T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 1036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con atto notificato il 4 gennaio 2011 – depositato il successivo 26 -, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi della legge 102/2009 in quanto "… condannato perché inottemperante all’ordine del Questore di Macerata di lasciare il T.N." (cfr relazione depositata in data 18 febbraio 2011);

Visto l’articolo 74 del codice del processo amministrativo;

Viste le decisioni nn. 7 e 8 in data 10 maggio 2011, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dalle quali si ricava che:

(a) "Già con le ordinanze n. 912 – 917 del 21 febbraio 2011 l’Adunanza Plenaria,…, aveva…, (segnalato) – fra l’altro – che sulla… (questione) poteva incidere anche il decorso del termine (il 24 dicembre 2010) per il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE……. sopravvenienza normativa di matrice comunitaria…, le cui disposizioni risultavano sufficientemente precise e incondizionate, e, come tali, suscettibili di immediata applicazione…. Poteva quindi derivarne il venir meno dell’efficacia di precetti della corrispondente disciplina dettata dalla legge nazionale italiana sull’immigrazione, in quanto non compatibili con gli artt. 15 e 16 della Direttiva, e segnatamente dell’art. 14, comma 5 – ter del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998,….";

(b) "… la Corte di Giustizia dell’Unione Europea…. si è pronunciata con sentenza 28 aprile 2011 in causa C – 61/11 PPU.", affermando che: (ì) "… sussistono le condizioni per ritenere l’immediata applicabilità della Direttiva 2008/115, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano; (ìì) "… la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione…, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.";

(c) "… il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo (art. 1 – ter, comma 11, l. n. 102 del 2009),…, non può essere… accordato… ove sia stata emessa condanna dello straniero interessato per il reato di cui all’art. 14, comma 5 – ter, più volte citato, che,…, punisce lo straniero che non abbia osservato l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato.";

(d) "… la previsione di tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio.";

(e) "…, anche la recentissima sentenza comunitaria afferma che è compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5 – ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.";

(f) "L’effetto di tale diretta applicazione -… – non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario.";

(g) "Deve concludersi che l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.";

(h) "Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.";

Considerato che in ragione di tali indicazioni il ricorso deve esser accolto e che le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nella somma complessiva pari ad Euro 1.000,00 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2012, n. 9337 Iscrizione a ruolo

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Svolgimento del processo

La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in appello nel giudizio introdotto da P.P. con l’impugnazione della cartella di pagamento, notificata il 28 settembre 2005, recante l’iscrizione a ruolo di una somma a seguito di una sentenza di merito, depositata il 9 giugno 1994 e non impugnata dal contribuente, resa nei confronti suoi e della coniuge V.S., deceduta alcuni mesi prima della pubblicazione di quella decisione, ha rigettato il gravame del contribuente.

La sentenza impugnata, richiamato in estrema sintesi l’appello e le controdeduzioni dell’amministrazione, ha così motivato: "la Commissione, nel respingere l’appello e confermare la sentenza già emanata, richiama ed intende integralmente trascritte le motivazioni che ne sono alla base della stessa, motivazioni che meglio non potrebbero chiarire del perchè del mancato accoglimento delle richieste avanzate dall’appellante".

Nei confronti della decisione P.P. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la mancanza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamenta che nella sentenza impugnata sia stata del tutto omessa, tra l’altro, la motivazione che ha portato al rigetto dell’appello; con il secondo motivo, si duole della contraddittorietà della motivazione; con il terzo, denuncia la nullità o l’inefficacia della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta, avvenuta nel 1997, ad oltre tre anni dalla morte della coniuge, nullità cui conseguirebbe la decadenza o prescrizione della pretesa dell’amministrazione; con il quarto, deduce la violazione del termine per la notifica della cartella; con il quinto motivo, lamenta la violazione dell’art. 2946 cod. civ..

Il primo motivo del ricorso è fondato, atteso che la sentenza impugnata è del tutto priva della esposizione dei motivi in diritto, esaurendosi nel richiamo a "le motivazioni alla base della sentenza di primo grado", perchè esse "meglio non potrebbero chiarire del perchè del mancato accoglimento delle richieste dell’appellata" (ex multis, Cass. n. 16581 del 2009).

