurezza sulla base delle proposte migliorative apportate al progetto a base d’asta e che aveva omesso di sottoscrivere e corredare del documento di identità le prodotte copie delle attestazioni SOA e dei certificati del casellario giudiziale; riuniti i ricorsi, ha accolto sia il ricorso principale che quello incidentale della società Mastrocinque Costruzioni s.r.l., ritenendo illegittima l’ammissione alla gara dell’A.T.I. aggiudicataria e di quella con capogruppo la società Neolitica s.r.l., per non aver indicato nelle proprie rispettive offerte le somme a titolo di oneri per la sicurezza, sia il ricorso proposto dall’A.T.I. Neolitica s.r.l., ritenendo illegittima anche l’ammissione della società Mastrocinque Costruzioni s.r.l. per vizi attinenti all’avvalimento, con conseguente caducazione dell’intera procedura di gara.

3. La predetta società Mastrocinque Costruzioni s.r.l. ha chiesto la riforma in parte qua della predetta sentenza, alla stregua di un solo motivo di gravame, rubricato "Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione (artt. 74, 86 comma 3 bis, e 88 D. Lgs. 163/2006) e della lex specialis (Capo VII) – Sull’illegittimità dell’aggiudicazione e sull’obbligo di esclusione dell’A.T.I. I.C.I. Progest", con il quale ha sostenuto che, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, aveva correttamente utilizzato l’istituto dell’avvalimento, rispettando tutte le prescrizioni di legge e del bando, evidenziando che l’avvalimento nel caso di specie aveva riguardato i requisiti di qualificazione e non già le risorse economiche e/o le garanzie, il che rendeva ultronea, gravosa ed inutile la ulteriore dichiarazione concernente i mezzi necessari, i materiali, il numero degli addetti messi a disposizione dall’impresa ausiliaria, dichiarazione dalla cui mancanza i primi giudici avevano fatto discendere l’esclusione dalla gara; ciò senza contare che, in presenza della documentazione prodotta, da cui emergeva inconfutabilmente che l’impresa ausiliaria aveva messo a disposizione l’intera azienda, l’amministrazione appaltante avrebbe potuto eventualmente chiedere chiarimenti ed integrazione, ma giammai disporre direttamente l’esclusione dalla gara.

Ha resistito al gravame il Comune di Rocca d’Evandro, deducendone l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone pertanto il rigetto.

L’impresa I.C.I. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con Infragest s.r.l., oltre a resistere all’avverso gravame, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza, ha altresì spiegato appello incidentale, chiedendo la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto incompleta e indeterminata la sua offerta per la asserita mancata indicazione della somma a titolo di oneri di sicurezza sulle proposte migliorative, rilevando che dai documenti depositati, ed in particolare nell’elaborato "quadro comparativo estimativo" gli importi indicati erano già comprensivi degli oneri di sicurezza.

Le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.

4. Alla pubblica udienza del 28 giugno 2011, cui la causa è stata rinviata, su accordo delle parti, dalla precedente udienza in camera di consiglio del 31 maggio 2011 per la sua immediata definizione, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. Priorità logica – giuridica impone alla Sezione di esaminare innanzitutto l’appello incidentale spiegato dall’I.C.I. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con Infragest s.r.l., aggiudicataria dell’appalto, che con un unico motivo di gravame, denunciando "violazione e falsa applicazione di legge (artt. 74 e 86, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006); violazione e falsa applicazione del Bando di gara (sez. X.5 e mod. A1)", ha lamentato la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto incompleta e indeterminata la sua offerta per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza sulle proposte migliorative, atteso che i primi giudici non si erano avveduti che dai documenti depositati in sede di gara (in particolare nell’elaborato "quadro comparativo estimativo") gli importi indicati erano già comprensivi degli oneri di sicurezza: infatti l’eventuale fondatezza di tale mezzo, comportando la legittimità dell’operato dell’amministrazione appaltante e quindi dell’aggiudicazione, renderebbe improcedibile per carenza di interesse l’appello principale.

