T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 14-07-2011, n. 6332 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 17 dicembre 2007 e depositato il successivo 10 gennaio 2008 il sig. A.R. ha impugnato il decreto del 5 novembre 2007 del Direttore generale dell’Ater del Comune di Roma, con il quale è stato disposto il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Giovanni Porzio n. 55.

2. Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Con ordinanza n. 644 del 31 gennaio 2008 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

5. All’udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a..

E’ noto, infatti, che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).

Pertanto, nel complessivo procedimento per l’assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario; da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all’autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già sorto diritto soggettivo dell’assegnatario al godimento dell’alloggio (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).

Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).

Il difetto di giurisdizione si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.

Con specifico riferimento all’occupazione abusiva la Corte di Cassazione (12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia "non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell’assegnatario di dare ospitalità a terzi nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica".

Solo per completezza il Collegio rileva che anche in ordine alla velata richiesta di regolarizzazione deve pervenirsi alla medesima conclusione in ordine alla carenza di giurisdizione del giudice adito.

Ed invero – in conformità a quanto già affermato dalla sezione (6 settembre 2010, n. 32107) – può dirsi che anche in tali ipotesi la controversia attiene ad una fase successiva a quella dell’originaria assegnazione (Cass., S.U., 12 giugno 2006, n. 13527). Aggiungasi che i requisiti per ottenere la regolarizzazione sono vincolati, con la conseguenza che non sussistono spazi di valutazione discrezionale da parte dell’autorità amministrativa.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 25-07-2011, n. 29842 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 7 dicembre 2010, ha confermato l’ordinanza del 23 ottobre 2010 del GIP del Tribunale di Catanzaro con la quale, per quanto d’interesse del presente procedimento, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.G., indagato per i delitti di associazione a delinquere e di concorso continuato nello spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo dei propri difensori, lamentando:

a) una violazione di legge in merito al mancato esame del contenuto di una memoria difensiva;

b) una violazione di legge processuale nascente dalla omessa trasmissione al decidente delle bobine o dei CD afferenti alle riprese video, con evidente perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10;

c) una violazione di legge processuale nascente dalla mancata esposizione delle specifiche esigenze cautelari e dei gravi indizi previsti dall’art. 292 c.p.p., comma 2;

d) una motivazione illogica, incompleta e insufficiente in merito all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza con particolare riferimento al linguaggio criptico e all’individuazione fotografica;

e) una motivazione contraddittoria e illogica in relazione alla valutazione della gravità indiziaria per l’ascritto reato associativo e per i reati satellite.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, da rigettare.

2. Il primo motivo è sicuramente pretestuoso in quanto non si è affatto verificata la pretesa violazione di legge.

La memoria difensiva a sostegno dell’istanza di riesame, depositata anche in uno al ricorso avanti questa Corte, risulta sicuramente esaminata dal Giudice impugnato se è vero che il Tribunale del riesame ha affrontato le sollevate questioni attinenti il riconoscimento fotografico e la congruità del quadro indiziario.

In proposito, in punto di diritto e sulla scia della pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1, 7 ottobre 2010 n. 37531), il Collegio osserva come la facoltà delle parti di presentare memorie ed istanze costituisca uno dei principali strumenti di attuazione del principio del contraddittorio, sin dal momento delle indagini preliminari, prima ancora che sia instaurato il processo.

L’incidenza dell’art. 121 c.p.p. sulla conformazione dialettica del processo postula poi, da un canto, l’operatività dell’obbligo del Giudice di pronunciare sulle memorie e sulle richieste delle parti, aventi però carattere di decisività e, dall’altro, la sanzione della nullità in caso di omessa pronuncia, di cui è possibile scorgere un riflesso nella disciplina dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione ai requisiti della sentenza e dell’art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c bis per le misure cautelari personali.

