Cass. pen., sez. I 27-02-2009 (04-02-2009), n. 9001 Comportamento del condannato – Parametri di valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma accoglieva l’istanza di ammissione alla liberazione condizionale presentata da M.F., detenuta dal (OMISSIS) in espiazione della pena per plurimi e gravissimi delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione, osservando:
– che la condannata, durante il tempo di esecuzione della pena, aveva tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, come dimostrato dal continuo conseguimento di benefici penitenziari (nel (OMISSIS) aveva ottenuto il primo permesso premio; nel (OMISSIS) era stata ammessa al lavoro all’esterno presso l’associazione "(OMISSIS)"; nel (OMISSIS), dopo un periodo di sospensione di esecuzione della pena per la gravidanza e la maternità, le era stata concessa la detenzione domiciliare speciale), dalla costante osservanza delle prescrizioni imposte, dal perdurante proficuo impegno sia nell’attività lavorativa presso l’anzidetta associazione sia nell’accudimento e nell’educazione della figlia, dal conseguimento (nel (OMISSIS)) della laurea in lettere, dalla revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per cessata pericolosità sociale (disposta dal magistrato di sorveglianza di Roma in data 13 ottobre 2005), dalla relazione trattamentale del 4 giugno 2008 (nella quale si era sottolineato "il cammino di revisione e reale pentimento … della condannata che ancora oggi si sofferma con dolore a quel tempo giovanile in cui aveva aderito … ad atti che giudica riprovevoli per ogni essere umano" e "la maturazione personale, a livello professionale, familiare e sociale");
– che, con riguardo all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la condannata aveva provveduto al pagamento delle spese relative ad alcuni procedimenti, aveva ottenuto la remissione del debito per le sue disagiate condizioni economiche in relazione agli altri procedimenti e si era trovata nell’oggettiva impossibilità di risarcire gli incommensurabili danni cagionati ai parenti delle vittime ma aveva, nel corso degli anni, a dimostrazione di concreta resipiscenza, compiuto, al fine di lenire le conseguenze materiali e morali dei reati commessi, gesti dimostrativi di un effettivo interessamento (intrattenendo rapporti personali ed epistolari con i familiari, come G.C., vedova del brigadiere E.F., la sorella ed il cognato di D.V.M.) e di solidarietà (svolgendo attività di volontariato presso l’associazione "(OMISSIS)" ed il gruppo teatrale "(OMISSIS)" ed occupandosi di minori abbandonati o "ristretti" a (OMISSIS)).
2. Avverso l’anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, chiedendone l’annullamento.
Deduce violazione dell’art. 176 c.p., affermando l’insussistenza delle condizioni legittimanti l’ammissione alla liberazione condizionale.
Il lavoro, lo studio, l’educazione della figlia non apparivano sintomatici di ravvedimento, trattandosi di atteggiamenti "neutri".
E lo stesso poteva dirsi dell’attività svolta presso l’associazione "(OMISSIS)", in quanto "i meriti dell’ente non si comunicano necessariamente all’associato" e "il battersi contro la pena di morte (soprattutto da chi l’ha praticata) non mostra necessariamente ravvedimento".
Anche la valutazione degli operatori penitenziari era "poco incisiva" in punto di prova del ravvedimento.
Osserva, infine, il ricorrente che l’enormità del danno derivante dalla morte di tante persone non poteva esimere il condannato dall’adempimento almeno parziale del suo debito.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, non aderendo alle censure mosse dal ricorrente, ha chiesto rigettarsi il ricorso. A sua volta, M.F. ha depositato, in data 19 gennaio 2009, memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.1. Come questa Corte ha avuto modo di affermare (da ultimo v. Cass. 1^ 24 aprile 2007, p.m. in c. Balzerani, RV 237365), il requisito soggettivo del "sicuro ravvedimento" del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena costituisce, ai sensi dell’art. 176 c.p., comma 1, il presupposto fondamentale della liberazione condizionale e ne caratterizza il fondamento, nella sua sostanziale assimilazione alle misure alternative alla detenzione e in stretta correlazione con il principio della funzione rieducativa della pena, enunciato dall’art. 27 Cost., comma 3, (Corte cost. 20 luglio 2001, n. 273).
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere nell’insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo di esecuzione della pena, che consentono il motivato apprezzamento della compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione – in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualificata "probabilità" confinante con la certezza – di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale.
Ai fini anzidetti vanno, in altre parole, privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto ad indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido ed opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell’esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari.
4.2. La valutazione del Tribunale di Sorveglianza non si discosta dai principi anzidetti e, di riflesso, l’ordinanza impugnata non viola le disposizioni dell’art. 176 c.p..
Il Tribunale ha, invero:
– puntualmente esaminato le concrete condotte tenute dalla condannata durante il tempo di esecuzione della pena, anche alla luce delle relazioni degli operatori penitenziari;
– verificato il percorso di rieducazione, recupero e risocializzazione della condannata;
– dato atto che esso era caratterizzato da "revisione" del suo passato criminale e da "reale pentimento", dal nuovo e diverso rapporto instaurato con le istituzioni e con la società, dalla maternità, dall’attività educativa della figlia, dagli studi universitari, dall’impegno lavorativo e solidaristico a favore di soggetti emarginati;
– valutato, come indice di non indifferenza per il valore fondamentale della solidarietà sociale, l’iniziativa di avviare con i parenti di alcune delle vittime rapporti epistolari, cui aveva fatto seguito taluni, pur parziali, atteggiamenti di perdono;
– preso atto dell’impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati;
– tratto, dal complesso di dette condotte, la prova della radicale trasformazione di atteggiamenti e di valori di riferimento e, perciò, dell’effettivo "ravvedimento" della M. in termini di ragionevole e sicura prognosi di non recidivanza.
4.3. A fronte della argomentata valutazione da parte del Tribunale dei menzionati elementi di fatto, ritenuti dimostrativi dell’acquisita consapevolezza dei valori fondamentali della vita e dell’abbandono per il futuro di scelte criminali, le critiche del ricorrente non colgono nel segno.
Il lavoro, lo studio, l’educazione della figlia, le attività svolte … non sono – come sostenuto dal ricorrente atteggiamenti "neutri", ma sono piuttosto elementi che, valutati nel loro insieme, hanno consentito di affermare – come si è detto – che vi è stata da parte della condannata una revisione critica della sua vita, un’aspirazione al suo riscatto morale.
Generiche sono, poi, le censure di scarsa incisività rivolte ai contenuti delle relazioni degli operatori penitenziari.
Esse contengono, invece, valutazioni che non perdono mai di vista titolo e gravità dei reati commessi e che concludono per l’effettivo ravvedimento anche dopo avere, con giudizio meditato, portato alla luce la condanna totale, da parte della M., del proprio passato criminoso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1150 Alberghi, pensioni e locande Contratto :atipico

