Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7808 Tariffa forense giudiziale

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Svolgimento del processo

che:

1. I ricorrenti propongono, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe, ricorso per cassazione, basato su un unico motivo di impugnazione, con il quale deducono violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 90 R 91 c.p.c. del D.M. n. 127 del 2004, artt. 1, 4, 5, 6. Lamentano la liquidazione unitaria delle spese processuali nonostante i ricorsi, proposti separatamente, siano stati riuniti solo in camera di consiglio dopo la discussione e deducono la violazione dei minimi tariffari.

2. Non svolge difese la Presidenza del Consiglio.

Motivi della decisione

CHE:

La liquidazione operata dal giudice di merito rispetta i minimi tariffare anche tenendo conto della proposizione separata dei ricorsi e della loro, peraltro immediata, riunione.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 28-11-2011, n. 44063

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di D.P.C. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, a lui ascritto perchè, quale responsabile della ditta COGEDIL S.r.l., aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per alcuni mesi degli anni 2002, 2003 e 2004.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva eccepito la nullità del giudizio di primo grado, per non essere stato revocato da parte del Tribunale il decreto penale di condanna, e dedotto che il reato doveva ritenersi estinto ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, per effetto del successivo versamento delle somme dovute a seguito della ingiunzione da parte dell’INPS. Sul punto la Corte territoriale ha affermato che la tardività del pagamento, effettuato tra fine giugno ed i primi di luglio del 2006, risulta provata dalla deposizione della funzionaria dell’INPS, che aveva dichiarato che detta notifica era stata eseguita l’11 gennaio 2006. La sentenza ha, però, dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi all’omesso versamento delle ritenute fino al mese di gennaio 2003, ma ha rilevato che la pena infinta all’imputato non può essere ulteriormente ridotta, essendo stata determinata in misura inferiore al minimo legale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per mancata ammissione di una prova decisiva e violazione di legge.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la mancata ammissione di una prova decisiva con riferimento alla mancata acquisizione della prova documentale inerente alla notifica del verbale di accertamento da parte dell’INPS. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge, deducendosi carenza di prove, il cui onere incombeva sulla pubblica accusa, circa l’effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Sul punto della prova della notifica del verbale di accertamento da parte dell’INPS i giudici di merito hanno ritenuto sufficiente quella testimoniale della funzionaria dell’Ente di previdenza, avendo rilevato che la stessa ha indicato la data esatta della notifica non sulla base del mero ricordo, ma riferendo dati risultanti dagli atti del suo ufficio, mentre l’imputato non ha contestato tale affermazione, limitandosi a mettere in dubbio le capacità mnemoniche della teste, sicchè la esclusione della necessità di un’ulteriore prova documentale sul punto ha formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

La denuncia in ordine alla mancanza di prova del pagamento delle retribuzioni è inammissibile, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., non avendo formato tale punto oggetto di contestazione nella sede di merito.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4355

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza datata 11/10/2010, la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina del 15/03/2007, con la quale D.B.G. era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., commesso in danno di C.G. in data 10/06/2001.

2. La Corte, escluso che la rinnovazione parziale del dibattimento fosse necessaria ai fini della decisione, ha rilevato: a) che la documentazione della quale era stata chiesta l’acquisizione si riferiva ad episodi accaduti nel 2006 e dunque inidonei a fornire elementi di valutazione rispetto al fatto contestato; b) che il capo d) della rubrica nel quale si contestavano le lesioni, descriveva queste ultime, come "complessivamente giudicate guaribili "in gg. 30 circa"; c) che, nel merito, la valutazione del consulente del P.M., operata ex post, non poteva che prevalere sul giudizio di prognosi espresso dai sanitari dell’ospedale di Messima subito dopo i fatti;

d) che la ricostruzione dell’imputato, il quale aveva sostenuto di avere preso il coltello solo per intimorire il cognato e che quest’ultimo si era ferito accidentalmente mentre si avvicinava a lui per colpirlo, era smentita dalle molteplici ferite sofferte dalla vittima e dalle deposizioni dei testi ascoltati; e) che le dichiarazioni della persona offesa e di sua moglie, sorella dell’imputato, avevano trovato riscontro nelle affermazioni dei testi C.G. e D.B.R..