Nella specie, non è stata neppure evidenziata dalla difesa la prescritta decisività della memoria illo tempore prodotta, ma soltanto l’esistenza di ipotesi alternative sui singoli capi d’imputazione che il Giudice a quo ha esaminato e sui quali ha logicamente motivato (v. pagina 14 dell’impugnato provvedimento, proprio con riferimento alle ipotesi alternative).

3. Il secondo motivo del ricorso non è ugualmente meritevole di accoglimento.

Giova premettere, in punto di diritto (v a partire da Sez. Un. 28 marzo 2006 n. 26795 e da ultimo Sez. 1, 7 luglio 2010 n. 37197), come le video-registrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vadano incluse nella categoria dei documenti di cui all’art. 234 c.p.p..

Le medesime video-registrazioni eseguite dalla p.g., anche d’iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 c.p.p. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento.

La effettuazione delle riprese filmate dei movimenti degli indagati, possono poi essere valutate, in sede cautelare, alla stregua di ogni altro elemento desumibile dagli atti della p.g., indipendentemente dal formale deposito del supporto magnetico contenente le registrazioni e dalla loro messa a disposizione delle parti.

L’acquisizione di tale materiale è necessaria solo per l’inserimento nel fascicolo del dibattimento e per la conseguente utilizzazione come prova in sede di giudizio, mentre, in relazione alla fase delle indagini preliminari, caratterizzata da esigenze di rapidità ed essenzialità delle forme e connotata dalla costante evoluzione del materiale probatorio, non può invocarsi una indebita compromissione del diritto di difesa, le cui modalità vanno ragionevolmente adattate ai diversi momenti e alle peculiarità del rito (v. Cass. Sez. 5, 17 luglio 2008 n. 33430).

Del tutto fuor di luogo è, pertanto, il riferimento alla recente Sentenza delle Sezioni Unite 22 aprile 2010 n. 20300, che riguarda, di converso, l’ipotesi peculiare delle intercettazioni telefoniche.

Sotto altro aspetto può notarsi, con riferimento al caso di specie, come:

a) da quanto affermato nell’impugnato provvedimento si ricavi la circostanza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, che non vi sia prova della trasmissione del suddetto materiale probatorio al GIP nè la difesa si è premurata di dimostrare tale trasmissione;

b) alla pagina 82 dell’ordinanza del GIP si indichino in maniera generica le effettuate osservazioni mediante riprese video;

c) la difesa non abbia neppure evidenziato una particolare incisività delle suddette riprese ai fini dell’accoglimento della propria istanza di riesame nè, con riferimento alle istanze di duplicazione del 24 novembre e 15 dicembre 2010 (allegate al presente ricorso), ha specificato, al di là della generica violazione del diritto alla difesa che per quanto dianzi espresso non è sussistente, la necessaria rilevanza dell’ottenimento.

4. Quanto al merito effettivo (con riferimento agli ultimi tre motivi del ricorso che possono essere trattati congiuntamente), le doglianze del ricorrente tendono a rendere accreditarle una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità; la Cassazione, infatti, non valuta nuovamente i risultati delle prove nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi per la qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame e neppure può entrare ancora una volta nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza per l’emanazione dei provvedimenti cautelari ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.

Il coinvolgimento del ricorrente nei fatti ascritti, quantomeno a livello dei gravi indizi richiesti nella presente fase processuale, è stato chiaramente evidenziato: la mera lettura dell’impugnata ordinanza evidenzia, infatti, l’esistenza di indizi di colpevolezza ricavabili da diversi episodi, desunti da inequivoche intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle attività di videoregistrazione, dalla effettuazione dei servizi di controllo e di osservazione da parte della P.G., dalle perquisizioni e dai susseguenti sequestri di sostanze stupefacenti, dall’arresto dei corrieri e, da ultimo, dalle dichiarazioni e dai riconoscimenti fotografici dei clienti delle sostanze stupefacenti.

