Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 21-01-2011, n. 1883 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 10/12/09, resa ex art. 444 c.p.p. ha applicato a M.O., imputato di coltivazione di sostanze stupefacenti e di diversi episodi di detenzione e cessione di droga, commessi in concorso con altri soggetti, con l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 22.000.00 di multa.

Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, con i seguenti motivi: – eccessività della pena, in quanto i reati ascritti al prevenuto sono stati commessi in data antecedente alla entrata in vigore della L. n. 49 del 2006, che ha parificato il trattamento sanzionatorio abolendo la distinzione tabellare tra droghe leggere e pesanti, con la conseguenza che il giudice era tenuto ad applicare il disposto dell’art. 73, comma 4, D.P.R. cit. che prevede la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 5.164.00 a Euro 77.468,00, nel caso in cui taluno dei fatti di produzione detenzione, traffico di sostanza stupefacente riguardi sostanze di cui alle tabelle 2 e 4, previste dall’art. 14. del citato D.P.R.; – peraltro, in applicazione dei nuovi termini di prescrizione, di cui alla L. n. 251 del 2005, i reati contestati sono da ritenere estinti.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento senza rinvio perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Il ricorrente deduce la inosservanza della legge penale, in quanto il giudice ha inflitto una pena eccessiva, non tenendo, peraltro, conto che i reati di cui ai capi c), d) ed e) erano già prescritti, in quanto commessi tra il (OMISSIS), per i quali va richiamato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, nella versione antecedente alla L. n. 272 del 2005, in quanto più favorevole al prevenuto.

Orbene, nella specie trovano applicazione i termini prescrizionali previsti dalla L. n. 251 del 2005, in quanto il procedimento si trovava ancora pendente davanti al Gup dopo l’entrata in vigore della predetta legge, per cui è evidente che il relativo termine (anni 7 e mesi 6) risulta abbondantemente maturato, già alla pronuncia della sentenza di patteggiamento, in relazione ai reati di cui ai capi di imputazione indicati.

Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente ai reati di cui ai capi de quibus, con conseguente intervento sulla quantificazione della pena, che va diminuita di mesi 4 e giorni 15 di reclusione ed Euro 6.500,00 di multa.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi c), d) ed e), perchè estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 4, giorni 15 di reclusione ed Euro 6.500,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 02-02-2011, n. 965 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, con ricorso n. 9305/2009 r.g., ha chiesto alla Sezione un decreto ingiuntivo per la somma di euro 37.697,34 euro (trentamilaseicentonovantasette/trentaquattro) a titolo di corresponsione di prestazioni in convenzione che il ricorrente – come medico – è stato chiamato a svolgere dall’Università La Sapienza di Roma, presso l’Azienda USL di Latina.

Ritenendo sussistenti i presupposti di legge, il Presidente di questa Sezione ha emesso il decreto ingiuntivo n. 5/2010, pubblicato il 23 gennaio 2010 ingiungendo il pagamento della sorte indicata dalla istante e degli interessi nella misura legale, a decorrere dalla domanda, nonché delle spese di procedura.

Avverso tale decreto ha proposto opposizione l’Università degli Studi "La Sapienza", affermando l’insussistenza dei presupposti necessari per l’emanazione del contestato decreto ingiuntivo.

Rileva il Collegio che in data 7 settembre 2010, l’opposto creditore ha depositato atto di rinuncia al decreto ingiuntivo n. 5/2010.

Preso atto di quanto sopra, non resta che dichiarare l’intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo da parte del creditore opposto, dovendosi per l’effetto revocare il decreto stesso e conseguentemente dichiarare improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la proposta opposizione.

Quanto alle spese, si ravvisano motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo; revoca il decreto stesso; dichiara l’opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-11-2010) 23-02-2011, n. 7020

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 1.2.2010, la corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza 14.5.08 della sezione di Jesi del tribunale della stessa sede, ha assolto Fa.Ar.Ma. dal reato di truffa in concorso con F.L. e ha confermato la condanna del F. alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, perchè ritenuto responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di truffa contrattuale e di falsificazione di titoli di credito bancario.

Il difensore ha presentato ricorso per vizio di motivazione, costituito da travisamento del fatto e travisamento della prova.

