Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1467 Integrazione salariale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 30 ottobre 2002 il Tribunale di Locri, giudice del lavoro, accoglieva la domanda di C.M. e degli altri litisconsorti, indicati in epigrafe intesa ad ottenere l’adeguamento, per l’anno 1999, della prestazione percepita come soggetto avviato al lavoro presso il Comune di Locri in progetti di lavori di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, nella misura dell’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e, per l’effetto, condannava l’INPS al pagamento dei relativi importi.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che, con sentenza del 10 gennaio 2009, respingeva il gravame proposto dall’Istituto. In particolare, per quanto interessa nella presente sede di legittimità, la Corte di merito osservava che: a) il D.Lgs. n. 280 del 1997, nel definire in via generale in quali settori debbano attivarsi i lavori di pubblica utilità, rinvia per le modalità di attuazione dei relativi progetti a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 608 del 1996; b) tale ultima disposizione è stata successivamente abrogata e, pertanto, per l’attuazione dei progetti in questione deve farsi riferimento all’altro D.Lgs. n. 468 del 1997 – emanato in base alla delega di cui alla L. n. 196 del 1997, che, all’art. 1, comprende anche i lavori di pubblica utilità fra le attività oggetto di lavori socialmente utili e, all’art. 2, ne prevede le modalità di attuazione; c) di conseguenza, l’assegno per i lavori socialmente utili, previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, elevato a L. 850.000 al mese ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, si riferisce anche ai lavori di pubblica utilità. 3. Di questa sentenza l’Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase di giudizio.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, che si conclude con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile, nella specie, ratione temporis), l’INPS denuncia la violazione della disciplina normativa sopra richiamata. In particolare, l’Istituto sostiene che l’importo, per il 1999, del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, resti fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 608 del 1996, in virtù dello specifico rinvio – di tipo "statico" – operato dall’art. 3, comma 3, del predetto D.Lgs., e non sia dunque suscettibile, come invece ritenuto dai giudici di merito, dell’adeguamento – nella misura di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art.- 45, comma 9 – previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. La L. 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, ha previsto, agli art. 22 e 26, la delega al Governo, rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di studio a favore di giovani inoccupati del Mezzogiorno. La delega è stata attuata con l’emanazione di due successivi decreti legislativi: il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

2.2. In particolare, il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità (servizi alla persona, salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio, sviluppo rurale e dell’acquacoltura, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali), stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per le modalità di attuazione a quelle stabilite dal sopra richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1 (che, fra l’altro, ha previsto a carico dell’INPS un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili).

2.3. Il D.Lgs. n. 468 del 1997, all’art. 1, definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, e ne distingue le diverse tipologie, prevedendo "lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi", "lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi", "lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi", "prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali"; all’art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all’ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; l’art. 13, infine, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito nella L. n. 608 del 1996. 2.3. La ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della successiva disposizione della L. L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9 (recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo cui "dal 1 gennaio 1999, l’assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in L. 850.000 mensili". Infatti, come la decisione impugnata ha puntualmente osservato, i "lavori socialmente utili" comprendono le varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la definizione generale del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, e comprendono, in virtù del secondo comma del medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego. Com’è evidente, la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997, ha una portata generale, come anche le diverse tipologie di attività ivi descritte, secondo gli intenti specificamente demandati dalla legge di delega, consistenti nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili dapprima dettata dal richiamato del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito nella L. n. 608 del 1996 (espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13), e secondo una configurazione unitaria di tutte le descritte attività che, infine, ha trovato consolidamento nella nuova disciplina delle "attività socialmente utili" dettata dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 2). Ciò spiega la sovrapponibilità dei settori di attività previsti per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 e quelli oggetto di "lavori di pubblica utilità" secondo il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, siccome quest’ultima disposizione – corrispondendo ad una precisa intentio legis, manifestata nella legge di delega (L. n. 196 del 1997, art. 26) – mira alla "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego, così come previsto, in generale, dal richiamato del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2. Consegue, da questo rilievo, che il rapporto fra le due previsioni di "lavori di pubblica utilità" – contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. n. 196 del 1997 – si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima "tipologia" di attività e di una medesima finalità del Legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.

