T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame il ricorrente – premesso di avere partecipato, in qualità di VFP1, al concorso per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in ferma quadriennale – impugna il giudizio reso dalla commissione di non idoneità "a seguito dell’esame del protocollo delle prove… sostenute (test somministrati, relazione psicologica, scheda valutazione relativa all’intervista attitudinale di selezione, colloquio di verifica innanzi alla commissione) ed avendo accertato che i risultati conseguiti non delineano il profilo attitudinale richiesto agli aspiranti nell’Arma quali carabinieri effettivi".

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)la motivazione si basa esclusivamente su considerazioni squisitamente soggettive, disancorate da qualsiasi dato oggettivo;

b)la commissione si è radicalmente dissociata dalle conclusioni cui sono pervenuti i primi esaminatori senza spiegarne le ragioni;

c)il giudizio è contraddittorio con gli esiti della scheda di valutazione e della relazione psicologica;

d)il giudizio sembra ispirato da ben altri parametri che nulla hanno a che vedere con l’accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi che il candidato deve possedere.

L’amministrazione ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione inerente i fatti di causa.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente deduce illogicità ed incongruenza della motivazione. A suo dire, la commissione avrebbe basato il proprio giudizio su considerazioni astratte e/o soggettive.

La documentazione versata in giudizio fa ragione sulla infondatezza del rilievo censorio.

Risulta in atti, che gli accertamenti attitudinali sono stati condotti sulla base di quanto stabilito dalle relative "norme tecniche" approvate con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 52117 CC datata 16/4/2010.

La valutazione del candidato è avvenuta dunque, a quanto consta dalla versata documentazione, in linea con il protocollo tecnico e metodologico di riferimento, tenuto conto della specificità dell’accertamento teso a valutare il possesso dei requisiti previsti dal "profilo attitudinale" per aspiranti al ruolo di Appuntati e Carabinieri effettivi, contemplato dall’art.53, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 198.

Esclusa la violazione delle norme tecniche, il giudizio che ne è conseguito s’appalesa immune da travisamento dei fatti nonché da vizi di ragionevolezza risultando, allo scrutinio della versata documentazione, lo scontato esito non illogico, rispetto ai risultati dei test, né implausibile, rispetto alle visite mediche, delle risultanze istruttorie.

Neppure dalla relazione psicologica si evince una motivazione contrastante con il giudizio reso dalla commissione ove considerate le conclusioni dello psicologo che individua, tra le criticità da approfondire e verificare da parte della commissione i seguenti elementi personologici: adattabilita’, assertivita" e motivazione.

Come ben chiarito dall’amministrazione, con argomentazioni peraltro rinvenibili nella giurisprudenza di questa stessa Sezione, le attività espletate dall’Ufficiale Psicologo e dall’Ufficiale Perito Selettore Attitudinale, costituiscono atti preparatori del procedimento, che sono prodromici alla formazione della decisione finale adottata dalla Commissione Attitudinale e rispetto ad essa si trovano in posizione di sussidiarietà ed ausiliarietà.

Più in particolare, va osservato che sussiste una netta differenza metodologica e funzionale tra i giudizi espressi dagli ufficiali in questione: lo Psicologo redige la sua relazione esc1usivamente sulla base delle risultanze dei test cognitivi, di personalità e sul questionario informativo; tale attività – come precisa l’amministrazione – "è finalizzata a formare una "ipotesi" che deve essere verificata, in prima battuta, nel corso del colloquio con l’Ufficiale Perito Selettore e, successivamente, durante il colloquio con la Commissione Attitudinale". Compito dell’Ufficiale Perito Selettore è quello, innanzitutto, di sondare quegli elementi che l’Ufficiale Psicologo ha sottolineato nella sua relazione, "potendo esprimere le valutazioni di competenza sulla base di un incontro face to face".

Ciò spiega perché lo psicologo, nel delineare gli aspetti di personalità, indica gli "Elementi da verificare, tra gli altri, durante il colloquio”, ovverosia quegli aspetti comportamentali, attitudinali e relazionali non altrimenti verificabili. Ne consegue, che sia la Relazione Psicologica che la Scheda redatta dall’Ufficiale Perito Selettore rappresentano due distinti momenti di raccolta di notizie sul conto del candidato, da cui trarre gli elementi attitudinali e motivazionali ricercati.

