Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 22-06-2011, n. 25033 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – La sentenza impugnata ha confermato la condanna inflitta al presente ricorrente per la violazione dell’art. 600 quater ravvisata nel fatto di essere stato l’imputato trovato in possesso di materiale pedopornografico procurato per via telematica.

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) violazione di legge nel fatto di avere, i giudici di merito, ravvisato gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all’art. 600 quater sebbene, sul piano materiale, si sia in presenza di solo una ventina di immagini e, comunque, lo stesso CTU s è limitato a sottolineare di avere rinvenuto detto materiale nel personal computer dell’imputato e che la maggior parte di esso era stato in precedenza cancellato. Nulla è stato chiarito in ordine alla eventualità di una acquisizione occasionale. Esistono, invece, numerose pronunzie di merito che hanno escluso il reato in assenza di attività diretta alla memorizzazione dei files. Ciò, in quanto la semplice circostanza che nel computer siano stati rinvenuti files temporanei con immagini pedo-pornogafiche non dimostra che le stesse siano anche state scaricate perchè i files temporanei vengono generati automaticamente dal sistema. Sul piano soggettivo, poi, si valorizza la nozione normativa che non richiede la semplice consapevolezza, bensì, la volontà diretta proprio alla acquisizione del materiale;

2) vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. In particolare, si fa notare che non ha senso parlare di "variegata attività illecita" al cospetto di solo una ventina circa di immagini;

3) violazione di legge nel negare la invocate sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione.

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

2.1. Il primo motivo è palesemente affetto dall’equivoco di fondo di ritenere che la verifica di questa S.C. sulla correttezza della motivazione si identifichi con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite ovvero con la possibilità di formulare un giudizio diverso da quello espresso dai giudici di merito sull’intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull’attendibilità delle fonti di prova.

Il controllo della logicità della motivazione, invece, può essere esercitato dai giudici di legittimità sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato.

Pertanto, nella verifica della fondatezza o meno del motivo di ricorso formulato con riferimento alla validità della motivazione il compito della Corte non è quello di accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle prove (propri del giudizio di merito) bensì quello (diverso) di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se, nell’interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole delle logica, le massime di comune esperienza ed i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Ne consegue che, in ipotesi come quella in esame, non è nemmeno producente qualificare il vizio denunciato come violazione di legge quando, nella sostanza, ciò cui si tende è di ottenere una rivalutazione dei dati fattuali. Ed infatti il vizio della motivazione diviene violazione di legge solo nel caso in cui i giudici non abbiano giustificato affatto il loro operato e si registri, pertanto, una mancanza grafica della motivazione ovvero la presenza di una meramente apparente.

Tale non è il caso che occupa dove, invece, si constata che i giudici hanno ampiamente ed adeguatamente argomentato il proprio convincimento offrendo anche adeguata replica alle deduzioni difensive (che, peraltro, erano le medesime di quelle oggetto del presente motivo di ricorso).

Merita, pertanto di essere ricordato come i giudici siano partiti dalla considerazione che le stesse modalità di rinvenimento sono significative ai fini del giudizio di colpevolezza perchè il rintraccio e la identificazione dello Z. sono avvenuti "a seguito dell’individuazione di un indirizzo internet, attraverso il quale erano state offerte immagini pedo-pomografiche, giungendo ad identificare l’utenza intestata alla madre dell’odierno imputato, ed utilizzata dal prevenuto tramite il computer rinvenuto nella sua camera".

Per quel che attiene, poi, al profilo dedotto della acquisizione "casuale" e non volontaria di quelle immagini, la replica dei giudici di merito e chiara e significativa nel rifarsi a quanto accertato dal perito che "a specifica richiesta, ha precisato di aver reperito un archivio sul disco C del computer di cui era stata modificata l’estensione, rinominato in maniera da evitare la immediata riconoscibilità, criptato e protetto da password, elementi di fatto non contestati dalla difesa".

E’, dunque, perfettamente logica e coerente la conclusione della Corte secondo cui tali emergenze "dimostrano il consapevole immagazzinamento relativo almeno a questa parte delle foto".

