Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-06-2011, n. 25484

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, in veste di G.E., nel procedimento relativo a T.B., con il provvedimento impugnato, respingendo l’eccezione di incompetenza, ha:

1) revocato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta 27.10.1988, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;

2) applicato l’amnistia impropria di cui al D.P.R. n. 75 del 1990 al reato ex art. 496 c.p. al reato di cui al capo D) della sentenza CdA Genova 25.1.1973 e al reato di danneggiamento di cui alla sentenza della medesima Corte 23.3.1979;

3) riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle CdA di Genova (7.11.2003) e Milano (6.1.1995);

4) rideterminato la pena di cui alla predetta sentenza CdA Genova nella misura di anni 3 in aggiunta alle altre indicate, 4) dichiarato condonata la pena complessiva di anni 3 di reclusione ed euro 10.000 di multa sulla maggiore pena in esecuzione, in relazione alle condanne di cui al provvedimento di cumulo 16.7.2009, stabilendo in anni 30 di reclusione il limite ai sensi art. 78 c.p.;

5) respinto nel resto gli incidenti di esecuzione proposti dal T..

Ricorre per cassazione l’interessato e deduce "mancata motivazione e altro", atteso che: a) è stato modificato il provvedimento di cumulo, assunto con atto giurisdizionale non più impugnabile, b) è stato non correttamente applicato il criterio moderatore ex art. 78 c.p.. Invero, la riduzione di pena ex art. 672 c.p.p. va effettuata dopo la determinazione del trattamento sanzionatorio in osservanza della normativa sul concorso di reati e di pene ex artt. 71 ss. c.p..

Tra tali disposizioni, vi è anche, appunto, l’art. 78, che limita il cumulo materiale; in conseguenza di ciò, la pena della reclusione non può superare gli anni 30.

Motivi della decisione

La prima censura è fondata; la seconda non lo è.

Invero, quando, per la sopravvenienza di altra condanna definitiva, si deve procedere a nuova determinazione di cumulo, non è, tuttavia, possibile la modifica del precedente provvedimento, se esso non sia stato gravato da impugnazione.

Il cumulo, dunque, non è modificabile quando su di esso si sia pronunziato il GE, trattandosi di atto, appunto giurisdizionale e non amministrativo (ASN 200840536 – RV 241716; ASN 200709708-RV 236240).

Viceversa, con riferimento alla seconda censura, questa Corte ha avuto modo di chiarire (ASN 200746279-RV 238427) che, nel determinare, ai sensi dell’art. 663 c.p.p., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell’esecuzione, a norma degli artt. 78 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per l’intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico.

A tali principi è stata informata, per la parte oggetto della secondo censura, la decisione del Tribunale genovese.

Conclusivamente, con riferimento alla decisione sulla detrazione con seguente alla amnistia impropria il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovo esame, al medesimo Tribunale. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato limitatamente all’omessa detrazione della pena per amnistia impropria, come stabilito nell’ordinanza del Tribunale del giorno 8.8.1997, con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame; rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25438 Passaggio ad altra amministrazione Personale non docente

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Svolgimento del processo

Gli odierni ricorrenti, già dipendenti di ente locale nell’ambito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dislocato presso istituto e scuole statali e transitato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nei ruoli del personale dello Stato, si rivolgevano al Tribunale, giudice del lavoro, per ottenere, nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e degli istituti scolastici in epigrafe, il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione veniva riformata dalla Corte d’appello dell’Aquila che, con la sentenza qui impugnata, faceva applicazione di una disposizione contenuta nella legge finanziaria del 2006 ( L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218), emanata nel corso del processo. Di questa decisione il ricorrente domanda la cassazione con quattro motivi, sostenendo, in particolare, la violazione dell’art. 11 disp. gen. in riferimento all’applicazione della predetta norma sopravvenuta, la violazione di tale ultima disposizione legislativa della quale deduce l’incostituzionalità ed il contrasto con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritto dell’uomo e delle libertà fondamentali nonchè da ultima l’omessa pronuncia su tutti i motivi di appello. Il Ministero resiste con controricorso.

I precitati istituti scolastici non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso viene accolto, nei limiti di seguito indicati, in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio in esito alla odierna udienza di discussione.

Pregiudizialmente va dato conto dell’infondatezza dell’ultima critica afferente l’omessa pronuncia su tutti i motivi di appello, atteso che la Corte del merito nel decidere la controversia facendo applicazione dello ius superveniens, di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, si è implicitamente pronunciata su tutti i motivi d’impugnazione ritenendoli assorbiti.

Quanto al merito va rilevato che la controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La richiamata norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle Leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009).

Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo".

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente dell’art. 1, comma 218 della finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2, TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46 e 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 04-08-2011, n. 6979 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

i ricorrenti, lavoratori precari aspiranti all’insegnamento stabile nella scuola statale, con il ricorso all’esame, rivendicano, in sede di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente per gli a.a. 2011/2014, il diritto alla valutazione del servizio di leva e dei servizi assimilati per legge anche se prestati non in costanza di nomina;

Considerato il recente arresto della giurisprudenza (V. Ad. Plen. 12 luglio 2011, n. 11), secondo cui in materia di graduatorie, in considerazione della situazione giuridica protetta, della natura dell’attività esercitata dall’Amministrazione e dell’assenza, nella specie, di una procedura concorsuale in senso stretto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Ritenuto, infatti che si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti, con esclusione della configurabilità di una procedura concorsuale, trattandosi di atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato;

Considerato che, in sostanza, si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con esclusione di ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali;

Considerato che la pretesa dei ricorrenti consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, quindi, di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione, con la conseguenza che la situazione giuridica soggettiva, vantata degli iscritti nelle graduatorie in argomento, è definita di "diritto soggettivo" e non di "interesse legittimo"

Considerato, pertanto, che alla luce della precitata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2011, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. Amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-06-2011) 19-08-2011, n. 32547

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 1.3.2011 il Tribunale del Riesame di Brescia confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Bergamo che in data 20.1.2011 aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di C.A. per i reati di rapina aggravata e lesioni personali in danno di B.K. e detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in violazione dell’art. 606, lett. e), con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si duole della non attualità delle predette esigenze.

La doglianza è versata in fatto e manifestamente infondata in diritto. Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che ha correttamente motivato, rispondendo a tutte le censure sollevate dalla difesa, la sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione sociale, tutelabili solo con la detenzione in carcere, sottolineando come la gravità del fatto e la spregiudicatezza degli indagati nella realizzazione dell’agguato alla parte offesa abbiano reso evanescente il dato, meramente formale, dell’incensuratezza del prevenuto. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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