3. Nell’interesse del D.B. è stato proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 178, lett. c), artt. 494 e 598 cod. proc. pen., dal momento che, in sede di spontanee dichiarazioni, egli era stato interrotto e non aveva potuto esplicitare fatti anche successivi che dimostravano le aggressioni subite dal C..

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 190, 234, 238, 603, in relazione all’art. 121 cod. proc. pen. dal momento che la Corte territoriale aveva ignorato la sua richiesta depositata in data 04/11/2009, alla quale aveva allegato due sentenze emesse contro il C. per reati commessi nei confronti del D. B., nel senso che non aveva dimostrato di aver valutato siffatti documenti.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 521, 429, lett. c), in relazione agli artt. 507, 508, 598 cod. proc. pen. e agli art. 81 cod. pen., dal momento che il riferimento della Corte alle valutazioni espresse dal consulente del P.M. era illogico e incoerente, non essendo stato superato il fatto che il P.M. aveva esercitato l’azione penale, "con due autonomi decreti di citazione", indicanti il tempo di guarigione in quindici e trenta giorni, laddove due sanitari dell’ospedale di Taormina aveva diagnosticato per la guarigione quindici e venticinque giorni.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 81, 582, 585, comma 2, art. 577 cod. pen., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 52, 54, 55, 586 cod. pen., nonchè vizi motivazionali, dal momento: a) che la Corte territoriale, sebbene si stesse Occupando di un unico episodio, non aveva escluso l’operatività dell’art. 81 cod. pen.; b) che erano state privilegiate le dichiarazioni della persona offesa e del coniuge, nonostante la evidente conflittualità tra i nuclei familiari, e le affermazioni dei coniugi C. – D.B., in parte neutre, in parte favorevoli all’imputato, quarto gli avevano attribuito la invocazione di soccorso in favore del cognato ferito; c) che non aveva considerato la sussistenza della scriminante di cui all’art. 52 cod. pen., per essere i fatti accaduti nella pertinenza del domicilio dell’imputato.

3.5. Con il quinto motivo, l’imputato lamenta l’assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione.

3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente chiede dichiararsi l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, precisando che alla parte civile, non appellante contro la sentenza di primo grado e non ricorrente avverso la sentenza di appello, non può competere alcuna liquidazione per danni.
Motivi della decisione

1. Il reato contestato all’imputato si è estinto per prescrizione, maturata il 23/12/2010, ossia in data successiva alla sentenza di secondo grado.

2. Con riferimento alle domande civili, il ricorso è infondato.

2.1. La rilevanza delle spontanee dichiarazioni dell’imputato e le sentenza prodotte, idonee a dimostrare l’indole violenta della persona offesa, sono elementi che la Corte territoriale ha valutato, escludendone con motivazione puntuale la rilevanza al fine di ricostruire l’episodio sul quale era chiamata a giudicare e alla luce della distanza temporale rispetto a quest’ultimo dei procedimenti concernenti il C.. Nè il ricorso, nei suoi primi due motivi, riesce a fornire una convincente dimostrazione del contrario.

2.2. Anche la durata della malattia è stata puntualmente accertata dal giudice di secondo grado, facendo riferimento, anche in questo caso con motivazione congrua, alle risultanze della consulenza disposta dal P.M. che, per il fatto di collocarsi a valle rispetto alle prognosi operate nell’immediatezza, assume un rilievo preminente. Va aggiunto che, nel terzo motivo di ricorso, non si critica il percorso logico – scientifico seguito dal consulente, ma ci si limita ad operare un raffronto con le non coincidenti prognosi di due sanitari, intervenuti dopo l’aggressione, destinate ad essere superate dalla valutazione operata a posteriori.

2.3. Passando ad esaminare il quarto motivo, si rileva: a) che l’erroneo riferimento all’art. 81 cod. pen. contenuto nel capo di imputazione non ha avuto alcun riflesso nella valutazione dell’unico episodio e nel conseguente trattamento sanzionatorio; b) che la motivazione della Corte territoriale nell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e nella valutazione di credibilità assegnata ai testi non esibisce alcun vizio di manifesta illogicità, talchè il ricorrente aspira ad un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio; c) l’invocata scriminante di cui all’art. 52 cod. pen. muove da una premessa (la violazione da parte della persona offesa dell’art. 614 cod. pen.) che non trova alcun riferimento nella sentenza impugnata o in altri atti processuali indicati dal ricorrente.