Secondo il ricorrente, la corte di merito ha negato efficacia dimostrativa favorevole al F., alle dichiarazioni del teste L., in relazione alla ricostruzione della truffa, in danno di G.C., titolare dell’impresa produttrice di formaggio.

In tal modo la corte ha erroneamente utilizzato questa testimonianza, che invece rientra nella ricostruzione di altra truffa, in danno di Fe.Fr., titolare di altra impresa produttrice di formaggio.

Appare evidente come il travisamento della prova si estrinsechi in un chiaro stravolgimento del dato probatorio effettivamente acquisito.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto la corte ha effettuato l’erronea collocazione, nella ricostruzione della truffa in danno dell’impresa del G.C., di un testimone alla cui rievocazione dei fatti è stata nettamente attribuita una rilevanza del tutto marginale. hi realtà, l’affermazione di responsabilità del F., in ordine alla truffa in danno del G., consumata con il pagamento della merce a mezzo di un assegno circolare falso, intestato alla Unipol Banca e contrassegnato dal numero (OMISSIS), è stata fondata sui seguenti elementi:

a) riconoscimento del F., da parte di un dipendente dell’impresa;

b) caratteristiche simili dei dati identificativi dell’assegno e di quelli, altrettanto falsi, utilizzati in altra truffa, in danno dell’impresa del Fe.: questi dati appaiono come frutto di un’identica fonte di contraffazione, in quanto tutti risultano intestati alla Unipol Banca e sono contrassegnati dai numeri di ravvicinata contiguità (OMISSIS). c) identità del numero telefonico rilasciato dall’autore delle truffe;

d) ristretto arco di tempo in cui sono stati commessi i fatti.

Il quadro probatorio a carico del ricorrente ha quindi una compatta struttura storico-argomentativa, la cui forza dimostrativa non è assolutamente intaccata dalla marginale e irrilevante collocazione di un elemento ad esso estraneo. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-02-2011) 09-03-2011, n. 9657 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il TdR di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe riportata, ha confermato (escludendo la sussistenza dell’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7) l’occ a carico di G.A., sottoposto a indagini con riferimento al delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce:

1) mancanza di motivazione in ordine alla violazione dell’art. 292 c.p.p., lett. c) e c bis), atteso che il TdR non ha minimamente preso in considerazione la censura con la quale si lamentava che il GIP non aveva operato un vaglio autonomo degli elementi sottoposti alla sua attenzione, limitandosi, con il noto sistema del taglia-incolla, a recepire integralmente le argomentazioni sviluppate dal PM e poste a base della sua richiesta. Nè può farsi riferimento (come pure il Collegio cautelare fa) alla possibilità di integrazione dell’apparato motivazionale del provvedimento del GIP, in quanto, per le ragioni sopra indicate, tale apparato si deve ritenere, non carente, ma inesistente. La possibilità di motivare per relationem, pure ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi costituire eccezione a una regola e, se tale tipo di motivazione può ritenersi accettabile con riferimento ad es. al decreto autorizzativo di intercettazione, non può ritenersi applicabile a un provvedimento il cui effetto è quello di privare un cittadino della libertà;

2) mancanza e manifesta illogicità di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi in relazione ai reati sub A e B, atteso che, dal complessivo tenore della motivazione, si evince con chiarezza che il TdR non ha letto il contenuto delle intercettazioni, ma si è evidentemente limitato a recepire l’interpretazione che di tali conversazioni ha dato il GIP e, prima ancora, il PM. Invero, se avesse letto le trascrizioni, il Collegio cautelare mai avrebbe potuto affermare che il contenuto delle conversazioni del 9 e del 10 settembre 2005 costituisce prova del coinvolgimento del G. in una attività di smercio di sostanze stupefacenti. Sul punto, la motivazione esibita dal provvedimento impugnato è solo apparente, atteso che essa non ha alcuna pertinenza con il contenuto delle predette conversazioni intercettate. Invero è pacifico che il coindagato L. dovesse del denaro al ricorrente, ma è del tutto arbitrario sostenere che ciò fosse spiegabile in relazione al pagamento di partite di droga, piuttosto che per il pagamento di canoni di locazione arretrati, essendo in realtà il L. un inquilino del G.. In altro passaggio del provvedimento si sostiene poi che C.G. (asseritamente il "capo" della associazione) prende accordi diretti col L., tenendo all’oscuro il G.. Ebbene tale affermazione è inconciliabile con l’altra, contenuta nel medesimo provvedimento, in base al quale il G. sarebbe stato incaricato da C. di riscuotere il debito presso il L..

