Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7871 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La complessa vicenda attiene al pagamento di pretesi corrispettivi di una casa farmaceutica, che ha agito a mezzo di una rappresentante delegata anche all’incasso, il cui pagamento è conseguito esecutivamente in forza di decreto ingiuntivo ed in danno dell’ingiunta USL. La peculiarità della fattispecie sta in ciò:

1.1. che il monitorio viene revocato senza espressa condanna alla restituzione di quanto pagato in forza di esso, ma la sentenza di appello – che conferma la revoca – viene cassata con rinvio senza che nessuno riassuma la causa dopo la cassazione;

1.2. che la P.A., prima della cassazione con rinvio, tenta di azionare, per conseguire la restituzione del pagato, la mera sentenza di revoca del monitorio e poi agisce esecutivamente comunque contro l’accipiens in proprio;

1.3. che la stessa P.A., nell’opposizione di quest’ultimo a tale esecuzione, chiede in via riconvenzionale la condanna della controparte, ma nella qualità di mandataria dell’effettiva creditrice, alla restituzione;

1.4. che detta P.A. consegue condanna della controparte in proprio a tale restituzione.

2. In particolare così possono ricostruirsi le parallele vicende del giudizio di merito in cui si è formato il titolo e di quelli in cui, a seguito della – almeno provvisoria – sua caducazione, si discute del diritto alla ripetizione da parte della pagatrice P.A.:

2.1.1. Farmafactoring spa, quale rappresentante per procura all’incasso di Boehringer Mannheim Italia spa, chiede ed ottiene il 2.3.92 dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo (n. 7252/92) per L. 173.682.942, oltre interessi e spese, nei confronti di USL (OMISSIS)/NA;

2.1.2. a seguito di opposizione, si instaura il processo di cognizione n. 7174/92 r.g. del Tribunale di Milano, nel cui ambito la Farmafactoring spa resiste, sempre nella qualità di rappresentante di Boehringer Mannheim Italia spa;

2.1.3. il d.i. è dichiarato provvisoriamente esecutivo e la Farmafactoring spa, sempre nella qualità di rappresentante di Boehringer Mannheim Italia spa, consegue, a seguito di pignoramento presso terzi, assegnazione di L. 214.703.000. oltre L. 7.375.723, in data 3.12.93;

2.1.4. il Tribunale di Milano accoglie l’opposizione a d.i. con sentenza n. 10209/96 per mancanza di valido contratto scritto tra le parti e revoca il d.i. opposto, compensando le spese di lite;

2.1.5. a seguito di appello della Farmafactoring, sempre in detta qualità, la Corte di Appello di Milano conferma, con sentenza n. 154/00, la pronuncia di primo grado, anche quanto al rigetto della subordinata domanda di arricchimento senza causa, in quanto ritenuta estranea alla procura conferita;

2.1.6. la Farmafactoring, ancora una volta nella qualità finora spesa, propone ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza n. 5234/04, pur rigettando i primi motivi relativi alla carenza di valido titolo contrattuale per i pretesi pagamenti, accoglie quello relativo all’ammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa e cassa con rinvio la sentenza di appello;

2.1.7. nessuno peraltro riassume il giudizio davanti al giudice di rinvio;

2.2. parallelamente a tale complessa vicenda processuale, relativa al merito della pretesa della Boehringer Mannheim Italia come rappresentata dalla Farmafactoring spa:

2.2.1. in un primo tempo, la gestione liquidatoria della – nelle more – disciolta USL NA/(OMISSIS) ha intimato, fin da poco tempo dopo la sentenza di primo grado (di revoca del monitorio) e precisamente con atto notificato il 17.3.99, precetto a Farmafactoring, quale rappr.nte di BMI r per il pagamento della somma a suo dire dovuta in restituzione (L. 296.839.847) in forza della sentenza 10209/96 del Tribunale di Milano;

2.2.2. a tale precetto l’intimata propone opposizione – in proc. n. 4902/99 r.g. Tribunale di Milano – e questa viene accolta (con sentenza n. 3339/02 dep. il 14.3.02), con declaratoria di carenza di titolo esecutivo e rigetto della riconvenzionale subordinata di declaratoria dell’obbligo della Farmafactoring quale rappresentante di BMI, di restituire la somma di L. 226.836.923 oltre accessori, pagata in forza del titolo revocato;

2.2.3. nonostante la pendenza del giudizio di opposizione a precetto, la P.A. procede al pignoramento mobiliare in danno della Farmafactoring spa in proprio in data 3.5.99;

2.2.5. Farmafactoring spa, ancora una volta in proprio, si oppone a tale pignoramento, eccependo il difetto della propria passiva legittimazione, poichè i pretesi titoli e lo stesso pagamento di cui si chiedeva la restituzione la riguardavano invece nella diversa qualità da rappresentante della Boehringer;

2.2.6. la relativa opposizione si conclude con sentenza n. 8813/01 dei 26.7.01, con cui il Tribunale di Milano dichiara non sussistente il diritto della Gestione Liquidatoria a procedere esecutivamente in forza della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, ma al contempo accoglie la riconvenzionale di declaratoria della Farmafactoring – evidentemente in proprio – quale obbligata alla restituzione di quanto pagato dalla esecutante in forza del monitorio poi revocato, compensando le spese;

1.4.7, la stessa Farmafactoring in proprio propone appello con atto notificato il 9.5.02 (cui segue il processo n. 1507/02 r.g.), per mancato rilievo del difetto di legittimazione passiva e della non ammissibilità della riconvenzionale.

