T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-11-2011, n. 8516 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugna l’esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 500 allievi agenti di Polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, disposta, in applicazione dell’art. 3, comma 8, del bando di concorso, per aver lo stesso presentato anche domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri;

che la richiamata previsione del bando prevedeva che non fossero ammessi al concorso i candidati che nello stesso anno avessero "presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa";

Considerato:

che, come ha anche rilevato l’Ufficio "Concorsi e Contenzioso" del Centro nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri nella nota 6.6.2011, prot. n. 52/311814 CC, risultando on line la domanda di partecipazione del ricorrente al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, questi non ha neppure sottoscritto il relativo cartaceo, per non essersi presentato alla prova selettiva a carattere culturale e/o logicodeduttivo,;

che in proposito occorre rilevare che l’art. 3 del bando di concorso in ultimo richiamato prevede che di regola la domanda di partecipazione sia presentata unicamente on line e che, solo al momento della preselezione, questa, stampata a cura dell’Amministrazione, sia sottoscritta dal candidato;

Ritenuto:

che nella specie la domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri, evidentemente priva della sottoscrizione, non si sia perfezionata e debba, perciò, considerarsi tamquam non esset;

che conseguentemente, nei confronti dell’odierno ricorrente, non ricorra la causa di esclusione di cui all’art. 3, comma 8, del bando di concorso;

che il ricorso sia, pertanto, fondato e da accogliere;

che, in considerazione della peculiarità della questione sottoposta all’esame del Collegio, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 24-10-2011, n. 38334

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.3.2010, la corte di appello di Brescia, in accoglimento del gravame proposto dalle parti civili M.A. e M.I., in qualità di eredi di G.G. e M. S., ha dichiarato M.N. responsabile civilmente di diffamazione e lo ha condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore delle parti civili, che sono state liquidati in Euro 8.000, per ciascuna, nonchè alla rifusione delle spese, che sono state compensate nel rapporto tra la parte civile M. A. e il M.. Ha confermato nel resto l’impugnata sentenza.

Il capo di imputazione nei confronti di M., ex art. 81 cpv., art. 595 c.p., comma 2 e 3, L. n. 47 del 1948, art. 13, è stato così formulato: offendeva la memoria dei defunti S.M. e G.G., nonchè la reputazione del figlio M.A., scrivendo, nel libro "La terrazza sul cortile – i fatti di (OMISSIS) nei ricordi di un bambino", che costoro erano "di stretta e ottusa osservanza fascista", creavano "non pochi problemi agli altri abitanti della casa"; che la signora G. … minaccia continuamente di presentare all’autorità denunce contro" il nonno antifascista dell’autore; che costei era "ipocrita" e aveva fatto inserire il nonno dell’autore "nella lista dei dieci ostaggi da fucilare in caso di rappresaglia a (OMISSIS)"; che M.A. e suo zio dicevano "tutti contenti" all’autore "i tedeschi ti bruciano la casa e ci buttano dentro anche tuo nonno" ed espressioni di simile tenore , nonchè definendo M.S. "marito fantoccio", con l’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato.

La corte di appello ha ritenuto diffamatoria l’indicazione della G. quale persona che aveva inserito il nonno dell’autore nella lista dei dieci ostaggi, nonchè diffamatorio l’appellativo di "marito fantoccio" relativo a M.S..

Il difensore di M. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizi di motivazione e violazione di legge, in riferimento all’art. 21 Cost., artt. 51 e 595 c.p..

La corte di merito ha ritenuto correttamente che laddove il M. narra di episodi direttamente percepiti, si può affermare il carattere diffamatorio esclusivamente se sussiste la prova della falsità del narrato e del suo carattere lesivo dell’altrui onorabilità. Ove manchi la prova della falsità e i fatti siano da collocare nel clima di contrasto ideologico, allora esistente nel Nord Italia, il carattere lesivo delle affermazioni deve essere escluso.

Affermato questo criterio interpretativo, secondo cui il testo è da considerare veritiero nella parte in cui si fonda sui ricordi personali dell’autore, la corte, con motivazione manifestamente contraddittoria, lo ha rovesciato, quando ha valutato la frase relativa all’inserimento del nonno dell’autore nella lista degli ostaggi da fucilare, in caso di rappresaglia: in questo caso ha ritenuto che trattasi di attribuzione di un fatto determinato di cui manca ogni riferimento a prove orali o documentali capaci di fornire supporto alla gravità di una simile accusa.