Analogamente, la sussistenza delle esigenze cautelari è stata improntata non solo ai principi in genere applicabili alle misure personali (v. di recente, Cass. Sez. 5, 17 aprile 2009 n. 21441) ma è stata, del pari, correttamente calibrata alla gravità dei fatti ascritti ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) per i quali vi è la presunzione di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere ( art. 275 c.p.p., comma 3) e alla personalità dell’odierno ricorrente.

5. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Deve, infine, procedersi a cura della cancelleria alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 5209

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Svolgimento del processo

Alla società F. A. veniva affidata la realizzazione e la gestione di una discarica finalizzata a servire i comuni facenti parte del bacino Br/2, con l’attribuzione di una tariffa di L. 85.054 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, poi rideterminata in Euro 47,48.

Successivamente, in conseguenza della situazione di emergenza rifiuti, il Commissario delegato disponeva che anche i rifiuti del bacino Br/i fossero conferiti in tale impianto, il che determinava un notevole aumento del conferimento alla discarica, che passava dalle originarie 54.750 T/a. a circa 160.000 – 180.000 T/a.

A seguito della richiesta della F. di revisione delle tariffe per il loro adeguamento all’Istat, il presidente dell’ATO Br/2, con nota del 12/1/07, chiedeva alla concessionaria, ai sensi del decreto del C.D. n. 296/02, una serie di dati e informazioni relative alle varie voci componenti la tariffa, concernenti i Ce (costi di esercizio), i Ca (costi di ammortamento) ed i Cc (costi di chiusura e post- gestione).

La concessionaria comunicava di essere impossibilitata a fornire i dati richiesti a causa di una verifica fiscale da parte della Agenzia delle Entrate.

Con delibera 8 febbraio 2007 l’ATO Br/2 decideva, allora, di fissare " provvisoriamente e fino all’acquisizione di dati a consuntivo", la tariffa di conferimento in Euro 32,03 T. in conseguenza della rideterminazione della voce Ce da Euro 16,83 a Euro 14,50, avendo l’impianto raggiunto una volumetria tale da rientrare tra quelli di " prima fascia" e della rideterminazione della voce Ca, (corrispondente ad una diminuzione di Euro 14, 72), in conseguenza dell’azzeramento della quota di ammortamento, originariamente prevista in sette anni, essendo stata, questa, già interamente recuperata dal concessionario nel triennio 2004- 2006, a causa del notevole maggior conferimento dei rifiuti.

Il Tar respingeva il ricorso proposto avverso tale delibera.

La decisione veniva appellata dalla F. A. e questa Sezione, con decisione n. 7253/2010, respingeva il gravame.

Avverso la predetta decisione la F. A. ha proposto l’odierno ricorso, chiedendone la revocazione ai sensi dell’art. 395 comma 1, n. 4,del c. p c.

Si è costituito il Comune di Ostuni intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è altresì costituita l’Autorità per la gestione dei rifiuti solidi urbani del bacino BR/r, chiedendo parimenti la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l’instante assume che la decisione di confermare la riduzione della quota relativa al costo di esercizio (Ce) sarebbe viziata, in quanto il Giudice d’appello non si sarebbe avveduto delle risultanze di due documenti acquisiti nel corso del giudizio d’appello e dai quali risulterebbe, in termini di certezza, il mancato superamento della volumetria di 500.000 mc.

Si fa riferimento, in primo luogo, alla nota del Commissario Delegato n. 863/CD del 9 marzo 2006, nella quale si afferma che la variante del 2004 ha comportato una "ottimizzazione della volumetria complessiva della discarica, passata da 380.000 a 475.000 mc"; in secondo luogo, alla relazione a firma dell’Ing. De Leonardis, allegata al provvedimento impugnato, nella quale vi sarebbe il riconoscimento di una volumetria inferiore a 500.000 mc.

