T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 9150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Parte ricorrente è dipendente dell’Agenzia del Territorio.

Con determinazione del 13.7.2001 UDC/136, l’Amministrazione indiceva una procedura selettiva per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1, per il profilo professionale di Collaboratore Tributario, ai sensi dell’art.15 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri del 16.2.1999.

L’art.2 della citata determinazione stabiliva i requisiti per l’ammissione, mentre l’art.3 indicava i punteggi da attribuire ai titoli valutabili per l’ammissione al percorso formativo.

Parte ricorrente chiedeva di partecipare alla procedura selettiva in questione che si articolava in una prima fase di valutazione dei titoli, ed in un successivo "percorso formativo" cui accedeva che avesse superato la prima fase, seguito da un colloquio finale.

La procedura in questione è stata oggetto di varie impugnative giurisdizionali, che si sono concluse con sentenze di accoglimento e conseguente annullamento delle procedure; sentenze che si sono conformate all’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte Costituzionale con riguardo ai limiti di validità dei concorsi interni (Corte Cost. n.1/1999 e n.184/2002).

In particolare le procedure sono state ritenute illegittime in quanto consentivano ai dipendenti inquadrati nelle posizioni B1 e B2 di parteciparvi collocandosi in posizione antecedente ai concorrenti già inquadrati in posizione B3 (Cfr., per dettagli, TAR Lazio n.1163/2006).

Non ostante fossero intervenute le predette decisioni giurisdizionali, l’Amministrazione ha tuttavia dato ulteriore corso alle procedure in questione giungendo fino all’approvazione della graduatoria finale, perfezionata con il provvedimento indicato in epigrafe.

Con il ricorso in esame il ricorrente lo ha impugnato e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni di condanna e reintegratorie (della sua posizione di carriera).

Lamenta al riguardo:

1) violazione degli artt. 3, 51, 97 e 98 della Costituzione ed eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dei principii generali in materia di pubblici concorsi, deducendo che illegittimamente l’Amministrazione ha creato un meccanismo concorsuale che consente avanzamenti di carriera per saltum e basati sul criterio dell’anzianità (senza riguardo al possesso di adeguato titolo di studio);

2) eccesso di potere per violazione di giudicato della Corte Costituzionale, deducendo che il meccanismo concorsuale viola le statuizioni del predetto Giudice, che ha dichiarato incostituzionale l’art.3, commi205, 206 e 207 della L. 28.12.1995 n.549, come modificato dall’art.6, comma 6 bis, del DL 31.12.1996 n.669, convertito in L.28.2.1997 n.30, normativa alla quale l’Amministrazione ha continuato a ispirarsi nell’organizzazione delle procedure concorsuali per cui è causa.

In pendenza del giudizio, l’Amministrazione ha adottato la determinazione n.25139 del 12.5.2010 con cui ha disposto l’assunzione dei candidati idonei; nonchè successivi atti consequenziali.

Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato anche tali provvedimenti sopravvenuti e ne ha chiesto l’annullamento lamentandone l’illegittimità derivata per le stesse ragioni già evidenziate nel ricorso principale.

Ritualmente costituitasi l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con successivi atti difensivi entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Infine nella camera di consiglio indicata in premessa la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

L’eccezione preliminare al riguardo sollevata dall’Avvocatura dello Stato, che ha rappresentato che parte ricorrente ha già proposto un identico ricorso (avente medesimi soggetti, causa petendi e petitum) innanzi al Presidente della Repubblica, non può che essere condivisa.

L’art.34, comma 2, del r.d. 26.6.1924 n.1054 – in vigore alla data della proposizione della domanda giudiziale – stabilisce che il ricorso giurisdizionale non è più ammissibile quando contro il provvedimento definitivo sia stato presentato ricorso al Presidente della Repubblica.

Analoga regola è desumibile dall’art.48 (comma 3°) del vigente c.p.a.; nonché dal comb. disp. degli artt.39, comma I, c.p.a. e 39 c.p.c..

E poiché dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato in data anteriore alla proposizione del ricorso in esame, chiedendo già in quella sede l’annullamento (sulla base di identiche argomentazioni e doglianze) degli atti oggi nuovamente impugnati con il successivo ricorso giurisdizionale, l’inammissibilità di quest’ultimo non appare discutibile.