Esauritasi la fase istruttoria, la Commissione adotta il provvedimento collegiale finale con il quale può anche discostarsi dai pareri espressi in fase istruttoria in quanto non vincolanti (seppure obbligatori) indicandone le ragioni. Ed è sufficiente che la commissione riscontri carente anche uno solo dei requisiti attitudinali previsti dalle norme tecniche affinché ne tragga – come nella fattispecie è accaduto – un giudizio di non idoneità.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13409

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Svolgimento del processo
Il tribunale di Napoli, con sentenza n. 2103 depositata il 19.2.2009, rigettava l’appello proposto da X s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Barra, che aveva condannato l’X al risarcimento dei danni nei confronti di P. S., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS), in quanto la responsabilità della convenuta non era esclusa dalla mancata fornitura di energia a lei da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questi un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c..
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’X. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13 dello stesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Assume la ricorrente che la s.p.a. X – Gestore della rete di trasmissione nazionale – è una società sostanzialmente di proprietà del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attività di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; che l’Enel non può ricevere Energia elettrica da somministrare agli utenti se non da X, la quale società, quindi, non può essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’X) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla X s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad X); che X non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.
Infatti sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887).
3. Pertanto la s.p.a. X non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’X nei confronti di X. Infatti non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c.. Possono considerarsi tali tutti e soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra loro ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debito della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).
Inoltre la s.p.a. X non può essere considerata ausiliaria dell’X in quanto non è stata liberamente scelta dall’X per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’X doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.
4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Sulla base di quanto sopra detto va, quindi, rigettata la domanda.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, stanti i contrasti tra i giudici di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-04-2010) 01-07-2010, n. 24751

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Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Ancona del 18.11.2003 B. M. veniva assolta dal reato di circonvenzione di incapace nei confronti di M.E..

La B. proponeva appello lamentando la mancata condanna delle costituite parti civili alla rifusione delle spese.

La Corte rilevava che la costituzione delle parti civili non era mai stata impugnata e nel merito osservava che il giudice aveva ritenuto, posto che aveva richiamato il dubbio sull’effettiva capacità mentale della M. e che aveva riservato tale accertamento alla sede civile, di compensare le spese implicitamente. Pertanto l’appello veniva rigettato con condanna dell’appellante al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili.

Ricorre la B. che deduce che erano inconferenti le osservazioni circa la regolarità della costituzione delle parti civili visto che non erano state proposte formali doglianze di sorta da parte della ricorrente ma solo addotte ad colorandum. La B. era stata assolta e le spese seguivano la soccombenza non essendo ammissibile la tesi del rigetto implicito della domanda della ricorrente diretta al ristoro delle spese sostenute per rispondere alle infondate pretese avanzate dalla parte civile.

Con il secondo motivo si allega l’erroneità della condanna alle spese del grado di appello posto che la B. risultava assolta.

Veniva depositata memoria illustrativa dei motivi del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso non appare fondato e pertanto non può essere accolto.

Come correttamente rilevato dal P.G. in sede di discussione la Corte di appello in realtà ha completato la sentenza di primo grado (cfr. cass. n. 3174472003) ravvisando esplicitamente quei giusti motivi di compensazione che comunque il giudice di primo grado aveva obiettivamente richiamato. Il giudice di prime cure, infatti, aveva rinviato alla sede civile per "ottenere debito rendiconto dell’impiego e della destinazione delle somme di cui la B. ha disposto", ragioni che senza dubbio consigliavano la compensazione delle spese, posto che la fondatezza delle pretese civili non era stata affatto esclusa in sentenza (si era solo accertato l’incertezza sulle condizioni di sanità mentale della parte offesa).

La motivazione appare congrua e logicamente coerente e conforme alla giurisprudenza già citata di questa Corte.

Pertanto correttamente non si era condannata in primo grado la parte offesa al pagamento delle spese e conseguentemente infondato era l’appello diretto ad ottenere una condanna su basi infondate.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 321 del 2004 CASSAZIONE PENALE SICUREZZA PUBBLICA Provvedimenti ricorribili Ricorso Misure di prevenzione

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Ritenuto in fatto

1. – La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]», «nella parte in cui, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d’appello in materia di misure di prevenzione, esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale».