ALBERGATORI LOCAZIONE DI COSE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con citazione notificata l’1.6.1994 la s.n.c. X I X conveniva davanti al Pretore di Torre Annunziata, sez. distaccata di Sorrento, il Comune di Meta e X X, assessore delegato,nonchè X X assumendo che il Comune le aveva chiesto di sistemare presso la sua struttura turistica, in un bungalow e per due mesi X X e la sua famiglia, sfrattati da alloggio comunale; che scaduto il termine di due mesi, nonostante la diffida, la famiglia X continuava a detenere il bungalow, senza che nessun pagamento fosse mai stato effettuato nei confronti di essa attrice. Pertanto l’attrice chiedeva la condanna del X al rilascio del bungalow e dei convenuti in solido al pagamento di una somma pari al corrispettivo dell’uso dell’alloggio, nonchè al risarcimento dei danni.
Il Pretore di Sorrento, con sentenza n. 95 del 1996, condannava il X a rilasciare l’immobile e condannava il Comune a pagare all’attrice la somma di L. 41.700.000. Proponeva appello il Comune di Meta ed appello incidentale l’attrice.
Si costituivano e resistevano il X ed il X. Il tribunale di Torre Annunziata, con sentenza depositata il 21.6.2000, rigettava la domanda nei confronti del Comune di Meta e condannava il X al pagamento nei confronti dell’attrice della somma di L. 1.200.000.
Riteneva il tribunale che, per effetto della richiesta di alloggio inoltrata all’attrice dall’assessore X il 9.2.1994, in favore del X era stato stipulato un contratto atipico di locazione, in quanto avente ad oggetto un locale all’interno di una struttura alberghiera ed avente una durata limitata a soli due mesi; che, giusta la disposizione di cui all’art. 35 del d.lgs n. 77 del 1995, in mancanza di atto deliberativo dell’organo collegiale, il rapporto obbligatorio si era perfezionato tra l’assessore X e l’attrice, per cui il primo andava condannato al pagamento del corrispettivo per soli due mesi, pari al tempo di alloggio indicato nella predetta lettera, non potendosi far carico allo stesso della permanenza del X nel bungalow per altri 655 giorni.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’attrice.
Resistono con controricorso il Comune di Meta ed X X.
Quest’ultimo ha anche presentato ricorso incidentale.

Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1411, 1571, e 1591 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Assume la ricorrente che erratamente il giudice di appello, pur avendo condiviso che nella fattispecie sussistesse l’ipotesi di contratto a favore di terzo, in cui il contraente era l’assessore Cuccare ed il terzo beneficiario era il X X e, pur avendo ritenuto che il contratto in questione fosse un contratto atipico di locazione, ha poi ritenuto che il contraente X fosse tenuto al pagamento solo del corrispettivo per i primi due mesi di locazione e non anche per il periodo successivo, a titolo di indennità di occupazione a seguito della scadenza del contratto di locazione, nonchè al pagamento dei relativi danni a norma dell’art. 1591 c.c., essendo stato costituito in mora il contraente inadempiente con nota del 28.3.1994. Lamenta poi la ricorrente il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza per aver omesso ogni motivazione in merito al mancato riconoscimento dei danni per la protratta occupazione del bungalow.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è fondato e che lo stesso va accolto.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il contratto in questione fosse un contratto atipico di locazione a favore di terzo, in quanto la società attrice gestiva un complesso alberghiero ed oggetto della locazione era un bungalow; che detto contratto era stato stipulato dall’assessore X e che il terzo beneficiario era il X.
Osserva questa Corte che il contratto in questione più propriamente va qualificato come contratto di albergo, proprio sulla base dell’attività svolta dall’attrice (società turistico-alberghiera) e dall’oggetto del contratto (un bungalow della struttura turistico- alberghiera).
2.2. Il "contratto di albergo" non può in se considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel c.c. (il quale agli art. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all’albergatore), nè nella legislazione speciale. Esso è, invece, un contratto atipico o misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell’alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio (Cass. 28 novembre 1994, n. 10158, Cass. 24 luglio 2000, n. 9662).
2.3. Quanto alla disciplina da applicare a detto contratto, salve le norme specifiche,si applicano i principi formulati in tema di contratto misto.
In caso di contratto misto, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell’uno o dell’altro contratto, in base alla prevalenza degli elementi che concorrono a costituirla. Siffatto criterio, tuttavia, non vale certamente ad escludere ogni rilevanza giuridica agli elementi del contratto non prevalente, i quali sono regolati con norme proprie se queste non sono incompatibili con quelle del contratto prevalente (Cass. 02/12/1997, n. 12199;
12/04/1999, n. 3578).
Nella fattispecie il carattere prevalente è stato ritenuto dalla sentenza impugnata e dalle parti negli elementi propri della locazione, poichè con il contratto si mirava a dare un alloggio al X ed alla sua famiglia.
Ciò comporta che la disciplina da applicare sia appunto quella della locazione, in relazione alle questioni sollevate.
Tra gli obblighi del conduttore vi è quello della restituzione del bene locato (art. 1590 c.c.), ed in caso di ritardata restituzione egli è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno (art. 1591 c.c.).
2.4. Occorre ora esaminare quali riflessi abbia nella fattispecie il fatto che detto contratto di albergo, con prevalenza degli elementi della locazione, fosse stato stipulato in favore di un terzo, e cioè del X.
Anzitutto va osservato che non vi sono ragioni preclusive alla possibilità che il contratto in favore di terzo sia costituito da un contratto di albergo (oppure di locazione), purchè, ovviamente, lo stipulante vi abbia un interesse, che può essere non solo economico o istituzionale, ma anche morale (Cass. 28/11/1994, n. 10158, per l’ipotesi di contratti di albergo stipulati da un Comune in favore di famiglie di sfrattati).
Stante la struttura e la disciplina del contratto in favore di terzo (art. 1411 e segg.), lo stipulante rimane parte contrattuale.
Il terzo, in quanto tale, non è parte del contratto nè deve poterlo divenire successivamente (ciò distingue il contratto a favore di terzo dal contratto per persona da nominare, Cass. N. 3115/1995).
Il terzo deve limitarsi a riceve gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, mentre non è concepibile che discendano per il terzo obbligazioni verso il promittente (Cass. N. 5699/1978).
2.5. Da ciò consegue che anche nel caso di contratto di locazione (o di albergo) a favore di un terzo è sempre lo stipulante il contratto ad essere obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata da parte del terzo ed alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data dalla consegna, salvo il maggior danno, in caso di ritardo, a norma dell’art. 1591 c.c..