Per completezza espositiva occorre aggiungere una precisazione.

Parte ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario: a) la determinazione direttoriale di approvazione delle graduatorie degli ammessi al percorso formativo; b) il bando UDC/136 del 13.7.2001; c) tutte le operazioni valutative e di rettifica compiute dall’Amministrazione; d) tutti gli atti e provvedimenti prodromici, connessi e conseguenti.

Per opinione costante della giurisprudenza il principio dell’alternatività (fra i due mezzi di gravame) deve ritenersi applicabile anche per il caso di impugnazione successiva di un atto diverso da quello impugnato precedentemente, allorchè sia ad esso strettamente connesso e le censure avverso il provvedimento sopravvenuto siano "derivate".

Orbene, con il ricorso in esame parte ricorrente oltre ad impugnare i medesimi atti già impugnati in sede di ricorso straordinario, impugna anche la determinazione direttoriale sopravvenuta di definitiva approvazione delle graduatorie generali, nonché il relativo comunicato.

Poiché si tratta, all’evidenza, di atti doverosamente conseguenti a quelli impugnati con il ricorso straordinario, l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale è evidente anche per la parte concernente l’impugnazione di questi ultimi.

2. in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 10-11-2011, n. 40918 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di S. S. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 10-01-2011 in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo, 24 della rubrica), il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 22-02-2011, confermava detta misura intramuraria, ribadendo il quadro di gravità indiziaria a supporto della stessa, alla stregua del compendio intercettativo, in uno all’esito delle relative indagini di p.g. e la concreta sussistenza del pericolo di recidivanza, quale esigenza cautelare, peraltro, presunta ex art. 275 c.p.p., comma 3, stante il titolo del reato contestato.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, a mezze del propri difensori: 1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all’art. 268 c.p.p. e art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 per violazione di legge in tema di mancata trasmissione degli atti utilizzati per l’applicazione della misura, segnatamente attinenti i brogliacci audio-video, atti utilizzati dal GIP a supporto degli indizi legittimanti l’adozione della restrizione cautelare, con difetto di motivazione e relativa perdita di efficacia della misura intramuraria;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per violazione di legge penale e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo e della compartecipazione ad esso del ricorrente, se non attraverso frequentazioni e conversazioni intercettate in un determinato arco temporale connotate da toni amichevoli e personali, nient’affatto riferibili a consapevole e comprovato inserimento del ricorrente nel consesso associativi, segnatamente in ordine alla contestazione di essere intermediario presso una agenzia di noleggio auto per procurare autovetture destinate al trasporta di ingenti quantitativi di droga nell’interesse della contestata associazione per delinquere;

3) Violazione dell’art. 606, lett. e) in relazione, all’art. 275 c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di scelta della misura cautelare, in carenza di indicazione di ragioni giustificative all’applicazione della misura più rigorosa, attraverso un argomentare sprovvisto di specificità e di evidente contraddittorietà circa la tutela delle esigenze cautelari, altrimenti contenibili.

Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), trattasi di eccezione affatto dedotta innanzi al Tribunale decidente e, in ogni caso, infondata, posto che non sembra siano stati segnalati specifici atti supportanti la misura intramuraria di cui sarebbe stata omessa la trasmissione al Tribunale decidente, tanto più che, come è intuibilmente lecito desumere ex adverso, alla richiesta del PM di misura custodiale intramuraria sono stati utilmente allegati gli atti sui quali il GIP ha svolto la propria motivata valutazione di fondatezza della richiesta. Di qui non si vede in quali termini, come e perchè vi sarebbe stata la compressione del diritto di difesa alla cui "ratio legis" di tutela va ricondotta la nota decisione della Consulta N. 336/08 circa i termini di costituzionalità dell’art. 268 c.p.p.p. Il motivo sub 2) è infondato, posto che, a prescindere da ripetuti accenti in punto di mero fatto, come tali, inammissibili in questa sede, le controdeduzioni difensive trovano motivata, logica e corretta smentita alla stregua di un’ineccepibile ricostruzione in punto di diritto dei presupposti legittimanti la figura del reato associativo (cfr. foll. 5/13), per poi passare ad un’attenta analisi delle ragioni e delle relative convergenti prove indiziarie del coinvolgimento del ricorrente in detto consesso, non trascurando ruoli, circostanze e modalità (cfr. foll. 13-14-15), senza che, almeno allo stato, fossero state offerte apprezzabili interpretazioni alternative all’acclarata compartecipazione in termini di apprezzabile utilità modale e "strumentale", ai fini dell’associazione, nel trasporto dello stupefacente, nel contesto dell’attività di spaccio dello stesso da parte del consesso associativo contestato, potendosi avvalere di un "parco auto" di apprezzabile spessore, grazie all’interessamento del ricorrente presso l’agenzia autonoleggio SA.MA.RENT con sede all’aeroporto di Lametia Terme.

