T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 29-06-2011, n. 1732

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 7.4.2011 e depositato il successivo 20.4.2011, l’esponente ha chiesto al Tribunale di ordinare al Comune di Milano l’esibizione dei documenti in epigrafe specificati, già oggetto di apposita istanza di accesso agli atti depositata in Comune il 17.02.2011 PG 121476/2011, rimasta inevasa.

Con un unico motivo di ricorso si censura l’operato comunale per violazione di legge (artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990; art. 1 della stessa legge) e per violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

Nessuno si è costituito per l’intimata amministrazione che, d’altra parte, ha depositato in data 20.6.2011 atti relativi al riscontro da parte comunale di una diversa istanza di accesso, proveniente pur sempre dall’odierna ricorrente ma relativa ad atti diversi da quelli oggetto dell’istanza qui esaminata.

Alla Camera di consiglio del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio che, sulla base delle allegazioni della società esponente, non possa essere messa in dubbio né la legittimazione all’accesso di cui alla istanza del 17.02.2011, come sopra specificata (cfr., a proposito della nozione di situazione "giuridicamente rilevante" di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, da ultimo, Consiglio Stato, sez. VI, 09 marzo 2011, n. 1492; Consiglio Stato, sez. IV, 03 agosto 2010, n. 5173; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 03 marzo 2010, n. 530) e, neppure, l’interesse al ricorso, tenuto conto della posizione di proprietaria e/o di utilizzatrice vantata dall’istante, in relazione ad immobili siti nelle immediate vicinanze di quelli a cui si riferiscono i documenti oggetto dell’accesso per cui è causa.

Su tale ultimo aspetto, non va sottaciuto come la ricorrente abbia motivato l’istanza di accesso facendo, altresì, riferimento al proprio interesse, in virtù della predetta "vicinitas", a controllare la correttezza delle autorizzazioni edilizie rilasciate alla soc. controinteressata (per la trasformazione dell’autorimessa sita in Via Pellini n.5, sottostante gli immobili su cui insiste il diritto di proprietà e/o di godimento della ricorrente), onde potere valutare l’esistenza dei presupposti per l’esercizio del potere repressivo e sanzionatorio da parte dell’autorità comunale, in relazione ad eventuali abusi edilizi.

In tali evenienze, tenuto conto che il Comune non ha ad oggi evaso la suestesa istanza di accesso del 17.02.2011, il Collegio ritiene che il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto.

Per l’effetto, deve essere ordinato al Comune di Milano, ai sensi dell’art. 116, co. IV° c.p.a., di esibire i documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti PG n. 121476/2011 del 17.02.2011, entro il termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, nella misura di cui al dispositivo. Spese compensate per il resto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ordinando al Comune di Milano di esibire i documenti richiesti nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00. Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-11-2011, n. 25559 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 10 ottobre 2006, in parziale riforma della sentenza 12 luglio 2001 del tribunale di Perugia, appellata in via principale della convenuta Università degli studi di Roma "La sapienza" ed in via incidentale dalla assicurazione chiamata in causa Assitalia spa, e dagli attori L.M. e Li.Ma. e dalla convenuta ULSS Valle Umbra, gestione liquidatoria:

a. in accoglimento parziale dello appello incidentale delle parti lese, e cioè dei genitori L.C., nata con sindrome Dawn, ha condannato la Università al pagamento in favore del L. e della Li. della complessiva somma di Euro 80 mila come danno morale – come si legge a ff 21 della sentenza- rigettando la maggiore richiesta per oltre un miliardo e trecento milioni di lire;

b. ha condannato la Assitalia a tenere indenne la Università da quanto essa dovrà versare agli attori in forza del capo che precede;

c. ha confermato il rigetto della domanda proposta dagli attori contro la USLL Valle Umbra Nord, già Ospedale di (OMISSIS) reparto di ginecologia dove avvenne il parto il (OMISSIS);

d. ha integralmente compensato le spese dei due gradi del giudizio tra Università ed Ulss e tra attori ed Ulss;

e. ha compensato per i due terzi le spese dei due gradi del giudizio tra gli attori e la Università con distrazione ai difensori degli attori dettisi antistatari.

