T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

dalla documentazione depositata dall’amministrazione resistente che la ricorrente gode di un reddito relativo all’anno 2009 pari ad euro 13.361,24, insufficiente ai fini della domanda di emersione, presentata dalla stessa ricorrente, a favore di L.G..

In effetti ai sensi dell’art.1 ter, 4° co., lett.d) della legge 102/2009, il datore di lavoro richiedente l’emersione dal lavoro irregolare del cittadino straniero, deve possedere all’atto della domanda un reddito pari a 20.000,00 euro, in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito, oppure un reddito pari a 25.000,00 qualora il suo nucleo familiare sia composto da più soggetti percettori di reddito.

La ricorrente afferma che al suo reddito doveva essere aggiunto il reddito del fratello Hu Guangui pari ad euro 18.113,72, cosicchè la somma dei due redditi superava sicuramente il limite di reddito richiesto dalla legge per nuclei familiari con più percettori di reddito.

In realtà al momento della domanda di emersione il nucleo familiare della ricorrente era composto soltanto dalla stessa ricorrente, a nulla rilevando che essa successivamente alla proposizione della domanda nell’anno 2010 avesse costituito un nucleo familiare insieme al fratello.

Del resto, la ricorrente si è ben guardata dall’ottemperare alla ordinanza n. 865 del 14.12.2010 di questo giudice che disponeva il deposito del certificato attestante il suo stato di famiglia al momento delle presentazione della domanda di emersione.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida nella somma di euro 1000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente, Estensore

Sergio Conti, Consigliere

Mario Mosconi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. V 25-11-2008 (06-11-2008), n. 44045 Sindrome ansiosa depressiva – Causa di esclusione dell’imputabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
R.A. è stato condannato dalla Corte di Assise di Locri con sentenza n. 1 del 2002, confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuta definitiva il 10 ottobre 2005, alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 584 c.p., e art. 577 c.p., c..
Il R., tramite il suo difensore di fiducia, ha presentato istanza di revisione della citata sentenza adducendo che, come emergeva dai documenti clinici prodotti e dalla consulenza di parte pure allegata, all’epoca dei fatti era incapace di intendere e di volere e che tale incapacità si era protratta per tutto il tempo del processo.
Con ordinanza emessa in data 28 novembre 2007 la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza di revisione sia perchè la consulenza di parte non poteva essere considerata una prova nuova, sia perchè la stessa esprimeva soltanto un giudizio probabilistico in ordine alla non imputabilità del R..
Dai documenti clinici, inoltre, si desumeva soltanto che il R. era stato affetto da una sindrome ansiosa depressiva.
Con il ricorso per cassazione R.C. ha dedotto la violazione del combinato disposto dell’art. 629 c.p.p., art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 631 e 634 c.p.p. per erronea applicazione della disciplina processuale dell’istituto della revisione e per contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione sul punto.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da R.A. sono manifestamente infondati.
E’ necessario in primo luogo osservare che la consulenza di parte non può essere considerata prova ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 630 c.p.p., lett. c).
La consulenza di parte non è altro che la esposizione al giudice del proprio parere tecnico, come precisato dall’art. 223 c.p.p..
Non può, pertanto, la istanza di revisione fondarsi su una consulenza tecnica di parte.
Del resto la Suprema Corte ha messo in dubbio che anche la perizia disposta dal Giudice, prova ai sensi degli artt. 220 – 223 c.p.p., possa legittimare una istanza di revisione (vedi Cass., Sez. 1, penale, 28 marzo 1995 – 2 maggio 1995, n. 1856), ammissibile soltanto, secondo la più recente giurisprudenza, quando sia fondata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sè a superare i criteri adottati in precedenza (vedi Cass., Sez. 1, penale, 9 marzo 2005 – 2 maggio 2005, n. 16455, CED 231579).
Ma anche a volere superare tale impostazione va detto che, come chiarito dalla Corte di merito, nel caso di specie il consulente di parte ha espresso una valutazione probabilistica in relazione allo stato di mente dell’imputato all’epoca dei fatti sui quali è stato giudicato.
Orbene la mera possibilità che il condannato si sia trovato all’epoca dei fatti in tale stato di mente da escludere la sua capacità di intendere e volere, non può essere posta a fondamento di una istanza di revisione, perchè un giudizio peritale espresso in termini probabilistici non rende evidente che il condannato debba essere assolto perchè persona non imputabile (vedi Cass., Sez. 6, penale, 17 giugno 1983-2 luglio 1983, Milillo; Cass. 16 dicembre 1987, Bruno).
Inoltre – hanno rilevato i giudici di appello – la malattia indicata dal consulente di parte non appare una infermità mentale in senso patologico tale da dover far ritenere l’assenza di imputabilità (vedi Cass., Sez. 1, penale, 25 marzo 2004 – 9 aprile 2004, n. 16940, CED 227926).
Quanto ai documenti clinici allegati è appena il caso di notare che, come messo in evidenza nel provvedimento impugnato, dagli stessi è emerso uno stato ansioso depressivo che, per quanto detto, non determina assenza di imputabilità (vedi Cass., Sez. 1, penale, 15 novembre 1988, n. 11061).
Da quanto detto emerge che nessuna censura sotto il profilo della legittimità può essere mossa alla motivazione del provvedimento impugnato e che la Corte di merito correttamente non ha instaurato la fase del contraddittorio, provvedendo ai sensi dell’art. 634 c.p.p., comma 1, apparendo ictu oculi la manifesta infondatezza della istanza di revisione, nel senso che non apparivano necessari ulteriori accertamenti ed approfondimenti.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. VI, 28 marzo 2011, n. 12404 Droga, 40 Kg di hashishcostituiscono è un ingente quantità?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 17 luglio 2007, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Paola, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava L.F., C.F., M.N., Mi.Ab., Ma.Ja., E.M.E.H. e Z.M. colpevoli dei seguenti L.:

B) del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (cessione a M..S. di gr. 40 circa di hashish; in (omissis) );

L., C., M.:

D) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (acquisto da tale K. , detenzione e cessione di kg. 6 di hashish, con l’aggravante per M. derivante dall’avere agito come promotore od organizzatore della cooperazione nel reato; in … e altre località, dal (omissis));

Tutti:

G) del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (acquisto, detenzione e cessione in parte di complessivi kg. 40 circa di hashish; quanto a Ma. , E. e Z. limitatamente all’acquisto di kg, 29,43 di detta sostanza; con l’aggravante dei numero delle persone, della ingente quantità di sostanza stupefacente e, per M. , con quella derivante dall’avere agito come promotore od organizzatore; in … e altre località, fino al (omissis) );

L. , M. :

H) del reato di cui agli artt. 61, comma primo, n. 2, 110, 482 cod. pen., in relazione all’art. 477 dello stesso codice (alterazione di una patente di guida e di una carta di identità con sostituzione della foto del primo con quella del secondo; fatto accertato in (omissis) ).

Gli imputati venivano condannati a varie pene principali e accessorie. A Ma. e a Z. venivano riconosciute le attenuanti generiche, valutate per il primo equivalenti e per il secondo prevalenti rispetto alle aggravanti.

2. A seguito di impugnazione dei predetti imputati, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe:

– dichiarava quanto a Ma. prevalenti sulle aggravanti le attenuanti generiche e riconosceva le medesime attenuanti a C., M. e Mi., giudicate equivalenti alle aggravanti;

– riduceva le pene inflitte a C., M., Mi. e Ma.;

– sostituiva quanto a Mi. la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque;

– confermava nei resto ai sentenza impugnata.

3. La Corte di appello, riportandosi al contenuto della ordinanza emessa dal G.u.p. quanto alla infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale formulata da alcuni imputati, e ritenute prive di fondamento anche le questioni attinenti alla adeguatezza della motivazione dei decreti dei G.i.p, e del P.m. relativi alle intercettazioni telefoniche e ambientali, osservava che la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti si fondava essenzialmente sui contenuti dei colloqui captati, indicanti un loro coinvolgimento nella importazione di quantitativi di hashish dalla Spagna e nelle successive operazioni di smercio in Italia, in larga parte confermati, oltre che sull’esito di operazioni di polizia, tra cui il sequestro della droga oggetto della imputazione sub G e dèi documenti falsificati di cui al capo H., nonché sulle dichiarazioni largamente confessorie del M. .

