Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 22-06-2011, n. 25126 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

1. Il 12 novembre 2009 la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da C.R. avverso il decreto del locale Tribunale in data 10 giugno-13 luglio 2008 che aveva applicato nei confronti di C.R. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni.

2. La Corte respingeva preliminarmente l’eccezione di nullità dell’udienza camerale e dei successivi provvedimenti adottati per omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza camerale, osservando che, in materia di misure di prevenzione, l’avviso al proposto – contenente la contestuale nomina di un difensore d’ufficio – è funzionale alla conoscenza del procedimento e all’esercizio delle relative facoltà, compresa quella concernente l’eventuale designazione di un difensore di fiducia. Poichè nel caso di specie C. aveva ricevuto rituale notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non si era verificata alcuna lesione dei diritti di difesa, come del resto comprovato dalla successiva nomina di un difensore di fiducia.

Nel merito la Corte riteneva sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione personale, tenuto conto della consumazione da parte di C., nell’arco di un decennio, di numerosi delitti contro il patrimonio, della reiterata violazione degli obblighi di presentazione alla p.g. a lui imposti, nonchè del mancato cambiamento di vita pur dopo la notifica dell’avviso orale.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, C., il quale lamenta: a) erronea applicazione della legge penale con riferimento all’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza camerale, dovuto anche nel procedimento di prevenzione in cui le garanzie difensive non possono essere minori rispetto a quelle generalmente accordate dall’ordinamento processuale; b) violazione di legge e carenza della motivazione in ordine ai presupposti legittimanti l’applicazione della misura di prevenzione personale, tenuto conto dell’epoca risalente della consumazione dei reati e dell’assenza di attualità della pericolosità sociale; c) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all’omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa in merito all’attività lavorativa svolta dal ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. In relazione al primo motivo di doglianza occorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può – e talora deve necessariamente – accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro).

Nel caso di specie, dall’esame degli atti risultano le seguenti circostanze.

Il 24 aprile 2008 il Presidente del Tribunale di Napoli emetteva decreto di fissazione dell’udienza camerale per il giorno 6 maggio 2008 nell’ambito del procedimento avente ad oggetto la proposta di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nei confronti di C.R..

Il decreto veniva notificato a C. il 26 aprile 2008.

All’udienza del 6 maggio 2008 il Tribunale, preso atto della omessa, rituale notifica al proposto e a difensore d’ufficio, disponeva il rinvio al 10 giugno 2008 e la nuova notifica a C. e al difensore d’ufficio.

Il decreto veniva notificato a C. sia il 16 maggio 2008 che il 21 maggio 2008.

Il 17 maggio 2008, ossia dopo la prima notifica ritualmente effettuata, C. nominava quali suoi difensori di fiducia gli avvocati Giuseppe Cianciuli e Vittorio Maione e formulava richiesta di presenziare all’udienza camerale.

All’udienza camerale del 10 giugno 2008 i due difensori di fiducia, entrambi presenti, eccepivano il mancato rituale avviso del decreto nei loro confronti.

Il Tribunale respingeva l’eccezione di nullità, osservando che la nomina dei difensori di fiducia era avvenuta successivamente alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale e che, in ogni caso, i due legali avevano avuto un congruo periodo di tempo per preparare la difesa del loro assistito.

2, Tanto premesso, il Collegio osserva che il motivo di censura è privo di pregio. Pur essendo la nomina dei difensori di fiducia avvenuta nelle forme stabilite dall’art. 123 c.p.p., con conseguente immediata efficacia, come se fosse stata ricevuta direttamente dall’autorità giudiziaria (Cass., Sez. un., 26 marzo 1997, Procopio, rv. 208268), la questione assume un significato diverso rispetto a quello dedotto in ricorso.

