Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-12-2010) 03-02-2011, n. 4107 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 26.5.2009 il GUP presso il Tribunale di Udine affermava la penale responsabilità di E.I. in ordine al reato di cui all’art. 116 C.d.S. e disponeva la confisca del veicolo Tg (OMISSIS).

Avverso la citata sentenza ha proposto appello l’imputata a mezzo del difensore, chiedendo l’esclusione della disposta confisca dell’autovettura e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte di Appello di Trieste con ordinanza in data 21.9.2009, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Suprema Corte di Cassazione. Invero, trattandosi di sentenza inappellabile, ex art. 593 c.p.p., u.c., il gravame deve essere qualificato come ricorso per cassazione, in applicazione del principio del favor impugnationis.

2. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Udine ha disposto la confisca dell’autovettura utilizzata dall’imputata per la perpetrazione del reato di guida dell’autoveicolo senza avere conseguito la patente, di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, richiamando il disposto di cui all’art. 240 c.p., comma 2. La ricorrente deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 116 C.d.S., comma 18, non essendo incorsa in precedenti violazioni della norma incriminatrice; osserva, al riguardo, che l’art. 116 cit., comma 13, stabilisce che alle violazioni del divieto di guida di autoveicoli senza patente consegue la sanzione accessoria la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo solo "in caso di reiterazione delle violazioni".
Motivi della decisione

1. La regiudicanda impone di soffermarsi sul rapporto intercorrente tra la previsione di ordine generale, contenuta nell’art. 240 c.p., comma 1, in base alla quale il giudice può ordinare la confisca delle cose "che servirono o furono destinate a commettere il reato" e la specifica previsione contenuta nell’art. 116 C.d.S., comma 18, ove è stabilito che la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo "consegue" alle violazioni delle prescrizioni di cui all’art. 116 cit., comma 13, "in caso di reiterazione" delle stesse.

Il giudice, infatti, ha disposto la confisca del veicolo, applicando l’art. 240 c.p., comma 1, pur in assenza del presupposto dato dalla "reiterazione delle violazioni", espressamente richiamato dalla norma di cui all’art. 116 C.d.S., comma 18. 2. Ritiene il Collegio che l’apparente concorso tra la norma di cui all’art. 240 c.p., comma 1, che regola in via generale la confisca come misura di sicurezza patrimoniale prevista dal codice penale e la confisca amministrativa del veicolo, specificamente prevista dall’art. 116 C.d.S., debba essere regolato sulla base del principio espresso dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, in tema di concorso c.d. eterogeneo tra fattispecie penali e violazioni amministrative, ove è stabilito che se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

2.1 Invero, anche in considerazione di quanto recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, in ordine alla natura eminentemente sanzionatoria delle ipotesi di confisca contenute nel codice della strada (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4.6.2010, n. 196), deve ritenersi che l’art. 240 c.p., comma 1, e l’art. 116 C.d.S., comma 18, realizzino un concorso eterogeneo di norme, che regolano la "stessa materia", relativa alla confiscabilità delle cose che servirono per commettere il reato di guida senza patente. Giunti a tale approdo, si rileva che, in applicazione dei principi da ultimo affermati, nella materia che occupa, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. U. n. 1963 del 28.10.2010, dep. 21.01.2011, n. m), deve qualificarsi come "speciale" la previsione di cui all’art. 116 C.d.S., comma 18, la quale contiene elementi specializzanti costituiti: sul piano oggettivo, dalla specifica ipotesi contravvenzionale alla quale accede la confisca di natura amministrativa di cui si tratta; sul piano soggettivo, dal fatto che la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo può trovare applicazione solo nel caso in cui il contravventore si sia reso responsabile di pregresse violazioni della disposizione di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13. Si osserva, poi, che la norma di cui all’art. 116 C.d.S., comma 18, in esame non contempla alcuna clausola di riserva a favore della fattispecie penale, diversamente da quanto stabilito in materia di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, dall’art. 214 C.d.S., comma 8. Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che, in riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, relativa alla guida di autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente, la confisca del veicolo possa essere disposta unicamente ai sensi del comma 18, dell’articolo citato, nel caso in cui si registrino precedenti violazioni al precetto di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, da parte del contravventore.

