Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 06-10-2011, n. 36307

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 29 ottobre 2010, il Tribunale di Roma, sez. Riesame, ha confermato il decreto cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma l’11 ottobre 2010, che aveva disposto il sequestro preventivo dell’immobile sito in Roma, Via Federico Mastrigli 15/C Pal. B, nel procedimento penale nei confronti di C.G., indagato per il reato di cui all’art. 650 c.p., in relazione alla inottemperanza dell’ordinanza del Sindaco di Roma n. 35 del 2 febbraio 2010, che aveva dichiarato inabitabili gli alloggi ubicati nella palazzina B ed aveva ordinato agli inquilini, di lasciare gli alloggi entro sessanta giorni ed al legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile, il divieto di adibire anche temporaneamente i locali di tale immobile ad uso abitativo, fatto accertato a (OMISSIS) ed in atto.

Il ricorrente, con due distinti ricorsi presentati dai difensori, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. violazione art. 606, lett. b) con riferimento agli artt. 3 e 125 c.p.p. difetto assoluto di motivazione. Il provvedimento del G.I.P. sarebbe nullo in quanto mera reiterazione del decreto di convalida emesso dal GIP in data 12.08.2010 e che il Tribunale del Riesame aveva annullato con ordinanza 25.09.2010 e nello stesso vengono pedissequamente riportate le argomentazioni poste a base della richiesta del P.M., nella quale si da atto che l’immobile sequestrato (edificio B) è parte di un più ampio complesso, comprendente tre corpi di fabbricato e si fa riferimento all’esecuzione di un’ordinanza sindacale esecutiva evidenziando l’accertamento nel manufatto di numerose, ripetute e gravi carenze sotto i profili igienico-sanitari, di sicurezza e di contrarietà alle norme edilizie comunali che non vengono indicate, con difetto della descrizione in fatto. Inoltre il reato di cui all’art. 650 c.p. era stato già contestato all’indagato anche nell’originario decreto di sequestro poi annullato dal Tribunale del Riesame, per cui sussiste il giudicato cautelare attesa la assoluta coincidenza oggettiva o soggettiva tra provvedimenti, atteso che il primo annullamento era stato totalmente demolitorio (in quanto era stata evidenziata la mancanza di una qualunque, sia pur embrionale, descrizione in fatto).

A fronte di tali rilievi il provvedimento di convalida del G.I.P. è stato adottato riproducendo esattamente la predente ordinanza.

2. Violazione dell’art. 606, lett. b) con riferimento all’art. 650 c.p. e art. 321 c.p.p.. Mancanza di motivazione e motivazione illogica. Con ordinanza di sgombero si era imposto alla società proprietaria dell’immobile di non adibire ad uso abitativo i locali del fabbricato B, fino a quando l’Autorità competente non avrà accertato l’eventuale ripristino dei requisiti di conformità sotto l’aspetto igienico sanitario e di sicurezza e la difesa aveva prodotto in giudizio una serie di documenti a corredo dell’istanza di dissequestro, ma il Tribunale ha ritenuto che tale istanza sia irrilevante ai fini della decisione. Con ciò si sarebbe omesso di motivare in ordine al periculum in mora, non essendo stati evidenziati gli elementi dai quali dovesse ritenersi che la libera disponibilità dell’immobile fosse idonea a protrarre o aggravare le conseguenze della accertata inosservanza. Elementi in tal senso sarebbero stati dedotti dal fatto che all’atto dello sgombero vi erano presenti nei locali alcune famiglie di cittadini extracomunitari conduttori delle singole unità abitative in forza di regolare contratto di affitto. Ciò dimostra l’impossibilità di eseguire i lavori di cui all’ordinanza di sgombro per impossibilità di conseguire il possesso ed anche l’intenzione di procedere ai lavori da parte del ricorrente.

3. Violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 650 c.p. e art. 321 c.p.p., insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe individuato "nell’inottemperanza di un’ordinanza sindacale emessa proprio al fine di prevenire gravi pericoli per l’incolumità e la sicurezza pubblica" il fumus delicti dell’art. 650 c.p., senza tenere conto che non esiste un obbligo esigibile in capo al C. o un obbligo contravvenuto, poichè spetta agli inquilini lo sgombero, posto che gli stessi l’occupano con un regolare contratto, mentre il ricorrente era destinatario del solo divieto di adibire anche temporaneamente il locali dello stesso ad uso abitativo. Per cui risulta irragionevole il fatto che il Tribunale non abbia ritenuto determinante la circostanza che il C. non abbia locato ulteriori alloggi successivamente alla emissione dell’ordinanza sindacale. Di qui il vizio della motivazione, in quanto i giudici non hanno individuato la condotta ascrivibile al ricorrente la cui violazione rappresenterebbe l’elemento costitutivo dell’art. 650 c.p., secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, il mero "divieto di adibire ad uso abitativo, ancorchè temporaneamente, i locali del fabbricato "B del complesso edilizio stesso mancherebbe della specificità necessaria ai fini della sussistenza della fattispecie in quanto da un edificio ormai sgombero non può derivare alcun grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini. Quindi non sussisterebbero nè il fumus, nè il periculum in mora, attesa l’apodittica motivazione del Tribunale circa il fatto che i locali possano "essere nuovamente adibiti ad uso abitativo con grave pericolo per gli occupanti e dovendosi riconoscere priorità all’esigenza di impedire che le conseguenze dannose per il bene protetto dalla norma siano protratte o aggravate".

Motivi della decisione

1. Va premesso che le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Non possono pertanto essere censurati in questa sede presunti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alle circostanze di fatto, nè la illogicità della motivazione.