3. Per quel che qui direttamente rileva, poi:

3.1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggi gravata, recante il n. 2314/06 e pubblicata il 25.9.06, di cui non consta la notificazione, respinge il gravame:

3.1.1. in quanto, pur non potendo di per sè rilevare la mancata riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, comunque la cassazione del titolo esecutivo attiene a profili diversi dalla pure affermata insussistenza di un valido titolo contrattuale, così restando confermato "il profilo decisionale di merito avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto di fornitura in accoglimento del corrispondente specifico motivo di opposizione";

3.1.2. per l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, perchè il giudizio di ripetizione di indebito deve vertere tra gli stessi soggetti che parteciparono al giudizio di esecuzione in cui il pagamento ebbe luogo e dunque tra Farmafactoring spa – che aveva conseguito il monitorio – e la USL che lo aveva opposto;

sicchè, richiamata Cass. 5926/95, afferma la legittimazione dell’accipiens, il quale agisce facendo valere un diritto proprio ancorchè derivato dal mandato;

3.1.3. per l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della riconvenzionale subordinata dalla pubblica amministrazione attrice in restituzione, perchè nell’ordinario giudizio di cognizione in cui si risolve ogni opposizione ad esecuzione bene può il creditore chiedere la condanna anche per un titolo diverso, svolgendo una riconvenzionale per costituire un titolo esecutivo che si aggiunge al primo (Cass. 14554/00);

3.2. la Farmafactoring spa propone ricorso per cassazione, senza che controparte resista con controricorso; ed in relazione alla pubblica udienza del 3.3.11, illustrando i suoi motivi con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., compare per la discussione orale il difensore della ricorrente.
Motivi della decisione

4. La Farmafactoring spa propone ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi, conclusi dai relativi quesiti. In particolare:

4.1. con un primo motivo essa:

4.1.1. lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 653 e 393 c.p.c., come interpretati da costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio anche in relazione al loro combinato disposto, nonchè dell’art. 2033 c.c., per aver la sentenza impugnata escluso che il decreto ingiuntivo n. 7252/1992 emesso dal Tribunale di Milano sia passato in giudicato per effetto della mancata riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a fronte della sentenza di annullamento con rinvio n. 5234/2004 della Suprema Corte di Cassazione e per aver il medesimo provvedimento accolto l’avversaria domanda di restituzione dell’indebito pur a fronte dell’intercorsa definitività del decreto ingiuntivo in base al quale il pagamento è stato ex adverso effettuato;

4.1.2. formula i seguenti quesiti:

– corrisponde a diritto che, nell’ipotesi in cui un decreto ingiuntivo sia revocato nell’ambito del relativo giudizio di opposizione e la sentenza di revoca sia, a sua volta, cassata con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione, in caso di mancata riassunzione del giudizio avanti il giudice del rinvio nei termini previsti dall’art. 392 c.p.c., il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si estingue ex art. 393 c.p.c., con conseguente caducazione delle sentenze di merito emesse nel procedimento stesso, ed il decreto che già non lo sia diviene esecutivo e passa in giudicato, acquisendo definitività ex art. 653 del codice di rito? – corrisponde pertanto a diritto che, in un caso siffatto, nel giudizio di opposizione ad esecuzione promosso dal creditore (che ha ottenuto il decreto e la riscossione delle somme ingiunte) avverso l’esecuzione contro il medesimo intentata dall’ingiunto per la restituzione delle somme stesse in virtù della (poi travolta) sentenza di revoca del decreto, il giudice deve dichiarare incidenter tantum l’estinzione del giudizio di opposizione, la definitività ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e, conseguentemente, dichiarare l’insussistenza del diritto dell’ingiunto a procedere ad esecuzione forzata per l’esecuzione? 4.2. con un secondo motivo essa:

4.2.1. denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla sollevata exceptio iudicati del decreto ingiuntivo n. 7252/92 (qualificando la mancata riassunzione come manifestazione implicita di adesione alla condanna di pagamento, ma senza esaminare l’eccezione di applicabilità degli artt. 393 e 653 c.p.c.);

4.2.2. così conclude ex art. 366 bis c.p.c.: per "fatto controverso" (e decisivo) si intende il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 7252/92 emesso dal Tribunale di Milano e la conseguente fondatezza della relativa exceptio indicati; le "ragioni" per cui il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione possono sintetizzarsi nel fatto che la Corte d’Appello segue un iter logico-giuridico che sottende una visione controvertibile ed arbitraria del passaggio in giudicato dei provvedimenti monitori in caso di estinzione del giudizio di opposizione agli stessi; a sproposito considera la volontà delle parti addirittura rilevante ai fini della valutazione del passaggio in giudicato del decreto; infine e soprattutto, nulla dice sull’applicabilità al caso in esame del combinato disposto di cui agli artt. 393 e 653 c.p.c.;

4.3. con un terzo motivo essa:

4.3.1. deduce la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1388 c.c., più in generale dell’art. 1387 c.c., e segg., in tema di rappresentanza e/o dell’art. 81 c.p.c., da parte della sentenza impugnata ove la stessa ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata, sin dall’atto introduttivo del giudizio, in proprio dall’odierna ricorrente;