3. Atteso che il Tribunale di Udine ha disposto la confisca del veicolo sulla base della disposizione di cui all’art. 240 c.p., che, per le ragioni sopra espresse, non può trovare applicazione nel caso di specie; rilevato che neppure ricorrono i presupposti per disporre la confisca della vettura, ai sensi dell’art. 116 C.d.S., comma 18, non risultando precedenti violazioni della medesima norma incriminatrice da parte dell’imputata, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura Tg (OMISSIS); statuizione che viene eliminata.

4. Si osserva che destituito di ogni fondamento risulta l’ulteriore motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio, atteso che il giudice del merito ha legittimamente evidenziato le ragioni poste a fondamento della scelta in ordine alla dosimetria della pena, in considerazione delle specifiche modalità di realizzazione del fatto criminoso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura; statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6485 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Como, con sentenza del 16.05.2006 dichiarava l’odierno ricorrente, M.C. responsabile, in concorso con C.A., B.C., B.P., capo n. 22 – del reato di concorso in truffa aggravata, ex artt. 99 e 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 640 c.p. commi 1, 3, art. 61 c.p., n. 7 e 11, commessa mediante l’artificio ed il raggiro di avanzare richieste di mutui a nome di sodali o prestanome, questi ultimi impossidenti e privi di reddito, ma spacciati come commercianti od imprenditori ed allegando alle richieste di mutuo false dichiarazioni dei redditi, così da trarre in inganno la Banca Popolare di Bergamo credito Varesino ed altri istituti bancari, in concorso con R. G., direttore della filiale, così da procurarsi ingiusto profitto mediante l’erogazione dei finanziamenti, quantificati in almeno Euro 2.377.960,00 e relativo danno per gli Istituti bancari, atteso il mancato pagamento delle rate dei mutui concessi;

capo n. 24 – del reato di falso ex artt. 99 e 81 cpv. e 110 c.p., artt. 482 e 477 c.p., art. 489 c.p., art. 61 c.p., n. 2. commesso mediante la formazione di false dichiarazioni dei redditi, usate nelle pratiche di concessione dei mutui di cui innanzi (capo 22);

fatti commessi dall’ottobre 1999 fino al marzo 2003;

al termine del giudizio, condotto con il rito abbreviato, i predetti imputati venivano condannati alle pene indicate in sentenza;

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 24.11.2009, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine a C.A. perchè il reato a lei ascritto era estinto per prescrizione, mentre confermava la sentenza impugnata quanto agli altri imputati;

Ricorre per Cassazione l’imputato M.C., deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

1)- Quanto al capo n. 22), relativo alle imputazioni di truffa, il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità, avendo condannato il M. solo sulla scorta di indizi e presunzioni, in assenza dell’accertamento di episodi specifici;

– la Corte di appello non avrebbe considerato che, su ben 27 episodi di truffa contestati nel capo di imputazione, per soli 5 di questi era confermata la partecipazione del M.;

– la motivazione era apodittica e non avrebbe considerato che mancava la prova in ordine alla partecipazione del ricorrente alla fase di ideazione del reato e in ordine all’elemento intenzionale del reato, atteso che il M. si era limitato a reperire alcune persone disposte all’intestazione fittizia degli immobili; la sua buona fede era evidente, atteso che egli non poteva immaginare che i capitali concessi in mutuo non sarebbero stati restituiti;

– la sentenza era illogica per non avere considerato che negli ultimi due episodi contestati (mutui richiesti da P.A. e F.G.) nessun finanziamento era stato erogato, sicchè mancava il reato per inesistenza del danno;

– la motivazione era illogica perchè non aveva considerato: che il direttore R.G. ed il notaio R. avevano dichiarato di non avere mai visto il M., e che C.R. aveva dichiarato di avere personalmente pagato alcune delle rate dei mutui;

2)-quanto al capo n.24), relativo alle imputazioni di falso, la sentenza era illogica per non avere considerato che difettava la prova della partecipazione del M. alle operazioni di falso ed, inoltre, per avere negato che i reati fossero estinti per intervenuta prescrizione;

la motivazione era illogica per avere esteso le condotte sino al novembre del 2002 mentre l’unico episodio riconducibile al M. (relativo al mutuo C.D.) si era consumato in data (OMISSIS);