2. Il motivo di ricorso con il quale viene avanzata l’ipotesi del giudicato cautelare, risulta infondato.

Il Tribunale del riesame aveva già annullato il precedente provvedimento di convalida del sequestro preventivo emesso dal G.I.P. motivando la decisione per il vizio (formale) di mancata descrizione della condotta ipotizzata, vizio che non aveva consentito alcuna verifica sul fumus. Pertanto non essendovi stato alcun esame sui presupposti del provvedimento, non può certamente ritenersi che si sia formato un giudicato cautelare; di fatti la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’annullamento di un decreto di sequestro preventivo, disposto dal tribunale del riesame per difetto assoluto di motivazione, "non preclude l’adozione di analogo provvedimento, allorchè i presupposti per l’adozione della misura persistano e non siano stati opportunamente valutati nel primo decreto" (cfr. Sez. 1, n. 20286 del 13/5/2010, Abd El Fattah, Rv.

247217).

3. Del pari infondata la doglianza relativa al difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida del G.I.P., nella quale sarebbero stati riprodotti ampi stralci della prima ordinanza: il Tribunale ha dato atto della motivazione, seppure sintetica, offerta dal G.I.P., in relazione al reato di cui all’art. 650 c.p., quanto alla violazione dell’ordinanza sindacale e sia alle concrete condizioni dell’immobile e alla possibile prosecuzione della violazione, quanto al periculum in mora.

Del resto, non è contestabile la legittimità della motivazione per relationem dei provvedimenti cautelari; in riferimento alla motivazione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare, la giurisprudenza ha, ad esempio, precisato che "l’obbligo di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, è soddisfatto anche mediante l’esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva che sia divenuta inefficace per vizio di forma, in quanto tale provvedimento è rimasto pur sempre valido nei suoi contenuti sostanziali" (in tal senso, Sez. 1, n. 1533 dell’11/1/2008, Nitrica, Rv. 238816).

4. Inoltre, correttamente, il Collegio del riesame ha richiamato il proprio potere di integrazione della motivazione (cfr, per tutte, Sez. 2, n. 3103 del 18/12/2007, Di Vincenzo, Rv. 239267) ed ha provveduto ad esplicitare gli elementi gravemente indiziari raccolti allo stato delle indagini, che confortano circa la presenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente in riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 650 c.p.; posto che l’ordinanza risulta emessa per ragioni di igiene, salute e sicurezza pubblica, poichè dagli accertamenti tecnico-sanitari (della ASL e della Polizia municipale) nei 47 ambienti di ridotte dimensioni, adibiti ad alloggi locati a cittadini extracomunitari, è emerso che gli stessi sono fatiscenti, privi dei fondamentali requisiti igienico-sanitari, indispensabili ad un legittimo uso abitativo. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha sottolineato che la libera disponibilità dello stabile risulta idonea in maniera evidente a protrarre, ed anche aggravare, le conseguenze dell’accertata inosservanza dell’ordinanza sindacale, in quanto i locali potrebbero essere nuovamente adibiti ad uso abitativo.

5. Da quanto detto, emerge con evidenza l’assoluta infondatezza degli altri motivi di ricorso sia afferenti al fumus delicti che al periculum in mora.

Quanto al fumus delicti, risulta del tutto infondata l’asserita inesigibilità dell’obbligo imposto con l’ordinanza. Il legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile avrebbe dovuto non adibirlo ad uso abitativo ed il fatto che abbia stipulato dei contratti di locazione degli alloggi, in assenza dei requisiti di abitabilità, che essendo così strutturali non gli erano di certo ignoti (mancanza di presidi antincendio, presenza di locali con pericolo di incendio, spazi comuni che rendono poco fruibili i percorsi di esodo, impianti elettrici non a norma, eccetera) non può certamente rappresentare una scusante per il non adempimento della ordinanza sindacale, potendo e dovendo il destinatario di essa utilizzare le modalità più idonee a rendere possibile l’imposto sgombero dei locali da persone e cose (ad esempio, fornendo alloggi idonei, accollandosi le spese di trasloco, offrendo una somma di denaro ai conduttori per ottenere la riconsegna degli alloggi, e così via), in modo da "non continuare ad adibire", neppure temporaneamente, il fabbricato "B" ad uso abitativo.

6. Quanto al periculum in mora lo stesso non può dirsi insussistente solo in quanto, successivamente, il ricorrente avrebbe presentato istanza di restituzione dell’immobile per provvedere con i lavori necessari a rendere abitabili gli alloggi. Correttamente il Collegio del riesame ha ritenuto che non potessero avere ingresso le eventuali successive iniziative promosse innanzi al giudice competente sulla misura cautelare ex art. 279 c.p.p. Del pari, compito dei giudici di legittimità è valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’applicazione della misura cautelare reale, dovendo invece essere valutate dal giudice competente le successive modificazioni della situazione di fatto che potrebbero eventualmente giustificare una modifica del provvedimento. Legittimamente inoltre, il Collegio del riesame ha ritenuto che l’essersi astenuto dalla stipula di "nuovi" contratti di locazione non potesse avere efficacia neutralizzante dei rischi connessi alla libera disponibilità dello stabile da parte della società proprietaria.

Pertanto il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento, giusto il disposto di cui all’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 11-04-2012, n. 5702 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 29-4-2004 R.M.A. esponeva che con atto a rogito notaio Lombardi de 25-3-1987 aveva donato al Comune di Pontelandolfo un immobile di sua proprietà sito in viale (OMISSIS) dello stesso Comune, e che la liberalità, come riportato nello stesso atto, era stata effettuata in memoria del proprio coniuge R.G. al fine di adibire l’immobile a casa di riposo per anziani; aggiungeva che per la suddetta istituzione erano stati concessi e convenuti due anni di tempo per l’inizio dei lavori di ristrutturazione, decorrenti dalla data di stipula dell’atto, ed ulteriori tra anni per completare l’opera, al termine dei quali, se tale opera non fosse stata iniziata, realizzata e funzionante, la donazione si sarebbe risolta di diritto con obbligo del Comune di restituire gratuitamente e senza pagamento di alcuna somma di denaro l’intero immobile alla donante ed ai suoi aventi causa nello stato di fatto in cui si sarebbe trovato al momento della restituzione e della retrocessione.

