Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2012, n. 3280 Esenzioni ed agevolazioni

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Svolgimento del processo

01. In fattispecie di domanda di riconoscimento delle esenzioni fiscali per l’uso dell’energia elettrica, il tribunale di Torino accoglieva parzialmente le pretese avanzate dal Soc. Fucine Rostagno, esercente "attività di stampaggio a caldo di barre d’acciaio per la produzione di spezzoni di varie dimensioni", e condannava il Fisco alla restituzione di 32.309,20 Euro per eccedenza d’imposta erariale, 90.372,96 Euro per eccedenza di addizionale erariale e 4.305,82 Euro per ec-cedenza di addizionale a favore degli enti locali.

02. In appello, la Corte territoriale dichiarava il difetto di legittimazione "ad causarti" del Ministero dell’economia e delle finanze e, accolto uno dei motivi di gravame principale del Fisco e disattesa l’impugnazione incidentale della parte privata, rigettava la domanda della Soc. contribuente nei confronti dell’Agenzia delle dogane.

03. Motivava la decisione, per quanto qui interessa, ritenendo che lo stampaggio a caldo dei metalli fosse elemento costitutivo del prodotto finito ("l’energia elettrica è inglobata nel reticolo molecolare dell’acciaio, provocando una modificazione della struttura cristallina"). Inoltre, affermava che la disciplina agevolativa, per l’utilizzo dell’energia elettrica come materia prima nei processi industriali, elettrochimici ed elettrometallurgici, andava interpretata nel senso che fosse sufficiente che l’energia elettrica intervenisse nel processo produttivo con funzione e valore pari a quelli delle altre materie di base, mentre non era necessario che l’energia stessa producesse una variazione della composizione chimica dei materiali.

04. Disattesa, dunque, la doglianza diretta a escludere in radice l’applicabilità del beneficio richiesto dalla Soc. attrice, la Corte territoriale accoglieva, invece, l’altra censura del Fisco, rilevando che la determinazione percentuale dei consumi esenti, desunti in assenza di misuratori e in via presuntiva dalla media delle letture di misuratori installati in periodo circoscritto, operava un’inammissibile trasposizione congetturale mediante una "praesumptio de presumpto" non consentita, poichè implicante presunzioni di non mutamento della struttura produttiva e l’equivalenza delle commesse di merce nei periodi in comparazione. Concludeva che, mancando la prova di fatti essenziali e costitutivi della domanda, non fosse possibile accogliere il ragionamento del giudice di prime cure, che celava "una liquidazione equitativa non consentita al di fuori delle ipotesi prettamente risarcitorie", senza che si potesse colmare la lacuna probatoria con nuove ed esplorative indagini peritali.

05. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico mezzo, la Soc. Fucine Rostagno; gli intimati, Agenzia delle dogane e Ministero dell’economia e delle finanze, resistono con controricorso, ricorso incidentale e memoria.

06. Vi è in atti istanza di trattazione della contribuente ( L. n. 183 del 2011, art. 26).

Motivi della decisione

07. Con l’unico motivo di ricorso principale, la società contribuente denuncia vizio di omessa motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso l’intera domanda relativa ai periodi d’imposta dal 1991 al 2000 sul presupposto della non estensibilità ai periodi dal 1991 all’agosto 1996 della percentuale media di consumi esenti desunta dalle misurazioni esistenti per il periodo successivo sino al 2000, omettendo di motivare sulle somme indebitamente versate al Fisco dal settembre 1996 al dicembre 2000. 08. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la parte pubblica denuncia la violazione del D.L. n. 511 del 1988 (art.6), D.L. n. 332 del 1989 (art.4), D.L. n. 250 del 1995 (art.4), in relazione all’art. 14 preleggi e dei principi generali sulla interpretazione delle norme eccezionali. Rileva che nei processi di modellamento e riscaldamento termico di metalli non avvengono processi elettrochimici o elettrometallurgici, in quanto l’energia elettrica viene impiegata in mera funzione di riscaldamento con cambiamento della sola forma fisica del metallo, ma non come componente essenziale, ossia "materia prima", affinchè si effettuino gli amalgami e le relazione richieste per un determinato risultato produttivo, con l’ottenimento di un materiale con caratteristiche chimiche differenti da quelle di partenza. Diversamente argomentando, prosegue la difesa erariale, tra i processi elettrometallurgici verrebbero ricompresi tutti i processi che vedano coinvolta la presenza di un metallo e dell’energia elettrica.

09. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali esaminano la medesima questione sotto il profilo del vizio motivazionale.

10. Riuniti i ricorsi, preliminarmente si rileva la carenza di legittimazione processuale del Ministero intimato, che, dopo la creazione delle agenzie fiscali, è oramai estraneo al contenzioso tributario, così come ha riconosciuto la Corte territoriale con capo della sentenza d’appello non impugnato e oramai definitivo.

L’ulteriore chiamata ministeriale in cassazione è, dunque, inammissibile e il ricorso principale va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle dogane, che è la sola a essere legittimata "ad causam". Lo stesso dicasi per il ricorso incidentale del Fisco, che va esaminato solamente riguardo all’Agenzia, atteso che l’inammissibilità del ricorso principale contro il Ministero, travolge anche il ricorso incidentale di questo.

