Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2011) 13-10-2011, n. 36921

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 15 ottobre 2010, condannava Z.M. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per la ricettazione di un’autovettura a bordo della quale era stato fermato in data 3 dicembre 2009 in esito ad un incidente stradale, nonchè per gli ulteriori reati di guida senza patente, guida in stato di ebrezza, omessa esibizione del permesso di soggiorno e contraffazione del documento di identità. La corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 e conseguentemente, confermando per il resto la condanna, riduceva la pena ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

Avverso la sentenza d’appello lo Z. propone ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione. In particolare, l’imputato censura il provvedimento nella parte in cui ha altresì affermato la falsità della carta di identità croata senza disporre un’apposita perizia ed ha ritenuto possibile che egli, sebbene con un tasso alcolemico nel sangue di 3.29 gr/litro, fosse stato capace di guidare da Moncalieri (luogo nel quale l’autovettura che si assume ricettata era stata rubata) fino a Torino.

Tali doglianze, attinenti in realtà al merito della decisione, non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

Queste conclusioni restano ferme pur dopo la L. n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l’art. 606 c.p.p., lett. e), consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo": alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803).

Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546;

Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380).

La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate del requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.

In particolare, quanto alla falsità della carta d’identità, si legge in sentenza: "all’esito delle operazioni tecniche si esame del documento (svolte con strumentazione catalogata di livello superiore come da raccomandazione del Consiglio Europeo del 28 maggio 1998 sulla fornitura delle attrezzature per l’individuazione dei documenti falsi nei punti di ingresso nell’Unione Europea) gli operanti hanno concluso che la carta d’identità croata è da ritenersi contraffatta"; prosegue la sentenza con l’analitica indicazione di tutti gli elementi anomali che hanno consentito di affermare la falsità del documento.

Allo stesso modo, in relazione alla ricettazione dell’autovettura, la corte d’appello affronta espressamente la questione posta dall’imputato ed osserva: "il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto provato che l’imputato fosse alla guida dell’autovettura Honda HRV, provento di furto avvenuto nel corso della notte e che, procedendo contromano, si era scontrato frontalmente con l’autovettura guidata da F.S.. Le dichiarazioni rese nell’immediatezza da quest’ultimo e confermate anche all’udienza in sede di giudizio abbreviato, perfettamente conformi a quella del passeggero A.D., non lasciano adito a dubbi in ordine alla ricostruzione dei fatti che vede solo l’imputato a bordo dell’autovettura in qualità di conducente.

Peraltro, è stato proprio il F. che, immediatamente sceso dall’auto, dopo breve inseguimento, è riuscito a bloccare lo Z.".

Peraltro, l’argomento logico speso in ricorso – secondo cui l’imputato sarebbe stato troppo ubriaco per guidare da Moncalieri a Torino – è privo di effettiva conducenza anche solo in astratto, in quanto per la configurazione della ricettazione non occorre affatto che venga dimostrato che sia stato personalmente lo Z. a condurre il veicolo dal luogo del furto a quello in cui è occorso l’incidente cui è seguito l’arresto.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Potendosi ravvisare profili di colpa nell’inammissibilità del ricorso, l’imputato va condannato al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. VI – 1, Sent., 03-05-2012, n. 6695 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

M.A.G. ha chiesto alla Corte d’appello di Venezia il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo in materia pensionistica, svoltosi dinanzi alla Sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei conti dal 26 maggio 1997 al 14 novembre 2007.

L’adita Corte d’appello ha accolto parzialmente la domanda.

Determinata in tre anni la durata ragionevole del processo presupposto, la Corte d’appello ha ritenuto che al ricorrente dovesse essere riconosciuto un indennizzo per sette anni e cinque mesi di ritardo. Ha quindi liquidato, in favore del ricorrente, la somma di Euro 3.710, adottando, tenuto conto della natura collettiva del ricorso e della minima entità della posta in gioco, il criterio di liquidazione rapportato a 500 Euro per ogni anno di eccessiva durata.

Per la cassazione di questo decreto V.M., M. A., M.D. e M.M., eredi di M.A.G., hanno proposto ricorso sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo di ricorso (rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè vizio di motivazione), la parte ricorrente si duole della esigua entità dell’indennizzo riconosciuto per anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d’appello sarebbero del tutto inidonee a giustificare lo scostamento del criterio di liquidazione per anno di ritardo da quelli propri della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il motivo è fondato.