La decisione è perciò nulla.

Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà rinnovare il giudizio, esplicitandone le motivazioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11536 Promessa di fatto del terzo

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Palermo D.L.R., + ALTRI OMESSI e, con ricorso separato, R. M., tutti già dipendenti della XXX XXX(XXX) delle Provincie Siciliane e successivamente di XXX s.p.a., infine transitati alla XXXs.p.a., ed ormai in pensione dall’anno 1998, esponevano di aver lasciato il servizio a seguito di esodo volontario incentivato e di non aver ottenuto dal Fondo pensioni per il personale già dipendente della Cassa il maggior trattamento pensionistico derivante dall’applicazione di un premio di rendimento virtuale, pattuito con accordo sindacale del 25.02.98 tra la Direzione del XXXe le Organizzazioni sindacali. Convenivano pertanto in giudizio il XXXs.p.a. e XXX s.p.a., subentrata al Banco, chiedendo che fosse accertata la loro responsabilità per il mancato riconoscimento del premio virtuale e che fossero risarciti i danni loro derivati sul piano pensionistico.
2.- Rigettata la domanda con due separate sentenze, riguardanti una il solo R. e l’altra i rimanenti ricorrenti, tutti i soccombenti proponevano appello, salvo il D.L., che era deceduto nelle more e cui erano subentrati gli eredi L.M.L., D. L.C., D.L.S. e D.L.R.. Costituitasi in giudizio XXX s.p.a., a sua volta subentrata alle già menzionate XXXs.p.a. e XXX s.p.a., la Corte d’appello di Palermo riuniva le impugnazioni e con sentenza del 13.04.10 le rigettava.
3.- La Corte d’appello evidenziava che nell’ambito delle procedure previste dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, per governare le ristrutturazioni e gli esuberi di personale delle aziende di credito, era stato consentito alle aziende di prevedere, mediante accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali, l’anticipazione del trattamento pensionistico del personale in deroga alle norme generali ed a quelle regolanti i Fondi pensioni del personale. Nel caso di specie le parti avevano stipulato l’accordo 25.02.98 con una clausola del quale avevano previsto un meccanismo di esodo volontario che prevedeva l’erogazione del trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo pensioni, maggiorato grazie all’inclusione nella relativa base di calcolo di un premio di rendimento solo virtuale, in quanto non realmente corrisposto.
4.- Non essendo la clausola opponitele al Fondo pensioni e non avendo quest’ultimo aderito all’accordo, proseguiva la Corte, il Banco non era tenuto ad indennizzare i dipendenti prepensionati ai sensi dell’art. 1381 c.c., non avendo esso promesso il fatto del Fondo (terzo nei confronti delle parti del rapporto di lavoro). Parimenti doveva escludersi che i predetti avessero diritto al risarcimento del danno, non essendo stato provato che il Banco di Sicilia, pur essendone consapevole, avesse tenuto i lavoratori interessati all’oscuro della volontà degli organi del Fondo di non dare applicazione alla clausola dell’accordo che prevedeva l’erogazione della maggiorazione della prestazione pensionistica integrativa.
5.- Avverso questa sentenza propongono ricorso tutti gli originali ricorrenti con due separati ricorsi, riconducibili il primo al R. ed il secondo agli eredi D.L. ed agli altri originari ricorrenti. Risponde con controricorso XXX s.p.a. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