3) idem in relazione ai capi D ed E, atteso che è del tutto arbitrario sostenere che la sostanza stupefacente della quale fu trovato in possesso tale O.A. (0,5 g. di cocaina) gli sia stata fornita dal ricorrente. Si tratta dall’ennesimo fraintendimento conseguente alla mancata consultazione degli atti;

così come è contraddittorio sostenere il coinvolgimento del G. nella presunta cessione di stupefacente a tale M. M. da parte di Z.E., poichè tutto si fonderebbe sul fatto che la donna aveva convocato presso di sè il ricorrente prima di procedere a detta cessione.

4) mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e alla applicazione della custodia cautelare in carcere, atteso che il TdR ritiene operante la presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3, pur dopo avere escluso la sussistenza dell’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7. Così ragionando, il Collegio cautelare trascura il fatto che, con la riforma del 2009, il dettato della predetta norma è stato esteso a reati che non hanno natura mafioso. La giurisprudenza richiamata dal TdR, viceversa, si riferisce al periodo antecedente. Orbene, se, per le persone imputate o indagate per delitti di stampo mafioso, la presunzione di pericolosità trova il suo fondamento nel fatto che l’adesione alle predette consorterie criminali rappresenta una scelta di vita e un punto di non ritorno, lo stesso non può dirsi per le altre ipotesi di reato, cui la normativa è stata successivamente estesa. D’altronde la Corte cost.le, con la recente sentenza 7.7.2010, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 275 c.p.p., comma 3, nella parte in cui, nel prevedere che quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti diversi da quelli di stampo mafioso, e applicata la custodia carceraria, salvo che siano acquisti elementi dai quali risulti la insussistenza di esigenze cautelari, non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Ebbene, non vi è ragione di non estendere tali considerazioni anche al delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, attesa la profonda differenza strutturale tra tale associazione e quella ex art. 416 bis c.p.. Nell’associazione costituita per portare a esecuzione il "traffico" di sostanze stupefacenti, il vincolo tra gli associati è strettamente funzionale alla commissione dei reati- fine e, una volta, cessata l’attività delittuosa, viene meno anche il vincolo. In tale ottica, non è certo indifferente la lontananza temporale degli episodi contestati (nel caso in esame, sono trascorsi 5 anni).

Nel caso poi si dovesse ritenere non applicabili le su esposte direttrici interpretative, andrebbe sollevata questione di costituzionalità dell’art. 275 c.p.p., comma 3 in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost..
Motivi della decisione

La prima censura è, per la sua genericità, inammissibile.

La motivazione per relationem è stata ritenuta, dalla giurisprudenza di questa Corte, compatibile, se redatta secondo parametri puntualmente indicati, con l’obbligo del giudice di dar conto delle ragioni delle sue decisioni. Il principio non vale solo, come ritiene il ricorrente, per i decreti autorizzativi della attività di intercettazione, ma ha carattere generale (es. ASN 200804181-RV 238674) e si applica certamente ai provvedimenti de libertate (es ASN 200801533-RV 238816), oltre che, tanto per elencare, al provvedimento di espulsione dello straniero (ASN 200608357-RV 234081), alla motivazione della sentenza di appello (es. ASN 200838824-RV 241062) e così via.

E’, dunque, certamente lecito che il GIP motivi facendo riferimento alla richiesta del PM. Tale tecnica di motivazione può essere utilmente censurata se essa non si conforma ai principi che la giurisprudenza stessa ha elaborato (vedasi, tra le tante, ASN 200804181-RV 238674, oltre alla sentenza SU n. 17 del 2000, ric. Primavera e altro, RV 216664, che lo stesso ricorrente ha ricordato).

Il profilo di genericità consiste nel fatto che, col ricorso, non si chiarisce quali dei criteri perchè la motivazione per relationem sia accettabile sia stato violato, essendosi, come premesso, il ricorrente limitato a sostenere che detta motivazione, nel caso di specie, non era ammissibile.

