Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 29-01-2013, n. 4292

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di M.K.M. propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano che il 1 ottobre 2012 rigettava la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare applicata ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen. ai fini della estradizione verso gli Stati Uniti di America, deducendo con primo motivo la violazione di legge in relazione all’art. 718 cod. proc. pen. per essere stato adottato il provvedimento impugnato con procedura de plano laddove la disposizione citata dispone che si proceda in camera di consiglio senza deroghe allo schema di cui all’art. 127 cod. proc. pen. e con secondo motivo la violazione di legge per la mancanza assoluta di motivazione osservando che, a fronte di una richiesta analitica di sostituzione della misura con allegazione del nuovo elemento costituito dalla intenzione del coniuge del ricorrente di chiedere la cittadinanza italiana, la Corte di Appello avrebbe dovuto analiticamente motivare sulla necessità di mantenere la custodia in carcere.

Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto l’art. 718 cod. proc. pen. prevede che la revoca e la sostituzione delle misure siano disposte in seguito a procedura in camera di consiglio e, in assenza di specificazioni, va fatta applicazione della disciplina generale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., e non di quella di cui all’art. 299 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003 – dep. 18/06/2003, Di Filippo, Rv. 224612).

L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per procedere alla decisione sulla richiesta di revoca secondo le regole del procedimento camerale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per l’ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-08-2012, n. 13888

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. P. I. spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 24 febbraio 2010, che ha rigettato l’appello contro la sentenza del Tribunale che, accogliendo il ricorso di C.L., aveva accertato che il lavoro in somministrazione del ricorrente per P. I. spa era stato svolto in violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003; dichiarato che tra il lavoratore e P. I. spa era intercorso un rapporto a tempo indeterminato dalla date di assunzione (18 marzo 2005) e condannato la convenuta a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni maturate dal 1 gennaio 2006.
2. La decisione della Corte di merito premette che la causale del ricorso alla somministrazione, costituita dalla più intensa attività connessa alle operazioni elettorali, era stata indicata nel contratto ed era sufficientemente specifica. Tuttavia, P. I. spa non aveva fornito la prova che il lavoratore fosse stato effettivamente impiegato in ragione di detta causale.
3. P. I. spa articola tre motivi di ricorso.
4. Il C. si è difeso con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.
6. Con il primo motivo P. I. spa denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 laddove la Corte ha ritenuto che Poste non abbia assolto l’onere di provare l’utilizzazione in concreto per le ragioni indicate nel contratto.
7. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e art. 2697 c.c. sostenendo che il ricorrente non aveva contestato la documentazione versata in atti da Poste, con la conseguenza che i dati in essa contenuti avrebbero dovuto essere considerati pacifici.
8. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 per aver il giudice ritenuto che una presunta somministrazione irregolare possa comportare la costituzione del rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore.
9. I primi due motivi sono inammissibili, perchè si sostanziano entrambi non nella prospettazione della violazione delle norme su indicate, ma in una diversa valutazione della prova (primo motivo) e del comportamento processuale del C. (secondo motivo), richiedendo alla Corte di cassazione di compiere una terza valutazione di merito, diversa rispetto alla due, convergenti, effettuate dal Tribunale e dalla Corte d’appello, il che non rientra nell’ambito del giudizio di legittimità.
10. Il terzo motivo è infondato. Viene qui riproposta la tesi per cui il meccanismo sanzionatorio, previsto dall’art. 27 in caso di somministrazione irregolare, non comporterebbe la conversione del rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le ragioni della infondatezza di questa tesi sono state esposte da Cass. 15 luglio 2011, n. 15610 e Cass. 8 maggio 2012, n. 6933.
11. Un ultimo punto concerne la richiesta di applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 formulata con il ricorso introduttivo.
12. Deve precisarsi che il ricorso per cassazione è datato 15 febbraio 2011 ed è quindi stato formulato e notificato quando la L. n. 183 del 2010, entrata in vigore il 4 novembre 2010, era già vigente.
13. Il ricorso per cassazione è a critica vincolatà può essere proposto solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., che specifica i motivi per i quali le sentenze di appello o in unico grado possono essere impugnate.
14. Nel caso in esame la società ricorrente, dopo aver articolato i tre motivi di impugnazione della sentenza di appello su esaminati, a fine ricorso, ha formulato la seguente richiesta: "data l’entrata in vigore in data 24 novembre 2010 del ed. collegato lavoro, si chiede che venga applicata la sanzione risarcitoria di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, nella misura minima di 2,5 mensilità, aggiungendo che, attesa la vigenza di accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali, l’importo di cui al 5 comma non potrà essere comunque superiore alla metà del limite massimo".
15. Questa Corte ha ritenuto che la nuova normativa dettata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 si applichi ai processi in corso. Ma l’applicazione in un processo di cassazione, instaurato a norma già in vigore, può avvenire solamente mediante la formulazione di uno specifico motivo di ricorso per cassazione per una delle ipotesi indicate nell’art. 360 c.p.c., punti da 1 a 5.
La critica è vincolata. Non è possibile chiedere l’applicazione diretta della norma. La richiesta, pertanto, è inammissibile.
16. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in 40,00 (quaranta/00) Euro, nonchè 4.000,00 (quattromila/00) Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione all’avv.to Luigi Zezza, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE – SENTENZA 22 giugno 2010, n.23862 CONDANNA PER MAMMA E PAPÀ CHE NON HANNO VIGILATO SUI FIGLI AL FINE DI EVITARE CHE DISTURBASSERO I VICINI.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Il Tribunale di Velletri condannava L. A. e M. T. per il reato di cui all’art. 659, primo comma, c.p. alla pena di euro 40 di ammenda per aver arrecato disturbo al riposo delle persone provocando rumori e schiamazzi ripetuti, consistiti in violenti litigi e nel non aver vigilato affinché i figli piccoli arrecassero disturbo ai vicini. Osservava che il reato era sussistente in quanto le condotte erano state reiterate nel tempo, vi erano state molte proteste formali e i rumori erano stati in grado di recare disturbo a più persone e cioè a più vicini confinanti.