6.- Entrambi i ricorsi sostengono che dagli atti emergerebbe la prova che il XXXavesse promesso il fatto del terzo. In particolare i due ricorsi propongono i seguenti mezzi di impugnazione.
7.- Ricorso di L.M.L. ed altri.
7.1.- Primo motivo: violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., in relazione agli accordi sindacali del 14.01.98, del 25.02.98 (art. 6) e del 13.03.98. I ricorrenti contestano l’interprelazione data dal giudice di appello all’accordo 25.02.98, in quanto basata su un dato estrinseco (l’erronea convinzione del datore dell’efficacia diretta dell’accordo anche nei confronti del Fondo, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 59) e non sul diretto esame delle clausole contrattuali. Sarebbe così violato il canone ermeneutico dell’art. 1362 c.c., che impone un’interpretazione rispettosa del dato letterale e, nel caso di riscontrata ambiguità delle clausole, la verifica della comune intenzione delle parti. In particolare, è censurata la mancata considerazione delle vicende che avevano portato alla stipula dell’accordo, quali gli accordi anteriori e successivi a quello del 25.02.98, e cioè: a) l’intesa preliminare 14.01.98 preparatoria dell’accordo stesso, b) l’accordo 25.02.98 ex se, c) l’accordo 13.03.98, con cui era stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di pensionamento, in cui era data assicurazione dell’applicabilità dell’art. 6 dell’accordo 25.02.98.
Sarebbero, inoltre, violati i canoni ermeneutici previsti dall’art. 1363 (le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre), in ragione della mancata, considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale emerge che ai prepensionati era stato assicurato il godimento dei "benefici previsti dagli accordi 14.01- 25.02-13.03.98", dall’art. 1366 c.c., (il contratto deve essere interpretato secondo buona fede) e dall’art. 1367 c.c. (nel dubbio le clausole debbono interpretarsi nel senso che possano avere un qualche effetto).
7.2.- Secondo motivo: violazione dell’art. 1381 c.c.. L’obbligo di indennizzo ivi previsto deriva dal semplice inadempimento del terzo e non dalle ragioni che hanno determinato l’inadempimento, di modo che sarebbe del tutto irrilevante che il Banco avesse ritenuto, in base ad una sua soggettiva interpretazione, che per la L. n. 449, art. 59, comma 3, il Fondo fosse obbligato per legge ad adempiere alle clausole dell’art. 6 dell’accordo 25.02.98.
7.3.- Terzo motivo: omessa ed insufficiente motivazione per la mancata valutazione di documenti decisivi ai fini della configurazione della clausola di cui al detto art. 6 dell’accordo 25.02.98 quale promessa del fatto del terzo, nella sostanza riproponendosi le doglianze di cui ai primi due motivi sotto il diverso profilo del vizio di motivazione. Il giudice, soffermandosi su un elemento estrinseco, quale l’erronea percezione del promittente circa l’esistenza di un obbligo diretto a carico del fondo, avrebbe omesso di valutare gli accordi precedenti (intesa preliminare 14.1.98 tra Banco Sicilia s.p.a. e Oo.Ss. in cui si fissava per il successivo 16.02.98 l’avvio del negoziato, nel cui ambito sarebbe stato valutato anche "il tema dell’incidenza ai fini pensionistici del premio di rendimento per i dipendenti della ex XXX") e successivi (accordo 13.03.98 tra il Banco e le Oo.Ss. con cui si ribadiva che al personale ex XXX che avesse lasciato il servizio sarebbero state applicate "le previsioni di cui al punto 6 dell’accordo 25.02.98").
7.4.- Quarto motivo: violazione degli artt. 1218, 1223, 1225 e 1226 c.c., nonchè dell’art. 1175 c.c., (comportamento secondo correttezza) e art. 1375 c.c. (esecuzione del contratto secondo buona fede). E’ contestata la valutazione fatta dal giudice della lettera 9.03.98 con cui il Commissario straordinario del Fondo pensioni comunicava al XXXil proprio rifiuto ad adempiere all’art. 6 dell’accordo 25.02.98. La Corte d’appello ne avrebbe tenuto conto solo per escludere il dolo del XXX(essendo la lettera successiva al 25.02.98), senza però considerare che essa era intervenuta prima che scadesse il termine (16.03.98) entro il quale i dipendenti erano chiamati a manifestare la propria disponibilità alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e prima che il termine stesso fosse prorogato al 6.04.98. Il Banco era, dunque, a conoscenza della volontà negativa degli organi del Fondo e, nonostante tutto, non ne dette comunicazione agli interessati, i quali rimasero nella convinzione dell’applicabilità dell’accordo.
7.5.- Quinto motivo: omessa motivazione a proposito della non ammissione della prova testimoniale, chiesta in primo grado e reiterata in appello, con cui era intenzione dei dipendenti dimostrare che i rappresentanti del Banco avevano dato assicurazione circa il riconoscimento del trattamento integrativo individuale.
8.- Ricorso di R.M..
8.1.- Primo motivo: violazione dell’art. 1381 c.c., in relazione all’interpretazione data all’accordo 25.02.98, nonchè carenza di motivazione circa il diritto al risarcimento del danno, in quanto il giudice non avrebbe considerato i numerosi elementi di giudizio che facevano ritenere che il Banco, pur non avendolo espressamente dichiarato, avesse avuto la reale intenzione di promettere l’obbligazione posta a carico del Fondo pensioni, procurando così l’aspettativa dei promissari (i dipendenti) al conseguimento di una utilità, la cui mancata realizzazione avrebbe dovuto far scattare l’obbligo di indennizzo del Banco.