Parimenti inammissibili sono le censure sub 2) e 3) perchè, pretendendo di isolare conversazioni intercettate o singoli brani di conversazioni, finiscono per chiedere a questo Collegio una rivalutazione (e, sostanzialmente, una reinterpretazione) delle predette conversazioni.

Ciò, ovviamente, non è nè consentito, nè possibile.

Non è consentito in quanto va ben al di là del compito e della funzione di un giudice di legittimità.

Non è possibile in quanto l’intero compendio probatorio va valutato (dal giudice del merito) nel suo insieme. Specie quando si tratta del contenuto di conversazioni intercettate, esse vanno lette certamente non segmentandole e atomizzandole, in quanto, evidentemente, vanno interpretate le une attraverso le altre, tenendo conto dei reciproci "intrecci" e delle sequenze temporali in cui esse si dipanano e tenendo anche conto di eventuali attività di controllo e riscontro operate dalla pg, anche in seguito all’ascolto di dette conversazioni.

Il TdR (pag. 6) scrive che la pg era riuscita a bloccare tale O., subito dopo che lo stesso aveva acquistato una dose di cocaina proprio dal G. e che sempre il ricorrente risultava essere stato convocato da tale Z. allo scopo di rendere possibile la cessione di altra dose a tale M..

In merito, il ricorrente afferma che si tratta di un fraintendimento (dovuto alla mancata lettura degli atti) e che non vi è alcun valido motivo per affermare quanto si legge nel provvedimento impugnato.

Trattasi di una "negatoria" del tutto generica, che mira a contrapporre (senza neanche indicare quali sarebbero gli atti "fraintesi") una versione dei fatti a quella fatta propria dal giudice del merito.

Anche sulla base di tali emergenze indizianti, viceversa, il Collegio cautelare ha operato un’interpretazione del linguaggio criptico e allusivo, spesso usato, tanto dal ricorrente, quanto dai suoi interlocutori nei loro colloqui telefonici.

Che poi L.F. fosse debitore del G. (anche eventualmente) per canoni di locazione arretrati, non esclude che vi fossero altre ragioni del suo "dare", atteso che, come si legge a pag. 5 del provvedimento impugnato, anche terze persone (ad es. il rumeno Ci.Di.) si sono intromesse in questo rapporto tra debitore e creditore. E il Ci., sempre per quel che si legge nell’ordinanza, faceva capo al C., il quale, in ipotesi di accusa, era il capo della struttura criminosa. Se si fosse trattato di un rapporto (lecito) tra G. e L., non vi sarebbe stata ragione che il primo avvertisse "Napoli" dello scorretto modo di agire del secondo. E, per il TdR, "Napoli" rappresenta il vertice della organizzazione che aveva sede, appunto, nel capoluogo campano.

Insomma, il TdR sviluppa una motivazione compiuta e congrua, con puntuali riferimenti al contenuto di numerose conversazioni intercettate (oltre che ad episodi accertati aliunde, come quelli – appena ricordati- che riguardano O. e M.) e non merita affatto la (generica) critica di superficialità e inconcludenza che il ricorrente gli muove.

La quarta censura è infondata.

Invero, quale che sia l’opinione che si può avere circa l’automatica estensione – ad opera del D.L. n. 11 del 2009 e della successiva legge di conversione- della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria anche ai delitti cui il dettato dell’art. 275 c.p.p., comma 3 bis (e, tra questi, alla ipotesi criminosa ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), sta di fatto che il TdR ha comunque motivato anche nel merito, facendo riferimento alla obiettiva gravità della condotta del G., alla sua posizione apicale, al carattere stabile della sua attività contro legem, alle sue frequentazioni di allarmanti contesti criminali. Il Collegio cautelare ha dunque espresso il suo convincimento sulla complessiva personalità dell’indagato (non solo, quindi, con riferimento al suo operato nell’ambito della societas sceleris per la quale si procede), traendone la conclusione di una elevata probabilità di reiterazione della condotta criminosa, utilmente contrastabile solo con la misura intramuraria.

La dedotta – in via subordinata – questione di costituzionalità, pertanto, appare priva di rilevanza.

Conclusivamente, il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.

La Cancelleria provvedere alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.