Pertanto nella fattispecie la sentenza impugnata, che ha ritenuto che lo stipulante X non fosse tenuto ad altra somma che quella relativa ai due mesi di canone, e non anche al pagamento dello stesso corrispettivo fino al momento consegna del bene da parte del terzo beneficiario all’attrice, salvo il maggior danno, ha violato le norme di cui agli artt. 1411 e 1591 c.c..
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 Cost., in relazione all’art. 1337 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 35 e 37 d.lgs n. 77 del 1995.
Assume la ricorrente che il Tribunale – nell’escludere la responsabilità del Comune – ha effettuato una lettura parziale della normativa di cui al d.lgs. n. 77/1995, non avendo tenuto conto che l’art. 37 della predetta norma prevede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio per l’acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi dell’art. 35 d.lgs n. 77/1995.
In ogni caso ritiene la ricorrente che sussiste la responsabilità precontrattuale della p.a., per aver essa fatto affidamento sulla conclusione del contratto.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Osserva preliminarmente questa Corte che, per pacifica giurisprudenza, l’azione di responsabilità, a norma dell’art. 23 d.l. n. 66 del 1989 (riprodotto senza sostanziali modifiche dall’art. 35 d. lgs n. 77/1995, ed attualmente a seguito dell’abrogazione delle predette norme, dall’art. 191 dal d.lgs. 18.8.2000, n. 267), è esperibile dai privati contro amministratori ed i funzionari di province, comuni e comunità montane per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, (Cass. 6.2.1999, n. 1045; Cass. 2.9.1996, n. 8025, Cass. 22.11.2000, n. 15096).
4.2. A norma dell’art. 23 d.l. n. 66/1989, – che regola la fattispecie ratione temporis – a tutte le amministrazioni ivi indicate l’effettuazione di qualunque spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge, divenuta (o dichiarata) esecutiva, nonchè l’impegno contabile registrato dal ragioniere sul competente capitolo del bilancio. Tale normativa ha profondamente inciso sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali suindicati ed i loro funzionari ed amministratori, nonchè tra questi ultimi ed i privati contraenti, delineando una frattura ope legis del rapporto organico tra detti soggetti e l’Amministrazione, e quindi escludendo la riferibilità a quest’ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo evidente di garantire un più rigoroso rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, ed al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti stessi, attraverso la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l’impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
5.3. Il Giudice delle leggi (sia pure in tema di lavori di somma urgenza) ha rilevato che la disciplina in esame configura un rapporto contrattuale unicamente tra il terzo contraente ed il funzionario (o l’amministratore) che ha autorizzato l’esecuzione dei lavori, tale da rendere meramente apparente l’acquisizione di beni e servizi all’ente locale, e che la conseguente scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e Pubblica Amministrazione vale a rendere l’ente locale estraneo agli impegni di spesa assunti, così da non consentire neppure di invocare il parametro dell’art. 28 Cost.
(come ha fatto nel presente motivo la ricorrente) il quale, nel configurare la responsabilità della Pubblica Amministrazione accanto a quella dei funzionari, presuppone in via di principio che l’attività posta in essere sia alla stessa riferibile (cfr. Corte, Cost. n. 446 del 1995 e n. 295 del 1997).
5.4. Stante la predetta configurazione giuridica dei contratti stipulati in assenza di impegno contabile, è agevole rilevare come il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, di cui all’art. 37 del d.lgs n. 77 del 1995 costituisce una facoltà discrezionale dell’ente locale, che va esercitata con il procedimento di cui alla predetta norma e che solo all’esito dello stesso impegna l’ente pubblico dal quale promana, entro i limiti della somma riconosciuta (Cass. 29/01/2003, n. 126.5, Cass. 14/01/2002, n. 355).
Infatti l’art. 5 d.lg. 15 settembre 1997 n. 342, che ha sostituito la lett. e) del comma 1 dell’art. 37 d.lg. 25 febbraio 1995 n. 77 – disposizione poi trasfusa nell’art. 194, comma 1, lett. e), d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 – ammette la possibilità di un riconoscimento a posteriori della legittimità dei debiti fuori bilancio, subordinandolo ad una formale deliberazione di riconoscimento del debito da parte dell’ente nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che (a norma degli art. 35 d.lg. n. 77 del 1995 e 191 d.lg. n. 267 del 2000), in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l’amministratore che ha autorizzato la prestazione.