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidata al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Cass., S.U., n. 1340 del 2004).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, questa Corte, per un giudizio amministrativo presupposto protrattosi per sette anni e cinque mesi, come nel caso a quo, è solita riconoscere, a titolo di equa riparazione, un danno non patrimoniale di Euro 6.250.

Con riferimento alle ragioni che possono essere addotte per ridurre l’indicato parametro di liquidazione, si deve rilevare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, sia stato proposto da una pluralità di attori, considerato che la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (v., da ultimo, Cass. n. 30160 del 2011, cit.). Nè può costituire utile ragione per ridurre sensibilmente l’importo dell’indennizzo del danno non patrimoniale il rilievo del modesto valore della posta in gioco (Cass. n. 23519 del 2011; Cass. n. 22435 del 2009).

Nella specie, la Corte d’appello di Venezia ha motivato lo scostamento dall’indicato parametro facendo riferimento, appunto, a tali inidonee ragioni.

Alla stregua di tali considerazioni il motivo deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Il secondo motivo, relativo alla spese, resta assorbito.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2. In particolare non è contestata la durata irragionevole, accertata dalla Corte d’appello in sette anni e cinque mesi, sicchè, nel caso di specie, in applicazione del criterio quantitativo prima affermato, si deve, di conseguenza, riconoscere ad M.A. G. (e per esso ai suoi eredi) l’indennizzo di Euro 6.250, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda (la richiesta del ricorrente era di 26.040 Euro), possono essere compensate per 1/2, mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno interamente poste, come liquidate in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011), a carico dell’Amministrazione resistente.

Le spese del giudizio di merito vanno distratte in favore dell’Avv. Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore degli eredi di M.A. G., odierni ricorrenti, della complessiva somma di Euro 6.250, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente di 1/2 delle spese del giudizio di merito, previa compensazione della restante parte, spese distratte in favore dell’Avv. Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria, spese che si liquidano, per l’intero, in Euro 1.140, di cui Euro 490 per competenze ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965, di cui Euro 865, per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-05-2012, n. 8416 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

1.- Con sentenza del Tribunale di Locri veniva rigettata la domanda di M.R. di dichiarare nullo il termine apposto alla sua assunzione presso Poste Italiane s.p.a. per il periodo 3-31.05.99, motivata da "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", ai sensi dell’art. 8, comma 2, del c.c.n.l.

26.11.94 e dell’accordo integrativo 25.9.97. 2.- Proposto appello da M. in via principale e da Poste Italiane spa in via incidentale, la Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza depositata il 13.07.09, accoglieva l’impugnazione incidentale.

La Corte di merito rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 31.12.98, e riteneva quindi che il termine non avrebbe potuto essere apposto.

Tuttavia, considerava che il lavoratore, in ragione del comportamento tenuto successivamente alla scadenza del termine, avesse prestato adesione al recesso del datore di lavoro e, pertanto, non lo riteneva privo di interesse a proporre la domanda.

La Corte, pertanto, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarava risolto per mutuo consenso il rapporto di lavoro a termine.

3.- Propone ricorso per cassazione M.. Poste Italiane risponde con controricorso e ricorso incidentale a sua volta contrastato dal ricorrente. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

4.- I due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5.- Il ricorrente principale propone i seguenti due motivi:

5.1.- violazione dell’art. 345 c.p.c., atteso che Poste Italiane non aveva formalmente esplicitato la sua eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso nelle conclusioni finali della memoria di costituzione;

5.2.- carenza di motivazione in quanto l’unico dato da cui la Corte di merito aveva desunto il tacito comportamento del lavoratore era stato il lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto e lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

6.- Con il ricorso incidentale Poste Italiane deduce:

6.1.- violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ( art. 1362 c.c. e segg.) in relazione all’interpretazione accolta dal giudice di merito dell’art. 8 del CCNL 26.11.94 e dell’accordo integrativo 25.9.97, nonchè carenza di motivazione. In particolare, il giudice di merito non avrebbe considerato che gli accordi successivi a quello del 25.9.97 avevano valenza ricognitiva della sussistenza delle condizioni legittimanti in fatto il ricorso al contratto a termine, senza circoscrivere il ricorso a tale strumento solo al periodo temporale indicato.