Avverso la decisione presentavano ricorso gli imputati e deducevano violazione di legge e difetto di motivazione in quanto il capo di imputazione era indeterminato, non specificando in quali condotte consistevano i rumori e gli schiamazzi, era contestato un unico episodio mentre in motivazione si parlava di più fatti, infine i rumori se anche prodotti non erano stati in grado di arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone ma solo ai vicini.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Il comportamento tenuto dagli imputati era idoneo ad arrecare disturbo per il riposo e l’occupazione di un numero indeterminato di persone che abitavano nelle case adiacenti ed il reato sussiste purché sussista la capacità del comportamento in sé ad arrecare disturbo indipendentemente dal fatto che poi effettivamente più persone si siano lamentate, trattandosi di reato di pericolo contro la tranquillità pubblica (Sez. 113 dicembre 2007 n. 246, rv. 238814; Sez. 19 dicembre 1999 n. 1394, rv. 215327; Sez. 119 ottobre 1993 n. 1700, rv. 197475). Nel caso di specie il comportamento per la sua capacità diffusa era in grado di arrecare disturbo a una pluralità di abitazioni vicine e quindi sussisteva il requisito richiesto dalla legge.

I ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. III Civile, 7 giugno 2011, n. 12278 Danno da lutto, possibile sia per la convivente che per la ex moglie?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

M.G. ed i figli legittimi V.C., V.A.F. e V.G. citavano in giudizio la C. Trasporti srl e la SAPA Assicurazioni, poi Winterhur e attualmente U.G.F. Assicurazioni s.p.a, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente stradale del (omissis), nel quale aveva trovato la morte il proprio marito e padre V.A. Nel giudizio intervenivano la convivente del V., S.M.T., e la figlia naturale dello stesso, S.F. La sentenza di primo grado ha accertato la pari responsabilità della C. Trasporti e di V.A. nella causazione dell’incidente ed ha risarcito il danno morale subito dalla moglie del V., M.G, nella misura di Euro 20.658,28, e dai i figli legittimi V.C. e V.G. nella misura di Euro 10.329,14, dalla figlia legittima V.A.F. nella misura di Euro 5.164,57, dalla convivente S.M.T. nella misura di Euro 20.658,28 e dalla figlia naturale S.F. nella misura di Euro 10.329,14; ha liquidato in uguale misura il danno patrimoniale fra la famiglia legale e quella di fatto.

Con sentenza del 12-2-2008 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M.G. ed i figli legittimi V.C., V.A.F. e V.G. con tre motivi.

Resiste con controricorso la U.G.F. Assicurazioni s.p.a già Aurora Assicurazioni illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione degli artt. 2059, 2056, 1223 e 1226 c.c. e dei principi generali in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, nonché vizi di motivazione sul punto ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..

Ad avviso dei ricorrenti il giudice del merito non poteva procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del danno morale ed alla conseguente ripartizione dell’intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto, bensì doveva determinare in concreto il danno morale per ciascuno dei congiunti tenendo conto delle effettive sofferenze patite.