L’attrice, rilevato che, nonostante fossero trascorsi più di quindici anni, nessun anziano era stato mai ricoverato e la struttura non era funzionante, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il Comune di Pontelandolfo chiedendo dichiararsi la risoluzione di diritto della suddetta donazione e, per l’effetto, condannarsi il convenuto alla restituzione dell’immobile senza corresponsione di alcuna somma di denaro.

Costituendosi in giudizio il Comune convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e contestava inoltre nel merito le domande attrici di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale adito con sentenza del 19-5-2004, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, rigettava le domande attrici.

Proposta impugnazione da parte della R.M., cui resisteva il Comune di Pontelandolfo la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 25-3-2010, in accoglimento del gravame, ha dichiarato risolta di diritto la donazione sopra menzionata per essersi verificata la condizione risolutiva prevista nel relativo atto e, per l’effetto, ha condannato il predetto Comune alla restituzione, in favore della donante, dell’immobile oggetto dell’atto di liberalità nello stato di fatto in cui esso si trovava, senza corresponsione di alcuna somma di denaro da parte della donante.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Pontelandolfo ha proposto un ricorso articolato in sei motivi cui la R.M. ha resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 37 c.p.c., assume che il giudice di appello ha omesso di rilevare il proprio difetto di giurisdizione, considerato che la presente controversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, essendo essa correlata all’espletamento di un servizio pubblico nell’esclusivo interesse della collettività, e dunque con richiamo ad atti, provvedimenti e comportamenti comunque correlati all’esercizio di un pubblico potere, inequivocabilmente riconoscibile nella Delib. Consiglio Comunale del 2 ottobre 2004 – del tutto ignorata dalla Corte territoriale – con la quale era stato istituito il servizio di assistenza degli anziani ed era stato dato detto servizio e l’ex Palazzo (OMISSIS) (oggetto della donazione) in affidamento alla Cooperativa Primula Service.

La censura è inammissibile.

Infatti è decisivo rilevare che il Tribunale di Benevento aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, e che il Comune di Pontelandolfo in sede di appello non ha riproposto la questione di giurisdizione con appello incidentale, come pure era suo onere; invero, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;

diversamente l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. S.U. 9-10-2008 n. 24883; Cass. S.U. Ord. 28-1- 2001 n. 2067).

Deve poi essere esaminato prioritariamente il sesto motivo di ricorso con quale il Comune di Pontelandolfo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 793 c.c., assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la clausola apposta alla donazione integrasse una condizione risolutiva invece che una donazione modale;

ricorreva invece tale ultimo istituto, perchè la clausola risolutiva espressa faceva derivare la risoluzione del contratto non già dal verificarsi di un avvenimento futuro ed incerto, ma dall’adempimento dell’onere imposto al Comune donatario che costituiva una vera e propria obbligazione da eseguire entro un termine, peraltro non essenziale.

La censura è infondata.

Premesso che il giudice di appello ha ritenuto che la clausola apposta alla donazione del 25-3-1987 – secondo la quale, se i lavori di ristrutturazione dell’immobile donato per adibirlo a casa di riposo per anziani del luogo non fossero stati realizzati entro il termine ivi previsto e successivamente prorogato al 31-10-1994, consentendo l’effettivo esercizio di una attività di ricovero di detti anziani, la donazione si sarebbe risolta di diritto ed il Comune di Pontelandolfo sarebbe stato obbligato a restituire gratuitamente l’intero immobile alla donante – integrava una condizione risolutiva mista e non un "modus", si rileva che il ricorrente, lungi dal censurare specificatamente l’interpretazione della predetta clausola resa dal giudice di merito con la specifica indicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale in ipotesi violati e con la precisazione delle modalità attraverso le quali il giudice si sia da essi discostato, ovvero dal dedurre vizi di motivazione (in effetti neppure prospettati), si è limitato inammissibilmente ad offrire apoditticamente una diversa interpretazione della clausola in oggetto, non considerando l’evidente inidoneità in tale sede di una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte.

Può comunque aggiungersi che la trascrizione nel ricorso di alcune espressioni contenute nell’atto di donazione menzionato sembrano confortare il convincimento al riguardo espresso dalla Corte territoriale; in tal senso rileva il fatto che nella Delib. 15 ottobre 1986 del Comune di Pontelandolfo espressamente richiamata nel contratto di donazione veniva previsto che "se tale opera" non fosse stata "iniziata e realizzata con il ricovero manifesto di cittadini bisognosi di assistenza…" la donazione stessa avrebbe dovuto intendersi "risoluta di diritto" con l’obbligo da parte del Comune donatario di "restituire gratuitamente e senza pagamento di alcuna somma di denaro, con regolare atto pubblico notarile, l’intero immobile alla donante…", considerato che la condizione risolutiva si distingue dal "modus" per il fatto di risolvere automaticamente, al suo verificarsi, gli effetti del negozio, come appunto previsto nella fattispecie, a prescindere dalla valutazione di un inadempimento imputabile al donatario, indagine che invece comporta la donazione modale in caso di mancato avveramento del "modus".

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che la sentenza impugnata, nel procedere all’interpretazione della condizione risolutiva prevista nel contratto di donazione predetto, ha ritenuto che essa non individuava particolari categorie di lavori da compiersi, da parte del Comune donatario, nell’immobile donato, che taluni lavori di "adeguamento", pure oltremodo opportuni e diretti a migliorare il livello di vita dei ricoverando non rientravano, secondo il volere dei contraenti, tra gli elementi dedotti nella condizione risolutiva stessa, ben potendo la struttura funzionare anche senza di essi, e che pertanto sarebbe stato sufficiente realizzare, nei tempi pattiziamente convenuti, quei lavori essenziali per l’avvio dell’attività, anche se con offerta di un modesto livello di conforts.

