Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2486 Istruzione pubblica

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eposita un documento;
Svolgimento del processo

Con il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, n. 4529/07, l’Anief, Associazione nazionale insegnanti ed educatori in formazione, l’Anp, Associazione nazionale dirigenti ed alte professionalità della scuola, ed i docenti indicati in epigrafe impugnavano:

– il decreto del direttore generale per il personale della scuola del Ministero della pubblica istruzione in data 16 marzo 2007, nella parte in cui – ai sensi dell’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – a partire dall’anno scolastico 2009 – 2010 ha consentito ai docenti aspiranti all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento ivi disciplinate solo l’aggiornamento della propria posizione ed il trasferimento ad altra provincia in posizione subordinata a tutte le fasce;

– la nota dello stesso direttore n. 5485 in data 19 marzo 2007, nella parte in cui, al punto 1), dispone che con la riapertura dei termini sarà consentito, per l’ultima volta, iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento e nel successivo biennio scolastico 2009 – 2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia, ma in coda a tutte le fasce.

Essi lamentavano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 della legge 124/1999, degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione ed eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità manifesta e della disparità di trattamento e violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 605 e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, accoglieva il ricorso, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.

Avverso la predetta sentenza, propone appello il Ministero della pubblica istruzione, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo in sua riforma, previa sospensione, il rigetto del ricorso di primo grado.

Con ordinanza n. 1525 in data 24 marzo 2009 è stata respinta l’istanza cautelare.

Si sono costituiti in giudizio l’Anief, Associazione nazionale insegnanti ed educatori in formazione, e i signori indicati in epigrade, chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Costituisce oggetto del presente giudizio il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, concernente l’aggiornamento ed il nuovo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare dell’art. 1, commi 605 e seguenti, nella parte in cui consentono ai docenti inclusi nelle soppresse graduatorie permanenti di chiedere, in sede di prima attuazione, il trasferimento ad altra provincia, nella quale peraltro verranno collocati in coda rispetto a tutti i docenti già inclusi negli elenchi di cui si tratta.

2. Il TAR per il Lazio ha accolto l’impugnazione proposta dagli odierni appellati, sostenendo che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti ad esaurimento, non implica "ex se", in assenza di una esplicita scelta di campo del legislatore tesa a confermare la loro valenza giuridica, la loro cristallizzazione nel senso inteso dall’Amministrazione scolastica.

Il Ministero della pubblica istruzione, con l’atto di appello, contesta tale conclusione, sostenendo che i commi richiamati, modificando la natura giuridica delle graduatorie, da permanenti ad esaurimento, avrebbero cristallizzato le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione.

La situazione sarebbe stata definitivamente chiarita dall’art. 1, comma quarto ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, il quale con norma di interpretazione autentica avrebbe definitivamente chiarito che i docenti i quali chiedono il trasferimento ad altra provincia sono collocati in coda alla nuova graduatoria, qualunque sia il punteggio loro spettante.

Le appellate insistono nelle proprie tesi, condivise dai primi giudici.

3. La controversia deve essere decisa alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 della Costituzione dell’art. 1, comma quarto ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, nella parte in cui prevedeva che, in sede di aggiornamento per il biennio 20092011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che avessero chiesto il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, erano collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza.

La Corte ha negato la qualificazione del contenuto della norma come interpretazione autentica, rilevando che al contrario questa ha innovato il sistema normativo previgente che, come affermato dagli odierni appellati, non conteneva la limitazione che ha provocato il contenzioso in esame.

La Corte ha infatti affermato che effetto della previsione è "quello della sospensione per il biennio 20092011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza."

Ha osservato ulteriormente la Corte che "la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito."

"La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 20092011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica."

Alla luce della sentenza della Corte, non resta al Collegio che prendere atto del contrasto con la medesimo della tesi del Ministero appellante, di cui deve essere quindi rilevata l’infondatezza.

4. L’appello deve, di conseguenza, essere respinto.

In considerazione della complessità della controversia, la cui soluzione ha comportato la sopravvenuta affermazione di principi da parte della Corte costituzionale, le spese del secondo grado devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.

il C. di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1837/09, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-01-2011) 11-05-2011, n. 18540

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NTUS ANTIOCO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato in data 14 maggio 2009 il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in funzione di giudice dell’udienza preliminare, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.F. in ordine ai delitti di lesione personale aggravata ai danni di D.B. e minaccia continuata ai danni dello stesso e di D.A., per concessione del perdono giudiziale.