8.2.- Secondo motivo: violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per l’interpretazione data dal giudice all’accordo 25.02.98 ed all’atto di dimissioni del R.. Affermando che il Banco erroneamente aveva ritenuto che l’accordo valesse ex se ad obbligare il Fondo, la Corte d’appello si sarebbe sottratta al suo obbligo di indagare se l’accordo stesso fosse stato concepito nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza, in modo da rimanere entro i binati dell’equilibrio e della proporzione, senza tramutarsi in un onere eccessivo per il ricorrente, il quale, se fosse stato a conoscenza delle conseguenze che ne sarebbero derivate, non avrebbe dato le dimissioni.
8.3.- Terzo motivo: violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., atteso che la Corte d’appello non ha considerato che il XXXincorse in un comportamento doloso, omettendo di informare, prima del 25.02.98, le Oo.Ss. delle eccezioni mosse dal Fondo e che tale omissione determinò un’alterazione delle condizioni di esodo volontario, che il R. ove consapevole mai avrebbe accettato.
9.- La controversia in esame si inserisce nell’ambito dell’attuazione del di 9.09.97 n. 292 (conv. dalla L. 8 novembre 1997, n. 388), recante interventi per la soluzione della crisi della XXX S.p.a. e per il risanamento e rilancio del XXXS.p.a., nonchè delle disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e, in particolare dell’art. 59 della stessa, a sua volta recante disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.
Per effetto del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, contenente disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi, furono soppressi i fondi esclusivi ed esonerativi dell’iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria con conseguente passaggio alla stessa dei dipendenti degli enti in questione. L’iscrizione all’INPS dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall’A.g.o. ebbe decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, rimanendo garantita la prestazione di maggior favore secondo le regole del Fondo di competenza (Cass. 6.06.07 n. 13280).
Gli odierni ricorrenti, essendo tutti in servizio alla data del 31.12.90, ai sensi del D.Lgs. n. 357, avevano diritto al trattamento integrativo a carico del Fondo pensioni, consistente nella differenza tra la quota di pensione a carico della gestione A.g.o. ed il trattamento di maggior favore dovuto in base al regime pensionistico preesistente.
10.- La detta L. n. 449, art. 59, al comma 3, prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio,…. e prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza". La stessa norma prevede, tuttavia, che "mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente… per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al… D.Lgs. n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali".
Lo stesso art. 59 prevede che "per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E" allegata alla legge (quali gli ex dipendenti XXX), "il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell’ultimo bilancio" (comma 32, lett. a).
11.- Ai sensi di questa normativa il XXXs.p.a. e le Organizzazioni sindacali con un accordo sindacale stipulato il 25.02.98 avviarono un programma di esodo volontario incentivato, stabilendo, tra l’altro, che agli esodanti volontari fosse corrisposto nel trattamento integrativo previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 32, a titolo di incentivo, un "premio di rendimento virtuale" per l’anno 1998, che entrasse nella retribuzione pensionabile prevista dall’art. 31 dello Statuto del Fondo pensioni (art. 6, lett. b, dell’accordo 25.02.98). La particolarità di questa pattuizione consisteva nel fatto che, non essendo stato detto premio di rendimento erogato nell’anno 1997, essa nella sostanza derogava al contenuto dell’art. 31, per il quale l’istituto retributivo in questione poteva rientrare nella retribuzione pensionabile solo se attribuito nell’ultimo anno di servizio del dipendente.
Gli odierni ricorrenti, tuttavia, ricevettero un trattamento integrativo inferiore a quello atteso, in quanto il Fondo pensioni non inserì detto premio virtuale nella base di calcolo del trattamento stesso, sostenendo che l’accordo 25.02.98, punto 6, non fosse ad esso opponibile. Il contenzioso dagli stessi intrapreso nei confronti del Fondo pensioni si concluse con esito per gli stessi negativo.
12.- Fatta questa premessa e passando all’esame dei mezzi di impugnazione, deve anteporsi l’esame del secondo motivo del ricorso di L. e degli altri associati nella difesa (n. 7.2), il quale consente di effettuare alcune puntualizzazioni in materia di obbligazione del terzo.
Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell’adoperarsi affinchè il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l’interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l’indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l’obbligazione di facere non venga adempiuta e l’inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinali rimedi contro l’inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l’eccezione di inadempimento, l’azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l’altra obbligazione di dare, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l’indennizzo (v., tra le altre, Cass. 15.07.04 n. 13105).
Tale schema normativo comporta che nel rapporto negoziale preso in considerazione siano ben delineati tre dati essenziali: a) il comportamento del terzo di cui si assume l’obbligo di attuazione, b) l’assunzione dell’obbligazione di facere da parte del promittente dell’adempimento del terzo (adoperandosi affinchè costui ponga in atto il comportamento promesso), c) l’obbligazione di corrispondere l’indennizzo da parte del promittente in caso di inadempimento del terzo. L’obbligazione di corrispondere l’indennizzo è una conseguenza giuridica prevista dall’art. 1381 c.c., che nasce dall’accertamento dei primi due requisiti.