4. Ricorrono per cassazione i predetti imputati.

In tutti gli, atti di ricorso ci si duole della mancata risposta alla eccezione difensiva di incompetenza territoriale, essendosi la Corte di appello limitata a riportarsi al contenuto dell’ordinanza del G.u.p. in data 21 marzo 2007; e si reitera l’eccezione, illustrandosi gli argomenti in base ai quali doveva ritenersi che l’autorità giudiziaria competente fosse da individuare, a seconda dei casi, in quella di Verona o di Salerno.

5. L. e C. , a mezzo del difensore avv. Rossana Cribari, denunciano;

5.1. Omessa o inadeguata risposta alle articolate censure difensive, versate nell’atto: di appello, con riferimento:

5.1.1. alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Paola;

5.1.2. al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di L. ;

5.1.3. alla esclusione per entrambi i ricorrenti dell’aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990;

5.1.4. all’affermazione di responsabilità degli imputati.

5.2. Violazione di legge, con riferimento:

5.2.1 agli artt. 8 – 16 cod. proc. pen., dovendosi ritenere compensate il Tribunale di Salerno, luogo ove si era consumato il reato più grave, e cioè quello relativo all’acquisto e alla detenzione di 40 Kg. Di hashish, accertato in (omissis); come del resto ritenuto dal Tribunale di Paola, nel procedimento separato a carico del correi che non avevano optato per il rito abbreviato, con sentenza in data 23 ottobre 2007, esibita alla Corte di appello;

5.2.2. all’art. 125 cod. proc. pen., dato che nella sentenza dr primo grado erano stati meramente riportati stralci delle ordinanze cautelari, senza alcuno specifico ed autonomo vaglio critico delle risultanze processuali mentre quella di appello si era. limitata a respingere apoditticamente la censura in questione;

5.2.3. agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., dato che i decreti autorizzativi e di proroga della intercettazioni contenevano una motivazione dei tutto carente, mentre quelli esecutivi del p.m. non esplicitavano le ragioni di indispensabilità del ricorso a impianti esterni, facendosi astratto riferimento alla inidoneità è insufficienza degli impianti della Procura, e comunque, trattandosi in buona parte di conversazioni transitate interamente in territorio straniero, i relativi contenuti avrebbero dovuto essere acquisiti mediante rogatoria internazionale.

5.2.4. all’art. 192 cod. proc. pen.:

– quanto a L. , in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti in punto di responsabilità penale: le. comunicazioni intercettate erano di significato oscuro e incerto; le dichiarazioni del M. , non sottoposte a vaglio critico, erano generiche; il suo arresto in flagranza aveva permesso di accertare il possesso di 24 kg. di hashish e non dei 40 kg. indicati ai capo G; con riferimento al capo H, inoltre, non sussistevano elementi per ritenere che il L. fosse consapevole di quale uso il M. volesse fare della copia spedita per fax della sua carta di identità e della sua patente.

Non vi era stata poi adeguata motivazione né sul trattamento sanzionatorio né sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990.

– quanto a C. , per analoghe considerazioni, in mancanza, con. riferiménto alla sua posizione, delle dichiarazioni del M. , che anzi aveva scagionato l’imputata, e per l’erroneo mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

6. M. , a mezzo del difensore avv. M. N., denuncia:

6.1. Violazione degli artt. 8 cod. proc. pen. e 6 cod. pen., essendo la competenza per i reati di cui ai capo D e G da attribuire al Tribunale di Verona: nei primo caso, essendo Verona il luogo nel quale il L. aveva raggiunto il M. ; acquistando 6 Kg. di hashish; nel secondo essendosi realizzata in … la condotta di supporto logistico. Del resto proprio in tal senso aveva statuito il Tribunale di Paola nell’ambito del procedimento a carico degli imputati che non avevano optato per il giudizio abbreviato.

6.2. Difetto di motivazione e violazione di legge in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 dei 1990.

L’imputato nei suoi interrogatori aveva illustrato dettagliatamente la posizione dei correi, aveva identificato i grossisti, aveva rivelato il luogo del pagamento della partita di droga, aveva riferito circa le modalità del trasporto, aveva confessato di avere trafficato per quantità maggiori di stupefacenti rispetto a quelle risultanti dalle intercettazioni. In tal modo egli aveva offerto un contributo pieno, utile ed efficace alle indagini.