2.4. Con questi presupposti, l’incremento dell’assegno – nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 – trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997, in quanto "lavori socialmente utili" secondo la definizione fissata dal Legislatore al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

2.5. La configurazione di una identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio "statico" – contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997 – alle modalità di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996; e, d’altra parte, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorchè poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione che possa giustificare la eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto. Infine, la norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, u.c., che – come sottolinea l’Istituto – limita l’applicazione del decreto ai progetti presentati dopo la sua entrata in vigore, non configura certamente un intento di discrimine fra prestazioni relative a disposizioni che si inseriscono in un unico sistema, attuato mediante decreti legislativi quasi coevi, e, anzi, per i profili strettamente economici la disposizione è del tutto irrilevante, poichè il diritto dei lavoratori si fonda, nella specie, su progetti presentati ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, ai quali, peraltro, stante la medesima natura della prestazione di "lavori di pubblica utilità", si applica il medesimo trattamento economico, ivi compreso l’incremento, per il 1999, previsto dalla successiva disposizione della L. n. 144 del 1999. 3. In conclusione, il ricorso è respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-02-2011, n. 4705 Ammissione al passivo; Prova testimoniale

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Svolgimento del processo

Lo Studio Legale Associato avv.ti Pietro Giuliani e Vittorio Sala chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della società C.M.G. s.r.l., in via privilegiata, per la complessiva somma di L. 251.363.176 (pari ora ad Euro 130.334,70) quale compenso per l’attività di consulenza e assistenza professionale, sia giudiziale che stragiudiziale, prestata a favore della società in bonis, domanda che veniva respinta per inidoneità della documentazione prodotta a sostegno della richiesta.

Detto provvedimento veniva opposto dinanzi al Tribunale di Nola, che dichiarava inammissibile l’opposizione, ritenendo che fosse stata proposta tardivamente.

Tale sentenza veniva impugnata dallo Studio Legale Associato Avvocati Pietro Giuliani e Vittorio Sala dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, che, ritenuta l’opposizione tempestiva e parzialmente fondato il gravame, ammetteva l’appellante al passivo del fallimento per l’importo di Euro 38.624,88, con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2.

Avverso detta sentenza lo Studio summenzionato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L’intimato Fallimento C.M.G. s.r.l. in liquidazione non ha spiegato difese.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento all’art. 2704, 2230 e 2233 c.c., art. 1704 c.c., e segg., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Censura il ricorrente la sentenza impugnata per non avere ammesso al passivo anche l’importo richiesto per l’attività di consulenza ed assistenza prestata in tutta una serie di attività stragiudiziali volte sia alla stipula di contratti che alla sistemazione complessiva della posizione debitoria della società C.M.G..

Avrebbe errato il giudice a quo nel ritenere che i documenti, prodotti come prova delle prestazioni effettuate, non fossero opponibili al fallimento per mancanza di data certa, e nel non ammettere con riferimento alle varie pratiche indicate la richiesta prova testimoniale.

Il ricorso è fondato.

La corte di merito ha riconosciuto il solo compenso professionale per le prestazioni di carattere giudiziale, mentre ha negato il compenso per le prestazioni di carattere stragiudiziale, ritenendo che la documentazione prodotta non fosse tale da concretare il "fatto idoneo" a stabilire l’anteriorità della data dei negozi posti in essere dalla fallita rispetto al fallimento e la prova dell’effettuato conferimento di un incarico professionale nella forma minima indispensabile per accedere al riparto fallimentare. La motivazione del giudice a quo è alquanto generica, in quanto non specifica quali fossero gli elementi addotti dall’attuale ricorrente per comprovare la anteriorità della formazione della prodotta documentazione alla dichiarazione di fallimento e per provare il conferimento dell’incarico per la esecuzione delle prestazioni, di cui si invoca il relativo compenso.

Devesi rilevare in primo luogo che per il conferimento di un incarico per l’espletamento dell’attività di consulenza o comunque per l’espletamento di attività stragiudiziale non è prevista la forma scritta nè ad substantiam nè ad probationem. Pertanto un incarico professionale avente ad oggetto dette attività può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, per cui il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere la parte interessata a provare con testimoni sia la conclusione che il contenuto del contratto. Ne deriva che se la parte chiede al giudice di provare il conferimento di un incarico professionale, quali quelli summenzionati, a mezzo testimoni o producendo documentazione, che essendo relativa all’espletamento dell’incarico, potrebbe portare a ritenere presuntivamente l’avvenuto conferimento dello stesso, il giudice non può genericamente affermare che non v’è prova di conferimento di mandati specifici o che da nessun documento è "possibile ricavare la rappresentazione del conferimento di un incarico professionale di consulenza nel rispetto della forma minima indispensabile per accedere al riparto fallimentare", senza avere preso in specifica considerazione la documentazione prodotta e senza avere considerato il contenuto della prova testimoniale richiesta al fine di escluderla oppure ammetterla nell’esercizio motivato del potere discrezionale di cui all’art. 2721 c.c., comma 2.

