Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14465 Condizioni per la concessione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 2000, F.L. lamentava che la proprietaria di un fondo contiguo al suo, B.R., impediva che, per completare lavori di ristrutturazione della propria abitazione egli appoggiasse, per due giorni, una tavola di contenimento di modeste dimensioni a confine tra le due proprietà, con conseguente pericolo per la parte di opera già svolta; chiedeva pertanto che le si ordinasse di non ostacolare la prosecuzione dei lavori.

Con ordinanza del 9.11.2000, l’adito tribunale di Pordenone accoglieva in via cautelare la domanda del ricorrente e, a seguito di citazione del F., con cui si chiedeva la condanna della controparte alla rifusione delle spese relative alla fase monitoria, cui la B. replicava argomentando nel merito, e proponeva domanda riconvenzionale, poi rinunciata, l’adito tribunale, con sentenza del 2003, confermava il provvedimento cautelare, rigettava la richiesta del F. di risarcimento del danno e provvedeva sulle spese.

Proponeva appello la B., cui resisteva il F..

Con sentenza in data 8.6/26.7.2005, la Corte di appello di Trieste rigettava l’impugnazione e regolava le spese.

Osservava la Corte giuliana che la mera omissione della richiesta di conferma nel merito dell’ordinanza cautelare era superata dall’implicita domanda meritale esplicitata nella formulata richiesta di condanna alle spese relative al procedimento cautelare.

L’opera costruttiva aveva poi riguardato solo il fondo dominante, ma per un periodo di due soli giorni, con incomodo del tutto trascurabile.

La valutazione della tecnica costruttiva adottata nella specie comportava un giudizio di adeguatezza, attese le modeste conseguenze derivate a carico del fondo contiguo, mentre la regolamentazione delle spese, quale operata dal primo giudice, era frutto dell’esito della lite.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di sei motivi, illustrati anche con memoria, la B.; resiste il F. con controricorso.
Motivi della decisione

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, atteso che, sia pure sotto profili diversi, investono la medesima tematica; infatti, con il primo mezzo si lamenta violazione dell’art. 112 e art. 163 c.p.c., n. 4, nonchè vizio di motivazione, riferita alla affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, pur avendo il F. richiesto in sede di appello soltanto le spese relative alla fase cautelare, in tanto era implicita la richiesta di conferma del provvedimento adottato. Nel secondo motivo ci si duole di violazione degli artt. 669 octies e nonies c.p.c. e di vizio di motivazione, in ordine alla tesi secondo cui il giudice della fase di merito avrebbe il solo compito di valutare la correttezza del provvedimento provvisorio, onde confermarlo o revocarlo.

La doglianza è fondata, atteso che il F. non ha avanzato alcuna richiesta di merito relativa al procedimento ex art. 700 c.p.c., da lui instaurato di fronte al primo giudice, ma si è limitato a chiedere la condanna della controparte alle spese della fase monitoria.

Il senso del procedimento di merito poi, come ha esattamente osservato la ricorrente non è quello di confermare o revocare il provvedimento provvisorio, ma quello di esaminare la fattispecie dedotta e di giungere ad una compiuta pronuncia di merito al riguardo, che non abbia il connotato della provvisorietà.

Il fatto che tale decisione comporti necessariamente una statuizione sulla valenza del provvedimento cautelare adottato nella fase monitoria discende dalla natura del provvedimento di merito, che non ha però il senso di una conferma del provvedimento di urgenza, bensì di statuizione sul rapporto contenzioso dedotto. Il provvedimento cautelare, emanato a seguito di una sommaria attività istruttoria, connotata in modo specifico dalla legge, ha la funzione di pervenire ad una statuizione cautelare, che ha natura provvisoria, in relazione all’esito del giudizio di merito che deve risolvere la controversia secondo le regole generali del procedimento civile;

consegue a tanto che la mera richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese relative alla fase monitoria non può assolutamente comportare anche una domanda di merito, indispensabile perchè il giudice potesse pronunciarsi al riguardo.