3)-la sentenza era viziata da illogicità per avere condannato il ricorrente al risarcimento dell’intero danno oggetto di contestazione, senza considerare che il M. era intervenuto solo in cinque dei ventisette episodi oggetto di contestazione;

4)- per le medesime ragioni, la sentenza era illogica per avere irrogato una pena severa in contrasto con la modesta partecipazione del M. ai fatti contestati, tale da comportare il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 114 c.p.;

5)- la decisione impugnata era affetta da abnormità per avere operato una motivazione "per relationem" illegittima perchè inidonea a rendere palesi le ragioni con le quali si erano rigettati i motivi di appello;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi proposti sono totalmente infondati.

Invero il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007. n. 12255.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, ha evidenziato gli elementi di prova emersi a carico del M., sottolineando:

– quanto ai reati di truffa – capo 22.

– che il ruolo del M. era quello di reclutare prestanomi nullatenenti ai quali intestare contratti di mutuo ed immobili fatiscenti a garanzia dei primi; (pag. 2, motivaz. app.).

– che tale circostanza emergeva dalle dichiarazioni rese da molti testi, quali: V.R., C.A., P. S., ed altri, (pag. 8 motiv. app).

– che lo stesso M. aveva ammesso la sua attività di reclutamento di prestanomi;

Il ricorrente censura tale motivazione osservando che dalla stessa non emergerebbe la prova dell’elemento soggettivo del reato di truffa, essendo egli inconsapevole del futuro mancato pagamento delle rate di mutuo, ma si tratta di una deduzione che non tiene in alcun conto la motivazione impugnata, nella quale si sottolinea che il ricorrente era bene a conoscenza delle precarie condizioni economiche di P.S. e C.A., per avere appreso tali circostanze dai medesimi;

ugualmente infondata è la censura relativa alla mancanza di prova della partecipazione del M. all’intera manovra truffaldina; al riguardo il ricorrente deduce che la sua diretta partecipazione sarebbe emersa solo in cinque dei ventisette episodi contestati, ma anche in questo caso il ricorrente prescinde dalla motivazione della Corte di appello, ove si sottolinea che la consapevolezza del ricorrente riguardo al "modus operandi" dell’intera manovra truffaldina emergeva dalla circostanza che alcuni dei prestanome: – V.R. e C.A., avevano precisato di essere stati indotti dal M. a cambiare le proprie carte di identità apponendovi la falsa dicitura "commerciante" e dall’ulteriore circostanza che tutti i prestanome entrati in contatto con il medesimo hanno dichiarato che per la loro attività di interposizione fittizia hanno ricevuto un compenso in denaro versato loro direttamente dal M. (pag.8 motivaz.).

Si tratta di una motivazione ineccepibile che enuncia in maniera chiara l’iter logico posto a fondamento della decisione e pertanto incensurabile in questa sede; nè possono trovare ingresso le deduzioni proposte dal ricorrente che vorrebbe restringere la sua responsabilità solo a cinque degli episodi e non all’intera serie dei fatti contestati, atteso che la motivazione della Corte di appello anche al riguardo ha evidenziato come l’intera e complessa manovra truffaldina, condotta sempre con le stesse modalità operative evidenziasse la piena partecipazione del ricorrente all’intera operazione criminosa;

le contrarie deduzioni difensive si fondano su valutazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede ove la Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale. sez. 4, 29 gennaio 2007. n. 12255 – Quanto ai reati di falso:

I principi sopra ricordati evidenziano anche la piena infondatezza dei motivi relativi alle imputazioni di falso, per le quali la sentenza impugnata riporta una serie di elementi probatori che riconducono i fatti alla piena partecipazione, quanto meno morale, del M. anche a tali condotte (pag. 10 motivaz. sent. app.);

invero, l’ampia ed analitica motivazione della Corte di appello, sin qui sinteticamente riportata, evidenzia di per sè la completa infondatezza della censura relativa al vizio di omessa motivazione ovvero di indebito ricorso alla motivazione "per relationem";

va ricordato, per altro, che laddove i motivi di appello riproducono le stesse argomentazioni e deduzioni sollevate in primo grado, ed ove la Corte concordi con la motivazione del primo giudice, non è necessario procedere ad una nuova e completa motivazione, a meno che non si ritenga di esaminare o rivalutazione argomenti non considerati dal primo giudice, cosa che non è avvenuta nella specie, ovvero a meno che la Difesa abbia proposto argomenti e deduzioni nuove, non esaminate dal primo giudice, cosa che non è avvenuta nella specie.