Sotto questo punto di vista è, pertanto, corretta l’impostazione assunta dai ricorrenti con il mezzo di gravame ora in esame, atteso che le conseguenze risarcitorie a carico del promittente prescindono dalle ragioni per le quali si è realizzato l’inadempimento del terzo. L’affermazione dell’obbligo del promittente, però, impone di accertare preliminarmente quale sia il comportamento del terzo in contestazione e se il promittente si sia fatto garante dell’adempimento del comportamento in questione, onde pervenire ad una completa rappresentazione dell’assetto negoziale dedotto in causa.
Con riferimento alla fattispecie ora in esame è dunque necessario verificare innanzitutto se le parti stipulanti con l’accordo 25.02.98 avessero configurato un comportamento di un terzo soggetto (ovvero la corresponsione del trattamento integrativo in misura maggiorata da parte del Fondo pensioni) e se il XXXs.p.a.
nell’accordo avesse promesso l’attuazione di quel comportamento del terzo. Solo a fronte di questo duplice (positivo) accertamento potrebbe, dunque, ritenersi che sia scattato a carico dell’Istituto di credito l’obbligo di corrispondere l’indennizzo di cui all’art. 1381 c.c..
13.- Alla luce di questa impostazione può passarsi all’esame dei motivi dedotti per primi nei due ricorsi (nn. 7.1 e 8.1), da esaminare congiuntamente, atteso che, con sfumature diverse, essi sostengono che il XXXs.p.a. aveva nella realtà garantito l’adempimento del terzo e che tale volontà negoziale, formalmente espressa nell’accordo sindacale 25.02.98 e ribadita ai dipendenti prima che lasciassero il servizio, non sarebbe stata individuata dalla Corte d’appello per la difettosa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale. In particolare, viene contestato alla Corte di merito di aver deciso la presente controversia – avente ad oggetto la richiesta di indennizzo per inadempimento del terzo previsto dall’art. 1381 c.c., e, in ogni caso, il risarcimento del danno – sulla base non del contenuto dell’accordo stipulato dal datore di lavoro con i sindacati, ma di un dato estrinseco, e cioè l’inopponibilità dell’accordo stesso al Fondo pensioni, derivata dal duplice motivo che questi era rimasto estraneo alla stipula e che la determinazione della base pensionabile non fosse inclusa nella deroga prevista dalla L. n. 449, art. 59, comma 3.
La censura, tuttavia, non è fondata, in quanto il giudice di merito, pur ribadendo la tesi, già sostenuta nel precedente giudizio, della non efficacia erga omnes dell’accordo in quanto estraneo a quelli di cui alla deroga di detto art. 59, comma 3, prende in esame la clausola – secondo cui "per il personale della divisione XXX il trattamento di cui alla precedente lettera a, sarà determinato includendo nelle basi di calcolo un premio di rendimento "virtuale", come da tabella allegata", (art. 6, lett. b) – per escludere che il Banco, direttamente o indirettamente, abbia voluto addebitare al Fondo l’assunzione di una precisa obbligazione derivante dal computo del premio virtuale. Il giudice, in altre parole, avendo a riferimento il contenuto della dichiarazione negoziale rileva che oggetto dell’accordo non è l’erogazione del trattamento integrativo (facente carico al Fondo pensioni), ma la creazione di una finzione giuridica, e cioè l’inserimento nel patrimonio giuridico degli esodanti di un istituto retributivo meramente virtuale (in quanto alla sua previsione non ha mai fatto seguito la sua materiale elargizione). Tale finzione, se condivisa dal soggetto per legge obbligato alla corresponsione, avrebbe consentito una più favorevole quantificazione del trattamento integrativo.
Lo stesso giudice, sulla base della clausola immediatamente successiva, secondo la quale "ove, per effetto delle previsioni di cui alle lettere a, e b, sì accerti un disavanzo fra il patrimonio del Fondo ex-esonerativo e la riserva matematica, il Banco terrà indenne il Fondo da tale disavanzo nei limiti strettamente dipendenti dalle citate previsioni" (art. 6, lett. c), ritiene che obiettivo delle parti stipulanti fosse non quello di promettere l’assunzione dell’obbligazione da parte del terzo, ma solo quello di creare le condizioni finanziarie affinchè il Fondo potesse garantire il trattamento integrativo.
L’interpretazione della clausola nasce, pertanto, non da una petizione di principio o, comunque, da un dato meramente estrinseco, quale l’affermazione di un principio di diritto (l’inefficacia erga omnes) enunziato in diverso contesto rivendicativo, ma da una precisa scelta ermeneutica (ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.), che è quella di partire dal testo negoziale per risalire, dal raffronto tra le due clausole e dalla loro logica concatenazione, alla reale intenzione delle parti (non solo del Banco, ma anche della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali) di proporre e non di imporre al Fondo una modalità giuridica per incrementare l’importo del trattamento integrativo.
Tale procedimento ermeneutico risponde ad un principio di gerarchia, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi – tra i quali risulta prioritario quello fondato sul significato letterale delle parole – prevalgono su quelli interpretativi – integrativi. Pertanto, dato che l’indagine sui presupposti di corretta applicazione dei detti canoni compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata (principio ripetutamente affermato da questa Corte, v. da ultimo Cass. 22.03.10 n 6852), deve ritenersi correttamente adottata l’operazione interpretativa.