Sussiste quindi la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e il vizio motivazionale in ordine ad entrambi i profili relativamente a cui è stato lamentato e, conseguentemente, i motivi in esame devono essere accolti con conseguente assorbimento degli altri.

L’impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e questa Corte, pronunciando nel merito, accoglie il primo motivo di appello con cui si lamentavano sia la violazione (qui ritenuta sussistente) dell’art. 112 c.p.c. che i vizi motivazionali pure riscontrati in questa sede, con conseguente sanzione di inammissibilità della domanda attorea.

In ragione del particolare svolgimento che, sin dalla fase cautelare, ha connotato la presente vicenda processuale, sussistono valide ragioni per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero procedimento.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, accoglie il primo motivo di appello e dichiara inammissibile la domanda. Compensa le spese dell’intero procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 26-04-2011, n. 2285 Graduatoria

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 2324 settembre 2009 e depositato il successivo 20 di ottobre, la professoressa A.B., già cittadina delle Federazione Russa, residente in Italia dal 19 novembre 1995 e coniugata nel 2007 con un cittadino italiano, ha impugnato gli atti in epigrafe, esponendo di avere conseguito il Diploma di pianoforte e di didattica della musica presso il Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino, e di avere svolto supplenze in tali materie presso scuole secondarie di secondo grado negli anni 20022003 e 20032004; di avere ottenuto il riconoscimento del diploma di laurea conseguito in Russia quale titolo di abilitazione allo svolgimento in Italia della professione di docente di strumento musicale – pianoforte nella scuola media, classe di concorso 77/A, in forza di decreto MIUR del 20 novembre 2008; di avere proposto domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, nonchè domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A031, A032, AJ77 per la provincia di Napoli, nonché nelle graduatorie supplementari delle province di Salerno, Avellino e Benevento, specificando di essere in attesa della cittadinanza italiana.

Deduce, quindi, di essere stata esclusa dalle suddette graduatorie in quanto i competenti Uffici dell’intimato Ministero hanno rilevato la mancanza di uno dei requisiti di ammissione cui all’art. 10 comma II del DM n. 42/2009 (cittadinanza italiana), ed impugna i relativi provvedimenti per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DM 42/2009, dell’art. 2 DPR n. 3/1957, dell’art. 2 d.lgs. 286/1998, della Convenzione internazionale n. 143/1975, della direttiva CEE n. 109/2003, sviamento, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DM 42/2009, degli articoli 3 e 97 Cost., sviamento, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità;

3) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DM 42/2009, degli art. 3 e 97 Cost., del giusto procedimento di legge, disparità di trattamento, sviamento, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà.

La ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha altresì proposto istanza di risarcimento dei danni asseritamente patiti per la perdita di possibili supplenze annuali.

In data 6 ottobre 2009 è stata accolta dal Ministero dell’Interno l’istanza di concessione della cittadinanza italiana proposta dalla ricorrente

Sulla scorta di tale emergenza di fatto, con ordinanza cautelare n. 99/2010 il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di effettuare il riesame della posizione della ricorrente.

A seguito di nuova istruttoria, con atto del 3 febbraio 2010 l’Ufficio scolastico provinciale di Napoli ha nuovamente disposto l’esclusione della ricorrente dalle citate graduatorie ad esaurimento per alcune concorrenti ragioni: la mancanza della cittadinanza italiana alla scadenza del termine di presentazione della domanda fissato dal DM MIUR n. 42/2009 (11 maggio 2009), nonchè dalla data di validità delle graduatorie per l’anno scolastico interessato (1 settembre 2009); la mancanza, inoltre, dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto DM, costituiti dall’iscrizione e dalla frequenza, nell’anno accademico 2007/2008, dei corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico di cui all’art. 5 bis L. 169/2008; il mancato possesso, da parte della ricorrente, del titolo abilitante di "Didattica della musica" di cui alla L.268/2002 per le classi A031 e A032; infine, la mancanza di titoli validi per l’insegnamento in Italia nella classe di concorso AJ77, posto che il titolo posseduto dalla ricorrente era stato da questa conseguito nella Federazione Russa.