Il motivo di gravame spiegato con l’appello incidentale è tuttavia infondato.

5.1. Occorre premettere che il bando di gara al punto VII.2.1 ("Valutazione dell’offerta") nello stabilire i criteri di valutazione dell’offerta ai fini dell’individuazione di quella economicamente più vantaggiosa, prevedeva, tra l’altro, "1.a) integrazioni e migliorie agli interventi previsti, anche con modifiche di carattere funzionale e distributivo atte ad ottimizzare la funzionalità dell’opera" e "1.b) migliorie agli interventi previsti, relativi all’utilizzo di soluzioni tecniche, tecnologiche e dei materiali in relazione alle peculiari caratteristiche del sito, finalizzate a garantirne la conservazione e l’economicità nella gestione e nella manutenzione, con particolare riferimento al centro servizi".

Il punto X.3 del bando ("Documentazione tecnica – busta n. 2) prescriveva il contenuto della documentazione necessaria (a pena di esclusione) ai fini dell’ammissibilità dell’offerta tecnica, contemplando in particolare: a) gli elaborati progettuali modificativi e/o integrativi del progetto esecutivo dell’Amministrazione; b) quadro comparativo (senza prezzi) tra il progetto posto a bare di gara ed il progetto con le migliorie offerte; c) relazione dettagliata, suddivisa in capitoli, illustrativa dei punti salienti delle migliorie e/o integrazioni offerte, in relazione ai punteggi da attribuire ai concorrenti.

Il successivo il punto X.5 del bando gara ("Offerta economica busta – n. 4"), dopo aver indicato i documenti, a pena di esclusione, che dovevano essere inseriti nella busta n. 4 (1) quadro comparativo tra il progetto posto a base di gara ed il progetto con le migliorie offerte dall’impresa, con i relativi prezzi ed analisi; 2) l’offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando l’allegato modello A1), stabiliva che "gli oneri della sicurezza vanno opportunamente rapportati al progetto dell’impresa, se diverso da quello posto a base di gara. In tal caso è ovvio che il ribasso offerto è da computarsi sul conseguente importo, al netto dei nuovi oneri della sicurezza".

5.2. In punto di fatto occorre rilevare che, come emerge dagli atti di causa, la costituenda A.T.I. tra I.C.I. s.r.l. e Infragest s.r.l. offrì, utilizzando il modello A1 (come prescritto dal ricordato bando di gara), un ribasso del 10,33% sull’importo a base d’asta (corrispondente complessivamente ad un importo netto di euro 1.299.729,724, senza alcuna indicazione dell’importo relativo agli oneri della sicurezza.

Solo a seguito della contestata richiesta dell’amministrazione appaltante, con la nota in data 2 settembre 2010, la predetta A.T.I. precisò che le opere aggiuntive e/o migliorative previste nel progetto offerto ammontavano ad euro 147.975,83 (di cui euro 145.771,83 per lavori ed euro 2.204,00 per oneri della sicurezza [diretti ed indiretti]).

5.3. Ciò premesso la Sezione è dell’avviso che sul punto contestato la sentenza impugnata non merita le critiche mosse.

E’ pacifico, per stessa ammissione dell’A.T.I. appellante incidentale, che la sua offerta conteneva opere aggiuntive e/o migliorative e che il relativo importo dei lavori comportava anche un determinato importo per gli oneri della sicurezza, di cui non vi era alcuna traccia nell’offerta economica, redatta sul modello A1: ciò integrava la violazione della puntuale previsione del bando di gara, contenuta nel punto X.5., secondo cui "gli oneri della sicurezza vanno opportunamente rapportati al progetto dell’impresa, se diverso da quello posto a base di gara. In tal caso è ovvio che il ribasso offerto è da computarsi sul conseguente importo, al netto dei nuovi oneri della sicurezza".

L’A.T.I. aggiudicataria in realtà doveva quindi esclusa dalla gara per tale macroscopica violazione, il che rende illegittima la determinazione assunta in data 2 settembre 2010 dall’amministrazione appaltante, con la quale quest’ultima ha chiesto invece chiarimenti ed integrazioni con riferimento alla mancata indicazione dell’importo corrispondente agli oneri della sicurezza.