Anche il motivo sub 3) e infondato, stante la corretta, motivata e puntuale risposta offerta in tema di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della misura, avuto, peraltro, riguardo alla presunzione iuris tantum di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 per il titolo del reato associativo contestato sub capo 24.

Al riguardo vanno richiamate le considerazioni svolti nell’impugnata ordinanza (cfr. foll. 15-16-17) a supporto del concreto pericolo di recidivanza, tutelabile, allo stato; solo con la misura in atto, a fronte di non provate e del tutto aspecifiche controdeduzioni difensive in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura stessa, nel contesto dei termini idonei a vincere la cennata presunzione iuris tantum.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 02-01-2012, n. 12 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente, in proprio e quale Capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento con le imprese S.M.I. – Servizi Manutenzioni Immobiliari s.r.l. (mandante) e Team Service Soc. Cons. a responsabilità limitata (mandante), impugna gli atti indicati in epigrafe, con cui l’A.T.I. costituenda è stata esclusa dalla gara indetta, mediante procedura aperta, dall’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi per l’affidamento del servizio (triennale) di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica dei presidi e degli stabilimenti ospedalieri, dei distretti e di tutte le strutture della medesima A.S.L., per aver presentato attestati di sopralluoghi svolti da soggetti in qualità di Delegati del costituendo R.T.I. e non compiuti, invece, dalle singole ditte partecipanti, come asseritamente previsto dagli atti di gara.

Con il presente ricorso si lamenta l’illegittimità degli atti impugnati (di cui si chiede l’annullamento) per i seguenti motivi:

– violazione ed erronea interpretazione del Disciplinare di gara, con particolare riferimento al punto 3, pag. 5, ed al paragrafo "Modalità di svolgimento della gara – Operazioni di gara – 1) Attività preparatoria" (pag.15);

– violazione del chiarimento reso in data 1 febbraio 2011 in risposta al quesito n. 3;

– violazione degli artt. 37 e 243 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006;

– violazione dei principi del giusto procedimento, di concorrenzialità e del "favor partecipationis";

– illogicità della motivazione e travisamento del fatto.

Con il ricorso si chiede, altresì, il risarcimento dei danni subiti dall’A.T.I. ricorrente per effetto dell’illegittima esclusione, con riserva di successiva quantificazione.

Nessuno si è costituito in giudizio per l’Azienda Sanitaria intimata.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente (ordinanza n. 392/2011), alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 la causa, su istanza di parte, è stata trattenuta per la decisione.

Ciò premesso in fatto, il ricorso è fondato e da accogliere, nei termini di seguito indicati.

Il Collegio reputa sicuramente fondata ed assorbente la prima censura formulata nel ricorso.

La Sezione, invero, ha già avuto modo di pronunciarsi su di una fattispecie del tutto analoga con sentenza n. 1880 del 31.10.2011, in cui si afferma che non è motivo di esclusione l’espletamento dei sopralluoghi da parte di soggetti delegati del costituendo R.T.I., quando "la "lex specialis" della procedura aperta in questione (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Azienda Sanitaria Locale resistente) non contiene alcuna precisazione con riguardo alle modalità di adempimento dell’obbligo di sopralluogo da parte dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (già costituiti o costituendi), né impone a ciascuna impresa da associare la presentazione delle attestazioni di avvenuto sopralluogo presso le strutture interessate dal servizio oggetto di gara, sicchè il difetto di chiarezza degli atti inditivi impone nel caso di specie un’interpretazione nel senso del "favor partecipationis" (Cfr: Consiglio di Stato, V Sezione, 11 Gennaio 2011, n. 78; 12 Luglio 2010, n. 4474; 9 Dicembre 2008, n. 6057)".