Avuto riguardo al tenore letterale e alla "ratio" delle norme indicate, la relativa valutazione spetta all’amministrazione e il giudice non può ad essa sostituirsi affermando l’esistenza di un diritto al riconoscimento del debito assunto fuori bilancio, nella ricorrenza delle condizioni indicate dal legislatore perchè l’ente possa procedere al riconoscimento.
5.5. Ne consegue che, in assenza nella fattispecie di un riconoscimento del debito fuori bilancio secondo il procedimento di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 77 del 1995, la censura in esame della ricorrente è infondata.
6. Inammissibile è la censura con cui la ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia accolto la domanda nei confronti del Comune sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c..
Trattasi infatti di domanda nuova, proposta per la prima volta in questa sede, e, quindi, come tale inammissibile.
7. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 82 r.d. 22.1.1934 n. 37, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c..
Lamenta la ricorrente che nell’intestazione della sentenza è stato indicato come domicilio eletto dal Comune di Meta e dall’assessore X X quello corrispondente al recapito professionale del loro procuratore costituito in Napoli, mentre, ai sensi dell’art. 82 del r.d. 22.1.1934, non essendo stato eletto domicilio nella sede del tribunale di Torre Annunziata, doveva essere indicata come domicilio, la cancelleria dello stesso tribunale.
8. Ritiene questa Corte che il motivo sia anzitutto inammissibile, per carenza di interesse, essendo stata l’impugnazione di questa sentenza regolarmente notificata ed essendosi costituiti i predetti due intimati.
9. Con l’unico motivo del ricorso incidentale X X lamenta la violazione degli artt. 1571, 1325, 1346 e 1362 e segg. c.c..
Assume il ricorrente che la lettera da lui inoltrata all’attrice non costituiva una proposta contrattuale, poi accettata dall’attrice, di locazione del bungalow in favore del terzo X, ma solo "una raccomandazione", non essendo stato indicato il corrispettivo e quale dovesse essere il bungalow.
10.1. Ritiene questa corte che il motivo sia in parte infondato ed in parte inammissibile e che lo stesso vada rigettato.
Il tribunale ha ritenuto trattarsi di contratto di locazione, proprio perchè, essendo indirizzata ad una società che gestiva l’attività commerciale attinente ad una struttura turistico-alberghiera, una richiesta di tal fatta secondo l’id quod plerumque accidit, integrava una proposta contrattuale di locazione (rectius: di contratto di albergo).
Sotto il profilo dell’assunta violazione degli artt. 1571, 1325 e 1346 c.c. per omessa determinazione dello specifico bungalow e del corrispettivo, va osservato che, proprio perchè trattasi di contratto di albergo (sia pure con elementi prevalenti della locazione), non sussiste l’indeterminatezza dei predetti due oggetti, in quanto il corrispettivo è determinabile sulla base delle tariffe praticate per quel periodo e comunicate agli uffici di competenza, mentre il locale da destinare all’alloggio è quello messo a disposizione dall’albergatore, purchè facente parte della struttura alberghiera e destinato all’alloggio dei clienti, ciò proprio secondo quell’id quod plerumque accidit, cui sinteticamente si riporta la sentenza impugnata.
10.2. Sotto il profilo dell’assunta violazione degli artt. 1362 e segg., il motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
Infatti la parte che denunzi in cassazione l’erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito in violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati; in mancanza l’individuazione della volontà negoziale – che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito – è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorchè esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996,n. 914; Cass. 25.2.1998,n. 3142).
11. In definitiva va accolto il primo motivo del ricorso principale e vanno rigettati i restanti, nonchè il ricorso incidentale.
Va cassata l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese processuali del giudizio di Cassazione, alla corte di appello di Napoli, che si uniformerà al seguente principio di diritto: "Ritenuto possibile nel nostro ordinamento un contratto di albergo stipulato in favore di terzo, a norma dell’art. 1411 c.c., allorchè in detto contratto atipico o misto siano prevalenti gli elementi della locazione dell’alloggio, la ritardata restituzione di quest’ultimo da parte del terzo beneficiario all’albergatore comporta che lo stipulante sia tenuto verso l’albergatore a pagare il corrispettivo convenuto fino alla consegna, salvo il maggior danno, a norma dell’art. 1591 c.c.".