La motivazione è illogica, inoltre, perchè non da rilievo a riscontri documentali, quali il documento contenente le dichiarazioni del podestà di (OMISSIS), che individuava la "fascista" G.G. fra le "persone che siano di affidamento, di capacità e di interessamento al servizio" per la nomina a "dirigente dell’ufficio comunale notizie militari" ed il successivo atto del 2.9.1943 di nomina a tale ufficio.

Non è storicamente corretta l’affermazione della sentenza, secondo cui il proclama Kesserling stabiliva un automatismo nella rappresaglia indiscriminata, senza che fosse necessaria la compilazione di liste. Infatti è notorio che in alcune tragiche vicende della guerra di Liberazione vennero redatte delle liste e non vi fu una scelta indiscriminata.

In definitiva, la corte afferma la falsità del racconto di M., contraddicendo quanto prima rilevato sulla piena attendibilità della sua narrazione, negando valore a documenti storici oggettivi e attribuendo valore di argomento principale al c.d. proclama Kesserlnig, in funzione della prova della falsità dei fatti narrati dal M..

Quanto all’affermazione "marito fantoccio", ha un significato non lesivo. L’autore non voleva screditare la figura del M., ma sottolineare il carattere forte e autoritario della moglie, in modo da far capite i difficili rapporti tra le famiglie;

2. violazione di legge in riferimento all’art. 581 c.p.p., art. 185 c.p., art. 2043 c.c..

Il chiaro disposto dell’art. 581 c.p.p. prevede, a pena di inammissibilità che l’atto di impugnazione contenga i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce; le richieste; i motivi con indicazione specifica delle ragioni di diritto ed elementi di fatto.

Nel caso in esame, l’impugnazione, oltre a non riportare le conclusioni ai fini civilistici, essendosi limitata al rinvio a quelle rassegnate nel giudizio di primo grado, non contiene alcuna indicazione sulle ragioni che fondavano la domanda risarcitoria.

La corte di appello, nel motivare l’ammissibilità dell’impugnazione e comunque la sussistenza di un danno, ha applicato l’automatismo (reato uguale danno) escluso dalla sentenza S.U. n. 26972 dell’11.11. 08).

La mancanza di motivazione e l’illogicità sono confermate dalle considerazioni sulla dimensione del danno che hanno attestato la carenza di prova sulla sua sussistenza.

3. violazione di legge e motivazione illogica sulla compensazione delle spese: la corte ha respinto la richiesta di condanna ex art. 542 c.p.p. di M.A., dei danni in proprio. Ciononostante ha compensato le spese sul punto, rilevando che il rigetto dell’appello si è fondato su una valutazione del fatto diversa rispetto a quella del Gup. La decisione è illogica: il rigetto dell’appello è fondato su una motivazione in melius, in quanto è stata ritenuta non solo la sussistenza della scriminante dell’art. 51, ma anche l’inidoneità offensiva della frase che a lui riferita.

L’appellante va quindi condannato alle spese e si reitera la richiesta di condanna alle spese da liquidarsi in via equitativa.

Il ricorso non merita accoglimento,in quanto propone questioni di merito in funzione critica di quanto storicamente ricostruito e razionalmente valutato dalla corte di merito. La sentenza fa una ragionevole distinzione tra narrazioni indenni da censura sul piano penale e narrazioni penalmente rilevanti. Tra le prime inserisce l’episodio caratterizzato dalle parole dirette dall’allora giovanissimo M.A. nei confronti del coetaneo M..

Tali parole,- al di là della loro effettiva pronuncia- riflettenti comunque i rapporti di ostilità tra le famiglie per evidenti divergenze politiche – sono state correttamente ritenute espressioni indissolubilmente originate da una specifica fase infantile della vita di entrambi e quindi inidonee a ripercuotersi, sul piano penale e civile, negli attuali rapporti tra due persone adulte.

Ugualmente non è stata data rilevanza alle affermazioni sulla piena, acritica, ottusa, adesione dei coniugi M. all’ideologia e alla pratica del fascismo, che, in quanto dittatura incompatibile con adesioni critiche e parziali, imponeva e otteneva dai suoi sostenitori fiducia, devozione e subordinazione incondizionate e totali.