Pertanto (come peraltro già segnalato nell’ordinanza cautelare n. 392/2011), in considerazione della mancanza di una prescrizione espressa nel Disciplinare di gara – quest’ultimo si limitava, infatti, a prescrivere (a pena di esclusione) l’inserimento nel plico relativo alla documentazione amministrativa del "verbale redatto secondo l’allegato fac simile attestante l’avvenuto sopralluogo presso tutte le strutture interessate", con l’indicazione che "nel caso di offerte proposte in R.T.I. … i documenti di cui ai precedenti punti devono essere presentati e/o sottoscritti da parte di tutte le imprese partecipanti al R.T.I…., ciascuna per la propria parte di competenza" – e tenuto conto della nota di chiarimenti del 1 febbraio 2011, n. 6527 (nella quale, in risposta al quesito n. 3, veniva precisato che "in caso di partecipazione in ATI è del tutto indifferente per la Stazione appaltante quale fra i componenti della stessa compia i previsti sopralluoghi; l’importante è che emerga, univocamente, che il soggetto economico, unitariamente considerato, abbia avuto piena ed univoca consapevolezza dei luoghi dove deve svolgersi il servizio aggiudicato, mediante la consegna degli attestati di avvenuto sopralluogo, debitamente compilati", senza operare alcun distinguo tra A.T.I. già costituite ed A.T.I. costituende), è illegittima l’esclusione della costituenda A.T.I. ricorrente avvenuta sul presupposto che i sopralluoghi non sono stati compiuti dalle singole ditte partecipanti al Raggruppamento. E ciò anche in considerazione del fatto che l’A.T.I. predetta, proprio a comprova della piena ed univoca consapevolezza dei luoghi da parte di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento (inteso quale soggetto economico unitario), ha reso una dichiarazione sottoscritta da ciascuna di esse, da cui risulta l’avvenuta esecuzione dei sopralluoghi per conto delle medesime.

Né a diverse conclusioni può giungersi se si tiene conto dell’ulteriore scritto di chiarimenti del 25 febbraio 2011, con particolare riferimento alla risposta della Stazione appaltante al quesito n. 8, in cui si legge: "si rammenta che nello scritto di chiarimenti n. 1 risposta al quesito n. 3 era stato già chiarito, sia pur con riferimento al sopralluogo tecnico, che solo in caso di imprese associate, quindi di A.T.I. già costituite, sarebbe stato possibile che il sopralluogo stesso venisse compiuto da uno dei componenti l’A.T.I. stessa; risulta pertanto evidente quale atteggiamento la Stazione appaltante ha avuto sin dall’inizio in merito alla questione, per cui si conferma quanto già indicato nel chiarimento pubblicato il 24.02.2006"; ed invero, oltre a non essere ammissibile un chiarimento che interviene successivamente al termine ultimo fissato dal Disciplinare di gara per l’espletamento dei sopralluoghi (ossia le ore 14.00 del giorno 24.2.2011), con esso la Stazione appaltante ha introdotto un elemento di novità rispetto a quanto già chiarito con nota del 1 febbraio 2011, in cui non si indicava la necessità che i prescritti sopralluoghi fossero svolti in maniera diversa a seconda che il Raggruppamento fosse costituito o costituendo, quanto piuttosto che emergesse che il soggetto economico, unitariamente considerato, avesse avuto piena ed univoca consapevolezza dei luoghi.

Stante quanto sopra, il ricorso va accolto nella parte in cui è chiesto l’annullamento degli atti impugnati, perché illegittimi, mentre va disattesa la domanda risarcitoria azionata dall’A.T.I. ricorrente, sia perché non viene data prova dell’esistenza dei danni patrimoniali asseritamente subìti, sia in considerazione del fatto che il Raggruppamento è stato tempestivamente riammesso a partecipare per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare e la gara è tutt’ora in corso.