Con atto notificato il 20 marzo 2010 e depositato il successivo giorno 29, la professoressa B. ha impugnato la citata nota, deducendo contro di essa i seguenti motivi aggiunti:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DM 42/2009, dell’art. 2 DPR n. 3/1957, dell’art. 2 d.lgs. 286/1998, della Convenzione internazionale n. 143/1975, della direttiva CEE n. 109/2003, sviamento, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. 268/2008, del DM n. 109/2004, del DD 1933/2009, del DM n. 137/2007, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà;

3) Violazione e falsa applicazione art. 49 DPR 394/1999 e della direttiva 36/2005/CE, nonchè della nota esplicativa del 5 aprile 2007, difetto d’istruttoria e di motivazione, contraddittorietà;

4) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 207/2006, dell’art. 10 delDM n. 42/2009 e delDM n. 131/2007 allegato A punto D, difetto d’istruttoria e motivazione.

Anche nel ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni correlati alla perdita di supplenze per l’anno scolastico 20102011, ed ha altresì proposto istanza cautelare, che è stata respinta con ordinanza n. 738/2010.

L’amministrazione intimata,costituitasi in resistenza, ha depositato una memoria difensiva, nella quale ha eccepito la litispendenza con il procedimento d’urgenza instaurato dalla professoressa B. presso il Tribunale Civile di Avellino – sezione lavoro, nonchè l’infondatezza delle avverse censure per la sostanziale mancanza dei requisiti richiesti dal DM n.42/2009.

Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011 il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

1. – Va in primo luogo respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in esame per asserita litispendenza con un procedimento d’urgenza instaurato dalla ricorrente presso il Giudice del lavoro di Avellimo in data 30 settembre 2009, per ottenere la disapplicazione il decreto dell’Ufficio scolastico provinciale di Napoli prot. 2992/1 del 28 agosto 2009, relatvamente alle graduatorie ad esaurimento provinciali, e che sia ordinato agli Uffici scolastici provinciali di Napoli, Avellino, Salerno e Benevento di inserire la ricorrente nelle relative graduatorie.

Come questa Sezione ha avuto modo di affermare, infatti, non è prospettabile la litispendenza fra controversie pendenti davanti a Giudici appartenenti a due ordini giurisdizionali diversi, posto che la necessaria diversità del petitum impedisce il possibile contrasto pratico fra giudicati (TAR Campania, Napoli, 29 giugno 2010 n. 16441).

2. – Peraltro, il ricorso principale, rivolto contro i medesimi atti da cui prende le mosse -seppure ovviamente con diverso petitum- l’azione proposta dalla professoressa B. davanti all’AGO, nella sua parte demolitoria è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto gli atti con esso impugnati risultano superati dalla rimeditazione della questione effettuata dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 99/2010 di questo TAR; è bene precisare che il competente ufficio scolastico non si è limitato, in quell’occasione, a disporre una mera conferma degli atti di esclusione precedentemente emessi, ma ha effettuato una nuova valutazione alla luce del fatto, sopravvenuto in data 6 ottobre 2009, costituto dalla concessione della cittadinanza italiana alla ricorrente.

3. -Residua, pertanto, l’interesse della ricorrente all’esame della domanda risarcitoria proposta con il ricorso principale, nonché del ricorso per motivi aggiunti, in cui la professoressa B. sviluppa sia una domanda d’annullamento della nota dell’Ufficio scolastico regionale della Campania del 3 febbraio 2010, imperniata su quattro motivi di censura, che una domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti per le mancate occasioni di lavoro nell’anno scolastico 20102011.

Tali domande non sono suscettibili di accoglimento.

Come detto in precedenza, il provvedimento del 3 febbraio 2010 si articola in una motivazione avente quattro capi, per ciascuno dei quali la ricorrente propone una distinta censura.