Ha proposto ricorso per cassazione D.B., nella sua qualità di persona offesa dal reato, affidandolo a un solo motivo;

con esso eccepisce la violazione del con-traddittorio insita nell’aver celebrato l’udienza preliminare senza averne dato preventivo avviso alla persona offesa.

Il ricorso è inammissibile, non essendo dalla legge riconosciuta alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile, la legittimazione ad impugnare la sentenza di proscioglimento emessa a conclusione del giudizio abbreviato.

Non giova opporre che al D. sia stata impedita la possibilità di costituirsi parte civile per omessa comunicazione dell’udienza. In realtà la disamina degli atti processuali (consentita in questa sede dalla natura della questione affrontata) permette di constatare che la fissazione dell’udienza preliminare è stata a suo tempo comunicata alle persone offese dal reato, D.B. e A. D.; successivamente, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, è stato ad essi notificato un ulteriore atto col quale li si è avvisati di non più comparire per l’originaria udienza del 3 luglio 2009 e li si è informati della fissazione dell’udienza in camera di consiglio per il giorno 14 maggio 2009: senza, peraltro, invitarli a comparire in quella data, ma soltanto rendendoli edotti della possibilità di assumere informazioni in cancelleria circa l’esito del procedimento.

Siffatto modo di formulare la comunicazione è stato, sicuramente, irrituale; ma non può certamente affermarsi che abbia frapposto un reale impedimento alla costituzione di parte civile, essendo stata comunque resa nota al D. la data dell’udienza e non potendo, d’altronde, il pur inusitato tenore di una comunicazione della cancelleria frapporre un efficace ostacolo all’esercizio del diritto della persona offesa di costituirsi parte civile nel giudizio abbreviato, secondo la previsione dell’art. 441 c.p.p., comma 2 e con le conseguenze ivi indicate.

L’avere omesso la pur possibile costituzione ha privato, pertanto, il D. della legittimazione ad impugnare la sentenza conclusiva del giudizio abbreviato. D’altra parte, quand’anche egli avesse effettivamente assunto la veste di parte civile, gli sarebbe stato consentito di gravarsi soltanto ai fini civili e non anche a quelli penali, quest’ultima facoltà essendo riservata al pubblico ministero; ma gli interessi civili non rimangono in alcun modo pregiudicati dalla sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale, essendo sempre possibile l’esercizio della relativa azione in separata sede.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20107 Contratto a termine

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rso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 458/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia, in accoglimento della domanda proposta da N.T. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 22- 6-1999, concluso per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ. con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla detta data, e condannava la società al ripristino del rapporto e alla corresponsione della retribuzione a decorrere dal 4-3-2004.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La N. si costituiva resistendo al gravame di controparte e proponendo appello incidentale condizionato per sentir dichiarare, all’occorrenza, la nullità del termine apposto al successivo contratto, intervenuto con la società dal 2-5-2002 al 21-6-2002, per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 26-9-2006, confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La N. ha resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, sul primo motivo, con il quale si lamenta violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione, ribadendosi, in sostanza, la ampiezza della delega conferita alle parti collettive e la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi dell’accordo del 1997, osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994. come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 c.d. al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862. Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a lavoro dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre. Cass. 4-8-2008 n. 21062. Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383. Cass. 14-4-2005 n. 7745. Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare., quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998: ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., tra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-U-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979. Cass. 18378/2006 cit.).

In applicazione di tale principio va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, e vizio di motivazione, in sostanza censura l’impugnata sentenza laddove ha escluso la configurabilità nel caso di specie della risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro, nonostante la breve durata del contratto de quo, la conclusione del rapporto con la accettazione del TFR senza riserve da parte della lavoratrice e la contestazione della legittimità del termine avvenuta dopo lungo tempo.

Anche tale motivo non merita accoglimento.

In base al principio più volte affermato da questa Corte "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554. Cass. 11/12/2001 n. 15621).

Tale principio il Collegio ritiene di dover qui riaffermare, rilevando peraltro che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d’Appello in particolare ha affermato di condividere "la valutazione del Tribunale circa l’irrilevanza de mero decorso del tempo, in mancanza di ulteriori elementi – nemmeno in questa sede addotti dall’appellante – idonei ad avallare la volontà risolutiva dell’appellata".