Devesi rilevare, altresì, che l’inopponibilità, di cui all’art. 2704 cod. civ., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e non attiene all’efficacia dell’atto, bensì soltanto alla prova di esso a mezzo della scrittura. La prova del negozio e della sua stipulazione anteriore al fallimento può essere, quindi, fornita, prescindendo dal documento probatorio, con tutti gli altri mezzi consentiti, anche nei confronti dei terzi e del curatore, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio (cfr.

Cass. n. 2664 del 1963). Nel caso che ne occupa il ricorrente ha indicato dettagliatamente le consulenze prestate in tutta una serie di attività stragiudiziali volte sia alla stipula di contratti che alla sistemazione complessiva della posizione debitoria della società C.M.G., indicando per ogni pratica di consulenza sia la copiosa documentazione prodotta che il contenuto della prova testimoniale richiesta, documentazione e capitoli di prova che non risultano essere stati esaminati dal giudice a quo al fine di verificarne la ammissibilità e la rilevanza come prova del conferimento dell’incarico di consulenza, di cui la documentazione prodotta e la prova richiesta comproverebbero l’effettuato espletamento.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 6985 Onorari Capacità processuale

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Svolgimento del processo

A.= Con ricorso L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, del 6 dicembre 2004 l’avv. A.M. adiva il Tribunale di Trento al fine di sentire pronunziare ordinanza di liquidazione delle spese degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore per l’attività professionale svolta in favore di F.F..

F.F. inabilitata, talvolta, in compagnia del marito talvolta del ricorrente conferendogli alfine regolare mandato firmato a margine del ricorso introduttivo tendente alla richiesta di nomina di curatore speciale ex art. 394 c.c.. Essendo sorto conflitto di interessi tra la signora F. ed il proprio curatore di allora signora R.G.. Era stata così instaurata procedura camerale iscritta sub RG 12049/03 N.C. del Tribunale di Trento sezione distaccata del Tribunale di Cavalese a seguito della quale il giudice tutelare non si era limitato a nominare un curatore speciale ad acta bensì aveva provveduta addirittura alla sostituzione di quello originario con altro curatore nella persona dell’avv. V. O.. In esito alla chiusura della procedura l’avv. A. aveva inviato alla propria cliente la parcelle delle spese e competenze maturate senza alcun positivo riscontro. Per tale motivo il legale ha instaurato la procedura L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28.

Si era opposta con comparsa del 13 aprile 2005 F.F., eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità – inammissibilità dell’azione per difetto dei requisiti ex L. n. 794 del 1942 chiedendo nel merito il rigetto delle richieste di pagamento formulate e, in via subordinata e nel merito, contestando, comunque, l’entità delle somme esposte.

Il Tribunale di Trento con ordinanza n. 7/2005 del 5 maggio 2005 dichiarava:

l’inammissibilità del ricorso compensando le spese. Evidenziava il Tribunale di Trento, nell’ordinanza, che nel caso di specie era contestata la conclusione del contratto d’opera professionale tra la resistente e l’avvocato nel senso che il rapporto si sarebbe instaurato con un terzo seppure nell’interesse della prima. Sicchè – ha ritenuto il Tribunale- per effetto della contestazione dei presupposti del diritto il ricorso alla speciale procedimento di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30 è inammissibile dovendo farsi luogo ad un accertamento con le forme del processo ordinario. c.= Per la cassazione di tale ordinanza emessa dal Tribunale civile di Trento ricorre l’avv. A.M. con due motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato il 18 luglio 2005. Non risulta costituita F.F..
Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo A.M. lamenta – come da rubrica – Nullità della costituzione della convenuta nel procedimento di primo grado per violazione degli artt. 394 e 424 c.c. nonchè degli art. 75 c.p.c. conseguente violazione degli artt. 112 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), la signora F., sostiene il ricorrente, essendo inabilitata avrebbe dovuto stare in giudizio assistita dal proprio curatore, nel caso di specie l’avv. V. O.. Agli atti, però, l’inabilitata risulta costituita in giudizio come qualsiasi soggetto avente il libero esercizio dei propri diritti. E’ vero -rileva ancora il ricorrente, che il, curatore non sostituisce nè rappresenta l’inabilitato tuttavia l’assistenza, agli atti, laddove è richiesta, deve risultare da un assenso del curatore in modo chiaro e univoco e, nel caso di specie, avrebbe dovuto risultare almeno dalla firma congiunta per il rilascio della procura alle liti oppure in alternativa dalla nomina per affiancamento nell’intestazione dell’atto. La costituzione della F., dunque, appare viziata da nullità ad origine. Sicchè, conclude il ricorrente, le eccezioni contenute nella comparsa di costituzione debbono considerarsi inesistenti non vertendo su questioni rilevabili d’ufficio. Avrebbe errato il Tribunale, violando l’art. 112 c.p.c., secondo il ricorrente, per aver accolto eccezioni mai ritualmente formulate in ordine alla pretesa contestazione del rapporto professionale.