P. Q. M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta i restanti, nonchè il ricorso incidentale. Cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005

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Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 10-01-2011) 19-01-2011, n. 1442 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

– che C.L. è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare a fini estradizionali con ordinanza del 7 luglio 2010 della Corte di appello di L’Aquila;

– che con istanza presentata il 15 dicembre 2010, il difensore di fiducia ha chiesto a questa Corte, ex art. 718 c.p.p., la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso la sorella dell’estradando;

– che nell’istanza in esame si rappresenta, a dimostrazione della sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, che la sorella del C. lavora da anni in Italia, dove è residente;

– che l’estradando è chiesto in consegna dalle autorità rumene per l’esecuzione della pena di anni tre di reclusione;

– che con sentenza del 10 gennaio 2011, questa Corte ha rigettato il ricorso del C. avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che si è pronunciata in senso favorevole alla estradizione e che pertanto l’estradizione deve essere eseguita in tempi vicini.

Motivi della decisione

– che la definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla misura coercitiva, purchè la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga;

– che la disponibilità della sorella ad accogliere l’estradando in casa in condizione di arresti domiciliari non può essere ritenuta circostanza sufficiente a far mutare opinione circa il pericolo di fuga, non essendovi elementi che facciano ritenere l’istante meritevole di affidamento in ordine alla sua consegna in favore dello Stato richiedente in condizione di arresti domiciliari, considerata anche l’entità della pena da eseguire all’estero;

– che pertanto non sono sopravvenuti fatti nuovi idonei a elidere il pericolo di fuga accertato nel provvedimento applicativo.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 04-02-2011, n. 4434 Sequestro conservativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. Il GIP di Pescara con ordinanza in data 7-7-2010, resa nell’ambito del procedimento n. 3472/07 RG GIP, ha disposto il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di C.L. fino alla concorrenza di Euro 30.000.000,00 in favore delle parti civili costituite, Regione Abruzzo, ASL n. (OMISSIS) Avezzano-Sulmona- L’Aquila, ASL n. (OMISSIS) Lanciano-Vasto-Chieti, ASL n. (OMISSIS) Teramo e ASL n. (OMISSIS) Pescara e fino alla concorrenza di Euro 15.000.000,00 in favore della parte civile, A.V.M..

Il Tribunale di Pescara, adito ex art. 324 c.p.p., con l’ordinanza indicata in epigrafe, in parziale riforma del succitato provvedimento, ha disposto il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di C.L. fino alla concorrenza della somma di Euro 7.230.000,00 in favore della parte civile A.V. M., confermando nel resto.

In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistente a carico del C. il fumus commissi delicti in base alle risultanze delle indagini preliminari (copiose acquisizioni documentali; dichiarazioni autoaccusatorie, eteroaccusatorie e testimoniali di A. V.M.; riscontri a tali dichiarazioni nelle movimentazioni bancarie dei conti dell’ A.; rinvenimento in possesso dell’imputato di ingenti somme di denaro in contanti e quali disponibilità su c.c. bancari, non giustificabili in base ai redditi percepiti).

Il Tribunale di Pescara ha poi ritenuto che il periculum in mora, presupposto del sequestro conservativo, ricorreva solo qualora il rischio di perdita delle garanzie del credito fosse apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura dei beni oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo, concludendo che non era, pertanto, sufficiente, ai fini della configurabilità del periculum, l’inadeguatezza del patrimonio o delle fonti reddituali del debitore rispetto all’ammontare del credito fatto valere, essendo necessaria anche la sussistenza di concrete circostanze di fatto riferibili alla condotta processuale o extraprocessuale dell’imputato, dalle quali fosse possibile desumere, secondo l’id quod plerumque accidit, l’eventualità di un possibile depauperamento del suo patrimonio o la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento del credito.