La prima di tali censure riguarda il capo di motivazione per cui la professoressa B., che ha contratto matrimonio con un cittadino italiano in data 24 novembre 2007, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie non sarebbe stata sprovvista -contrariamente a quanto affermato nella nota impugnata- della cittadinanza italiana, avendola ottenuta, in forza dell’art. 5 L. n. 91/1992, mediante decreto del Ministro dell’Interno del 6 ottobre 2009.

La censura non può essere favorevolmente apprezzata.

Infatti, l’art. 5 citato prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

E’ evidente che il riferimento legislativo al decorso di un dato termine dal matrimonio, nel quale lo straniero deve soggiornare in Italia, impedisce che il provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana abbia efficacia retroattiva -quanto al riconoscimento dello status di membro della comunità nazionale- sino alla data del matrimonio.

Tale previsione ha la finalità di garantire che lo straniero risulti, effettivamente, integrato nella comunità nazionale per un dato periodo, nel corso del quale il matrimoniorapporto (che segue al matrimonio- negozio giuridico), sempre per espressa previsione dell’art. 5 citato, non deve avere conosciuto cause di interruzione; e nel corso del quale, altresì, deve risultare accertata la effettiva coabitazione dei coniugi (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6526).

Pertanto, prima del decorso del detto termine di legge e dell’effettivo accertamento della sussistenza e permanenza per tutto il periodo prescritto dei requisiti ivi previsti, lo straniero richiedente la cittadinanza è ancora privo di tale status, il cui effetto costitutivo deriva dal decreto di concessione.

Nel caso in esame, dunque, in cui la cittadinanza italiana è stata conferita alla ricorrente solo in data 6 ottobre 2009, risulta confermata la affermazione contenuta nel primo capo della motivazione dell’atto impugnato, per cui, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell’anno scolastico 20092010 (11 maggio 2009),la professoressa B. non era in possesso del requisito della cittadinanza italiana, richiesta dall’art. 10 del DM di indizione della procedura n. 42/2009, e dunque neppure dei diritti civili e politici richiesti dalla medesima lex specialis della procedura.

Ne segue il rigetto del primo motivo aggiunto.

5. – A tanto deve seguire l’improcedibilità dei restanti motivi aggiunti, ciascuno dei quali relativi ad altri e distinti capi di motivazione della nota gravata: la quale, invero, rimarrebbe sorretta da una autosufficiente motivazione anche nell’ipotesi di accoglimento delle restanti censure.

Invero, il provvedimento a motivazione plurima non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 6457; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 02 luglio 2010, n. 16564; sez. VIII, 03 febbraio 2010, n. 555).

6. – La reiezione del primo motivo aggiunto, inoltre, comporta il rigetto della domanda risarcitorie, in quanto -posta la legittimità di almeno uno dei capi di motivazione- non si ravvisa l’antigiuridicità del provvedimento impugnato, risultato legittimo.

7. – Infondata è,per le medesime motivazioni, l’istanza risarcitoria avanzata nel ricorso principale in ragione dell’asserita lesività dei provvedimenti impugnati con quell’atto, che, come la successiva nota del 3 febbraio 2010, fondava le proprie anche sull’assenza del requisito della cittadinanza in capo alla ricorrente al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura.

8. – In conclusione, il ricorso principale è improcedibile quanto alla domanda d’annullamento ed infondato per quella risarcitoria; i motivi aggiunti sono in parte infondati e per il resto improcedbibili, nei sensi di quanto esposto in motivazione.