6.2.- omessa ed insufficiente motivazione in quanto il giudice di merito non esposto in modo idoneo le ragioni che porrebbero in rapporto il contratto collettivo 1994, l’accordo sindacale 25.9.97 ed i successivi accordi attuativi in relazione al limite temporale cui sarebbero subordinate le assunzioni a termine.

7.- Sono fondati i due motivi proposti con il ricorso principale, da trattare in unico contesto. Deve al riguardo rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554) ritiene che nel giudizio instaurato per il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) è configurabile la risoluzione del rapporto per mutuo consenso ove sia accertata – per il tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto, nonchè, per le modalità di tale conclusione, per il comportamento tenuto dalla parti e per altre eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà di porre fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata di tali elementi compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

8.- Nel caso di specie il giudice di merito ha fatto applicazione meramente formale di questo principio, atteso che ha desunto l’esistenza della comune volontà di porre fine al rapporto lavorativo sulla base di una sola circostanza oggettiva, quale la durata del lasso temporale intercorso tra cessazione del contratto e proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione (quattro anni), che ha ritenuto del tutto sovradimensionata rispetto alle esigenze di ponderazione e riflessione che l’azione giudiziaria impone, anche per la mancanza di prova di iniziative prodromiche all’azione giudiziaria.

Tale motivazione è da considerare insufficiente in quanto non idonea a qualificare il fatto – di per sè giuridicamente non rilevante – del mero trascorrere del tempo come chiara volontà delle parti di considerare definitivamente chiuso il rapporto lavorativo. Non viene, infatti, individuata alcuna ulteriore significativa circostanza di fatto, nè viene svolta ulteriore considerazione che non sia meramente formale a sostegno della tesi della realizzazione del mutuo consenso.

Giova rammentare, invece, che la giurisprudenza di questa Corte ha osservato che, ai fini dell’esaustività della motivazione, la formulazione del giudizio di carenza di interesse alla continuazione del rapporto trova nella lunghezza del tempo trascorso tra cessazione del termine e promovimento dell’azione in sede giudiziaria solo uno dei riferimenti argomentativi. Deve, infatti, essere tenuto in adeguato conto anche il comportamento ulteriore tenuto dalla parti e debbono essere indicate eventuali ulteriori circostanze significative (Cass. 10.11.08 n. 26935 e 28.9.07 n. 20390), la cui prova è onere della parte che abbia dedotto la risoluzione (Cass. 1.2.10 n. 2279).

9.- E’, invece, infondato il ricorso incidentale di Poste Italiane.

Procedendo anche in questo caso ad esame congiunto dei due motivi proposti, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588). Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo.

Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo. In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis Cass. 23.8.06 n. 18378).

10.- La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

11.- Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori del limite temporale del 30.4.98 sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962. Essendo nella specie il contratto stipulato per "esigenze eccezionali ecc. …" per il periodo 3-31.05.99, i due motivi debbono essere rigettati.

12.- In conclusione, accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame facendo applicazione del principio di diritto indicato al capo che precede. Lo stesso giudice provvederà alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

– riuniti i ricorsi, accoglie il principale e rigetta l’incidentale;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10870 Opposizione agli atti esecutivi

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 dicembre 2007, il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere sull’opposizione proposta ex art. 617 cod. proc. civ., dalla s.p.a. Assicurazioni Generali, terzo pignorato nella procedura esecutiva di espropriazione promossa dall’Università degli Studi "La Sapienza" nei confronti della s.p.a. Sopin avverso l’ordinanza in data 15-17 marzo 2005 con la quale il G.E. aveva disposto l’assegnazione in favore dell’Università della somma di Euro 5.000.137,97; condannava, quindi, la società opponente a rimborsare alle convenute Università degli Studi e Sopin s.p.a. le spese del giudizio liquidate, per ciascuna di esse, in Euro 31.400,00 di cui Euro 4.400,00 per competenze e Euro 27.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP. Il Tribunale – rigettata la preliminare eccezione di difetto di rappresentanza processuale di parte opponente, sollevata dalla Sopin s.p.a. – regolava le spese, avuto riguardo alla virtuale soccombenza dell’opponente in ordine ai motivi di opposizione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a.

