Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-11-2011, n. 6131

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Oggetto del contendere è, in parte qua, la delibera della Regione Lazio n. 731 del 4 agosto 2005, avente ad oggetto "Ripartizione nei livelli di assistenza del fondo sanitario regionale 2005. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero per l’anno e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati per l’anno 2005. Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa l’Intesa sancita il 23 marzo 2005 tra Governo, Regione e Province Autonome di Trento e Bolzano.(che impegna le Regioni ad una riduzione dell’assistenza ospedaliera erogata, da realizzarsi entro il 2007).

2. Avverso il predetto provvedimento, e limitatamente alla problematica connessa alla ripartizione dei finanziamenti regionali fra le strutture sanitarie, pubbliche e private, operanti nel settore ospedaliero, la ricorrente insorgeva avanti al TAR Lazio deducendo:

a) Violazione degli artt. 4 e 8 sexies D.L.vo n. 502 del 1992, D.M. 30 giugno 1997 e 6 L. n. 724 del 1994 – Violazione per falsa applicazione artt. 7 ss. L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, disparità di trattamento, violazione del principio del giusto procedimento.

b) Violazione per falsa applicazione art. 3 L. n. 241 del 1990 – Indeterminatezza dell’operato dell’Amministrazione regionale, violazione del giusto procedimento – Violazione del principio di buon andamento – Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità.

c) Violazione artt. 4 e 8 sexies D.L.vo n. 502 del 1992, del D.M. 30 giugno 1997, dell’art. 6 L. n. 724 del 1994 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione – Altro profilo.

d) Violazione del principio dell’irretroattività del provvedimento amministrativo, difetto di motivazione.

Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava l’Intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 2276 del 23 marzo 2005 nonché la delibera di Giunta n. 602 del 9 luglio 2004, entrambe depositate dalla Regione Lazio nel corso del giudizio, e chiariva che oggetto del gravame non era la disciplina dettata in tema di tetti di spesa ma le modalità di ripartizione dei fondi disponibili da parte della Regione.

Si costituiva in giudizio la Regione Lazio, che sosteneva l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

Si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute, che dichiaravano il loro difetto di legittimazione passiva e chiedevano l’estromissione dal giudizio.

2. Con la sentenza appellata il TAR:

– respingeva la richiesta formulata dalle intimate Amministrazioni statali di essere estromesse dal giudizio

– riconosceva l’interesse ad agire della ricorrente solo per la parte che immediatamente la riguarda perché lesiva dei propri interessi patrimoniali, e cioè il budget assegnato al suo ospedale in quanto definito sulla base di criteri generali asseritamene inadeguati e, comunque, discriminatori.

– riteneva irricevibili i motivi aggiunti (contro la delibera di Giunta regionale n. 602 del 9 luglio 2004 e l’Intesa 23 marzo 2005 n. 2276 della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regione e Province autonome di Trento e Bolzano), precisando in ogni caso che la declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti non è in grado di pregiudicare la ricorrente atteso che le censure con essi dedotte sono, nella sostanza, ripetitive di quelle già proposte con il ricorso principale e probabilmente reiterate per ragioni tuzioristiche.

– respingeva nel merito il ricorso.

3. La sentenza è stata appellata dalla parte soccombente

L’appellante, in particolare, premette che gli ospedali classificati, quale è appunto quello appellante, sono parificati a quelli pubblici con la conseguenza che entrambi debbono essere finanziati in egual misura, ma ciò non è nella delibera impugnata, in quanto in favore degli ospedali pubblici vi è in più il ripianamento dei disavanzi, onde la conseguenza di una parificazione puramente fittizia, oltre ad altri profili di differenziazione negativa in danno degli ospedali classificati.

Aggiunge l’appellante la ritualità dei motivi avverso la delibera della Conferenza StatoRegioni del 23 marzo 2005, per essere stata proposta tempestivamente, rispetto alla conoscenza, la relativa impugnativa.

Vi è poi una omessa pronuncia del giudice di primo grado per carenza di istruttoria da parte della Regione nel fissare il tetto di produzione a carico della ricorrente.