2. Contro la decisione hanno proposto ricorso i genitori di C., in proprio, con atto notificato in termini alle controparti e illustrato da memoria; ha resistito la assicuratrice deducendo la inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso merita accoglimento in relazione al secondo dei motivi dedotti essendo inammissibile il primo per difettosa formulazione del quesito. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto del primo motivo e le ragioni di accoglimento del secondo.

SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO motivo si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione della L. 22 maggio 1978, n. 194, artt. 6 e 7, in relazione alla dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 456 cod. pen., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il quesito è subito precisato nella seguente formula: in materia di aborto terapeutico il valore da attribuirsi alla salute fisica e psichica della gestante deve ritenersi prevalente rispetto alla salvaguardia dello embrione? Leggendo poi le successive pagine a 9 a 15 che illustrano il quesito, si deduce da un lato la responsabilità della Università romana che non aveva informato la gestante della oggettiva inaffidabilità dell’esito della funicolocintesi e quindi sulla necessità di ripetere lo esame entro e non oltre la ventiquattresima settimana, posto che entro quel termine vi era la possibilità della scelta dello aborto terapeutico. Si contesta poi a pag. 13 la modesta liquidazione del danno inerente alla salute psichica della madre, liquidato in 40 mila Euro, in contrasto con i dettami della giurisprudenza costituzionale citata in epigrafe. Si assume che la valutazione del danno non patrimoniale alla salute della madre doveva essere integrale ed unitario, come garantito dall’art. 32 Cost., e ribadito da questa Corte nella sentenza 10 maggio 2002 n. 6735, cui deve aggiungersi anche la nota sentenza delle SS Unite 11 novembre 2008 n. 269793.

Nel SECONDO motivo SI DEDUCE IL VIZIO DELLA MOTIVAZIONE, insufficiente, illogica e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo del giudizio. Si aggiunge il seguente quesito di diritto in forma di domanda: Nel caso di aborto terapeutico, a chi incombe l’onere probatorio che al momento dello inadempimento del medico il feto non era in condizioni di condurre vita autonoma? LEGGENDO le pagine da 15 a 18 si comprende che il fatto controverso viene riferito alla condotta dei sanitari della Università che avrebbero dovuto rinnovare le analisi con la terribile conseguenza che successivamente divenne impossibile la interruzione della gravidanza di un feto vitale e presumibilmente sano. Si sostiene che, correggendosi la motivazione ed affermando la responsabilità piena della Università romana la decisione della Corte che ha accolto lo appello della Università doveva essere riformata, essendo la stessa inadempiente allo obbligo di fornire al paziente informazioni di sicura intelligibilità circa la oggettiva affidabilità dell’esito dello esito della funicolocentesi, e la prosecuzione della gravidanza sino alla nascita di una persona gravemente handicappata.

4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO DEL PRIMO MOTIVO:

dovendosi applicare il regime dei quesiti ratione temporis, il primo motivo non risulta formulato in modo conforme al modello del quesito di diritto indicato dall’art. 366 bis c.p.c., essendo privo della sintesi descrittiva che consenta di collegare il riferimento alle norme sullo aborto terapeutico e la ratio decidendi della Corte di appello che disapplica la regula iuris ritenendo di non ravvisare alcun nesso causale tra i comportamenti addebitati alla Università ed i danni lamentati dai ricorrenti, che nel ricorso propongono gravame in proprio e per la ridotta liquidazione del danno morale.

Questa Corte, per un principio istituzionale e costituzionale di imparzialità, non ha il potere di integrare un motivo mal formulato, e peraltro carente in ordine alla specifica indicazione degli atti e documenti processuali sui quali esso si fonda; adempimento al quale il novellato art. 366 c.p.c., n. 6, correla la stessa ammissibilità del ricorso. Il motivo risulta inammissibile. VEDI tra le tante Cass. 23 luglio 2004 n. 13830 e 30 giugno 2011 n. 14402 in motivazione.