Illogicamente, la sentenza impugnata, pur attribuendo una importanza decisiva alle dichiarazioni di M. , non giungeva però al riconoscimento dell’attenuante della fattiva collaborazione, di cui sussistevano tutti i presupposti.

6.3. Violazione dell’art. 442 cod. proc. pen., partendo dalla pena finale di anni undici di reclusione, oltre alla multa, alla riduzione di un terzo per il rito avrebbe dovuto conseguire la irrogazione della pena detentiva di anni sette e mesi quattro e non quella di anni sette e mesi otto determinata dalla Corte di appello.

7. Mi., a mezzo del difensore avv. M. N., denuncia:

7.1. Violazione degli artt. 8 cod. proc. pen. e 6 cod. pen., essendo la competenza per i reati di cui ai capo D e G da attribuire al Tribunale df Verona, per considerazioni analoghe a quelle svolte nel ricorso di M. .

7.2. Vizio di motivazione, in punto di affermazione della responsabilità penale, basata su dati neutri provenienti dalle intercettazioni di conversazioni erroneamente interpretate, dato che la partecipazione del Mi. al viaggio in … aveva avuto causa nel suo ruolo di accompagnatore della C. che avrebbe dovuto coprire la relazione sentimentale tra questa a il M. agli occhi del marito L. nonché nella esigenza di comprare mercanzie per il suo esercizio commerciate in ….

7.3. Vizio di motivazione in punto di bilanciamento, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante della ingente quantità di sostanze stupefacenti, non essendosi considerata la minore partecipazione dell’imputato al fatto e la lontananza dei tempo e la minore offensività del precedenti penali.

8. Ma. , a mezzo del difensore avv. M. N., denuncia:

8.1. Violazione, degli artt. 8 cod. proc. pen. e 6 cod. pen., essendo la competenza per i reati di cui al capo D e G da attribuire al Tribunale di Verona, per considerazioni analoghe a quelle svolte nel ricorso di M. .

8.2. Mancanza di motivazione e violazione degli artt. 415 bis, comma 3, 416, 370, 375 cod. proc. pen., posto che l’interrogatorio era stato delegato illegittimamente alla p.g. trattandosi di imputata agli arresti domiciliari e poi era stato reiterato dai p.m. di Taranto, delegato per rogatoria, con avviso per il giorno 24 febbraio 2007 notificato al difensore, che esercitava in luogo distante oltre 300 km, solo in data 22. febbraio 2007 e quindi con termine inferiore a quello di tre giorni previsto dall’art. 375, comma 4, cod. proc. pen..

8.3. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, basata su dati neutri provenienti dalle intercettazioni di conversazioni arbitrariamente interpretate, dato che le stesse si prestavano a più significati, non inequivocamente riferibili a un traffico di sostanza stupefacenti.

8.4. Violazione dell’art. 442 cod. proc. pen.: partendo dalla pena finale di anni quattro e mesi sei di reclusione oltre alla multa, alla riduzione di un terzo per il rito avrebbe dovuto conseguire la irrogazione della pena detentiva di anni tre e non quella di anni tre e mesi quattro determinata dalla Corte di appello.

9. E., a mezzo del difensore avv. M. N., denuncia:

9.1. Vizio di motivazione e la violazione dell’art. 62 bis cod. pen., in punto di diniego delle attenuanti generiche, essendosi irragionevolmente discriminato li ricorrente, incensurato, rispetto alla posizione di correi che avevano una posizione uguale se non più grave rispetto alla sua.

6.2. Vizio di motivazione e violazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto di cui al capo G e quello per il quale ai l’E. era stata applicata la pena concordata con sentenza in data 12 ottobre 2006 del G.i.p. di Verona relativa a una detenzione di kg. 5,400 di hashish accertata in (OMISSIS) costituenti parte dei 29,43 kg. di hashish importati dalla ….

10. Z. , a mezzo del difensore avv. M. N., denuncia:

10.1. Violazione degli artt. 8 cod. proc. pen. e 6 cod. pen., essendo la competenza per i reati di cui al capo D e G da attribuire al Tribunale di Verona, per considerazioni analoghe a quelle svolte nel ricorso di M..