Nel caso di sentenze di primo e secondo grado che concordino nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità (la c.d. doppia conforme), l’ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d’appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall’appellante. Cassazione penale, sez. 4, 12 giugno 2008. n. 35319.

Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorie atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena, di concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.;

atteso che:

– riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato;

-riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati precedenti penali dell’imputato;

-riguardo all’attenuante di cui all’art. 114 c.p. si è correttamente richiamato il divieto scaturente dal capoverso di tale norma in relazione all’art. 112 c.p..

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ed in generale ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;

e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.

(Cassazione penale, sez. 4, 04 luglio 2006. n. 32290.

Totalmente infondato è il motivo relativo alla condanna al risarcimento del danno, atteso che correttamente la Corte territoriale ha esteso al ricorrente la responsabilità solidale per l’intero danno, stante la ritenuta responsabilità in concorso con gli altri coimputati ex art. 110 c.p.; va comunque segnalato che le deduzioni del ricorrente riguardo all’importo del danno sono del tutto generiche ed aspecifiche e, quindi, inammissibili.

Infondato deve ritenersi anche il motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato di falso continuato;

Va premesso che in tema di prescrizione, non è consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l’imputato, dovendosi individuare la disciplina più favorevole previa comparazione dei due sistemi in astratto; Cassazione penale, sez. 6, 24 aprile 2008. n. 21744.

Nella specie il discrimine tra le due discipline è costituito dalla circostanza che i reati di falso sono contestati in continuazione tra loro ed è noto che, in caso di reato continuato soggetto, "ratione temporis", alla disciplina dettata dall’art. 158 c.p. nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, la decorrenza del termine prescrizionale per tutti i singoli fatti unificati nel vincolo della continuazione deve farsi coincidere con la cessazione della continuazione stessa, (Cassazione penale, sez. 2, 29/05/2008, n. 22704) In tal caso la data di inizio della continuazione sarebbe quella del marzo 2003 sicchè, applicando il termine massimo di prescrizione previgente, di anni 7 e mesi 6, si rileva che il termine ultimo (settembre 2010) non era ancora decorso alla data di pronunzia della sentenza di appello (novembre 2009);

ad analogo risultato si perviene ove si ritenga più favorevole la nuova disciplina prescrizionale, attesa la contestazione nel capo di imputazione della recidiva reiterata infraquinquennale, aggravante non esclusa dai giudici di merito.

Ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 2, (novellato) l’aumento per l’interruzione del termine per la prescrizione va aumentato nella misura di due terzi nel caso di cui all’art. 99 c.p., comma 4, sicchè – nella specie – il termine ordinario della prescrizione per il reato di falso, di anni 6, va portato a quello di anni 10 in conseguenza delle varie interruzioni intercorse;

ne deriva che, risalendo i delitti di falso – nei casi più remoti – a mutui erogati nel 2001 (vedi capo di imputazione) il termine massimo di prescrizione per tali reati ((OMISSIS)) non era ancora decorso alla data della sentenza di appello, del 24.11.2009.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità. (Cassazione penale, sez. 2, 21 aprile 2006. n. 19578).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-03-2011, n. 1949 Carenza di interesse sopravvenuta

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le;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che la ricorrente società impugna le due note con le quali il Comune intimato ha, prima, espresso parere negativo in ordine all’sentimento di un permesso di costruire dalla stessa richiesto e, poi, archiviato la relativa domanda a seguito di una successiva e diversa domanda di permesso di costruire, successivamente accolta;

Che la vicenda concerne la richiesta realizzazione di un immobile ad usi produttivi nell’ambito di una zona P.I.P. ritenuta dal Comune non accoglibile poiché prevedeva anche spazi commerciali oltreché produttivi in senso stretto, spazi poi eliminati dalla successiva domanda edilizia, che dopo la proposizione del ricorso verrà accolta dal Comune;