Il ricorrente rileva che in tal modo il giudice di appello non ha individuato gli interventi prescritti da leggi anche sopravvenute all’atto di donazione per cui è causa relativamente ad una casa di cura per anziani, interventi la cui esecuzione preventiva era prescritta da norme inderogabili di legge; d’altra parte la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato l’inequivocabile volontà manifestata dalla R.M. nell’atto di donazione di "adibire gli immobili a casa di riposo per anziani", con la conseguente volontà manifestata da parte del Comune di Pontelandolfo di provvedere alla radicale ristrutturazione dell’immobile oggetto di donazione ed al necessario adeguamento costruttivo, tecnico e funzionale alla stregua di tutte le prescrizioni inderogabili vigenti in materia, come in effetti era avvenuto con l’esborso della somma di oltre 500.000,00 Euro.

Il ricorrente poi assume che sotto altro profilo, sempre attinente all’interpretazione della volontà delle parti riguardante la condivisa intenzione di destinare l’immobile a casa di riposo per anziani, era rilevante l’atto aggiuntivo intervenuto il 29-12-1993 con il quale la R.M., nel dare atto dell’impossibilità di rispettare il termine originariamente previsto per l’esecuzione delle opere di adeguamento dell’immobile conseguente a cause non imputabili al Comune di Pontelandolfo, aveva concesso un differimento di detto termine.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 1457 c.c. ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione, sostiene che la sentenza impugnata ha affermato che la mera inosservanza del termine originario, successivamente prorogato dalle parti per consentire il completamento degli interventi già in parte eseguiti per l’adeguamento strutturale e funzionale dell’immobile donato a casa di riposo per anziani, aveva determinato la risoluzione automatica del contratto; in tal modo non è stato considerato che il ritardo verificatosi nell’esecuzione dei lavori, lungi dal poter essere addebitato ad inerzia e/o negligenza del Comune di Pontelandolfo, era stato causato dall’obbligo dell’esponente di osservare in materia le molteplici norme sopravvenute, come in particolare quelle sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il ricorrente inoltre evidenzia che, anche qualora si ritenesse che le parti avessero voluto pattuire un termine essenziale per l’esecuzione dei lavori dalla cui scadenza far discendere lo scioglimento del contratto, in ogni caso non avrebbe potuto essere pronunciata la risoluzione contrattuale, atteso che difettava comunque l’indispensabile requisito della colpevolezza dell’inadempimento.

Con il quarto motivo il Comune di Pontelandolfo, deducendo vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso, sulla base dell’incarto processuale e del libero interrogatorio delle parti, la sussistenza di un apparato organizzativo segnatamente afferente l’attività propria della asserita casa di riposo; in tal modo, rileva il ricorrente, da un lato era stata valorizzata la dichiarazione resa in sede di interrogatorio libero delle parti da un dipendente comunale non informato, e dall’altro lato era stata omessa la valutazione della delibera comunale sopra già menzionata del 2-10- 2004 (prodotta ritualmente per la prima volta nel giudizio di appello in quanto successiva alla sentenza di primo grado) con la quale era stato disposto l’affidamento in concessione del Servizio di gestione del centro residenziale "Comunità Alloggi per Anziani" (ex Palazzo (OMISSIS)) alla società Cooperativa Primula Service, cosicchè tale servizio era pienamente funzionante con numerosi anziani ricoverati.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1366, 1367 e 1375 c.c., afferma che la Corte territoriale è pervenuta alla declaratoria di risoluzione dell’atto di donazione per cui è causa in esito ad un sommario l’iter argomentativo, sostanzialmente assertivo, in contrasto con il criterio ermeneutico di conservazione degli atti giuridici e con gli obblighi di e interpretazione ed esecuzione del contratto secondi buona fede; era infatti pacifico che l’ex Palazzo (OMISSIS) era stato radicalmente trasformato e destinato a casa di riposo per anziani a cura e spese del Comune esponente mediante l’esecuzione di onerosi e complessi interventi, e che esso era attualmente utilizzato come ricovero per anziani che, allo stato, ne usufruiscono in numero consistente; era quindi evidente che la domanda di risoluzione della donazione formulata dalla R.M. solo dopo il completamento dei lavori da parte dell’esponente forniva la prova di un comportamento da parte di quest’ultima in contrasto con le regole di cui agli artt. 1366, 1367 e 1375 c.c..

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello, premesso che la sopra richiamata condizione risolutiva non prevedeva particolari categorie di lavori da compiersi nell’immobile oggetto della donazione, ha ritenuto che i lavori per i quali erano previsti i termini di inizio e completamento dovevano intendersi quelli occorrenti per consentire, in condizioni di sicurezza e di igiene, l’istituzione di una casa di cura funzionante;

orbene alla luce degli elementi probatori acquisiti ed anche delle risultanze del libero interrogatorio delle parti la Corte territoriale, pur dando atto dell’avvenuto ricovero nel predetto immobile di alcuni anziani nei termini pattuiti, ha escluso l’esistenza di alcun protocollo per l’ammissione di coloro che avevano fruito di fatto dell’ospitalità in esso, nonchè di un apparato organizzativo segnatamente afferente l’attività propria di una casa di riposo; ha poi aggiunto che tale mera ospitalità – inidonea a dimostrare l’avveramento dell’evento dedotto in condizione – era comunque venuta meno nel 1989 per consentire la realizzazione di quei lavori strumentali rispetto ad una effettiva gestione della casa di riposo, non ultimati nè nel termine previsto nell’atto di donazione, nè in quello prorogato nell’atto aggiuntivo; ha quindi concluso che il superamento di tali termini rendeva irrilevante stabilire se in seguito le opere strutturali fossero state compiute e l’attività gestionale esercitata, perchè anche in tale ipotesi (comunque esclusa dalle risultanze istruttorie), non sarebbe stato escluso l’avveramento del fatto dedotto in condizione e, quindi, la fondatezza della pretesa restitutoria della donante.

Orbene in presenza di tale convincimento, frutto di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, devono essere disattese le censure del ricorrente che tendono inammissibilmente a prospettare una diversa ricostruzione a sè più favorevole della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia.