In ragione dell’accoglimento parziale, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei sensi indicati in motivazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente FF

Giuseppe Esposito, Referendario

Simona De Mattia, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11674 Licenziamento per causa di malattia

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Svolgimento del processo

B.M. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Roma il 12.2.2007 con la quale era stata rigettata la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla RAI il 23.2.2004 per superamento del periodo di comporto, con ordine alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro e con condanna al risarcimento dei danni.

La Corte di appello, in riforma dell’impugnata sentenza, annullava siccome ingiustificato, il licenziamento intimato ed ordinava la reintegrazione l’appellante nel posto di lavoro con condanna anche al pagamento delle retribuzioni globali di fatto fino alla reintegra, oltre accessori.

Circa l’attuale thema decidendum la Corte territoriale rilevava che l’atto sottoscritto tra le parti non poteva essere definito un atto di transazione relativo a tutti gli aspetti del pregresso rapporto di lavoro in quanto riferito alla mera erogazione del dovuto per TFR corrispondente peraltro agli effettivi anni di servizio; circa il superamento del periodo di comporto la Corte territoriale osservava che, anche se nell’atto di recesso ci si riferiva al solo cosiddetto periodo "secco" di comporto, effettivamente poteva accogliersi la tesi della Rai per cui doveva essere applicabile in via equitativa il cosiddetto periodo di comporto "per sommatoria", e cioè 24 mesi nell’ambito del triennio, calcolando a ritroso dalla data del licenziamento. Poteva anche accogliersi la tesi della RAI nel senso del computo dei giorni di malattia per i giorni intermedi, ma non era invece fondata la tesi della detrazione dei giorni normalmente non lavorati nell’anno, alla luce della giurisprudenza in materia. Sulla base di tali premesse la Corte territoriale accertava che il periodo di comporto non era stato superato.

Ricorre la Rai con nove motivi, resiste controparte con controricorso. La Rai ha depositato anche una memoria difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1363, 1367 e 1372 c.c., anche in relazione agli artt. 1324 e 2113 c.c.. Non erano stati rispettati i canoni codicistici in materia di interpretazione dei contratti; era stato trascurato il tenore letterale dell’atto sottoscritto tra le parti e si era data una importanza eccessiva al dato estraneo al contenuto della transazione per cui la somma corrisposta era coincidente con quanto dovuto per TFR. Il motivo è infondato. La Corte territoriale nell’interpretare l’atto sottoscritto tra le parti il 14.5.2004 e riprodotto a pag. 20 del ricorso ha dato rilievo in primis all’intestazione dello stesso denominato " atto di quietanza" e non già atto di transazione: si tratta di un elemento letterale certamente di fondamentale importanza posto che attesta il contenuto riassuntivo attribuito dalle parti al documento in parola che le stesse – come osserva la Corte territoriale – hanno voluto sintetizzare con un concetto che richiama quello di "ricevuta" piuttosto che la nozione di una rinuncia alle originarie, rispettive, pretese o posizioni onde raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso. Con l’atto il lavoratore ha poi dichiarato di "ricevere dalla Rai spa la somma di Euro 16.136,00 a titolo di indennità di fine rapporto, a totale e definitiva liquidazione del rapporto di lavoro intercorso, in conformità con le disposizioni di legge e del contratto di lavoro": la Corte ha quindi osservato che la somma ricevuta risulta chiaramente correlata alla percezione del TFR e che il termine liquidazione del rapporto di lavoro è comunemente inteso come TFR. A ciò si aggiunge il dato obiettivo che la somma corrisposta è assolutamente identica – per la sentenza impugnata – a quella dovuta per TFR in relazione agli anni del rapporto, il che dimostra come la formulazione letterale sul punto, che sembra come detto stabilire una correlazione tra il corrisposto ed il dovuto solo per TFR, corrisponda a quanto emerge per tabulas. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che la formula di "non aver nulla a pretendere dalla Rai per qualsiasi ragione, causa o titolo" rappresenti in realtà una mera clausola di stile, tanto più che la parte conclusiva dell’atto elimina ogni dubbio in quanto si definisce nuovamente lo stesso come "quietanza pienamente liberatoria per quanto riguarda le somme di spettanza a titolo di regolarizzazione e liquidazione del rapporto di lavoro intercorso", riaffermando nuovamente il nesso tra la corresponsione delle somme indicate e il TFR dovuto.