5. ACCOGLIMENTO DEL SECONDO MOTIVO. Il secondo motivo merita invece accoglimento, in quanto dalla faticosa esegesi degli argomenti posti a sostegno del ricorso, emerge chiaramente da un lato il fatto controverso e d’altro lato la illogica e contraddittoria motivazione compiuta dalla Corte di appello a pag. 31 della sentenza nel punto in cui afferma che il mancato aborto non appare casualmente imputabile all’inadempimento della Università. La stessa enunciazione del quesito, peraltro non richiesta, poichè si deduce il vizio della motivazione, evidenzia il salto logico della sentenza.

Il fatto controverso attiene alla lesione del diritto della madre di poter decidere liberamente, anche attraverso una adeguata informazione sanitaria, la scelta dello aborto terapeutico o di rischiare una nascita a rischio genetico e questa scelta le è stata preclusa dallo esito incerto dello esame praticato, del quale non è stata data adeguata informazione. La responsabilità della Università è di natura contrattuale e per contatto sociale, come si evince chiaramente dal punto 4.3 della sentenza delle SU 11 novembre 2011 n. 26973, che è vincolante per le sezioni semplici, e quindi la imputabilità della condotta di inadempimento non avviene secondo i criteri della causalità deterministica considerata dalla Corte di appello, ma secondo i criteri della causalità giuridica per atto e condotta volontaria dei medici universitari che effettuarono le analisi approssimativamente. Nel contatto di protezione tra la gestante e la Università che effettua le analisi per escludere il rischio genetico, gli interessi da realizzare e tutelare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che lo inadempimento della università debitrice della prestazione, è suscettibile di ledere i diritti inviolabili della persona e quindi anche della gestante e del padre, nel caso di nascita di persona handicappata, e del padre, che pure è giuridicamente solidale al mantenimento, alla crescita ed alla protezione del nato non sano. Pertanto sussiste il dedotto vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla valutazione del fatto controverso come fatto dannoso lesivo di diritti inviolabili di autodeterminazione e di solidarietà familiare a protezione di minori portatori di handicap. Vizio della motivazione che assume un duplice rilievo: sia in ordine alla certa natura della responsabilità contrattuale della Università, non adempiente allo obbligo di protezione nel compiere la funicolocentesi, sia in ordine al principio del risarcimento integrale del danno non patrimoniale dei genitori della piccola handicappata, che risulta alla evidenza sottovalutato per entrambi i genitori, considerata la gravità del sacrificio personale e la permanenza della assistenza di una persona che abbisogna di continue cure, sorveglianza ed affetto.

ALL’ACCOGLIMENTO del secondo motivo di ricorso segue la Cassazione con rinvio alla Corte di appello di Perugina in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati dalle Sez. Unite civili al punto 4.3 della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973, che questa sezione condivide e ritiene vincolanti per il giudice del rinvio, e provvederà ad una equa liquidazione del danno parentale iure proprio richiesto dai genitori di C.. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Non senza rilevare, che in ordine ai criteri di congruità in ordine alla liquidazione di tali voci di danno,recenti pronunce della Corte a sezioni semplici, quali Cass. 3^ sez. 30 giugno 2011 n. 14402, che richiama la precedente n. 12408 dello stesso anno, i giudici del merito potranno applicare gli standards personalizzati delle c.d. tabelle milanesi, che sono pur sempre funzionali al superiore principio del risarcimento integrale del danno anche quando è di natura non patrimoniale.