In conclusione, può dunque affermarsi che il giudice del merito con accertamento concluso nel rispetto dei canoni di ermeneusi contrattuale ed articolato in termini logicamente coerenti ha accertato non solo che il terzo (il Fondo pensioni) non aveva assunto alcun obbligo, ma anche che XXXs.p.a. non aveva dato alcuna promessa di adempimento dell’obbligo o del fatto del terzo e che, pertanto, nessun obbligo indennitario sussistesse a suo carico ai sensi dell’art. 1381 c.c., in favore dei potenziali beneficiari del comportamento del terzo in questione.
Debbono di conseguenza ritenersi infondate la censure formulate con i due mezzi ora in esame.
14.- Il rigetto delle censure appena esaminate risponde anche alle doglianze dedotte con il terzo motivo del ricorso L. (n. 7.3).
Giova, comunque, effettuare alcune precisazioni a proposito dell’affermazione ivi contenuta che il giudice avrebbe dovuto spiegare per quale motivo non avesse valutato gli "accordi precedenti e successivi all’accordo di esodo 25.02.98".
Come già più sopra rilevato, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono esposte negli artt. da 1362 a 1371 c.c. secondo un principio gerarchico, di modo che le norme c.d. strettamente interpretative (artt. 1362 – 1365), precedono quelle c.d.
interpretative – integrative (artt. 1366 – 1371) e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti. Secondo questo principio di ordinazione, il criterio interpretativo primario è quello dell’art. 1362, comma 1, per cui qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale e l’intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 18.04.02 n. 5635). Il giudice non aveva, dunque, l’obbligo di adottare strumenti interpretativi sussidiali (nè aveva l’onere di spiegare il motivo della loro mancata adozione) una volta espletata in maniera soddisfacente l’operazione ermeneutica in forza delle norme fondamentali.
15.- Passando all’esame congiunto del quarto e quinto motivo del ricorso L. (nn. 7.4-7.5) e del secondo e terzo del ricorso R. (nn. 8.2-8.3), aventi ad oggetto la domanda risarcitoria (logicamente subordinata) conseguente al pregiudizio che gli attori, in ragione di erronee informazioni divulgate dal Banco di Sicilia, avrebbero subito per aver rassegnato le dimissioni sull’erroneo presupposto di un trattamento integrativo maggiorato.
Al riguardo il giudice di merito ha preso in esame la lettera 9.03.98 con cui il Commissario straordinario del Fondo pensioni comunicava che non avrebbe dato esecuzione all’art. 6 dell’accordo 25.02.98, rilevando che la stessa, essendo successiva all’accordo, non solo provava che al momento della stipula dell’accordo il Banco era all’oscuro dell’intenzione del Commissario, ma anche che l’intenzione da essa comunicata, anche se anticipata in incontri precedenti, era pur sempre una opinione circa gli obblighi giuridici del Fondo nei confronti dei dipendenti esodanti. La Corte d’appello, pertanto, è dell’opinione che, retrocedendo al momento degli eventi, l’atteggiamento degli organi del Fondo non era tale da compromettere l’accordo e da gravare il Banco da un onere di informazione nei confronti dei dipendenti interessati, di modo che nessuna responsabilità di carattere risarcitorio residuerebbe a carico del datore di lavoro.
I due motivi di censura sono infondati, atteso che i rilievi oggi formulati non intaccano questa affermazione del giudice di merito.
Gli stessi ricorrenti (v. ricorso L. a pag. 58 e segg.) nel riportare il testo integrale della lettera 9.03.98 del Commissario straordinario ammettono che già in un incontro del 10.02.98 (due settimane prima della stipula dell’accordo 25.02.98) i rappresentanti degli iscritti al Fondo erano stati resi edotti dell’atteggiamento fortemente critico degli organi del Fondo pensioni. Dal testo di tale lettera, testualmente riportato dagli stessi ricorrenti, emerge tra l’altro che "notizie di stampa e fonti ufficiose" avevano reso noto che era in gestazione "un accordo relativo alla disciplina di un esodo volontario dei dipendenti della Divisione XXX", che avrebbe potuto "far sorgere pretese da parte degli iscritti nei confronti del Fondo, in difformità rispetto alle vigenti disposizioni di legge e di Statuto". Di fronte a tali notizie il Commissario straordinario riteneva suo dovere precisare al XXXquanto aveva già comunicato ai rappresentanti degli iscritti, e cioè che "ogni eventuale patto diretto a modificare il regime previdenziale stabilito dalla legge o dallo Statuto del Fondo, non potrà essere considerato opponibile al Fondo medesimo, in assenza di un vincolo atto a mutare il suddetto regime".
Di fronte a questo assunto, la tesi oggi prospettata con i motivi in esame si rivela logicamente inconsistente, atteso che la problematicità di un accordo adottato "in difformità delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto" era stata non solo comunicata dagli organi del Fondo ai rappresentanti degli iscritti, ma addirittura era stata oggetto di trattazione sugli organi di stampa.
Questi dati, desumibili dalla stessa tesi difensiva dei ricorrenti, fanno cadere il presupposto da cui muovono le censure oggi in esame, e cioè che gli esodanti avrebbero accettato il prepensionamento in quanto all’oscuro della posizione del Fondo pensioni e che a tanto non sarebbero arrivati se avessero avuto una corretta informazione dal datore di lavoro.
I motivi in questione sono, pertanto, inidonei a censurare l’assunto del giudice di merito che dal XXXs.p.a. non era stato posto in atto alcun comportamento idoneo a tenere i dipendenti all’oscuro delle difficoltà giuridiche che il Fondo Pensioni frapponeva alla corresponsione della maggiorazione del trattamento integrativo.
16.- In conclusione, infondati tutti i motivi, i due ricorsi debbono essere rigettati.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione della complessità e dell’articolazione della fattispecie in esame.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 31-07-2012, n. 13752