11. Inoltre, è inammissibile, questa volta per difetto d’interesse, il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia, quale parte totalmente vittoriosa, e diretto praticamente alla sola modifica della motivazione della sentenza impugnata, potendo tale correzione essere comunque ottenuta mediante la riproposizione delle difese nel controricorso e l’esercizio del potere correttivo attribuito alla questa Corte dall’art. 384 c.p.c. (C. 7057/2010).

12. Tanto premesso, sono fondati i pregiudiziali e assorbenti rilievi di merito riproposti dell’Agenzia nel controricorso. E’ incontroverso, infatti, che la Soc. Fucine Rostagno esercitasse "attività di stampaggio a caldo di barre d’acciaio per la produzione di spezzoni di varie dimensioni". 13. Il D.Lgs. n. 504 del 1995, all’art. 52, comma 2, stabiliva che è esente dall’imposta erariale di consumo "l’energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici". 14. Il D.L. n. 250 del 1995, nel disciplinare all’art. 4 le addizionali sull’energia elettrica impiegata negli opifici industriali, stabiliva: "Il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, ed la D.L. 30 settembre 1989, n. 332, art. 4, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l’energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Non è assoggettata alle addizionali l’energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie". 15. Sin dagli anni ’90 questa Corte di legittimità ha affermato il principio in parola, secondo il quale l’energia elettrica impiegata in opifici industriali elettrochimici ed elettromagnetici non è soggetta ad addizionale d’imposta, si applica limitatamente all’ipotesi di uso dell’energia come materia prima nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, giusta disposto della D.L. n. 250 del 1995, art. 4, e non, anche all’uso della stessa in funzione termica o di riscaldamento (C. 6620/1999).

16. A tale orientamento ha dato continuità questa Sezione Tributaria, precisando che – nel caso dell’energia elettrica utilizzata in una fase di fusione dei residuati di alluminio, cui seguiva una seconda fase di tranciatura del metallo fuso al fine di produrre dischi del medesimo alluminio – incombeva sul soggetto che invocava l’esenzione dall’addizionale la dimostrazione rigorosa dell’utilizzo dell’energia e-lettrica come materia prima insostituibile e non come semplice fonte di produzione del calore ed, in quanto tale, sostituibile (C. 22021/2004).

17. Più di recente, in fattispecie speculare a quella in esame, questa Sezione ha ribadito tale tesi, affermando che il principio secondo il quale l’energia elettrica impiegata negli opifici industriali non è soggetta ad addizionale d’imposta, si applica, alla luce della norma interpretativa dettata dal D.L. n. 250 del 1995, art. 4, come convertito dalla L. n. 349 del 1995, limitatamente all’ipotesi di uso dell’energia "come materia prima" nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie, e non anche nel caso di uso della stessa in funzione di riscaldamento (C. 22566/2008). In dettaglio, ha escluso che sia applicabile l’esenzione, quando l’energia elettrica è utilizzata – nell’ambito di un processo produttivo relativo all’attività di stampaggio a caldo di spezzoni di barre di acciaio per la produzione di pezzi di volume e di forma come richieste dalla clientela – quale fonte di riscaldamento per rendere la parte esterna del pezzo da modellare più duttile, così da consentire al pezzo ammorbidito dal calore di acquisire la forma voluta sotto l’azione della pressa, e pertanto non come materia prima insostituibile, ma come semplice fonte di produzione del calore ed, in quanto tale, sostituibile.

18. Ancor più di recente, pronunziando nello stesso senso sempre in tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica, questa Sezione ha ribadito che l’esenzione prevista dal D.L. n. 250 del 1995, art. 4, riguarda la sola energia elettrica utilizzata nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, nonchè nelle lavorazioni che danno luogo a fusione di metalli (lavorazioni siderurgiche e fonderie) e non anche a quella utilizzata in funzione di riscaldamento, essendo esclusa la possibilità di un’interpretazione analogica delle disposizioni in tema di esenzioni tributarie (C. 6542/2009).

19. La Corte territoriale, riconoscendo in tesi generale anche per lo stampaggio a caldo di barre d’acciaio l’esenzione prevista dal D.L. n. 250 del 1995, art. 4, si è palesemente discostata da orientamento consolidatamente riaffermato nella giurisprudenza di legittimità da oltre un decennio, sicchè, sul punto la motivazione della decisione d’appello va corretta ex art. 384 c.p.c., dando positivo riscontro alle considerazioni di diritto riproposte dall’Agenzia controricorrente.

20. Ciò comporta, "ipso iure", il rigetto dell’unico mezzo di ricorso principale: esso riguarda, infatti, l’asserita omessa motivazione sulle somme indebitamente versate dal settembre 1996 al dicembre 2000. Esclusa, infatti, l’operatività di ogni esenzione, del mezzo di ricorso principale null’altro resta.

21. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della contribuente verso le parti pubbliche.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili i ricorsi principale contro il Ministero e incidentale; rigetta il ricorso principale contro l’Agenzia; condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidate, a favore dei controricorrenti, in complessivi 4500 Euro per onorario oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-04-2012, n. 5630 Occupazione d’urgenza

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Ancona con sentenza non definitiva del 3 ottobre 2009, in riforma della decisione 17 giugno 2002 del Tribunale, ha condannato in solido la s.r.l. Adriatica Costruzioni Ancona (ACA) ed il Comune di Ancona al risarcimento del danno in favore della s.r.l. Agenzia marittima anconetana (AMA) per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di proprietà di quest’ultima ubicato nella zona industriale del porto di Ancona (in catasto all’art. 112381, fg. 165, mapp. 36 e 37); nonchè a corrispondere alla stessa AMA l’indennità per l’occupazione temporanea dell’immobile nel periodo 25 febbraio 1988-25 gennaio 1993. Ha osservato al riguardo: a) che entrambi detti enti dovevano ritenersi passivamente obbligati al pagamento dell’indennizzo risarcitorio poichè il comune aveva delegato l’ACA, concessionaria dell’opera al compimento delle espropriazioni del terreno, da quest’ultima appreso ed irreversibilmente trasformato;e perchè detta amministrazione non aveva controllato e stimolato i comportamenti del delegato; b) che, siccome la radicale trasformazione del terreno era avvenuta durante il periodo di occupazione temporanea, l’inizio della prescrizione doveva correlarsi alla scadenza di detto periodo (anno 1993) con la conseguenza di essere definitivamente interrotto dalla citazione introduttiva del giudizio notificata nell’anno 1997.

Per la cassazione della sentenza L.E. succeduto alla disciolta ACA nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici di quest’ultima, ha proposto ricorso per 5 motivi; cui resistono con controricorso l’AMA ed il comune di Ancona che ha formulato a sua volta ricorso incidentale per 3 motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale il L., deducendo violazione dell’art. 2043 cod. civ., nonchè delle disposizioni processuali sulla legittimazione passiva, censura la sentenza impugnata per averla attribuita alla società ACA, concessionaria dei lavori di ricostruzione della viabilità portuale di Ancona, per effetto di una serie di provvedimenti ministeriali culminati con il Decreto n. 1107 del 1986, senza considerare: a) che il relativo progetto era stato approvato anche con le successive varianti dal comune di Ancona che aveva altresì previsto di mettere a disposizione del concessionario le aree necessarie alla esecuzione del piano; b) che nessuna delega al compimento delle espropriazioni era stata attribuita alla società, che aveva peraltro compiuto l’opera commessale nel periodo di occupazione legittima dei terreni;

c) che i decreti di occupazione temporanea erano stati ottenuti in nome e per conto del comune.

Con il secondo motivo, deducendo altre violazioni della medesima normativa, nonchè difetto di motivazione, si duole che la Corte di appello abbia violato il principio del carattere personale della responsabilità per fatto illecito posto dall’art. 2043 cod. civ., non avendo considerato che alla concessionaria era stato delegato soltanto il compimento dei lavori dell’opera pubblica, peraltro ultimati in presenza di un titolo legittimo di occupazione dei terreni dell’Agenzia marittima; e che perciò la stessa non era tenuta al conseguimento del decreto di esproprio anche perchè pur ammettendo la natura traslativa della concessione, nessun potere ex lege le era stato conferito dall’amministrazione concedente.

Con il terzo ribadisce le doglianze con riguardo all’occupazione temporanea attuata in nome e per conto del comune, e con il quarto deduce in subordine che la responsabilità dell’ente discendeva in ogni caso dalle sopravvenute L. n. 317 del 1993 e dai decreti ministeriali successivi che avevano comportato l’affidamento delle precedenti opere alla società adriatica ed il sub ingresso del comune nelle obbligazioni indennitarie verso i terzi.

Le suesposte censure sono infondate, non avendo tenuto in alcun conto la giurisprudenza di questa Corte che ai fini della individuazione del soggetto titolare dell’obbligazione risarcitoria derivante dalla espropriazione illegittima di un fondo privato per effetto della c.d. occupazione acquisitiva ritiene del tutto irrilevanti le circostanze esposte nel ricorso, sostanzialmente consistenti: a) nell’approvazione da parte del comune del progetto relativo alla viabilità urbana con la menzionata Delib. Giunta n. 2338 del 1985, avente soltanto valenza di dichiarazione di p.u. e costituente, come è noto, il necessario presupposto per procedere al trasferimento coattivo degli immobili AMA mediante espropriazione; b) nell’emissione, ad opera del sindaco dell’ente locale, del decreto di occupazione dei fondi in data 23 dicembre 1987, non potendosi j confondere la qualifica di espropriante con lo specifico potere autoritativo conferito dalla legge a determinate autorità amministrative – quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale, o il Sindaco – di emettere sia il decreto di occupazione temporanea, che quello di esproprio; le quali sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale, non sono identificabili con l’espropriante e non è possibile riferirne l’attività all’amministrazione di appartenenza in base al rapporto di immedesimazione organica. Ed anzi, per costante giurisprudenza di questa Corte devono restare estranee tanto al giudizio di opposizione alla stima dei relativi indennizzi, che a quello per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (Cass. 10354/2005;

15687/2001 cit.; 1991/2000; 6957/1996); c) il contenuto della menzionata Delib. Giunta n. 2338 del 1985 con la quale il comune si impegnava a mettere a disposizione le aree necessarie alla ricostruzione della viabilità a favore della soc. ACA, nonchè il D.M. n. 1107 del 1986 che le affidava la realizzazione dei relativi lavori, contribuendo semmai detti provvedimenti a confermare che era stata detta società ad occupare e detenere le aree di proprietà dell’Agenzia marittima.