1.1.= Questo motivo non merita di essere accolto.

1.2.= Vero è che l’art. 75 c.p.c., comma 2. stabilisce che "le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità". Il difetto di legittimazione processuale, ai sensi dell’art. 164 c.p.c. comporta la nullità della costituzione in giudizio. E, nell’ipotesi in esame non vi è dubbio che la signora F. essendo inabilitata avrebbe dovuto stare in giudizio assistita dal proprio curatore nel caso di specie impersonato dall’avv. V.O.. Nè sarebbe rilevante il fatto che il curatore, nell’ipotesi sarebbe lo stesso difensore perchè pur avendo svolto attività difensiva non ha mai affermato, nè formalmente nè con comportamento concludente di agire anche in qualità di curatore. Sennonchè, nell’ipotesi in esame il vizio lamentato e, cioè, la mancata assistenza del curatore, sia, anche, nella fase del mandato ad litem, è stata determinata da un’insanabile irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo.

2- Come ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione che qui si richiama per darne continuità, nei confronti delle persone, la cui capacita deve essere integrata a termini degli artt 394 e 424 cod. civ. e che, conseguentemente, possono stare in giudizio – a norma dell’art. 75 c.p.c..

– con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione assume carattere complesso, e può ritenersi perfezionato solo quando l’atto sia portato a conoscenza, tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest’ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Pertanto, i qualora il decreto ingiuntivo a carico dell’inabilitato non venga notificato pure al curatore, si verifica non una mera nullità di detta notificazione, deducibile solo in sede di opposizione, ma una giuridica inesistenza della medesima, che implica l’inefficacia del decreto, ai sensi dell’art. 644 c.p.c. (sent. 701 del 30/01/1980).

1.3 Va da se che l’onere di individuare la persona legittimata ad assistere l’incapace incombe su chi fa valere un diritto. In questo senso, la citazione di che trattasi sarebbe nulla perchè non ha assolto l’onere di individuazione di cui si è appena detto.

1.4. Di qui la conseguenza che l’ipotesi prospetta più che un caso di nullità della costituzione un’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata dall’attuale ricorrente.

2= Con il secondo motivo A.M. lamenta – come da rubrica – Erronea applicazione della L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30 (art. 360 c.p.c., n. 3 = Omessa o carente motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5). Avrebbe errato il Tribunale di Trento nell’aver ritenuto che il ricorso allo speciale provvedimento di cui alla L. 794 del 1942, artt. 29 e 30 nell’ipotesi de qua non era ammissibile, dovendosi farsi luogo ad un accertamento con le forme del processo ordinario, perchè la signora F., non nega e non ha mai negato di aver sottoscritto la procura ad litem, nè l’esistenza del procedimento instaurato nè, infine, l’espletamento dell’attività da parte del legale. D’altra parte, sostiene il ricorrente, se è vero, come afferma il Tribunale di Trento, che la controversia deve essere trattata con il rito speciale qualora il cliente nell’eccepire l’estinzione totale o parziale del credito in considerazione dei pagamenti effettuati non abbia esteso il thema decidendum, l’ipotesi di specie non ne integrerebbe gli estremi perchè la signora F. ammette di aver conferito l’incarico e si limita, semplicemente, ad eccepire di essersi accordata con terzi per l’accollo delle relative spese. Tale eccezione, però, conclude il resistente non riguarda in alcun modo il rapporto tra cliente e avvocato e per ciò stesso non può essere intesa come estensione del thema decidendum.

2.1.= La doglianza è infondata, non sussistendo alcuno dei vizi denunciati.