Sotto ulteriore profilo, attinente alla non imputabilità al Comune di Pontelandolfo della mancata realizzazione nell’immobile donato della casa di cura per anziani nei termini contrattualmente pattuiti per le diverse ragioni esposte nei motivi in esame, occorre evidenziare l’irrilevanza di tali argomentazioni una volta configurata la clausola sopra richiamata come una condizione risolutiva e non come un "modus"; invero, mentre nella donazione modale l’onere imposto al donatario costituisce una vera e propria obbligazione, con la conseguente rilevanza dell’indagine volta ad accertare se la sua mancata esecuzione dipenda da inadempimento imputabile al donatario, l’avveramento dell’evento futuro ed incerto previsto dalle parti come condizione risolutiva del contratto produce effetti a prescindere da ogni indagine sul comportamento colposo o meno dei contraenti in ordine al verificarsi dell’evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni del contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni (Cass. 13-12-1979 n. 6505; Cass. 6-9-1991 n. 9388).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 4000,00 per onorario di avvocato.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-05-2012, n. 7660

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Enia s.p.a. (già AMPS s.p.a.) ricorre (depositando successiva memoria illustrativa) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. Emilia Romagna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della società.

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione della comunicazione- ingiunzione con la quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’Irpeg per il periodo 1 luglio/31 dicembre 1998 non versata dalla società in virtù del regime di esenzione fiscale riconosciuto (ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70 e D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 1 convertito in L. n. 427 del 1993) alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali e dichiarato aiuto di stato non compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, comma 1 del trattato CE con decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2003/93/CE. I giudici d’appello, per quel che in questa sede ancora rileva, hanno in particolare affermato: che nella specie la notificazione della comunicazione-ingiunzione era stata legittimamente effettuata avvalendosi di messo speciale autorizzato dall’Ufficio e la consegna era avvenuta a mani di funzionario dell’ENIA presso la sede della stessa; che la definitività del rapporto tributario cristallizzatosi col condono era da ritenersi travolta dal principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno; che non sussisteva decadenza dai termini previsti in materia di accertamento posto che nella specie l’atto impugnato non è un accertamento bensì un’ingiunzione emessa in forza di legge (D.L. n. 10 del 1007) attuativa di decisione dell’organo comunitario; che non appare significativa la circostanza che nel periodo in contestazione la società fosse a partecipazione pubblica totalitaria in quanto la società agiva come un qualunque operatore privato perseguendo quale fine ultimo il profitto, con conseguente effetto sulla concorrenza della maggiore disponibilità di somme rivenienti dal mancato pagamento delle imposte dovute; che l’amministrazione ha proceduto in forza di una norma di legge introdotta per ottemperare al disposto comunitario e tanto basta per legittimarne il comportamento; che il fatto che la società non abbia versato all’Erario cospicue somme di danaro costituisce prova dell’effettiva fruizione dell’agevolazione oggetto di recupero; che l’atto impugnato presenta tutti i requisiti di legge e non può pertanto ritenersi carente sotto il profilo motivazionale; che, quanto alla prescrizione del credito sugli interessi ingiunti con l’atto impugnato, la relativa decorrenza deve seguire la regola di cui all’art. 2935 c.c.; infine che risulta correttamente applicato dall’Agenzia il tasso di interesse vigente al momento in cui è stato disposto il recupero dell’aiuto di stato.

2. Col primo motivo la ricorrente, deducendo vizio di motivazione nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. B bis) si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto la ritualità della notifica della comunicazione-ingiunzione effettuata a mezzo del messo speciale autorizzato dall’Ufficio senza illustrare l’iter logico che aveva condotto a rigettare l’eccezione della società secondo la quale la comunicazione-ingiunzione, per la propria atipicità, non poteva essere notificata dal messo speciale. Inoltre la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello ritenuto rituale la notifica de qua benchè effettuata non al destinatario (legale rappresentante della società) bensì a persona rinvenuta presso la sede sociale e qualificatasi dirigente dell’Ufficio, senza rispettare la procedura prevista dall’art. 60 D.P.R. citato per le ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario della notifica, aggiungendo che sarebbe stato inoltre erroneamente indicato il legale rappresentante della società in persona che all’epoca della notifica non rivestiva più tale carica.

La prima delle censure esposte è inammissibile, posto che il vizio di motivazione dedotto non riguarda l’accertamento in fatto bensì la motivazione in diritto della sentenza impugnata. Le ulteriori censure esposte nel motivo in esame sono infondate. Nella specie non può negarsi la sussistenza di un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo dove è stata effettuata nonchè la persona alla quale la copia dell’atto è stata consegnata, con la conseguenza che detta notifica deve ritenersi (non inesistente ma) nulla e perciò sanabile nell’ipotesi in cui essa abbia raggiunto il proprio scopo, ossia quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto da notificare (circostanza verificatasi nella specie, posto che il suddetto atto risulta essere stato tempestivamente impugnato dalla società).

Poichè nella caso in esame non si tratta della notifica di un atto processuale bensì di un atto dell’amministrazione finanziaria, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario (o – è da ritenersi – degli atti ad esso equiparabili) non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo a questi nella disciplina tributaria, dovendo pertanto ritenersi che l’applicazione all’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso da parte del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (v. da ultimo cass. n. 2272 del 2011 e n. 10445 del 2011). Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 e L. n. 289 del 2002, art. 9 oltre che vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto che la definitività del rapporto tributario cristallizzatosi col condono sia travolta dal principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, senza considerare che l’adesione al condono tombale era avvenuta prima che l’Italia provvedesse ad emanare le prime norme di recepimento della decisione della Commissione e che la definizione automatica, secondo il citato L. n. 289 del 2002, art. 1 rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla risultanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni e comporta l’estinzione di ogni accertamento tributario.