Ed infatti la sentenza impugnata ha accertato -ed il L. confermato- che fu proprio la società concessionaria ed affidataria con provvedimento del Ministero dei L.P., del piano di ricostruzione post-bellico di cui alla L. n. 1402 del 1951 a conseguire i decreti di occupazione 23 dicembre 1987 e 21 gennaio 1991 di detti immobili,perciò smentendo di non aver espletato la procedura espropriativa (di cui l’occupazione temporanea è parte integrante);

che sempre detta società si era immessa nel possesso degli immobili e che ne aveva operato la irreversibile trasformazione nei periodi in cui l’occupazione era autorizzata, ottenendone infine la proroga per ulteriori due anni.

E tanto bastava per la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, a considerare l’ente suddetto – delegato ovvero concessionario o semplice appaltatore ex art. 324, L. n. 2248, All. F del 1848 – che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche necessarie a tal fine, nonchè all’esecuzione dell’opera pubblica, il titolare passivo del rapporto obbligatorio collegato alla vicenda estintivo-acquisitiva dalla stessa provocata, dato il carattere personale delle relativa responsabilità che riverbera i suoi effetti anzitutto su chi agisce;

e non vi è, d’altra parte nè vi potrebbe essere ragione, atteso il tenore letterale dell’art. 2043 cod. civ., per tutelare il soggetto che ha effettivamente agito per realizzare tale risultato al di fuori della procedura espropriativa o senza concluderla ritualmente con il conseguimento del decreto di espropriazione. Al quale non è dunque consentito invocare la non imputabilità in ordine alla mancata o ritardata pronuncia del decreto suddetto, anche quando sia dipesa da omissione o inerzia di altra amministrazione, in quanto nel comportamento di chi conserva l’occupazione dell’immobile senza titolo e persevera nell’esecuzione dell’opera, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell’occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l’elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio; e non è possibile per le medesime ragioni neppure trasferire la responsabilità dell’illegittima vicenda ablatoria in capo all’ente beneficiario o destinatario dell’opera pubblica inglobante quel fondo,ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario (Cass. sez. un. 24397/2007;6769/2009).

E non giova, infine, alla società (sia pure ai soli fini della legittimazione passiva relativa all’indennità di occupazione) dedurre di avere occupato il terreno dell’Agenzia in nome e per conto del Comune, perchè la circostanza è smentita anzitutto e ripetutamente dallo stesso ricorrente che ha insistito più volte sul diretto affidamento da parte del Ministero alla società ACA con i D.M. n. 291 del 1985, D.M. n. 434 del 1985 e D.M. n. 1107 del 1986, dell’esecuzione dei lavori del menzionato progetto inerente alla viabilità portuale che perciò ne era divenuta la sola concessionaria ai sensi della L. n. 363 del 1984, art. 13, comma 7; e quindi dallo stesso verbale di immissione in possesso delle aree significativamente non riportato dal L., ma trascritto dal comune (pag. 10-11 controric.), dal quale non è ricavabile alcuna delega (peraltro sempre esclusa da quest’ultimo) a compiere la procedura espropriativa "in nome e per conto del comune" ed ogni attività conseguente all’acquisita disponibilità dell’area risulta espletata dalla società occupante in nome proprio.

Nè le relative responsabilità possono accollarsi al comune per effetto della delega devoluta nel 1994 dal Ministero dei L.P. all’amministrazione suddetta, ai sensi della L. n. 317 del 1993, art. 3 e del D.M. n. 94 del 1994 e D.M. n. 157 del 1994 in ordine alle attività riguardanti le opere inserite nell’elenco approvato dai menzionati decreti; e sul fatto che la presente controversia è stata instaurata in epoca successiva alla menzionata normativa, in quanto questa Corte con la ricordata decisione 1193/2006 ha già affermato al riguardo: a) che la disposizione in esame non ha operato una sostituzione ex lege fra enti nella titolarità dei rapporti obbligatori in esame, trasferendoli dal Ministero dei L.P. al comune di Ancona; nè ha devoluto a detta amministrazione il compito di provvedere alla loro liquidazione e definizione contabile: essendo la disciplina di questi rapporti invece contenuta nel precedente art. 2 che ha disposto la revoca di tutte le concessioni in corso attribuendo proprio al Ministero dei lavori pubblici l’onere di "provvedere agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992"; b) che l’art. 3, ha introdotto esclusivamente disposizioni relative (1 comma) "ai lavori di completamento delle opere in corso, a quelli finalizzati alla realizzazione di un progetto approvato ovvero a quelli strettamente necessari ad assicurare la funzionalità ad opere già ultimate", per i quali il Ministero dei L.P. avrebbe dovuto "predisporre, sentiti i comuni interessati, un elenco di interventi da realizzare, il cui onere a carico dello Stato"; nonchè al loro affidamento; e)che conseguentemente la nuova normativa non ha inciso sui lavori già compiuti, nè sulle espropriazioni già concluse, come conferma il successivo art. 5 che dichiara "cessati" gli effetti dell’art. 13 noviesdecies della legge del 1984 più volte citato, non annullandoli retroattivamente e non rilevandone il contrasto con la normativa comunitaria. Ma disponendo soltanto:

"Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al D.L. 26 maggio 1984, n. 159, art. 13, sexies decies e art. 13 noviesdecies, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1984, n. 363" (Cass. 60/2003). E non era applicabile al procedimento ablativo svolto nei confronti degli immobili AMA che non rientravano fra le aree che in seguito all’affidamento dei lavori di completamento dovevano essere ancora acquisite mediante espropriazione per p.u.: essendosi a quella data il procedimento ablativo già concluso mediante l’occupazione acquisitiva di cui si è detto (Cass. 7544/2005; 3966/2004).

Inammissibile è,infine, l’ultimo motivo del ricorso con cui il L. si duole che la società espropriante sia stata condannata anche al risarcimento del danno per la diminuzione di valore della porzione residua del fondo espropriato, senza alcun accertamento della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per ritenerne la sussistenza: per avere trascurato la natura non definitiva della statuizione impugnata, con cui la Corte di Ancona non ha compiuto alcuna liquidazione dell’indennizzo risarcitorio richiesto dall’AMA, ma ha disposto la prosecuzione del giudizio proprio per determinarne la misura. Per cui, siccome lo stesso ricorrente ha riconosciuto che l’espropriazione del fondo è stata soltanto parziale con la conseguente applicazione della normativa della L. n. 2359 del 1865, art. 40, la sentenza non definitiva si è limitata a prendere atto con modalità sommaria e valutazione meramente probabilistica, della portata dannosa di tale ablazione per la porzione residua dell’immobile: lasciando del tutto impregiudicato l’accertamento del duplice presupposto richiesto dalla norma (unicità funzionale del fondo e pregiudizio arrecato dal distacco) per l’attribuzione del maggior indennizzo, nonchè del suo eventuale ammontare conseguente all’espropriazione parziale. Perciò ancora da provare nell’ulteriore fase del giudizio.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il comune di Ancona deducendo violazione della L. n. 1402 del 1951, L. n. 363 del 1984 e di quelle successive sulla ricostruzione post-bellica delle strutture danneggiate nel territorio di Ancona, ne ripercorre le procedure affidate esclusivamente al Ministero che nel caso le ha portate a compimento mediante approvazione del relativo progetto da parte dell’amministrazione comunale ed affidamento della relativa concessione all’ACA; ed evidenzia altresì l’illogicità della motivazione della decisione impugnata che da un lato ne ha dato atto, per poi imputare dall’altro all’ente pubblico il mancato controllo sul procedimento ablativo cui il comune era del tutto estraneo.

La doglianza è fondata.

La Corte di appello dopo avere ricordato i principi enunciati da questa Corte in analoga fattispecie interessante la ricostruzione della viabilità del porto di Ancona (Cass. 1193/2006), che la sostituzione ex lege del Ministero ne comportava il compimento della relativa attività in nome proprio e per una competenza propria; che nessuna delega era stata attribuita dal comune di Ancona al concessionario ACA, delegato invece dall’amministrazione statale al compimento in nome proprio della procedura espropriativa, ha concluso illogicamente e contraddittoriamente che l’amministrazione comunale aveva violato l’obbligo di "controllare e stimolare i comportamenti del delegato".

Siffatta statuizione collide, infatti, con ciascuna delle due premesse sulle quali doveva trovare giustificazione: con l’accertata sostituzione da parte del Ministero, per avere questa Corte proprio con riguardo a siffatta situazione e fin dalle pronunce più lontane nel tempo affermato il principio che in tali casi l’ente sostituto agisce per l’esecuzione dell’opera non in rappresentanza dell’amministrazione sostituita,ma per competenza propria e spendendo il proprio nome di persona giuridica diversa. Ed assume di fronte all’espropriato od al titolare del bene occupato tutti gli obblighi relativi al pagamento dell’indennità od all’eventuale ristoro dei danni (Cass. 5054/1993; 6730/1988; 4739/1986; Cons. St. Ad.plen. 20/1969): a meno che non affidi in concessione ad altro soggetto l’esecuzione dei lavori per l’attuazione del piano, attribuendo altresì al concessionario l’espletamento delle attività relative al procedimento di espropriazione che all’uopo si renda necessario;

giacchè in tal caso la legittimazione nelle controversie promosse dall’espropriato per la determinazione delle indennità o del risarcimento del danno spetta a detto concessionario o affidatario e non al comune, pur se beneficiario delle opere (Cass. sez. un. 3087/1982, nonchè 15486/2005; 11158/1998; 269/1981).

