Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2012, n. 11806 Indennità o rendita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ritenuto che con ricorso del 30 settembre 2004 al Tribunale di Benevento A.M.M. sosteneva di aver subito nel (OMISSIS) un infortunio sul lavoro con conseguenti lesioni ed ematoma al ginocchio destro, e di aver visto respingere dall’Inail il riconoscimento dell’invalidità indennizzabile;

che ella chiedeva perciò il relativo accertamento e la condanna dell’Istituto al pagamento della rendita;

che il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione per omessa prova dello status lavorativo, costituente la base del rapporto previdenziale: infatti l’ A. aveva denunziato l’infortunio quale coltivatrice diretta ma si era poi definita in giudizio collaboratrice del marito, proprietario di un fondo agricolo; inoltre aveva affermato di aver versato contributi previdenziali dal 1973 al 2000, e non anche nel 2003; nè il marito aveva formulato alcuna denunzia di infortunio;

che contro questa sentenza l’ A. ricorre per cassazione mentre l’Inail resiste con controricorso;

che il collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2116 cod. civ., D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 67, art. 112 cod. proc. civ., per inosservanza del principio di automaticità delle prestazioni, secondo cui il lavoratore ha diritto alle prestazioni previdenziali anche quando il datore di lavoro non abbia pagato i contributi all’istituto assicuratore (art. 2116 cit., comma 1);

che col secondo motivo la medesima denunzia la violazione dell’art. 111 Cost., artt. 112 e 443 cod. proc. civ., sostenendo l’irrilevanza della contraddizione fra la denuncia di infortunio, In cui ella si era qualificata coltivatrice diretta, e la successiva domanda giudiziaria, in cui si era detta collaboratrice del marito agricoltore;

che col terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2135, 2697 e 2700 cod. civ., art. 205, D.P.R. cit. e vizi di motivazione, per non avere la Corte d’appello adeguatamente apprezzato la prova della qualità di imprenditore agricolo, propria del marito, iscritto dal 21 gennaio 1997 alla Camera di commercio, ove la moglie risultava partecipe all’attività dell’impresa;

che i tre connessi motivi sono privi di fondamento poichè inutilmente censurano nel giudizio di legittimità apprezzamenti delle prove e dei fatti di causa sovranamente espressi dai giudici di merito;

che costoro con motivazione coerente e priva di lacune hanno ritenuto la mancanza di prova della qualità di lavoratrice affermata dall’attuale ricorrente e quindi del connesso rapporto previdenziale, sulla base del suo sopra detto comportamento contraddittorio, dall’assenza di contribuzione previdenziale nell’anno dell’infortunio e della mancanza della denunzia di questo da parte del marito, senza che potesse rilevare in contrario un’iscrizione nel registro della Camera di commercio, eseguita nel lontano 1997 su dichiarazioni degli interessati;

che col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per essere stata condannata al pagamento delle spese processuali pur avendo dichiarato a pag. 7 dell’atto d’appello di "non percepire redditi imponibili ai fini Irpef come da dichiarazione ivi allegata";

che il motivo non è ammissibile per genericità ossia perchè l’art. 152 cit., modif. dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, richiede un’apposita dichiarazione dell’interessato, sostitutiva di certificazione, "nelle conclusioni dell’atto introduttivo" (del processo), mentre la ricorrente fa ora riferimento ad una non specificata "dichiarazione allegata", senza dire a quale atto sia allegata (introduttivo, d’appello?) e come sia stata effettivamente prodotta;

che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro cinquanta, oltre ad Euro tremila per onorario, più accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-08-2012, n. 14108