E’ appena il caso di rilevare al riguardo che proprio dal tenore letterale della nota in data 2 settembre 2010 si evince che i presunti chiarimenti costituiscono una vera e propria integrazione, postuma ed inammissibile, dell’offerta presentata: di meri chiarimenti o di integrazione ammissibile si sarebbe trattato solo se, non essendo state proposte con l’offerta lavori aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quelli previsti dall’amministrazione l’importo degli oneri della sicurezza, fosse rimasto invariato, coincidendo con quello indicato nel bando di gara (circostanza che pacificamente non si è verificata nel caso in esame).

Peraltro, diversamente da quanto prospettato dall’A.T.I. appellante, l’esame del quadro comparativo non contiene alcuna specifica indicazione in ordine all’importo degli oneri di sicurezza, limitandosi ad affermare che "gli importi complessivi del presente quadro comparativo sono da intendersi comprensivi degli oneri della sicurezza": il che conferma, sotto altro concorrente profilo, la riscontrata violazione della lex specialis di gara.

L’appello incidentale deve essere pertanto respinto.

6. Passando all’esame dell’appello principale proposto dalla società Mastrocinque S.r.l., la Sezione è dell’avviso che anch’ esso sia infondato e debba essere respinto, il che esime dall’esame delle eccezioni di inammissibilità dello stesso sollevate dall’appellato Comune di Rocca d’Evandro.

Con l’unico motivo di gravame la predetta società Mastrocinque s.r.l., seconda classificata nella gara di appalto di cui si discute, ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rilevante e decisiva l’omessa dichiarazione dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui essa ricorrente era carente: secondo l’appellante tale dichiarazione era ultronea ed inutile, rappresentando un inutile aggravamento del procedimento, essendo pacifico che nel caso in esame che l’avvalimento aveva riguardato solo i requisiti di qualificazione e non già le risorse economiche e/o le garanzie.

La tesi non può essere condivisa.

Infatti, se è vero che l’articolo 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ammette esplicitamente l’avvalimento anche per l’attestazione della certificazione SOA, la stessa norma subordina tale facoltà all’espresso impegno da parte dell’impresa ausiliaria, nei confronti dell’impresa ausiliata e della stazione appaltante, di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

L’omissione di tale dichiarazione, nel caso di specie prevista anche dal bando di concorso, non poteva che comportare l’esclusione dalla gara, non solo in quanto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la stessa amministrazione appaltante non può disapplicare le disposizioni contenute nella lex spacilias da essa stessa poste, ma anche perché l’avvalimento nei requisiti soggettivi di qualità (nel caso di specie qualificazione nella categoria OG11, classifica II) deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (C.d.S., sez. III, 18 aprile 2011, n. 2343), giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell’istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo nondimeno l’affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati.

Né, a superare tali rilievi, è sufficiente richiamare, come pretende l’appellante, la responsabilità solidale che, con il contratto di avvalimento, l’impresa ausiliaria ha assunto nei confronti dell’amministrazione appaltante relativamente ai lavori oggetto dell’appalto, trattandosi di un conseguenza che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio (e esclusivamente) per la effettiva partecipazione dell’impresa ausiliaria all’esecuzione dell’appalto (C.d.S., sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2956, secondo cui l’impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un’obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona con l’aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti), effettiva partecipazione che non si rinviene nel caso di specie, mancando la dichiarazione di messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario ai fini dell’avvalimento.

7. In conclusione devono essere respinti tanto l’appello principale che l’appello incidentale.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica nondimeno la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dalla società Mastrocinque Costruzioni s.r.l. e sull’appello incidentale spiegato dal R.T.I. tra I.C.I. s.r.l. e Infragest s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. VIII, n. 1209 del 25 febbraio 2011, li respinge entrambi e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

C. S., Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

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