Ad identico risultato conduce la seconda premessa sia che si fosse trattato di concessione traslativa in favore dell’ACA, che di mera concessione non attributiva di specifici poteri amministrativi, rimasti in capo al concedente,posto che in entrambi i casi il relativo rapporto di natura pubblicistica era intercorso tra la società Adriatica ed il Ministero; e che questa Corte ha affermato al riguardo che in tali casi la relativa responsabilità appartiene -anzitutto – proprio al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell’Amministrazione concedente e che la sua azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che produrrebbe l’azione diretta dell’Amministrazione, alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione. Ed è perciò obbligato al pagamento dell’indennità per l’occupazione d’urgenza dei suoli, decretata a suo favore, ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della responsabilità da illecito aquiliano, al risarcimento dei danni per il verificarsi dell’occupazione espropriativa (Cass. 8197/2005; 5123/2003; 2102/2002).

Laddove la responsabilità per il comportamento omissivo o inerte in merito allo svolgimento della procedura ablativa,evidenziato dalle Sezioni Unite (sent. 10922/1995 e succ.) a fondamento della corresponsabilità (e non della responsabilità esclusiva) dell’amministrazione delegante per la radicale trasformazione del fondo espropriato, pur in mancanza di i un titolo autorizzativo, poteva affermarsi soltanto alle condizioni, neppur esse accertate dalla sentenza o solo prospettate dalle parti, che il comune avesse incaricato la società di provvedere alla costruzione dell’opera pubblica; e che quest’ultima avesse in conseguenza agito in nome e per conto di detta amministrazione, nonchè d’intesa con quest’ultima, rimasta comunque titolare del procedimento ablativo:e quindi tenuta al pari del soggetto delegato ad esercitare il proprio potere di vigilanza onde far sì che il decreto ablativo sopravvenisse nel rispetto dei parametri soprattutto temporali previsti dal decreto di occupazione temporanea del 1987 (Negli stessi termini Cass. 1193/2006 cit.).

Assorbiti pertanto i restanti motivi del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla ritenuta legittimazione passiva del comune di Ancona nei confronti di entrambe le pretese dell’AMA con rinvio alla Corte di appello di Ancona che si atterrà ai principi esposti e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale, accoglie il secondo dell’incidentale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 1729

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame N.G.B. e il cittadino extracomunitario E.H.S. impugnano il provvedimento della Prefettura- S.U.I. con cui è stata decretata la revoca del beneficio già concesso in relazione all’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro B. ai sensi dell’art. 1 ter del D.L. 1.7.2009 n. 78 conv. in L. 3.8.2009 n. 102, avendo successivamente rilevato che il lavoratore extracomunitario era gravato da un precedente penale ostativo, consistente nella sentenza di condanna a mesi 2 di reclusione Euro 50 di multa, emessa dal Tribunale di Brescia in data 4.4.2003, per il reato di cui all’art.624 c.p.

I ricorrenti contestano la mancata considerazione dell’intervenuta estinzione di tale condanna e la illegittimità costituzionale della norma ove non interpretata nel senso di escludere dal novero delle cause ostative alla legalizzazione – ex art. 1 ter c. 13 lett. C)- le condanne estinte.

Il ricorso risulta fondato.

L’art. 1 ter, D.L. n. 78/2009 conv. in L. 3.8.2009 n. 102, intendendo ammettere, in via eccezionale, la sanatoria delle situazioni di molti stranieri irregolarmente occupati in attività di rilievo sociale, ha voluto dettare alcuni limiti derivanti, per l’appunto, dalle condizioni soggettive e, quindi, dalla meritevolezza degli stranieri interessati.

In particolare, il comma 13, lett. c) della sopra citata disposizione esclude la possibilità di legalizzare il rapporto irregolare del lavoratore extracomunitario che risulti condannato per reati ex articoli 380 e 381 c.p.p.

Peraltro, ove l’imputato si avvalga del c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p., è la stessa legge a prevedere che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue e cessano automaticamente tutti gli effetti penali, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p.

Nella fattispecie all’esame, i ricorrenti comprovano (cfr, copia dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, in data 9.11.2011, che dichiara l’estinzione del reato) che il condannato non ha commesso – nel quinquennio successivo alla condanna riportata – ulteriori reati.

Va considerato che l’effetto estintivo si verifica allo scadere del quinquennio stabilito dall’art. 445 c.p.p., sicché da ciò deriva l’insussistenza della condizione ostativa all’applicazione della legge sull’emersione (cfr. in tal senso, seppur in relazione alla sanatoria ex art. 1 D.L. 9 settembre 2002 n. 195, conv. in L. 9 ottobre 2002 n. 222, Cons. St., Sez. VI, 8 agosto 2008 n. 3902).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso, con assorbimento delle censure non specificatamente esaminate, va accolto.