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Svolgimento del processo
Nei due ricorsi qui riuniti, proposti avverso la sentenza n. 1084 del 12 aprile 2010 della Corte di appello di Milano, si discute della usucapione di piccoli appezzamenti di terreno che i ricorrenti sostengono di aver usucapito.
Ad avviare la lite, evocando in giudizio molti soggetti residenti in (OMISSIS), è stata la odierna resistente S. spa, che ha chiesto la restituzione dei terreni occupati dai convenuti in via (OMISSIS) e il pagamento di un’indennità da occupazione.
Il tribunale di Monza ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di sei convenuti.
Ha respinto le domande proposte da S. spa contro undici convenuti.
Ha accolto le domande riguardo a 14 soggetti.
Ha dichiarato l’intervenuta usucapione in favore di molti altri.
La Corte d’appello ha confermato detto acquisto per usucapione solo con riguardo a tre soggetti ( F., Fe. e Ro.), negandolo per tutti gli altri. Ha rigettato la domanda di indennità per illegittima occupazione.
Un folto gruppo di appellati, sigg. A.L. e altri, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio con tal A. R..
Z.A. con separato ricorso ha censurato per vizi di motivazione la valutazione delle prove in punto di configurabilità dell’usucapione.
S. spa ha resistito con distinti controricorsi e ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione di sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti A. e altri lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c..
Con il secondo motivo espongono violazione degli artt. 303, 305 e 307 c.p.c..
Le doglianze si riferiscono alla omessa citazione nel giudizio di gravame di tal R.A..
Il ricorso assume che l’atto di appello sarebbe stato notificato al R. presso lo studio dell’avv. R.P., anzichè presso il difensore avv. C.. Inoltre la stessa S. spa avrebbe chiesto termine per la rinotifica, senza però provvedervi.
Secondo i ricorrenti, l’omessa integrazione del contraddittorio in causa inscindibile avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.
La tesi è infondata, per l’evidente e insuperabile ragione che non si versa in ipotesi di causa inscindibile.
Parte ricorrente non ha adeguatamente narrato i fatti di causa e non ha quindi evidenziato le circostanze di fatto necessarie a comprendere per qual motivo il R. sia legato agli altri soggetti in situazione di inscindibilità.
Dalla sentenza si evince però che tutta la controversia ruota intorno alla domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione che i molti convenuti hanno opposto per far valere gli effetti del possesso da ciascuno di essi esercitato sui "micro appezzamenti" di terreno (cfr. sentenza d’appello pag. 19 in fine).
Se così è, ne risulta che ogni singola posizione è distinta dalle altre, giacchè a ciascuno degli occupanti S. aveva chiesto il rilaS.o della pozione di area da questi occupata senza titolo, vedendosi opporre in via riconvenzionale la domanda di usucapione. La sorte di ogni controversia così instaurata è quindi indipendente dalle altre, ben potendo, come è accaduto, l’esito istruttorio risolversi favorevolmente per taluno e non per altri, trattandosi di autonome vicende e di diritti individualmente azionati e non di un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, come si verifica nel diverso caso di contesa relativa a un bene comune.
Il ricorso Z. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia fondato il proprio giudizio su alcune fotografie aeree dalle quali aveva desunto che l’area de qua era incolta e non recitata, se non per piccoli appezzamenti, desumendone l’assenza dei requisiti del possesso.
Sostiene che le fotografie sono relative ad epoca in cui il possesso era iniziato da poco tempo e che all’epoca non erano visibili i virgulti di separazione esistenti, divenuti adesso siepi e arbusti di confine.
La censura non merita accoglimento. Essa si risolve nella richiesta alla Corte di una nuova valutazione in fatto delle risultanze istruttorie acquisite. Ciò è precluso in sede di legittimità, ove la Corte territoriale abbia reso una motivazione congrua e logica.
E’ quanto accade nella specie, poichè la Corte di appello ha precisato che le fotografie del 1977 e 1984 (la prima inserita nel corpo della sentenza), dalle quali risultava "un terreno totalmente incolto" e una situazione di "assoluta indeterminatezza" dei confini tra i singoli microappezzamenti asseritamente usucapiti valevano a escludere il possesso pacifico per venti anni prima del settembre 1996, epoca in cui è stata notificata la citazione.
Ne consegue la incensurabilità della valutazione in ordine alla non rilevanza delle testimonianze addotte per dimostrare la fondatezza della pretesa, insufficienti a superare il riscontro documentale circa la situazione esistente, la quale, per le descritte caratteristiche, era tale da non configurare un possesso utile ad usucapire.
Discende da quanto esposto il rigetto dei ricorsi e la separata condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi.