4.3.2. formula il seguente quesito: corrisponde a diritto che, nell’ipotesi in cui il mandatario con rappresentanza in forza di procura all’incasso riceva il pagamento di quanto dovuto al mandante- rappresentato, anche qualora tale pagamento avvenga in forza di espropriazione forzata del debitore, il solvens che assuma indebito il pagamento effettuato dovrà necessariamente rivolgersi per la restituzione al destinatario effettivo del pagamento e, pertanto, al soggetto rappresentato, posto che in caso di procura all’incasso, ex art. 1388 c.c., gli effetti del pagamento al rappresentante si producono direttamente ed immediatamente in capo al rappresentato, del tutto a prescindere dalla prova dell’effettivo trasferimento delle somme dal rappresentante al rappresentato? 4.4. con il quarto motivo essa:

4.4.1. si duole dell’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo ai motivi posti a fondamento del rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’odierna ricorrente (per avere fondato il rigetto su principi di diritto da cui conseguirebbe invece l’accoglimento);

4.4.2. così conclude ex art. 366 bis c.p.c.: per "fatto controverso" (e decisivo) si intende la mancata coincidenza tra il soggetto che, in virtù di decreto provvisoriamente esecutivo, ha notificato precetto ed ottenuto l’assegnazione delle somme nel 1993 (Farmafactoring quale rappresentante di Boehringer Mannheim Italia) e il soggetto, parte del presente procedimento, che a seguito del pignoramento subito ha promosso opposizione all’esecuzione ed è stato condannato alla restituzione delle somme di cui sopra (Farmafactoring in proprio); le "ragioni" per cui il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione possono sintetizzarsi nel fatto che la Corte d’Appello afferma la necessaria identità dei soggetti che furono parte del giudizio monitorio e della conseguente procedura esecutiva e dei soggetti che oggi dovrebbero discutere della questione della natura indebita del pagamento, mentre poi condanna Farmafactoring in proprio, anzichè nella sua qualità di rappresentante per procura della Boehringer alla restituzione dell’assunto indebito; e inoltre nel fatto che la stessa motivazione del provvedimento gravato richiama una massima della Cassazione Civile (n. 5926/1995) che palesemente conferma la fondatezza delle censure mosse dall’odierna ricorrente alla sentenza impugnata e l’erroneità di tale ultimo provvedimento riguardo al rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Farmafactoring;

4.5. con il quinto motivo la ricorrente:

4.5.1. adduce la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 99, 100, 101 e 112 c.p.c., art. 156 c.p.c., e segg., e art. 2907 c.c., con conseguente nullità della sentenza gravata per non avere la stessa rilevato la nullità della riconvenzionale avversaria rivolta nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio e per aver conseguentemente violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato confermando la condanna di Farmafactoring in proprio alla restituzione delle somme per cui è giudizio, nonostante la riconvenzionale avversaria sia sempre stata volta ad ottenere la relativa condanna nei confronti di Farmafactoring expressis verbis "quale rappresentante per procura di Boehringer Mannheim spa";

4.5.2. e formula i seguenti quesiti:

dica l’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se è nulla o inammissibile o comunque infondata, e tale deve essere dichiarata, la domanda riconvenzionale di una parte costituita volta ad ottenere la condanna dell’altra, costituita in proprio, nella differente qualità di rappresentante di un terzo estraneo al giudizio;

– dica inoltre la stessa Corte se viola pertanto il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato la sentenza che accolga una siffatta domanda riconvenzionale condannando la parte costituita, non come richiesto dalla riconvenzionale nella qualità di rappresentante del terzo estraneo al giudizio, bensì in proprio;

4.6. con il sesto motivo la Farmafactoring spa:

4.6.1. censura la gravata sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 36, 99, 112, 474 e 615 c.p.c., per avere quella dichiarato ammissibile la domanda qualificata "riconvenzionale" dalla Gestione Liquidatoria e dalla stessa formulata nel presente giudizio di opposizione all’esecuzione, nonostante la domanda stessa fosse in realtà rivolta ad ottenere esattamente l’identico titolo esecutivo dei cui controparte era ab origine priva, con conseguente violazione delle regole che comportano la necessità di previamente fornirsi, mediante apposito procedimento di cognizione, di valido titolo esecutivo giudiziale onde poter successivamente instaurare la relativa esecuzione forzata, e con violazione dell’art. 36 c.p.c., a norma del quale la domanda "riconvenzionale" per sua natura ha petitum e causa petendi almeno in parte diversi dalla domanda principale;

4.6.2. e formula il seguente quesito: dica l’Ecc.ma Corte se corrisponde a diritto che, in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base ad un preteso titolo esecutivo di formazione giudiziale non ancora passato in giudicato, non è ammissibile la domanda avanzata dal creditore procedente in via riconvenzionale volta ad ottenere un nuovo titolo fondato sulla stessa causa petendi – e diretta la conseguimento del medesimo petitum – di cui al titolo in base al quale la stessa parte ha promosso l’esecuzione forzata;

4.7. chiede pertanto la cassazione con o senza rinvio con analitici accertamenti di merito sul passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, sulla propria carenza di legittimazione passiva, sull’inammissibilità della riconvenzionale in quanto rivolta contro soggetto estraneo al giudizio e sull’invalidità del suo accoglimento nei confronti di soggetto diverso da quello richiesto; con reiezione di ogni avversa domanda e vittoria di spese.