Nella fattispecie concreta non vi era alcun dovere dell’autorità procedente di dare avviso ai difensori di fiducia dell’udienza camerale, atteso che la loro designazione era stata effettuata in epoca successiva all’emissione del decreto di fissazione dell’udienza camerale, ritualmente notificato all’indagato e al difensore d’ufficio. Era, pertanto, esclusivo onere dell’indagato fornire ai difensori di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato difensivo, non spettando all’ufficio procedente di dare ulteriori avvisi rispetto a quelli formalmente dati all’esito dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza.

Si tratta di un principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui nel sistema del nuovo codice, all’indagato (o imputato o proposto) è imposto l’onere di attivazione e di diligenza al fine di permettere che il difensore di fiducia prescelto sia portato a conoscenza dell’avvenuta nomina e, nell’accettazione dell’incarico, sia posto in grado di avanzare tempestivamente all’autorità precedente ogni istanza utile e consentita. (Sez. 1^, 1 aprile 2008, n. 14699; Sez. 2^, 3 maggio 2007, n. 21142; Sez. 6^ 10 aprile 2003 n. 27138; Sez. 6^, 8 febbraio 1994, n. 3393).

2. Con riferimento alle restanti censure, anch’esse infondate, il Collegio osserva che, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la pubblica moralità)" limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d’appello in materia di misure di prevenzione ed esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 321 del 2004), in tema di misure di prevenzione non è, pertanto, deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 (Cass., Sez. 6^, 17 dicembre 2003, n. 15107, rv. 229305;

Cass., 26 giugno 2002, n. 28837, rv. 222754; Cass., Sez. 2^, 6 maggio 1999, n. 2181, rv. 213852). Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l’ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv.

224611; Cass., Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203).

E, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest’ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. Benchè nei motivi di ricorso la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la maggior parte delle censure mosse contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata e all’adeguatezza logica del ragionamento seguito dalla Corte d’appello nella valutazione degli indizi, nell’accertamento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e dell’attualità della stessa.

3. Tanto premesso in ordine all’ambito del controllo riservato a questa Corte rispetto ai motivi di ricorso formulati dalla difesa, la Corte osserva che il provvedimento impugnato è esente dai denunciati vizi di violazione di legge. avendo correttamente argomentato in ordine alla condizione richiesta per l’applicabilità di una misura di prevenzione, ossia l’esistenza della pericolosità sociale del proposto, da accertare con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l’afferma. Il sillogismo indiziario articolato in sede di prevenzione personale è funzionale ad un giudizio prognostico avente ad oggetto la probabilità della futura commissione di reati e la pericolosità sociale del soggetto apprezzata in base a presupposti di fatto oggettivamente verificabili (Corte Cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 177; sent. 7 dicembre 1994, n. 419).

In tale prospettiva la Corte d’appello di Napoli ha correttamente richiamato i precedenti penali e i carichi pendenti di C., l’assidua frequentazione di pregiudicati, il mancato svolgimento di attività lavorativa, l’omesso cambiamento di vita nonostante l’avviso orale.

Il Collegio osserva che, nel corso del giudizio di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’ imputato.

Tale potestà incontra due limiti: a) il giudizio deve essere fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l’affermazione dell’esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi; b) gli indizi dai quali desumere la pericolosità sociale non debbono avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall’art. 192 c.p.p. (Cass., Sez. 6^, 7 aprile 1997, Grimi; Cass., Sez. 6^, 19 gennaio 1999, Consolato).

E’, infine, da escludere ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello di prevenzione (Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2000, Mammone; Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 1999, Castelluccio; Cass., Sez. 1^, 12 gennaio 1999, Bonanno). Alla stregua dell’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice della prevenzione può utilizzare circostanze di fatto emergenti da procedimenti penali, prescindendo dalle conclusioni alle quali il giudice penale è pervenuto, sempre che, a tali fini e in ordine a tali elementi, il giudice della prevenzione abbia effettuato un puntuale esame critico, al fine di affermare l’esistenza sul piano della realtà di siffatte circostanze fattuali e di individuarne la diretta incidenza sul giudizio di pericolosità sociale (Cass., Sez. 1^, 18 marzo 1994, La Cava; Cass., Sez. 1^, 3 novembre 1995, Repaci).