1.1 La censura è priva di fondamento.

Ed invero, il Collegio giudicante ha fondato la decisione di ritenere la discarica di prima fascia, su dei dati oggettivi diversi rispetto alle risultanze invocate dalla ricorrente, idonei a sorreggere autonomamente la decisione stessa, e cioè:

– l’esame della planimetria relativa al rimodellamento del primo e del secondo lotto

dell’impianto;

– il quantitativo di rifiuti conferito alla data di rideterminazione della tariffa (un quantitativo di

rifiuti nel triennio 20042006 pari a 526.290 t);

– l’indice di compattazione pari a 0,9, corrispondente a quello indicato in sede progettuale da

controparte e giudicato, "congruo… secondo criteri di comune esperienza".

La qual cosa dimostra il raggiungimento, secondo il Collegio medesimo, di una volumetria complessiva superiore a 500 mc, e quindi la prova dell’appartenenza dell’impianto a quelli di prima fascia.

A ciò aggiungasi che, nella parte in fatto la gravata decisione, nel descrivere i motivi di appello proposti dalla F. A., riporta espressamente il motivo con il quale quest’ultima, contestando la decisione del TAR, assumeva che per individuare l’appartenenza dell’impianto alla prima o alla seconda fascia "occorreva fare riferimento non alla volumetria effettiva della discarica ma a quella utile in relazione a quella autorizzata".

Sennonché il Collegio giudicante, confermando sul punto la decisione del primo Giudice e disattendendo la censura della F. A., ha ritenuto che si dovesse attribuire prevalenza al dato relativo alla volumetria effettiva della discarica e non a quello relativo alla volumetria teorica autorizzata.

Restano pertanto irrilevanti i richiami a documenti che fornirebbero il dato relativo alla volumetria teorica autorizzata, una volta che il Collegio ha ritenuto, compiendo una attività valutativa insindacabile in questa sede, di dare prevalenza esclusiva al dato della volumetria effettiva.

2. Con il secondo motivo di revocazione – che inciderebbe anch’esso sulla determinazione della voce della tariffa Ce (costo di esercizio) – la ricorrente assume che il Collegio non si sarebbe avveduto della produzione di un documento da parte della F. A., vale a dire la relazione tecnica di parte a firma dell’Ing. Binetti del settembre 2009.

La prova dell’omessa percezione del documento deriverebbe dall’affermazione, contenuta in

sentenza, secondo cui "non risulta documentalmente dimostrata l’affermazione secondo cui, in contrasto con i principi generali della scienza economica, i costi di gestione sarebbero aumentati con l’aumento delle tonnellate conferite".

2.1 La censura, al pari della precedente, è priva di fondamento.

Dalla lettura degli scritti difensivi risulta, infatti, come quei documenti siano stati oggetto di contraddittorio tra le parti e siano stati percepiti e valutati dal Collegio giudicante.

Sennonché quest’ultimo, con valutazione certamente non sindacabile in questa sede, ha ritenuto la relazione di parte a firma dell’ Ing. Binetti (e le allegate fatture a campione peraltro per la gran parte provenienti dagli stessi soci della F. Ambiente) inidonea a superare un principio generale della scienza economica: il principio delle economie di scala.

3. Per le medesime ragioni di cui sopra, si appalesa privo di fondamento anche il terzo motivo di revocazione, con il quale si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’azzeramento della quota della tariffa relativa al Ca (costo di ammortamento dell’impianto) sul presupposto della carenza di specifiche produzioni documentali.

Il Collegio giudicante, infatti, ha ritenuto legittimo l’azzeramento della voce Ca non solo per la rilevata carenza documentale, ma per ulteriori ragioni e valutazioni rimaste in oppugnate.

Si legge invero nel relativo capo della decisione che:

"Sono infondate anche le censure proposte avverso l’azzeramento della quota remunerativa dei costi di ammortamento, considerato che con la precedente determinazione tariffaria era stato calcolato il conferimento di un quantitativo di 380.000 T. di rifiuti in sette anni.