Ancora, rileva l’appellante il difetto di motivazione in ordine al "bonus" per la classe A chirurgica, mancando all’uopo ogni specifica dimostrazione della individuazione dell’incremento dei ricoveri.

Specifica l’appellante che l’impugnazione è diretta contro tutta la delibera regionale dirigendosi nei confronti delle modalità di ripartizione dei tetti di spesa e riporta tutta la normativa di riferimento per dimostrare la parificazione fra ospedali classificati e ospedali pubblici, cosa che è patentemente violata dalla delibera regionale impugnata, mentre è pure violata l’indennità di esclusività medica e la remunerazione per i pazienti residenti in altre regioni.

Contesta, infine, l’appellante il fatto che la Regione ha obliterato, sul tasso di ospedalizzazione, quanto stabilito dall’accordo StatoRegioni del 23 marzo 2005, mentre ritiene illegittima la mancata partecipazione dell’appellante alla determinazione della ripartizione dei tetti di spesa e la ulteriore illegittimità della retroattività della delibera regionale.

Si costituiscono in giudizio e resistono all’appello sia la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute che la Regione Lazio, i quali si oppongono all’appello e ne domandano la reiezione, contestando altresì il difetto di legitimatio ad causam delle autorità statali..

In particolare, la Regione riferisce che nessuna differenza si riscontra tra ospedali classificati e strutture pubbliche, essendo il budget riferito al di fuori della differenziazione suddetta, sulla base di classi, con necessità di regressioni tariffarie una volta raggiunto un determinato importo, mentre la retroattività non riguarda le attività già espletate.

L’appellante presenta più memorie illustrative, anche in relazione agli esiti di ordinanza interlocutoria, insistendo per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato.

In via preliminare va disattesa la eccezione di difetto di legitimatio ad causam delle autorità statali, in quanto la relativa statuizione del TAR è stata contestata con semplice memoria difensiva, anziché con formale appello.

Condivisibili sono altresì le argomentazioni del TAR, laddove si delimita l’oggetto del contendere all’annullamento della delibera giuntale n.731/ 2005 solo per la parte afferente ai criteri di ripartizione dei fondi regionali e nei limiti di interesse della parte ricorrente.

Va rilevato in proposito che l’impugnazione proposta in primo grado e reiterata in questa sede si dirige nei confronti della cennata delibera regionale, con riferimento al budget assegnato alla struttura ricorrente, mentre le specifiche doglianze riferite a particolarità operative della medesima struttura (classe A chirurgica, esclusività medica, pazienti residenti in altre regioni), pur avendo una loro autonomia, assumono rilevanza sempre e soltanto in relazione alla suddetta fissazione del budget, come elementi costitutivi della medesima.

Nel merito non vi è alcun dubbio che gli ospedali cosiddetti classificati, quale è quello riferibile al soggetto ricorrente in questa sede, siano parificati in tutto e per tutto agli ospedali pubblici, ma è altrettanto vero che la delibera impugnata in nessun punto di essa afferma una differenziazione tra le due categorie di strutture sanitarie ed anche la individuazione del "budget" non è assolutamente effettuata sulla base di tale differenziazione, ma, invece, è stata determinata sulla base di classi di operatività.

Per l’appellante, la equiparazione tra strutture classificate e strutture pubbliche sarebbe solo di facciata, in quanto la delibera impugnata contiene il ripianamento dei disavanzi delle seconde, andando in tal modo, sia pure per una via indiretta, a finanziare in misura maggiore queste ultime rispetto alle strutture classificate.

Ma la censura non coglie nel segno.

Va, infatti, rilevato che gli ospedali pubblici rappresentano la vera e propria struttura del servizio sanitario nazionale, e il vero e proprio intervento diretto del Servizio sanitario nazionale nei confronti della collettività, così come espressamente previsto dalla riforma del sistema attuata con la legge n. 833 del 1978, mentre tutte le altre strutture che in qualche modo confluiscono nello stesso sistema sono tutte in misura maggiore o minore complementari dello stesso sistema, per cui non può non rilevarsi che le strutture pubbliche, tenute comunque a rendere il servizio, debbono essere per quanto possibile messe in condizione di operare.