Alla luce di questi principi l’ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati, avendo, con argomentazione corretta e logicamente articolata, illustrato il discorso giustificativo posto a base della decisione adottata ed enunciato analiticamente le specifiche e obiettive circostanze di fatto (pendenze penali, commissione in epoca piuttosto recente di altri reati contro il patrimonio, assidua frequentazione tino ad epoca recentissima di persone pregiudicate) su cui ha fondato il giudizio di attuale pericolosità sociale e ha ritenuto sussistenti i presupposti indicati dalla L. n. 1423 del 1956.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4249 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso alla Corte d’appello di Genova, proposto ai sensi dell’art. 2 della legge n.89/2001, la parte odierna ricorrente chiedeva a detta Corte la condanna del Ministero di Grazia e giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento di un equo indennizzo, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, a causa dell’inosservanza del principio della ragionevole durata del processo di cui alla Convenzione dei diritto dell’uomo, ratificata dall’Italia con la legge n. 848/1955.

La Corte adìta, con il decreto epigrafato, condannava il Ministero al pagamento della somma di Euro 10.000, per danno non patrimoniale (con interessi legali dalla data della domanda al saldo) e di Euro 900, per spese legali (oltre spese generali, Iva ed accessori di legge), oltre interessi legali dalla data della pubblicazione al saldo. La sentenza passava in giudicato e veniva munita di formula esecutiva, nonchè notificata all’amministrazione. Seguiva atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 642/1907, con assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti l’amministrazione non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta col ricorso in esame e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola. Il ricorso, inoltre, insiste per la distrazione delle spese in favore del difensore istante, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

2- Alla camera di consiglio del 19 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3- Sussistendo tutti i presupposti processuali per l’azione di ottemperanza proposta, il Collegio non può che rilevarne la fondatezza nel merito, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato.

Occorre pertanto ordinare all’amministrazione stessa il pagamento (ovviamente al netto di quanto già eventualmente corrisposto) delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus".

4- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:

1- ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto in epigrafe mediante corresponsione alla parte ricorrente delle somme riconosciute dal decreto di cui in epigrafe, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;

2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato, con compenso, a carico dell’amministrazione ordinataria, da determinarsi in separata sede;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro cinquecento, oltre accessori. da distrarsi in favore del difensore istante, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 22-07-2011, n. 29459

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 24.12.2008 il gip di Sanremo, provvedendo su conforme richiesta del pubblico ministero, disponeva l’archiviazione del procedimento conseguente all’esposto presentato da R.A. relativo al decesso del proprio figlio, pochi istanti dopo la nascita presso l’Ospedale di Sanremo. Hanno presentato separati ricorsi per cassazione R.A. ed C.E., genitori del neonato. Entrambi lamentano violazione di legge per essere stato pronunciato tale decreto senza avviso ai medesimi.

Il ricorso del R. è fondato.

Dall’esame degli atti, cui il Collegio è autorizzato trattandosi di formalità essenziali alla valutazione della fondatezza del ricorso, risulta che il R. aveva presentato un formale esposto in relazione al decesso del figlio chiedendo all’autorità giudiziaria accertamenti in ordine ad eventuali responsabilità penali dei medici che erano intervenuti e chiedendo di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Venivano svolte indagini (autopsia) all’esito delle quali il PM presentava domanda di archiviazione di cui si dava avviso al R.; costui presentava opposizione; fissata apposita udienza e dato avviso al C., il gip, con provvedimento riservato e comunicato al R., disponeva che il PM sentisse a chiarimenti il proprio consulente sulla scorta dei rilievi formulati dalla persona offesa;