2. – Il collegio rimettente espone in fatto che:

– il Tribunale di Palermo aveva disposto l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni e respinto la richiesta del pubblico ministero volta ad ottenere la confisca di beni mobili e immobili del prevenuto;

– su impugnazione del pubblico ministero e della persona sottoposta alla misura, la Corte d’appello di Palermo aveva confermato l’applicazione della misura di prevenzione personale e disposto il sequestro e la confisca delle azioni di una società; in particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto accertata la pericolosità sociale sulla base di una sentenza di primo grado con la quale il medesimo soggetto era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale, osservando che tale decisione, pur non essendo irrevocabile, conteneva precisi e puntuali elementi di prova, tra i quali dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia, rilevanti nel procedimento di prevenzione a dimostrazione della pericolosità qualificata del soggetto, nella sua qualità di indiziato di appartenere all’associazione di stampo mafioso denominata ‘Cosa Nostra’;

– il difensore aveva proposto ricorso per cassazione chiedendo, tra l’altro, l’annullamento del decreto della Corte d’appello per violazione dell’art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., deducendo in particolare che il giudice della prevenzione non aveva «valutato criticamente gli elementi di prova acquisiti nel processo penale»;

– il Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto il «rigetto del ricorso», sul presupposto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato al solo vizio di violazione di legge e non si estende al controllo sull’adeguatezza e sulla coerenza logica dell’iter giustificativo della decisione.

3. – La Corte rimettente osserva che, benché nei motivi di ricorso e nei motivi aggiunti la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., la maggior parte delle censure mosse contro il provvedimento impugnato attiene «alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata» e all’«adeguatezza logica» del ragionamento seguito dalla Corte d’appello «nella valutazione degli indizi tratti dalle chiamate di correo acquisite nel processo penale, nell’accertamento del luogo in cui si è manifestata la pericolosità sociale [della persona sottoposta alla misura] e dell’attualità della stessa, nonché nell’apprezzamento delle risultanze probatorie riguardanti le fonti di reddito».

Tuttavia in base all’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 il ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte d’appello decide sulle misure di prevenzione è ammesso solo «per violazione di legge»; pertanto la Corte ritiene che per decidere sull’ammissibilità del ricorso sia preliminarmente necessario verificare se il vizio di illogicità manifesta della motivazione possa considerarsi compreso nella violazione di legge.

Al riguardo, la Corte rileva che, con riferimento alle misure di prevenzione, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che non è deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dal decimo comma dell’art. 4 menzionato. Alla mancanza di motivazione è peraltro equiparata l’ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, secondo un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tutti i casi nei quali il ricorso per cassazione è limitato al vizio di violazione di legge.

Il collegio precisa di non ignorare che nella dottrina processualpenalistica prevale l’opinione favorevole a inquadrare nella violazione di legge tutti i vizi della motivazione, ivi compresa l’illogicità manifesta, ma ritiene che tale interpretazione, oltre a non essere sorretta da «argomenti convincenti e adeguatamente sviluppati», sia contraddetta da elementi di «inequivoca valenza logica e sistematica, desumibili dalla peculiare configurazione che i vizi logici della motivazione hanno ricevuto nel codice del 1988».

4. – Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale la Corte di cassazione muove dalla premessa che il procedimento di prevenzione, pur mantenendo le proprie peculiari connotazioni, è ormai «pervenuto ad una compiuta giurisdizionalizzazione e ad una piena assimilazione al processo ordinario di cognizione, essendo caratterizzato, al pari di quest’ultimo, dai principi coessenziali al giusto processo, identificati dal novellato art. 111 Cost. nella presenza di un giudice terzo e imparziale e nel contraddittorio delle parti in posizione di parità».

Proprio perché comporta una rilevante limitazione della libertà personale, «la potestà di prevenzione» non può prescindere dall’osservanza delle garanzie che sono proprie del processo; di riflesso, per quanto concerne le impugnazioni, deve essere assicurato il «controllo effettivo e reale delle decisioni limitative della libertà personale».

Sotto questo profilo sarebbe evidente il contrasto dell’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 con il principio di ragionevolezza, in quanto la disciplina censurata, escludendo dal novero dei vizi deducibili con il ricorso per cassazione quello di manifesta illogicità della motivazione, comporta una «contrazione del livello di effettività della tutela apprestata dall’art. 13 Cost. alla libertà della persona».

L’inadeguatezza della tutela sarebbe avvalorata dal confronto con la disciplina del codice di rito del 1930, che secondo dottrina e giurisprudenza consentiva in materia di prevenzione di fare rientrare i vizi logici della motivazione tra i motivi oggetto di ricorso per cassazione; il nuovo codice, in contrasto con il processo di progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, avrebbe quindi segnato un arretramento del livello di tutela offerto dal ricorso per cassazione, determinando una sorta di «irragionevolezza sopravvenuta» della disciplina in esame.