Pertanto la conclusione raggiunta dalla Corte di appello, per cui l’atto del 15.4.2004 costituirebbe solo un atto di quietanza concernente la corresponsione del dovuto per TFR, appare sorretta da una congrua motivazione, immune da vizi logici e perfettamente coerente con i canoni codicistici in materia di ermeneutica contrattuale posto che si è analiticamente offerta una spiegazione persuasiva di natura anche letterale dei singoli passaggi del documento.

Con il secondo motivo si deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella rilevanza della dichiarazione del sig. B., contenuta nell’atto del 14.4.2004, di non avere nulla a pretendere dalla Rai per qualsiasi ragione, causa o titolo. Il B. aveva già iniziato la controversia e quindi era ben consapevole dei diritti rivendicati, cui aveva chiaramente rinunciato.

Anche tale motivo appare infondato. Il motivo si riferisce al passaggio della sentenza impugnata nel quale la Corte territoriale osserva che l’atto non poteva riferirsi alla controversia perchè era già intervenuta la richiesta del tentativo di conciliazione, non richiamato nell’atto stesso. Tuttavia si tratta di un’argomentazione ad abundantiam posto che la Corte territoriale ha escluso la natura transattiva dell’atto (e quindi una volontà di abdicazione da parte del lavoratore alle pretese di cui è giudizio) sulla base di una interpretazione del documento in primo luogo di natura letterale, che appare congruamente motivata, logicamente ineccepibile e coerente con le norme codicistiche sull’ermeneutica contrattuale, mostrando come l’atto definito di mera quietanza fosse chiaramente connesso alla mera corresponsione del dovuto per TFR. In ogni caso l’argomento ulteriore utilizzato dal Giudice di appello non appare implausibile in quanto se davvero il B. avesse voluto abdicare alle pretese già avanzate nei confronti della RAI con la richiesta di tentativo di conciliazione, tale volontà abdicativa avrebbe ben potuto manifestarsi univocamente con un chiaro riferimento a tale istanza, nella pretesa transazione, nella fattispecie completamente mancante.

Non sussiste, quindi, alcuna carenza motivazionale.

Con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 420 c.p.c.: il ricorrente non aveva dedotto tempestivamente che l’importo percepito era pari al dovuto per TFR. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte ritenuta proposta una deduzione della controparte sollevata tardivamente.

I motivi, da trattarsi congiuntamente vertendosi su un medesimo punto, sono infondati poichè la corrispondenza tra quanto corrisposto con l’atto di quietanza e quanto dovuto per TFR è circostanza obiettiva emergente dagli atti di causa che ben poteva rilevare il Giudice di merito, in quanto non modificativa nè del petitum, nè della causa petendi, nè costituisce un elemento nuovo rispetto al ricorso introduttivo.

Nel quinto motivo si allega la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta corrispondenza tra l’importo erogato al B. ed il dovuto per TFR. Il motivo appare infondato in quanto generico e di merito: la Corte territoriale ha accertato la dedotta corrispondenza, mentre il ricorrente non spiega le ragioni per cui tale corrispondenza non sussista. Le censure sulla mancata rituale allegazione in giudizio di tale elemento sono già state esaminate supra.

Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. L’onere della prova era stato malamente ricostruito. Infatti posto che il recesso era stato contestato con tanto di conteggio delle assenze era onere del lavoratore addurre specifiche contestazioni e provarle.