5. I motivi di ricorso vanno partitamente esaminati.

5.1. Quanto al primo motivo di ricorso, esso è infondato; ed invero:

5.1.1. è pacifico ira le parti:

– che il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di Farmafactoring spa, quale mandataria di Boehringer Mannheim Italia spa, è stato revocato con sentenza del Tribunale di Milano a seguito dell’opposizione dell’ingiunta;

– che tale sentenza è stata confermata in sede di appello dalla Corte territoriale;

– che la sentenza di quest’ultima è stata da questa Suprema Corte cassata con rinvio;

– che nessuno ha riassunto il giudizio dinanzi al giudice del rinvio;

5.1.2. le Sezioni Unite di questa Suprema Corte sono intervenute in materia, statuendo, con decisione del tutto condivisibile, che in tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronunzia sul decreto sia seguita l’opposizione con il suo accoglimento (totale o parziale), e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto non trova applicazione il disposto dell’art. 653 c.p.c., secondo cui a seguito dell’estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell’art. 393 c.p.c., alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero procedimento e, quindi, anche l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; e solo nel diverso caso – che con tutta evidenza qui non ricorre – in cui l’estinzione del giudizio di rinvio sia successiva ad una pronuncia di cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, a tale estinzione consegue il passaggio in giudicato del decreto opposto, secondo quanto prevede il citato art. 653 c.p.c., comma 1, che, limitatamente a questa ipotesi, prevale sul menzionato art. 393 (Cass. sez. un. 22 febbraio 2010 n. 4071);

5.1.3. a tale conclusione le Sezioni Unite convincentemente pervengono armonizzando la disciplina degli artt. 393 e 653 c.p.c. e soprattutto rilevando:

– che l’esigenza di preservare la coerenza con il sistema generale degli effetti dell’estinzione impone che anche la questione dei rispettivi limiti di applicabilità degli artt. 393 e 653 c.p.c., vada risolta stabilendo se – ed eventualmente quando – la sentenza che decide sull’opposizione abbia efficacia sostitutiva del decreto opposto (derivando il travolgimento, imposto dall’art. 393 c.p.c., di ogni atto precedente dalla circostanza che la sentenza di secondo grado si sostituisce normalmente, anche quando la conferma nel merito, a quella di primo grado);

– che, in proposito, una giurisprudenza costante e la dottrina prevalente sono concordi nell’affermare che solo la sentenza di accoglimento anche parziale dell’opposizione sostituisce comunque il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto dispone l’art. 653 c.p.c., comma 2 (Cass. 20 maggio 2004 n. 9626, Cass. 12 febbraio 1994 n. 1421);

che la sentenza di rigetto dell’opposizione, invece, non si sostituisce al decreto opposto, perchè, "in tal caso, i titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza che integralmente lo conferma", come dispone l’art. 653 c.p.c., comma 1 (Cass. 30 dicembre 1968 n. 4082, Cass. 3 giugno 1978 n. 2795);

5.1.4. nel caso di specie, la sentenza di merito di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo – che ha revocato il decreto ingiuntivo, eliminandolo quindi immediatamente dal mondo del diritto – è stata cassata con rinvio senza che alcuna delle parti procedesse a riassumere il giudizio, sicchè è l’intero procedimento ad essersi estinto, con conseguente definitiva inefficacia del decreto stesso;

tale travolgimento del titolo esecutivo giudiziale comporta l’obbligo, per colui che ha ricevuto il pagamento operato in forza dell’esecutività di quello, di restituire quanto percepito:

l’effetto restitutorio discende invero – in applicazione del principio generale di cui all’art. 336 c.p.c. – dal travolgimento, oltretutto definitivo, del provvedimento giudiziale di condanna – in cui ogni decreto ingiuntivo, benchè solo provvisoriamente esecutivo, si sostanzia – e quindi dal venir meno, con efficacia ex tunc, della causa adquirendi della percezione delle somme versate in ottemperanza all’obbligo momentaneamente – ma erroneamente – sancito dal titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo;

5.1.5. pertanto – sebbene occorra subito dopo interrogarsi sul legittimato passivo di un’azione di una cosiffatta azione di ripetizione – sussiste, dopo l’estinzione del procedimento di opposizione al monitorio per la mancata riassunzione in sede di rinvio a seguito di un pregresso accoglimento di merito dell’opposizione stessa, il diritto dell’ingiunto – che abbia nelle more pagato – a ripetere le somme corrisposte in virtù del monitorio e tanto può legittimamente essere accertato in via incidentale dal giudice dell’opposizione avverso il processo esecutivo intentato dall’ingiunto per recuperare quanto pagato.

5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato:

5.2.1. la gravata sentenza, a ben guardare, motiva in modo coerente sull’eccezione dedotta, sia pure argomentando per la sopravvivenza all’estinzione delle ragioni di diritto dei rigetto del ricorso in cassazione (e non già attribuendo una qualsiasi rilevanza alla condotta delle parti, visto che, nell’ultimo capoverso della pag. 7, la Corte territoriale rileva che "… l’omessa riassunzione del giudizio di merito, …, non può essere considerata alla stregua di una manifestazione implicita di adesione alla condanna di pagamento …") e non tralascia di escludere la rilevanza dell’art. 653 c.p.c., in rapporto alla mancata riassunzione in sede di rinvio: e quindi essa si fa carico di una compiuta disamina della fattispecie, sia pure concludendola nel senso contrario a quello auspicato dalla ricorrente;

5.2.2. le doglianze sul preteso vizio di motivazione si risolvono piuttosto nella critica del merito dei passaggi argomentativi posti dalla Corte territoriale a fondamento della decisione e, in quanto tale, non possono rilevare, se non – come del resto si è determinata a fare la ricorrente con il motivo immediatamente precedente – quale censura dell’interpretazione delle norme;

5.2.3. e si è visto che la conclusione dell’irrilevanza, ai fini del travolgimento o della caducazione del titolo esecutivo, va quindi confermata, soltanto correggendosi – per ricondurre a conformità a diritto la pronuncia – le argomentazioni della Corte territoriale secondo il già riportato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte.