Altrettanto importante risulta il dato – sottolineato dai giudici di merito – della non collaborazione dell’imputato. Si dice, infatti in sentenza che: "fuorviante, al fine di escludere la responsabilità, è l’argomentata assenza di disponibilità da parte del prevenuto del programma applicato dal perito, in quanto l’utilizzo del programma specifico si è reso necessario per la consultazione da parte del tecnico dell’archivio protetto da password che l’imputato non ha inteso fornire".

Non è quindi nè illogica nè ingiustificata la conclusione dei giudici secondo cui "la circostanza che tale sistema non fosse in suo possesso non esclude la sua accessibilità la cui conservazione è illecita, posto che, come già sottolineato, il suo accesso era garantito dall’uso della password conosciuta solo a lui".

Non priva di pregio è l’ulteriore considerazione dei giudici che l’accertata cancellazione dei files "impone di escludere la conservazione involontaria su files temporanei, conseguente alla mera visualizzazione delle immagini".

Infine, altro argomento decisivo della piena consapevolezza della condotta delittuosa contestata è la "segnalazione a terzi dei siti internet particolarmente interessanti al fine di acquisire le immagini".

Superfluo soggiungere che la pluralità di argomenti oggettivi – ancorati a dati processuali – e la logicità della loro "lettura" sono tali da recidere alla radice le reiterate doglianze difensive.

2.2. Ugualmente inammissibili sono le doglianze – di cui al secondo motivo – afferenti la mancata considerazione del programma di trattamento cui si starebbe sottoponendo l’imputato (come risulta anche dalla certificazione prodotta all’odierna udienza).

Premesso che del documento oggi depositato non si può tener conto perchè questa Corte di legittimità è deputata a verificare la esistenza e validità della risposta data dai giudici di merito sul punto (non certo ad esaminare profili fattuali) si osserva che, invece, quel documento avrebbe dovuto essere prodotto ai giudici di merito che, in difetto di qualsivoglia riscontro a quanto dedotto dalla difesa, giustamente hanno replicato "nulla risulta ad oggi quanto alla persistenza del trattamento ed alla sua efficacia". 2.3. Nessuna critica può, infine, muoversi alla decisione dei giudici di non riconoscere la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria visto che, a fronte di una istanza difensiva in tal senso, al giudice compete la facoltà (e non l’obbligo – la L. n. 689 del 1981, art. 58 dice che il giudice ha il potere discrezionale di decidere la pena sostitutiva più adatta in rei. all’art. 133 c.p.) di provvedere in tal senso. Orbene, nella specie, la richiesta è stata respinta sottolineando che "la natura del reato, nonchè la condotta tenuta, con l’incitamento alla diffusione d’uso del materiale illecito, impongono di non valutare adeguata alla gravità del fatto la pena pecuniaria, che sarebbe priva del necessario effetto preventivo".

Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge ( art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000.

P.Q.M.

Visto l’art. 615 e ss. c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 08-07-2011, n. 26797

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 22 novembre 2007 il Tribunale di Caltanissetta, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava G.M., imputato – tra l’altro – del reato di cui al D.Lgs. n. 157 del 1992, art. 30, lett. l), in relazione alla detenzione per la vendita di uccelli appartenenti a specie protetta e minacciati di estinzione (cardellini e una passera sarda), colpevole del detto reato, condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti genetiche e con la diminuente per il rito, alla pena di Euro 890,00 di ammenda.

Avverso la detta sentenza proponeva appello – poi convertito in ricorso dalla Corte territoriale adita – l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo due distinti motivi. Con il primo denunciava violazione della legge penale ( L. n. 57 del 1992, art. 30, lett. l)) dovendo la norma violata considerarsi norma penale in bianco: in particolare la difesa deduceva che il Tribunale nel pervenire alla statuizione di condanna avrebbe operato il cd. "doppio rinvio", avendo ritenuto inclusi nell’elenco di cui all’art. 2 della legge suddetta quelle specie ornitologiche che in realtà a detta del ricorrente non rientravano in tale previsione normativa in quanto a loro volta ricompresi nella previsione normativa di cui alla L. n. 503 del 1981 cui l’art. 2 citato faceva rinvio.