1.1. Il motivo è infondato.

Infatti i giudici di merito hanno proceduto alla ripartizione dell’importo dovuto per danno morale tra tutti gli aventi diritto non in modo automatico, ma nella determinazione in concreto del danno per ciascuno dei congiunti hanno tenuto conto delle effettive sofferenze patite, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto (Cass. n. 116/2001).

1.2.1 giudici di merito hanno tenuto conto della particolarità della situazione in oggetto, condividendo la giurisprudenza, anche di legittimità, che in materia di responsabilità civile ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente "more uxorio" di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell’esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale (Cass. Sez. 3, 29/4/2005 n. 8976).

In base agli stessi presupposti, la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza del diritto al risarcimento in favore di chi sia stata legata da un vincolo di filiazione naturale alla vittima del sinistro, ancorché non legalmente riconosciuta, laddove tale vincolo sia stato contraddistinto dalle medesime caratteristiche di quello tra genitore e figlio legittimo o naturale riconosciuto.

Dall’esame del compendio probatorio, i giudici di merito hanno ritenuto provato che da molti anni V.A. aveva stabilito la sede principale della sua attività lavorativa a Rende (CS) e lì aveva costituito con S.M.T. un’unione stabile, caratterizzata non soltanto da un legame affettivo, ma anche dalla gestione comune dei molteplici aspetti della vita quotidiana, con reciproco appoggio morale e materiale, nonché, successivamente, dalla condivisione dei compiti connessi alla nascita e alla crescita della figlia F., con la quale il V. intratteneva un rapporto sotto ogni profilo assimilabile a quello genitore-figlio; che V.A. aveva peraltro mantenuto stabili legami, anche affettivi, con i figli legittimi e con la moglie, i quali vivevano a Salerno e con i quali trascorreva regolarmente le principali festività, provvedendo sotto il profilo economico alle esigenze anche di questo nucleo familiare.

1.3. Si osserva che i Giudici di appello hanno parificato, ai fini del risarcimento dei danno morale, la famiglia legale e la famiglia di fatto, in quanto per quest’ultima è stata provata la stabilità e la continuità nel tempo del rapporto e delle relazioni affettiva.

Successivamente hanno differenziato le singole posizioni degli aventi diritto, riconoscendo alla moglie ed alla convivente un importo maggiore rispetto ai figli, e per i figli un importo diverso per quelli conviventi e per la figlia sposata, a cui è stato liquidato un importo inferiore.

1.4. Quindi, nel risarcimento concreto del danno, tenendo conto della particolarissima situazione di un soggetto con due nuclei familiari legati a lui da una rapporto di protratta e contemporanea stabilità nel tempo, i giudici di merito, lungi dal lamentato automatismo, hanno tenuto conto della diversa intensità del vincolo familiare, moglie convivente e figli, e della effettiva convivenza liquidando alla figlia sposata un importo inferiore.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2056, 1223 e 1226 c.c. e dei principi generali in materia di liquidazione del danno non patrimoniale nonché vizi di motivazione sul punto ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..

I ricorrenti deducono che la liquidazione del danno non patrimoniale deve comunque rispettare alla esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell’indennizzo (e non può consistere in una espressione simbolica).

2.1. Si osserva che i ricorrenti non hanno contestato in appello il criterio utilizzato per la quantificazione del danno morale complessivo, richiamando solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello i più recenti e più elevati importi, da centomila e duecentomila Euro, previsti nelle tabelle del Tribunale di Milano nella liquidazione del danno morale in favore del coniuge e dei figli.

Il motivo quindi deve considerarsi inammissibile perché introdotto per la prima volta nel giudizio di cassazione.

3. Come terzo motivo di ricorso viene denunziato vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione per aver i giudici di merito riconosciuto un contributo annuo di L. 10 milioni alla famiglia di fatto, nell’ambito della quantificazione del danno patrimoniale.

Infatti secondo i ricorrenti i giudici di merito avevano riconosciuto che il V. erogava un contributo annuo di Euro 10.000,00 in favore della famiglia di fatto, senza che di tale circostanza fosse stata fornita alcuna prova.

3.1. Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di omessa motivazione i ricorrenti richiedono a questa Corte un riesame del merito della controversia con una valutazione delle risultanze probatoria diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa.

3.2. Nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto raggiunta la prova dell’effettiva coesistenza dei due nuclei familiari entrambi percepiti e vissuti dal defunto come "famiglia" e del sostegno economico fornito in uguale misura ad entrambi. Della linea argomentativa sviluppata, fondata su prove documentali e deposizioni testimoniali ritenute dalla Corte di appello attendibili, i ricorrenti non segnalano alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve in una generica prospettazione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione. Giusti motivi impongono la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.