Anche tale motivo non appare fondato. Era onere del datore di lavoro provare il dedotto superamento del periodo di comporto, onere certamente non superato dalla deduzione contestualmente all’atto di recesso di un elenco di giorni di assenza, ben potendo il lavoratore contestare genericamente che ricorressero gli elementi di ordine fattuale che hanno portato al suo licenziamento, come ha accertato la Corte di appello aver fatto il B. anche con il primo ricorso proposto in primo grado (la sentenza impugnata ha osservato che anche nel primo ricorso vi era stata una specifica contestazione del superamento del periodo di comporto e che il lavoratore non si era limitato a sostenere la non computabilità del periodo di aspettativa). Le deduzioni circa l’avvenuta ammissione del superamento del periodo di comporto (negata in sentenza) appaiono del tutto generiche e non correlate ad un esame degli atti processuali In ogni caso vi è stato in sentenza un accertamento in positivo del numero di tali giorni di assenza, che nel presente motivo non viene contestato.

Con il settimo si allega la carenza di motivazione circa il superamento da parte del B. del periodo di comporto. Il motivo, che appare infondato, ripropone le doglianze prima ricordate sotto il profilo del vizio di motivazione. La Corte territoriale ha osservato che il fatto storico del superamento del periodo di comporto era stato contestato (e che quindi non vi era stata nessuna ammissione) e quindi ha verificato l’effettiva sussistenza delle assenze contestate sulla base dell’onere della prova che gravava sul datore di lavoro e che non poteva dirsi invertito dalla mera specificazione nell’atto di recesso di un certo numero di assenze (contestate), posto, fra l’altro, che anche i dati sulle assenze sono nella disponibilità di parte datoriale. Le doglianze appaiono pertanto o generiche o prive di fondamento nella parte in cui si assume che la mera specificazione di un certo numero di assenze nell’atto di recesso dislochi l’onere della prova sul lavoratore. In punto di fatto si deve peraltro ricordare il numero di assenze addebitabile al B. è risultato inferiore a quello contestato dalla Rai, in esito all’accertamento operato dai Giudici di appello.

Con l’ottavo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata assumendo che il lavoratore nel primo ricorso non aveva formulato alcuna contestazione specifica sul superamento del periodo di comporto. Il motivo è infondato per quanto detto supra: non si tiene conto dell’interpretazione del primo ricorso proposto dal lavoratore quale riportata in sentenza a pag. 3 che non viene espressamente censurata.

Con il nono motivo si allega la violazione dell’art. 1363 c.c.; le clausole del contratto RAI prevedevano sei giorni di lavoro e quindi su tale base risultavano superati i 24 mesi di assenza dal servizio, computati sulla base dei giorni lavorativi come previsti da contratto.

Il motivo appare infondato: la Corte territoriale ha accertato che, compresi i giorni festivi, le assenze nel triennio sono state pari a 711 e quindi inferiori ai 730 richiesti. Le norme contrattuali indicate nel motivo (il CCNL non è stato prodotto nè è stato indicato l’incarto processuale ove lo stesso sia reperibile con chiara violazione dell’art. 369 bis c.p.c.) riguardano o il riposo settimanale o, in generale, il trattamento spettante nel periodo di comporto (otto mesi con l’intera retribuzione ed otto mesi con metà delle retribuzione) e quindi non sembrano apportare alcun chiarimento al tema decidendum. L’ultima norma citata (art. 37) parla di diritto alla conservazione del posto per 24 mesi, cioè 730 giorni e non si vede perchè da tale periodo debbano essere detratti i giorni normalmente non lavorati nell’anno, sulla base di una ripartizione dell’orario di lavoro su sei giorni lavorativi che riguarda altro aspetto. I periodi indicati nel motivo (pag. 44) nei quali il B. avrebbe percepito lo stipendio pieno e quello ridotto sono comunque inferiori ai 24 mesi e quindi neppure su tale base appare provato l’assunto della società, che peraltro richiama una d certamente non pertinente in cui sarebbe avvenuto il dedotto superamento e cioè quella del 3.7.2001.

Manca quindi una coerente, documentata e specifica contestazione di quanto accertato in sentenza circa il mancato superamento del periodo di comporto e il numero di giornate di effettiva assenza dal lavoro, nè emergono violazioni di norme contrattuali (posto che quelle indicate non appaiono rilevanti). Non è stato neppure indicato il momento in cui il supposto superamento si sarebbe compiuto, essendo la data specificata a pag. 45 manifestamente non coerente con il presente procedimento.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese di lite del giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivo della presente sentenza – seguono la soccomenza.
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 35,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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