Che la società ricorrente ha dedotto plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto il duplice profilo della violazione delle reali previsioni del P.I.P. e comunque della illegittimità di una tale previsione, mentre i resistenti Comune e Consorzio P.I.P. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e controdedotto la sua infondatezza;

Che il Collegio deve in primo luogo esaminare e respingere le predette eccezioni, in quanto la veste formale, di atti endoprocedimentali, della comunicazione del parere negativo e della successiva archiviazione non possono nascondere la loro sostanziale efficacia interruttiva del procedimento amministrativo ad istanza di parte, immediatamente lesiva per la ricorrente, mentre la presentazione (precedentemente alla proposizione del ricorso) di una nuova e diversa domanda edilizia, dichiaratamente proposta al solo fine di non decadere dai finanziamenti regionali, non può far presumere una rinuncia alla maggiore utilità derivante dal tuttora richiesto accoglimento dell’originaria domanda, estesa anche alla ulteriore parte di edificio da adibire ad attività commerciale;

Che questo Tribunale ha quindi svolto un’istruttoria volta a verificare l’effettiva osservanza del divieto di attività commerciali opposto dal Comune, ma né la relazione trasmessa in ottemperanza né ulteriori osservazioni di parte hanno consentito di chiarire la questione;

Che ad un rinnovato esame il Collegio ritiene peraltro di poter definire la questione alla stregua della considerazione che l’intervenuta approvazione, nelle more del giudizio, della nuova domanda di permesso edilizio, modificando la situazione giuridica, ed in prospettiva di fatto, dei luoghi d’insediamento del manufatto oggetto della precedente domanda, rende quest’ultima improcedibile e comunque non accoglibile, privando di effettiva utilità un’eventuale decisione giurisdizionale favorevole al riguardo;

Che, infatti, non è evidentemente possibile che sulla medesima area (che in ipotesi nelle more potrebbe anche essere fatta oggetto di atti di disposizione o di nuovi diritti di terzi) possano insistere più diritti edificatori di diverso contenuto, né la società ricorrente ha finora allegato in giudizio di aver rinunciato al precedente titolo edilizio ovvero di aver presentato domanda di variante al progetto approvato, ovvero una nuova domanda di permesso di costruire in modifica ed ampliamento del manufatto realizzato sulla base del pregresso titolo;

Che la migliore giurisprudenza riconosce orami pacificamente, pur nel silenzio del nuovo c.p.a., la possibilità che la decisione del Giudice amministrativo abbia un contenuto di accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente al bene della vita negato dall’Amministrazione, ed ammette quindi azioni, come quella in esame, dirette in realtà a tal fine, alla stregua dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale sanciti dalla Costituzione oltreché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

Che il predetto effetto conformativo si inserisce peraltro nel flusso dell’ulteriore attività amministrativa svolta dall’Amministrazione nell’esercizio della propria potestà, ovvero del proprio poteredovere, di perseguire l’interesse pubblico generale ad essa affidato, e che, pertanto, l’intervenuta definitiva alterazione della situazione dedotta in giudizio con l’accoglimento della nuova domanda, proposta proprio dalla ricorrente in conformità alle previsioni del P.I.P. renderebbe del tutto aleatoria l’eventuale utilità del pur possibile accertamento della fondatezza delle pretese della ricorrente in ordine alla prima domanda proposta, alla stregua delle pregresse considerazioni, se non ai fini di un eventuale risarcimento del danno, peraltro oggetto di una mera clausola di stile nel ricorso e comunque azionabile indipendentemente dall’impugnazione ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;

Che il ricorso risulta quindi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, e che il Collegio ritiene comunque utile chiarire che il ricorso sarebbe altresì non fondato nel merito;

Che, in particolare, la contrastata preclusione delle attività commerciali risulta evidente dalla disciplina del P.I.P. in esame. Ciò non preclude una impugnativa dei gravati atti di diniego tempestivamente estesa all’atto generale presupposto, in quanto esso solo in epoca successiva alla sua adozione e pubblicazione è divenuto specificamente lesivo per la ricorrente che, in precedenza, poteva benissimo non essere interessata a svolgere attività commerciali nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale riconosciuta dall’art. 41 della Costituzione. Peraltro, l’impugnata scelta del P.I.P. (non contraddetta da prassi difformi secondo quanto emerso dalla predetta istruttoria) è riconducibile alla potestà di ogni Ente pubblico territoriale (Stato, Regione o, come in questo caso, Comune, secondo le rispettive competenze) di pianificare sul piano urbanistico il proprio territorio, anche valorizzando le sue vocazioni economiche e produttive e curando la sua infrastrutturazione a tutela dell’interesse pubblico generale della Comunità locale, mediante scelte di politica economica che possono riguardare anche la localizzazione e la disciplina delle aree preposte alle attività produttive;