5.3. Il terzo ed il quarto motivo, unitariamente considerati, sono invece fondati e vanno accolti:

5.3.1. con essi complessivamente l’odierna ricorrente si duole della sostanziale indebita confusione del suo ruolo operata dal giudice dell’opposizione ad esecuzione, visto che essa ha agito e incassato somme quale mandataria di altro soggetto e che quindi l’eventuale obbligazione di restituzione sorgerebbe, a tutto concedere, nei confronti direttamente di quest’ultimo, quale mandante;

5.3.2. orbene, è incontroverso tra le parti che la Farmafactoring spa abbia agito, conseguendo dapprima il titolo esecutivo giudiziale e poi agendo esecutivamente contro il debitore fino a conseguirne il pagamento, nella qualità di rappresentante dalla Boehringer Mannheim spa in forza di procura all’incasso; si configura quindi un mandato con rappresentanza, in esecuzione del quale la Farmafactoring spa agisce e riscuote appunto in nome e per conto della mandante Boehringer Mannheim spa;

5.3.3. risponde a principi generali in tema di rappresentanza volontaria che gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante con spendita del nome del rappresentato si producano direttamente nel patrimonio di quest’ultimo: e tale conclusione vale certamente allorquando – come nel caso di specie – non vi sia neppure contestazione sull’estensione della procura al potere di agire contrattualmente (è pacifico invero che anche la cassazione del titolo esecutivo giudiziale in un primo tempo azionato, avutasi con la richiamata Cass. 5234/04, ha espressamente riconosciuto tale ambito, anzi rimettendo al giudice di rinvio la valutazione dell’ulteriore potere di agire anche in forza dell’art. 2041 c.c., e quindi per obbligazioni extracontrattuali) e di incassare;

5.3.4. anche l’eventuale obbligazione di restituzione per carenza (originaria o sopravvenuta poco importa) di causa sorge quindi in capo al rappresentato e non già al rappresentante, come in modo chiaro si esprime questa stessa Corte proprio con la pronuncia richiamata dalla Corte territoriale: la ripetizione di indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c., che rappresenta un’azione restitutoria e non risarcitoria a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens (Cass. 27 maggio 1995 n. 5926, confermata anche dalle successive Cass. 13357/04 e 13829/04);

5.3.5. l’opposta lettura che del principio appena enunciato (come formulato dalla richiamata Cass. 5926/95), da la Corte territoriale è quindi non solo infondata in punto di diritto, ma del tutto illogica ed incongruamente motivata: e pertanto va esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un’azione di ripetizione di indebito relativa a somme versate al medesimo in qualità di rappresentante, spettando detta legittimazione invece al rappresentato. Sul punto, la gravata sentenza, che ha affermato un opposto principio, va senz’altro cassata;

5.3.6. è appena il caso di precisare che non può in questa sede statuirsi sull’esclusiva sussistenza di tale obbligo di restituzione – derivante con tutta evidenza dalla definitività della revoca del monitorio qui riscontrata, che ha travolto in radice la causa adquirendi dell’ingente pagamento – quanto meno in capo al rappresentato o dominus, siccome egli è stato lasciato da subito, per strategia processuale liberamente scelta dalla solvens, estraneo alla procedura esecutiva e, poi, di conseguenza e necessariamente anche al presente giudizio di opposizione alla medesima.

5.4. E’ peraltro fondato pure il quinto motivo di ricorso, articolato su due profili – e su due quesiti di diritto – anch’essi da considerare unitariamente e relativi al malgoverno dei principi in tema di domanda riconvenzionale e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine all’individuazione del soggetto passivo della condanna.

Va premesso che l’evidente erroneità della formulazione del motivo, con cui si invoca il n. 3, anzichè il n. 4, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, non preclude tuttavia la disamina del medesimo, per la complessiva chiarezza ed univocità con cui è stata esposta la doglianza. In particolare:

5.4.1. la peculiarità della fattispecie sta in ciò:

che la solvens ha chiesto, dopo avere azionato esecutivamente un preteso titolo restitutorio nei confronti di Farmafactoring spa in proprio (visto che aveva proceduto ad esecuzione mobiliare sul patrimonio di questa e non già del dominus Boehringer Mannheim), in via riconvenzionale la declaratoria dell’obbligo di Farmafactoring spa, ma stavolta quale rappresentante per procura di Boehringer Mannheim spa, di pagare ad essa Gestione Liquidatoria USL NA/(OMISSIS) la somma di cui all’atto di precetto opposto (oltre le successive);

– che il Tribunale di Milano prima e la Corte di Appello poi hanno – invece – pronunciato una declaratoria di obbligo di restituzione nei confronti della Farmafactoring spa sic et simpliciter e quindi, in dipendenza della mancata specificazione di altre qualità, evidentemente in proprio;

che la Gestione Liquidatoria USL NA/(OMISSIS) non ha impugnato tale pronuncia sotto il profilo della discordanza tra il soggetto contro cui l’aveva chiesta e quello contro cui è stata adottata;