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione D.L. n. 10 del 2007, art. 1 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 oltre che vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che l’ingiunzione era stata notificata oltre il termine di decadenza previsto per l’emissione dell’accertamento laddove lo stesso L. n. 62 del 2005, art. 27, comma 2 (oggi non più in vigore) prevedeva che il recupero avvenisse secondo le procedure previste per gli accertamenti.

Le censure esposte nei due motivi che precedono, da esaminare congiuntamente perchè logicamente collegate, sono infondate. Occorre in proposito considerare che, quando è configurabile un aiuto di Stato, ogni valutazione sulla incidenza del decorso del tempo non può prescindere dal considerare, da un lato, che l’art. 15 del Regolamento CE n. 659/1999 fissa un limite di dieci anni al potere della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti di Stato, e, dall’altro, che l’art. 249 del Trattato CE detta la regola della obbligatorietà di tale decisione, in tutti i suoi elementi, per i destinatari in essa designati. Lo Stato membro è tenuto perciò ad eseguirla (Corte Giust. CE, 2 febbraio 1989, in causa C- 94/87, Commissione c. Germania), salva l’esistenza di circostanze eccezionali da cui derivi l’impossibilità assoluta per lo Stato membro di darvi corretta esecuzione. E’ inoltre da precisare che il concetto di impossibilità assoluta è stato interpretato in maniera restrittiva dalle Corti comunitarie, ed in particolare è stato escluso che essa possa essere costituita dalla normativa nazionale sulla prescrizione – v. Comunicazione della Commissione: Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2007/C-272/05), punti 18-20, riportata in "Applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali. La comunicazione sull’applicazione della normativa e altre disposizioni in materia", a cura della Commissione europea, Bruxelles, 2010.

Anche in considerazione delle argomentazioni che precedono, questo giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che la normativa nazionale sulla prescrizione e sulla decadenza deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora tale normativa impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione divenuta definitiva (v. cass. n. 26286 del 2010 e n. 23418 del 2010). Tanto premesso, occorre in ogni caso aggiungere, non solo con riguardo alla disciplina nazionale relativa ad istituti come prescrizione e decadenza, ma anche con riguardo alla disciplina nazionale prevedente condoni fiscali, che la Corte di Giustizia, nella sentenza 20 marzo 1997 in causa C-24/95 Alcan (punti 34-37), ha affermato che "in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, il compito delle autorità nazionali …

consiste solo nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione.

Le dette autorità non dispongono pertanto di alcun potere discrezionale quanto alla revoca di una decisione di concessione".

E’ inoltre da sottolineare che il comma 3 dell’art. 14 del Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. (88) del Trattato CE prevede che, "fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’art. 242 del Trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione".

E’ vero che, secondo la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9 la definizione automatica limitatamente a ciascuna annualità rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni, tuttavia questa disposizione deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora essa impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva.

In proposito, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che il fondamento della diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene essenzialmente nell’art. 1 Cost. – laddove esso stabilisce che l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni – e che il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non da luogo alla invalidità o illegittimità delle prime, ma ne comporta la "non applicazione", consistente nell’impedire che la norma interna venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale (v. tra le altre cass. n. 4466 del 2005).

Peraltro, nella stessa ottica, la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto comunitario osta anche all’applicazione del principio dell’autorità della cosa giudicata, ove esso stesso contrasti con il principio di effettività, nei limiti in cui l’applicazione del primo principio impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva (v.

Corte Giustizia sentenza 18 luglio 2007 in causa C-l 19/05 Lucchini).

Nè avrebbe senso, in proposito, richiamarsi alla c.d. "teoria dei controlimiti" elaborata da alcune Corti costituzionali interne come difesa della sovranità statale nel caso in cui fosse minacciata dal primato comunitario in alcuni valori considerati irrinunciabili dall’ordinamento interno. E’ infatti difficile ascrivere la disciplina clemenziale o quella in materia di prescrizione all’ambito dei "valori irrinunciabili dell’ordinamento", senza contare che la stessa teoria dei controlimiti, che pure trovava ragionevoli giustificazioni negli anni 70-80 del secolo scorso, quando il processo di integrazione era nelle fasi iniziali, sembra oggi in aperta contraddizione con il concetto stesso di integrazione quale risulta attualmente anche in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia – che ha fornito prove sufficienti di tutela dei diritti fondamentali – e del richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, avente valore vincolante anche nei confronti delle istituzioni europee, al punto che il conflitto tra diritto comunitario e diritto statale non sembra oggi più concepibile in uno spazio giuridico europeo veramente integrato.

Col quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 62 del 2005, art. 27 oltre che vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che la MPS era società a partecipazione pubblica totalitaria, laddove sia la decisione della Commissione sia la L. n. 62 del 2005, art. 27 si riferiscono a società a partecipazione pubblica maggioritaria.

Col quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 e L. n. 62 del 2005, art. 27 la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che la decisione della Commissione ha valenza generale ed astratta, pertanto era compito dell’Ufficio verificare se nel caso concreto si fossero verificati effetti di storsi vi tali da far ritenere non dovuto l’aiuto di stato. In particolare, secondo la ricorrente, la decisione della Commissione non si applicherebbe nella specie perchè l’AMPS è società a totale partecipazione pubblica che opera in house, mentre la decisione della Commissione si riferisce ad aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

Col sesto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 oltre che vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano adeguatamente considerato che nella specie la società non aveva fruito del beneficio perchè, mediante la distribuzione dei dividendi al lordo delle imposte non versate, essa aveva già distribuito ai soci il vantaggio in ipotesi illegittimo, così in pratica determinando comunque una restituzione al circuito pubblico, sia pure con diversa modalità, del vantaggio suddetto.