Condanna il ricorrente Z. alla refusione delle spese di lite in favore di S. spa, liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Condanna altresì gli altri ricorrenti al pagamento delle spese di lite relative al ricorso da essi proposto, parimenti liquidandole in Euro 2.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte cost. 28-11-2008 (05-11-2008), n. 397 (ord.) Reati e pene – Sanzioni sostitutive (in particolare, libertà controllata) – Condotta del condannato contraria alle finalità rieducative e tratta mentali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 17 gennaio 2007 dal Tribunale di sorveglianza di Bari nel procedimento di sorveglianza relativo a V. G., iscritta al n. 413 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Bari, nel procedimento a carico di V. G., con ordinanza del 17 gennaio 2007 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede che la frazione di libertà controllata non ancora eseguita possa essere convertita in pena detentiva nel caso in cui si accerti una condotta del condannato che, pur non costituendo una diretta violazione delle prescrizioni impartite con il provvedimento di conversione, sia comunque chiaramente contraria alle finalità rieducative e trattamentali previste;
che il rimettente premette, in fatto, che il magistrato di sorveglianza di Bari con ordinanza del 9 marzo 2000, dopo aver accertato lo stato d’insolvenza di V. G., ha disposto la conversione dell’originaria pena pecuniaria di lire 32.000.000, inflittagli dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 5 ottobre 1992, in 427 giorni di libertà controllata;
che il provvedimento di conversione contiene, tra le altre, anche la prescrizione della sospensione della patente di guida per la durata della libertà controllata;
che il condannato, durante l’esecuzione della libertà controllata, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura, benché avesse la patente sospesa e, inoltre, per ben tre volte è stato segnalato in compagnia di noti pregiudicati;
che il magistrato di sorveglianza, dopo aver provvisoriamente sospeso con effetto immediato l’esecuzione della libertà controllata, ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza con proposta di conversione della parte residua di libertà controllata in uguale periodo di detenzione ai sensi dell’art. 108 della legge n. 689 del 1981;
che, a parere del Tribunale di sorveglianza, la questione sollevata è rilevante perché un’unica violazione delle prescrizioni impartite con il provvedimento di applicazione della libertà controllata non potrebbe determinare, ai sensi della norma censurata (art. 108 della legge n. 689 del 1981), la conversione della parte di libertà controllata ineseguita in pena detentiva, essendo necessaria, invece, una pluralità di violazioni da cui si possa desumere che il condannato non voglia osservare le prescrizioni medesime;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente evidenzia che il principio finalistico di cui al terzo comma dell’art. 27 Cost., secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del reo, connota tanto l’esecuzione delle pene detentive quanto di quelle pecuniarie;
che, inoltre, per rieducazione deve intendersi l’avvio, da parte della persona condannata, di un serio ed efficace percorso finalizzato alla rivisitazione critica dei reati commessi, all’abbandono di mentalità e prassi criminogene, all’allontanamento dagli ambienti delinquenziali frequentati, alla interruzione dei legami con persone dedite alla commissione di reati, alla riabilitazione e recupero dalla dipendenza da sostanze vietate e/o dannose, all’inclusione ed integrazione sociale e familiare;
che, fatta questa premessa, il Tribunale rimettente osserva come, nel caso al suo esame, il condannato, a fronte di un’unica violazione delle prescrizioni impartite, abbia posto in essere numerose altre condotte che, pur non implicando alcuna violazione del provvedimento di conversione, sono comunque sintomatiche della persistente volontà di continuare ad avere rapporti con pregiudicati e contesti criminali e di non avviare alcun reale e serio percorso di rivisitazione critica in ordine ai reati commessi;
che, per questo motivo, secondo il giudice a quo, l’art. 108, primo comma, legge n. 689 del 1981, interpretato, a suo avviso, dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la conversione in pena detentiva sia possibile solamente se si accerti che il soggetto in libertà controllata abbia violato ripetutamente le prescrizioni ed abbia così dimostrato, per facta concludentia, di non essere disposto ad osservarle (è citata Cassazione, sentenza n. 3754 del 1998), violerebbe il principio finalistico della rieducazione del condannato di cui all’art. 27 Cost.;