2.4. Il quinto motivo è assorbito dalla declaratoria di estinzione de. reato per intervenuta prescrizione.

3. Attesa la soccombenza nei confronti della parte civile, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute da quest’ultima nel giudizio di legittimità che in relazione all’attività svolta, venogno liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato si è estinto per intervenuta prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-08-2012, n. 14119

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Svolgimento del processo

1) R.C. si rendeva aggiudicataria in forza di decreto 31.7.1965 del giudice dell’espropriazione, di diritti spettanti su beni immobili esecutati a Mo.Mi., contro cui i creditori avevano fatto valere obbligazioni cambiarie.

L’esecuzione comportava l’estromissione anche di M.S., che vantava un diritto generale di usufrutto su quei beni, di I. S. – M.G. e M.M., che erano comproprietari.

Nel 1967 Mo.Mi. anche per il figlio G. e I.S. anche per M.S. agivano davanti al tribunale di Teramo contro la R. per la divisione dei beni e il rilascio in favore dell’usufruttuario.

La R. resisteva.

M.M. si costituiva in giudizio.

Il ricorso odierno riferisce che una prima sentenza parziale del tribunale di Teramo, n. 303/86, rigettava l’eccezione di nullità sollevate dalla convenuta, e anche quella di inopponibilità del diritto di usufrutto di S..

La causa, interrotta per la morte della R. e, poi, del suo erede C.V. (interruzione del 20 dicembre 2001), veniva riassunta una prima volta nel 1994 e una seconda nell’aprile 2002 (cfr ricorso pag. 6).

Nel 2006, ormai deceduto anche M.S., altra sentenza parziale, n. 55 del 18 gennaio 2006, dichiarava aperte le successioni di M.A., e altri; determinava la quota di ciascuna parte nelle comunioni sorte per effetto delle singole successioni;

condannava gli eredi R. a corrispondere a M.G. circa 95.000 Euro quale rimborso per il valore dell’usufrutto non goduto dal 1965 al 1977 sui beni relitti del sacerdote M. A., deceduto nel (OMISSIS); Euro 199,48 da rivalutare dal 1965 al saldo quale rimborso per il valore dell’usufrutto non goduto dal 1965 al 1977 sui beni relitti da M.A., capostipite deceduto nel (OMISSIS).

1.2) Le eredi C. hanno proposto appello il 10 aprile 2006 avverso le due sentenze parziali.

I M. hanno resistito eccependo il difetto di integrazione del contraddittorio in appello con C.G., erede non costituita in primo grado di C.V.. Si sono costituiti i signori D.F.C., R., G. e Ro. acquirenti dal dicembre 1972 degli immobili R..

La Corte d’appello ha assegnato termine per notifica dell’impugnazione ai fini dell’integrazione del contraddittorio e, rilevato l’inadempimento dell’incombente, nonostante la spontanea costituzione successiva allo scadere del termine fissato, (ritenuta tardiva in accordo con l’insegnamento di Cass. 8009/99) con sentenza 19 febbraio 2010 ha dichiarato inammissibile l’appello, ex art. 331 c.p.c..

Ha dichiarato inammissibile anche l’appello incidentale I. – M..

I. – M. hanno resistito e hanno svolto appello incidentale relativo alla ammissibilità del proprio appello.

All’udienza del 16 febbraio 2012, dopo l’assegnazione della causa a decisione, la Corte ha rilevato la mancanza in atti di copia autentica della sentenza impugnata e si è riservata la decisione dando termine alle parti, ex art. 384 c.p.c., per eventuali memorie.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio si è riconvocato per la decisione in data 18 aprile 2012.

Motivi della decisione

2)Preliminarmente va rilevato che la copia autentica della sentenza impugnata, come rilevato dalla memoria di parte ricorrente, è stata rinvenuta in atti. Si trovava, secondo quanto attestato dalla cancelleria, all’interno del fascicolo di parte relativo al giudizio di appello e non in quello predisposto per il ricorso per cassazione, unitamente al quale è stato però depositato.