2.2.= Il Tribunale di Trento ha affermato che la signora F. ha contestato la conclusione del contratto d’opera professionale tra la stessa e l’avvocato nel senso che il rapporto professionale si sarebbe instaurato con un terzo seppure nell’interesse della F.. Una tale contestazione non può che integrare gli estremi di una estensione del thema decidendum rendendo inammissibile il ricorso allo speciale provvedimento di cui alla L. 794 del 1942, artt. 29 e 30. D’altra parte come correttamente ha chiarito il Tribunale di Trento, la prospettazione che il rapporto tra cliente e avvocato sia stato instaurato da un terzo non è neppure in contrasto con il rilascio della procura alle liti da parte della F..

2.3.= E’ opportuno chiarire che in questa fase il giudice non ha l’obbligo di accertare se abbia ragion d’essere l’eccezione sollevata dalla parte, tutt’al più vi è necessità che la stessa eccezione non presenti i caratteri di manifesta infondatezza. Ma nell’ipotesi concreta il giudice non ha ritenuto che l’eccezione di che trattasi presentasse una manifesta infondatezza.

In definitiva, il ricorso va rigettato per le ragioni di cui in motivazione. Non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolta alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-02-2011) 02-03-2011, n. 8388

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato in fatto:

d.G. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 6 ottobre 2009 della Corte di appello di Roma, la quale, in parziale riforma della sentenza 22 novembre 2005 del Tribunale di Frosinone, ha ridotto la pena, previo riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, per i reati continuati di cui all’art. 570 cod. pen., in danno del coniuge M.C. e delle figlie minori, nonchè artt. 594 e 612 cod. pen. in danno della moglie. Fatti commessi fino al (OMISSIS).

Considerato in diritto:

In appello il difensore ha eccepito la nullità dell’intero procedimento in quanto il D. non avrebbe mai avuto notizia di esso, essendo stato notificato il decreto di citazione a giudizio all’indirizzo di (OMISSIS), corrispondente a quello dei genitori del D., senza considerare che il ricorrente, dopo la separazione, non era mai ritornato a vivere con loro, conservando la residenza anagrafica presso la casa coniugale di Via (OMISSIS), ove sarebbe stato corretto notificare gli atti.

Il Tribunale ha in proposito rilevato che il D., in sede di identificazione, a seguito della presentazione della denuncia – querela nei suoi confronti, in data 29 giugno 2002 elesse domicilio dinanzi ai Carabinieri di Amaseno in "(OMISSIS), presso l’abitazione dei genitori "ove attualmente abito".

Il primo giudice ha quindi ritenuto che il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato presso tale indirizzo, in quanto domicilio eletto dal prevenuto: la notifica fu ricevuta materialmente dal padre in data 13 giugno 2003.

Inoltre, alla prima udienza del 30 settembre 2003, fu disposta una nuova notifica in quanto non era stato rispettato il termine di 60 giorni per la comparizione ed anche il rinvio, all’udienza del 9 novembre 2004, fu notificato al domicilio eletto.

Ritenuto in diritto:

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta l’intervenuta prescrizione di entrambi i reati contestati trattandosi di fatti commessi il (OMISSIS).

Con un secondo motivo si lamenta la nullità della notifica, effettuata al domicilio eletto, posto che l’imputato risultava anagraficamente residente in Via (OMISSIS), dalla data della denuncia sino al 16 maggio 2005, e si contesta inoltre: la sussistenza della nomina di un difensore di fiducia, mai avvenuta nella persona dell’avv. Cianfrocca; la ritualità delle prove testimoniali per essere stati escussi testi non indicati nella lista testimoniale del P.M.; l’assenza di una condizione di bisogno della moglie e delle figlie.

Attesa la dedotta prescrizione del reato, va preliminarmente valutata l’ammissibilità o meno della proposta impugnazione.

La conclusione sul punto è peraltro nel senso che le doglianze, per come proposte, sono radicalmente infondate, attesa l’indiscutibile correttezza dell’argomentare dei giudici di merito, e come tali destinate ad una pronuncia di inammissibilità.

La rilevata inammissibilità dell’impugnazione rende inapplicabile la dedotta estinzione del reato per prescrizione.

Invero, in sede di impugnazione, l’immediata declaratoria delle cause contemplate dall’art. 129 cod. proc. pen. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo è infatti inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all’individuazione dell’impossibilità di giudicare.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille/00), nonchè la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro duemila/00 per onorari oltre spese generali i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro duemila/00 per onorari oltre spese generali i.v.a. e c.p.a..

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