10.2. Violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., non avendo l’imputato, che non conosceva la lingua italiana, goduto dell’assistenza di un interprete durante i giudizi di primo e secondo grado né ricevuto traduzione nella lingua da lui conosciuta della sentenza impugnata;

10.3. Violazione dell’art: 486, comma 5, cod. proc. pen. e difetto di motivazione sul punto relativo al diniego di differimento della udienza del 17 luglio 2007 davanti al G.u.p. per impossibilità del difensore di presenziarvi stante il documento stato di salute.

10.4. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità penale, basata: su dati neutri provenienti dalle intercettazioni di conversazioni arbitrariamente interpretate, dato che le stesse si prestavano a più significati, e in cui comunque non compariva mai il nome dello Z.; e sulla mera presenza in auto dell’imputato nel corso del viaggio da (omissis).

Considerato in diritto

1. La questione di competenza territoriale sollevata dai ricorrenti è inammissibile, in quanto, come: affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, essa non è proponibile una volta che, come nella specie, sia stato chiesto ed ammesso il giudizio abbreviato (v., ex multis, Sez. 1, n; 10399, 13 gennaio 2010, Amendola; Idv, n. 38388, 18 settembre 2009, Romeo; Sez. 4, n. 2841, 20 novembre 2008, Greco; Sez. 6, n. 33519, 4 maggio 2006, Acampora).

Lo stesso è da dirsi per la questione circa la nullità dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., dedotta nel ricorso del Ma. (v. Sez. un., n. 39298, 26 settembre 2006, Cieslinsky).

2. L’eccezione di mancata assistenza da parte di un interprete proposta dallo Z. è inammissibile, perché, quanto ai giudizio di primo grado, essa non è stata dedotta nei motivi di appello, e, quanto a quello di secondo grado, perché il ricorrente, che risulta avervi presenziato; non specifica se egli l’abbia posta davanti alla Corte di appello.

L’ulteriore eccezione processuale proposta dal medesimo ricorrente, relativa ai mancato differimento della udienza davanti al G.u.p. per l’asserito legittimo impedimento del difensore, appare manifestamente infondata, perché, secondo quanto rilevato dai G.u.p., l’impedimento, dovuto a cause di salute preesistenti, non era stato tempestivamente comunicato, come invece avrebbe dovuto essere fatto in ossequio al disposto dell’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen..

3. I rilievi formulati da L. e da C. sui presupposti legittimanti le operazioni di intercettazioni appaiono privi di fondamento giuridico.

Quanto a quello circa la sussistenza dei gravi indizi di reato, il motivo è generico, assumendosi che la motivazione fosse carente, senza alcuna analisi e confutazione delle puntuali considerazioni svolte al riguardo nelle sentenze di primo e secondo grado.

I decreti, esecutivi, contrariamente a quanto dedotto, hanno fatto riferimento non già all’astratto parametro normativo della insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica, ma alla concreta condizione di indisponibilità degli stessi, dando inoltre conto delle specifiche situazioni di urgenza che rendevano indifferibile tale strumento di indagine.

4. Tutte le questioni poste da gran parte dei ricorrenti in punto di motivazione sull’affermazione di responsabilità penale appaiono, da un lato, manifestamente infondate, avendo i giudici di merito analizzato logicamente e puntualmente le evidenze a carico degli imputati, dall’altro inammissibili, in quanto, sotto la veste di un vizio di motivazione, con esse si tende a introdurre in sede di legittimità aspetti relativi alla valutazione del significato e della portata degli elementi di prova che sono rimessi esclusivamente al sindacato di merito.

5. Correttamente è stata negata al M. l’attenuante della collaborazione di cui all’art. 73 T.U. stup.: secondo la ineccepibile valutazione dei giudici di merito, l’imputato si è limitato a confessare i fatti che lo vedevano coinvolto, senza offrire un contributo rilevante ai fini di sviluppi investigativi idonei a impedire che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o a individuare ulteriori responsabilità penali che già non emergessero dagli atti di indagine.