Vi è, peraltro, un diverso ed ancora più importante motivo di intervento pubblico nel ripianamento dei disavanzi degli ospedali pubblici, ed è quello che il suddetto ripianamento compete al soggetto che ha la proprietà degli stessi, mentre le strutture private, per quanto classificate hanno una diversa proprietà, alla quale compete, ai sensi della normativa generale, il prendere in considerazione la copertura delle eventuali perdite riscontrate.

Non vi sono dunque differenze tra gli ospedali pubblici e quelli privati classificati, mentre l’assegnazione del budget è stato effettuato nella delibera impugnata sulla base delle classi nelle quali sono state ripartite le strutture sanitarie di qualsiasi genere, con la regressione delle tariffe, al raggiungimento di un determinato importo, ivi comprendendo tutti gli elementi che caratterizzano l’attività delle strutture stesse, ivi compresi gli elementi particolari individuati dalla ricorrente (classe A chirurgica, esclusività medica, pazienti residenti in altre regioni, ecc.).

Per quanto riguarda, poi, la retroattività della delibera regionale, la censura non si presta ad esame favorevole, in quanto la delibera medesima, in ogni caso, non opera relativamente alle attività espletate prima dell’emanazione della stessa delibera regionale, ma solo per quelle poste in essere successivamente alla delibera medesima.

Relativamente a tutte le altre censure particolari avanzate dall’appellante e non prese specificamente in considerazione dal primo giudice, va ribadito quanto considerato anche in precedenza, e cioè che tutte le diverse censure proposte dall’appellante (e nel ricorso di primo grado) non possono che riferirsi al "petitum" del ricorso, che è solo quello dell’errata ripartizione del "budget" fra le diverse articolazioni sanitarie – pubbliche e private – per cui le stesse vanno ricondotte alla corretta ripartizione dello stesso "budget" come sopra specificata e alla sufficienza della istruttoria posta in essere dalla Regione nella suddetta determinazione, incentrata sulle classi di operatività delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, anche classificate.

L’appello va, conseguentemente, respinto.

Le spese di giudizio del presente grado, tuttavia, in considerazione della complessità della situazione, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-05-2012, n. 7245

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 10 luglio 2010, F.C., operaio agricolo a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza depositata il 2 aprile 2010, con la quale la Corte d’appello di Bari ha respinto la sua domanda del 7 luglio 2003, di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell’anno 2000, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995, non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla più recente contrattazione collettiva integrativa della Provincia di Bari, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4.

Il rigetto della domanda era stato motivato col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all’Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore del lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011) e, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09), data da cui sarebbe pertanto iniziato a decorrere il termine di decadenza di un anno, quindi ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della presente azione in giudizio.

Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito nella L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito nella L. n. 438 del 1992 nonchè il vizio di motivazione al riguardo (vizio quest’ultimo, peraltro irrilevante, riguardando l’interpretazione data alle norme di legge indicate: arg. art. 384 c.p.c., u.c.).

L’ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Va premesso che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 stabiliva quanto segue.

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 459 c.p.c. e segg..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

Come è noto, i termini stabiliti dall’articolo di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo.

Col successivo D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 venne poi stabilito:

"1 – I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 i commi 2 e 3 del citato art. 47 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

L’ultimo comma dell’art. 4 ha poi stabilito che le disposizioni indicate "non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data".

Infine, recentemente, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando al quarto comma che "le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto". 2.2 – Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491-, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che "La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui al recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione del l’art. 47, vigente prima di essa.

2.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011.

L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle integrazioni apportate del D.L. n. 98 del 2011, art. 38 al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al altro giudice che si atterrà ad essa, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-06-2012, n. 9365 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 19.10.88 G.A. citò ai giudizio del Tribunale di Ancona le società Edilposa di Biagioni Alfredo & C. s.n.c. e Romani P. e Farinelli A. & C. s.n.c, cui aveva affidato in appalto, rispettivamente, la pavimentazione del piazzale antistante la sua abitazione in (OMISSIS) e la predisposizione del relativo sottofondo, esponendo che le opere si erano rivelate difettose, come era risultato da un accertamento tecnico preventivo da lui richiesto al locale Pretore, per cui chiese pronunziarsi la risoluzione dei contratti, con condanna delle convenute alla restituzione delle somme loro rispettivamente corrisposte, o in subordine alla eliminazione dei vizi, con risarcimento dei danni in ogni caso.