In conseguenza dell’accoglimento, riprende quindi pieno vigore il provvedimento antecedente di concessione del beneficio.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-06-2012, n. 9285 Concordato preventivo

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Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

S.G.C, s.r.l., mandataria di Ares Finance s.r.l. e B.N.L. s.p.a., entrambe titolari di crediti garantiti da ipoteca, con distinti atti, intervennero, all’udienza del 19 ottobre 2006, nella procedura esecutiva immobiliare promossa da Banca del Fucino s.p.a. nei confronti di C.P., Co.Pi., D.P. e D.G.R.A.. Chiesero al giudice dell’esecuzione di modificare il progetto di distribuzione in atti, assegnando a loro stessi, in quanto creditrici privilegiate, le somme ricavate dalla vendita del bene sottoposto ad esecuzione.

Con provvedimento del 17 febbraio 2007 il giudice dichiarò approvato il supplemento del progetto di distribuzione redatto dal notaio delegato in data 11 luglio 2006 – progetto che non contemplava le società intervenute all’udienza del 19 ottobre – ordinando alla cancelleria di emettere i relativi mandati di pagamento.

Avverso detto provvedimento propose opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2, S.G.C., mandataria di Ares, deducendo la tempestività del suo intervento.

Disposta la sospensione della procedura e introdotto il giudizio di merito, ex art. 618 cod. proc. civ., si costituirono Carispaq – Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila – s.p.a. e Banca del Fucino s.p.a., contestando l’avverso mezzo.

Con sentenza del 2 dicembre 2009 il Tribunale di Sulmona ha rigettato l’opposizione, dichiarando tardivo l’intervento di Ares Finance s.r.l..

Così ha motivato il giudicante il suo convincimento. L’intervento di Ares – al pari di quello di B.N.L. s.p.a. – doveva ritenersi tardivo.

E invero il progetto di distribuzione era stato discusso e approvato dal giudice dell’esecuzione all’udienza del 4 maggio 2006, con ordine alla cancelleria di predisporre i relativi mandati di pagamento.

Secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio l’intervento è valido e operante, ai fini della partecipazione dei creditori iscritti o privilegiati alla distribuzione delle somme conseguite dalla vendita dei beni espropriati, se spiegato prima dell’udienza prevista dall’art. 596 c.p.c., e cioè dell’udienza che il giudice dell’esecuzione, depositato in cancelleria il progetto di distribuzione, fissa per l’audizione delle parti. Ha aggiunto che il predetto termine è perentorio, essendo condizionato soltanto all’effettiva celebrazione dell’udienza, di talchè, ove questa venga rinviata, l’intervento è ancora possibile; che nella fattispecie nessun rinvio vi era stato, atteso che il progetto di distribuzione approvato all’udienza del 19 ottobre 2006 costituiva una mera integrazione di quello precedente, tanto vero che con esso, senza revocare neppure implicitamente il primo piano di riparto, ci si era limitati a distribuire, con i medesimi criteri, gli importi successivamente acquisiti alla procedura, di talchè il giudice avrebbe potuto assegnare le somme aggiunte senza riconvocare le parti; che neppure poteva essere accolta la richiesta degli intervenienti di partecipare al secondo progetto di distribuzione, essendo questo meramente integrativo del primo; che i creditori, tardivi già all’udienza del 4 maggio 2006, non potevano che restare tali anche alla successiva udienza del 19 ottobre.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione S.G.C., nella qualità, formulando tre motivi, illustrati anche da memoria, e notificando l’atto a Carispaq s.p.a., a Banca del Fucino s.p.a., a Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., a La Rinascente s.p.a., a Co.Pi., C.P., D’.Pi., D.G. R.A. nonchè a SMA, quale conferitaria del ramo di azienda di Rinascente.

Solo Banca del Fucino s.p.a. e Carispaq s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 566 e 596 c.p.c.. Assume che lo sbarramento di cui all’art. 566 c.p.c., non si era determinato all’udienza del 4 maggio, ma a quella successiva del 19 ottobre, posto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, la prima, stabilita per l’approvazione del riparto, non aveva avuto attuazione, non essendo stati emessi mandati di pagamento. Non a caso nel verbale si leggeva che il giudice dell’esecuzione, letto il progetto di distribuzione, fissa(va) per la sua approvazione l’udienza del 19 ottobre 2006, così implicitamente revocando quello precedente.

1.2 Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta carenza di motivazione con riferimento a punti decisivi della controversia, avendo il decidente apoditticamente affermato il carattere meramente integrativo del secondo piano, senza considerare che in realtà questo aveva revocato, assorbito e sostituito il primo.

1.3 Con il terzo torna a denunciare violazione degli artt. 566 e 596 c.p.c., nonchè vizi motivazionali, per avere il Tribunale ritenuto tardivo l’intervento anche con riferimento alla somma di Euro 2.189,84, oggetto del secondo progetto di distribuzione, per la cui approvazione era stata fissata l’udienza del 19 ottobre 2006. 2 Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili.

Come innanzi esplicitato, il ricorso nasce dagli interventi spiegati da S.G.C. – Società Gestione Crediti – s.r.l., mandataria di Ares Finance s.r.l. e da B.N.L. s.p.a., nella procedura esecutiva immobiliare promossa da Banca del Fucino s.p.a. nei confronti di C.P., Co.Pi., D’.Pi. e D.G. R.A..

