Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5243 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra C. R. allo scopo di "restaurare il proprio giardino con il recinto", inoltrava al Comune di San Marco in Lamis una D.I.A. per l’effettuazione di siffatte opere.

Con ordinanza n.41 del 26 maggio 2010 integrata dall’ordinanza n.46 del 9 giugno 2010 il Comune ordinava la sospensione dell’efficacia della D.I A e la rimozione della nuova recinzione atteso che l’intervento necessitava del preventivo parere condominiale, interessando parti di un immobile non di proprietà esclusiva.

L’interessata impugnava tali ordinanze (e gli atti ad esse propedeutici) innanzi al Tar per la Puglia che con sentenza n.586/2011 dichiarava inammissibile il proposto gravame "per mancata notifica del ricorso stesso all’amministratore del condominio dell’immobile concernente l’intervento oggetto della DIA per cui è causa".

Insorge avverso tale sentenza, la sig.ra C. che a sostegno del prodotto appello deduce la erroneità del decisum di primo grado in quanto, a suo dire, né l’Amministrazione comunale né il Tar, avrebbero interesse ad esaminare se la recinzione sia condominiale o di proprietà esclusiva ed in ogni caso il condominio non assumerebbe la veste di controinteressato.

Il Comune di San Marco in Lamis costituitosi in giudizio ha contestato la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

Tanto premesso, l’appello si appalesa infondato e, come tale, va respinto.

In primo luogo ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado, quanto alla statuizione di carattere processuale ivi assunta, sia condivisibile.

La questione fondamentale sottesa alla vicenda all’esame attiene alla natura condominiale o meno del bene interessato all’intervento edilizio de quo, lì dove parte appellante si limita ad affermare la sua qualità di proprietaria esclusiva del bene stesso, senza che però tale circostanza di fatto e di diritto sia provata.

Anzi, in alcuni punti del gravame si fa cenno, anche se in via ipotetica, ad una "proprietà pro quota della recinzione" e ad "un diritto del condominio a contrastare il restauro della vecchia recinzione"; ma se così è, appare evidente come l’amministrazione condominiale costituisce un soggetto che in quanto contitolare del bene oggetto d’intervento vanta un interesse sostanziale alla conservazione di quel bene e perciò stesso riveste una posizione processuale di segno contrario a quella assunta dalla C. nel momento in cui la medesima si è apprestata a contestare la determinazione con cui il Comune ritiene quell’intervento non assentibile.

La posizione del condominio come parte controinteressata, come tale necessaria destinataria della notificazione del gravame giurisdizionale, ai sensi dell’art.21 della legge n.1034/1971, viene oltremodo in rilievo se si considera che la ragione per la quale il Comune inibisce i lavori risiede (circostanza portata a conoscenza della interessata) proprio nella mancanza di un preventivo parere del condominio, sicchè la ricorrente era ben stata messa in condizione di individuare appunto nel condominio la parte "avversaria " da evocare in giudizio,

Dunque la non corretta instaurazione del contraddittorio processuale in primo grado non poteva non comportare, come fondatamente rilevato dal Tar, la dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso.

Al di là dei pur rilevanti profili di inammissibilità, il ricorso di primo grado si appalesa anche infondato per le stesse ragioni, viste sotto l’aspetto sostanziale, che hanno prodotto la pronuncia di improponibilità dell’impugnativa.

Invero, l’assenza della titolarità o della disponibilità totale del bene di che trattasi (con la mancata acquisizione dell’autorizzazione condominiale) impedisce la configurabilità, in capo alla richiedente l’autorizzazione sia pure tacita delle opere de quibus, di una causa legittimante il titolo abilitativo stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007 n.1654) e ciò comporta altresì la sussistenza del potere inibitorio in capo all’Amministrazione, che lo esercita nell’ambito del suo potere di controllo e di vigilanza in materia di DIA..

In forza delle considerazioni che precedono, l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 22-09-2011, n. 34434

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, con sentenza, in data 24.09.2005, riteneva G.E. e D.S. G. responsabili della violazione del D.Lgs 26 dicembre 1995, n. 504, art. 43, comma 1, lett. a) (capi A e B dell’imputazione) assorbiti i capi D ed E, condannandoli alla pena di Euro 9.000.000,00 di multa ciascuno.

Proposta impugnazione la Corte d’Appello dello stesso capoluogo riformava la sentenza dichiarando estinto i reati per prescrizione.