6. Il motivo del L. e dell’E. circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche appare infondato, essendosi al riguardo considerato elemento ostativo il rilevante ruolo svolto dagli imputati, oltre che, quanto al primo, quello dei suoi numerosi e anche specifici precedenti penali.

7 – Va invece accolto il motivo dedotto da alcuni ricorrenti, ma estensibile a tutti, circa la ritenuta aggravante della ingente quantità di sostanze stupefacenti, contestata ai capi D e G.

La sentenza di primo grado si limita ad affermare che “il quantitativo di sostanza rinvenuta consente, invero, di raggiungere quei livelli così elevati, postulati dalla contestata circostanza aggravante, dovendosi ritenere, alla luce delle caratteristiche della sostanza e delle dosi in concreto estraibili, la potenzialità in essa di provocare la diffusione del consumo di stupefacenti in misura molto ampia, tale da soddisfare il fabbisogno di un numero molto elevato di consumatori per un periodo prolungato”, citando la sentenza delle Sez. unite n. 17 del 21 giugno 2000, Primavera, ma di fatto richiamandosi, del tutto astrattamente, al principi da questa affermati.

Quella di appello, poi, non offre alcuna motivazione sul punto.

Ora, per il concetto di “ingente quantità” di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup., va considerato che la sentenza delle Sezioni Unite Primavera ha posto il principio di diritto per cui, tenuto conto del pericolo per la salute pubblica che informa le disposizioni incriminatrici ih materia di sostanze stupefacenti, può definirsi "ingente" la “quantità di sostanza tossica (che) superi notevolmente, con accento di eccezionalità, fa quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale il giudice dèi fatto opera”, così da “creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili” e conseguentemente “un incremento del pericolo per la salute pubblica”, dovendo la relativa valutazione, costituente un apprezzamento di fatto, essere necessariamente rimessa ai giudice dei merito, il quale “è in grado di formarsi una esperienza fondata sul dato reale presente nella comunità nella quale vive”.

Peraltro, ai fini di un’applicazione giurisprudenziale che non presti il fianco a critiche di opinabilità di valutazioni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha successivamente osservato che in proposito va dato rilievo primario ai valore ponderale, considerato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti, stabilendosi se esso possa dirsi di "eccezionale" dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino. Tale carattere è certamente suscettibile di essere di volta in volta confrontato dai giudice di merito con la corrente realtà del mercato, ma, stando a dati di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sède privilegiata in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale, deve ritenersi che non possono di regola definirsi "ingenti" quantitativi di droghe "pesanti" (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi; e quantitativi di droghe "leggere" (in particolare X hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo/non superino i cinquanta chilogrammi (v., tra le altre, Sez. 6,n. 20120, 2 marzo 2010, Mtumwa, Rv. 247375; Id., n. 42027, 4 novembre 2010, Irnmorlano, Rv. 248740).

Non avendo la sentenza impugnata dato conto del criteri adottati nella individuazione dei presupposti per la configurabilità della detta aggravante, essa va su tale punto annullata, con rinvio – ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, fermi i suoi poteri discrezionali nell’apprezzamento dei parametri sopra ricordati, si atterrà ai principi di diritto qui affermati.

8. La sentenza impugnata è incorsa in un evidente errore di computo in punto di misura delle pene inflitte al M. e al Ma., che, in base a calcoli aritmeticamente corretti, avrebbero dovuto essere determinate rispettivamente in anni sette e mesi quattro (e non anni sette e mesi otto) e in anni tre (e non anni tre e mesi quattro). La sentenza va dunque annullata anche su tali punti; fermo restando che la pena che in concreto dovrà essere inflitta ai predetti ricorrenti dovrà tenere conto della effettiva ravvisabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup., secondo quanto sopra precisato.

9. La deduzione dell’E. circa la riconoscibilità della continuazione tra il fatto di cui ai capo G e quello giudicato con sentenza del G.u.p. di Verona in data 12 ottobre 2006 non risulta essere stata compresa nei motivi appello; sicché, non essendosi la Corte di appello pronunciata sul punto, essa potrà essere proposta davanti al giudice della esecuzione, a norma dell’art. 671 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nel punto relativo all’aggravante della ingente quantità e nei soli confronti della Ma. e del M. in ordine alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Rigetta nei resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-12-2010) 21-01-2011, n. 2190 Cause di non punibilità; Separazione

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 29.1.08 il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.F. per tardività della querela in relazione al delitto di appropriazione indebita di documenti ai danni della moglie C.V., costituitasi parte civile.