Assicurazioni Generali, svolgendo due articolati motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi sia la Sopin s.p.a., che l’Università degli Studi; la Sopin ha altresì proposto ricorso incidentale.

Sono state depositate memorie sia da parte della ricorrente principale che da parte di quella incidentale.

Motivi della decisione

1. Premesso che ricorso principale e incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., prima di procedere al relativo esame, va accolta – ancorchè formulata solo in sede di discussione orale, trattandosi di circostanza rilevabile di ufficio – l’eccezione di carenza di ius postularteli del difensore dell’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. Invero – come questa Corte ha già avuto modo di affermare con specifico riferimento all’Università "La Sapienza" (sentenza 23 marzo 2011 n. 6672) – a norma del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, le Università statali hanno la facoltà di farsi assistere in giudizio, in alternativa all’Avvocatura dello Stato, anche da un avvocato del libero foro, a condizione che sussista un’apposita e motivata delibera in tal senso, da sottoporre ai competenti organi di vigilanza. In tal caso, fermo restando che il mandato deve essere sottoscritto dal Rettore, il difensore ha, però, l’onere di produrre – a pena di inammissibilità conseguente alla carenza dello ius postulano – o la previa delibera di autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione o, qualora il Rettore abbia agito in via di urgenza, la successiva delibera di ratifica.

Orbene nel presente giudizio l’Università "La Sapienza" risulta costituita con controricorso in data 28.11.2008, recante a margine procura speciale conferita dal rettore pro tempore all’avv. Giuseppe Bernardi; non è stata, peraltro, depositata e neppure indicata una preventiva delibera di autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione. E poichè – in difetto della preventiva delibera (o della successiva ratifica) – siffatta procura non è idonea a legittimare l’esercizio dello ius postulano in nome e per conto dell’Università da parte di avvocato del libero foro e, quindi, a rendere valida la costituzione in giudizio, il controricorso in questione va dichiarato inammissibile.

1.1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 10 cod. proc. civ., e segg., violazione e falsa applicazione della tariffa vigente degli onorar, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, per le prestazioni giudiziali in materia civile (D.M. 8 aprile 2004, n. 127), violazione e falsa applicazione dei principi e norme che regolano la liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3). Al riguardo parte ricorrente lamenta che la liquidazione degli onorari e delle competenze professionali a suo carico sia stata effettuata con riferimento allo scaglione tariffario relativo alle cause di valore superiore a Euro 5.000.000,00; chiede, dunque, a questa Corte di dire "se vi sia violazione e falsa applicazione" delle norme in rubrica "allorquando, in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., le spese giudiziali siano state liquidate, secondo il principio di soccombenza virtuale, con riferimento alle tariffe previste per il valore del credito oggetto dell’esecuzione e non già con riferimento alle tariffe previste per le cause di valore indeterminabile".