Così operando il Tribunale aveva di fatto violato il principio di legalità e riserva di legge di cui all’art. 1 c.p. e art. 25 Cost..

Con il secondo motivo denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto, pur avendo riconosciuto che gli uccelli detenuti nell’esercizio commerciale si trovassero in malfermo stato di salute aveva contraddittoriamente ritenuto che gli stessi fossero ivi detenuti per la vendita, circostanza ritenuta del tutto illogica dalla difesa del ricorrente posto che una vendita di animali malati sarebbe stata inconcepibile: con tale contraddittoria statuizione il Tribunale pur aderendo di fatto alla tesi che gli uccelli si trovassero li provvisoriamente in attesa di essere rimessi in sesto, aveva quindi in modo del tutto illogico concluso che i detti animali si trovassero comunque in quel sito per essere venduti.

Il ricorso non è fondato.

Quanto al dedotto motivo della violazione di legge va osservato che il genere di volatili detenuto dall’odierno ricorrente rientra pacificamente nella previsione normativa di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 2, comma 1, lett. L) appartenendo i cardellini alla famiglia del fringillidi la cui detenzione è certamente vietata trattandosi di specie particolarmente protetta.

Conseguentemente la dedotta violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, nel richiamare in realtà altra disposizione di legge ( L. n. 503 del 1981) la quale annovererebbe tra le specie protette il cardellino e la passera sarda non incluse invece nel menzionato L. n. 157 del 1992, art. 2, non sussiste affatto.

Come precisato infatti dalla giurisprudenza di questa Corte in generale tutti i volatili rientranti nella categoria dei fringillidi sono assoggettati al regime di cui alla L. n. 157 del 1992 sub art. 2 – quanto alla descrizione della specie – e art. 30 – quanto al regime sanzionatorio che è stato correttamente applicato dal Tribunale (vds. in proposito Cass. Scz. 3^ 27.5.2010 n. 23931, Fatti, Rv.

247798).

Quanto al secondo motivo riferito al una dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione si tratta di vizio del tutto insussistente avendo il Tribunale, con motivazione adeguata sul piano logico, ritenuto decisiva la circostanza che i volatili, in quanto detenuti all’interno di un esercizio commerciale deputato alla vendita e conservati con modalità tali da escludere che si trovassero provvisoriamente custoditi per essere sottoposti a cure salvo ad essere poi rimessi in libertà dopo la guarigione, deponesse univocamente per la successiva vendita delle specie suddette.

Peraltro la deduzione circa la destinazione alla vendita di cardellini detenuti all’interno di singole gabbie di dimensioni ridotte come lo erano certamente quelle oggetto del presente processo.) per come si evince agevolmente dalla sentenza impugnata) si basa su nozioni di comune esperienza in quanto per gli uccellini la possibilità di socializzare in ambienti particolarmente ampi è tipica del collezionista, mentre la detenzione all’interno di singole piccole gabbie agevola il titolare del negozio nella attività di vendita consentendo con tale metodo di conservazione ai singoli potenziali acquirenti di visionare meglio il prodotto che intendono acquistare attraverso un esame delle caratteristiche peculiari dei volatili (in termini Cass. Sez. 3^ Ord. 8.11.1994 n. 2950 Clarino, Rv. 200825).

Il ricorso va pertanto rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 16-12-2011, n. 27115 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 908 del 18 novembre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro, che aveva accolto la domanda di L.M.G. nonchè degli altri intimati indicati nella intestazione della presente sentenza intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’ inadempimento da parte dell’Enel alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4 con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta". 2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il contrario e precisamente che tale efficacia si sia dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c..

3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

Al ricorso, che propone tre motivi, la parte intimata non ha resistito.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deducono due censure, la prima di "violazione dell’art. 1339 c.c., in relazione all’art. 6, comma 4 della Delib. dell’AEEG n. 200 del 1999 (art. 360 c.p.c., n. 3): si sostiene che l’art. 1339 c.c. non consentirebbe l’inserimento automatico dell’art. 6, comma 4 della detta delibera nel contratto di utenza, sia perchè l’integrazione sarebbe consistita nel sopperire ad una lacuna della volontà negoziale, sia per essere la delibera generica, sia perchè per la sua violazione era prevista una sanzione diversa.