Costituitesi separatamente le società convenute,chiesero ciascuna il rigetto della domandala Edilposa eccependo, in via preliminare, la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per tardività delle relativa denuncia ed, in subordine, l’ascrivibilità dei vizi all’inidoneità del sottofondo, la Romani e Farinelli di aver solo operato il livellamento dei materiali di sottofondo sotto la diretta sorveglianza dell’attore e che gli inconvenienti erano dovuti all’uso, non previstole preannunciato da parte del committente,del piazzale per il transito di pesanti autocampi che avrebbe richiesto l’utilizzo di materiali più idonei, rispetto a quelli forniti dal suddetto.

Espletate prove testimoniali e consulenza tecnica di ufficio, l’adito tribunale, in persona del G.O.A della sezione stralcio, con sentenza depositata l’8.1.03 rigettò le domande. Tale sentenza, a seguito dell’appello del G., cui avevano resistito per quanto di rispettivo interesse le società appellate, venne dichiarata nulla dalla Corte di Ancona, con sentenza 15.11-27.12.05,per omessa interruzione del processo a seguito del decesso del difensore dell’attore (questione che non forma oggetto del ricorso di legittimità), con conseguente nuova pronunzia nel merito,di condanna della società Edilposa al rifacimento a proprie spese dell’opera appaltata, secondo le indicazioni del c.t.u.; venivano respinti l’appello principale nei confronti della società Romani e Farinelli e quello incidentale della Edilposa; quest’ultima veniva condannata al rimborso delle spese del doppio grado in favore del G., compensando si invece quelle tra il medesimo e la Romani e Farinelli.

La corte marchigiana,disattesa l’eccezione di decadenza, sul rilievo che la compiuta conoscenza dei vizi dell’opera sarebbe stata acquisita dall’attore "soltanto all’esito dell’accertamento tecnico compiuto in sede giudiziale", ritenuta l’unitarietà del contratto di appalto, essendo emerso che anche l’esecuzione dei lavori di realizzazione del sottofondo era avvenuta sotto la direzione tecnica di un socio della Edilposa, ravvisata la nullità, sia per contrasto con l’art. 1229 c.c., sia ex art. 1341 c.c., in quanto non approvata espressamente, nell’ambito del contratto predisposto dall’appaltatrice, secondo uno schema destinato ad una pluralità di rapporti,della clausola esonerante quest’ultima da ogni responsabilità "per rotture o cedimenti dei materiali posti in opera quando attribuiti ad alterazioni del sottofondo", riteneva che l’Edilposa fosse venuta meno al dovere di diligenza professionale di cui all’art. 1175 c.c., altresì violando nell’adempimento dell’obbligazione i doveri correttezza e buona fede, non avendo preventivamente accertato l’idoneità del sottofondo a sorreggere l’opera di pavimentazione commessale, che all’esito della consulenza tecnica di ufficio era risultata del tutto inadeguata rispetto ai carichi cui avrebbe dovuto essere sottoposta.

Avverso tale sentenza la società Edilposa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Hanno resistito con rispettivi controricorsi il G. e la società Romani & Farinelli.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.,con connessa insufficienza e contraddittorietà di motivazione "in ordine alla valutazione della prova circa il presunto duplice contratto d’appalto stipulato dal committente per la realizzazione del sottofondo e per la posa in opera delle betonelle di pavimentazione".

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1341 e 1175 c.c., con connessa insufficienza e contraddittorietà di motivazione, "in ordine alla declaratoria di nullità della clausola di esonero di responsabilità della soc. Edilposa contenuta nel contratto d’appalto circa le opere di sottofondo del piazzale".

Con il terzo motivo si censura,per violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. e per omessa e contraddittoria motivazione la reiezione dell’eccezione di "decadenza del committente dalla garanzia per i difetti dell’opera".