La disciplina censurata sarebbe inoltre irragionevolmente diversa da quella dettata per l’impugnazione dei provvedimenti applicativi delle misure di sicurezza: nel nuovo codice infatti, a differenza di quello previgente (nel quale le due ‘materie’ erano sotto questo aspetto equiparate), il ricorso per cassazione per le misure di sicurezza è esteso all’illogicità manifesta della motivazione alla stregua degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., ed è escluso invece, senza alcuna ragionevole giustificazione, in tema di misure di prevenzione. La disparità di trattamento emergerebbe anche dal confronto fra la disciplina dettata per le misure di prevenzione e quella predisposta per le misure, anch’esse comunemente qualificate come di prevenzione, previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione a condotte violente poste in essere in occasione di manifestazioni sportive: il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida dei provvedimenti applicativi di tali misure è infatti consentito senza limiti, e quindi anche per illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato.

5. – Si è costituita in giudizio la persona sottoposta a misura di prevenzione, ricorrente nel procedimento a quo, facendo proprie le argomentazioni poste a fondamento della questione di legittimità costituzionale dalla Corte rimettente.

In particolare la difesa rileva che, ove il procedimento di prevenzione non fosse soggetto ad un trattamento processualmente assimilabile all’ordinario processo di cognizione, ci si troverebbe «di fronte ad un bene giuridico (consistente nella libertà personale, nella garanzia del diritto di difesa, nella garanzia del giusto processo) che sarebbe tutelato ovvero compresso a seconda del ‘tipo’ di procedimento di volta in volta instaurato».

Tra le ipotesi di «doverosa equiparazione» rientrerebbe l’estensione dei motivi di ricorso per cassazione, trattandosi di una garanzia processuale a tutela del giusto processo, posto che «anche in relazione all’applicazione della misura preventiva deve essere assicurata la possibilità di richiedere un pieno controllo del percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito». La disciplina censurata priva invece il soggetto della possibilità di tutelare nella sede propria (ovvero nel giudizio davanti alla Corte di cassazione) l’eventuale violazione della libertà garantitagli costituzionalmente dall’art. 13 Cost. e impedisce il pieno esplicarsi del diritto di difesa della persona sottoposta alla misura di prevenzione «proprio sullo specifico punto della garanzia del ‘giusto’ processo».

6. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

L’Avvocatura, premesso che in ossequio all’art. 111 Cost. il legislatore è tenuto a prevedere in materia di misure di prevenzione (solo) la possibilità di ricorso per cassazione per motivi di legittimità, sottolinea che per tutte le misure di prevenzione «in senso proprio e tipico» è previsto il «medesimo regime di ricorso per cassazione» e che, comunque, l’obbligo di motivazione si atteggia in modo diverso e meno ampio rispetto a quello concernente la sentenza penale. In ogni caso, nel giudizio di prevenzione una corretta valutazione di fatto è normalmente garantita da un doppio grado di cognizione di merito, sicché, considerate anche le esigenze di celerità e snellezza che connotano la procedura di prevenzione, l’attuale regime del ricorso per cassazione non presenta profili di irragionevolezza.

7. – All’udienza pubblica del 22 giugno 2004 le parti hanno concluso come da verbale. In particolare, la difesa della parte privata ha segnalato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il prevenuto dal delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. per non avere commesso il fatto.

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]», nella parte in cui, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d’appello, esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale.

La Corte rimettente – investita del ricorso presentato avverso il decreto con cui la Corte d’appello di Palermo ha confermato l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e disposto il sequestro e la confisca delle azioni di una società – rileva che, benché nel ricorso non si faccia espresso riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., la maggior parte dei motivi concernono la congruenza logica delle argomentazioni della decisione impugnata; pertanto, poiché alla stregua della disciplina censurata il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ritiene di dovere preliminarmente verificare se il vizio di illogicità manifesta possa o meno essere compreso in tale motivo di ricorso.

Al riguardo, la Corte di cassazione sostiene che è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente all’entrata in vigore del codice attuale che in tema di misure di prevenzione non è deducibile il vizio di illogicità manifesta, ma solo quello di mancanza della motivazione, con riferimento al dovere del giudice di appello, previsto dall’art. 4, decimo comma, della legge n. 1423 del 1956, di provvedere con decreto motivato. Alla mancanza di motivazione – precisa la rimettente – è comunque equiparata l’ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, sì da risultare meramente apparente.