che il Tribunale rimettente lamenta, in particolare, l’impossibilità di valorizzare quei comportamenti che, pur non concretandosi in violazioni delle prescrizioni, appaiono chiaramente sintomatici della volontà del soggetto in libertà controllata di non intraprendere con serietà un percorso autenticamente teso a riconsiderare i reati perpetrati, ad abbandonare prassi criminogene, ad allontanarsi da circuiti e contesti delinquenziali, a tagliare i rapporti con persone dedite al reato, a conseguire un’adeguata inclusione sociale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;
che, a parere dell’Avvocatura dello Stato, la questione sollevata è frutto di un’errata impostazione di principio, in quanto la disciplina posta a raffronto con quella censurata (artt. 51, 51-ter e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà») attiene alla concessione di un «beneficio» penitenziario in sostituzione di una pena detentiva, mentre la libertà controllata «che viene disposta direttamente in sentenza, afferisce ad un sistema sanzionatorio che, pur prevedendo in astratto una scelta secca tra pena detentiva e pena pecuniaria, in concreto consente l’irrogazione di pene di specie diversa: libertà controllata, lavoro sostitutivo»;
che la previsione di esclusioni oggettive e soggettive per la sostituzione servirebbe, secondo l’Avvocatura, a «soddisfare in concreto quelle esigenze di prevenzione generale o speciale che il legislatore normalmente si prefigge nel comminare una sanzione detentiva in astratto»;
che, in tal modo, il legislatore vuole assicurare che le sostituzioni avvengano non solo per pene detentive «brevi», ma anche per categorie di reati non particolarmente gravi e nei confronti di soggetti connotati da non particolare pericolosità;
che, pertanto, l’Avvocatura, pur rimarcando che il rimettente non lamenta l’irragionevolezza della norma per disparità di trattamento tra pena detentiva e libertà controllata, conclude che qualsiasi paragone tra la libertà controllata e analoghi istituti penitenziari è incongruo;
che, inoltre, la difesa governativa propone un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, nel senso che «mentre gli obblighi generali imposti dall’articolo 56 della l. n. 689 del 1981 sono tipici e discendono dalla legge, il contenuto delle prescrizioni che possono accedere alla libertà controllata, ai sensi dell’articolo 62 potrebbe essere "atipico" ed aggiuntivo rispetto ai primi, con funzione "individualizzante" del trattamento sanzionatorio, come sembrerebbe suggerire anche il richiamo, contenuto nell’ultimo comma dell’articolo 56, ai servizi sociali con finalità di favorire il reinserimento sociale»;
che, in virtù di tale interpretazione, le prescrizioni potrebbero essere liberamente stabilite dal magistrato di sorveglianza e modificate in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 64, in modo da vietare tutte quelle condotte (come frequentare pregiudicati o determinati luoghi di ritrovo) che potrebbero ostacolare il percorso di reinserimento sociale;
che, in tal modo, nulla vieterebbe al magistrato di sorveglianza di impostare il sistema delle prescrizioni in modo tale che la condotta del soggetto, che sia «contraria alle finalità rieducative», concretizzi una violazione delle prescrizioni impartite, con conseguente possibilità di sostituzione della libertà controllata con pena detentiva.
Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Bari dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede che la frazione di libertà controllata non ancora eseguita possa essere convertita in pena detentiva nel caso in cui si accerti una condotta del condannato che, pur non costituendo una diretta violazione delle prescrizioni impartite con il provvedimento di conversione, sia comunque chiaramente contraria alle finalità rieducative e trattamentali previste;
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata, interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la conversione in pena detentiva sarebbe possibile solamente se si accerti che il soggetto in libertà controllata abbia violato ripetutamente le prescrizioni ed abbia così dimostrato, per facta concludentia, di non essere disposto ad osservarle (così come affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3754 del 16 luglio 1998), violerebbe il principio finalistico della rieducazione del condannato di cui all’art. 27 Cost.;
che, in particolare, il giudice a quo lamenta l’impossibilità di valorizzare quei comportamenti che, pur non concretandosi in violazioni delle prescrizioni, appaiono chiaramente sintomatici della volontà del soggetto in libertà controllata di non intraprendere con serietà un percorso autenticamente teso a riconsiderare i reati perpetrati, ad abbandonare prassi criminogene, ad allontanarsi da circuiti e contesti delinquenziali, a tagliare i rapporti con persone dedite al reato, a conseguire un’adeguata inclusione sociale;
che la questione così prospettata è manifestamente infondata;
che, invero, il giudice a quo muove dall’erroneo presupposto interpretativo secondo il quale la violazione di una sola delle prescrizioni impartite con il provvedimento applicativo della libertà controllata non è condizione sufficiente ai fini della conversione in detenzione della parte restante di libertà controllata non ancora eseguita;