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza ai principio sopra richiamato, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla censura della società ricorrente, fondata in sostanza su circostanze generiche e non decisive.

De resto il "ragionamento decisorio" dei giudici di merito non è suscettibile di "revisione" in questa sede, neppure attraverso il controllo di logicità de fatto consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Il ricorso va pertanto respinto non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, "applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547. Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Infine la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della N..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla N. le spese, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 10-06-2011, n. 23429 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’ 8 febbraio del 2002, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Agrigento l’11 maggio del 2006, dichiarava non doversi procedere nei confronti di G.G. ed E.F., in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, perchè detto reato si era estinto per il rilascio del certificato di compatibilità ambientale e confermava nel resto la sentenza impugnata, con cui i predetti erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia quali responsabili del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere, senza il permesso di costruire, proceduto all’ampliamento di un precedente fabbricato abusivo, nonchè alla realizzazione di un ulteriore fabbricato di mq 60,48. Fatto commesso in (OMISSIS).

Ricorre per cassazione il solo E. denunciando:

1) la violazione degli artt. 29 e 44 del Testo unico sull’edilizia per avere i giudici del merito affermato la penale responsabilità dell’ E. per il solo fatto che era proprietario del suolo su cui è stato edificato il manufatto;

2) errata interpretazione delle norme sul condono edilizio trattandosi di opere condonabili, sia perchè in (OMISSIS) non esiste un vincolo di inedificabilità assoluta, sia perchè in base alla L. n. 724 del 1994, art. 39 il condono è possibile anche per le zone vincolate.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi.

Con riferimento al primo si rileva che l’ E. è stato ritenuto responsabile, non solo per la qualità di proprietario del suolo su cui è stato edificato il manufatto, ma anche perchè beneficiario della costruzione stessa, la quale è stata costruita in aderenza ad un preesistente fabbricato del quale l’imputato era titolare, e serviva a soddisfare le esigenze del suo nucleo familiare In tema di reati edilizi, la corresponsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva, allorchè non abbia assunto la veste di committente o costruttore, può essere ricostruita sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, quali la disponibilità giuridica e di fatto del suolo, la presenza sul luogo dell’edificazione, la presentazione della domanda di condono e soprattutto l’interesse all’edificazione. D’altra parte anche la qualità di committente può essere desunta da indizi gravi, quali la presenza sul luogo della realizzazione e soprattutto la disponibilità giuridica o di fatto del terreno su cui devono realizzarsi le opere perchè solo chi ha la disponibilità giuridica o di fatto del suolo può commissionare i lavori. Nella fattispecie l’intervento, come già accennato, è stato realizzato su suolo di proprietà dell’ E. e costituiva l’ampliamento di un precedente fabbricato di cui il medesimo E. aveva la disponibilità e serviva a soddisfare le esigenze della sua famiglia.

Con riferimento al secondo motivo si osserva che il tribunale ha ritenuto inutile sospendere il procedimento a seguito della presentazione della domanda di condono in base alla L. n. 326 del 2003, sia perchè l’opera non era stata ultimata al rustico alla data del 31 marzo del 2003, sia perchè trattasi di opera non condonabile perchè realizzata in zona vincolata. Invero secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. per tutte Cass. n. 24647 del 2009) le nuove costruzioni realizzate in area vincolata sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l’area sia sottoposta a vincolo d’inedificabilità tanto assoluta quanto relativa. Siffatta interpretazione risulta sia pure implicitamente avallata dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte cost. n 54 del 2009 e n. 150 del 2009 nonchè sentenza n 290 del 2009). Nella decisione da ultimo citata la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. unico, della L.R. Marche n. 11 del 2008, il quale, tramite un’asserita interpretazione autentica della L.R. n. 23 del 2004, art. 2, comma 1, lett. a), aveva stabilito che i vincoli previsti dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d) convertito nella L. n. 326 del 2003 impedivano il condono solo se comportavano inedifìcabiltà assoluta La Consulta ha sul punto statuito che l’interpretazione che limitava il condono ai soli vincoli di inedificabilità assoluta era illegittima.

Il condono di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39 non è applicabile alla fattispecie trattandosi di manufatto realizzato nel 2004.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

L’inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione eventualmente maturata dopo la decisione impugnata, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione del 22 novembre del 2000, de Luca.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p. DICHIARA Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.