Con il quarto motivo,infine,si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 1668 c.c. in ordine al rifacimento dell’opera", posto totalmente a carico della ricorrente, ed "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" sul relativo punto decisivo.

L’evidente priorità logico – giuridica del terzo motivo ne impone l’esame con precedenza rispetto agli altri.

Con tale mezzo d’impugnazione la ricorrente censura l’argomentazione, con la quale è stata ritenuta tempestiva la domanda di garanzia, il cui termine non avrebbe iniziato a decorrere prima dell’accertamento tecnico preventivo, perchè soltanto a seguito del relativo espletamento il G. avrebbe acquisito "un apprezzabile grado di compiuta conoscenza" dei difetti dell’opera e delle relative cause, in contrario opponendo che dal tenore del proposto ricorso ex art. 696 c.p.c. (i cui passi salienti vengono riportati in osservanza all’onere dell’autosufficienza) sarebbe stata desumibile la già avvenuta scoperta dei vizi afferenti l’opera da parte del committente,il quale tuttavia non avrebbe fornito la prova, a suo carico incombente, della tempestività di tale denuncia.

Il motivo, fondato nei limiti di seguito esposti, va accolto nella parte in cui evidenzia il palese difetto di motivazione (restando assorbita la conseguente censura di violazione delle citate norme di diritto), in cui è incorso il giudice di appello, nel non considerare come effettivamente, dal tenore letterale del suddetto ricorso, fosse desumibile che il i., premesso che "di recente" le controparti avevano eseguito, nelle parti di rispettiva competenza, la pavimentazione del piazzale, avesse inequivocamente denunciato l’inidoneità dell’opera in questione, lamentando che "le betonelle al passaggio degli automezzi si rompono ed il pavimento è in progressivo disfacimento".

Tale doglianza implicava la già avvenuta conoscenza, dal ricorrente acquisita già da un apprezzabile – e non precisato – lasso di tempo, di un grave ed obiettivo difetto dell’opera nel suo complesso, palesatosi in tutta la sua eclatanza nel "disfacimento" del piazzale, e non anche di esteriori "manifestazioni di scarsa rilevanza" o "semplici sospetti", che secondo la corrente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 18402/09,567/05, 4622/02, 14626/02), cui ha presumibilmente ritenuto di attenersi la decisione impugnata,sono considerati di per sè soli inidonei ad integrare la scoperta dei vizi, più o meno occulti, dell’opera, la cui compiuta conoscenza può pertanto acquisirsi soltanto con l’accertamento tecnico giudiziale. Il ricorso a tale mezzo d’istruzione preventiva, nella specie, assolveva alle essenziali finalità di accertare una situazione dei luoghi suscettibile di ulteriori mutamenti e di fornire una confermaci natura tecnica, di quanto già de visu esaurientemente percepito dal committente.

Costituendo, dunque, la notificazione di tale ricorso la prima denuncia, esternata alle controparti, dell’avvenuta scoperta da parte del committente degli evidenti difetti inficianti l’opera, non era dalla data della stessa, nè da quella del deposito della relazione del consulente, che avrebbe dovuto ritenersi decorrente il termine decadenziale di gg. 60 ex art. 1667 c.c., bensì da quella precedente, in cui il committente si era avveduto dell’inadeguatezza dell’opera, constatandone quel grave ed obiettivo deterioramento,poi denunciato ex art. 696 c.p.c..

In tale contesto, compito precipuo del giudice di merito sarebbe stato quello di accertare, sulla scorta delle acquisizioni istruttorie, la tempestività della denuncia, in relazione al termine decadenziale di cui all’art. 1667 c.c., l’inizio del cui decorso avrebbe dovuto essere collocato nell’intervallo temporale compreso tra la consegna dell’opera e la data della suddetta notifica.

I rimanenti motivi di ricorso restano assorbiti,attenendo a questioni di merito, che avrebbero potuto essere decise soltanto nel caso di accertamento della tempestività dell’azione ex art. 1667 c.c., delle quali dunque, solo in tale ipotesi, potrà occuparsi il giudice di rinvio.