che, al contrario, l’art. 108, primo comma, testualmente dispone che «Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta»;
che nell’applicazione concreta della suddetta disposizione, al pari di quella analoga di cui all’art. 66 della legge n. 689 del 1981, era sorto un contrasto in giurisprudenza circa l’automatismo della conversione, ovvero se al verificarsi della violazione (anche di una sola) delle prescrizioni inerenti la libertà controllata si dovesse procedere automaticamente alla conversione, non residuando alcun margine di discrezionalità per il giudice di sorveglianza, o se, viceversa, questi dovesse valutare anche la gravità della violazione e l’ulteriore condotta del condannato quali indici di una inidoneità della sanzione ad assicurarne il reinserimento;
che, in tale situazione di contrasto interpretativo, è intervenuta questa Corte, la quale, con sentenza di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, ha affermato che «tra la condotta che si discosta dal prescrizionale e l’accertamento della violazione che la norma postula, intercorre, […] il necessario potere delibativo che il giudice è chiamato a esercitare, in funzione, anche e soprattutto, del principio enunciato dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione. In tale prospettiva, allora, ci si avvede agevolmente che, essendo la conversione delle sanzioni sostitutive normativamente riguardata come il riconoscimento della inadeguatezza delle sanzioni medesime a perseguire la funzione rieducativa che è loro propria, il comportamento del condannato che abbia trasgredito "anche solo una delle prescrizioni" deve presentare connotazioni tali da costituire elemento sintomatico di quella inadeguatezza, così da assegnare al sistema la necessaria flessibilità e coerenza che, sola, può dirsi rispondente alle reali finalità dell’istituto ed all’invocato precetto costituzionale» (sentenza n. 199 del 1992);
che, dunque, è pacifico che l’art. 108, primo comma, della legge n. 689 del 1981, non richiede, ai fini della conversione, una plurima violazione delle prescrizioni, essendo, invece, sufficiente che risulti violata «anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata», gravando sul giudice un onere di motivazione sul perché ritiene di dover procedere alla conversione in presenza di una sola violazione;
che, pertanto, allorché si è in presenza della violazione di almeno una delle prescrizioni tipiche impartite con il provvedimento di applicazione della libertà controllata, il giudice potrà comunque procedere alla conversione, valorizzando o la gravità oggettiva del comportamento violativo della prescrizione ovvero altre circostanze sintomatiche di una mancata volontà di reinserimento del condannato, come, ad esempio, l’assidua frequentazione di pregiudicati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. Unite Civili, 11 gennaio 2011, n. 389 Il ricercatore full time non può fare anche l’avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con delibera del 6 novembre 2008 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma inseriva l’avv. S..R. nell’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno, cancellandolo da quello ordinario, avendo egli, quale ricercatore confermato presso l’Università (OMISSIS) , optato per il tempo pieno a decorrere dall’anno accademico 2008/2009, ritenendo tale opzione incompatibile con l’esercizio della professione forense. L’avv. R. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale forense sostenendo l’illegittimità della delibera, per avere fatto erronea applicazione del d.l. n. 57 del 1987, conv. nella legge n. 158 del 1987. Deduceva al riguardo che il d.P.R. n. 382 del 1980 aveva introdotto l’incompatibilità con l’esercizio di attività professionali per i professori universitari a tempo pieno e aveva istituito il ruolo dei ricercatori universitari, ai quali aveva reso applicabili (art. 34) le incompatibilità previste per gl’impiegati civili dello Stato. Peraltro, il successivo d.l. n. 57 del 1987 (recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari), conv. nella legge n. 158 del 1987, aveva stabilito la loro incompatibilità con il commercio, l’industria, il commercio e altri rapporti d’impiego pubblico e privato, sanando ogni precedente situazione d’incompatibilità, prevedendo l’incompatibilità con l’esercizio "di attività professionali connesse all’iscrizione ad albi professionali" per i soli ricercatori non confermati, mentre l’aveva esclusa per i ricercatori confermati, senza distinzione fra quelli a tempo pieno e quelli a tempo definito. Deduceva che i ruoli dei professori universitari e quelli dei ricercatori erano ruoli distinti, così come era completamente differenziata la disciplina, anche quanto ai tempi di attività didattica richiesti, essendo previsti per i primi limiti minimi e per i secondi limiti massimi. Cosicché non si potevano applicare ai ricercatori le incompatibilità previste per i professori.