Con una seconda censura si lamenta "violazione degli artt. 1182 e 1196 c.c., in rapporto all’art. 6, comma 4 della Delib. dell’AEEG n. 200 del 1999 (art. 360 c.p.c., n. 3)" e si sostiene che la delibera avrebbe avuto carattere programmatico e non precettivo e, dunque, non avrebbe potuto integrare il contratto di utenza.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione riguardo ad un comportamento dell’Enel che avrebbe potuto – secondo la pronuncia impugnata – rappresentare ottemperanza alla delibera.

Con un terzo motivo si denuncia, con una prima censura, violazione dell’art. 112 c.p.c., e con una seconda vizio di motivazione ai. sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendosi: a) con la prima che gli attori avevano proposto, in subordine alla domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno per la mancata assicurazione della modalità gratuita di pagamento, una domanda intesa ad ottenere – per il caso che quella modalità fosse risultata assicurata – il risarcimento del danno da mancata informazione in proposito, e che essa era stata accolta nonostante l’accoglimento della domanda principale; b) con la seconda che erroneamente, una volta postasi nell’ottica dell’integrazione, la pronuncia impugnata avrebbe rilevato anche che era rimasto inadempiuto l’obbligo di informazione del consumatore sul pagamento gratuito delle bollette.

2. Le due censure proposte con il primo motivo, afferendo entrambe alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondate per quanto di ragione al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giungo 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo della stessa questione in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa (udienza dell’8 giugno 2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si e anzitutto affermato il seguente principio di diritto: "Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui allo stesso art. 2, comma 37 possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore".

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve "escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai. sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nei contratto di utenza".

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della Delib. dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolto a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che "Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula ‘integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti o, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c." e che "Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione dei potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto". 3. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario delle prime due censure, perchè erroneamente il Tribunale ha attribuito alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza e, quindi, ha desunto l’esistenza dell’inadempimento.

Gli altri due motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto efficacia integrativa, restano assorbiti.

4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che, in riforma della sentenza di primo grado, l’appello dell’Enel debba essere accolto e la domanda proposta dalla parte qui intimata debba essere rigettata.

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, Inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.

5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione e stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo al primo motivo. Dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivo accolti e, pronunciando sul merito accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Petilia Policastro, rigetta la domanda degli intimati. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna gli intimati alla rifusione alle ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento/00 (Euro 600,00) di cui duecento/00 (Euro 200,00) per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31683 Motivazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.G. presso la corte di appello di Torino ricorre per cassazione avverso la sentenza del tribunale dei minorenni della stessa città, in funzione di giudice dell’udienza preliminare, che dichiarava non luogo a provvedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti F.M., minorenne, rispettivamente quindicenne e diciassettenne, all’epoca dei quattro delitti di delitto di rapina aggravata, e reati connessi, per i quali era stato rinviato a giudizio, deducendo omessa motivazione,e conseguente violazione di legge, sulla pre – condizioni del beneficio concesso: la in concreto inflizione di una pena nei limiti compatibili con la concessione del perdono giudiziale.

Il ricorso merita accoglimento perchè fondato.

Invero dalla stringatissima motivazione del provvedimento impugnato non è possibile trarre,nemmeno per deduzione implicita, mancando qualsiasi segno grafico in proposito, la considerazione giudiziale in merito alla pena che il giudice ha divisato di infliggere al prevenuto per le quattro rapine aggravate in agenzie bancarie e reati connessi, necessariamente prodromica e condizionante, una volta che il giudice sia pervenuto a determinate e motivate conclusioni in merito ai limiti sanzionatori da infliggere, alla finale valutazione in merito alla meritevolezza del beneficio come concesso.

Tali carenze di giudizio, prima che di motivazione, dovranno essere colmate dalle valutazioni del giudice del rinvio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata dispone trasmettersi atti al Tribunale per i minorenni di Torino.

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