il PM provvedeva al supplemento di indagine all’esito del quale reiterava la richiesta di archiviazione, seguita dal conforme decreto del Gip del 24.12.2008. Tali ulteriori passaggi non venivano però comunicati al R., che solo a seguito di accesso del proprio difensore all’Ufficio, veniva a conoscenza della pronuncia del decreto di archiviazione del 24.12.2008. Il ricorrente ha dunque motivo di lamentare la violazione del suo diritto al contraddittorio, atteso che l’esito delle indagini suppletive e la richiesta di nuova archiviazione da parte del PM avrebbero dovuto essergli comunicate per consentirgli di valutare l’opportunità di presentare una nuova opposizione (v. sez. un. 27.5.2010 n.23909).

Risulta invece infondato il ricorso di C.E. in quanto la medesima non ha sottoscritto il ricorso del marito, nè ha presentato un autonomo esposto, ma si è limitata a depositare nomina di un proprio difensore. La medesima dunque non ha espresso chiaramente la volontà di essere individuata quale persona offesa e non ha chiesto di essere avvisata del seguito del procedimento e pertanto non può dolersi del mancato avviso degli atti della procedura di cui è prevista la comunicazione alla detta condizione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

– Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sanremo. Rigetta il ricorso di C. E. che condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 562 Concessione per nuove costruzioni modifiche e ristrutturazioni

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Svolgimento del processo

L’appello è rivolto all’annullamento e alla riforma della sentenza del TAR di Palermo n. 751/2008, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento n. 14279 del 22/6/2006, notificato il 7/7/2006, del Comune di Pantelleria, settore VII, con il quale veniva parzialmente rigettata la richiesta di concessione edilizia per il recupero di un fabbricato esistente; nonché della nota del Comune di Pantelleria n. 11287 del 17/5/2006 e di ogni altro atto antecedente, consequenziale o comunque connesso e, ove occorra, anche dell’art. 5 della NTA del Comune di Pantelleria e del P.R.G. del Comune di Pantelleria.

La vicenda trae origine da una istanza di concessione edilizia per un intervento di risanamento conservativo, relativo ad un fabbricato rurale sito in Pantelleria, località Dietro Isola, composto di due piccoli vani (descritti negli atti di causa con i nn. 2 e 3) e di un ulteriore ambiente (descritto come n. 1) non figurante in catasto (ma censito successivamente dalla società Blue srl., in seguito all’intervenuto acquisto del fondo cui il fabbricato rurale è annesso, avvenuto nel 2001). Il Comune non ha infatti assentito alla richiesta concessione in ordine al vano (n. 1) da destinare a cucina, secondo gli elaborati progettuali presentati dalla società, la quale ha perciò proposto ricorso per l’annullamento di detto provvedimento parzialmente negativo. Sosteneva la Società interessata che la ritenuta non assentibilità della concessione per detto vano, in ragione della mancanza di prova dell’effettiva preesistenza di esso come parte integrante di un corpo edilizio antecedente al 1967, fosse in contrasto con la situazione di fatto, come per altro riconosciuta anche dall’Assessorato agricoltura e foreste della Regione Sicilia nel provvedimento di competenza, emanato in data 18 gennaio 2006, nel cui preambolo si legge: "considerato che per i vani in cui la copertura risulta crollata è comunque distinguibile il punto d’imposta originario delle volte; considerato che lo stato delle strutture esistenti fanno desumere, in maniera sufficientemente fedele, altezze e profili originari del fabbricato, come riportato negli elaborati allegati", con evidente riferimento, a giudizio della Società appellante, anche al vano da adibire a cucina, non accatastato fino al 2004. Ha ritenuto invece il Giudice di prime cure come fosse invece da ritenere corretta la valutazione del Comune che – a conclusione di una istruttoria ritenuta dal medesimo Giudice "articolata e condotta in contraddittorio con la ditta interessata" – ha comunicato l’assentibilità del recupero edilizio limitatamente ai vani già catastati, specificando che "da un approfondito esame delle fotografie prodotte per il vano cucina non catastato non si rileva alcun accenno di volta come invece si rileva per i vani catastati identificati in planimetria con i numeri 2 e 3".