Né possono avere rilievo, in questa sede, i costi che l’appellante afferma di aver sostenuto con riferimento all’adeguamento della discarica, alle dinamiche inflattive e alle maggiori lavorazioni necessarie per il terzo lotto atteso che, a prescindere da quanto sostenuto dall’amministrazione in ordine alle notevoli maggiori somme incassate nel triennio 20042006 (euro 7.746.988 in luogo di euro 5.593.600 previste nel settennio), si tratta di somme da determinare successivamente (all’esito del collaudo della variante in corso di realizzazione) o con riferimento a specifiche produzioni documentali che non sono state esibite, malgrado le specifiche richieste dell’amministrazione".

Il Collegio giudicante, quindi, ha ritenuto che le voci di costo evidenziate dell’appellante non potessero assumere specifico rilievo, in quanto relative al costo di costruzione del secondo lotto, non ancora collaudato, quindi da determinarsi successivamente.

4. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 22-09-2011, n. 34420

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 4 febbraio 2010 il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando de plano su richiesta del Pm, revocava nei confronti di C.C. la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 9 aprile 1998 del Tribunale di Sanremo.

2.- Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore del C. deducendo quale unico motivo l’inosservanza delle norme processuali, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per avere il giudice dell’esecuzione proceduto senza l’osservanza delle forme previste dall’art. 666 c.p.p., cioè senza dare avviso dell’udienza in camera di consiglio alle parti ed al difensore, con ciò ha integrando una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p..

Lo stesso difensore proponeva il 30 marzo 2010 al giudice dell’esecuzione istanza di sospensione dell’esecuzione della ordinanza 4 febbraio 2010 e, in esito a tale richiesta, il Tribunale di Sanremo pronunciava il 3 giugno 2010 ordinanza con la quale disponeva, ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 168 c.p., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 9 aprile 1998, già oggetto del precedente provvedimento per il quale era stato proposto ricorso per Cassazione.

3.- Avverso l’ordinanza 3 giugno 2010 ha proposto altro ricorso il difensore di C.C. assumendo a ragione la nullità assoluta del provvedimento per avere il giudice, con l’ordinanza gravata, deciso su argomento diverso da quello sottoposto al suo vaglio con l’incidente di esecuzione: infatti a seguito dell’istanza del C. il Tribunale di Sanremo, quale giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto solo deliberare sull’accoglimento o sul rigetto della domandata sospensione dell’esecuzione relativamente alla precedente ordinanza 4 febbraio 2010. 4.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Francesco Mauro Iacoviello, con atto depositato il 22 settembre 2010, ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi con annullamento senza rinvio dell’ordinanza 3 giugno 2010 e annullamento con rinvio dell’ordinanza 4 febbraio 2010.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi sono fondati.

1.2.- Quanto alla prima ordinanza del 4 febbraio 2010 è palese la sua nullità essendo stata emessa de plano e non a seguito di procedura camerale secondo le modalità stabilite dall’art. 666 c.p.p.; è infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis da ultimo: Cass. Sez. 1, sent. 14 ottobre 2010, n. 39683, Rv. 248679; Cass. Sez. 1, sent. 19 febbraio 2009 n. 12878, Rv.

243739) che, nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso della data dell’udienza in camera di consiglio all’interessato ed al difensore, imposto dall’art. 666 c.p.p., comma 3, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), di carattere assoluto, come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. L’ordinanza deve, in conseguenza essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sanremo.

1.3.- Riguardo alla secondo provvedimento si rileva che il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza 3 giugno 2010 non aveva il potere di decidere una seconda volta sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, infatti con la prima decisione del 4 febbraio 2010, ancora non definitiva stante la pendenza del ricorso per cassazione, si era esaurito il suo potere funzionale e l’eventuale rimozione della prima ordinanza poteva conseguire solo in esito alla sua impugnazione. Inoltre con essa ha operato un mutamento del thema decidendum con evidente violazione del diritto di difesa.

Ne consegue che l’ordinanza 3 giugno 2010 deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza emessa il 3 giugno 2010.

Annulla l’ordinanza emessa il 4 febbraio 2010 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sanremo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.