Consiglio Nazionale Forense, con decisione depositata il 12 maggio 2010, notificata al ricorrente in data 9 giugno 2010, ha respinto il ricorso. Avverso la decisione l’avv. R. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato l’8 luglio 2010 al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori di Roma ed alle Procure presso il Tribunale, la Corte d’appello di Roma e questa Corte.

Motivi della decisione

1.1. Con il ricorso si denuncia la violazione dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in relazione al d.l. n. 57 del 1987, al d.P.R. n. 382 del 1980, e alla legge n. 158 del 1987. Si deduce che erroneamente la decisione impugnata avrebbe ritenuto che il regime a tempo pieno è unico per tutti i docenti universitari e comporta le correlative incompatibilità. La decisione, infatti, non terrebbe conto che le incompatibilità dei ricercatori universitari sono espressamente disciplinate dal d.l. n. 57 del 1987, art. 1, a norma del quale i ricercatori, prima del regime di conferma, non possono svolgere attività professionali, se non proprie della struttura di appartenenza o con queste convenzionate, mentre nessuna incompatibilità è prevista per i ricercatori confermati, i quali, se a tempo pieno sono tenuti a svolgere non più di 350 ore all’anno di didattica, se a tempo definito non più di 200 ore. Detto articolo non richiamerebbe affatto, come erroneamente ritenuto dalla decisione impugnata, l’art. 11 del d.P.R. n. 383 del 1980, riguardante le incompatibilità per i professori ordinari, a nulla valendo la sua mera indicazione nel preambolo. Neppure varrebbe a dare valido fondamento alla decisione impugnata il richiamo al disposto dell’art. 2 ter della legge n. 158 del 1987, che ha introdotto per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento la possibilità di optare per uno dei due regimi. Tale disposizione, secondo il Consiglio Nazionale Forense, renderebbe operanti le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del precedente art. 1 traendosene conferma che l’opzione per il regime a tempo pieno determina l’incompatibilità. Si deduce al riguardo che in effetti l’art. 2 ter non esiste nella legge n. 158 del 1987, ma è stato aggiunto da tale legge al d.l. n. 57 del 1987. Pertanto, essendo l’art. 2 ter inserito in detto decreto legge, quando esso rinvia ai commi 1, 2, 4 e 5 del precedente art. 1 fa rinvio all’art. 1 del d.l. e non della legge di conversione, come ritenuto nel provvedimento impugnato.

1.2. Il ricorso è infondato, anche se la motivazione della decisione impugnata va integrata nei sensi appresso indicati.

L’interpretazione dell’art. 1 del d.l. n. 85 del 1987, come conv. nella legge n. 158 del 1987, per quanto riguarda l’incompatibilità all’iscrizione ad albi professionali, va compiuta nel quadro sistematico del complesso normativo nel quale la norma s’inserisce, e anche con riferimento al d.P.R. n. 382 del 1980 (sul riordinamento della docenza universitaria).