Che la ricorrente non fornisce neppure alcun principio di prova che la predetta pianificazione territoriale nasca, in realtà, da considerazioni di natura economica di favore per gli operatori preesistenti o volte ad ostacolare l’ingresso sul mercato di nuovi operatori, circostanza questa che renderebbe la stessa pianificazione illegittima, e quindi disapplicabile alla stregua dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, per la violazione del principio nazionale e comunitario di libera concorrenza in condizioni di parità fra tutti gli operatori economici, nuovi e preesistenti, di cui si avvantaggiano in primo luogo i consumatori;

Che il ricorso deve conclusivamente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e che sussistono peraltro giustificati motivi, in relazione alla descritta complessità della fattispecie, per compensare le spese di giudizio fra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1684 Aiuti e benefici

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento:

– del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3271 del 15 aprile 2009, pubblicato in G.U.R.I. 30 maggio 2009 n.124, avente a oggetto "Aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli per l’anno 2008, ai sensi del Regolamento;

– della Determinazione n. 5598 del 19 giugno 2009 della Regione Emilia Romagna – Servizio Produzioni Vegetali, a firma del Responsabile del Servizio Dott. Franco Foschi, inviata alla ricorrente con nota P.G. 2009 0143030 del 25 giugno 2009, nella parte in cui, in applicazione del decreto del MIPAF, ammette l’AOP G.M. all’aiuto finanziario nazionale per soli euro 159.884,57 e limitatamente agli interventi relativi alla OP CODMA con sede nella Regione Marche.

Il TAR – premesso che l’Associazione di organizzazioni di produttori ricorrente aveva ricevuto il finanziamento di cui si tratta solo per una delle OP ad essa aderenti, la CODMA, in quanto avente sede legale nella regione Marche, rientrante nei parametri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, mentre non era stato concesso l’aiuto per un’altra delle sue socie – Apofruit – che, pur avendo sede legale nella Regione Emilia Romagna, svolgeva la sua attività di produzione e commercializzazione anche in altre Regioni (Campania, Sicilia, Puglia) espressamente individuate nell’impugnato decreto ministeriale – ha respinto il ricorso avendo ritenuto corretta l’interpretazione, da parte del Ministero, dei regolamenti comunitari (nn. 1234/2007, art. 103 sexies, del Consiglio e 1580/2007, art. 93, della Commissione) regolanti la materia, avendo anche rilevato che, in base alle disposizioni di cui al d.lgs. n.102 del 27 maggio 2005 sulla regolazione dei mercati agroalimentari, doveva ritenersi che ogni O.P. fosse dotata di personalità giuridica e costituisse un soggetto autonomo e distinto da ciascuno degli associati, e che ai fini di causa non poteva rilevare altro che la sede legale dell’Organizzazione, necessariamente coincidente con il luogo di produzione e di commercializzazione del prodotto.

Quanto, poi, al regolamento della Commissione n. 441/2009 (che avrebbe avuto un contenuto ritenuto, dalla ricorrente, conforme alle sue aspettative), esso, non avendo, per il TAR, carattere interpretativo, ma espressamente innovativo, non poteva valere a regolare situazioni pregresse, disciplinate dal citato art. 93 nel suo dettato originale.

Al riguardo, i primi giudici hanno anche rilevato, ad ogni buon conto, che l’articolo 93 citato, anche nel testo modificato (soltanto i prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti in regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori di tale settore sia particolarmente scarso possono beneficiare dell’aiuto finanziario nazionale) non contrastava con la qui contestata scelta del Ministero di erogare – a mezzo della regione Emilia Romagna – l’aiuto nazionale a favore di quelle Organizzazioni di Produttori aventi sede legale nella Regione stessa, atteso che la scelta di considerare beneficiario dell’aiuto finanziario il prodotto piuttosto che il produttore organizzato non poteva prescindere dallo scarso livello di organizzazione dei coltivatori di quel prodotto.