Dal momento che l’opinione – prevalente in dottrina – secondo cui nella violazione di legge sono inquadrabili tutti i vizi logici della motivazione non troverebbe riscontro nella disciplina del vigente codice di procedura penale, la Corte di cassazione ritiene che l’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 contrasti con il principio di ragionevolezza, in quanto la progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione rende del tutto privo di giustificazione che in sede di ricorso per cassazione sia precluso un effettivo e reale controllo sulla motivazione di provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

L’art. 3 Cost. risulterebbe violato anche per la irragionevole disparità della disciplina censurata rispetto a quella dettata in tema di misure di sicurezza, nonché in relazione alle misure previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere condotte violente in occasione di manifestazioni sportive, settori nei quali il ricorso per cassazione è esteso all’illogicità manifesta della motivazione. Si tratterebbe – conclude la Corte rimettente – di un caso di «irragionevolezza sopravvenuta», in quanto la tutela offerta dal ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione avrebbe segnato un arretramento nel confronto con il codice del 1930, sotto la cui vigenza la giurisprudenza ammetteva il ricorso anche per i vizi logici della motivazione.

2. – Le censure della Corte di cassazione rivolte all’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 si innestano sul controverso problema della individuazione dei vizi di motivazione deducibili con ricorso per cassazione sotto il titolo della violazione di legge. A seguito delle modifiche introdotte nel vigente codice di procedura penale alla disciplina del ricorso per cassazione, volte a limitare la sfera dei vizi di motivazione deducibili (v. Relazione al Progetto preliminare, p. 133), il problema ha assunto ulteriore complessità, anche in relazione allo specifico contesto della disciplina censurata, rimasta immutata.

Sotto la vigenza del codice di rito del 1930, la giurisprudenza – in base al combinato disposto degli artt. 524, primo comma, numero 3 (ove era previsto, quale motivo di ricorso, la «inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza»), e 475, numero 3 (nullità della sentenza in caso di mancanza o contraddittorietà della motivazione) – riteneva che nella violazione di legge rientrasse il vizio logico della motivazione e che pertanto tale vizio fosse deducibile con il ricorso per cassazione anche avverso il decreto con il quale la corte d’appello decide sulle misure di prevenzione (trattandosi di provvedimento che, pur avendo la forma di decreto, ha pacificamente natura di sentenza).

Nel codice vigente il vizio di motivazione è previsto come autonomo motivo di ricorso nella lettera e) dell’art. 606, comma 1, sotto forma di mancanza o manifesta illogicità, che deve comunque risultare dal testo del provvedimento impugnato. A seguito di tale innovazione, in relazione alla disciplina censurata la giurisprudenza di legittimità si è in prevalenza orientata nel senso di escludere la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest’ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.

3. – La questione sollevata, pur essendo focalizzata sui limiti di proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono in sede di appello sulla applicazione delle misure di prevenzione, presuppone quindi il problema più generale dei rapporti tra il vizio di violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.: «inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità […]») e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettera e, dello stesso codice: «mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato»).

Ciò premesso, qualunque sia sul terreno interpretativo la soluzione di tale problema, le censure di legittimità costituzionale prospettate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che la disciplina impugnata precluderebbe di comprendere nello specifico motivo di ricorso per violazione di legge previsto dall’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 anche il vizio di illogicità manifesta della motivazione, così come definito dall’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., non sono fondate, per la ragione assorbente che il risultato perseguito dal rimettente non può essere ritenuto costituzionalmente obbligato.

In particolare, la Corte muove dall’assunto che l’impossibilità di controllare la congruenza della struttura logica della motivazione comporti una ingiustificata contrazione delle garanzie difensive apprestate in un procedimento potenzialmente idoneo, al pari del processo penale, ad incidere sulla libertà personale, e che la disciplina censurata introduca una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le misure di sicurezza e per le misure contemplate dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989.

Tali rilievi tuttavia si basano sul confronto tra settori direttamente non comparabili, posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali.

D’altra parte è giurisprudenza costante di questa Corte che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione (v. tra molte ordinanze n. 352 e n. 132 del 2003). Di conseguenza non può ritenersi lesivo dei parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]», sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2004.

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