Il Tribunale capitolino perveniva a tale esito previa esclusione dell’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11, originariamente contestata all’imputato.

Tramite il proprio difensore la C. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 Dis. Att. c.p.p., comma 1:

a) vizio di motivazione ed illegittima esclusione dell’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11, basatasi sull’erroneo presupposto che l’appropriazione dei documenti oggetto del reato ascritto al T. fosse avvenuta prima del 25.10.04, data dell’udienza di comparizione personale delle parti all’esito della quale il Presidente del Tribunale aveva autorizzato i coniugi T. – C. a vivere separatamente; in realtà la commissione del reato era avvenuta dopo tale epoca, nel corso del giudizio di separazione legale dei coniugi;

inoltre, l’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11, andava riconosciuta per il solo fatto dell’abuso, da parte del T., della fiducia insita nel precedente rapporto di lavoro intercorso fra le parti medesime e, quindi, a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro medesimo e/o da quello di coabitazione dei coniugi; per l’effetto, dovendosi ritenere sussistente l’aggravante, il delitto era procedibile d’ufficio;

b) vizio di motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia aveva ritenuto tardiva la querela: in realtà, proseguiva la ricorrente, anche a prescindere dalla procedibilità d’ufficio del reato, ad ogni modo il delitto era stato consumato nel momento in cui il T. aveva prodotto i documenti de quibus, vale a dire il 29.7.05, ma la ricorrente ne era materialmente venuta a conoscenza solo tra l’ottobre ed il novembre 2005, ossia pochi giorni prima della proposizione della querela, risalente al 10.11.05; infine, ove pure fossero residuati dei dubbi in ordine alla tempestività della querela, se ne sarebbe dovuta presumere la tempestività in assenza di sicura prova contraria.

1 – Il ricorso è inammissibile. Invero, anche a prescindere dall’esistenza dell’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per mancanza di valida querela (in proposito si riscontrano pronunce non omogenee presso questa S.C.: cfr. in senso affermativo Cass. Sez. 2^ n. 24824 del 25.2.09, dep. 16.6.09; Cass. Sez. 5^ n. 36640 del 27.4.05, dep. 11.10.05; contra, v. Cass. Sez. 4^ n. 45498 del 14.10.08, dep. 9.12.08), valga in via preliminare ed assorbente il rilievo che, come ammesso dalla stessa ricorrente, il reato si sarebbe perfezionato dopo l’udienza ex art. 708 c.p.c., davanti al Presidente del Tribunale, ma comunque durante il successivo giudizio di separazione personale dei coniugi, ovvero prima che tra di loro intervenisse sentenza di separazione passata in giudicato.

Ne discende – anche a tacer d’altro – che ai sensi dell’art. 649 c.p., comma 1, n. 1, il T. comunque non era punibile, noto essendo da lungo tempo nella giurisprudenza di questa S.C. che lo stato di separazione personale tra coniugi ha legalmente inizio nel momento in cui acquista autorità di cosa giudicata la sentenza che dichiara o che omologa la separazione dei coniugi medesimi, senza che a tale sentenza possa riconoscersi effetto retroattivo. Il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente ha carattere provvisorio e non definitivo, di guisa che non basta ad escludere la causa di non punibilità prevista dal cit. art. 649, neppure ove venga poi pronunciata con sentenza irrevocabile la separazione giudiziale o sia omologata quella consensuale (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 2940 del 10.11.69, dep. 31.1.70; cfr., più di recente, Cass. Sez. 2^ n. 27.2.09, dep. 19.3.09, che ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità in discorso a fronte di coniugi fra i quali non era ancora intervenuta sentenza di separazione).

Anche nella giurisprudenza delle sezioni civili di questa S.C. è noto che la mera adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., non da ancora luogo a separazione legale, ma a mera cessazione della convivenza, quest’ultima ininfluente sulla causa di non punibilità di cui al cit. art. 649 c.p., comma 1, n. 1. 2 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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