Ad avviso del Tribunale, con riferimento alla posizione di C. L. queste concrete circostanze erano pienamente riscontrabili in base agli atti processuali in quanto:

– era risultato che l’imputato aveva tenuto, in epoca coeva ed immediatamente posteriore a quella della commissione dei reati, condotte da cui era palesemente evincibile una volontà distrattiva del proprio patrimonio, in quanto si era accertato che il C. aveva acquistato, pagando con assegni tratti dai propri conti correnti, una autovettura di elevatissimo ore e varie unità immobiliari, fittiziamente intestandole a familiari o alla s.r.l.

Mara, società di cui erano socie le sorelle dell’imputato ma di fatto nella sua piena ed esclusiva disponibilità;

– era altresì emerso che le sorelle del C. ed i rispettivi coniugi avevano effettuato elevati depositi di somme di denaro sui propri conti correnti bancari, nonostante non godessero di redditi tali da consentire loro disponibilità di denaro di tale ammontare, e non avevano riutilizzato le somme in investimenti mobiliari produttivi, sicchè doveva ritenersi, allo stato, che il denaro fosse stato loro consegnato dall’imputato e fosse rimasto nella sua esclusiva disponibilità di fatto;

Tali comportamenti, secondo il Tribunale, apparivano unitariamente finalizzati da parte dell’imputato ad occultare i proprio patrimonio, onde impedirne l’accertamento della reale riferibilità alla sua persona, con ciò manifestando l’intenzione del prevenuto di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni riparatorie e risarcitorie conseguenti ai reati per cui si procedeva. Con riferimento alle parti civili Regione Abruzzo e ASL nn. (OMISSIS) il danno risarcibile doveva essere quantificato in quello ad esse cagionato dai reati ex art. 317, 319, 323 e 640 c.p., pari ad Euro 30.300.138,69.

Quanto alla parte civile A. (v. capi di imputazione nn. 53, 54 e 56) il danno cagionato ammontava invece a Euro 7.230.000,00, sicchè in tal senso andava limitato il sequestro disposto nei confronti del C. nei riguardi di quest’ultima parte civile.

2 .-. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i suoi difensori, C.L., chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti legittimanti la misura fumus boni iuris (con specifico riferimento alla posizione della parte civile A.); fumus commissi delicti, periculum in mora; dedotta mancanza delle garanzie), nonchè violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 9, con riferimento ai limiti del potere del Tribunale del Riesame di confermare i provvedimenti impugnati anche per ragioni diverse da quelle indicate nella loro motivazione.

In particolare, secondo il ricorrente, in riferimento al fumus commissi delicti, il Tribunale non avrebbe ottemperato ai suoi doveri di controllo in ordine alla effettiva sussistenza di tale requisito, ma si sarebbe limitato a generici e cumulativi richiami alla documentazione acquisita, unendo insieme tutte le ipotesi criminose contestate. Anche in riferimento alla posizione A., la mera elencazione delle risultanze delle indagini senza alcuna valutazione degli elementi acquisiti e di quelli contrari prospettati dalla difesa non sembrerebbe sufficiente ad integrare una reale motivazione. Segnatamente non si sarebbe considerato che l’ A. risulta essere nel medesimo procedimento e in altri procedimenti principale imputato di una serie di reati. A parte il fatto che nessuna delle somme sequestrate al C. in relazione ai capi di imputazione a lui ascritti sarebbe proveniente dal patrimonio personale dell’ A., mentre i prelievi bancari sarebbero stati effettuati dall’ A. su conti correnti intestati alle singole società facenti capo al suo gruppo, sicchè l’ A. non possedeva alcuna legittimazione a costituirsi parte civile nei confronti del C..

In secondo luogo si insiste per la evidente violazione da parte del Tribunale del Riesame dei limiti imposti al potere di integrazione delle motivazioni mancanti dei provvedimenti cautelari impugnati.

In particolare, si segnala che il GUP nel provvedimento originario aveva, quanto al periculum in mora, aderito al filone giurisprudenziale in base al quale anche la mera "mancanza" di garanzie in capo all’imputato/debitore poteva da sola costituire prova di tale requisito e giustificare l’adozione del sequestro conservativo, omettendo conseguentemente ogni valutazione in relazione alla individuazione di concreti elementi sintomatici in capo al C. della volontà di consumazione, dispersione o occultamento del suo patrimonio a danno delle parti civili.

Il Tribunale del Riesame ha, invece, aderito al contrapposto orientamento giurisprudenziale che ritiene indispensabile la individuazione in concreto di condotte volte alla possibile "dispersione" delle garanzie.