Nel momento in cui le predette società intervennero nella procedura, il bene sottoposto a esecuzione era già stato venduto; era stato depositato il progetto di riparto del denaro ricavato dalla vendita;

ed era stata altresì fissata e celebrata, il 4 maggio 2006, l’udienza per l’audizione delle parti in ordine al progetto.

Sennonchè, rinvenute in cancelleria ulteriori somme di pertinenza della procedura, venne stabilita dal G.E. altra udienza per l’approvazione del progetto comprensivo anche delle stesse. In detta udienza, svoltasi il 19 ottobre 2006, intervennero le due banche, creditrici ipotecarie, chiedendo di partecipare alla distribuzione, richiesta respinta dal giudice di merito, in ragione della ritenuta tardività dell’intervento.

3 Per una piena comprensione della scelta decisoria del giudice di merito – e del giudizio di inammissibilità del ricorso che si va qui a formulare – occorre muovere dalla considerazione che, a norma dell’art. 566 c.p.c., i creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’art. 564, ma prima di quella prevista nell’art. 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, potendo altresì, ove muniti di titolo esecutivo, provocare atti di espropriazione.

Ora, in disparte il rilievo che, in base al chiaro dettato della norma, nell’espropriazione immobiliare, il creditore iscritto o privilegiato, per concorrere alla distribuzione del ricavato, deve intervenire prima dell’udienza che il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato fissa per l’esame e l’approvazione del progetto, e non già nel corso della stessa, sta di fatto che quell’udienza – e gli adempimenti al cui espletamento essa è deputata – rappresentano il limite invalicabile oltre il quale l’intervento è precluso. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se il momento di chiusura del processo esecutivo va individuato nella data del deposito in cancelleria dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente lo stato definitivo di riparto, la distribuzione del ricavato, in quanto fase che segna l’esaurimento della procedura, deve essere intesa non letteralmente, come ripartizione effettiva e concreta dell’attivo, ma come ordine di distribuzione e di pagamento, ordine che, pur essendo previsto dall’art. 598 c.p.c., quale adempimento successivo all’approvazione del progetto di riparto, può anche essere emesso contemporaneamente (confr. Cass. civ. 28 luglio 2005, n. 15826; Cass. civ. 23 aprile 1982, n. 2534).

4 Venendo al caso di specie, nella sentenza impugnata si da atto che l’udienza del 4 maggio 2006 non fu affatto un’udienza di mero smistamento, ma un’udienza in cui, il piano di riparto, esaminato nel contraddittorio delle parti, venne definitivamente approvato, con contestuale emanazione dell’ordine, non revocabile, alla cancelleria di emettere i mandati di pagamento.

A fronte di tale ricostruzione della vicenda processuale, la scelta decisoria del giudice di merito si appalesa giuridicamente corretta.

Non par dubbio, infatti, che la disciplina dettata dall’art. 566 c.p.c. – la quale, è bene ribadirlo, prefigura l’intervento tempestivo come l’intervento effettuato prima dell’udienza – mira a evitare che, discusso e approvato il piano di riparto, lo stesso debba essere ulteriormente rivisto per effetto di interventi dell’ultima ora di creditori, ancorchè muniti di cause legittime di prelazione, il che comporta che, chiusa la discussione non tanto sul quantum da dividere, ma sui criteri di riparto, il processo esecutivo debba considerarsi, ai fini che qui interessano, chiuso. Corollario di siffatta prospettiva è poi, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, da un lato, che le somme successivamente rinvenute avrebbero potuto essere distribuite tout court, secondo quanto già concordato, senza la convocazione delle parti; e, dall’altro, che l’intervento spiegato dall’opponente, improduttivo di effetti ai fini della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del bene staggito, lo era anche ai fini del riparto di quelle sopravvenute, riparto che, a discussione definitivamente chiusa su chi avesse o meno il diritto di sedersi al tavolo della spartizione, costituiva solo un’appendice di operazioni meramente esecutive.

5 Deriva da tanto che, per confutare efficacemente la decisione del Tribunale, la ricorrente – nell’osservanza degli oneri imposti dal principio di autosufficienza – avrebbe dovuto contestare proprio la rispondenza al vero dello svolgimento del processo posto a base della stessa, precisando il momento esatto in cui aveva formalizzato il suo intervento ed altresì deducendo che nell’udienza del 4 maggio non era stato discusso e approvato il piano di riparto nè tanto meno emesso l’ordine alla cancelleria di predisporre i mandati di pagamento, ma, a bocce ferme, il processo esecutivo era stato rinviato puramente e semplicemente.

Invece l’impugnante, senza nulla argomentare al riguardo, affida le sue doglianze al contenuto del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione ebbe a fissare l’udienza del 19 ottobre 2006, ignorando che, nell’ottica del decidente, il riferimento all’approvazione del progetto di distribuzione, in esso contenuto, aveva un valore affatto formale, e al postutto improprio, atteso che i criteri di riparto erano già stati irrevocabilmente decisi nell’udienza di maggio.

La sostanziale aspecificità delle censure, rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ne comporta l’inammissibilità.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno dei resistenti in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.