In quest’ultimo era presente, numerata e legata agli altri atti, altra copia non autentica. La copia autentica esistente agli atti è però sufficiente, indipendentemente dall’errata inserzione nel fascicolo, per le finalità di cui all’art. 369 c.p.c., n. 2.

3) L’unico motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 383 c.p.c., comma 3 e dell’art. 354 c.p.c..

Secondo le ricorrenti la Corte di appello erroneamente non avrebbe rilevato che il difetto di integrità del contraddittorio riguardava anche il giudizio di primo grado, a causa della omessa citazione iniziale di C.G., coerede di V..

Pertanto sostengono che la sentenza di inammissibilità ex art. 331 c.p.c., pronunciata dalla Corte di L’Aquila, dovrebbe essere annullata, con rinvio al giudice di primo grado, ex art. 354 c.p.c..

La censura è sotto duplice profilo infondata.

Lo è in punto di fatto, giacchè, come rileva il controricorso (pag.

15) risulta dalla consultazione degli atti che il ricorso per riassunzione venne notificato in data 25 gennaio 2002, unitamente al pedisseguo decreto del giudice istruttore, impersonalmente e collettivamente, ex art. 303 c.p.c., agli eredi di C. V.. Di ciò, peraltro, dava atto la difesa dalle signore Co. e C. nel costituirsi con comparsa di costituzione e risposta del 18 aprile 2002. Pertanto anche G. C., pur non costituitasi con la madre e le sorelle nel prosieguo del giudizio, era stata in tal modo ritualmente citata.

2.1) Inoltre va rilevato che in ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., qualora sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, l’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato, giacchè il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all’impugnazione di conseguire il proprio scopo. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d’appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutino degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l’applicazione di tale norma preclusa dall’inammissibilità del gravame (Cass. 7998/12; 17505/05). A questo orientamento della Sezione, il Collegio ritiene di restare fedele, reputando quindi che l’omessa ingiustificata osservanza dell’ordine impartito dalla Corte aquilana ex art. 331 c.p.c. doveva essere conseguentemente sanzionata, senza che potesse rilevare l’asserita "assolta pregiudizialità" del vizio di integrazione del contraddittorio in primo grado che la Corte avrebbe dovuto esaminare solo se si fosse consolidato il suo dovere di provvedere a seguito dell’adempimento preliminare che essa aveva imposto.

Non risultano svolti altri profili di censura alla decisione adottata, in relazione agli sviluppi processuali successivi al suddetto ordine, ditalchè il ricorso principale va rigettato.

4) E’ invece da accogliere il ricorso incidentale.

Nella sentenza resa il 19 febbraio 2010, la Corte d’appello, rilevata la inammissibilità ex art. 331 c.p.c. dell’appello principale, ha accomunato nella stessa sorte l’appello incidentale che i signori I. – M. avevano proposto costituendosi per resistere all’impugnazione del 10 aprile 2006 di Ca.Ma., C.S. e C.P., e che avevano correttamente notificato il 12/17 luglio 2006 anche a C. G..

Gli appellanti incidentali intendevano in tal modo censurare le statuizioni della sentenza parziale del tribunale n. 55/06 in punto di risarcimento del danno patito dagli attori. La Corte d’appello, come rileva il ricorso incidentale, non ha motivato in alcun modo la statuizione di inammissibilità resa in riferimento all’appello incidentale I. – M..

Detto appello, che era soggetto al regime di cui all’art. 342 c.p.c., e segg. in quanto relativo a giudizio pendente all’entrata in vigore della L. n. 33 del 1990 (cfr D.L. n. 571 del 1994, art. 6 conv. in L. n. 673 del 1994), era stato proposto entro l’anno dal deposito della sentenza impugnata, mediante tempestiva comparsa di risposta.

E’ stato dunque dichiarato inammissibile, pur essendo esente da vistosi o intuibili vizi processuali, senza motivazione alcuna.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale. La sentenza della Corte aquilana va pertanto cassata con riferimento a tale ricorso e la cognizione rimessa alla stessa Corte in diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio sull’appello incidentale e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio sull’appello incidentale e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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