La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla corte di provenienza, in diversa composizione, demandandosi alla stessa anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso,di chiara assorbiti i rimanenti,cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia,anche per le spese del presente giudizio,alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-11-2012) 20-02-2013, n. 8076

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 18 gennaio 2012, con la quale, in relazione alla sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Asti in data 13 aprile 2011, è stata confermata la condanna, previa rideterminazione della pena, a quattro anni cinque mesi e giorni dieci di reclusione ed Euro 2600,00 di multa in relazione ai reati di cui all’art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1, art. 61 c.p., n. 4 e 5 e art. 582, art. 583, commi 1, n. 1.

A sostegno dell’impugnazione il C.S. ha proposto i seguenti motivi:

a) Violazione dell’art. 606, lett. c) ed e) per inosservanza di norme processuali a pena di nullità e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta che l’aggravante della recidiva sia stata ritenuta sussistente per tutti i reati mentre in realtà rispetto all’imputazione del reato di rapina non risultava contestata.

Erroneamente secondo il ricorrente il giudice d’appello ha ritenuto doveva ritenersi sufficiente la contestazione in calce all’ultimo reato, affinchè possa ritenersi possibile estendere i suoi effetti a tutti i reati sopradescritti.

b) Violazione dell’art. 606, lett. c) ed e) per inosservanza di norme processuali a pena di nullità e mancanza della motivazione.

Secondo il ricorrente, in ogni caso, la contestazione in relazione al capo a) avrebbe dovuto riguardare la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4 e non quella di cui all’art. 99 cod. pen., comma 5 Il riferimento al fatto che il reato di riferimento sia compreso tra quelli di cui all’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) non sarebbe sufficiente a rendere chiara e precisa la contestazione; peraltro non sussisterebbe la condizione secondo cui anche il reato in base al quale è già stata ritenuta la recidiva dovrebbe appartenere alla medesima categoria di quello cui l’aggravante si applica.

c) Illegittimità costituzionale dell’art. 99 c.p.p., comma 5 e art. 69 c.p.p., comma 4.

Il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99 c.p., comma 5 e l’irrazionalità del meccanismo sanzionatorio introdotto, in relazione all’art. 3 Cost. e con l’art. 25 Cost., comma 2, formalizzando una sorta di diritto penale d’autore, che sgancerebbe la responsabilità penale ed il trattamento sanzionatorio ad un fatto preciso, nonchè con l’art. 27 Cost., comma 3, in quanto la norma imporrebbe trattamenti sanzionatori assolutamente sproporzionati. Tali conclusioni comporterebbero l’incostituzionalità della previsione contenuta nell’art. 69 c.p., comma 4 che vieta il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 5.

d) manifesta illogicità della motivazione. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

Il ricorrente lamenta che l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche sia stata motivata facendo riferimento ai soli elementi negativi, senza prendere in esame gli elementi positivi, quale ad esempio la situazione familiare, sociale e personale.

e) mancanza della motivazione. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

Il ricorrente lamenta l’eccessività della pena al momento della determinazione della pena base.

f) manifesta illogicità della motivazione. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

Il ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’aggravante dell’uso delle armi, non essendo certo che la rapina venne eseguito con l’uso di un bastone.
Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

2. Per una chiarezza espositiva i motivi saranno affrontati, di regola, nell’ordine con cui sono stati esposti nel "considerando" in fatto.

Con riferimento al primo motivo di ricorso la Corte condivide l’assunto del giudice d’appello secondo il quale appare sufficiente contestare la recidiva in calce all’ultima imputazione, non essendoci, tra l’altro alcuna ragione idonea ad escludere la sua configurabilità anche in ordine al primo capo d’imputazione.

Con riferimento al secondo motivo, concernente la tipologia della recidiva contestata la Corte ritiene corretta la scelta normativa adottata, essendo pacifico, ormai, anche in base ai principi affermati dalle sezioni unite e dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza citata anche dai giudici d’appello, a cui di seguito verrà fatto riferimento, che la fattispecie di cui all’art. 99 c.p., comma 5 è applicabile nei confronti del soggetto, già recidivo per un qualunque reato, che commetta un delitto riconducibile al catalogo di cui all’art. 407 c.p.p., comma 2 lett. a), a nulla rilevando che vi rientri anche il delitto per cui vi è stata precedente condanna (SS.UU., 24 febbraio 2011, PG/Indelicato, n. 20798/2011).