2) – Per l’originaria ricorrente e odierna appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata sia nella parte in cui ritiene corretto l’operato del Ministero e della Regione intimati, sia nella parte in cui ritiene che il regolamento (CE) n. 441/2009 non contrasterebbe, comunque, con la qui contestata scelta del Ministero di erogare l’aiuto nazionale a favore di quelle Organizzazioni di Produttori aventi sede legale nella Regione.

Resistono le Amministrazioni appellate insistendo, nelle proprie memorie, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, insistendo, ad ogni buon conto, sul carattere innovativo e non interpretativo del reg. (CE) n. 441/2009.

3) – L’appello è infondato.

A norma dell’art. 93 del Regolamento CE della Commissione n. 1580/2007, "ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, "il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati".

In base all’art. 11 – ora detto – del reg. (CE) n. 1182/2007, "per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80 % dei contributi finanziari di cui all’articolo….".

Prima ancora dell’emanazione del citato regolamento (CE) n. 1580/2007 (in data 21 dicembre 2007), è stato emanato il regolamento (CE) n. 1234 del 22 ottobre 2007 che, all’art. 103 sexies, prevede, con specifico riferimento, in questo caso (a differenza del citato art. 11), alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, che: "per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale……….".

Detta ultima norma è stata richiamata dal regolamento (CE) n. 441 del 2009, sostitutivo dell’art. 93 del reg. (CE) n. 1580/2007; oltre a modificare il riferimento normativo ora detto, il reg. (CE) n. 441/2009 ha anche apportato, al citato art. 93, una integrazione, consistente nell’aggiunta di un secondo paragrafo, per cui, nell’attuale formulazione (avente, peraltro, uno specifico ambito di efficacia successivo rispetto alla data di adozione degli atti impugnati), lo stesso art. 93 è nei seguenti termini: "ai fini dell’articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati.

Soltanto la produzione di ortofrutticoli ottenuta nella regione di cui al primo paragrafo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale."

Secondo l’Associazione appellante (che associa due organizzazioni di produttori – CODMA e Apofruit – che, a loro volta associano una pluralità di produttori ortofrutticoli operanti in regioni differenti da quelle in cui ha sede legale l’appellante medesima) l’organizzazione di produttori Apofruit ad essa associata, che opera in più regioni beneficiarie di detta disciplina di aiuto, avrebbe titolo a fruire di questa, commercializzando, essa, nell’interesse dei produttori presenti in quelle regioni, prodotti ortofrutticoli in esse coltivati, pur avendo la stessa Apofruit sede legale nella regione Emilia Romagna che, viceversa, non è tra quelle beneficiarie del regime di aiuto in questione (mentre, per ciò che riguarda CODMA, avendo sede legale nella Regione Marche, l’aiuto è stato accordato).

L’assunto non può essere condiviso.

Lo Stato italiano ha sottoposto, alla Commissione, l’elenco delle associazioni e organizzazioni fruenti del beneficio (nota 27 giugno 2008, n. 0001453); con successiva nota è stato comunicato, alla Commissione, l’importo presuntivo dei contributi da erogarsi; con nota AGRI D/29366 del 5 dicembre 2008 la Commissione europea ha comunicato di non aver più osservazioni sulla richiesta avanzata dall’Italia; con decreto del 26 febbraio 2009 l’Ispettore Generale Capo per i rapporti con l’U.E. del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha posto il cofinanziamento a favore delle O.P. a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e la quota da pagare è stata trasferita agli Organismi pagatori.

Su sollecitazione della stessa Regione Emilia Romagna, il Ministero delle Politiche Agricole ha anche sottoposto alla Commissione medesima un quesito relativo alla estensibilità o meno del contributo 2008 a favore anche di produttori operanti nelle regioni destinatarie dello stesso, ma associate in organismi (quale, per ciò che attiene al caso in esame, Apofruit), aventi sede legale in regioni non destinatarie; ciò tenuto conto dei nuovi orientamenti emersi in ambito comunitario circa la possibilità di erogare la contribuzione a beneficio di tutta la produzione ottenuta nella regione destinataria dell’aiuto nazionale; in caso di positiva risposta al quesito, veniva chiesto anche quali fossero i conseguenti adempimenti da porre in essere (nota 4 febbraio 2009, n. 844).