Ciò, per il Giudice, anche in considerazione del fatto che il Comune (nota prot. n. 19327 del 1 settembre 2006), ha dato conto di un approfondito esame della documentazione fotografica acquisita all’istruttoria e di un sopralluogo effettuato, congiuntamente alla parte interessata, per la verifica diretta dello stato dei luoghi, all’esito del quale "si è riscontrata la sola presenza di una recinzione che, a conferma di quanto alle precedenti valutazioni, non comprova la preesistenza di una struttura coperta".

Contro tale sentenza propone appello la società BLUE s.r.l., chiedendone l’annullamento e la riforma per avere il Giudice: a) omesso la considerazione di tutti gli elementi documentali e cognitivi acquisiti (che proverebbero la esistenza della copertura del vano 1, quello per il quale non è stata appunto assentita la concessione); b) omesso di considerare gli ulteriori documenti prodotti (in particolare la CTU resa in un giudizio civile nel quale era stata convenuta la società appellante); c) motivato il proprio convincimento con valutazioni contraddittorie (da un lato: affermata assenza di collegamento del vano in questione con gli altri accatastati, quale elemento indiziario utilizzato per negare la plausibilità di una sua originaria copertura; dall’altro: identica assenza di collegamento tra i vani per i quali invece è stata assentito il recupero edilizio richiesto) e accogliendo la erronea interpretazione del disposto dell’art. 5 delle n. T.A. del Comune di Pantelleria sostenuta dall’Amministrazione; d) non valutato la censura relativa alla asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del decr. leg.vo 267/2000.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Tutte le doglianze proposte appaiono infatti sorrette da plausibili argomenti.

Intanto, il quadro degli elementi fattuali osservabili appare pienamente compatibile con l’assunto del ricorrente. Dei tre vani in questione nessuno appare comunicante con gli altri (circostanza che non può dunque consentire di considerarne per questo una loro eventuale distinta destinazione originaria) e nessuno conserva la copertura originaria (che dunque potrebbe essere stata esistente per tutti e non solo per alcuni di essi). E se è vero che di essi solo due erano stati accatastati, è vero anche che esistevano in atti sia dichiarazioni testimoniali che ne attestavano l’esistenza anteriormente al 1967, sia – soprattutto – una valutazione degli elementi materiali, a seguito di sopralluogo effettuato e dunque di diretta osservazione dei luoghi (spessore dei muri, tipologia dei materiali esistenti nell’area di sedime, esistenza di un accesso di circa un metro anche per il vano 1), compiuta dall’Assessorato agricoltura e foreste (quale ente preposto alla tutela dei vincoli della "zona parco") ed esitata in un parere favorevole. Non vi erano dunque elementi assolutamente univoci, ma esistevano pur sempre una serie di elementi indiziari che andavano nella direzione asserita dalla società ricorrente piuttosto che nell’opposta. A ciò si aggiunga il fatto che una CTU, resa in un giudizio civile diverso (intervenuto tra altro soggetto e la società Blue s.r.l.), ma non per questo priva, per consolidata giurisprudenza, di valore indiziario anche per questo procedimento (cfr.: Cass. Civ. 2904/2009; 8585/1999; 2839/1997; 6749/1981; 840/1973) aveva anch’essa valutato il fabbricato rurale come una unità complessiva composta di tre vani, senza fare differenza alcuna tra gli stessi ed esprimendo dunque anch’essa un implicito avviso tecnico conforme a quello sostenuto dalla ricorrente odierna appellante. Non può nemmeno trascurasi la censura di illogicità avanzata dall’appellante nei confronti del procedere argomentativo del Giudice. Questo da una parte ha ritenuto rilevante il dato della comunicazione interna (mancante, in effetti, in relazione al vano 1), ma dall’altro ha trascurato che essa non esiste nemmeno tra i vani 2 e 3.