IN LIMINE si osserva che la istanza proposta dai ricorrenti circa la opportunità della nuova citazione della avvocatura dello Stato è priva di interesse, risultando integro il contraddittorio presso il domicilio eletto dalla Università appellante, come indicato in sentenza di appello, e come notificato in sede di ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, vincolata ai principi di diritto enunciati nella parte motiva, che provvederà alla liquidazione delle spese anche di questo giudizio di cassazione.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-12-2011, n. 27365

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 17-08-2011, n. 32183 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

1. Il GIP del Tribunale di Latina emetteva provvedimento di sequestro preventivo in data 15/12/2009 di una grotta in materiale tufaceo posta in zona sottoposta a vincolo paesistico, perchè l’indagato T.F. era accusato di avere realizzato, in assenza di permesso di costruire, un ampliamento della superficie (di mq 0,63 pari ad una volumetria di me 1,22) mediante spicconatura con martello pneumatico. Il GIP riteneva sussistente il fumus del reato ipotizzato ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) ed il pericolo che le conseguenze di esso potessero essere aggravate con la prosecuzione dei lavori di spicconatura.

Proposta impugnazione al Tribunale del Riesame di Latina, questo dichiarava inammissibile l’istanza perchè tardiva. A seguito del ricorso per cassazione avanzato successivamente, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione riteneva invece tempestiva l’impugnazione rivolta al Tribunale, per cui annullava l’ordinanza del Giudice di merito con rinvio al medesimo Tribunale per consentire lo svolgimento di altro giudizio.

2. Il Tribunale del Riesame di Latina, in sede di rinvio con provvedimento in data 27/12/2010, respingeva l’originaria richiesta di riesame e confermava il decreto di sequestro preventivo.

Osservava che non era ravvisatale alcuna violazione del contraddittorio, come sostenuto dall’istante, per non avere l’autorità giudiziaria consentito l’accesso del consulente dell’Indagato nell’Immobile sequestrato: difatti, l’interessato, avendo eseguito i lavori abusivi, era ben a conoscenza delle opere effettuate anche tenendo conto dei rilievi fotografici compiuti dagli operanti al momento del sequestro.

D’altro canto, l’ipotesi accusatola formulata risultava allo stato ravvisabile alla luce degli elementi probatori acquisiti in sede di sopralluogo e tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità aveva qualificato come reato anche l’esecuzione abusiva di opere realizzate nel sottosuolo di zone sottoposte a vincolo e,quindi, non immediatamente visibili all’esterno.

Riteneva chiaramente sussistente il pericolo dell’aggravamento dei reato nel caso di libera disponibilità del bene lasciata all’indagato.

3. T.F. proponeva ricorso per cassazione.

Ribadiva che ingiustificatamente non gli era stato consentito di approfondire, tramite il proprio consulente, lo stato dei luoghi oggetto del sequestro.

Si doleva per la violazione del generale principio di congruenza e di corrispondenza tra l’ordinanza del Tribunale del Riesame e gli atti posti a fondamento del provvedimento cautelare da parte del P.M. e del GIP. Al riguardo, evidenziava che il Tribunale del Riesame aveva escluso che al T. fosse stato contestato il reato di lottizzazione abusiva, mentre, ad avviso di detto Organo, il reato ipotizzato, in relazione al sequestro preventivo operato, concerneva un intervento edilizio eseguito in zona sottoposta a vincolo paesistico in assenza di permesso ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c), comma 2, parte). Per contro, i provvedimenti adottati dal P.M. e dal GIP facevano riferimento proprio all’esecuzione di lottizzazione non autorizzata.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il difensore del ricorrente rinunciava al mandato difensivo con atto del 31/05/2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva che la doglianza concernente la mancata autorizzazione ad accedere all’immobile dopo l’esecuzione del provvedimento cautelare reale si palesa priva di rilevanza. Difatti, l’indagato avrebbe potuto richiedere l’espletamento di rituale incidente probatorio, ai sensi dell’art. 392 c.p.p., al fine di procedere allo svolgimento di perizia ovvero alla ricognizione dell’Immobile.

In ordine alla seconda censura, va detto, come già correttamente dedotto dal Tribunale del Riesame, che le contestazioni rivolte all’indagato riguardano sin dall’origine in modo coerente la violazione dei vincoli relativi ad aree di interesse paesistico, mediante la realizzazione di opere non autorizzate.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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