– che al contrario la Farmafactoring spa, fin dal primo grado e poi costituendosi in appello e formulando il ricorso oggi in esame, ha da subito contestato l’ammissibilità di tale riconvenzionale;

5.4.2. pertanto, in primo luogo non può ammettersi – per contrarietà evidente ai principi generali in materia una domanda "riconvenzionale" nei confronti di un soggetto diverso dalla controparte: ed è del tutto palese l’insopprimibile diversità tra il rappresentante in proprio ed il rappresentante in tale qualità, sostituendosi in tal caso esso in tutto e per tutto al rappresentato o dominus; sicchè, azionato esecutivamente un preteso titolo sui beni del rappresentante in proprio, l’esecutante non poteva, nella conseguente opposizione di quest’ultimo, chiederne la condanna quale rappresentante;

5.4.3. in secondo luogo, non potevano i giudici di merito, inammissibilmente confondendo i due piani e perfino le due invece distinte soggettività, pronunciare alcunchè nei confronti del rappresentante in proprio dopo che, per quanto altrettanto inammissibilmente, la domanda era stata formulata nei confronti di quello nella qualità di rappresentante: e tanto perchè la rilevata diversità insopprimibile tra le due soggettività rende ontologicamente diverse le personae ed impedisce il riferimento della decisione all’una anzichè all’altra;

5.4.4. pertanto, la domanda "riconvenzionale" della Gestione Liquidatoria era inammissibile e simmetricamente scorretta è la sentenza di merito che la accoglie – quasi a correggerla – riferendola a soggetto diverso da quello contro cui era stata dispiegata, ma corrispondente all’unica controparte del giudizio in cui era stata formulata.

5.5. Resta invece assorbito il sesto motivo di ricorso, la cui soluzione è irrilevante ai fini della decisione della presente controversia: infatti, nonostante essa sia stata ingiustamente costretta al pagamento, è infondata nel merito ogni pretesa della Gestione Liquidatoria USL NA/(OMISSIS), nei confronti del rappresentante in proprio; restano irrilevanti, a questi fini, i profili esaminati al paragrafo precedente (astratta ammissibilità di una domanda contro quest’ultimo nella qualità di rappresentante dopo avere azionato un preteso titolo contro il medesimo in proprio; correttezza di una sentenza pronunciata contro il rappresentante in proprio dopo una richiesta di condanna del medesimo quale rappresentante).

6. Al contempo, alla cassazione della gravata sentenza può conseguire la pronuncia nel merito, ex art. 584 c.p.c.: infatti, una volta esclusa la legittimazione passiva di Farmafactoring spa in proprio, quale soggetto il cui patrimonio è stato in concreto aggredito dal solvens per un credito da far valere invece nei confronti dell’effettivo accipiens e cioè del dominus, l’opposizione dispiegata dalla prima avverso l’esecuzione ai suoi esclusivi danni intentata è manifestamente fondata e va accolta; in particolare, statuito che il D.I. n. 7252 del 1992 del Tribunale di Milano è stato caducato dall’estinzione del giudizio di opposizione al medesimo determinata dalla mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio, va però rigettata qualunque domanda della Gestione Liquidatoria USL NA/(OMISSIS) di declaratoria di obbligo, da parte della Farmafactoring spa in proprio, di pagamento in restituzione delle somme versate dalla Gestione stessa in forza del suddetto D.I. n. 7252 del 1992; nel rispetto del principio dell’art. 112 c.p.c., non può in questa sede pronunciarsi altro in ordine all’illegittimità dell’esecuzione intrapresa dalla richiamata Gestione in danno della Farmafactoring in proprio.

7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, peraltro, la soccombenza sulla questione della sussistenza di un obbligo di restituzione in dipendenza della sorte del giudizio di opposizione al monitorio, oltretutto definitivamente travolto perchè riconosciuta non dovuta l’ingente somma oggetto di condanna, integra senz’altro, a giudizio del collegio, un giusto motivo di integrale compensazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, il quarto ed il quinto e dichiara assorbito il sesto; per l’effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della Gestione Liquidatoria USL NA/(OMISSIS) di declaratoria di obbligo, da parte della Farmafactoring spa in proprio, di restituzione delle somme versate dalla Gestione stessa in forza del D.I. n. 7252 del 1992 del Tribunale di Milano, reso in favore della Boehringer Mannheim Italia spa come rappresentata dalla Farmafactoring spa;

compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 03-03-2011, n. 1372 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 10 giugno 2010, n. 2940, il TAR Piemonte, Sez. II, ha accolto il ricorso proposto dalla società L.L. s.p.a., con sede a Modugno (BA), per ottenere l’annullamento dell’esclusione della propria offerta dalla gara di appalto bandita dell’ASL 3 di Torino per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione dei presidi ospedalieri e delle sedi territoriali della suddetta azienda sanitaria con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di mesi trentasei e per un importo a base di gara di euro 3.900.000,00 (IVA esclusa); la sentenza, inoltre, ha compensato le spese di lite tra le parti.

Avverso tale sentenza (non notificata) ha proposto appello (notificato il 22 novembre 2010) l’Azienda sanitaria locale Torino 2 – Torino nord succeduta medio tempore all’ASL 3 di Torino a seguito di D.P.G.R. 17 dicembre 2007, n. 81), deducendone i seguenti vizi con unico articolato motivo:

Erroneità della valutazione con riferimento al contenuto dell’offerta tecnica presentata dalla soc. La lucente ed alla sua corrispondenza alle prescrizioni del capitolato d’appalto.