La peculiarità delle questioni trattate induce all’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso principale in epigrafe; in parte respinge e per il resto dichiara improcedibile, per quanto di ragione, il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-04-2011) 11-05-2011, n. 18356

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del primo ottobre 2010, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza dei Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato H.Q.Y. colpevole del reato di cui all’art. 385 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

All’imputato era addebitato di essersi allontanato in due giorni successivi (11 e 12 marzo 2004) dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale era sottoposto con ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze in data 17 ottobre 2003. 2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, con cui denuncia:

– il vizio della motivazione, per travisamento della prova. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto titolo cautelare ancora valido alla data dei fatti l’ordinanza cautelare, mentre questa avrebbe perso di efficacia il 3 marzo 2004, alla scadenza del termine di durata massima. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non vi sarebbe stata altra misura cautelare in atto alla data dell’allontanamento e produce documentazione a sostegno dell’assunto.

– la mancanza di motivazione, in relazione alla richiesta difensiva di acquisire, ex art. 603 cod. proc. pen., il fascicolo dell’esecuzione provvisoria.

– la violazione della legge penale e il difetto di motivazione, in quanto l’imputato era autorizzato a recarsi al lavoro esterno e il mero ritardo nel far rientro negli orari previsti non integrerebbe il reato di evasione sia sotto il profilo soggettivo (non essendovi alcuna volontà di conseguire una effettiva libertà), sia sotto quello oggettivo (trattandosi di situazione che da luogo soltanto ad un aggravamento della misura ex art. 276 cod. proc. pen.). Su tale specifico punto la sentenza impugnata non offre alcuna motivazione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

E’ evidente dalla documentazione allegata – che ben poteva essere acquisita dai giudici del merito, come richiesto dalla difesa – che alla data dei fatti non fosse in atto alcuna misura cautelare custodiale.

Risulta pacifico che il 3 marzo 2004 aveva perso di efficacia, per l’avvenuto decorso del relativo termine massimo di durata, la misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze il 10 luglio 2003 ed applicata all’imputato in data 3 settembre 2003 per il reato di lesioni personali aggravate (procedimento penale nn. 117126/01 R.G.GIP. – 20505/00 R.G.N.R., stralciato al nn. 1473/04 R.G.GIP. – 1995/04 R.G.N.R.).

L’equivoco in cui è incorsa la Corte di appello è di aver ritenuto l’ordinanza cautelare emessa in data 17 ottobre 2003, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva sostituito la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, titolo diverso e sol perchè in essa si faceva riferimento al fatto che lo H.Q.Y. fosse indagato per i reati di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 12 e art. 629 cod. pen., ancorchè riporti in calce gli stessi estremi del procedimento penale nella quale era stata emessa l’altra ordinanza (nn. 117126/01 R.G.GIP. – 20505/00 R.G.N.R.).

Il riferimento ai suddetti reati era in realtà frutto di un errore del Giudice della cautela, posto che tali imputazioni riguardavano altri indagati cinesi nel medesimo procedimento, attinti anch’essi dalla medesima misura cautelare emessa il 10 luglio 2003.

Conseguentemente, non è ravvisabile nei fatti il reato di evasione, come previsto dall’art. 385 cod. pen., che presuppone l’esistenza di un legale titolo di detenzione, nella specie non ricorrente poichè l’unica misura custodiale applicata all’imputato aveva perso di efficacia per l’avvenuto decorso del relativo termine massimo di durata, pur in assenza di un formale provvedimento dell’autorità giudiziaria (Sez. 6, Sentenza n. 10282 del 13/02/2001, dep. 13/03/2001, Solla, Rv. 219158).

La sentenza impugnata quindi deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20112 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 86/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Spoleto, in accoglimento della domanda proposta da B.B. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti per "esigenze eccezionali …" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97, dal 1-3-2000 al 30-6-2000, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, dichiaraci il diritto della Bonfante a riprendere il posto di lavoro e condannava la società al risarcimento del danno liquidato nella misura della retribuzione globale di l’alto dal 21-1-2003 (data di messa in mora del creditore) fino alla effettiva reintegrazione, oltre accessori.

La società proponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La B. si costituiva e resisteva a gravame.

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata il 25-9-2006 confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione della detta sentenza la società ha proposto ricorso con cinque motivi.