Ora, a fronte della totale mancanza nel provvedimento del GUP di motivazione in punto di individuazione del periculum in mora, sia con riferimento al pericolo della "dispersione" sia con riferimento alla "mancanza" delle garanzie, il Tribunale del Riesame, anzichè annullare l’ordinanza oggetto di impugnazione, ha confermato tale ordinanza adottando una motivazione integralmente "nuova" in quanto fondata su una alternativa lettura della norma e conseguentemente su elementi di fatto mai valutati dal Giudice emittente.

In ogni caso anche la "nuova" motivazione sarebbe, ad avviso del ricorrente, mancante o meramente apparente, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a indicare una serie di elementi privi in radice di ogni possibile valenza sintomatica, Segnatamente, avendo il C. anche in passato e in epoca non sospetta adottato i medesimi comportamenti nei confronti dei familiari (cointestazione di conti correnti e di beni), dette condotte non denoterebbero in alcun modo volontà distrattive. A parte il fatto che il C., dopo la nascita del procedimento penale, non avrebbe posto in essere condotte di dispersione di propri beni.

3 .-. In prossimità della odierna udienza camerale la difesa del C. ha depositato una memoria, con la quale insiste, in particolare, per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, relativo alla asserita violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 9. 4 .-. Le censure svolte nel ricorso sono infondate.

Questa Corte ha già chiarito che in tema di provvedimenti di sequestro, dal combinato disposto dell’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 9, deriva la possibilità del Tribunale del Riesame di integrare la motivazione del provvedimento oggetto del gravame, ancorchè quest’ultima sia succinta e ricavabile nella sua estensione dall’adesione alle indicazioni e alla descrizione del fatto effettuata dalla polizia giudiziaria; si è, per contro, precisato che il Tribunale del Riesame deve rilevare la nullità del decreto, quando esso sia del tutto carente del requisito della motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 27 del 08/11/2002, Rv. 223197, Bosch).

D’altra parte si è anche spiegato che il coordinamento fra il disposto dell’art. 292, comma 2) lett. c e c bis e quello dell’art. 309 c.p.p., comma 9, va stabilito nel senso che al Tribunale del Riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda "de libertate", onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell’atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante, e quindi primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a "ultima ratio" delle determinazioni adottabili. Tale nullità, invero, può essere dichiarata solo ove il provvedimento coercitivo sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero ove, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (per tutte:

v. Sez. 6, Sentenza n. 52 del 10/01/2000, Rv. 215433, Iadadi).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si è affatto in presenza nel provvedimento originario di una ipotesi di mancanza di motivazione in senso grafico ovvero di ricorso a clausole di stile. Infatti, avendo il GUP aderito, quanto al periculum in mora, al filone giurisprudenziale in base al quale anche la mera "mancanza" di garanzie in capo all’imputato/debitore poteva da sola costituire prova di tale requisito e giustificare l’adozione del sequestro conservativo, si era correttamente limitato a motivare, sia pure sinteticamente, sulla inadeguatezza delle garanzie, osservando che l’entità dei crediti era di portata tale da renderla già certa.

Si tratta di una argomentazione, che, per quanto sintetica, è idonea a suffragare la mancanza di garanzie, sicchè le considerazioni svolte sul punto dal ricorrente appaiono senz’altro superate.

Quanto al requisito del fumus, non resta che rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale, lungi dal ricorrere a generiche motivazioni, ha, come si è visto, analiticamente passato in rassegna le risultanze delle indagini preliminari (copiose acquisizioni documentali; dichiarazioni autoaccusatorie, eteroaccusatorie e testimoniali di A. V.M.; riscontri a tali dichiarazioni nelle movimentazioni bancarie dei conti dell’ A.; rinvenimento in possesso dell’imputato di ingenti somme di denaro in contanti e quali disponibilità su c.c. bancari, non giustificabili in base ai redditi percepiti), in base alle quali tale requisito, con i contorni delineati dalla giurisprudenza di legittimità per il sequestro conservativo, doveva nel caso di specie ritenersi sussistente.

Con tali precisazioni il Tribunale ha adeguatamente adempiuto ai suoi obblighi di motivazione sul punto, nè in questa sede può esaminarsi la problematica in ordine alla legittimazione a costituirsi parte civile da parte dell’ A. nei confronti del C., pure adombrata nel ricorso.

5 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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