Sicché non si vede come possa rivestire il rilevante valore che le è stato attribuito. E ancora: ha ritenuto irrilevante la constatata "fedeltà" degli elaborati progettuali alle risultanze materiali osservata dai tecnici dell’Assessorato (a fondamento della relazione che ne ha giustificato il parere favorevole) ed ha invece assegnato un considerevole valore all’approfondito "esame delle fotografie prodotte" (ad un dato dunque mediato e condizionato dalle tecnologie utilizzate) per desumere la inesistenza di tracce di alcun accenno di volta per il vano 1, rispetto ai vani identificati in planimetria con i numeri 2 e 3.

Anche la interpretazione – proposta dal Comune e fatta propria dal Giudice – del disposto dell’art. 5 delle n. T.A. appare non conforme al dettato di questo e alla ratio che lo ispira.

A tenore di esso, il recupero di ruderi è invero consentito a condizione che il fabbricato sia "accatastato" o che, ove non lo sia, esso contenga "murature e parti di copertura originaria risalente a data certa, da cui rilevare gli spessori e le altezze e dalle cui fondazioni si possa rilevare la definizione della pianta originale" e purché, nella riedificazione, i muri perimetrali interni vengano realizzati con "spessore non inferiore a 70 cm.". Esso dunque appare, con evidenza, orientato a garantire due cose: la sicura risalenza del rudere (quale desumibile da elementi formali o almeno da elementi materiali univocamente indiziari) e la conformità del manufatto "recuperato" alle caratteristiche tipologiche (quelli dei "dammusi") che giustificano l’intervento. A giudizio dell’Amministrazione (e del Giudice di prime cure) la condizione dell’accatastamento deve essere interpretata nel senso che esso deve essersi verificato all’epoca di realizzazione del rudere e non al momento del recupero (poiché, diversamente, la disposizione risulterebbe inutiliter data, potendo sempre procedersi ad accatastamento di unità non censite in prossimità di istanze concessorie). Sul che può convenirsi solo in parte, per quanto attiene cioè alla necessaria preesistenza dell’accatastamento rispetto al tempo del recupero, ma non anche quanto alla necessità che il fabbricato in questione sia stato anche immediatamente accatastato "per intero" nel tempo della sua costruzione, circostanza, questa, che sarebbe per altro di difficilissimo accertamento. La ratio della disposizione è che il rudere abbia le "caratteristiche tipologiche" richieste (sia un "dammuso") e che esso abbia perciò una congrua vetustà come tale, alla cui certificazione gli elementi formali (accatastamento) concorrono senza essere tuttavia esclusivi e determinanti. All’accertamento della risalenza del rudere può bene essere perciò sufficiente (come nel caso) anche un eventuale suo accatastamento originario solo parziale. E tanto ciò è vero che la stessa norma prevede che – ove l’accatastamento manchi (addirittura per l’intero) – il rudere sia nondimeno recuperabile, se gli elementi materiali indiziari permettano comunque di riportarne la tipologia a data certa (compatibile con la funzione di recupero "conservativo" da assentire). Le disposizioni dunque dell’art. 5 della n. T.A. complessivamente considerate non solo non sono di ostacolo al recupero del rudere, ma ne possono giustificare – in presenza degli elementi materiali previsti come presupposto (accatastamento risalente del rudere, tipologia complessiva delle sue strutture superstiti compatibili con le tecniche utilizzate per i "dammusi") – l’intervento richiesto.

Il provvedimento negato si appalesa dunque illegittimo, sotto il profilo della sua coerenza con i presupposti giustificativi.

Per le esposte ragioni, l’appello va dunque accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. In considerazione dell’esito del giudizio di primo grado, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.