Con sentenza del 21.02.2008 questa Corte, Terza sezione, annullava con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze la sentenza impugnata emessa in violazione del principio del contraddittorio.

La Corte d’Appello fiorentina, in data, 12.10.2009, ha emesso sentenza di n.d.p. per estinzione dei reati per prescrizione.

Ricorrono in cassazione gli imputati ponendo a base dei propri atti i seguenti motivi:

1) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 129 e 578 c.p.p. in relazione al principio del favor rei. In sostanza dagli atti emerge la prova evidente della non colpevolezza degli imputati per cui la Corte territoriale, in applicazione della disposizione dell’art. 129 c.p.p., li avrebbe dovuto mandare assolti. Si argomenta che i giudici di appello hanno omesso di considerare la sussistenza di un altissimo interesse ad ottenere una sentenza di assoluzione piena in ragione della pendenza di un procedimento civile innanzi al Tribunale di Perugia tra "Le distillerie G. Di Lorenzo s.r.l." ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto l’accertamento della debenza o meno dell’imposta (accise) relative al quantitativo di alcole (litri anidri 1.032.520) la cui perdita è oggetto dell’accusa penale. La sentenza a SS.UU. n. 35490 del 19.09.2009 ha stabilito il principio di dare prevalenza all’assoluzione nel merito, pur in presenza di una causa estintiva del reato, anche nel caso di prove ambivalenti o contraddittorie. Per i ricorrenti il principio stabilito dalle SS.UU. della Cassazione con la richiamata sentenza vale anche nel caso in cui non vi sia costituzione di parte civile in quanto si usa la locuzione "fini civilistici" che sono qualcosa di più ampio delle mere "statuizioni civili" legate alla costituzione e presenza della parte civile nel processo. E quindi i fini civilistici, per avere una giustizia sostanziale fondata sulla parità di trattamento, debbono avere il loro peso anche quando, come nella specie, sia pendente un giudizio civile per l’accertamento delle cause della dispersione dell’alcole, e quindi la non debenza o meno dell’accisa, in relazione all’accidentalità dell’evento.

2) Vizio di motivazione risultante dagli atti del processo. Si deduce che innanzi alla Corte d’appello fiorentina era stato prodotto il certificato di pendenza della causa civile prima indicata, ma di tanto la Corte territoriale non ha tenuto conto.

Con memoria depositata in termini gli imputati ribadiscono le argomentazioni poste a base del primo motivo del ricorso.

Motivi della decisione

I motivi esposti sono manifestamente infondati sicchè i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

I due motivi in effetti si sovrappongono e possono essere trattati unitariamente.

E necessario premettere che Le SS.UU. di questa corte di recente (sentenza n. 35490 del 28.05.2009, Rv. 244275, provvedimento per altro richiamato dagli stessi ricorrenti) hanno affermato il principio di diritto secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione.

In sostanza, in presenza di una avvenuta declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimità circa la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2 deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una sua pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l’operatività estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall’art. 129 c.p.p., l’esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all’imputato, deve prevalere l’esigenza della definizione immediata del processo.

Nella richiamata sentenza delle SS.UU. è dato leggere che, per quel che riguarda il presupposto della evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato – ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato -, in giurisprudenza è stato costantemente affermato, senza incertezze o oscillazioni di sorta, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l’"evidenza" richiesta dall’art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia.

Ebbene escluso per il caso di specie che il primo motivo integri violazione di legge non potendo, certo, il processo penale essere influenzato dagli interessi civili derivanti dal fatto contestato, trovandosi le due azioni, quella penale e quella civile, su piani completamente differenti tranne i casi di pregiudiziale civile espressamente regolata dal codice di rito all’art. 3), il tutto si risolve in un palese denunciato vizio di motivazione non adducibile come evidenziato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili, i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-03-2012, n. 3321 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato nei confronti della Presidenza del Consiglio, B.V. impugna il decreto della Corte d’Appello di Roma del 11 marzo 2008, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, per intervenuta decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4. Non svolge attività difensiva la Presidenza del Consiglio.

Motivi della decisione

Questa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, così come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione. Nella specie pertanto è trascorso il termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, ex art. 4 rispetto al giudizio di cognizione davanti al Giudice Amministrativo. Quanto al giudizio di ottemperanza, correttamente il Giudice a quo ha ritenuto che il periodo trascorso (2004 – pendente al giugno 2006, data di presentazione del ricorso) non fosse di irragionevole durata.