Si è costituita la soc. L.L. s.p.a. (appellata), che, riproponendo le censure già formulate in primo grado a confutazione dei motivi di appello, ne ha chiesto il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Con successive memorie l’appellante ha meglio illustrato le proprie censure, procedendo, altresì, a specifiche repliche a quanto asserito dall’appellata nella memoria del gennaio 2011 (in ordine alla dedotta osservanza di quanto prescritto dal capitolato speciale, paragrafo 2.2, punto b.2 con riguardo alla composizione dell’offerta).

Alla pubblica udienza del 11 febbraio 2010, uditi i difensori presenti per le parti come da verbale, la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza, meglio indicata in epigrafe, il TAR Piemonte, Sez. II ha annullato l’esclusione della soc. L.L. s.p.a. (disposta nel verbale 3 maggio 2004 della commissione di gara) dalla gara bandita dall’allora operante Azienda sanitaria locale 3 di Torino per l’affidamento (con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione dei presidi ospedalieri e delle sedi territoriali della Azienda stessa per un periodo di mesi trentasei e per un importo a base di gara pari ad euro 3.900.000,00.

2. L’appello proposto dalla Azienda sanitaria locale Torino 2 – Torino nord è fondato.

La sentenza di primo grado, infatti, non appare immune dalla censura di erronea valutazione dell’offerta tecnica, presentata dalla società appellata con specifico riferimento alla prescritta osservanza dell’art. 2.2, punto b.2, del capitolato speciale di appalto.

Sul punto giova rappresentare che la suddetta disposizione richiedeva che nell’offerta tecnica fosse inserita, oltre che "il piano operativo di lavoro" dell’appalto (con indicazione degli addetti, dei macchinari e prodotti, monte orario previsto), anche una "relazione distinta per ciascun presidio ospedaliero e sedi territoriali, che specifichi il sistema organizzativo di erogazione del servizio per tutte le tipologie di aree e gli indici di rischio".

Pertanto, avendo rilevato la mancanza di tale relazione nella busta dell’offerta tecnica della soc. L.L., il presidente della commissione di gara, nella seduta del 3 maggio 2004, menzionava la impresa medesima tra quelle escluse dalla prosecuzione della gara, rilevando espressamente che la mancanza della relazione in questione rappresenta "un difetto sostanziale che rende impossibile la valutazione" dell’offerta.

Sul punto la sentenza appellata ha ritenuto che l’offerta tecnica, pur se non redatta secondo lo schema predisposto dal capitolato, tuttavia, nell’ambito del piano operativo di lavoro (pagg. 49, 50 e 51) e – tra gli altri – del fascicolo Metodologie tecnicooperative, contenesse comunque tutti gli elementi tecnici richiesti dal capitolato per la valutazione dell’offerta e, quindi, ha annullato l’esclusione dell’offerta in questione per erroneità e travisamento dei presupposti.

Le valutazioni del giudice di primo grado, però, pur se supportate da precisi e dettagliati riferimenti al contenuto del progetto tecnico, non sono condivisibili.

Infatti dal progetto tecnico e dai vari fascicoli settoriali sono desumibili molti elementi relativi al "piano operativo di lavoro per l’intero appalto", come richiesto dall’art. 2.2, punto b.1 del capitolato speciale, ma non è, invece, rilevabile "il sistema organizzativo di erogazione del servizio per tutte le tipologie di aree e gli indici di rischio", per la cui illustrazione l’art. 2 del capitolato (al punto b.2) richiedeva apposita relazione "distinta per ciascun presidio ospedaliero e sedi territoriali".

Infatti, premesso che la stazione appaltante si articolava (all’epoca della gara) in ben venti sedi territoriali, situate in luoghi diversi ed in due strutture ospedaliere, appare evidente che la richiesta di indicare il metodo di lavoro per ciascuna struttura sanitaria non può essere soddisfatta con il richiamo alle schede sinottiche (allegate al piano operativo di lavoro), che si limitavano a specificare numero di addetti, varie tipologie di aree e di indici di rischio, mentre non vi è traccia del quid pluris richiesto dal capitolato art. 2.2, punto b.2: e cioè uno specifico metodo di lavoro elaborato ed offerto per le diverse strutture sanitarie della stazione appaltante, allocate in edifici diversi e con esigenze e caratteristiche funzionali diverse.

L’offerta, pertanto, era sostanzialmente incompleta e, quindi, non poteva essere né integrata con richiesta di ulteriore documentazione da parte della Commissione, (poiché in tal guisa di sarebbe violata la par condicio tra i partecipanti) né tanto meno valutata (con un punteggio ridotto sotto il profilo qualitativo), in quanto priva di una parte essenziale relativa al sistema di erogazione del servizio; quindi correttamente la commissione l’aveva esclusa dalla prosecuzione della gara.

3. Concludendo, quindi, l’appello va accolto e, per l’effetto, va respinto il ricorso di primo grado proposto da L.L. s.p.a. avverso l’esclusione dalla gara in controversia.

Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e, pertanto, liquidate in euro 4.000,00, oltre gli accessori di legge, sono poste a carico della soc. L.L. s.p.a.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Pone le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 4.000,00, oltre gli accessori di legge, a carico della soc. L.L. s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 12526 evizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata D.P.L.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pescara Pavoni A & C. snc riferendo che in data 23.1.1986 aveva acquistato l’autovettura Suzuki SI 410, (OMISSIS), già (OMISSIS), per il prezzo di L. 14.480.000, colpita da sequestro penale dei G.I. di Verbania nel procedimento penale n. 252/86 contro tal D.V., per contrabbando ed altro, sequestro eseguito l’11.12.1986, per cui chiedeva la restituzione del prezzo, con rivalutazione ed interessi.

La convenuta resisteva, dopo aver chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale, deducendo di avere acquistato l’autovettura con regolare fattura dalla ditta importatrice Angelo Ferrero di Borgonovo, con documenti regolari, riconosciuti dalla motorizzazione e dalla dogana, aggiungendo che il sequestro penale era solo una misura cautelare che non giustificava la risoluzione per inadempimento.

Il giudice adito, sezione stralcio, con sentenza n. 8/00 rigettava la domanda, che invece, veniva accolta dalla Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 425/04, che rilevava come al sequestro era seguita la confisca, peraltro obbligatoria, e non aveva alcun rilievo lo stato soggettivo dell’appellata, attesa la totale evizione del mezzo acquistato.

Ricorre srl Pavoni già snc con quattro motivi, illustrati da memoria, non svolge difese controparte.
Motivi della decisione

Rileva in via preliminare la Corte che il ricorso è proposto dalla srl Pavoni già snc, senza produrre od indicare l’atto di trasformazione, al fine della prova della legittimazione all’impugnazione che, per giurisprudenza consolidata, deve essere proposta dalla parte indicata nella sentenza di appello.

L’identità del rappresentante legale e della partita Iva induce, tuttavia, a superare il rilievo formale ed a passare al merito del ricorso, col quale, nel primo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè con la comparsa di costituzione in appello si era eccepita la novità della domanda di risoluzione per evizione proposta in appello mentre in primo grado si era chiesta la restituzione del prezzo.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c. per le stesse ragioni del primo mezzo; col terzo motivo si deduce omessa o insufficiente motivazione, riportando la comparsa di risposta in appello e rilevando che in atti non vi è la prova del definitivo provvedimento di confisca.

Col quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 240 c.p. e dell’art. 2697 c.c. perchè si ha evizione solo quanto la perdita del diritto avvenga dopo la vendita e nella specie la vendita era stata illegittimamente disposta dalla dogana senza la preventiva notifica del provvedimento di confisca e la Pavoni poteva essere chiamata a prestare la garanzia nel caso in cui l’appellante fosse stato in grado di dimostrare che, a seguito della confisca, si era effettivamente verificata l’evizione.

Le censure non meritano accoglimento essendo inidonee ad inficiare la decisione, sopra riportata.

Il giudizio di legittimità non può consistere nella riproposizione di quanto precedentemente dedotto ma deve specificamente indicare le violazioni di legge od i vizi logici della motivazione.

Perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a qua e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione di legge, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

In particolare la sentenza impugnata riferisce che già in primo grado, rispetto ad una domanda di restituzione del prezzo, la convenuta aveva dedotto non potersi invocare la risoluzione per inadempimento, pagina tre, e, ne riportare le conclusioni delle parti, pagina due, riferisce della domanda dell’appellante al pagamento della somma di L. 14.480.000 oltre accessori, e della difesa del convenuto per l’inammissibilità od infondatezza.

Donde nessuna modifica in appello della domanda originaria, qualificata come risoluzione anche in primo grado dalla convenuta, ed il rigetto dei primi due motivi.

Sul terzo motivo l’asserita assenza di prova del provvedimento di confisca comporta la deduzione di un errore revocatorio in contrasto con quanto dichiarato dalla Corte di appello mentre il quarto motivo, sostanzialmente nuovo, deduce una tesi non condivisibile anche perchè la eventuale nullità degli atti precedenti la vendita non rileva ( art. 2929 c.c.).

In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14391 ici

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Svolgimento del processo

Confermando la decisione di primo grado, la sentenza di appello indicata in epigrafe ha affermato la legittimità di avviso di accertamento i.c.i., per l’anno 1998, relativa ad immobile di pertinenza del contribuente, in base al rilievo che l’iscrizione in catasto costituisce, di per sè, presupposto dell’imposizione e, conseguentemente, momento da cui decorre il correlativo obbligo di pagamento.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo (generica) violazione di legge, censurando la decisione impugnata per non aver considerato che, in caso di iscrizione con rendita "proposta" dal proprietario, l’imponibilità non insorgerebbe che con il decorso di un anno dalla proposta o con il formale accertamento dell’Amministrazione.

Il Comune intimato non si è costituito.

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma sintetica.
Motivi della decisione

La doglianza si rivela inammissibile per la mancata indicazione delle norme che si ritengono violate, per la non autosufficiente esposizione della fattispecie concreta nonchè per l’incerta aderenza alla ratio della decisione impugnata.

Per come prospettata, la censura è, peraltro, infondata anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di i.c.i., ai fini della decorrenza del tributo, l’iscrizione dell’unità immobiliare nel catasto edilizio (ovvero la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità) costituisce di per sè presupposto sufficiente perchè l’unità stessa sia considerata "fabbricato" e, di conseguenza, assoggettata ad imposta a nulla rilevando l’eventuale mancata utilizzazione dell’immobile (v. Cass. 15177/10, 14820/10, 5372/09, 24924/08 e cfr., anche, ss.uu. 3160/11).

Alla stregua delle considerazioni i che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

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