La Commissione, peraltro, non ha aderito (nota 9 marzo 2009 della Direzione Generale dell’Agricoltura) avendo anche precisato che, per i programmi operativi attuati nel 2008, si applicavano le disposizioni vigenti e che non erano accettabili modifiche alla richiesta originaria di autorizzazione al pagamento dell’aiuto finanziario nazionale per i programmi già conclusi.

Ebbene, in disparte quanto potrebbe osservarsi in merito alla circostanza che l’estensione, in via giurisdizionale, della contribuzione di cui si tratta nei termini postulati dall’appellante, si connoterebbe, in effetti, come una sorta di aiuto di Stato non autorizzato e contrastante con l’orientamento al riguardo formalmente espresso dagli stessi organi comunitari, può osservarsi, invero, come l’interpretazione della disciplina di settore relativa alla erogazione dell’aiuto in questione per l’anno 2008 offerta dal Ministero e condivisa dal TAR appare pienamente conforme con la disciplina regolamentare comunitaria di settore.

L’art. 11 del regolamento (CE) n. 1187/2007 prevede, invero, che, "per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80 % dei contributi finanziari di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a)".

Il concatenamento logico previsto dalla norma correla, quindi, l’erogazione del contributo direttamente a favore delle organizzazioni di produttori presenti in regioni caratterizzate da un "livello di organizzazione dei produttori…. particolarmente scarso"; e, in tale situazione, non versava la regione Emilia Romagna.

E, a sua volta, l’art. 93 del regolamento n. 1580/2007 prevede che, "ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati"; anche in tal caso, quindi, il legislatore comunitario correla direttamente le organizzazioni dei produttori beneficiarie finali del contributo alla presenza delle stesse nell’ambito territoriale della regione in cui detta carenza si è verificata nell’ultimo triennio.

Correttamente, quindi, è stata esclusa l’erogabilità del contributo di cui si tratta, tanto più che l’odierna appellante è un’associazione di grado ulteriore, presente in una regione non beneficiaria, che associa due associazioni di O.P. di cui una (che non ha proposto ricorso) essa pure operante nella stessa regione non beneficiaria.

Solo con il regolamento (CE) n. 441/2009, del resto, è stato aggiunto un secondo paragrafo all’art. 93 sexies anzidetto, con il quale è stato previsto che "soltanto la produzione di ortofrutticoli ottenuta nella regione di cui al primo paragrafo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale"; norma, questa, avente carattere innovativo e non meramente interpretativo, come emerge, invero:

– dal settimo considerato, in cui viene precisato che "occorre modificare il regolamento (CE) n. 1580/2007";

– dal punto 2 dell’art. 1, che è norma sostitutiva e non meramente interpretativa dell’art. 3 del reg. n. 1580/2007,;

– dal fatto che detto punto 2 si applica ai programmi operativi messi in atto dal 1° gennaio 2010".

Quanto allo specifico riferimento fatto dal TAR alla modifica del regolamento ora detta, per cui l’articolo 93 citato, anche nel testo modificato, non contrastava con la qui contestata scelta del Ministero, si tratta di un obiter dictum con il quale i primi giudici hanno offerto una interpretazione della norma modificativa stessa non in grado di incidere sul provvedimento impugnato, afferendo questo solo alla campagna di produzione 2008, mentre la novella normativa regolamentare vale solo a partire dalla campagna 2010, estranea, come tale, alla definizione del presente giudizio; con la conseguenza che la pronuncia, sul punto, resa dai primi giudici presenta carattere meramente argomentativo e non è in grado, come tale, di vincolare l’interprete, né i soggetti destinatari della norma e, in particolare, il Ministero qui appellato al quale è rimessa l’applicazione della stessa in conformità con gli orientamenti comunitari al riguardo; con la conseguenza che difetta l’interesse dell’appellante alla definizione della seconda censura dell’appello.

4) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e va respinto.

In considerazione della novità delle questioni trattate le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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