La B. ha resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto – rilevata preliminarmente la inammissibilità del controricorso attesa la mancanza agli atti dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica dello stesso effettuata a mezzo posta – sui primi due motivi del ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto riguardanti, sotto vari profili la legittimità del termine, osserva il Collegio che la Corte di merito, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali, … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed a D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063. v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862. Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato". (v. fra le altre Cass. 4-8-2008 n. 2 062, Cass. 23-8-2006 n. 1 8378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745. Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998: ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In applicazione di tale principio va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Con il terzo motivo, la ricorrente dopo aver richiamato il principio di "corrispettività della prestazione", lamenta la erroneità della sentenza della Corte d’Appello la quale, in particolare, "avrebbe dovuto tutt’al più riconoscere un risarcimento del danno alla lavoratrice commisurato alla differenza tra il trattamento economico che avrebbe percepito in costanza di rapporto ed i trattamenti economici degli eventuali corrispettivi percepiti per attività lavorative svolte alle dipendenze e/o nell’interesse di terzi".

La ricorrente formula quindi il seguente quesito: "Dica la Suprema Corte va, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria".

Tale quesito, oltre che in gran parte inconferente rispetto al motivo (che comprende anche l’eventuale aliunde perceptum), risulta de tutto generico e astratto, mancando qualsiasi riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato (sullo stesso quesito cfr. Cass. nn. 329, 330 e 33 tutte del 10-1- 2011).

Ne consegue la inammissibilità de motivo, ex art. 366 bis c.p.c..

Con il quarto motivo, indicato nella rubrica come di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ma in realtà riguardante la asserita violazione di una regola iuris riconducibile all’art. 2697 cod. civ. (con conseguente assorbimento, comunque, del preteso vizio di motivazione – arg. art. 384 c.p.c., u.c) e attinente all’argomento della detrazione aliunde perceptum dal danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato, la ricorrente lamenta, del tutto genericamente, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere irrilevante la relativa eccezione e censura la sentenza per non avere tenuto conto che "l’aliunde perceptum … non può che essere genericamente dedotto dati istante. Dovrebbe essere invece onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, per esempio a mezzo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi alla scadenza del contratto a termine eventualmente dichiarato illegittimo e di altra eventuale documentazione (libretti di lavoro, buste pagarli motivo, così riassunto, conclude poi con la formulazione del seguente quesito:

"Dica la Corte se, nel caso di aggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minar rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi amministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".

Anche tale quesito risulta in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente con conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (in tal senso v. fra le altre Cass. 10-1- 2011 n. 325).

Così risultati inammissibili il terzo e il quarto motivo, riguardanti le conseguenze economiche della nullità del termine, osserva il Collegio che neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente, denunciando violazione di norma di diritto e vizio di motivazione, censura la impugnata sentenza laddove ha escluso la configurabilità nel caso di specie della risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro, nonostante la conclusione del rapporto e la accettazione del TFR senza riserve da parte della lavoratrice nonchè la avvenuta contestazione della legittimità del termine dopo lungo tempo.

Anche tale motivo non merita accoglimento.

In base al principio più volte affermato da questa Corte, "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle pani medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935. Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio il Collegio ritiene di dover qui riaffermare, rilevando peraltro che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d’Appello, premesso che "il silenzio non assume alcun significato al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra certamente quello in questione", ha affermato che nel nostro caso non vi è stato alcun comportamento della lavoratrice "che possa far presumere una sua acquiescenza alla risoluzione del rapporto", rilevando che "certamente il lasso di tempo intercorso tra la cessazione di detto rapporto ed il tentativo di conciliazione non può in alcun modo interpretarsi come volontà di accettazione della risoluzione per mutuo consenso.

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza al principio sopra richiamato, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla censura della società ricorrente.

Del resto il relativo "ragionamento decisorio" non è suscettibile di "revisione" in questa sede, neppure attraverso il controllo di logicità del fatto consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, cfr. Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della B. (liquidate con riferimento alla sola discussione orale, stante la inammissibilità del controricorso).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla B. le spese, liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

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