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Genova L.G. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio civile instaurato nel marzo 1998, definito in primo grado con sentenza nel marzo 2003, e proseguito in secondo grado dall’aprile 2004 al dicembre 2007. La Corte d’appello, ritenuta per il primo grado una durata ragionevole di quattro anni e per il secondo di tre, ha riconosciuto alla ricorrente, per la protrazione di due anni e sei mesi del giudizio presupposto, un’equa riparazione di Euro 2.500,00 (pari a Euro 1.000 per anno), oltre interessi e spese. Avverso tale decreto la L. ha proposto ricorso a questa Corte per cinque motivi, illustrati anche da memoria.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

3. Con i primi tre motivi la ricorrente censura la determinazione della durata ragionevole ed il calcolo della durata effettiva del procedimento presupposto. Con il primo, denunzia la violazione dell’art. 6.1 C.E.D.U. per avere la Corte di Genova computato la durata effettiva del procedimento fino al deposito della sentenza d’appello anzichè fino al suo passaggio in giudicato; con il secondo, deduce la violazione della medesima norma di diritto con riguardo alla determinazione della durata ragionevole del giudizio di primo grado in quattro anni e di quello di secondo grado in tre anni, che sarebbe in contrasto con il criterio standard adottato dalla Corte E.D.U. e da questa Corte; con il terzo motivo, denunzia il vizio di motivazione in ordine all’iter seguito dalla Corte per computare in nove anni e sei mesi la effettiva durata complessiva del procedimento presupposto; con gli ultimi due motivi, censura le statuizioni sulle spese, denunziando violazione dei minimi tariffari e difetto di motivazione. 4. Il primo motivo è privo di fondamento:

la Corte di merito ha rettamente considerato che il giudizio di appello viene ad essere definito (in tal modo esaurendosi il dovere della Amministrazione) con il deposito della sentenza che decide sul gravame, il cui passaggio in giudicato – per un verso – dipende esclusivamente, anche sotto il profilo temporale, dalla condotta delle parti, e per altro verso assume rilevanza ai soli fini della decorrenza del termine di decadenza posto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4. Il secondo motivo è invece fondato. La determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso tenendo presenti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, anche alla luce dei criteri di determinazione applicati dalla Corte europea e da questa Corte. E, se dal parametro tendenziale di tre anni per il primo grado e due anni per il secondo grado è consentito discostarsi in misura ragionevole, è tuttavia necessario dar conto delle motivazioni di tale scostamento. Laddove invece il decreto impugnato non da minimamente conto delle ragioni per le quali nella specie ha ritenuto ragionevole una durata complessiva di sette anni anzichè di cinque. Quanto al terzo motivo, pare sufficiente rilevare – attesa la genericità della critica, oltre che la sua contraddittorietà con quanto dedotto nel primo motivo – come il decreto impugnato abbia puntualmente evidenziato la data di inizio e quella di definizione del procedimento in appello, ed abbia implicitamente escluso dal calcolo della durata ascrivibile alla Amministrazione una parte del tempo (un anno) utilizzato dalla parte per proporre appello.

5. Il decreto è quindi cassato, in accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito provvedendo ad una nuova liquidazione dell’indennizzo considerando irragionevole la protrazione del giudizio per tre anni e sei mesi circa. Al riguardo deve applicarsi la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto superamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1000 per ciascun anno di ritardo;

Quindi l’ equa riparazione deve liquidarsi in Euro 2.625, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo.

Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La compensazione per metà delle spese di questo giudizio di legittimità, e la condanna del resistente al pagamento della residua quota – che si liquida come in dispositivo -, si giustificano considerando la modestia della modifica ottenuta dalla ricorrente sulla base dell’unico profilo per il quale il ricorso ha trovato accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 2.625,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 900,00 – di cui Euro 450 per onorari e Euro 50 per spese – e della metà delle spese di questo giudizio di legittimità, compensata la residua quota, liquidate per l’intero in complessivi Euro 665,00 – di cui Euro 100,00 per spese -, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.