Il d.P.R. n. 382 del 1980 previde per i professori universitari, disciplinandolo, il duplice regime del "tempo pieno" e del "tempo definito" (art. 11) ed istituì (art. 1) il ruolo dei "ricercatori universitari". Per i professori – per quanto interessa in questa sede – stabilì che il regime a tempo pieno, a differenza di quello a tempo definito, fosse incompatibile con "lo svolgimento di qualsiasi attività professionale" e i nominativi dei professori ordinari che optassero per il tempo pieno venissero comunicati a cura del rettore all’ordine professionale al cui albo risultassero iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale. Per i ricercatori non previde la possibilità di optare fra due diversi regimi d’impegno lavorativo e, quanto alle incompatibilità, fece rinvio (art. 34) alle "norme di cui alla parte prima, titolo 5^, del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3 del 1957", nelle quali era prevista (art. 60) l’incompatibilità con l’esercizio delle attività professionali.

Il d.l. n. 57 del 1987, nell’emanare "disposizioni urgenti per i ricercatori universitari", all’art. 1, comma 2, previde che anche i ricercatori universitari "confermati" potessero optare fra il "regime" del "tempo pieno" o per quello del "tempo definito". Non previde, invece, la possibilità di tale opzione per i ricercatori non confermati.

Lo stesso decreto legge, all’art. 1, comma 1, stabilì in via generale che "l’ufficio di ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio, dell’industria o, comunque, di attività imprenditoriali e con altri rapporti d’impiego pubblici e privati". Previde quindi (art. 1, comma 3) che i ricercatori non potessero "svolgere, fino ai superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza".

Lo stesso d.l., al comma 5 bis introdotto dalla legge di conversione, stabilì poi che "con l’esercizio dell’opzione di cui al comma 2" fra tempo pieno e tempo definito "da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione", fossero "sanate tutte le eventuali pregresse situazioni d’incompatibilità con l’ufficio di ricercatore, previste dall’art. 34 del d.P.R. n. 382 del 1980, anche se oggetto di diffida di cui all’art. 15 del decreto medesimo".

Ancorché nel testo dell’art. 1 del decreto legge in esame non vi sia un espresso riferimento all’incompatibilità, per i ricercatori universitari confermati a "tempo pieno", con l’esercizio di attività libero-professionali e quindi con l’iscrizione negli albi che le legittimano, essa emerge in modo inequivoco dal disposto del su detto comma 5 bis, che fa esplicito riferimento all’esercizio, entro il termine ivi prescritto, dell’opzione fra "tempo pieno" e "tempo definito" per ottenere la sanatoria delle "pregresse situazioni d’incompatibilità con l’ufficio di ricercatore, previste dall’art. 34 del d.P.R. n. 382 del 1980".

Detta norma, infatti, con la sua statuizione, manifesta in modo univoco la "voluntas legis" di considerare solo in caso di opzione per il "tempo definito" l’esercizio professionale compatibile con la qualifica di "ricercatore confermato" e l’eventuale situazione d’incompatibilità sanabile.

Così esplicitando che il legislatore, nel prevedere anche per i ricercatori confermati, come già per i professori universitari, la possibilità di opzione per un regime di tempo definito, ha legiferato in proposito considerando coessenziale al regime del "tempo pieno", anche per i ricercatori universitari in armonia sistematica con quanto stabilito dall’art. 11 del D.P.R. n. 382 del 1980, per i professori universitari – l’incompatibilità con l’esercizio di attività libero – professionali.

Deve pertanto ritenersi che anche per i ricercatori confermati, come per i professori universitari, l’incompatibilità allo svolgimento di attività libero – professionali sia esclusa solo in caso di opzione per il tempo definito, mentre sussiste in caso di opzione per il tempo pieno.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

La Corte di cassazione Rigetta il ricorso.

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