Le censure esposte nel quarto, quinto e sesto motivo, da esaminare congiuntamente perchè logicamente collegate, sono infondate. In relazione ai ripetuti riferimenti operati dalla ricorrente alla L. n. 65 del 2005, occorre innanzitutto evidenziare che la decisione della Commissione 2003/193 CE ha disposto che le autorità italiane procedano senza indugio al recupero di tutti gli aiuti individuali concessi sulla base dei regimi giudicati dalla Commissione incompatibili con il diritto comunitario, che tale decisione è stata impugnata innanzi alla Corte di Giustizia e, medio tempore, la Repubblica italiana, con L. n. 65 del 2005, art. 27, ha disposto il recupero degli "aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70 e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142".

Questa legge è stata giudicata sostanzialmente inidonea a dare prova dell’adempimento dello Stato italiano al dovere di recupero degli aiuti illegittimi impostogli dalla Commissione, pertanto, con sentenza del 1 giugno 2006 in causa C-207/05, la Corte di giustizia ha affermato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 3 e 4 della citata decisione della Commissione europea, "non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune". A seguito di tale sentenza è stato approvato il D.L. n. 10 del 2007, il cui art. 1 stabilisce le modalità del recupero degli aiuti in questione. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 36 del 2009, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale attinente al valore retroattivo della disposizione de qua, affermando che "la denunciata efficacia retroattiva delle norme censurate trova giustificazione sia nell’art. 117 Cost., comma 1, in conseguenza dell’obbligo imposto dall’ordinamento comunitario al legislatore italiano di procedere al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali non compatibili con la normativa comunitaria; sia nell’art. 3 Cost., data l’esigenza di ricondurre ad uguaglianza la posizione dei contribuenti e non potendo, di regola, i beneficiari invocare alcun legittimo affidamento sugli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta dunque evidente che l’azione per il recupero degli aiuti di Stato di cui è causa è regolata esclusivamente dal D.L. n. 10 del 2007 con conseguente irrilevanza del richiamo alla L. n. 65 del 2005. Occorre altresì evidenziare che, ancorchè a partecipazione pubblica totalitaria, la società ricorrente ha fruito del beneficio de quo ed esercitava al momento della fruizione del medesimo beneficio, attività economica iure privatorum.

Tanto premesso, giova ancora rilevare che le censure in esame costituiscono la riproposizione di tesi già sostenute nelle osservazioni delle imprese municipalizzate interessate al procedimento che ha portato all’adozione della decisione comunitaria in questione (v. il considerando 22 della stessa) e ritenute dalla medesima infondate.

In particolare, le suddette questioni (ossia che la società era a partecipazione pubblica totalitaria e che gli aiuti conseguiti in base alla norma agevolativa erano stati interamente immessi nel circuito pubblico sotto forma di dividendi distribuiti ai soci) non incidono sulla configurabilità come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato, del regime di esenzione in discussione, perchè in tal senso si è già espressa la decisione comunitaria ai considerando nella stessa rinvenibili ai punti 5.1, 5.2. e 5.3.

In proposito la Commissione ha evidenziato che "l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito elimina una voce di costo importante nel bilancio di talune imprese che altrimenti sarebbe stata presente" e che, allo stesso tempo, "l’utile netto del beneficiario risulta pertanto accresciuto rispetto a quello di qualsiasi altra impresa in situazione analoga", sì da poter essere impiegato "per distribuire dividendi più elevati (..)" oppure "utilizzato per realizzare investimenti senza dover reperire nel mercato le risorse finanziarie necessarie", così da incidere comunque "sulla concorrenza del mercato nel quale l’investimento è realizzato", consentendo alle imprese interessate di operare "in base a condizioni che altrimenti non sarebbero possibili".

Non rileva, dunque, che l’impresa beneficiaria svolga, o meno, la propria attività al di fuori del singolo Stato membro, ovvero che operi come società in house e, di fatto, in regime di monopolio, perchè "il mercato delle concessioni dei cosiddetti "servizi pubblici locali" è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria (..) e soggetto alle regole del Trattato" (v. considerando n. 68), e perchè le misure in esame, per un verso "incidono sugli scambi tra Stati membri poichè esse danneggiano imprese straniere partecipanti a gare per concessioni locali in Italia, dato che le imprese pubbliche beneficiane del regime in oggetto possono concorrere a prezzi più competitivi rispetto ai loro concorrenti nazionali o comunitari che non ne beneficiano" e, per altro verso, rendono "meno attraente per le imprese di altri Stati membri investire nel settore (..) (ad esempio con acquisto di partecipazione di maggioranza), poichè le aziende eventualmente acquisite non potrebbero beneficiare (o potrebbero perdere) l’aiuto, in conseguenza della natura dei nuovi azionisti" (v. i considerando numeri 69 e seguenti). Nè si può escludere la "effettiva fruizione" dell’aiuto in relazione alla affermata distribuzione di dividendi ai soci-enti pubblici, atteso che beneficiaria degli aiuti resta in ogni caso la persona giuridica destinataria della esenzione, senza che possa rilevare la successiva destinazione in concreto stabilita dagli organi gestori per le maggiori risorse ad essa conseguenti.

Infine, ribadito che la sentenza 1 giugno 2006 nella causa C-207/05 della Corte di giustizia – emessa nell’ambito della procedura di infrazione ex art. 228 del Trattato CE n. 2006/2456- ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 3 e 4 di tale decisione, è da sottolineare che, poichè la Corte di giustizia, pronunciando sull’infrazione, ha confermato, ancorchè implicitamente, la validità della decisione della Commissione, in tali termini deve riconoscersi alla relativa sentenza anche una valenza interpretativa: ciò esclude che possa fondatamente rimettersi in discussione (eventualmente alla luce di giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, v. ad esempio sentenza 9 giugno 2011 in C-71/09) la decisione della Commissione attraverso un rinvio pregiudiziale, eventualità non esclusa invece per il solo fatto della definitività della suddetta decisione, posto che tale definitività non impedisce una verifica della sua validità nell’ambito della competenza pregiudiziale ex art. 234 del Trattato CE (v. in proposito Cass. n. 8319 del 2004).