1.2. Il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio, da cui totalmente prescinde il proposto quesito, secondo cui in tema di liquidazione delle spese del giudizio nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di espropriazione forzata, il valore della causa va determinato, con riferimento alla fase antecedente l’inizio dell’esecuzione, cioè avuto riguardo al valore del credito per cui si procede; invece, con riferimento alla fase successiva all’inizio dell’esecuzione (fatta eccezione per l’ipotesi di opposizione concernente l’intervento di un creditore, nella quale si deve far riferimento al valore del solo credito per il quale l’intervento viene effettuato) va determinato avendo riguardo agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione predetta; qualora, poi, non sia possibile applicare tale criterio di determinazione del valore, in quanto l’accoglimento od il rigetto non producano effetti economici ben identificabili, la causa va ritenuta di valore pari a quello del bene o dei beni oggetto dell’atto opposto. In ogni caso detto valore della causa non può essere ritenuto superiore nè all’importo del credito totale per cui si procede, nè al valore dei predetti effetti economici, nè al valore del bene o dei beni oggetto dell’atto opposto (Cass. 30 giugno 2010, n. 15633; Cass. 13 marzo 2009, n. 6186; Cass. 24 maggio 2006, n. 12354). E poichè, nella fattispecie, "l’effetto economico" che parte ricorrente mirava a conseguire era la revoca e/o l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione della somma di Euro 5.000.137,97, era questo il valore cui andava fatto riferimento per l’individuazione dello scaglione tariffario.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 10 cod. proc. civ., e segg., violazione e falsa applicazione della tariffa vigente degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, per le prestazioni giudiziali in materia civile (D.M. 8 aprile 2004, n. 127), violazione e falsa applicazione dei principi e norme che regolano la liquidazione delle spese giudiziali, con riferimento ad un giudizio di opposizione agli atti esecutivi in cui la materia del contendere è cessata prima delle costituzione in giudizio delle parti convenute; violazione e falsa applicazione delle stesse norme anche con riferimento all’art. 100 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3); insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 cod. proc. civ., n. 5). Al riguardo parte ricorrente lamenta che la liquidazione degli onorari sia stata effettuata con riferimento ai "massimi" della tariffa e chiede a questa Corte di dire se vi sia violazione delle norme in rubrica "allorquando in un giudizio di opposizione in cui la materia del contendere sia cessata prima della costituzione in giudizio, le spese giudiziali siano state liquidate secondo il c.d. principio di soccombenza virtuale, in misura vicina ai massimi delle tariffe e non già compensate ovvero liquidate in misura pari a minimi o quantomeno ai medi tariffari" e di dire "se vi sia vizio di contraddittoria motivazione, allorquando, in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 611 cod. proc. civ., in cui la materia del contendere sia cessata prima della costituzione in giudizio delle parti convenute e quindi allorquando le parti convenute non avevano alcun interesse ex art. 100 cod. proc. civ., le spese giudiziali siano state liquidate secondo il c.d. principio di soccombenza virtuale, in misura vicina ai massimi delle tariffe", senza che il giudice abbia tenuto conto delle circostanze indicate.

2.1. Il motivo è inammissibile, prima ancora che per l’inadeguatezza dei quesiti, per carenza del requisito di autosufficienza, normativamente consacrato nell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

Invero il motivo sì basa su una premessa minore – e cioè sul presupposto che gli onorari professionali siano stati liquidati in favore delle parti opposte in misura vicina ai massimi tabellari – di cui parte ricorrente non offre alcun riscontro, avendo omesso di riportare e/o allegare copia della nota specifica. Siffatta carenza si traduce in vizio di incompiutezza della censura e ne determina l’inammissibilità, in quanto priva il Collegio di un dato di conoscenza necessario al fine di verificare la fondatezza di detta premessa.

Ma anche a prescindere da quanto sopra, è assorbente la considerazione che la concreta determinazione degli onorari dovuti ad un avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice quando essa risulti contenuta tra i limiti minimi e massimi previsti dalla vigente tariffa forense; nè rileva, sotto questo profilo, la circostanza dell’avvenuta cessazione della materia del contendere sin dalle prime battute del processo, dal momento che la regolazione delle spese ha seguito la soccombenza anche virtuale, che è espressione del principio di causalità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’individuazione del soccombente si compie in base principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass., 27 novembre 2006, n. 25141).

Il ricorso principale va, dunque, rigettato.

3. Il ricorso incidentale della SOPIN, relativamente al rigetto dell’eccezione pregiudiziale di difetto di rappresentanza processuale, è assorbito.

Invero il ricorso proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel merito, il quale investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del Giudice del merito (cfr. SS.UU. 13 gennaio 2010, n. 356). E poichè nella specie, il giudice a quor dopo avere rigettato l’eccezione pregiudiziale, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, sul presupposto della virtuale soccombenza dell’opponente, ha riconosciuto alla SOPIN le spese processuali, il ricorso incidentale della stessa parte risulterebbe suscettibile di esame solo in presenza dell’attualità dell’interesse, unicamente sussistente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale; ma, dal momento che il ricorso principale è stato rigettato, quello incidentale risulta assorbito.

Per il principio di soccombenza la ricorrente Assicurazioni Generali s.p.a. va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Sopin s.p.a., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della resistente SOPIN s.p.a. Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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