Quanto all’accusa relativa all’inserimento, da parte della G., del nonno dell’autore nella lista dei cittadini da fucilare, non è stata contestata dal ricorrente la sua gravità, essendo consistita nell’attribuire alla donna il ruolo di partecipe a un progetto di distruzione degli avversari politici, con modalità incivili e disumane . Tale gravità rende necessaria un’ incontestabile base probatoria sulla verità del fatto e la corte, con valutazione assolutamente incensurabile in sede di giudizio di legittimità, ha razionalmente ritenuto che il potere di pronunciare questa crudele condanna a futura memoria di un concittadino, reo solo di non essere fascista, non rientrasse nei modesti compiti della dirigente dell’ufficio comunale, incaricato di dare notizie alle famiglie sui militari al fronte. Inoltre il ricorrente non è stato in grado di smentire quanto affermato nella sentenza, secondo cui il proclama Kesserling non predisponeva liste di essere umani da fucilare, ma sanciva la generale fucilazione di ogni abitante maschio di età superiore a 18 anni, abitante in località ritenute ostili alle truppe nazi-fasciste. Non è stato dato modo al giudice di merito di effettuare specifica valutazione sulla notoria predisposizione di liste in altre località, legittimante la presunzione che la G. abbia fatto altrettanto Ugualmente è da valutare infondata la pretesa del ricorrente di sostituire la propria interpretazione bonaria delle parole dirette a M.S. a quella razionalmente compiuta dalla corte di appello, secondo cui "marito fantoccio" raffigura non un uomo che si è unito a donna di forte tempra caratteriale , ma un uomo senza personalità, incapace di autogestirsi, succube dei voleri altrui e, in quanto tale, meritevole di discredito nel contesto familiare e sociale in cui vive. Quanto ai requisiti dell’atto di appello, il complessivo contenuto del gravame, le molteplici argomentazioni critiche nei confronti della sentenza impugnata, le richieste di riforma agli effetti civili, il richiamo all’entità del risarcimento dei danni già specificate nel primo grado di giudizio consentono un giudizio positivo sull’ammissibilità dell’impugnazione, valutata nel complessivo contesto normativo improntato al principio del favor impugnationis. Quanto alla sussistenza del danno, la sentenza di appello si è implicitamente, ma inequivocabilmente pronunciata, laddove riconosce che l’attribuzione alla madre delle parti civili del comportamento relativo alla lista di rappresaglia costituisce "una accusa gratuita e sicuramente offensiva della memoria della persona a cui viene rivolta, rappresentata come volontaria complice di un progetto omicidiario barbaro e crudele, contrario al senso di umanità". Difficilmente può essere ricostruito in maniera più netta, nell’attuale momento storico, il danno alla reputazione di un essere umano, vivo o morto che sia.

Quanto alla censura sulle spese processuali, con corretto e insindacabile valutazione, la sentenza impugnata ha affermato la evidente diversità, sul punto della richiesta di M. costituito in proprio, tra quanto affermato nella sentenza di primo grado e quanto affermato nella sentenza della corte territoriale. Ne consegue il pieno riconoscimento di un autonomo potere discrezionale di quest’ultimo giudice e la correttezza formale dell’affermazione di compensazione delle spese . Nessun rilievo critico è formulabile sui criteri seguiti dalla corte di appello nella corretta ed equilibrata liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 10-11-2011, n. 40883

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Bergamo condannava B.C. per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p., per essersi introdotto, in possesso di strumenti da scasso, nel cortile antistante l’ingresso dei locali della ditta Tresoldi in (OMISSIS).

La Corte di appello di Brescia confermava.

Ricorre la difesa per violazione di legge, ribadendo la sussistenza dei meri atti preparatori: la presenza nel cortile ben sarebbe potuta corrispondere al compimento d’una mera perlustrazione.

La censura è infondata. Il legislatore del 1930 ha abbandonato, in tema di tentativo, la distinzione fra atti preparatori ed atti esecutivi, per fare posto alla punibilità degli atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. Sicchè non può dubitarsi che anche un atto preparatorio, dotato dei requisiti suindicati, possa integrare gli estremi del tentativo. Non può dimenticarsi (e i giudici di merito lo hanno debitamente pregiato) che l’imputato si era introdotto, in ora notturna, nel cortile della ditta Tresoldi, previo superamento d’una recinzione, essendo munito di attrezzi specificamente destinati allo scasso, come un coltellino, uno spadino, una chiave inglese ed un paio di guanti da lavoro.

Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 03-01-2012, n. 47 Legittimazione processuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AIMA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne relative alle annate 1995/1996 e 1996/1997 ex art. 1 del D.L. n. 43 del 1999 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 2690/1999, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che AIMA (ora AGEA) e il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia) si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 2 novembre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente ed aver ascoltato le controdeduzioni in rito ed in merito della parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattiero-caseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in L. n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.