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-04-2012, n. 5491 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

Con decreto n. 5341 depositato il 23 dicembre 2009 e notificato il 2.2. 2010, il Tribunale di Treviso ha respinto l’opposizione proposta da Z.C. allo stato passivo del fallimento E Con Conegliano Veneto s.r.l. per ottenere l’ammissione in privilegio del credito, escluso in sede di verifica, relativo al t.f.r. maturato in conseguenza d’attività lavorativa prestata alle dipendenze della società fallita, e quindi declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla base di accordo sindacale intervenuto il 2.12.2009 con la società SAVNO, affittuaria dell’azienda. Il rigetto si fonda su duplice ordine di considerazioni: 1.-che il rapporto lavorativo non è cessato in quanto è proseguito senza soluzione di continuità in capo all’affittuaria dell’azienda società SAVNO, in forza di contratto stipulato il 6 aprile 2009 in sede concorsuale, nè alcuna delle parti aveva esercitato recesso dal rapporto; 2.- che l’accollo, di natura privativa, è condizionato alla liberazione del fallimento di ogni proprio obbligo nei confronti dei lavoratori, fatto non riscontrato. Di qui la pronuncia di condanna dell’opponente alle spese giudiziali.

Il decreto è stata impugnato dallo Z. col presente ricorso articolato in unico mezzo ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il curatore della procedura fallimentare intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Venendo in rilievo in linea preliminare, deve rigettarsi l’eccezione del controricorrente d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, che certamente residua in capo al ricorrente in ordine alla richiesta di pronuncia favorevole relativa al governo delle spese, nonostante sia intervenuto l’accollo liberatorio da parte della Savno del debito per t.f.r. maturato a carico del fallimento. Il ricorrente denuncia infatti violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e censura l’impugnato decreto nella parte in cui lo condanna al pagamento delle spese processuali ravvisandone la soccombenza virtuale.

I motivi in cui si articola il ricorso, congiuntamente esaminabili perchè connessi logicamente, cui è palesemente estraneo ogni profilo che attenga alla valutazione di merito della vicenda fattuale, sono fondati e meritano accoglimento. Il Tribunale di Treviso, secondo quanto riferito in narrativa, ha ravvisato la soccombenza virtuale dell’istante, che ne ha giustificato la condanna alla refusione delle spese di giudizio, sulla considerazione che il rapporto lavorativo non è cessato in quanto è proseguito senza soluzione di continuità in capo all’affittuaria dell’azienda società SAVNO, in forza di contratto stipulato il 6 aprile 2009 in sede concorsuale, nessuna delle parti aveva esercitato recesso dal rapporto, e l’accollo, di natura privativa, risultava condizionato alla liberazione del fallimento di ogni proprio obbligo nei confronti dei lavoratori, fatto non riscontrato, in tal modo incorrendo nella denunciata violazione del disposto della L. n. 428 del 1990, art. 47, che prevede deroga al disposto dell’art. 2112 c.c. nel caso di trasferimento di imprese dichiarate fallite se l’accordo che prevede il mantenimento anche parziale dell’occupazione preveda condizioni di miglior favore. Non ha invero il giudice del merito rilevato che il menzionato accordo che ha escluso la garanzia della solidarietà per quanto attiene al t.f.r. sancita nell’art. 2112 c.c. e previsto il trasferimento di tale voce al momento della cessione dell’azienda ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47, venne concluso il 6 aprile 2009, dunque successivamente alla data in cui lo Z. propose la domanda d’ammissione allo stato passivo, nè ha considerato che questi, per l’appunto, stante la situazione d’incertezza sul t.f.r. maturato sino al 6.4.2009, per non perdere il proprio diritto, aveva interesse a quella richiesta, e poi ad insistervi in sede d’opposizione. Giustificata era dunque la prospettata cessazione della materia del contendere per la carenza d’ interesse sopravvenuta in corso di giudizio, con la conseguente compensazione delle spese del giudizio.

Ne discende l’accoglimento del ricorso, cui consegue la cassazione del decreto impugnato con pronuncia nel merito, non necessitando ulteriori accertamenti istruttori, che dispone la compensazione delle spese del giudizio di merito.

Le spese della presente fase di legittimità, secondo il regime della soccombenza, vengono poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio d’opposizione a stato passivo. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge e compensa per l’intero le spese delle fasi di merito.

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