Ciò premesso, con riferimento al terzo motivo, deve ritenersi manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale della norma in esame, proprio in base alle affermazioni riportate nella sentenza delle Sezioni Unite soprarichiamate, che hanno escluso qualsiasi aspetto di irragionevolezza della norma, conforme ai parametri costituzionali sotto tutti i profili evocati, e che esclude dunque la possibilità di configurare uno statuto speciale del comma 5 all’interno dell’art. 99, come prefigurato dal ricorrente; tale interpretazione non trova adeguati riscontri nell’interpretazione logico sistematica e letterale della norma, esasperandone la funzione e la portata applicativa, in aperto contrasto con il canone di interpretazione conforme alla Costituzione, imposto innanzitutto dal principio di offensività (v. tra le altre Corte cost., n. 296 del 1996), oltre che dal principio di proporzionalità coniugato con quello della ragionevolezza della pena e della sua funzione rieducativa (si veda la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 20798/2011).

Con il quarto, quinto e sesto motivo sostanzialmente vengono riproposte le censure già sollevate in appello, che, nel merito prospettano elementi in fatto, che trovano adeguata smentita nella motivazione dei giudici primo e secondo grado, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, a cominciare dalla gravità del fatto, dalla genericità delle contestazioni e dalle stesse dichiarazioni della persona offesa oltre che dalla gravità delle lesioni riportate.

Le circostanze che sono state evidenziate fanno ritenere corretta la valutazione operata dai giudici di merito in ordine all’insussistenza delle censure dedotte. Si tratta di censure che, investendo direttamente la motivazione della sentenza impugnata, si risolvono tutte nella dedotta violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), denunciandosi errori di apprezzamento in ordine alle risultanze processuali e contraddizioni nell’iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nella ricostruzione della vicenda processuale.

In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorchè questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass., S.U., 31 maggio 2001, Jakani). L’indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risaltare ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass., S.U., 24 novembre 1999, Spina). "Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass., S.U., 30 aprile 1997, Dessimone;

Cass. 21 aprile 1999, Jovino). In sostanza, "in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass., 30 novembre 1999, Moro). In coerenza con queste decisioni, le Sezioni Unite hanno, infine, chiarito che l’illogicità della motivazione, censurabile ex art. 606 c.p.p., lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (S. U. 24-9-2003, Petrella, rv.226074).

Questo quadro non è sostanzialmente mutato neppure in virtù delle recenti modifiche all’art. 606 c.p.p., lett. e) apportate dalla Legge n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza all’iter logico- argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l’ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell’impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l’intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso.

Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione della sentenza impugnata non è stata minimamente intaccata dal ricorrente, che si è, invece, limitato esclusivamente ad apportare le sue critiche sulla valutazione data dal Giudice di merito al materiale probatorio sottoposto al suo esame, proponendone una diversa lettura.

In particolare, i Giudici di merito nelle due sentenze, facendo corretta applicazione dei parametri di cui all’art. 192 c.p.p., hanno analiticamente preso in esame tutte le risultanze processuali e hanno vagliato con rigore le dichiarazioni di testi, coimputati e collaboranti, fornendo una diffusa ed esauriente motivazione in ordine alla attendibilità e veridicità delle medesime e dando conto di tutte le osservazioni formulate sul punto dalla difesa.

Il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono queste censure.

Come si è visto, gli elementi addotti dal ricorrente sono già stati tutti valutati correttamente dai giudici di merito. Le argomentazioni della Corte di Appello di Palermo sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre tesi di segno contrario e ad insistere in ricostruzioni alternative dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali.

Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente devono essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla refusione delle spese del grado in favore della parte civile B.L., liquidate le stesse complessivamente in Euro 2.300,00, oltre I.V.A. e CPA.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla refusione in favore della p.c. B. L. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, oltre I.V.A. e CPA. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.