Col settimo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 con riferimento alla carenza di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che la comunicazione-ingiunzione opposta era stata emessa prima della conversione del D.L. n. 10 del 2007 – la quale ha innovato l’originaria previsione del decreto legge disponendo che l’Agenzia provvede al recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione, con la conseguenza che, al momento della notifica del provvedimento impugnato, l’Amministrazione non poteva verificare (e tanto meno motivare) in ordine alla misura della effettiva fruizione degli aiuti. Secondo la ricorrente, pertanto, la carenza di tale verifica avrebbe comportato un difetto di motivazione dell’atto opposto. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità quando in cassazione si censura la sentenza impugnata censurando la decisione in ordine alla motivazione di un atto dell’amministrazione tributaria, è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportare in ricorso il contenuto di tale atto (v. tra le altre cass. n. 15867 del 2004).

E’ peraltro appena il caso di aggiungere che la carenza di motivazione dell’atto non può desumersi esclusivamente dal fatto che la legge di conversione del D.L. n. 10 del 2007 – prevedente il recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione – sia stata emanata successivamente alla emissione della comunicazione- ingiunzione, in quanto, prescindendo da altre possibili considerazioni, tale circostanza di per sè non esclude che la comunicazione opposta contenesse anche (benchè non richiesti al momento della sua emissione) elementi concernenti la predetta circostanza ed idonei ad integrare adeguata motivazione sul punto.

Con l’ottavo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 e art. 2948 c.c., oltre che vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello, limitandosi ad affermare, quanto alla dedotta prescrizione del credito sugli interessi ingiunti con l’atto impugnato, che la relativa decorrenza deve seguire la regola di cui all’art. 2935 c.c., non abbiano considerato che nella specie gli interessi richiesti fino al 2001 dovevano ritenersi prescritti in mancanza di un atto idoneo a sospendere o interrompere la decorrenza del relativo termine.

La censura è infondata in quanto la decisione è conforme a diritto, pur dovendo la relativa motivazione essere integrata nei termini che seguono. A seguito della decisione della Commissione che ha dichiarato le agevolazioni di cui si discute aiuti di stato incompatibili col mercato comune, l’Italia è obbligata a ripristinare la situazione anteriore alla concessione degli aiuti illegittimi. Scaturisce pertanto direttamente da tale decisione comunitaria l’obbligo di recuperare i suddetti aiuti con i relativi interessi, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (peraltro richiamato dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3), trattandosi di interessi qualificabili come corrispettivi, siccome dovuti in base al principio generale secondo cui la utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l’utente al pagamento di una cosa dello stesso genere, proporzionata – cioè corrispettiva – al godimento ricavato.

Deve pertanto qui richiamarsi tutto quanto sopra esposto con riguardo al secondo motivo di ricorso, ribadendo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale la normativa nazionale sulla prescrizione deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora tale normativa impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione divenuta definitiva (v. cass. n. 26286 del 2010 e n. 23418 del 2010).

Col nono motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto legittima l’applicazione del tasso di interesse vigente al momento in cui è stato disposto il recupero, benchè a norma del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3 il tasso di interesse da applicare sia quello in vigore alla data di scadenza prevista per il versamento delle imposte non corrisposte. La censura è fondata.

Il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3 è chiaro nel prevedere che il tasso di interesse da applicare sulle somme da recuperare a seguito della decisione della Commissione è quello "in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte", senza che possa indurre a differente conclusione la successiva precisazione "con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell’aiuto", non potendo tale aggiunta intendersi se non nel senso che occorre avere riguardo al primo periodo di imposta interessato dal recupero, e quindi considerare il tasso vigente alla data di scadenza prevista per il versamento del saldo delle imposte non corrisposte.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il nono motivo di ricorso deve essere accolto, mentre tutti gli altri motivi devono essere rigettati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito affermando che gli interessi sono dovuti al tasso in vigore alla data di scadenza prevista per il versamento del saldo delle imposte non corrisposte, con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell’aiuto.

Considerate le problematiche affrontate nonchè lo sviluppo e l’esito della lite, si ritiene di disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il nono motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara che gli interessi sono dovuti al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza prevista per il versamento delle imposte non corrisposte.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43702 Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 13/12/10 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 4/10/07 del Gip del Tribunale di Nola che condannava F.S., con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la continuazione, alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed Euro 800 di multa per i reati (acc. in (OMISSIS)) di illecita detenzione di quattro ordigni esplosivi di produzione artigianale, ricettazione dei medesimi e illecita detenzione di cartucce (50 cal. 9×21; 50 cal. 8; 50, 50 e 37 cal.

7,65; 90 cal. 22; 14 cal. 12). Con la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione: privo di fondamento probatorio, in particolare, la qualificazione del materiale in oggetto come esplosivo (L. n. 497 del 1974, art. 10), e cioè di particolare micidialità o di particolare effetto distruttivo, e non invece come materiale a prevalente effetto detonante non micidiale (art. 678 c.p.). Chiedeva l’annullamento della sentenza.

All’udienza pubblica fissata per la discussione il PG concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Esso si limita a ribadire i rilievi cui la sentenza ha già correttamente risposto, ricordando come altro siano i giocattoli pirotecnici, altro i manufatti che, per caratteristiche intrinseche e modalità di conservazione (giusta quanto accertato dalla consulenza tecnica del Pm, a parte le evidenze in atti ed il notorio: le c.d. bombe Maradona, ecc), abbiano alta potenzialità esplosiva.

Inapplicabile pertanto l’invocata ipotesi contravvenzionale. Per tutte v. Cass., sez. 4, sent. n. 32253 del 16/6/09, rv. 244630, imp. Salamone e altro: "Nella categoria delle materie esplodenti indicata nell’art. 678 c.p. rientrano quelle sostanze (nella specie un petardo) prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli esplosivi – la cui illegale detenzione è sanzionata dalla L. n. 497 del 1974, art. 10 – quelle sostanze caratterizzate da elevata nammissibil’, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo". Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una congrua sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

visti l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.